T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2282 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di emersione dal lavoro irregolare (cd sanatoria colf e badanti ex L. n. 102/2009);
Motivi della decisione

– a sostegno del gravame l’interessato deduce violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando di aver presentato la suddetta istanza mediante assicurata – come risulta dalla ricevuta postale di accettazione allegata al ricorso – e di essere stato sottoposto a fotosegnalamento ed identificazione senza poi ricevere più alcuna notizia;

– la posizione differenziata di interesse legittimo ed il connesso obbligo alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno con un provvedimento espresso si configurano sulla base della disciplina dettata dall’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

– essendo decorso il prescritto termine senza che l’Amministrazione abbia riscontrato l’istanza come sopra presentata il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto, con conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenziorifiuto;

– sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto, con conseguente obbligo della Questura di Roma di provvedere sulla istanza avanzata dal ricorrente in data 18 maggio 2010, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore, e ordina alla predetta Amministrazione di adempiere a tale obbligo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-12-2010) 04-04-2011, n. 13447 Sentenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.S., tramite il difensore, parte civile nel procedimento penale n. 5654/2000 Rgnr, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza 22.5.2009 con la quale la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione 24.5.2006 del Giudice monocratico della stessa città, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati appellanti in ordine ai reati loro ascritti essendo intervenuta la prescrizione, contestualmente revocando le statuizioni civili disposte dal giudice di prime cure.

La parte ricorrente richiede l’annullamento del provvedimento impugnato denunciando il vizio di motivazione in ordine alla revoca delle statuizioni civili ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Il ricorso è fondato e va accolto.

L’art. 578 c.p.p. prevede che nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, il giudice dell’Appello decida comunque ai soli effetti civili, sulla impugnazione proposta in riferimento alle disposizioni e ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

In tale ambito il giudice del merito deve quindi con motivazione adeguata rendere conto delle ragioni per le quali ritiene di accogliere, modificare o revocare le relative statuizioni.

Nel caso in esame la Corte di Reggio Calabria, dopo avere valutato che doveva essere pronunciata la estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, ha disposto, nell’ultima parte del dispositivo della decisione, la revoca delle statuizioni civili, senza peraltro che, nel corpo della succinta motivazione della sentenza, abbia indicato i motivi di fatto o di diritto idonei a giustificare la determinazione assunta. La sentenza pertanto è viziata per carenza di motivazione di uno dei punti essenziali.

La decisione della Corte va quindi annullata, ma solo limitatamente alla parte relativa alla revoca delle statuizioni civili, dovendosi quindi disporre ai sensi dell’art. 622 c.p.p..
P.Q.M.

Visto l’art. 622 c.p.p., annulla la impugnata sentenza limitatamente alla revoca delle statuizioni civili e rinvia al giudice civile di Reggio Calabria competente per valore in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-04-2011) 21-04-2011, n. 15833

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 25 maggio 2010, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 25 ottobre 2005 dal Tribunale della medesima città con la quale M.V. era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 900,00 di multa quale imputato di ricettazione e riciclaggio di una autovettura.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, rinnovando le medesime doglianze già formulate in appello, deduce che immotivatamente i giudici del gravame non avrebbero prestato fede alla versione difensiva dell’imputato; che non vi sarebbe prova in ordine alla materiale contraffazione del numero di telaio e nella applicazione di una targa non propria del veicolo; e che, infine, non doveva essere disposta la revoca della sospensione condizionale relativa a precedenti condanne.

Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto nell’unico motivo proposto il ricorrente si limita a prospettare, per di più in termini in sè del tutto generici, le medesime censure già devolute ai giudici dell’appello e da questi motivatamente disattese, senza alcun apporto critico alle puntuali considerazioni svolte al riguardo nella sentenza impugnata proprio sui punti ora nuovamente sottoposti a gravame. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. 4, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4, 18 settembre 1997, Ahmetovic).

Manifestamente infondata si rivela, infine, la tesi del ricorrente secondo la quale la revoca della sospensione condizionale della pena può essere legittimamente disposta soltanto con la pronuncia della condanna per il reato successivamente commesso nel quinquennio, sul rilievo che essa dovrebbe conseguire "ad un accertamento del reato", che non può operarsi sulla base di quanto "desumibile dal certificato penale, senza nemmeno l’acquisizione delle relative sentenze". Trattandosi, infatti, di revoca di diritto, a norma dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1), essa può essere disposta d’ufficio anche da giudice della esecuzione (ex multis, Cass., Sez. 1, 7 aprile 2010, p.m. in proc. Lanza) e financo dalla stessa Corte di cassazione (Cass., Sez. 3, 7 marzo 2008, p.g. in proc. Sciabica).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 06-05-2011, n. 17763

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il GIP presso il Tribunale di Alessandria, chiesta l’archiviazione nei confronti di P.G. ed altri, accogliendo de plano l’opposizione della parte offesa, restituiva gli atti al P.M. imponendogli di formulare l’imputazione nel termie di dieci giorni.

Ricorre il P.M. che allega il carattere abnorme del provvedimento in quanto violativo del diritto al contraddittorio non avendo il GIP fissato l’udienza camerale prima di provvedere.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Il provvedimento non appare abnorme alla luce dell’insegnamento di questa Corte secondo cui " non è abnorme il provvedimento cui il GIP investito della richiesta di archiviazione, restituisca de plano gli atti al P.M., omettendo di fissare l’udienza in camera di consiglio" (Cass. n. 25203/2008; Cass. n. 7356/2003). La Corte ha spiegato come appare principio consolidato quello per cui sussiste abnormità non in qualsiasi caso di irregolarità procedurale, ma solo per quelle violazioni delle norme processuali che determinano la non rispondenza dell’atto al sistema normativo, dovuto o a difetti di carattere strutturale o a difetti di ordine funzionale, si da pregiudicare la prosecuzione del processo. Pertanto il caso di specie non rientra certamente in tali estreme ipotesi e conseguentemente l’atto non essendo abnorme" non poteva essere impugnato con ricorso in cassazione e va conseguentemente dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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