Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37716

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.R. ricorre avverso l’ordinanza 2.7.2010 della corte di appello di Catania, di rigetto dell’ istanza volta alla restituzione della somma di Euro 62.208, prelevati dai suoi conti correnti per il pagamento dei compensi all’amministratore giudiziario di beni sequestrati nel corso del procedimento penale a suo carico, conclusosi con la condanna per il delitto di usura e con la restituzione dei beni già sequestrati ma non ritenuti pertinenti al predetto delitto, deducendo che la predetta, accertata non pertinenza dei beni sequestrati imponeva la restituzione delle spese correlate alla loro amministrazione in pendenza della misura cautelare.

Il ricorso va respinto perchè infondato.

Invero le spese processuali seguono la soccombenza, senza poter distinguere, con valutazione a posteriori, se determinate spese siano correlate a situazioni non più rilevanti ai fini della decisione pur sempre di condanna. Nella specie le spese sono correlate ad una situazione di sequestro disposto nel procedimento legittimamente ai fini della più compiuta indagine preliminare e come tali devono gravare sull’ imputato, poi condannato per il delitto per il quale si procedeva ed in relazione al quale era stata disposta la misura cautelare.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto è condannato alle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-05-2012, n. 7165 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 21 novembre 2002 il sig. L.F.R. A. conveniva il Ministero della Giustizia dinanzi la Corte d’appello di Roma per sentirlo condannare al pagamento dell’equa riparazione ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per la violazione del termine ragionevole della procedura fallimentare cui era stato assoggettato con sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 21 settembre 1998, su ricorso di banche creditrici presentato in data 10 marzo 1997: procedura tuttora pendente, nonostante l’esiguità dell’attivo a fronte di un ingente passivo.

Integratosi il contraddicono, la Corte d’appello di Roma con decreto 3 aprile 2003 rigettava la domanda, in considerazione dell’inesistenza di un patema d’animo e di un disagio apprezzabili, stante la modestia degli interessi in giuoco.

In accoglimento del successivo ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza 17 novembre 2005 n. 23.271 cassava il provvedimento impugnato per carenza di motivazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Il giudice del rinvio con decreto 5 ottobre 2009 rigettava, ancora una volta, la domanda, stimando non irragionevole la durata di circa quattro anni della procedura concorsuale alla luce dell’elevato numero di domande di insinuazione al passivo.

Avverso il provvedimento, non notificato, il L.F. proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, notificato il 17 febbraio 2010 ed ulteriormente illustrato con successiva memoria.

Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.

All’udienza del 16 febbraio 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Nell’accertamento del termine ragionevole di un processo fallimentare non si può cumulare la durata dell’istruttoria prefallimentare con quella della successiva procedura concorsuale. La struttura bifasica del processo deve essere affermata anche sotto il profilo del termine ragionevole, dal momento che il procedimento che si apre con il ricorso dei creditori (o la richiesta del pubblico ministero, o l’istanza dello stesso imprenditore insolvente) si chiude con una sentenza avente natura di accertamento costitutivo; laddove il concorso ha natura di esecuzione coattiva universale.

In conformità, quindi, con la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato, in tesi generale, la distinzione, ai fini in esame, del processo di cognizione rispetto a quello di esecuzione (Cass. sez. unite, 24 Dicembre 2009, n. 27.348), o di ottemperanza, con riferimento al processo amministrativo (Cass., sez. unite, 24 Dicembre 2009, n. 27.365), i due processi vanno esaminati disgiuntamente sotto il profilo della conformità al termine ragionevole prescritto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Ciò premesso, nessuna violazione è dato ravvisare nella fase istruttoria, esauritasi in nove mesi.

Ma neanche la durata di quattro anni della procedura concorsuale, fino alla proposizione della domanda di equa riparazione, può considerarsi eccessiva: non potendosi assimilare la procedura concorsuale in esame, nella quale è confluita una pluralità di istanze di ammissione al passivo, ad un processo ordinario avente ad oggetto una singola domanda. Pertanto, non può valere il richiamo al termine triennale, consono, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, ad un processo individuale – di cognizione o esecuzione – di media complessità; e non appare, dunque viziata da violazione di legge o da illogicità della motivazione la decisione impugnata, che ha ritenuto non irragionevole la pendenza sopra indicata di una procedura concorsuale caratterizzata da varie domande di insinuazione al passivo.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 600,00 per onorari ed Euro 500,00 per diritti per ciascuno dei giudizi di merito, ed in complessivi Euro 1.000,00 per ciascuna delle fasi di legittimità; oltre le spese prenotate a debito.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-06-2012, n. 9045 Caparra

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 ottobre 2003 il Tribunale di Roma – adito da C.A. nei confronti della s.r.l. Impresa Bonini e Bissolati e della s.p.a. Società Italiana Cauzioni – pronunciò la risoluzione, per inadempimento della prima convenuta, del contratto preliminare in data 17 giugno 1992 con cui si era obbligata a vendere un immobile da costruire all’attore; la condannò a restituire a quest’ultimo il doppio della caparra, pari a 90.000,00 Euro;

condannò la seconda convenuta, quale garante dell’altra, a pagare a C.A. la somma di 45.000,00 Euro.

Impugnata dalla s.p.a. Società Italiana Cauzioni, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 1 aprile 2010 ha rigettato la domanda proposta nei confronti di tale società da C.A.. A questa conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: – che la polizza cauzionale emessa il 29 ottobre 1993 dalla s.p.a. Società Italiana Cauzioni si riferiva a un contratto preliminare del 17 giugno 1993 ad essa allegato, mentre C.A. aveva basato la propria pretesa su un distinto contratto del 17 giugno 1992; – che comunque, anche se la garanzia avesse potuto riferirsi a tale altro contratto, non sarebbe stata operante, in quanto rilasciata dopo la scadenza del termine stabilito per la consegna dell’immobile, quando le opere per la sua costruzione non erano neppure iniziate, sicchè l’inadempimento della promittente alienante si era già verificato, con conseguente nullità del contratto ex art. 1895 c.c.; – che la circostanza era stata comunicata solo il 22 marzo 1994 alla s.p.a.

Società Italiana Cauzioni da C.A., il quale aveva pertanto violato il dovere di tempestiva informazione impostogli a pena di decadenza con le condizioni di polizza; – che la garanzia, inoltre, non era stata prestata per la restituzione della caparra, ma per la realizzazione dell’immobile.

C.A. ha proposto ricorso per cassazione, in base a sei motivi, pei illustrati anche con memoria. La Atradius Credit Insurance NV (già Società Italiana Cauzioni) ha depositato una procura apposta in calce alla copia notificata del ricorso e autenticata dal difensore nominato per difenderla in questa sede, il quale non è stato ammesso a partecipare alla discussione. B. V. e il fallimento della s.r.l. Impresa Bonini e Bissolati non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

Con i sei motivi addotti a sostegno del ricorso C.A. lamenta che nella sentenza impugnata si è erroneamente e ingiustificatamente mancato di considerare:

– che le due scritture prodotte dalle parti, aventi identico contenuto, erano in realtà esemplari di un unico contratto preliminare, in uno dei quali la data era stata alterata da 17 giugno 1992 in 17 giugno 1993, sicchè doveva darsi prevalenza a quello non contraffatto e ritenere che ad esso si riferisse la garanzia dalla s.p.a. Società Italiana Cauzioni con la polizza emessa il 29 ottobre 1993;

– che il 17 giugno 1993 il contratto originario era stato modificato soltanto con la previsione dell’obbligo, per la promittente alienante, di ottenere una fideiussione per l’importo di lire 90.000.000, pari all’ammontare della caparra ricevuta; che il 2 marzo 1994 la caparra, aumentata a lire 115.000.000, era stata ugualmente garantita, previo pagamento del premio, con un’appendice di polizza del giorno 4 dello stesso mese, contenente tuttavia anch’essa un errore materiale, consistito nell’indicazione dell’anno riferimento come 1993 anzichè 1992;

– che la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare del 17 giugno 1992 implicava il riconoscimento che esso era stato concluso in tale data;

– che la comunicazione del 22 marzo 1994 era avvenuta tempestivamente rispetto alla data dell’appendice di polizza, la cui emissione dimostrava la conoscenza, da parte della s.p.a. Società Italiana Cauzioni, dello svolgimento del rapporto tra le parti del contratto preliminare, sicchè era presumibile che essa avesse valutato la situazione e si fosse fatta prestare altre garanzie dalla promittente venditrice;

– che l’art. 1895 c.c. riguarda i contratti di assicurazione e non è applicabile alle polizze fideiussorie o cauzionali, salvo il caso che vi venga espressamente richiamato; che l’inadempimento della s.r.l.

Impresa Bonini e Bissolatì non si era ancora verificato, essendosi concordato un termine di tolleranza di tre mesi per la consegna dell’immobile oggetto della promessa di vendita;

– che la garanzia prestata dalla s.p.a. Società Italiana Cauzioni non era limitata alla realizzazione del bene, ma si estendeva anche alla restituzione della caparra, poichè accedeva a un preliminare di vendita e non a un appalto.

Si tratta di doglianze che possono essere prese in esame contestualmente, poichè per una stessa ragione vanno disattese: sono state formulate in violazione della regola sancita dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che impone di inserire nel ricorso per cassazione quanto è necessario per porre in grado questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa salvo che per il riscontro degli errores in procedendo, di vagliare la pertinenza e la plausibilità delle censure rivolte alla sentenza impugnata, senza utilizzare altre fonti. Poichè i motivi del ricorso proposto da C.A. si basano tutti su quattro documenti – i contratti preliminari datati 17 giugno 1992 e 17 giugno 1993, la polizza cauzionale rilasciata il 29 ottobre 1993 e la relativa appendice emessa il 4 marzo 1994 – che a suo dire sono stati travisati o trascurati dalla Corte d’appello, il loro contenuto avrebbe dovuto essere trascritto o quanto meno indicato con precisione nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, nel quale invece si presuppone senz1 altro la loro conoscenza.

Nè vale ad ovviare alla rilevata carenza l’avvenuta produzione in questa sede dei documenti in questione:

adempimento ulteriore, che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 richiede a fini di verifica e controllo, ma che non supplisce al difetto del requisito dell’"autosufficienza" (v., per tutte, Cass. 4 settembre 2008 n. 223C3, 3 luglio 2009 n. 15628, 30 luglio 2010 n. 17915, 7 febbraio 2011 n. 2966).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, poichè l’invalidità della procura rilasciata dalla Atradius Credit Insurance NV (cfr., per tutte, Cass. 24 novembre 2010 n. 23816) ha impedito di ammettere il suo difensore alla discussione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

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Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 05-07-2012, n. 11290 Somministrazione di energia elettrica

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Svolgimento del processo

C.T. ha convenuto davanti al Giudice di pace di Avellino la s.p.a. Enel Servizio Elettrico, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per non avere la convenuta offerto ai clienti, fino al 2004, almeno una modalità gratuita di pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica – come disposto dall’art. 6, comma 6.4, della Delib. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 200 del 1999 – e per non avere informato gli utenti delle modalità gratuite attivate, dal 2004 in avanti.
L’Enel ha resistito alla domanda, sollevando vane eccezioni al fine di dimostrare che l’AEEG non ha il potere di modificare i contratti fra privati.
Il GdP ha accolto la domanda attrice.
Proposto appello dall’Enel, il Tribunale di Avellino ha confermato la sentenza di primo grado, affermando che la suddetta delibera dell’AEEG è da ritenere automaticamente inserita nei contratti di somministrazione dell’energia, stipulati dall’Enel con la clientela, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., e che pertanto l’Enel si è resa inadempiente.
L’Enel propone sei motivi di ricorso per cassazione.
L’intimato non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Con il primo e il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2 e difetto di motivazione, nel capo in cui il giudice di appello (g.a.) ha trascurato di considerare che l’art. 12, lett. b) attribuisce all’AEEG il potere di emettere direttive integrative o modificative del Regolamento di servizio e dei contratti con l’utenza limitatamente a particolari materie, cioè a quelle concernenti "la produzione e l’erogazione dei servizi…., definendo in particolare i livelli di qualità delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente".
Non contempla invece il potere di determinare il contenuto negoziale dei contratti tramite i quali il servizio è reso.
La L. n. 481 cit., art. 1, ha solo disposto che deve essere garantita la promozione della concorrenza nel settore dei servizi di pubblica utilità e che deve essere definito "…un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti" – principi che essa ha rispettato – senza nulla disporre in ordine alla possibilità o meno che le suddette norme diano luogo a regole automaticamente inserite nei contratti.
2.- Con il terzo e il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 1339 cod. civ. e insufficiente motivazione, nel capo in cui la sentenza di appello ha ritenuta essa Enel inadempiente al contratto di somministrazione e l’ha condannata al risarcimento dei danni, sulla premessa che la disposizione dell’AEEG circa l’obbligo dell’ente fornitore del servizio di garantire alla clientela almeno una modalità gratuita di pagamento delle fatture sia da ritenere inserito di diritto nei contratti di utenza.
Rileva che l’art. 1339 cod. civ. non poteva comunque trovare applicazione nel caso in esame, poichè l’inserzione automatica di clausole è possibile solo a fronte di disposizioni di legge (o d’imperio) chiare, precise e di univoco significato.
Nella specie, per contro, non era prospettabile una sola modalità per dare esecuzione all’obbligo, ma diverse possibili modalità, ragion per cui si sarebbe reso necessario un nuovo atto di autonomia privata per determinare in qual modo il pagamento gratuito sarebbe potuto avvenire.
Soggiunge che il Provvedimento dell’AEEG non era chiaro sotto più aspetti (per esempio quanto al numero ed alla distribuzione sul territorio degli enti deputati alla riscossione gratuita), sicchè in ogni caso era da escludere l’immediata inserzione della disposizione nei contratti; che in ogni caso l’art. 6.4 della Delib. AEEG n. 200 del 1999 irroga specifiche sanzioni al gestore che si renda inottemperante ai provvedimenti dell’Autorità e che la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che operi l’inserzione automatica di clausole qualora sia prevista una specifica sanzione per l’inosservanza del precetto normativo.
3.- I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi – sono fondati nei termini che seguono.
3.1.- Va premesso che la L. n. 481 del 1995, art. 1, comma 1, che ha istituito l’AEEG, ha fra le altre finalità quella di "garantire la tutela degli interessi di utenti e consumatori" (Cass. civ. Sez. 3, 27 luglio 2011 n. 16401; Cass. civ. Sez. 6/3, Ord. 12 dicembre 2011 n. 26610; Idem, 7 febbraio 2012 n. 1734, fra le tante) e dispone all’art. 2, comma 12 lett. b), che l’A.E.E.G. emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori. Dispone altresì che tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37.
La struttura di quest’ultima norma consente di affermare che dall’esercizio da parte dell’A.E.E.G. del potere da essa previsto possa derivare una integrazione del contratto di utenza, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ..
La previsione dell’art. 2, comma 12, lett. h), nell’attribuire all’autorità e fra queste all’A.E.E.G. il potere di direttiva, avrebbe appunto l’indicata funzione autorizzatomi, nel senso che la direttiva determinerebbe l’integrazione del contratto in quanto abilitatavi da una previsione di legge.
E’ vero che nella norma non v’è alcun riferimento ai contratti di utenza.
Tuttavia la mancanza di tale riferimento non è decisiva, perchè l’ultimo inciso della norma, prevedendo che le determinazioni dell’autorità producano gli effetti del successivo comma 37, consente che l’integrazione dei contratti di utenza possa avvenire mediatamente.
L’art. 2, comma 37 stabilisce infatti che "il soggetto esercente il servigio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lett. b), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio".
E’ allora chiaro che una integrazione del regolamento di servizio, qualora si concreti nella previsione che il contratto di utenza debba contenere una certa clausola, rappresentando il regolamento di servizio sostanzialmente le condizioni generali di contratto alle quali debbono adeguarsi i contratti di utenza, si risolve in via mediata in una integrazione autoritativa dello stesso contratto.
Ciò chiarito, per quanto concerne la definizione del possibile ambito oggettivo della integrabilità dei contratti di utenza per il tramite del potere di cui all’art. 2, comma 12, lett. h), va rilevato che l’oggetto di tale potere, là dove (oltre che alla produzione) si riferisce alla erogazione dei servizi, messo in relazione con i principi enunciati dalla L. n. 481 cit., art. 1, comma 1, in ordine alla tutela degli interessi di utenti e consumatori, si presta ad essere riferito all’intero ambito del rapporto di utenza individuale, perchè l’erogazione del servizio, essendo diretta verso gli utenti ed avvenendo sulla base dei rapporti individuali di utenza, e formulazione talmente generale da apparire di per sè idonea a comprendere anche il profilo del contenuto di detti rapporti.
L’A.E.E.G. ben potrebbe pertanto dettare precetti che, in quanto integrano il contenuto del regolamento di servizio di cui al comma 37, stesso art. 12, potrebbero produrre l’integrazione dei contratti di utenza pendenti attraverso la previsione dell’art. 1339 c.c..
3.2.- Ciò tuttavia non può dirsi del caso in esame.
Questa Corte ha più volte rilevato in proposito che l’art. 6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999 – imponendo all’esercente di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta – costituisce prescrizione inidonea ad integrare una clausola di contenuto determinato, sia nel senso che lascia al concessionario il potere di scegliere l’una fra le tante possibili modalità; sia nel senso che lo autorizza ad individuare gli stessi termini della modalità gratuita. Nè la prescrizione integra una clausola a contenuto determinabile, rimesso all’individuazione dello stesso concessionario, poichè la modalità gratuita di pagamento non è stata prevista come esclusiva.
Non solo. L’esercizio del potere di determinazione da parte del concessionario doveva muoversi nell’ambito delle norme del codice civile, secondo cui le spese del pagamento sono a carico del debitore (art. 1196 c.c.), ed il pagamento di somma di denaro a contenuto determinato deve essere eseguito nel domicilio del creditore (art. 1182 c.c.).
Ciò comporta, nella sostanza, che l’utente di energia in linea di principio era tenuto a recarsi a pagare presso il domicilio dell’ente fornitore del servizio, affrontando la relativa spesa. Ne consegue che la previsione di una modalità gratuita di pagamento, in mancanza di un’espressa deroga all’art. 1196 c.c., non poteva implicare che l’utente dovesse essere esentato da qualunque spesa; ma semmai che l’esercente non potesse imporre – in caso di pagamento al suo domicilio (o ad uno dei suoi domicili) – un addebito ulteriore. Ne consegue che lo stesso parametro della gratuità doveva essere valutato comparativamente con le modalità di pagamento che, pur imponendo all’utente un costo, come il pagamento con domiciliazione bancaria o su conto corrente postale, l’avessero tuttavia esentato dalla spesa necessaria per recarsi presso il domicilio (più o meno lontano) dell’esercente.
In questa situazione la prescrizione dell’art. 6, comma 4, non aveva neppure un contenuto tale da poter essere mutuato come clausola a contenuto determinabile (anche ammesso che l’integrazione dei contratti individuali ai sensi dell’art. 1339 c.c. sia possibile con riferimento a tal genere di clausole, in particolar modo quando la determinabilità debba avvenire a discrezione di una sola parte) (cfr. ampiamente sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 27 luglio 2011 n. 16401; Cass. civ. Sez. 6/3, Ord. 12 dicembre 2011 n. 26610; Idem, 7 febbraio 2012 n. 1734, cit.).
4.- Il ricorso deve essere quindi accolto, nei termini e nei limiti di cui sopra, restando assorbiti gli altri motivi.
La sentenza impugnata deve essere annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.
In accoglimento dell’appello dell’Enel, le domande proposte dall’attrice in primo grado debbono essere rigettate.
6.- Considerata la novità e la delicatezza delle questioni trattate, nonchè la mancanza di decisioni giurisprudenziali sul punto alla data in cui è iniziata la causa, si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie i primi quattro motivi di ricorso, nei termini di cui in motivazione, e dichiara assorbiti gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’appello proposto dall’Enel e rigetta le domande proposte dall’attrice in primo grado.
Compensa le spese relative all’intero giudizio di merito.
Condanna l’intimata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, dalla Sezione Sesta – 3 della Corte di Cassazione, il 11 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.