Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-12-2011, n. 27004 Responsabilità civile per ingiurie e diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La querela presentata da R.R. per atti di minaccia, ingiuria e diffamazione nei confronti di Z.A. e la successiva denuncia del Z. per calunnia, in danno di R., venivano archiviate in sede penale.

Successivamente, Z. adiva il Tribunale, chiedendo a R. e C.L. il risarcimento dei danni, derivanti dall’attività calunniosa in suo danno.

Nella contumacia dei convenuti, la domanda veniva rigettata nei confronti della C. e accolta nei confronti del R., condannato al pagamento di Euro 3.000,00. 2. La Corte di appello di Roma, ritenuta non fondata l’eccezione di nullità della notifica dell’atto di citazione in primo grado, proposta dagli appellati, rigettava l’appello incidentale degli stessi volto ad escludere il dolo nell’attività attribuita a R.; accoglieva l’appello principale dello Z., condannando il R. all’ulteriore somma di Euro 7.000,00 (sentenza del 6 febbraio 2008).

3. Avverso la suddetta sentenza R. propone ricorso per cassazione con tre motivi, corredati da quesiti.

Z. resiste con controricorso, esplicato da memoria.

Motivi della decisione

1. Con il terzo motivo di ricorso, logicamente preliminare, si deduce la violazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e la nullità della citazione in primo grado. Si sostiene che, erroneamente, la Corte di merito ha ritenuto valida la notifica al portiere, effettuata dall’ufficiale giudiziario dopo aver dato atto, nella relata, dell’"assenza del destinatario e delle altre persone abilitate", nonostante la mancata indicazione di "vane ricerche" e dell’ordine specifico della ricerca dei soggetti abilitati alla ricezione; dati necessari ai fini della verifica del rispetto della tassatività della successione delle persone abilitate.

1.1. Il motivo va rigettato.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, la nullità della notificazione è stata ritenuta configurabile quando la notificazione è effettuata a mani del portiere ed è totalmente omessa, nella relata, l’attestazione del mancato rinvenimento delle altre persone indicate nell’art. 139 cod. proc. civ., comma 2 (Sez. Un. 20 aprile 2005, n. 8214; Cass. 15 marzo 2007, n. 6021). Invece, se l’ufficiale giudiziario attesta l’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario e le vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, come nella specie, in cui ha dato atto dell’"assenza del destinatario e delle altre persone abilitate", è legittima la notificazione eseguita mediante consegna a portiere, poichè non è necessario l’uso di formule sacramentali (Cass. 20 novembre 2009, n. 24536, in un caso analogo).

2. La Corte di merito riteneva integrata la responsabilità del R. sulla base delle seguenti considerazioni: a) nella specie non esiste una sentenza di assoluzione per il reato di calunnia in capo al R., che farebbe stato nel processo civile;

conseguentemente, spetta al giudice civile valutare se esiste l’elemento soggettivo del reato di calunnia in capo al R.; b) sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado in merito alla consapevolezza della innocenza dell’incolpato.

Il giudice di primo grado, secondo quanto risulta dalla sentenza di appello che ha riportato tale decisione nello svolgimento del processo, aveva autonomamente ritenuto la non veridicità dei fatti attribuiti dal R. al Z., anche sulla base di quanto emergente dagli atti del procedimento penale; aveva presunto sussistente l’elemento soggettivo del reato di calunnia, essendo verosimile tale consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato, atteso che le denunce erano state inoltrate dopo che il Z. aveva intrapreso azioni giudiziarie in danno della convivente e collaboratrice del R., e, quindi, presumibilmente erano state fatte per favorire la propria convivente.

3. Con il primo e secondo motivo di ricorso, strettamente collegati, il R. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. (primo e secondo) e anche dell’art. 112 cod. proc. civ. (solo secondo). In particolare, con il primo si duole che l’elemento soggettivo della calunnia sia stato fondato su una presunzione, con il secondo esprime la stessa censura, prospettando un error in procedendo, per avere il giudice di appello rinviato alla decisione del primo giudice che tale presunzione aveva ritenuto, così omettendo di pronunciarsi su un motivo di appello.

3.1. I motivi, che vanno trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili, in parte infondati.

3.1.1. La motivazione per relationem a un atto determinato e controllabile, è pacificamente legittima secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367 e, con specifico riferimento alla sentenza di primo grado, Cass. 11 giugno 2008, n. 15483).

Nella specie, la sentenza di primo grado, cui la Corte di merito rinvia, è integralmente riprodotta nella svolgimento del processo della sentenza di appello, così che non possono esserci dubbi sul fatto che il giudice di secondo grado ha fatto propria la motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, come ritenuta dal primo giudice. Conseguentemente, la censura, sarebbe infondata.

Prima ancora, tale preteso vizio sarebbe stato più propriamente denunciabile come violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., piuttosto che come omessa pronuncia. Ed, inoltre, il ricorrente non ha un vero interesse alla pronuncia su tale profilo, atteso che impugna direttamente la motivazione della sentenza di primo grado richiamata in appello. Conseguentemente, la censura, è inammissibile per tale profilo.

3.1.2. La questione residua è se la sentenza, nella parte in cui ritiene la sussistenza dell’elemento soggettivo della calunnia, sia stata adeguatamente censurata.

La risposta è negativa, atteso che il ricorrente si duole del fatto che l’elemento soggettivo della calunnia sia stato fondato su una presunzione, con la conseguenza che la censura avrebbe dovuto essere incentrata sul malgoverno delle norme che regolano la presunzione e sul cattivo uso dei poteri da parte del giudice; quindi, avrebbe dovuto prospettarsi la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in collegamento con l’art. 116 cod. proc. civ., e non la violazione dell’art. 2043 cod. civ. Ne deriva l’inammissibilità per tale profilo.

4. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna R.R. al pagamento, in favore di Z.A., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 05-08-2011, n. 31176

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Lodi in data 6.9.2010 con la quale M.S. veniva condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato continuato di cui agli artt. 582 e 612 bis cod. pen., commesso in (OMISSIS) dal (OMISSIS) schiaffeggiando e strattonando la moglie separata C. D., in modo da cagionarle contrattura al rachide cervicale e dorsale, molestandola e minacciandola con insistenti telefonate nelle quali la ingiuriava con epiteti come "madre di merda, puttana", minacciava di uccidere lei e i suoi familiari e di fuggire all’estero con il figli, presentandosi frequentemente presso l’abitazione della Casagrande, anche in violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa applicata nei suoi confronti con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lodi in data 7.5.2009, e gridando all’indirizzo della donna per farsi consegnare il figlio, così cagionando alla C. uno stato di ansia e di timore per la di lei incolumità fisica.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., osservando che la Corte territoriale escludeva in motivazione il carattere persecutorio della condotta per la maggior parte dei fatti contestati per poi riconoscerlo contraddittoriamente in relazione a due episodi del marzo e del novembre del 2009, e rilevando l’erroneità dell’argomentazione della Corte sulla sufficienza di detti due episodi ad integrare l’offensività del reato;

2.2. mancanza di motivazione sulla determinazione della pena.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla configurabilità del reato di cui all’art. 612 bis è infondato.

Infondata è in particolare l’affermazione del ricorrente per la quale la Corte territoriale avrebbe parzialmente accolto la tesi difensiva escludendo il carattere persecutorio della condotta per i fatti in ordine ai quali la persona offesa avrebbe mostrato un atteggiamento reattivo. La sentenza impugnata, in realtà, si limitava a rilevare la sufficienza, per la configurabilità del reato, dei due episodi nei quali la parte offesa era stata vittima di atti di violenza materiale, in ciò aderendo ai principi giurisprudenziali sulla ravvisabilità del reato in presenza, per l’appunto, di anche solo due fatti, sussumibili nella nozione di reiterazione prevista dalla norma Incriminatrice (Sez. 5, n. 6417 del 21.1.2010, imp. Oliviero, Rv.245881), purchè idonei a produrre l’evento del reato; circostanza, quest’ultima, che il ricorrente non pone in discussione. Ma la stessa sentenza escludeva in altra parte della motivazione la sussistenza di atteggiamenti aggressivi della persona offesa tali da neutralizzare la condotta del M., ritenuta nel suo complesso come insistente, ossessiva e tale da indurre ansia e timore nella vittima; in ciò argomentando coerentemente e senza alcuna contraddizione sulla ravvisabilità di una prolungata reiterazione di atti molesti oltre che violenti e minacciosi, rispetto alla quale, peraltro, la reazione della vittima non esclude la sussistenza del reato ove comunque risulti accertato l’evento in danno della stessa (Sez. 5, n. 17698 del 5.2.2010, imp. Marchino, Rv. 247226).

Quanto sopra esclude evidentemente il lamentato vizio motivazionale anche con riferimento alle considerazioni oggi spese dal difensore dell’imputato in merito alla distanza temporale fra i due fatti violenti; ed inconferenti sono gli ulteriori accenni dello stesso difensore al tema della procedibilità del reato, che non costituisce oggetto del motivi del ricorso.

2. Parimenti infondato è il motivo di ricorso relativo alla determinazione della pena, sulla quale la sentenza impugnata dava congrua motivazione nel riferimento alla gravità dei fatti, alla quale nessuna specifica argomentazione contraria è addotta dal ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, sedendone la condanna del ricorrente al pagamento delle sperse processuali ed alla rifusione delle sperse sostenute in questo grado dalla parte civile, che avuto riguardo all’impegno processuale si liquidano in complessivi Euro 1.500 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.500 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-10-2011, n. 2333 Controversie in materia elettorale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame i ricorrenti T., Campi e L. impugnano il verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco di Busto Arsizio svoltesi il 1516 maggio 2011.

I succitati ricorrenti, non residenti nel comune, agiscono il primo nella qualità di candidato a sindaco non eletto in collegamento con la lista "Unione Italiana", il secondo nella qualità di candidato alla carica di consigliere comunale non eletto per la lista "Unione Italiana" ed il terzo nella qualità di segretario nazionale del partito politico "Unione Italiana", contestando, essenzialmente, l’illegittimità delle elezioni in considerazione di un errore contenuto nei manifesti elettorali affissi sugli appositi spazi cittadini e nelle sedi delle sezioni elettorali, che non contenevano il nominativo degli ultimi cinque candidati della lista "Unione italiana". Tale errore sarebbe stato, poi, corretto successivamente, ma avrebbe causato nelle more della correzione, avvenuta prima delle votazioni, una turbativa del regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Come già statuito dalla costante giurisprudenza amministrativa anche se nella vigenza della precedente disciplina, avverso le operazioni per l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali può proporre impugnazione "qualsiasi cittadino elettore o chiunque altro vi abbia diretto interesse".

La disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che l’impugnazione potesse essere proposta non solo dai cittadini elettori, in quanto portatori dell’interesse generale del corpo elettorale, ma anche dai candidati non eletti che hanno un personale e diretto interesse alla modifica del risultato elettorale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 1996, n. 259) e perfino dai candidati eletti al fine di migliorare la loro posizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 1986, n. 234).

Tale interpretazione risulta confermata dal disposto dell’art. 130, comma 1, lett. a), dell’allegato 1 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.), che espressamente legittima alla proposizione del ricorso contro tutti gli atti del procedimento elettorale dei comuni, province e regioni successivi all’emanazione dei comizi qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta.

La posizione del candidato è, però, indubbiamente diversa da quella del cittadino elettore sia per legittimazione che per interesse ad agire, in quanto il primo fa valere l’interesse proprio a ricoprire l’incarico elettivo, mentre il secondo esercita una vera e propria azione popolare di tipo correttivo nell’interesse generale, pur non essendo escluso che il candidato che riveste anche la posizione di cittadino elettore del comune le cui operazioni elettorali sono contestate possa scegliere di far valere in giudizio quest’ultima veste proponendo un’azione popolare, anche in pregiudizio della posizione di candidato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2003, n. 1838).

Nella fattispecie in questione i ricorrenti, però, non risiedono nel comune di Busto Arsizio e non possono, quindi, in alcun modo esercitare la succitata azione popolare, potendo, di contro, far valere esclusivamente l’interesse proprio a ricoprire il mandato elettivo.

Tanto premesso, dalla descrizione dei fatti che risulta dagli atti di causa, non contestata in alcun modo, si evince che il ricorrente T., candidato a sindaco, ha ottenuto 254 voti, contro i 20.955 di quello eletto F., mentre i candidati a sindaco S., S., R., P., I. e C. hanno ottenuto rispettivamente 10.982, 2.179, 1.679, 1.442, 1.347 e 711 voti. Tra questi ultimi, solo i primi tre sono stati eletti consiglieri comunali, ma nessun candidato a consigliere comunale delle liste di S. e di R. è stato eletto.

Deve, poi, evidenziarsi che dei cinque candidati a consigliere comunale della lista "Unione italiana" il cui nominativo non era stato inizialmente inserito nei manifesti elettorali solo tre hanno riportato voti di preferenza individuali (T. 14, T. 7, L. 2), mentre la capolista Lanza ha ottenuto solo 51 voti.

Di conseguenza, nella fattispecie concreta nessuno tra gli appartenenti alla lista la lista "Unione italiana" avrebbe mai potuto essere eletto, neanche alla sola carica di consigliere comunale.

Né l’errore inizialmente contenuto nei manifesti elettorali ha potuto contribuire al deludente risultato riportato dalla lista cui erano collegati i ricorrenti, atteso che tale errore è stato prontamente corretto appena segnalato, in epoca precedente alla concreta votazione da parte degli elettori.

Il collegio ritiene, dunque, di accogliere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dalla difesa del comune di Busto Arsizio.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 1483

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Bergamo ha respinto la domanda di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse del ricorrente da certo S.L., perché questi non sarebbe stato titolare del necessario permesso di soggiorno per lungosoggiornante, detto anche carta di soggiorno (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che, come da relazione trasmessa dalla Prefettura stessa il 1 giugno 2011 a seguito dell’ordinanza istruttoria 13 maggio 2011 n°475 di questo Tribunale, effettivamente il richiedente la legalizzazione S.L. non era, all’epoca della presentazione della relativa domanda, in possesso di alcuna carta di soggiorno, che ebbe a domandare soltanto il 25 maggio 2010, ovvero circa otto mesi dopo;

– che pertanto il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.000 oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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