Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 13-05-2013, n. 20387

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16/12/2011 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza dell’11/11/2010 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Potenza, emessa ex art. 442 cod. proc. pen., che ha condannato il sig. M., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione per avere commesso il reato previsto dall’art. 609-bis c.p., comma 3, "palpeggiando" il sedere della persona offesa in data (OMISSIS).

La Corte di appello, evidenziato che il giudizio è stato celebrato con rito abbreviato, ha respinto le censure mosse dall’imputato alla utilizzabilità delle dichiarazioni che egli avrebbe reso alla polizia giudiziaria poche ore dopo i fatti e alla utilizzabilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa nei locali della Questura in assenza delle forme e delle garanzie di legge.

2. Avverso tale decisione il sig. M. propone ricorso in sintesi lamentando:

a. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e nullità della sentenza con riferimento alla utilizzazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria e neppure formanti oggetto di specifica verbalizzazione e con riferimento al riconoscimento operato dalla persona offesa nei locali della Questura. Si tratta di atti che contrastano con l’art. 63 c.p.p., comma 2, e con gli artt. 191, 213 e 214 c.p.p. e danno origine alla c.d. "inutilizzabilità patologica" che attiene anche al regime probatorio operante nel rito abbreviato;

b. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla ricostruzione della condotta e alla sua qualificazione giuridica, sussistendo incertezza circa l’effettivo "palpeggiamento" e potendosi in ogni caso la condotta ricondurre o all’ipotesi ex art. 660 cod. pen. oppure all’ipotesi ex artt. 56 e 609-bis cod. pen..

Motivi della decisione

1. La Corte ritiene che l’esame del ricorso debba prendere avvio dalle questioni che concernono il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione. Il ricorrente propone in sostanza due censure alle scelte adottate sul punto dai giudici di merito: una concerne la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente nell’immediatezza alla polizia giudiziaria; l’altra concerne la utilizzabilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa negli uffici della polizia giudiziaria.

2. Premesso il rinvio ai principi generali in tema di utilizzabilità degli atti d’indagine in sede di giudizio abbreviato, la Corte ritiene che il ricorrente lamenti fondatamente l’errore in cui in giudici di merito sono incorsi con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona indagata.

Come emerge dalla stessa decisione della Corte di appello, la persona offesa dopo essersi allontanata dall’autore del gesto si rivolse immediatamente a una pattuglia della Polizia di Stato che, sulla base della descrizione ricevuta, individuò in breve tempo il sig. M. come il probabile autore del gesto e lo accompagnò in ufficio. In tale contesto lo stesso M. rilasciò le dichiarazioni che sono state riferite dagli agenti. Non vi è dubbio che tali dichiarazioni furono rese dietro richiesta di spiegazione dell’accaduto e che quanto accaduto assumeva già gli estremi indizianti del reato di atti sessuali contrari alla volontà della persona offesa. Così ricostruiti i fatti sulla base della stessa motivazione della sentenza impugnata, deve concludersi che al momento in cui le dichiarazioni furono rese sussistevano già i presupposti per qualificare il sig. M. come persona indiziata di reato.

Devono, dunque, trovare applicazione i principi fissati a questa Corte con la sentenza Sez.3, n.36596 del 7/6/2012, Osmanovic (principi massimali con rv 253574 e 253575), secondo i quali si è in presenza di dichiarazioni assunte in violazione del diritto all’assistenza del difensore e come tali, siano le stesse qualificabili o meno come effettivamente spontanee, non utilizzabili neppure in sede di giudizio abbreviato. E, dunque, considerato che nel caso in esame non appare possibile qualificare le dichiarazioni del sig. M. come effettivamente spontanee e considerato che sussiste la violazione del diritto all’assistenza tecnica, il motivo di ricorso deve esser sul punto accolto.

3. A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento al secondo profilo censurato dal ricorrente. La circostanza che la contemporanea presenza della querelante e dell’indagato presso gli uffici della Polizia di Stato poco dopo i fatti abbia consentito alla prima di vedere il secondo e di riferire con certezza che si trattava di colui che poco prima l’aveva molestata sessualmente è circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, ancorchè non sia riconducibile all’atto formale di ricognizione di persona ex artt. 213 e segg. cod. proc. pen.. Sul punto la sentenza impugnata offre a pagina 2 una motivazione chiara e non in contrasto coi principi che regolano il giudizio abbreviato.

4. Così data risposta ai quesiti in ordine alle fonti di prova utilizzabili, la Corte è chiamata a verificare se, espunta la parte motivazionale fondata sulle dichiarazioni spontanee del ricorrente, la decisione della Corte di appello conservi una struttura ricostruttiva dei fatti conforme alle conclusioni o si debba, invece, provvedere ad un annullamento con restituzione degli atti per nuovo giudizio.

5. La Corte ritiene che anche in assenza delle dichiarazioni del ricorrente la ricostruzione in fatto non muti. La motivazione complessiva della sentenza impugnata consente di concludere che i giudici di appello hanno ritenuto provato che il sig. M. sia l’autore delle condotte contestate anche soltanto sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, dello sviluppo delle prime indagini e del successivo riconoscimento, In latri termini, il fatto che il sig. M. sia stato individuato nell’immediatezza dalla polizia giudiziaria sulla base del racconto della persona offesa e che questa, a pochissime ore dal fatto, non abbia avuto dubbi nell’indicare nel ricorrente l’autore della condotta costituiscono per i giudici di appello circostanze che conducono a ritenere la responsabilità dell’imputato provata in modo certo.

6. Deve, infine, essere esaminata la contestazione circa la rilevanza giuridica della condotta del ricorrente come ricostruita in sentenza.

Sul punto deve dissentirsi dalla difesa. Il racconto della persona offesa e la reazione che la stessa ha avuto non lasciano dubbi circa la natura sessuale dell’approccio e dei gesti del ricorrente. La frase "ha iniziato a toccarmi" non può essere interpretata, come invece si legge in ricorso, quale mero tentativo, risultando chiaro che i toccamenti furono indirizzati in modo chiaro e deliberato su una zona tradizionalmente erogena del corpo e furono effettuati in modo percepito con altrettanta chiarezza come sessualmente qualificato; tali toccamenti cessarono solo per la reazione della persona offesa. Questa risulta essere l’unica lettura coerente delle dichiarazioni accusatorie alla luce del contesto e della reazione. In tal senso hanno concluso i giudici di appello. Nessun dubbio, dunque, che si debbano qualificare gli atti come reato consumato riconducibile all’art. 609-bis cod. pen., ancorchè nella sua forma attenuata, e non come mero tentativo o, addirittura, come condotta riconducibile alla diversa ipotesi prevista dall’art. 660 cod. pen..

7. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 328

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso principale la V. s.r.l. impugna l’ordinanza con cui il Comune di xxx le ha ingiunto la demolizione parziale di un balcone ed il pagamento di una sanzione pecuniaria per la volumetria realizzata in eccesso e ritenuta non sanabile e domanda, altresì, il risarcimento dei danni che ha subito in conseguenza della nota prot. n. 17726 del 19.11.2004, con cui il Comune ha diffidato la società concessionaria dal procedere all’allacciamento della rete del gas del Cantiere di Via xxx, in considerazione dell’esistenza di un procedimento di accertamento di abusività delle opere.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna il provvedimento prot. 6933 del 16.5.2006 con cui il Comune ha rigettato l’istanza di accertamento di conformità, poiché la ricorrente ha realizzato una maggiore volumetria (pari a circa 248 mc) rispetto alla volumetria disponibile sul lotto.
Queste le censure dedotte:
I. violazione artt. 3, 10 e 10 bis, l. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza e genericità di motivazione e per difetto di istruttoria;
II. violazione dell’art. 36, d.P.R. n. 38072001 anche in relazione all’art. 9, l. n. 122/98, all’art. 2, l.r. n. 22/99 ed agli artt. 1, 2 e 67, l.r. n. 26/95; violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per incompletezza, contraddittorietà e carenze istruttorie.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna l’ordinanza n. 47 del 18.7.2006 con cui il Comune di xxx ha disposto l’annullamento parziale della concessione edilizia n. 41/02 per i seguenti motivi:
I. eccesso di potere per erroneità e carenza di motivazione nonché per genericità e contraddittorietà tra distinte parti dello stesso provvedimento;
II. eccesso di potere per carenza ed erroneità di motivazione e di verifiche istruttorie nonché per contraddittorietà sotto ulteriore profilo anche con riferimento agli artt. 3 e 10, lett. b), l. n. 241/1990 ed al principio del rispetto del giusto procedimento;
III. eccesso di potere per erroneità di motivazione; violazione degli artt. 3 e 10, lett. b), l. n. 241/1990 sotto ulteriore profilo, nonché per mancata applicazione degli artt. 2.11, 6.3 e 13 delle n.t.a. del p.r.g.
IV. violazione e mancata applicazione dell’art. 34, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 1, c. 2, l. reg. Lombardia n. 19/1992.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza, avendo la ricorrente provveduto al pagamento, senza alcuna riserva, delle sanzioni irrogate e per avere essa stessa chiesto, con nota del 3.5.2006, la conversione della sanzione demolitoria in quella pecuniaria.
Questo Tribunale, con sentenza parziale n. 4664 del 16 settembre 2009, ha dichiarato il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse – in quanto, per effetto della presentazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria e del successivo provvedimento di diniego, l’ordinanza di demolizione n. 26/2005 ha perso la propria efficacia lesiva – ed ha respinto la domanda di risarcimento dei danni.
Ai fini della decisione dei ricorsi per motivi aggiunti, questo Tar ha disposto una verificazione per quantificare la misura della volumetria realizzata in eccesso rispetto a quanto autorizzato con permesso di costruire n. 41/2002.
La verificazione è stata affidata, dapprima, alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e, successivamente – avendo la Regione Lombardia comunicato di non essere in grado di adempiere all’incombente istruttorio – dalla Direzione regionale della Lombardia dell’agenzia del territorio.
Con nota depositata nella segreteria del Tribunale il 18 agosto 2010, l’Agenzia del territorio ha trasmesso la relazione esplicativa, contente l’esito della verificazione.
All’udienza del 17 novembre 2010, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
Va, preliminarmente, respinta l’eccezione, formulata dalla difesa dell’amministrazione resistente, di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza.
Il pagamento delle somme ingiunte può ragionevolmente collegarsi alla volontà della ricorrente di sottrarsi al pregiudizio ulteriore che sarebbe potuto derivare dalla esecuzione forzata posta in essere in base al provvedimento stesso, oltre che di conseguire il certificato di abitabilità. Ciò vale ad escludere che nell’avvenuto pagamento possa ravvisarsi acquiescenza con il conseguente venir meno dell’interesse ad insorgere avverso il provvedimento di diniego di accertamento di conformità ed il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 41/2002 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2005, n. 4424).
Né determina acquiescenza la dichiarazione contenuta nella nota del 3.5.2006, con cui la ricorrente ha chiesto all’amministrazione l’applicazione della sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione parziale del fabbricati realizzati in violazione della disciplina sulle distanze: tale atto è unicamente finalizzato ad ottenere l’applicazione di una sanzione meno gravosa ma non ha affatto palesato in modo chiaro ed incondizionato la volontà della ricorrente di accettare tutte le conseguenze derivanti dal provvedimento di annullamento parziale del permesso di costruire n. 41/2002, oltretutto, all’epoca, non ancora adottato dall’amministrazione.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza di accertamento di conformità per violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis, l. n. 241/1990 in quanto l’amministrazione non avrebbe valutato le istanze e le memorie presentate dalla V. s.r.l. nel corso del procedimento.
La censura è infondata.
A seguito della nota del 22.4.2006, con cui l’amministrazione ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990, le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità, la ricorrente ha inviato alla p.a. una nota del 3.5.2006 nella quale ha espressamente affermato di prendere atto del diniego e di non formulare osservazioni al riguardo.
Alcun particolare onere motivazionale incombeva, pertanto, in capo all’amministrazione.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto per violazione dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3, l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per incompletezza, contraddittorietà e carenze istruttorie.
Contesta, in particolare, la ricorrente la quantificazione del volume oggetto del diniego di sanatoria che, a suo avviso, sarebbe stato conteggiato erroneamente, non avendo la p.a. preso in considerazione la previsione di cui all’art. 3 delle n.t.a. (secondo cui per il calcolo delle volumetrie può essere assunta, in luogo della quota naturale del terreno, la quota sistemata attorno agli edifici per il dislivello di 1 mt.), l’art. 1.2, l. Regione Lombardia n. 26/1995 sul risparmio energetico, l’art. 9, l. n. 122/1989, l’art. 2, l. Regione Lombardia n. 22/1999 e l’art. 67, l. Regione Lombardia n. 12/2005 (concernenti deroga volumetrica per i box pertinenziali posti al piede dei vari edifici).
Per effetto di tali norme, la difformità volumetrica non sanabile non sarebbe pari a mc 248, come affermato dall’amministrazione comunale, ma si ridurrebbe a soli mc 18,41.
La verificazione effettuata dalla Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia del territorio ha appurato che la volumetria realizzata in eccesso ammonta a complessivi mc 421,98.
Per alcuni edifici (C2, E, F1+F2, G), l’Agenzia del territorio ha però accertato l’identità tra la volumetria realizzata e quella assentita con permesso di costruire n. 41/2002.
Il provvedimento impugnato, nella parte in cui nega il rilascio del permesso di costruire in sanatoria con riferimento a tali costruzioni, è illegittimo, non avendo tali fabbricati una volumetria maggiore rispetto a quella assentita.
Nella restante parte, il provvedimento è invece esente da censure essendo confermato, dagli esiti della verificazione, l’eccesso volumetrico.
Né il Collegio condivide le censure formulate dalla ricorrente in merito all’operato dell’Agenzia del territorio.
È, in particolare, corretta l’applicazione data dall’Agenzia del territorio dell’art. 3 delle n.t.a. (ai sensi del quale "è da intendersi quota naturale del terreno quella originaria preesistente, oppure quella sistemata attorno all’edificio, purché contenuta nel limite del dislivello massimo di 1,00 m rispetto alla quota originaria").
L’Agenzia ha computato la volumetria dei fabbricati A, B, C, D ed H al lordo dei volumi compresi tra la quota originaria del terreno e quella sistemata attorno all’edificio, senza alcuna detrazione, e ciò perché l’altezza media ponderata eccede il limite di 1, 00 m.
Per i fabbricati E, F e G la volumetria è stata computata al netto dei volumi posti sotto la quota sistemata attorno all’edificio in quanto l’altezza media ponderata non eccede il limite di 1,00 m.
Non viola alcun criterio di ragionevolezza ma è, al contrario, pienamente rispettoso della lettera della norma tecnica, considerare, ai fini del computo della volumetria, i volumi compresi tra la quota originaria del terreno e quella sistemata attorno all’edificio, laddove il dislivello ecceda il limite massimo di 1,00 m.
La norma è difatti chiara nel consentire di fare riferimento alla quota sistemata del terreno solo ove il dislivello si mantenga nel limite indicato e non può, dunque, essere letta come volta a prevedere un limite generale di tolleranza di dislivello pari ad un metro.
Attesa, dunque, la correttezza di questo conteggio, il diniego di sanatoria – con riferimento ai fabbricati A, B1+B2, C1, D ed H – è da ritenersi pienamente legittimo: anche ove non si considerasse, nel computo della volumetria, il maggior spessore dei solai, in applicazione delle disposizioni della l. reg. Lombardia n. 26/1995 sul risparmio energetico, non si addiverrebbe, comunque, per nessuno di questi fabbricati, ad un azzeramento dell’eccesso volumetrico (cfr. relazione allegata alla domanda di accertamento di conformità).
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna l’ordinanza n. 47 del 18.7.2006 con cui il Comune di xxx ha disposto l’annullamento parziale della concessione edilizia n. 41/02.
Con ordinanza 15 marzo 2007, n. 23, il Comune di xxx ha riconosciuto l’erroneità del richiamo alla distanza tra edifici contenuto nell’ordinanza n. 47 con riferimento ai due fabbricati I e P ed ha ritenuto di non dover considerare, ai fini della determinazione della sanzione, le superfici relative alle porzioni di tali fabbricati realizzate a distanza inferiore a m. 5 dai confini.
Poiché, quindi, con riferimento a tali fabbricati, dall’annullamento in autotutela del titolo abilitativo non deriva alcuna conseguenza sanzionatoria, va dichiarata, in questa parte, la cessazione della materia del contendere.
Non può, poi, portare all’annullamento dell’atto impugnato la circostanza che nella comunicazione di avvio del procedimento, le opere sono state qualificate come realizzate in difformità rispetto alla concessione edilizia mentre con l’ordinanza impugnata sono state ritenute conformi al titolo abilitativo, che è, però, stato annullato in autotutela per non corretta rappresentazione dello stato dei luoghi.
L’erroneità dell’indicazione fornita dall’amministrazione nella comunicazione di avvio del procedimento non ha comunque impedito alla ricorrente di comprendere le ragioni poste alla base del procedimento né di poter partecipare all’iter procedimentale, avendo la stessa dettagliatamente argomentato in merito alla contestata violazione delle norme sulle distanze, con nota del 3.5.2006.
Non è, parimenti, fondata la censura proposta con il terzo motivo di ricorso: l’amministrazione ha, difatti, adeguatamente dato conto delle ragioni giustificative poste alla base del provvedimento impugnato, richiamando l’erroneità della rappresentazione dello stato dei luoghi nelle planimetrie allegate al titolo edilizio ed indicando, per ogni fabbricato, la violazione contestata e le norme tecniche attuative alle quali ha dato applicazione, senza che fosse, dunque, necessaria una puntuale replica a tutte le osservazioni formulate dalla ricorrente.
È infondata anche la contestazione relativa alle modalità di calcolo della distanza con riferimento agli edifici N ed O.
L’art. 2.11 delle n.t.a., nel prevedere che nel caso di edifici non fronteggianti la distanza si misura tra gli spigoli nella proiezione orizzontale delle parte, attribuisce rilievo alla distanza radiale tra gli spigoli. D’altro canto la stessa ricorrente, nella nota del 3.5.2006, ha utilizzato questa stessa modalità di calcolo ed ha, altresì, riconosciuto che i due fabbricati si pongono ad una distanza inferiore ai previsti 10 m. dagli edifici confinanti (cfr. doc. n. 5 depositato in giudizio dall’amministrazione, all. 5).
Quanto alla censura con cui viene contestata l’applicazione della norma che prevede il rispetto della distanza di m. 10 con riferimento all’edificio A va dichiarata la cessazione della materia del contendere: la stessa amministrazione, in sede di adozione dell’ordinanza 23 del 15.3.2007, ha, difatti, riconosciuto che la confinante costruzione accessoria ha un’altezza fuori terra pari a m. 2,50 e, pertanto, non è soggetta alla distanza minima di 10 m., come dispone l’art. 13, c. 2, lett. a delle n.t.a.
È, infine, infondato l’ultimo motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione e mancata applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001.
Tale disposizione non trova invero applicazione nel caso di specie: a fronte dell’annullamento in autotutela di un permesso di costruire, il testo unico dell’edilizia prevede che venga irrogata la sanzione prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato) e non quella di cui all’art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire).
Per le ragioni esposte, il ricorso va in parte accolto ed in parte respinto; in parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, in parte lo respinge ed in parte dichiara cessata la materia del contendere.
Per l’effetto, annulla il provvedimento prot. 6933 del 16.5.2006 nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 976

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’Università degli studi di Catania, con ricorso 13 dicembre 2007, ha appellato avanti a questo Consiglio la sentenza indicata in epigrafe, chiedendone l’annullamento, col favore delle spese.

Con atto 7 gennaio 2008, si è costituito per resistere il prof. Sa.Mu. chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, col favore delle spese. Con ordinanza 9 dicembre 2008, n. 974, sono stati chiesti documentati chiarimenti all’Università, che li ha forniti con nota 23 febbraio 2009.

Con nota 23 febbraio 2009, il difensore dell’appellato ha comunicato che il suo assistito era deceduto l’8 dicembre 2008.

Il ricorso è stato riassunto con atto notificato il 4 aprile 2009 ai signori Gi.Ma.Gr.Ru. ed An.Mu. e successivamente (con atto 7 settembre 2009) agli eredi collettivamente ed impersonalmente.

Con memoria 5 gennaio 2010 si sono costituiti i signori Ma.Sa. ed An.Gi.Mu. e Gi.Ma.Gr.Ru., facendo riferimento all’atto notificato nel settembre 2009. Hanno prodotto dichiarazione 9 marzo 2009 (registrata due giorni dopo) in notar Maria Teresa Clausi di Catania di rinunzia all’eredità del congiunto prof. Sa.Mu., comunicata all’Università degli studi di Catania con atto da questa ricevuto il 15 maggio 2009. Hanno eccepito inammissibilità dell’appello, considerato il loro difetto di legittimazione passiva. Hanno chiesto le spese del giudizio.

Con memoria, l’Università ha preso atto della estraneità al rapporto controverso degli intimati ed ha chiesto la compensazione delle spese.

Motivi della decisione

Il giudizio di appello è stato originariamente validamente instaurato contro il prof. Sa.Mu.

Morto l’appellato, il giudizio è stato parzialmente riassunto il 4 aprile 2009 con atto inammissibile perché i due destinatari della notifica, quando sono stati raggiunti dalla stessa, non erano più legittimati passivi, per effetto della intervenuta rinunzia all’eredità.

Anche l’atto di riassunzione notificato, collettivamente ed impersonalmente, agli eredi del prof. Sa.Mu. l’8 settembre 2009 ed al quale gli stessi resistono, è inammissibile.

Esso va dichiarato inammissibile perché non individua soggetti diversi dagli odierni resistenti quali eredi del prof. Sa.Mu. Quelli individuati, per effetto della rinuncia all’eredità (appresa dall’Università il 15 maggio 2009), erano privi di legittimazione passiva. In conclusione, l’appello va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio possono essere compensate, considerata la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 3 febbraio 2010 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, presidente, Paolo D’Angelo, estensore, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 02-03-2006 (24-01-2006), n. 7629 REATI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA – DELITTI – CROLLO DI COSTRUZIONI O ALTRI DISASTRI DOLOSI – Concorso con il delitto di incendio

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Osserva

1. Con sentenza 20 giugno 2005 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza 28 marzo 2003 di quel Tribunale che aveva condannato L.N., titolare della ditta "Licata Giocattoli" di Palermo, e O.F., dipendente del L. con funzioni di magazziniere, rispettivamente alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed alla pena di anni quattro e mesi sette di reclusione per i seguenti reati:

Il solo L.:

Capo A – incendio doloso (artt. 423 e 425 c.p.) di una parte dei locali della ditta "Licata Giocattoli" (pari a mq. 1650) e della merce in essi contenuta, commesso il ?.

Il L. e l’ O. in concorso tra loro:

Capo B – incendio doloso (artt. 423 e 425 c.p.) degli interi locali della ditta "Licata Giocattoli" (pari a mq. 4500) e della merce in essi contenuta, nonchè dell’edificio abitato da oltre sessanta famiglie e degli esercizi commerciali adiacenti; commesso il ?;

Capo C – crollo doloso (art. 434 c.p.) dei locali della ditta "Licata Giocattoli", di parte dell’edificio sovrastante e di sette negozi adiacenti; commesso il ?;

Capo D – per avere cagionato, come conseguenza non voluta dei reati di cui ai capi C e D (art. 586 c.p.), la morte del vigile del fuoco B.N., impegnato nelle opere di spegnimento dell’incendio; commesso il ?;

Capo E – per avere posto in essere le condotte di cui ai capi precedenti al fine di conseguire il risarcimento previsto dalla polizza assicurativa stipulata dal L. nel ? con le Assicurazioni Generali s.p.a.; in Palermo fino al ?.

La Corte di secondo grado basava la propria decisione sulle seguenti argomentazioni:

– Che gli accertamenti tecnici avevano evidenziato come l’incendio del ? fosse stato provocato da un quantitativo di benzina (circa un litro) versato su un paio di scaffali metallici posti sul fondo del negozio di vendita al pubblico e si fosse sviluppato rapidamente.

– Che il fumo era stato notato per la prima volta dalla teste P. alle ore 13.45, mentre i vigili del fuoco avevano fissato il momento di inizio dell’incendio del ? tra le 13.15 e le 13.43.

– Che il L. era stato l’ultimo a lasciare i locali del negozio uscendo e chiudendolo per la pausa pranzo alle ore 13.25 di quel ?.

– Che non altri se non il L. avrebbe potuto appiccare il primo incendio, visto che è stato l’ultimo a uscire.

– Che gli autori del fatto non possono essere stati dei terzi estranei perchè "se così fosse stato i predetti avrebbero atteso la chiusura del negozio prima di agire".

– Che i due incendi – del ? e del ? – vanno valutati congiuntamente "poichè rivelano la riconducibilità dei due eventi allo stesso soggetto", dal momento che "sono stati realizzati con identiche modalità esecutive, vale a dire in pieno giorno, all’interno dei locali e non all’esterno e, soprattutto, allo stesso orario".

– Che secondo il consulente l’incendio del 27 agosto aveva avuto "un’origine policentrica caratterizzata da una dinamica veloce" e, in particolare, era stato originato da sei distinti focolai dislocati su due piani: il primo e il secondo piano cantinato.

– Che il ?, verso le ore 13, alcuni testimoni avevano visto il fumo uscire dalle finestre del magazzino della ditta.

– Che quel giorno ? la chiusura del negozio per la pausa pranzo era intervenuta verso le ore 13.

– Che secondo il consulente tecnico alle ore 13 di quel ?, al momento della chiusura del negozio, l’incendio era stato già attivato, Perchè altrimenti, all’arrivo dei vigili del fuoco, circa venti minuti dopo la chiusura del negozio, "l’incendio non avrebbe assunto le vaste dimensioni che in realtà ha avuto".

– Che di conseguenza "a commettere l’incendio non può che essere stato il L. e mai certamente terzi estranei poichè, se fossero stati questi ultimi, i predetti avrebbero atteso la chiusura del negozio prima di agire".

– Che "la necessità di ripetere l’iniziativa criminosa commettendo il secondo incendio ? dimostra l’estrema imperizia dell’autore di entrambi", ragion per cui "soltanto soggetti inesperti e estranei al mondo del crimine e ancor più a contesti di tipo mafioso possono avere assunto le due iniziative criminose"; il che comporta, secondo la Corte di merito, che "la individuazione del responsabile ben si attaglia alla personalità del L.", essendo persona priva di trascorsi penali.

– Che infine, secondo la Corte di merito, "il movente che ha mosso la mano del L. è duplice: lucrare l’indennizzo previsto dal contratto di assicurazione per destinarlo al pagamento almeno in parte dell’ingente somma che avrebbe dovuto corrispondere al fratello Giacomo", a causa di una complessa e risalente controversia civile in atto tra i due fra Relativamente alla posizione di O.F., magazziniere della ditta in questione, la Corte di secondo grado basava la propria decisione di confermarne la condanna sulle seguenti argomentazioni:

– O.F. era tra le persone presenti nei locali della ditta quel ?.

– Dalle 12 alle 13 era rimasto tutto il tempo nel deposito sito al secondo piano cantinato ed era risalito al primo piano solo al momento della chiusura del negozio.

– Quel giorno l’ultimo a uscire fu l’ O. e, su incarico del L., fu lui a chiudere i locali della ditta riconsegnando poi le chiavi al L. che gliele aveva affidate.

– Da ciò si doveva desumere, secondo la Corte di merito, che era stato l’ O. a provocare l’incendio, previa intesa con il L..

2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per Cassazione i difensori del L. e dell’ O..

Il ricorrente O. deduce l’illogicità della motivazione e la violazione di legge con riferimento all’art. 192 c.p.p., comma 2, sostenendo che non vi siano indizi gravi, precisi e concordanti da cui desumere la sua responsabilità penale per i fatti del ?, e lamenta che la sentenza impugnata non abbia dato risposta o abbia dato risposta incongrua o comunque insufficiente alle doglianze specifiche contenute nei motivi di appello sottolineando, in particolare, la mancata indicazione di un valido movente che possa concernere la sua persona, nonchè la totale assenza di risposta alle argomentazioni contenute nei motivi di appello con le quali la difesa O. aveva contestato la tesi del "rapporto di sudditanza" che era stata sostenuta nella sentenza di primo grado.

La difesa del L. ricorre per cinque ordini di motivi.

Con il primo motivo deduce la mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità penale per i due delitti di incendio contestati ai capi A e B, lamentando in particolare che l’impugnata sentenza non abbia dato risposta o abbia dato risposta incongrua e inadeguata alle specifiche e argomentate doglianze contenute nei motivi di appello, segnatamente laddove la difesa aveva contestato:

– il punto in cui la sentenza di primo grado aveva assunto elementi di convincimento circa la natura dolosa del primo incendio dalle caratteristiche del secondo incendio trascurando il primo giudizio espresso dai Vigili del fuoco;

– il punto in cui la sentenza di primo grado aveva sostenuto che il L. avrebbe appiccato il fuoco nei suoi locali nel quadro di una vertenza con suo fratello sia allo scopo di sottrarre beni alla divisione con il congiunto sia allo scopo di ottenere liquidità dalla compagnia assicuratrice;

– il punto in cui la sentenza di primo grado aveva escluso, in relazione a entrambi gli incendi, che terzi estranei potessero essere entrati nel locale per appiccare il fuoco, possibilità su cui la difesa aveva argomentato nei motivi di appello sottolineando come l’ingresso di estranei fosse divenuto più agevole a seguito dei danni dovuti al primo incendio;

– il punto in cui la sentenza di primo grado aveva escluso che gli incendi potessero riconnettersi al fatto che il L. era stato sottoposto a richieste estorsive da parte della mafia alle quali aveva cercato di sottrarsi;

– il punto in cui la sentenza di primo grado aveva ritenuto di poter fissare con relativa precisione l’ora in cui il fuoco venne appiccato in occasione del secondo incendio, nonostante la "estrema varietà ed inattendibilità di molte delle dichiarazioni rese, seppure in buona fede, dai testimoni esaminati.

Sempre nel primo motivo di ricorso L. vengono contestati come manifestamente illogici taluni argomenti della sentenza di secondo grado, come quello in cui si sostiene "l’estrema imperizia" di chi appiccò gli incendi e si desume da tale notazione un indizio ulteriore a carico del L. in quanto soggetto inesperto e estraneo al mondo del crimine, ovvero quello in cui, per escludere l’ipotesi di una matrice mafiosa, si sostiene che non sarebbe possibile individuare una volontà di intimidazione "dal momento che non vi è stato il ricorso a mezzi esplosivi".

Con il secondo motivo di ricorso la difesa L. deduce l’erronea applicazione della legge penale e l’illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 434 c.p. (capo C), posto che tale norma sarebbe applicabile solo fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, quindi solo quando il crollo sia determinato da atti diversi da quelli integranti uno dei delitti configurati negli articoli precedenti.

Con il terzo motivo di ricorso la difesa L. deduce l’erronea applicazione della legge penale e l’illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 586 c.p. (capo D), lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe motivato specificamente circa la prevedibilità in concreto dell’evento morte con riferimento allo specifico rischio creato dalle concrete modalità di realizzazione dell’illecito doloso di cui al capo B. Con il quarto motivo di ricorso (strettamente collegato e conseguente al primo motivo) la difesa L. chiede l’annullamento della sentenza impugnata anche in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 642 c.p. (capo E).

Con un ultimo motivo di ricorso la difesa L. deduce l’erronea applicazione della legge penale e l’illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione di un minimo aumento di pena per effetto della riconosciuta continuazione.

3. Entrambi i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento. Per quanto riguarda i motivi di ricorso attinenti al merito dell’accusa relativa ai reati di cui ai capi A e B le doglianze avanzate dai due ricorrenti (ricorso O. e primo motivo di ricorso L.) possono essere trattate congiuntamente.

In proposito osserva il Collegio che la stringatissima sentenza impugnata si limita a ribadire succintamente e frettolosamente (quindi a riassumere lacunosamente) le argomentazioni che erano state svolte dai giudici di primo grado, sottraendosi così all’obbligo di fornire puntuale risposta alle controargomentazioni contenute nei motivi di appello svolti dalle difese dei due imputati.

I ricorsi sono fondati anche laddove mettono in luce le affermazioni apodittiche e le argomentazioni gravemente illogiche che caratterizzano qua e là il provvedimento impugnato, come quella che ritiene di poter desumere un indizio a carico del L. dalla sua qualità di soggetto "inesperto e estraneo al mondo del crimine" (pag. 6), o quella che sottolinea il mancato ricorso a mezzi esplosivi come argomento per escludere la matrice mafiosa (pag. 9).

Sotto il primo profilo basti dire che l’estraneità al mondo del crimine è una connotazione estremamente generica che si attaglia alla stragrande maggioranza degli esseri umani, ed è francamente illogico ritenere di poter desumere da tale connotazione – di per sè quanto meno neutra – una sorta di paradossale indizio di reato; sotto il secondo profilo, basti dire che la lunga e articolata elaborazione giudiziaria che si è sviluppata intorno alle attività criminali delle mafie storiche dimostra che la forza di intimidazione che le contraddistingue non è legata esclusivamente all’uso di esplosivi.

A proposito, poi, del movente che avrebbe indotto l’ O. a appiccare il secondo incendio, l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato è particolarmente grave laddove si afferma (pag. 13) che la responsabilità dell’ O. è "oggettivamente desumibile dalla sua presenza sui luoghi e dal mero rapporto di lavoro che lo legava al L."; illogicità davvero manifesta, tanto più se si considera che la stessa sentenza di secondo grado da conto della presenza di un certo numero di altri dipendenti del L. sul luogo del secondo incendio. Questo argomento irrazionale, inoltre, si aggancia ad un altra affermazione altrettanto illogica che si può leggere nelle righe che immediatamente lo precedono: si tratta di un’affermazione decisamente apodittica, secondo la quale "il fatto che ? il L. abbia potuto avvalersi dell’opera dell’ O. deriva intuitivamente dalla manifestata disponibilità dell’ O. ad assecondare i propositi criminosi del proprio datore di lavoro, senza che sia necessario per questo indagare sull’esistenza di recondito rapporto di sudditanza psicologica". Va anzitutto sottolineato, infatti, che l’affermata "manifestata disponibilità dell’ O. ad assecondare i propositicriminosi del proprio datore di lavoro" è rimasta un postulato totalmente privo di qualsiasi tentativo di dimostrazione. D’altro canto, poichè la tesi della sudditanza psicologicà dell’ O. rispetto al L. era stata sostenuta (quale elemento indiziante per entrambi gli imputati) nella sentenza di primo grado, ed era stata specificamente contestata nei motivi di appello, è del tutto evidente che era preciso dovere della Corte di secondo grado fornire un’adeguata e altrettanto specifica risposta sul punto, anzichè limitarsi a definire non necessario indagare su tale aspetto della vicenda processuale.

Dati i gravi vizi logici della motivazione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo per un riesame complessivo degli elementi probatori prospettati dall’accusa a carico rispettivamente dei due imputati in ordine ai due incendi di cui ai capi A e B. 4. Pure fondato è il secondo motivo di ricorso proposto dalla difesa L. relativamente al delitto di crollo doloso di cui all’art. 434 c.p., comma 2, contestato al capo C, ancorchè per ragioni non del tutto coincidenti con quelle prospettate dal ricorrente.

Va premesso che l’art. 434 c.p., che prevede congiuntamente il delitto di crollo doloso di costruzioni e il delitto di disastro doloso innominato, è ricompreso – così come il delitto di incendio doloso previsto dall’art. 423 c.p. – tra i "delitti di comune pericolo mediante violenza" (Libro 2^, Titolo 6^, Capo 1^, artt. 422 e 437 c.p.). Peraltro, la peculiarità dell’art. 434 c.p., (proprio per il fatto di prevedere congiuntamente il crollo doloso e il disastro innominato) è quella di costituire una norma di chiusura nel quadro, appunto, della sottoclasse dei delitti di disastro.

Orbene, ritiene il Collegio che, come del resto è ritenuto dalla dottrina più recente, l’espressione "fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti", contenuta nell’art. 434 c.p., rimanda non già a tutti gli articoli precedenti contenuti nel Capo 1^, bensì soltanto a quelli, tra gli articoli precedenti, che prevedono altri delitti di disastro. Tra questi ultimi rientrano, per esempio, l’art. 428 c.p. (naufragio), l’art. 430 c.p. (disastro ferroviario), l’art. 432 c.p. (attentato alla sicurezza dei trasporti), ma non anche l’art. 423 c.p. che prevede il delitto di incendio.

Nel caso di specie il delitto di cui all’art. 434 c.p., comma 2 è stato contestato – in concorso formale con il delitto di cui all’art. 423 c.p. – perchè, in conseguenza dell’incendio del ?, si è verificato il crollo parziale dell’edificio sovrastante alla ditta "Licata Giocattoli", per modo che l’accusa ha ritenuto che i due imputati, provocando l’incendio, abbiano al tempo stesso commesso "un fatto diretto a cagionare il crollo" dell’edificio sovrastante; con l’aggravante di avere effettivamente cagionato tale crollo (parziale). In altri termini, lo stesso fatto materiale è stato configurato come reato due distinte volte sulla base di due distinte norme incriminatrici.

Ritiene questa Corte che l’iter logico motivazionale percorso dalla sentenza impugnata sia viziato sotto un duplice profilo.

Sotto il primo profilo, infatti, nella sentenza impugnata si riscontra un difetto di motivazione circa l’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 434 c.p., dal momento che nessuna argomentazione viene prospettata dalla Corte di merito a tale proposito. In altri termini, il delitto di crollo doloso viene ritenuto sussistente per il fatto in sè della materialità del crollo, e la volontà di cagionare il crollo viene affermata apoditticamente in capo a coloro che sono accusati di avere appiccato l’incendio. La sentenza impugnata va quindi annullata anche sotto questo profilo, e il giudice di rinvio dovrà analizzare il contesto probatorio onde stabilire, motivatamente, se l’elemento soggettivo del delitto di crollo doloso sia effettivamente ravvisabile, quanto meno in termini di dolo eventuale, o se invece sia configurabile soltanto il dolo di incendio ex art. 423 c.p..

Sotto il secondo profilo – qualora sia effettivamente ravvisabile il dolo di crollo ex art. 434 c.p. – la sentenza impugnata appare comunque viziata per difetto di motivazione perchè non si pone il problema del rapporto esistente fra il delitto di incendio doloso e il delitto di crollo doloso quando i due delitti, come nel caso di specie, vengano ricollegati a un’identica condotta materiale, oltre che a un’identica offesa agli interessi tutelati dalla legge. A questo proposito ritiene il collegio che tra le due norma in questione debba riconoscersi esistente il cosiddetto rapporto di "sussidiarietà", ovvero di "consunzione", ispirato al principio del ne bis in idem sostanziale secondo il quale (anche fuori dei casi di vera e propria specialità) nessuno può essere punito più volte per lo stesso fatto (ovvero, più precisamente, per la medesima offesa ai beni tutelati dalla legge).

In particolare, il rapporto di consunzione, secondo la più autorevole dottrina in argomento, è un rapporto di valore tra due norme incriminatrici, in base al quale l’apprezzamento negativo dell’accadere concreto riconducibile ad un’unica condotta (la dottrina parla di "identità normativa del fatto") appare tutto già compreso nella norma che prevede il reato più grave, di guisa che applicare anche la norma che prevede il reato meno grave condurrebbe ad un ingiusto moltiplicarsi della sanzione. In altri termini, il rapporto di consunzione comporta sempre la prevalenza della norma che prevede il reato più grave, ovvero, più precisamente, quella che prevede il trattamento penale più severo (anche quando il trattamento più severo si ricolleghi, come nel caso di specie, alla sussistenza di una circostanza aggravante specifica).

Pertanto, se il reato di crollo di costruzione previsto dal secondo comma dell’art. 434 c.p. (pena edittale da tre a dodici anni di reclusione) sia commesso cagionando l’incendio della costruzione (art. 423 c.p.: pena edittale da tre a sette anni di reclusione), dovrà trovare applicazione solo la norma che incrimina il crollo doloso (aggravato ex comma 2), in base al principio di sussidiarietà tra norme che prevedono stati o gradi diversi di offesa di un medesimo bene (nel caso: la pubblica incolumità), in quanto l’offesa maggiore assorbe quella minore e, di conseguenza, l’applicabilità di una norma è subordinata alla mancata applicazione dell’altra (cfr.

Cass., Sez. 6^, 30 aprile 1999 n. 1531, dep. 16 giugno 1999, Sibio, CED-214741, che ha affermato l’assorbimento del reato di frode processuale nel più grave reato di falsa perizia contestato a colui che aveva indotto in errore il perito trasmettendogli un documento certificativo falso).

5. Gli altri motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti in quelli sin qui trattati. Peraltro, data l’ampiezza ed il rilievo delle questioni sulle quali il giudice di rinvio è chiamato a intervenire, è opportuno che il nuovo esame si estenda fino ad abbracciare nuovamente anche le questioni residue, con particolare riguardo – relativamente al reato di cui all’art. 586 c.p. contestato al capo D – alla prevedibilità in concreto dell’evento morte.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appella, di Palermo.

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