Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-12-2010) 14-01-2011, n. 791 Rinuncia all’impugnazione

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il ricorrente F.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha applicato la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 572 c.p., art. 61 c.p., n. 11/bis (capo A) artt. 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 11/bis (capo B), lamentando la erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in riferimento alla verifica dell’esistenza di cause di esclusione della punibilità e alla mancata esclusione dell’aggravante della clandestinità. 2. Il collegio rileva che è in atti la rinuncia al ricorso sottoscritta sia dal ricorrente che dal difensore e che tale rinuncia determina ipso iure l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma – ritenuta equa – di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-03-2011, n. 5125 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato presso la cancelleria del giudice di pace di Siderno in data 9 ottobre 2002, il sig. S.P., nella qualità di titolare della ditta omonima esercente servizi funebri ed autoambulanze, proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 71, prot. n. 20520, emessa dal Sindaco del Comune di Siderno in data 19/9/2002, notificata il 20/9/2002, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di Euro 7.278,81, a titolo di sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 24, per avere il ricorrente affisso abusivamente, nell’anno 2002, in varie occasioni, manifesti mortuari.

A seguito della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e della conseguente trattazione, il giudice di pace adito, nella costituzione dell’ente opposto, con sentenza n. 172/2004 (depositata il 15 settembre 2004) accoglieva la formulata opposizione e, per l’effetto, annullava l’impugnata ordinanza-ingiunzione, condannando il Comune convenuto al pagamento delle spese giudiziali.

A sostegno dell’adottata sentenza, il giudice di pace riteneva che, nella fattispecie, avuto riguardo alla violazione oggetto dell’ordinanza-ingiunzione e al combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 18 e 19, il provvedimento sanzionatorio si doveva considerare illegittimo poichè il Comune avrebbe potuto pretendere il diritto sulle pubbliche affissioni solo nel caso in cui le stesse fossero state effettuate dall’Ente o da apposito concessionario, e non anche quando fosse stata eseguita direttamente dall’interessato, come era, invece, accaduto nel caso esaminato.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ritualmente ricorso per cassazione (notificato il 28 ottobre 2005 a G.P., nella specificata qualità) il Comune di Siderno, basato su due motivi.

L’intimato G.P. (nella indicata qualità) si è costituito in questa fase con apposito controricorso (notificato al Comune di Siderno il 14 novembre 2005) contenente ricorso incidentale articolato in cinque motivi.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha dedotto la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 24 e dell’art. 5, comma e), e art. 37, lett. 2 b), del regolamento comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, congiuntamente all’errata interpretazione ed applicazione del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, in uno al ritenuto travisamento dei fatti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente principale ha prospettato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè l’illogicità manifesta su punti decisivi della controversia, unitamente al travisamento dei fatti.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale lo S.P. (nella riportata qualità) ha censurato la sentenza impugnata per omessa motivazione circa il motivo dell’opposizione inerente la dedotta nullità dell’ordinanza-ingiunzione per la tardività della conclusione del procedimento amministrativo nonchè per la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

4. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale ha assunto l’omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad altra doglianza formulata nell’opposizione relativa alla nullità dell’ordinanza-ingiunzione per difetto della titolarità del Sindaco ad emetterla, nonchè la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

5. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale ha prospettato l’omessa motivazione della sentenza impugnata con riguardo ad altro motivo dedotto con l’opposizione e riferito alla nullità dell’ordinanza-ingiunzione per vizio di motivazione in ordine all’inconsistente valutazione dell’affissione abusiva dei manifesti sulle plance di proprietà della SICAP, unitamente alla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

6. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale ha dedotto l’omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine ad altro motivo rappresentato nell’opposizione con riferimento alla nullità dell’ordinanza-ingiunzione per la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 18 (per omessa audizione dello stesso S. nel corso del procedimento amministrativo, malgrado la proposizione di rituale richiesta), congiuntamente alla violazione de principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

7. Con il quinto motivo il ricorrente incidentale ha prospettato il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione ad altro motivo avanzato con la formulata opposizione riguardante la nullità dell’ordinanza-ingiunzione per violazione di legge (con riferimento alla mancata valutazione dell’omesso esercizio della pretesa sanzionatoria mediante il ricorso al regime dei ruoli esattoriali), congiuntamente alla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

8. Rileva il collegio che – disposta la riunione dei proposti ricorsi siccome formulati avverso la stessa sentenza ( art. 335 c.p.c.) – il primo motivo dedotto dal ricorrente principale è fondato e deve, perciò, essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo, nel mentre occorre dichiarare l’inammissibilità de proposto ricorso incidentale.

9. Invero, come prospettato nell’interesse del Comune di Siderno, quale ricorrente principale, nella fattispecie l’ordinanza- ingiunzione oggetto di opposizione dinanzi al giudice di pace riguardava specificamente e propriamente l’abusiva affissione sulle plance pubblicitarie affidate in gestione ad apposita società di manifesti mortuari ad opera della ditta Sgotto Pasquale, e ciò in violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 24, in correlazione con l’art. 37, comma 2, lett. b), dell’approvato (con apposita Delib. Consiliare 3 marzo 1995, n. 19) regolamento comunale sulla pubblicità e sul diritto relativo alle pubbliche affissioni (da intendersi richiamato dai commi 1 e 2 dello stesso D.Lgs. n. 507 del 1993), relativo appunto alla previsione della conseguente sanzione per la condotta di affissione abusiva su impianto destinato ad affissioni pubbliche.

Pertanto, l’oggetto della violazione (per come emergente anche dall’inerente verbale di contravvenzione elevato dalla polizia municipale) dalla quale era derivata l’irrogazione della sanzione in questione concerneva l’abusiva affissione dei manifesti mortuari, perchè non preceduta da apposita autorizzazione, e non era riconducibile – diversamente da quanto rilevato dal giudice di pace nella sentenza impugnata (nella quale sì fa richiamo anche alla risoluzione n. 7/6126 del 28 aprile 1994 emanata dal Ministero delle Finanze) nè al ritenuto mancato versamento dell’imposta sulla pubblicità nè all’omesso pagamento del diritto di affissione che spetta al Comune o al suo concessionario, quale corrispettivo per il servizio di pubblica affissione reso. Questi ultimi integrano, infatti, comportamenti che rilevano sotto diversi profili (cfr., soprattutto, del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5 e 6 e artt. 18 e 19) ai quali conseguono distinti trattamenti sanzionatori ma che non sono ricollegabili alla violazione di affissione abusiva di manifesti pubblicitari, la cui condotta viene, perciò, a realizzarsi anche da parte delle imprese esercenti servizi funebri allorquando procedono, senza la necessaria autorizzazione, all’affissione dei suddetti manifesti in spazi di cui non dispongono legittimamente (come, per l’appunto, rimasto accertato nel caso di specie), essendo indubbio (cfr. Cass. 5 marzo 2004, n. 4506) che le norme contenute nel D.Lgs. n. 507 del 1993 (che tutelano, oltre all’interesse finanziario del Comune, anche l’ambiente, il decoro urbano, l’igiene ed altri ambiti simili) disciplinano il normale sistema di affissioni pubblicitarie, sia sotto l’aspetto fiscale (e dei diritti da percepire) sia sotto quello amministrativo, afferente alle modalità ed alle procedure da seguire per effettuare legittimamente le affissioni, che corrisponde a quello specificamente ricorrente nel procedimento sottoposto al vaglio del giudice di pace nella fattispecie esaminata.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo principale, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia incorsa nella denunciata violazione di legge, con assorbimento del secondo motivo dedotto relativo al riportato vizio motivazionale e conseguente cassazione della stessa sentenza con rinvio al giudice di pace di Siderno, in persona di altro magistrato, che si atterrà (rimanendo impregiudicato l’esame delle altre domande proposte: v. sub 10) al riportato principio di diritto in base al quale deve ritenersi configurabile, anche a carico della ditta esercente servizi di pompe funebri, la violazione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 24 (in correlazione con le specifiche disposizioni regolamentari comunali) allorquando proceda all’abusiva affissione di manifesti pubblicitari mortuari in spazi non legittimamente disponibili in difetto delle prescritte autorizzazioni.

Il suddetto giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 10. Il ricorso incidentale proposto nell’interesse della ditta Sgotto Pasquale (ed articolato nei cinque motivi precedentemente riportati) deve essere, invece, dichiarato inammissibile per carenza di interesse della suddetta ditta, vittoriosa nella fase di merito. In proposito si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. 7 marzo 2001, n. 3341; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1691;

Cass. 10 giugno 2008, n. 15362, ord.; Cass. 10 dicembre 2009, n. 25821) è concorde nell’affermare che la parte totalmente vittoriosa in appello (o nell’unico grado di merito, come nel caso in questione) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nell’ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso; essa può, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacchè in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’interesse all’impugnazione; invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicchè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni. In definitiva, il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello (o nell’unico grado di merito previsto); quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata, poichè l’accoglimento del ricorso principale (come verificatosi in questo caso) comporta la possibilità che dette domande o eccezioni (come quelle che sono state dedotte in questa sede con i riportati motivi del ricorso incidentale) potranno essere riesaminate in sede di giudizio di rinvio, poichè sulle stesse – già prospettate nel giudizio di merito – il giudice di pace di Siderno non si era pronunciato non avendole esaminate in dipendenza dell’accoglimento dell’altro assorbente motivo, precedentemente riportato, avanzato dalla ditta Sgotto Pasquale e che ha costituito oggetto del formulato ricorso principale, in questa sede accolto.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo dello stesso ricorso principale nonchè l’inammissibilità del ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice di pace di Siderno, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 18-02-2011, n. 6227

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gip del Tribunale di Lecce, pronunciando ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato a M. F., imputato del reato di cui agli artt. 594 e 660 c.p. in danno di R.G., la pena concordata dalle parti, condannando lo stesso imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla persona offesa, costituitasi parte civile.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando, con il primo motivo d’impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Lamenta, in proposito, che, nel prendere atto dell’intervenuta richiesta di patteggiamento avanzata dal difensore con l’assenso del PM, il GIP aveva fissato l’udienza camerale ai sensi dell’art. 447 c.p.p., disponendone erroneamente l’avviso anche alla parte offesa R. G., che, all’udienza del 10.11.2009, si era costituita parte civile, in violazione dell’art. 447 c.p.p. A seguito di relativa richiesta, lo stesso giudicante aveva, altrettanto erroneamente, condannato l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile. Inoltre, la costituzione di quest’ultima era illegittima in quando non avrebbe potuto essere ammessa nell’udienza in questione, che si poneva come preliminare all’esercizio dell’azione penale da parte del PM e non consentiva, pertanto, l’introduzione dell’azione civile, secondo insegnamento di questa Corte di legittimità. Donde, l’inapplicabilità della norma di cui all’art. 444 c.p., comma 2, che riguardava il diritto della parte civile, già costituitasi all’udienza preliminare, alla rifusione delle spese processuali sostenute nell’aspettativa di un rinvio a giudizio dell’imputato.
Motivi della decisione

1.- E’ ius receptum, alla stregua di indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, che, nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (cfr. Cass. sez. Un. 27.11.2008, n. 47803, rv. 241356). Divieto che è stato violato proprio nel caso di specie in cui all’udienza fissata ai sensi dell’art. 447 c.p.p. è stata ammessa la costituzione di parte civile, in favore della quale, in seno alla sentenza di patteggiamento, sono state poi liquidate le relative spese.

L’errore di giudizio comporta l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese della parte civile, che elimina.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-03-2011, n. 1874 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione, regolarmente notificato e depositato, il ricorrente espone:

– di essere regolarmente presente sul territorio italiano;

di avere inoltrato regolare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana tramite la territorialmente competente Prefettura di Macerata nel mese di febbraio 2008.

– che il Ministero dell’Interno non ha provveduto a definire il procedimento entro il termine di settecento trenta giorni, dalla data di presentazione della domanda ex art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 e della tabella A del D.M. n. 284/1993;

Ciò esposto impugna il silenziorifiuto formatosi sulla predetta domanda, deducendo al riguardo l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi.

Con atto meramente formale si è costituito per resistere il Ministero dell’Interno.

Il ricorso è stato quindi chiamato e posto in decisione alla camera di consiglio del 25 gennaio 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del silenziorifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 27 febbraio 2008, con declaratoria dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla istanza del ricorrente.

Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sulla istanza avanzata dal ricorrente.

Al riguardo giova preliminarmente richiamare la normativa di riferimento.

La legge 5.2.1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui "La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno".

Il citato D.P.R. 18 aprile 1994, n. n. 362 – di approvazione del regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana – all’art. 3, espressamente prevede che "Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda".

A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che "La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell’interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell’Amministrazione centrale e periferica dell’interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni".

Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda (27 febbraio 2008).

Nella specie – seppure l’Amministrazione ha evidenziato l’intervenuta predisposizione del decreto di conferimento della cittadinanza in favore dell’odierno ricorrente – non risulta che il predetto Ministero abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato entro il richiamato termine.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato detto impugnato silenziorifiuto e va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 27 febbraio 2008 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Parimenti va accolta la domanda del ricorrente di nomina, sin da ora, di un Commissario ad acta, affinché provveda, in via sostitutiva, nell’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione all’obbligo di cui sopra.

Sotto tale profilo, infatti, occorre rilevare – come più volte osservato (cfr. Cons.St., V, 16.1.2002, n. 230; Tar Lazio, Sez. II quater sentenza n. 6759 del 14.7.2008) – che appare del tutto coerente con la ratio acceleratoria della legge n. 205/2000 ritenere che, quando il ricorrente ne faccia esplicita richiesta, in sede di impugnazione del silenzio, si debba provvedere, in caso di accoglimento di detto ricorso, anche alla contestuale nomina del Commissario, al fine di evitare all’interessato l’inutile aggravio di una ulteriore autonoma istanza giurisdizionale.

A tale stregua, la domanda del ricorrente della nomina di un Commissario ad acta deve essere accolta e, per l’effetto, in caso di ulteriore inottemperanza provvederà, su istanza di parte, il Commissario ad acta, che si nomina sin da ora nella persona del Dirigente del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno o di un funzionario da lui designato, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, previo accertamento della perdurante inottemperanza della Amministrazione, entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi, se ritenuto necessario, anche degli uffici e dei funzionari del predetto Ministero.

L’onere del compenso al Commissario ad acta viene posto, sin da ora, a carico del Ministero dell’Interno soccombente e verrà liquidato con separata ordinanza ad avvenuto espletamento dell’incarico, dietro presentazione di documentata e quantificata richiesta e di una relazione illustrativa sull’attività espletata da parte del Commissario medesimo.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:

– dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto con conseguente obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 27 febbraio 2008, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;

– nomina, fin d’ora, per il caso di ulteriore persistente inadempimento il Commissario ad acta nella persona del Dirigente del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno o di un funzionario da lui designato, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, previo accertamento della perdurante inottemperanza della Amministrazione, entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi, se ritenuto necessario, anche degli uffici e dei funzionari del predetto Ministero;

– rinvia la determinazione del compenso del predetto Commissario ad acta a successiva ordinanza, il cui onere è posto sin da ora a carico del Ministero dell’Interno;

– compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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