Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-05-2011, n. 12068 indennità di mensa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21 febbraio 2006, la Corte d’Appello di Catanzaro respingeva il gravame svolto da N.A. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda di condanna della SLIA spa al pagamento dell’indennità giornaliera di buono pasto.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– la Regione Calabria aveva affidato alla SLIA s.p.a. la gestione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti in località (OMISSIS), stipulando con la stessa un capitolato di appalto nel quale la società si impegnava ad assumere il personale già in servizio presso il precedente gestore dell’impianto (la Degremont Italia s.p.a.) e ad applicare il contratto collettivo delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti (AUSITRA) più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello applicato dal precedente gestore;

– il lavoratore aveva richiesto in giudizio la condanna della SLIA al pagamento dell’indennità giornaliera di buono pasto nella misura di L. 9.000 alla stregua degli accordi sindacali intercorsi tra il precedente gestore dell’impianto e la Regione;

– l’interpretazione letterale dell’art. 2 del capitolato d’appalto, unitamente ad altre disposizioni recanti l’obbligo di attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi locali integrativi, induceva ad intendere il riferimento ai "contenuti degli ultimi accordi sindacali stipulati tra le parti" come un impegno ad applicare non solo il contratto aziendale AUSITRA del 1995, ma anche eventuali accordi sindacali successivi conclusi dalle parti stipulanti il contratto nazionale;

– nessun argomento letterale o logico induceva, per converso, ad includere "tra le parti" la Regione e il precedente gestore Degremont Italia, non recando l’articolato menzionato, nè l’intero capitolato, alcun riferimento al precedente gestore, onde l’inapplicabilità degli accordi sindacali stipulati tra la Regione e la Degremont Italia prevedenti l’indennità di pasto nella misura di L. 9.000;

– la condivisa interpretazione del primo Giudice risultava coerente con altre disposizioni del Capitolato riferite alla contrattazione che il nuovo gestore si impegnava ad applicare e con l’impegno, del nuovo gestore, ad applicare un contratto collettivo più vantaggioso per i lavoratori ma più oneroso per il datore di lavoro, onde risultava illogico un obbligo ad applicare un accordo stipulato dal precedente gestore, che peraltro non applicava il contratto AUSITRA, con riferimento solo ad una determinata indennità:

– la stessa ragguardevole differenza d’importo fra l’indennità giornaliera di mensa o buono pasto prevista dal contratto AUSITRA (di L. 1000) e l’indennità a tale titolo prevista dagli accordi applicati dal precedente gestore (L. 9.000), avrebbe imposto un’esplicita esclusione dell’applicazione del contratto AUSITRA sul punto, con salvezza, limitatamente a tale indennità, degli accordi applicati dal precedente gestore;

– infine, il generico riferimento "agli ultimi accordi sindacali stipulati tra le parti" non consentiva di evincere dal contesto a quali accordi si riferisse e perchè proprio all’accordo in tema di indennità di mensa stipulato dalla Dregremont Italia s.p.a.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, N. A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrato con memoria. L’intimata non ha resistito.
Motivi della decisione

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omessa, insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia; manifesta illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione anche con riferimento ai criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg. ( art. 360 c.p.c., n. 5). Si censura la decisione della Corte di merito per aver fondato l’esito interpretativo della locuzione "ultimi accordi stipulati dalle parti" sulla collocazione spaziale del predetto inciso recato dall’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, sul richiamo agli artt. 6 e 23 del Capitolato e, quanto a quest’ultimo articolo, sulla trasposizione non integrale, in motivazione, della disposizione negoziale, dalla quale risulta espunto l’aggettivo "locali"; infine, sulla ricerca della comune intenzione delle parti contraenti traendo elementi di giudizio dalle personali convinzioni del Giudice in merito alla convenienza o meno della predetta clausola negoziale. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., benchè inapplicabile ratione temporis.

5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363,1367 c.c. per aver la Corte territoriale interpretato le clausole negoziali non già alla stregua del senso letterale delle parole, sibbene sulla scorta di considerazioni diverse ed irrilevanti. Ad avviso del ricorrente la norma contrattuale in questione (così nel ricorso) è suscettibile della sola interpretazione nel senso della derogabilità della contrattazione collettiva da parte degli accordi integrativi aziendali stipulati fra il precedente gestore dell’impianto di smaltimento e la RSU aziendale ovvero, ove ritenuta oscura, alla luce del successivo art. 23 del capitolato. La diversa opzione interpretativa, nel senso dell’esclusione, fra "gli accordi integrativi stipulati fra le parti", degli accordi locali applicabili nell’azienda, priverebbe di utilità il disposto dell’art. 7 del capitolato e di effetto giuridico il successivo art. 23 che richiama, espressamente, la contrattazione aziendale e locale. Il motivo si conclude con la formulazione di tre distinti quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., benchè, come detto, inapplicabile ratione temporis.

6. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1346 c.c. per aver la Corte di merito ritenuto indeterminabile un oggetto del contratto, determinabile, invece, quantomeno per relationem ai pregressi accordi sindacali facilmente individuabili. Anche questo motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

7. Osserva il Collegio che il giudizio di cassazione ha per oggetto una sentenza pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006, onde non trovano applicazione le disposizioni introdotte con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e, in particolare, il novellato art. 369 c.p.c. che, nel capoverso n. 4, impone al ricorrente di depositare, a pena di inammissibilità, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

8. Nondimeno il regime processuale del giudizio di cassazione antecedente alla riforma del 2006 impone l’esposizione sommaria dei fatti di causa e dei motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, a mente dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, esposizione che deve comprendere la riproduzione delle clausole contrattuali, collettive o individuali, di cui il ricorrente invoca l’applicazione e l’interpretazione senza che questa riproduzione possa essere sostituita dal rinvio agli atti processuali.

9. Nella specie è del tutto omessa, nel ricorso per cassazione, la riproduzione della disposizione collettiva invocata a fondamento della pretesa, l’indennità di buono pasto prevista dagli accordi integrativi stipulati tra la società Dregremont Italia e la Regione, di importo significativamente diverso e, pertanto, più vantaggiosa per i lavoratori, rispetto alla medesima indennità prevista dal contratto nazionale e aziendale applicato dal nuovo gestore dell’impianto. Tale omissione, nella prospettata applicazione al nuovo gestore, alla stregua delle disposizioni negoziali del capitolato d’appalto, di una sola voce contrattuale estrapolata dalla contrattazione intervenuta tra il precedente gestore e la Regione, infirma, invero, l’autosufficienza del ricorso (v., ex multis, Cass. 2394/2004) i cui motivi sono, comunque, infondati.

10. Come già ritenuto da questa Corte (v., ex multis, Cass. 15057/2001), il capitolato richiamato da un contratto di appalto concluso da un Ente diverso dallo Stato, non ha natura normativa, ma contrattuale e l’interpretazione di esso compete, istituzionalmente, al Giudice di merito. L’interpretazione delle clausole del capitolato è, pertanto, censurabile in cassazione solo per violazione delle norme di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. c.c, ovvero per vizi di motivazione, qualora quella adottata dal Giudice di merito sia contraria a logica e incongrua, tale, cioè, da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Il sindacato di questa Corte non può, dunque, investire il risultato interpretativo, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito.

11. Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicchè quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che propugnava l’interpretazione disattesa dal giudice dolersi, in sede di legittimità, della diversa opzione interpretativa privilegiata. Specularmente, il vizio di motivazione, in punto di interpretazione del contratto, deve emergere dall’esame del ragionamento e degli argomenti svolti dal giudice del merito, e non dalla possibilità di un diverso significato attribuibile al negozio, nè deve riguardare l’apprezzamento del significato delle clausole del contratto, ma solo la coerenza formale, ossia l’equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa (v., ex multis, Cass. 3895/2010 ed i numerosi precedenti di legittimità ivi citati).

12. Il ricorrente ha, in sostanza, prospettato un’interpretazione della norma pattizia diversa da quella ritenuta dal Giudice a quo.

13. Nè ritiene il Collegio, al fine della configurabilità del vizio di motivazione atto a giustificare l’invocata cassazione della sentenza impugnata, che l’iter argomentativo presenti una mancanza di coerenza logica, sia cioè connotato da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti prospettati.

14. La Corte territoriale ha dato espressa ed esauriente contezza delle proprie determinazioni, enunciate in narrativa, esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui la stessa è pervenuta alla statuizione adottata, ditalchè il ricorso si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate e, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal Giudice del merito, proponendo un’inammissibile richiesta di sostituzione delle argomentate conclusioni della Corte territoriale con la prospettata diversa lettura ed interpretazione delle clausole pattizie.

15. Infine, con il terzo motivo parte ricorrente denuncia un mero obiter dictum, non attinente alla ratio decidendi, nè costituente antecedente logico della decisione o capo autonomo di sentenza, e come tale non produttivo di effetti giuridici, onde l’inammissibilità della relativa censura per difetto di interesse.

16. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Non si provvede alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 30-03-2011, n. 460

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, gestore di una stazione di servizio automobilistica sita nel Comune di Pianopoli con annesso bar, inoltrava, in data 19.5.2008, istanza all’AamsUfficio Regionale della Calabria e della Basilicata diretta ad ottenere l’autorizzazione di una rivendita speciale di genere di monopolio da collocare presso il detto bar, all’interno della stazione automobilistica.

A seguito di tale istanza, era attivata la necessaria attività istruttoria, con acquisizione dei pareri della Federazione Italiana Tabaccai, della Guardia di Finanza, si procedeva al sopralluogo in data 25.3.2009, ed era richiesta documentazione comprovante il numero di scontrini emessi negli anni 2008 e 2009.

Con nota del 27.1.2010, ex art 10 bis della legge n.241/1990, l’AamsUfficio Regionale della Calabria e della Basilicata comunicava al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. In riscontro a tale comunicazione, il ricorrente formulava delle osservazioni.

In data 11.6.2010, era comunicato il provvedimento prot. n. 6352 con il quale era rigettata l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla istituzione della chiesta rivendita speciale.

Impugna detto provvedimento di diniego il ricorrente, chiedendone l”annullamento, previa sospensione cautelare ed affidandosi ai seguenti vizi:" Nullità del provvedimento prot. n. 6352, emesso dall’Aams – Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata in data 8.6.2010, per: violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 22 legge n.1293/1957; ulteriore violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 53 D.P.R. n. 1074/1958. Nullità del provvedimento prot. n. 6352, emesso dall’Aams – Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata in data 8.6.2010, per: eccesso di potere per contraddittorietà con la circolare della Direzione AAMS n. 04/63406 del 25.9.2001. Nullità del provvedimento prot. n. 6352, emesso dall’Aams – Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata in data 8.6.2010, per: ulteriore eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta."

Resistono in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Amm.ne Autonoma Monopoli di Stato, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiede che il ricorso sia respinto per infondatezza.

Chiesta la riunione dell’istanza cautelare al merito, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo, il ricorrente, premesso che la motivazione del diniego poggerebbe su due elementi -il numero di rivendite già esistenti in rapporto alla popolazione del Comune e la presenza di altra rivendita speciale sulla stessa strada – denuncia violazione dell’art. 22 della legge n. 1293/1957 e dell’art. 53 del DPR n. 1074/1958, i quali, nel disciplinare le rivendite speciali e il rilascio delle relative autorizzazioni, non richiamano in alcun modo il profilo del rapporto tra rivendite esistenti e popolazione. Con il secondo motivo di ricorso, si rileva come l’atto impugnati sia in contrasto con gli stessi criteri che l’Amministrazione si è data con la circolare n- 04/63406 del 25.9.2001, la quale, non contenendo alcun riferimento alla presenza di altre rivendite nel territorio comunale in rapporto alla popolazione (requisito previsto solo per le rivendite ordinarie), contempla la possibilità di autorizzare rivendite speciali nei bar delle stazioni automobilistiche con piazzale superiore a 1000 metri e se sussiste la distanza di almeno 500 metri (o 1000 metri in caso di rivendita sulla stessa strada e senso di marcia) da altra rivendita, circostanze queste tutte presenti nel caso in questione. Con il terzo motivo, il ricorrente censura il fatto che l’Amministrazione resistente abbia omesso ogni altra valutazione in ordine all’unico aspetto rilevante e cioè l’accertamento delle esigenze di servizio che giustificano l’istituzione di una rivendita speciale.

I tre motivi di ricorso, per quanto formalmente distinti, possono essere esaminati congiuntamente, essendo connessi sotto il profilo logicogiuridico.

Il ricorso è fondato.

La disciplina di riferimento per quanto riguarda l’istituzione delle rivendite speciali èrinvenibile nell’art. 22 della legge n. 1293/1957 e nell’art. 53 del relativo regolamento.

L’art. 22 dispone che "Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell’Amministrazione, mancano le condizioni per procedere allaistituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.". La norma, pertanto, subordina l’istituzione della rivendite speciali al soddisfacimento di particolari esigenze del pubblico servizio, anche temporaneo, nei casi in cui, a giudizio dell’Amministrazione, mancano le condizioni – previste dalla stessa normativa, al precedente art 21 che contempla requisiti del tutto diversi – che consentono l’istituzione di rivendite ordinarie.

E’, quindi, indubbia la diversità di presupposti che consentono il rilascio di autorizzazioni per rivendite speciali rispetto a quelli richiesti per le rivendite ordinaria, diversità di presupposti che è giustificata dalla diversità di funzione che la rivendita speciale è chiamata a svolgere. Tale diversità di funzione è ben espressa dall’art. 53 del D.P.R., recante il regolamento di esecuzione della legge n. 1293/57, il quale dispone che "Le rivendite speciali sono istituite dall’Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino.

Per l’istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l’Amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei trasporti ne riconosca la particolare importanza per l’elevato movimento dei passeggeri, l’attrezzatura ed il notevole numero di linee di comunicazione che ad esse fanno capo.

Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare.

La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all’Amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l’effettivo servizio di vendita.

Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell’anno".

Dal testo delle disposizioni sopra riportate è possibile trarre le seguenti conclusioni.

L’istituzione (o anche il trasferimento) di una rivendita speciale di generi di monopolio, non postula (necessariamente) il rispetto di requisiti minimi di distanza, requisiti che sono, invece, previsti per le rivendite ordinarie. Ciò non significa che la distanza tra le rivendite esistenti e quella da istituire non assuma alcun rilievo, ma tale aspetto può avere rilevanza solo in via discrezionale, nel caso, cioè, che la distanza assuma un rilievo tale (rivendite poste a pochi metri l’una dall’altra) da rendere inconciliabile la contemporanea presenza di due rivendite.

Ciò deriva dalla particolare funzione attribuita alla rivendita speciale, la quale, infatti, si caratterizza per il fatto che il servizio di vendita è destinato ad essere reso a particolari categorie di utenti, variamente indicate e qualificate, con la conseguenza che il ricorrere dei requisiti richiesti dall’art. 53, d.P.R. n. 1074 del 1958 costituisce una condizione necessaria perché una rivendita di generi di monopolio possa essere qualificata e concessa come speciale, mentre risultano irrilevanti sia la densità di popolazione della zona che le distanze con altre rivendite di generi di monopolio.

Sotto altro profilo, correttamente evidenziato dal ricorrente, si osserva che

il testo dell’art. 22 della legge 1293/1957, proprio in considerazione dell’espresso riferimento alla mancanza delle condizioni necessarie per una rivendita ordinaria, induce a concludere nel senso che non possa trovare applicazione, in sede di istituzione di una rivendita speciale, il solo criterio della distanza, che caratterizza appunto le rivendite ordinarie, occorrendo invece una valutazione improntata a discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, volta specificamente ad accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti per la istituzione delle rivendite speciali. In tal senso si è, del resto, orientata la giurisprudenza, che ha sottolineato come l’apprezzamento discrezionale richiesto debba riguardare l’intera vicenda, anche al fine di rilevare se l’eventuale prossimità di altre rivendite renda eventualmente inconciliabile o non utile la progettata rivendita speciale, per la concreta insussistenza delle "particolari esigenze del pubblico servizio" postulate dalla legge (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 122; id, 21 maggio 2010, n.3236;id, 26 marzo 2010, n. 1768; id, 22 marzo 2005, n. 1180; analoghi concetti sono espressi da TAR Lazio, Roma, sez. II, 1 luglio 2010, n. 22079; id, 18 ottobre 2010, n. 32851; TAR Campania, Napoli, sez. III, 4 ottobre 2010, n. 17583; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 23 agosto 2010, n. 1857; TAR Marche, sez. I, 20 aprile 2010, n. 169).

Fatte queste premesse, si rileva come il provvedimento impugnato giustifica il rigetto dell’istanza relativa all’autorizzazione per l’istituzione di una rivendita speciale in quanto "il servizio di vendita è garantito dalle rivendite presenti sull’intero territorio del comune di Pianopoli, rispetto alla popolazione residente (dato ultimo censimento n. 2315 abitanti); inoltre, nella stessa strada in cui è ubicato l’esercizio in questione, opera altra rivendita speciale in stazione di servizio automobilistico; l’ipotetica istituzione di una nuova rivendita speciale determinerebbe una duplicazione del servizio".

Non pare dubbio, quindi, che il diniego sia fondato essenzialmente su due elementi: da un lato la presenza di rivendite ordinarie sufficienti in relazione agli abitanti; dall’altro la presenza di altra rivendita speciale sulla stessa strada.

In considerazione di quanto esposto in precedenza, risulta agevole affermare come la addotta motivazione non sia idonea a giustificare il diniego opposto dall’Amministrazione resistente, la quale ha invocato elementi che attengono ai requisiti previsti per le rivendite ordinarie.

E’ mancata del tutto, invece, quella valutazione complessiva attinente alla sussistenza di quelle particolari esigenze del pubblico servizio, che la legge postula quale requisito per potere istituire una nuova rivendita speciale.

Quanto alla sussistenza dei requisiti, per così dire, tecnici, necessari al fine del rilascio dell’autorizzazione in parola, si rileva come la circolare della Direzione AAMS n.04/63406 del 25.9.2001, con riferimento alle rivendite speciali, prevede che le stesse possano essere istituite nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a metri 1000, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina, distanza portata a 1000 metri, ove questa sia ubicata sullo stesso senso di marcia: in disparte ogni valutazione in ordine alla conformità della previsione rispetto alla norma di legge sopra ricordata, si osserva come, nel caso in esame, tali requisiti siano comunque posseduti dal ricorrente: infatti, come emerge dal verbale di sopralluogo del 25.3.2009 effettuato dall’Amministrazione resistente, il piazzale di pertinenza della stazione di servizio del ricorrente misura una superficie superiore ai 1000 metri, mentre la rivendita speciale più vicina dista 2,2 km.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento di diniego si rileva illegittimo.

In conclusione, il ricorso va accolto e, conseguentemente, il provvedimento annullato.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 19-04-2011, n. 3462 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto (n. 7991/2004) il sig. E.R., agente scelto della Polizia di Stato, capo pattuglia presso il distaccamento della Polizia stradale di Iseo, ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia, in data 18 maggio 2004, con cui è stata disposta la sua destituzione dal servizio, unitamente agli ulteriori e prodromici atti, nell’epigrafe indicati.

2. Espone di essersi impossessato durante lo svolgimento del servizio prestato in occasione di un suo intervento di soccorso stradale a seguito di incidente, di un telefono cellulare apparentemente abbandonato del quale è risultato successivamente proprietario un soggetto coinvolto nel citato accadimento.

3. Riferisce di aver provveduto a riconsegnare spontaneamente tale apparecchio telefonico a seguito dell’emissione nei suoi riguardi di un decreto di perquisizione conseguente alla presentazione di denuncia di furto di detto telefono cellulare, avvenuta in data 9 dicembre 2003, e dei connessi accertamenti svolti dal personale della Polizia di Stato.

4. Afferma che in data 30 gennaio 2004 si è proceduto all’inoltro degli atti sia alla competente Autorità giudiziaria, sia alla Questura di Brescia per l’avvio dell’azione disciplinare nei suoi confronti.

5. Espone che l’Amministrazione ha disposto la sua sospensione cautelare dal servizio, nonché la conseguente destituzione oggetto della presente impugnativa e che il Tribunale di Brescia con sentenza n. 720/2004, depositata il 1.7.2004, ha dichiarato il non luogo a procedere nei suoi riguardi per carenza delle condizioni di procedibilità.

6. Avverso il provvedimento di destituzione il sig. R. ha dedotto le seguenti censure:

a) Violazione del D.P.R. n. 737/81, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. Asserisce di esser stato sottoposto a procedimento disciplinare per il solo fatto di aver rinvenuto sul ciglio della strada, a considerevole distanza dal luogo dell’incidente stradale, un telefono cellulare del quale si è impossessato ritenendolo res nullius e di averlo spontaneamente consegnato nel corso della perquisizione alla quale è stato sottoposto.

Lamenta, altresì, l’assoluta sproporzione tra la sanzione disciplinare a lui inflitta e la natura degli addebiti contestati con susseguente violazione del principio di gradualità nell’applicazione della misura affittiva, che non sarebbe stata preceduta da valutazione complessiva della personalità e dei precedenti di servizio del ricorrente.

b) Violazione dell’art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 737/1981, atteso l’inizio del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale instaurato per gli stessi fatti.

7. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2. Con il primo motivo di doglianza il sig. R. asserisce, in primo luogo, che il telefono cellulare è stato da lui ritrovato non nelle immediate vicinanze del luogo ove si è verificato l’incidente stradale per il quale ha prestato servizio di soccorso stradale e che ciò lo ha indotto a ritenerlo res nullius.

Afferma, altresì, che in sede disciplinare non sarebbe stata valutata la circostanza della consegna spontanea da parte sua dell’apparecchio telefonico in sede di perquisizione.

3. Orbene, l’affermazione del ricorrente secondo cui il ritrovamento e l’impossessamento del telefono cellulare sarebbe dipeso dal suo convincimento che si trattasse di oggetto abbandonato e dunque "res nullius" non appare persuasiva.

Difatti, da un esame degli atti di causa e, segnatamente, della nota della Questura di Brescia, Commissariato di Desenzano del Garda 1.4.2004 n. 908/04, redatta dal funzionario istruttore dott.ssa Montereali ed indirizzata al Questore di Brescia, emergono in sede di ricostruzione degli accadimenti che hanno visto coinvolto il ricorrente, circostanze fattuali comprovanti la fondatezza degli addebiti allo stesso contestati, ai fini dell’irrogazione della sanzione disciplinare contestata.

Tale ricostruzione, rappresentando in modo analitico lo svolgimento ed il susseguirsi delle vicende in esame, individua nel tentativo di suicidio e nel rinvenimento sulla sede autostradale di una persona in stato di incoscienza e ferita, la causa dell’intervento sul luogo del personale di Polizia e del capo pattuglia sig. R..

In particolare, risultano ivi descritti, sia la dinamica del raggiungimento della sede stradale da parte del soggetto ferito mediante arrampicamento di una scarpata e scavalcamento del guarda rail con tentativo di farsi investire dalle auto in transito, circostanze tutte desunte all’esito di una valutazione da parte del personale di Polizia degli elementi acquisiti, sia la circostanza, riferita dal marito della vittima al personale di Polizia, che la stessa fosse in possesso la notte dell’incidente di un cellulare dal quale egli stesso aveva ricevuto nella medesima notte una telefonata dalla propria coniuge.

Emerge, inoltre, dal succitato rapporto documentale che tale telefono cellulare non è stato rinvenuto sul posto dell’incidente dal personale di Polizia e che, a seguito di denuncia di furto presentata dal marito della vittima e da successivi controlli tecnici, è risultato che il traffico di telefonate effettuato con detto apparecchio, verificato attraverso la corrispondenza del codice identificativo (IMEI), risultava abbinato all’utenza intestata al ricorrente.

Pertanto, il ritrovamento del telefono cellulare nel corso della perquisizione eseguita presso l’abitazione del ricorrente, e l’utilizzo da parte dello stesso, comprovato dal riscontro eseguito mediante esame dei tabulati telefonici, ove posto in relazione sia alla partecipazione attiva del sig R. agli accadimenti per i quali è intervenuto in qualità di capo pattuglia, sia alle effettive modalità di ritrovamento del cellulare ed alla omessa tempestiva comunicazione all’Ufficio di tale ritrovamento, che avrebbe consentito la restituzione al legittimo proprietario, sia, infine, alla riferita circostanza da parte della vittima di aver lasciato sul sedile della propria auto o nella sua borsa l’apparecchio telefonico, rende priva di ragionevole credibilità l’asserito casuale ritrovamento prospettato dalla difesa attorea.

Quanto all’ulteriore profilo di censura, attinente alla omessa valutazione dei precedenti di servizio ed alla violazione dei principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione il Collegio non può che rilevarne, con specifico riferimento al caso in esame, l’infondatezza.

Giova, in via generale, rilevare che per quel che concerne l’illecito disciplinare la qualificazione della condotta dell’incolpato e la relativa rilevanza ai fini dell’irrogazione della misura affittiva, devono ritenersi insindacabili in sede di giudizio di legittimità, ad eccezione delle ipotesi in cui il provvedimento disciplinare sia affetto da travisamento di fatti, da irrazionalità ed illogicità manifeste carenza motivazionale, attenendo tali questioni al merito della azione amministrativa.

Orbene, la valutazione della condotta posta in essere dal dipendente in violazione dei doveri di servizio ai fini della definizione del tipo di sanzione disciplinare da comminare, costituisce esplicazione di discrezionalità, ed in quanto tale sindacabile in sede di legittimità solo per i prospettati profili e figure sintomatiche di eccesso di potere (ex multis, C.Stato, Sez. VI, 24.4.2009, n. 2536).

Con riferimento al caso di specie, l’azione della P.A. nella definizione della sanzione disciplinare della destituzione nei riguardi del ricorrente altro non può che ritenersi legittimamente esercitata in quanto erogata a seguito di un iter procedimentale disciplinare nel quale, riguardo alla specifica condotta tenuta dal sig. R. ed alla effettiva gravità della stessa rispetto al tipo e rilevanza di funzione svolta, quale quella di polizia, la stessa Amministrazione si è determinata nel senso di adeguare la sanzione alla condotta concreta del dipendente secondo il principio di proporzionalità, dandone specifica e puntuale ragione nel provvedimento destitutivo.

Difatti, la condotta del ricorrente ai fini della sua destituzione appare coerentemente relazionata con i doveri d’Ufficio propri della funzione e del ruolo dallo stesso svolti, e correlata, altresì, alla mancata ottemperanza e violazione dei doveri d’Ufficio il che deve fa ritenere scevra dal prospettato profilo di illegittimità il provvedimento che ha disposto la sanzione destitutoria.

Osserva, in particolare, il Collegio che nelle premesse del provvedimento oggetto di impugnativa l’Amministrazione, dopo aver espresso valutazioni in merito alla riscontrata assoluta mancanza del senso dell’onore e della morale riferite alla condotta del ricorrente, dà conto della ponderazione dei precedenti di servizio i quali "tuttavia non possono sminuire la gravità del fatto, reso più aberrante dalle circostanze in cui è stato commesso".

2. Con l’ulteriore motivo di ricorso il sig. R. deduce la violazione dell’art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 737/1981, atteso l’inizio del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale instaurato per gli stessi fatti e la relativa omessa sospensione.

Osserva il Collegio che la disposizione di cui al citato art. 11, a norma della quale ove il dipendente sia sottoposto per gli stessi fatti a procedimento disciplinare e a procedimento penale il primo deve essere sospeso fino alla definizione del secondo con sentenza passata in giudicato, non può ritenersi invocabile rispetto al caso in esame, atteso che l’avvio del procedimento penale si realizza al momento in cui il soggetto indagato assuma la qualità di imputato e, dunque, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio dal parte del pubblico ministero.

Diversamente, nel caso in esame, deve rilevarsi che la posizione del ricorrente non può, di certo, ritenersi coincidente con quella di imputato, soprattutto in considerazione del fatto che a seguito della comunicazione resa dall’Amministrazione di appartenenza all’A.G. riguardo alla condotta dello stesso, alcuna istanza di rinvio a giudizio è stata proposta, essendo peraltro stata adottata dal G.I.P. del Tribunale di Brescia una sentenza di non luogo a procedere per mancanza di condizione di procedibilità, ossia della querela della parte offesa in relazione al reato contestato.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati fra le parti in causa, stante la peculiarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 06-05-2011, n. 17711 falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Salerno con sentenza del 26.3.2010 confermava la sentenza emessa dal G.M. presso il Tribunale di Salerno dell’8.7.2004 di condanna del ricorrente alla pena alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00 per ricettazione, falso, e truffa.

Si tratta della ricettazione di una carta di identità oggetto di furto compilata dall’imputato con le generalità di un soggetto immaginario e di una tentata truffa ai danni del Banco popolare Veneto, alla luce delle dichiarazioni dei testi. Emergeva che il falso documento era stato esibito dall’imputato ai funzionari della Banca.

Ricorre l’imputato che allega l’intervenuta prescrizione dei reati a partire dalla data del 9.1.2009, tenendo conto della data di consumazione degli stessi.

Con il secondo motivo si rileva la carenza motivazionale del provvedimento impugnato in ordine alla ricettazione della carta di identità in quanto non era emerso alcun elemento, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, che l’imputato avesse acquistato o ricevuto la carta. Si erano prodotte solo copie del documento, ma l’originale dello stesso non era stato acquisito e non era stato neppure trovato nelle disposte perquisizioni. Le dichiarazioni rese dai testi, secondo le quali il documento sarebbe stato esibito alle Banca, non comprovava se si trattasse di un documento originale e falsificato o invece di un falso ab origine. In mancanza dei necessari accertamenti in ordine al documento l’imputato andava assolto quantomeno con la formula dubitativa di cui all’art. 530 c.p.p., comma 2.
Motivi della decisione

Circa il primo motivo effettivamente i reati di cui ai capi b), c) e d) risultano prescritti in data precedente a quella di emissione della sentenza di appello, anche tenendo conto delle sospensioni intervenute pari a mesi otto e gg. 15: pertanto per tali reati si deve dichiarare la relativa prescrizione annullando senza rinvio sul punto la sentenza impugnata ed eliminando le relative pene. Il termine di prescrizione per la ricettazione invece decorre nel 2016.

Circa il secondo motivo si tratta di censure di merito non conferenti e già esaminate dai giudici nei precedenti gradi del giudizio: i testi hanno riferito che il ricorrente era in possesso di un documento falsificato provento di furto per averlo esibito anche ai funzionari della Banca e come risulta dalla fotocopia del documento.

E’ certo il possesso ed è certa la provenienza furtiva del documento; nessuna altra indagine doveva essere compiuta sul punto ed il ricorrente non ha giustificato in alcun modo il possesso del documento che peraltro era, come detto, falsificato. Il fatto che non sia stato ritrovato l’originale non toglie che su tali fatti vi sia certezza processuale. La motivazione appare congrua e logicamente coerente: le censure sono, come detto, puramente di merito. Pertanto tale motivo appare inammissibile. Conseguentemente eliminate le pene per i reati di cui al capo b), c) e d) per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione va determinata la pena per il residuo delitto di cui al capo a) in anni due ed Euro 1.200,00 di multa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi b), c) e d) dell’imputazione ed elimina le relative pene.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorsole domina la pena per il residuo delitto di cui al capo a) in anni due di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.