Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-09-2011, n. 19706 Edilizia agevolata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

icorso.
Svolgimento del processo

La controversia promossa dal Comune di Frascati contro il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dei ricorsi proposti dall’Ufficio contro le sentenze della Commissione di 2^ grado nn. 18055, 18062-18066 che avevano confermato l’accoglimento dei ricorsi proposti dal Comune avverso gli accertamenti di maggior valore con i quali veniva richiesta al Comune l’imposta di registro proporzionale per l’alienazione a privati di alcuni immobili già locati con patto di futura vendita. La CTC escludeva l’applicabilità dell’imposta fisso di registro ai sensi del R.D. n. 1165 del 1938, art. 153, rilevando che trattandosi di norma abrogata dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42; la CTC, inoltre, escludeva l’applicabilità, ai medesimi fini, del D.P.R. n. 601 del 1973, sia in considerazione della data di costruzione – anteriore all’1/1/1974 (per cui gli alloggi non potevano ritenersi realizzati in attuazione di programmi di programmi pubblici di edilizia residenziale) sia in quanto la norma, di stretta interpretazione, faceva riferimento ai soli edifici realizzati dalla Gescal.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati.
Motivi della decisione

Con unico motivo (con cui deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, L. n. 865 del 1971, art. 48, e segg., del D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 1, D.L.C.P.S. n. 399 del 1947, in relazione al disposto l’art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente assume che le agevolazioni di cui all’art. 32 cit., andrebbero estese anche ai Comuni in virtù del rinvio alle norme sui programmi pubblici di edilizia residenziale intendendosi per tali quelli diretti alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, cioè di alloggi da costruirsi da parte di enti pubblici a carico o con il concorso dello Stato.

La censura è infondata. Il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, prevede la soggezione all’imposta di registro in misura fissa per "gli atti e i contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo 4^ della legge indicata nel comma 1" ( L. n. 865 del 1971). Il riferimento espresso al titolo 4^, programmi pubblici di edilizia residenziale – in cui è ricompreso l’art. 57 secondo cui la realizzazione di tali interventi affidata di norma agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Può essere altresì affidata a società a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni all’uopo stipulate dalle regioni; l’abrogazione da parte dell’art. 42 del D.P.R. cit., di tutte le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie ….diverse da quelle considerate nel decreto stesso;

unitamente al divieto di un’applicazione analogica o estensiva delle norme sulle agevolazioni ed esenzioni fiscali portano questa Corte a riaffermare che le agevolazioni in parola sono applicabili ai soli atti che rispondono ai requisiti espressamente previsti dalla disposizione medesima, e che pertanto risultino posti in essere da quei limitati soggetti ai quali la L. n. 865 del 1971 affida l’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale (conf.

Cass. sent. n. 28903 del 09/12/2008; Sentenza n. 10950 del 24/05/2005; Cass. 18.2.1999, n. 1341; Cass. n. 5023/1996; Cass. n. 7062/1994).

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 842 Giustizia amministrativa

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 310/2010 il Tribunale Ordinario di Cosenza, in parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo n. 14/07 emesso dal Tribunale di Cosenza ed in parziale accoglimento della domanda proposta dall’avv. O.M., ha condannato il Comune di San Fili al pagamento in favore dello stesso avv. O.M. della complessiva somma di Euro 27.710,77, a titolo di spese e competenze per l’attività professionale prestata in favore del Comune, con interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo oltre a spese e competenze di lite, liquidate in Euro 172,00 per spese, Euro 411,00 per diritti ed Euro 1644,00 per onorari di avvocato, ed oltre a rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.

La sentenza, munita di formula esecutiva in data 19 marzo 2010, è stata notificata in tale forma il 24 marzo 2010.

2. Con ricorso ritualmente notificato, depositato nella Segreteria del Tribunale il 3 dicembre 2010, l’avv. O.M. ha adito questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza, chiedendo che sia ordinato al Comune di San Fili di dare esecuzione alla sentenza n. 310/2010 del Tribunale Ordinario di Cosenza, mediante il pagamento delle somme di cui sopra, con condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione ed interessi maturati dopo il deposito della sentenza, al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza, nonché del danno da ritardo correlato all’inesecuzione della sentenza.

Il Comune di San Fili si è costituito in giudizio, rilevando che il Tribunale di Cosenza è incorso in una serie di errori di carattere materiale. Ciò impedirebbe all’adito Tribunale Amministrativo di procedere alla determinazione del dovuto, di esclusiva competenza del giudice che ha emesso la sentenza.

Nella camera di consiglio del 4 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. L’Amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato, come da attestazione del 21 marzo 2011 della Cancelleria del Tribunale di Cosenza.

In particolare essa ha l’obbligo di corrispondere all’avv. O.M. le somme indicate in sentenza come dovute, a titolo di compenso e spese per prestazioni professionali, di interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo e di spese, competenze del giudizio di opposizione, oltre accessori.

Non può trovare accoglimento la domanda del ricorrente volta alla condanna del Comune al pagamento della rivalutazione monetaria oltre agli interessi, in quanto la sentenza del Tribunale di Cosenza ha riconosciuto il diritto ai soli interessi. L’eventuale riconoscimento di somme a titolo di rivalutazione contrasterebbe con quanto statuito nella sentenza passata in giudicato.

4. L’avv. O.M. ha anche chiesto la condanna del Comune di san Fili al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza, nonché del danno da ritardo correlato all’inesecuzione della sentenza.

La domanda del ricorrente si riallaccia alla nota giurisprudenza che riconosce il risarcimento dei danni che discendono dall’inadempimento dell’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato, che siano maturati successivamente alla formazione del giudicato stesso e proprio a causa del ritardo nella esecuzione della pronunzia.

La domanda risarcitoria tuttavia deve essere respinta.

L’art. 2697 c.c. impone a chi agisce in giudizio di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda.

Da qui l’onere della parte attrice di dimostrare con fatti circostanziati l’esistenza del concreto danno che assume avere subito.

Nel caso di specie non è stato addotto alcuno di tali fatti, giacché parte attrice si è limitata a formulare la richiesta di risarcimento, nei termini sopra indicati.

In sede di ottemperanza ed in relazione alla richiesta di risarcimento da ritardo può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c. e riconoscersi il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa. Ciò, tuttavia, non esonera la parte interessata dall’onere di allegare e provare gli elementi fattuali che dimostrino la sussistenza e l’entità del danno.

L’apprezzamento equitativo del giudice non può andare oltre la semplice integrazione di lacune nella determinazione del preciso ammontare del danno (Cons. St., sez. V, 16 giugno 2010 n. 3799).

5. Riguardo alle osservazioni del Comune resistente, appare evidente che, eventuali errori materiali o di altro genere, se effettivamente esistenti, avrebbero potuto essere emendanti nelle sedi e con i mezzi previsti dall’ordinamento.

In mancanza, l’esistenza di eventuali errori non può certo impedire l’esecuzione della pronuncia giurisdizionale che ha acquisito autorità di cosa giudicata, nella stretta osservanza di quanto in essa stabilito.

Il giudice dell’ottemperanza non può che prendere atto delle statuizioni desumibili del giudicato di cui è chiesta l’esecuzione, al fine di garantire l’adeguamento della realtà giuridica e fattuale al contenuto delle statuizioni stesse.

Gli argomenti della resistente sono, pertanto, privi di pregio.

6. In parziale accoglimento del ricorso in esame, va, pertanto, dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla sentenza innanzi richiamata, con specifico riguardo agli importi indicati nella sentenza come dovuti a titolo di compenso professionale, interessi, spese e competenze del giudizio di opposizione, detratto quanto già pagato a qualsiasi titolo.

Appare opportuno, al riguardo, assegnare al Comune di San Fili, il termine di giorni trenta per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

In caso di inerzia dell’Amministrazione oltre il predetto termine, a tanto provvederà il Prefetto di Cosenza o altro funzionario dallo stesso delegato, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, entro i successivi trenta giorni, darà integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, determinando anche gli importi eventualmente dovuti a titolo di capitale, interessi e rimborso di spese e competenze di causa, entro i limiti della domanda di cui al ricorso per ottemperanza.

In caso di intervento del Commissario ad acta il compenso a quest’ultimo spettante, a carico del bilancio dell’Amministrazione inottemperante, viene fissato fin da ora nell’importo di Euro 1.000,00.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

– accoglie in parte il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di San Fili, di provvedere, entro trenta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza n. 310/2010 del tribunale Ordinario di Cosenza, mediante il pagamento delle somme indicate come dovute, a titolo di capitale, interessi e rimborso di spese e competenze di causa, al netto delle somme eventualmente già corrisposte;

– nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda a dare esecuzione alla sentenza nel successivo termine di trenta giorni dalla scadenza di quello indicato, ove l’Amministrazione non abbia provveduto;

Condanna il Comune di San Fili al pagamento in favore di parte ricorrente di spese e competenze del presente giudizio che liquida in Euro 2.000,00, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-11-2011, n. 22901 Contributi

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22 febbraio 2007, la Corte d’Appello di Venezia respingeva il gravame svolto dalla s.r.l. Asso Marmitte contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato le opposizioni avverso le cartelle esattoriali con cui era stato ingiunto il pagamento delle somme ivi indicate per omissione contributiva.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– l’omissione contributiva concerneva l’illegittimo inquadramento del lavoratore G.A. come apprendista nei periodi 6.9.1996-1.7.1997 e 25.5.1998-30.5.1999 e non, quanto al primo periodo, come operano di 3 livello ccnl a decorrere da due mesi dopo l’effettiva assunzione e, quanto al secondo periodo, sin dall’assunzione, per essere iniziata la prestazione lavorativa già in epoca precedente, vale a dire il 18.5.1998, e non il 24 maggio come risultante, invece, dalla documentazione contabile, e per aver sempre svolto funzioni di saldatore, in piena autonomia e senza tirocinio professionale;

– all’esito dell’istruttoria dibattimentale svolta era risultato provato che il lavoratore, nel corso del primo rapporto, decorso il bimestre iniziale nel corso del quale venne effettivamente addestrato, svolse la propria attività sempre in autonomia quale saldatore, senza controlli o istruzioni specifiche, partecipando unicamente a corsi di aggiornamento professionale sulla sicurezza indirizzati a tutto il personale;

– erano prive di pregnanza le istruzioni su compiti da svolgere e materiali da utilizzare, indirizzate dal caporeparto a tutti i lavoratori della società;

– era risultato provato lo svolgimento di mansioni di saldatore senza ricevere uno specifico addestramento teorico-pratico, se non indicazioni di massima, e non rilevava la mera indicazione formale delle mansioni da svolgere riportata nella lettera di assunzione, non avendo la società, gravata della relativa prova, provato di aver impartito all’apprendista l’insegnamento necessario, provvedendo direttamente all’addestramento teorico-pratico necessario per il conseguimento della capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato;

– il predetto quadro probatorio non risultava alterato dalla dichiarazione del lavoratore di non aver lavorato in autonomia, ma ricevendo istruzioni sul lavoro da svolgere, trattandosi di dichiarazioni rese allorchè G. era dipendente della società e in assenza di spiegazioni sulla difformità tra le dichiarazioni di segno opposto rese agli ispettori e le dichiarazioni dibattimentali.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la s.r.l.

Asso Marmitte, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi. L’INPS ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Motivi della decisione

4. La ricorrente censura la sentenza impugnata con sei motivi, di seguito riportati.

– primo motivo: denuncia violazione dell’art. 2134 c.c. e L. n. 25 del 1955, art. 2. Si duole il ricorrente che la corte di merito abbia ritenuto insussistenti i requisiti minimi per l’addestramento professionale qualificanti il rapporto di apprendistato, non considerando le emergenze istruttorie dalle quali era risultato che l’insegnamento teorico pratico era proseguito anche nel secondo periodo, allorchè G. aveva ripreso l’attività lavorativa dopo aver assolto gli obblighi di leva. Si duole per non aver la corte ritenuto che la formazione teorico pratica costituisse la speciale causa del rapporto di apprendistato.

– secondo motivo: denuncia erronea e contraddittoria motivazione per aver la corte di merito escluso le modalità del rapporto di apprendistato benchè G. ricevesse il medesimo trattamento di altri apprendisti, come emerso dalla deposizione testimoniale dell’ispettore INPS, con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dagli altri apprendisti e dal G..

– terzo motivo: si duole della violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. per avere il testimoniale acquisito alla causa e le informazioni, ex art. 412 c.p.c., confermato, diversamente da quanto ritenuto dalla corte di merito, che all’apprendista era stato impartito l’insegnamento necessario per il conseguimento della qualifica di lavoratore qualificato. Deduce, sul piano dell’onere della prova, che l’INPS, onerato della prova del rapporto di lavoro subordinato, si è basato sulle scarne dichiarazioni rese dal G. all’ispettore verbalizzante, frutto di equivoca esposizione, ambiguità della domanda, incerto significato e della cui attendibilità il giudicante non ha dubitato ritenendo, alla luce delle dichiarazioni dell’ispettore verbalizzante con riferimento agli altri apprendisti che, in via presuntiva, anche nei confronti del G. le norme sull’apprendistato fossero state rispettate come per gli altri apprendisti. La società deduceva, inoltre, di aver adempiuto l’onere della prova di dimostrare, documentalmente e dal testimoniale acquisito alla causa, la sussistenza dei presupposti e requisiti minimi del rapporto di apprendistato. Con il quesito di diritto si chiede alla corte di dire quale soggetto sia gravato dell’onere della prova in caso di contestazione della sussistenza di un rapporto di apprendistato e quando tale onere possa dirsi adempiuto.

– quarto motivo: denuncia erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione per non aver la corte di merito logicamente ed adeguatamente motivato in ordine alla circostanza che il decorso del tempo (nella specie un anno e mezzo) permettesse di affermare che un soggetto potesse/dovesse ricordare con precisione la data di inizio del lavoro. Deduce che era documentalmente provato che G. veniva assunto il 25 maggio 1998 e che lo stesso comunicava in data 27 maggio alla sezione circoscrizionale per l’impiego di Dolo il suo impiego presso la società.

– quinto motivo: denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. con riferimento alla data di assunzione del secondo periodo lavorativo, in ragione della dichiarazione rilasciata dal G. all’ispettore verbalizzante, chiedendo alla corte, con il quesito di diritto, di dire su chi incomba l’onere della prova in caso di contestazione sulla data di inizio del rapporto di apprendistato.

– sesto motivo: denuncia erronea e contraddittoria motivazione per aver la corte di merito indicato con precisione la data della seconda assunzione al 15 maggio 1998 ed aver riconosciuto corretto che successivamente alla predetta data fossero avvenuti i contatti tra G. e la società per l’assunzione.

5. Osserva il Collegio che i primi due motivi sono inammissibili in quanto non censurano la ratio decidendi della sentenza impugnata, trattandosi di doglianze incentrate sulla generica valenza della formazione teorico pratica come speciale causa del rapporto di apprendistato e sulla comunanza di trattamento tra il G. ed altri apprendisti.

6. Passando all’esame del terzo motivo, il Collegio intende dare continuità alla giurisprudenza consolidata di legittimità che, a partire da Cass. n. 996 del 1975, si è espressa nel senso che l’Istituto della previdenza sociale che pretende il pagamento dei contributi dovuti per il personale dipendente è tenuto a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, mentre incombe al datore di lavoro che opponga che il rapporto è inquadrabile nello schema dell’apprendistato, la prova che esso si svolge in concreto con le caratteristiche proprie dell’apprendistato ed, in particolare, la previsione di un insegnamento tecnico professionale nell’interesse del dipendente ed il diritto di questo a riceverlo, (v., ex multis, Cass. 3696/2001 e, da ultimo, Cass. 485/2011).

7. Sulla base degli esposti principi di diritto, la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione perchè, nel suo nucleo essenziale, ha rigettato l’appello dell’attuale ricorrente sul rilievo assorbente che, contestata dall’Inps la sussistenza del rapporto di apprendistato, nessuna prova era stata data dalla società debitrice dei contributi che sussistessero gli elementi essenziali di tale speciale contratto di lavoro.

8. Invero, in ordine alle censure per vizi della motivazione, deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie. Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8718/2005; 15693/2004;

2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).

9. Al contempo va considerato che, affinchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice, individuando le fonti del proprio convincimento e scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass., 12121/2004).

10. Nel caso all’esame la sentenza impugnata, con motivazione immune da contraddizioni e vizi logici, ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite conducenti verso l’inesistenza dell’attività formativa: la dichiarazione del lavoratore G. in sede ispettiva, le deposizioni testimoniali sull’espletamento dei corsi indirizzati a tutto il personale e sull’inesistenza di corsi specifici per gli apprendisti, così come con riferimento alle istruzioni in ordine ai compiti da svolgere e ai controlli sull’attività ad opera del caporeparto, indirizzate a tutti i lavoratori e non specificamente all’apprendista neo – assunto.

11. Le valutazioni svolte dalla Corte territoriale e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano, quindi, un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole, espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio.

12. In definitiva, quindi, le doglianze della ricorrente si sostanziano nell’esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità. 13. Quanto alle censure avverso il capo della statuizione concernente l’effettiva data di inizio del secondo periodo lavorativo, la deduzione non si appalesa autosufficiente non avendo la parte ricorrente indicato in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice di merito, asseritamente erronea.

14. Il ricorso va quindi rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione nella misura liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 07-07-2011, n. 26702

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la Corte di appello di Venezia con sentenza del 15 giugno 2010, in sede di giudizio di rinvio avente a limitato oggetto il capo relativo alla determinazione della pena (in quanto non era stata operata la diminuzione per il tentativo), in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bassano del Grappa, ha ridotto la pena per C.M. a mesi otto di reclusione ed Euro 100 di multa, per il delitto di tentato furto aggravato, con recidiva, commesso in Romano d’Ezzelino il 31 maggio 2008; che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione di legge e motivazione mancante e/o illogica, in quanto l’annullamento era stato disposto perchè il giudice di primo grado non aveva indicato la misura della diminuzione per il tentativo e la Corte di appello, richiamando i criteri di cui all’art. 133 c.p., aveva rideterminato la pena riferendo la riduzione alla continuazione e senza specificare i criteri dell’art. 133 c.p.;

che comunque la pena inflitta risulta eccessiva in quanto non sono state ingiustificatamente concesse le generiche prevalenti, nè sono state riconosciute le attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 4 o n. 6;

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, relativamente alla prima lagnanza, la Corte di appello ha indicato, per mero lapsus calami, la diminuzione concretamente operata riferendosi al reato continuato (non contestato e che comunque avrebbe, semmai, giustificato un aumento di pena) anzichè al delitto tentato, ma ha concretamente ridotto la pena di un terzo, partendo dalla pena base di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 225 di multa, indicandola in anni uno di reclusione ed Euro 150 di multa, e l’ha poi ulteriormente ridotta per la scelta del rito in quella inflitta nel dispositivo; che il secondo motivo è palesemente infondato, non essendovi l’obbligo per il giudice di ritornare ad un esame delle valutazioni circa la dosimetria della pena quanto al riconoscimento di altre circostanze, atteso che l’ambito del giudizio di riesame era circoscritto al principio di diritto contenuto nella sentenza di rinvio, risultando il giudizio sul fatto coperto da giudicato parziale; che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e a tale declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.