Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 22-07-2011, n. 29475

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Svolgimento del processo

1. S.C.M. ha proposto atto di opposizione avanti al Presidente del Tribunale di Cagliari avverso il provvedimento in data 9.7.2010, con il quale il Tribunale di Cagliari aveva revocato l’ammissione al gratuito patrocinio già disposta a favore del predetto; nel provvedimento di revoca si era considerato che l’istante, nell’anno 2008, aveva goduto di un reddito familiare complessivo di Euro 22.149,00, per effetto di guadagni non dichiarati.

2. Il Presidente del Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 7.10.2010, rilevato che nel caso di specie la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era intervenuta su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ha qualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, rilevato che i redditi si riferiscono all’anno di imposta 2008, ha chiesto che questa Suprema Corte dichiari inammissibile il ricorso, basato su motivi manifestamente infondati.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Si rileva primieramente che il Presidente del Tribunale di Cagliari ha legittimamente qualificato l’opposizione come ricorso per cassazione; ritiene, invero, il Collegio che l’impugnabilità del decreto di revoca mediante ricorso per cassazione attenga alla sola ipotesi di revoca su richiesta dell’ufficio finanziario competente.

Siffatto approdo ermeneutico, sostenuto dalle sezioni unite di questa Corte nell’assetto normativo antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 115 del 2005, convertito in L. n. 168 del 2005 (cfr.

Cass. Sez. Un. 14 luglio 2004 n. 36168, Rv. 228666, che aveva peraltro escluso l’esistenza di un generale potere di revoca d’ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio, in assenza di richiesta dell’ufficio finanziario), va mantenuto anche con riguardo alla nuova formulazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 113, di guisa che il ricorso immediato per Cassazione deve ritenersi ammesso nella sola ipotesi di revoca in seguito a richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mentre in tutte le altre ipotesi occorre proporre ricorso ex art. 99 della medesima fonte al Presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca.

Tale ricostruzione del sistema è avvalorata, sul piano letterale, dalla limitazione del ricorso per Cassazione al solo "decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d)" – ove il termine "richiesta" allude evidentemente a un’iniziativa dell’ufficio finanziario competente – e, sul piano sistematico, dalla considerazione che la revoca d’ufficio solitamente comporta una serie di valutazioni in fatto difficilmente contrastabili in sede di legittimità, (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32057 del 14/07/2010, dep. 18/08/2010, Rv. 248202).

5. Tanto premesso, si osserva che il gravame risulta manifestamente infondato. La parte opponente considera che l’inesistenza delle condizioni di non abbienza poteva essere accertata in relazione alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2010; e che il giudice avrebbe dovuto attendere l’esito del relativo procedimento penale, atteso che l’imputato conserva l’impegno a dichiarare le eventuali variazioni di reddito. Al riguardo, deve evidenziarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l’obbligo di presentazione (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7710 del 05/02/2010, dep. 25/02/2010, Rv. 246698).

Orbene, nel caso di specie, la richiesta di ammissione al patrocinio è del 19.3.2010; conseguentemente, vengono in rilievo i redditi percepiti nell’anno 2008, che costituiscono il termine di riferimento per la dichiarazione dei reddituale dell’anno 2009. Pertanto, del tutto legittimamente, il Giudice procedente, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria sui redditi percepiti nel 2008 dal nucleo familiare del richiedente – indicazioni dalle quali risulta che l’istante nell’anno 2008 aveva goduto in reddito familiare complessivo di Euro 22.149,00, per effetto di guadagni non dichiarati – ha disposto la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Cagliari in data 23.3.2010. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-09-2011, n. 7269 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Signor M.A., nelle date del 15 e del 16 giugno 2009, aveva chiesto al Comune di Monterosi l’ostensione di alcune delibere relative ai finanziamenti erogati ad associazioni private dall’1 giugno 2007 all’1 giugno 2009.

Nel ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale egli precisa che il segretario comunale del Comune di Monterosi riscontrava le suddette istanze con nota prot. 6972 dell’11 luglio 2009 negando il richiesto accesso, in quanto non si evidenziava rispetto all’istanza la sua posizione di "diretto interessato".

Soggiunge l’odierno ricorrente che egli ebbe a replicare al suindicato diniego con lettera del 24 luglio 2009, attestando che l’interesse alla conoscenza degli atti è fondato in ragione della sua appartenenza al movimento politico "IDV" e della qualità di presidente dell’associazione "laocoonte, operante in monterosi ed in tutto il territorio Nazionale, quindi come diretto interessato a capire l’andamento dei finanziamenti delle associazioni private nel comune di Monterosi" (così, testualmente, nella lettera suindicata),

Seguiva un intenso carteggio (del quel entrambe le parti producono copia) tra l’odierno ricorrente ed il Comune di Monterosi avente ad oggetto, ancora, la contestata legittimazione del primo ad ottenere copia della documentazione richiesta ed una serie di solleciti rivolti all’Amministrazione che rimaneva inerte, culminato nell’atto – qui impugnato – di diniego del richiesto accesso adottato dal segretario comunale del Comune di Monterosi con nota prot. 10472 del 29 ottobre 2009.

Concludono la produzione documentale del ricorrente, presentata a supporto del qui esaminando gravame, un invito rivolto al Prefetto della Provincia di Viterbo di riesaminare la pretesa ostensiva ed un esposto denuncia, presentato alla Caserma dei Carabinieri di Monterosi, nel quale era riprodotta l’intera vicenda.

Da qui il presente ricorso con domanda di dichiarazione giudiziale del diritto all’accesso ai documenti richiesti con le istanze del 15 e del 16 giugno 2009.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata contestando analiticamente la fondatezza delle avverse affermazioni ed eccependo, in via preliminare, l’intempestività del proposto ricorso per decorrenza dei termini di impugnazione.

Mantenuta riservata la decisione alla Camera di consiglio del 25 maggio 2001, essa è stata sciolta alla Camera di consiglio del 22 giugno 2011 trattenendo il ricorso per la decisione.

3. – L’eccezione pregiudiziale formulata preliminarmente dalla difesa del Comune di Monterosi non coglie nel segno e non può essere condivisa dal Collegio, tenuto conto della suesposta ricostruzione, anche sotto il profilo cronologico, della vicenda sottesa al presente contenzioso e della data di notifica del ricorso qui proposto.

La vicenda, per quanto si è sopra rievocato (e per quanto è possibile trarre dall’esame della completa documentazione prodotta da entrambe le parti controvertenti), prende le mosse dalle richieste avanzate con istanza di accesso documentale dal Signor A. in data 15 e 16 giugno 2009.

A tali richieste il Comune opponeva diniego all’accesso con atto dell’11 luglio del 2009.

Piuttosto che gravare in sede giustiziale ovvero giurisdizionale (ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241) il suindicato diniego, l’odierno ricorrente preferiva, con lettera del 24 luglio 2009, presentare al Comune di Monterosi un "sollecito (per l’) invio (della) documentazione richiesta" ed a fornire chiarimenti in merito alla sua legittimazione a richiedere l’accesso a quegli atti indicati nonché il relativo interesse diretto.

La vicenda si sviluppava (come si è sopra anticipato) attraverso numerosi ed ulteriori solleciti, fino a quando il Comune di Monterosi adottava un nuovo provvedimento di diniego all’esito dell’istruttoria svolta ed avente ad oggetto la documentazione prodotta in data 29 settembre 2009 (così si legge nell’atto qui impugnato).

Orbene ad avviso del Collegio – e su tale punto non appare fondato il rilievo della difesa comunale (espresso a pag. 4 della memoria di costituzione) – è ininfluente, ai fini della verifica della tempestività del qui proposto ricorso, la circostanza che non sia stato gravato tempestivamente l’atto di diniego espresso dal Comune con provvedimento dell’11 luglio 2009 atteso che, la successiva nota del 29 ottobre 2009 è espressiva di un nuovo diniego opposto dal Comune all’esito di una riedizionata valutazione avente ad oggetto, peraltro, documenti nuovi e trasmessi al Comune dall’interessato in epoca successiva (cioè in data 29 settembre 2009) rispetto al precedente atto sfavorevole del luglio 2009. In altri termini, dunque, il provvedimento di diniego del 29 ottobre 2009 non può considerarsi atto "meramente confermativo" rispetto al diniego già opposto con nota dell’11 luglio 2009, ma assume natura e portata di atto nuovo seppure "confermativo" della scelta del Comune di non consentire l’accesso documentale richiesto, questa volta però sulla scorta ed all’esito di una nuova istruttoria.

Dal momento che l’atto introduttivo del presente ricorso è stato notificato al Comune di Monterosi l’11 novembre 2009 e depositato presso la Segreteria di questo Tribunale il successivo 16 novembre, il gravame va considerato come tempestivamente proposto.

4. – Chiarito doverosamente quanto sopra, purtuttavia il ricorso non può essere accolto sotto il profilo del merito.

Va preliminarmente chiarito, in via generale, che in ragione delle norme disciplinanti la materia dell’accesso ai documenti amministrativi, prime fra tutte quelle contenute nel Capo V della legge n. 241 del 1990, l’interesse legittimante l’accesso non può essere individuato in un qualunque interesse giuridicamente rilevante vantato da un qualsiasi soggetto dell’ordinamento, ma deve essere un interesse attinente all’azione amministrativa in relazione alla quale l’istanza di accesso è presentata, atteso che solo in tal modo può venire in essere il carattere diretto, attuale e concreto cui la norma fa riferimento.

Un interesse eterogeneo rispetto all’oggetto dell’azione amministrativa in relazione alla quale l’istanza è presentata, infatti, è totalmente estraneo alle finalità, non solo di carattere partecipativo, ma anche di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa, cui sono preordinate le norme sull’accesso ai documenti dell’amministrazione.

Diversamente opinando, d’altra parte, si perverrebbe alla paradossale conclusione che ogni Pubblica amministrazione potrebbe essere destinataria di richieste di accesso indiscriminate, per il solo fatto di formare o detenere stabilmente documenti, anche da parte di soggetti che perseguono un interesse completamente estraneo agli interessi, siano essi pubblici o privati, coinvolti dalla specifica azione amministrativa e, quindi, per fini totalmente diversi da quelli per i quali l’accesso agli atti è stato legislativamente previsto.

La definizione di "interessati" di cui all’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, insomma, va intesa nel senso di interesse coinvolto dall’attività amministrativa cui inerisce il documento di cui è chiesta l’ostensione.

5. – Nel caso di specie, con gli atti prodotti al Comune di Monterosi il Signor A. ha creduto di poter dimostrare un diretto interesse ad avere copia delle delibere relative ai finanziamenti erogati ad associazioni private dall’1 giugno 2007 all’1 giugno 2009 giacché egli:

– aderisce al movimento politico "Italia dei valori", rispetto al quale in data 16 ottobre 2007 ha assunto l’incarico di coordinatore provvisorio della Provincia di Viterbo, dimostrandolo con adeguata produzione documentale;

– è il presidente dell’Associazione Laocoonte, dimostrandolo con il deposito del relativo Statuto.

Come attentamente è stato rilevato dall’Amministrazione nel provvedimento di diniego qui impugnato, anche in virtù di un supplemento di istruttoria, nella specie il Signor A. avrebbe potuto dimostrare la propria legittimazione ad avere copia della documentazione richiesta solo se ed in quanto nello Statuto dell’associazione si fosse evidenziato un interesse qualificato e specifico in capo a quest’ultima che potrebbe tutelarsi solo venendo in possesso delle deliberazioni in merito ai finanziamenti erogati dal Comune (nel periodo indicato) ad altre associazioni e qualora egli, sotto altro versante, ricoprisse la posizione di organo rappresentante dell’indicato movimento politico.

Entrambe le due condizioni sopra specificate non si rinvengono nel caso di specie, in particolar modo:

A) per quanto riguarda la posizione di rappresentante del movimento politico indicato, il Comune di Monterosi ha acquisito prova, all’esito di una specifica richiesta in merito formulata nei confronti del ridetto movimento, che il Signor A. non riveste la carica di rappresentante del movimento;

B) con riguardo alla posizione di presidente dell’associazione Laocoonte, non si rinviene un diretto interesse dell’associazione che egli rappresenta a conoscere quali e quanti finanziamenti siano stati erogati alle altre associazioni dal Comune di Monterosi, mutuando tale richiesta un "un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni" che l’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990 individua tra le cause di esclusione dall’accesso.

6. – D’altronde e fermo quanto sopra il collegio evidenzia che non può soccorrere in favore della richiesta del ricorrente neppure la previsione di cui all’art. 11 del decreto legislativo 15 ottobre 2009 n. 150 che:

A) ha assegnato alla giuridica nozione di "trasparenza" lo specifico significato di "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità";

B) sottolineando quindi, e per quel che è qui di preminente interesse, che tra le categorie di "informazioni" acquisibili liberamente per il tramite di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente si riscontrano "le informazioni concernenti l’utilizzo delle risorse per perseguimento delle funzioni istituzionali".

Purtuttavia le risorse cui fa riferimento la norma della c.d. operazione trasparenza sono quelle riferibili all’utilizzazione del personale, non emergendo alcun indizio normativo che la suindicata nozione sia esportabile al generale settore dell’utilizzo di risorse finanziarie per il perseguimento delle funzioni istituzionali proprie dell’Ente, al quale indubbiamente si iscrivono i documenti fatti oggetto della richiesta ostensiva del Signor A..

In tale ultimo caso e per avere copia dei relativi atti dispositivi occorre, ancora nel nostro ordinamento giuridico ed ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, dimostrare il possesso di uno specifico e puntuale interesse del richiedente che renda necessario ostendere "comunque" il documento richiesto per curare o per difendere l’interesse giuridico del richiedente medesimo (ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990).

7. – Né può condividersi la "sottolineatura" presente nell’atto introduttivo del presente giudizio attraverso la quale il ricorrente intenderebbe sostenere che tale tipo di atti siano "pubblici" ovvero conoscibili da qualsiasi soggetto abbia un ruolo in un movimento politico.

In disparte quel che si è più sopra evidenziato in punto di fatto, va ribadito in questa sede che le ipotesi di accesso documentale rispetto alle quali non è necessario dimostrare l’interesse diretto all’ostensione sono tipizzate nel nostro ordinamento e, in quanto derogatrici rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 22 della legge n. 241 del 1990, non sono interpretabili estensivamente.

Ci si riferisce ad esempio alle informazioni in materia ambientale (che sia però "genuino" e non soltanto prospettato al fine di eludere la normativa, come ha specificato il Consiglio di Stato nella decisione della Quinta sezione 15 ottobre 2009 n. 6339), rese indiscriminatamente acquisibili a mente dell’art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

Per quanto concerne il secondo profilo sottolineato dal ricorrente, giova rammentare che l’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (recante il Testo unico degli enti locali) limita ai soli consiglieri comunali e provinciali "il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato", imponendo comunque nei loro confronti il "segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Conseguentemente e per quanto si è sopra riferito, tale disposizione non può trovare applicazione al di fuori dello stretto ambito normativo che ne circoscrive l’individuazione dei soggetti legittimati ad invocarla.

8. – In ragione di tutto quanto si è sopra esposto il ricorso non può trovare accoglimento e quindi va respinto.

Stima, infine, il Collegio che sussistano serie ragioni, in considerazione della novità e complessità delle questioni sottese alla presente decisione, per compensare integralmente tra le parti intimate le spese di giudizio, ai sensi degli artt. 92 c.p.c. novellato per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a..

P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-01-2012, n. 942 Responsabilità aggravata

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Svolgimento del processo

S.F. propose istanza di estinzione del processo esecutivo immobiliare intrapreso nei suoi confronti dal Condominio S. Agostino di Rapallo, per essere intervenuta la sentenza n. 527/02 del Tribunale di Chiavari, passata in giudicato, che, decidendo sull’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore esecutato, aveva dichiarato l’inefficacia della procedura esecutiva "per compensazione del credito azionato dal Condominio con la summenzionata procedura e quello vantato dallo S. verso il Condominio in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Chiavarì n. 74/99 dell’8.2.99 passata in giudicato".

L’istante chiese la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ed al pagamento delle spese del processo esecutivo.

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Chiavari, con ordinanza depositata l’8 settembre 2008, ha accolto l’istanza di estinzione, ma ha rigettato la domanda di risarcimento danni; ha quindi compensato le spese del processo so esecutivo.

Avverso l’ordinanza S.F. propone ricorso straordinario per cassazione a mezzo di un unico articolato motivo, illustrato da memoria.

L’intimato Condominio si difende con controricorso.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

1.- Con l’unico motivo di ricorso, lo S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente assume che il giudice di merito, pur avendo accolto l’istanza di estinzione avanzata dall’esecutato, cui si era opposto il Condominio procedente, abbia compensato le spese del giudizio e non abbia accolto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., basando la propria decisione sulla mancata attività dell’esecutato (che avrebbe dovuto richiedere l’estinzione), laddove invece l’estinzione sarebbe conseguita alla sentenza n. 527/02 che ha dichiarato l’inefficacia della procedura esecutiva. Aggiunge il ricorrente che, a seguito della comunicazione di tale sentenza, il Condominio avrebbe dovuto presentare l’istanza di estinzione della procedura esecutiva e che, non solo non la presento (lasciando sopravvivere la procedura esecutiva per ben sei anni successivi), ma addirittura si oppose a quella presentata dal debitore esecutato.

Secondo il ricorrente tale situazione renderebbe illegittima la pronuncia impugnata.

1.1. Il motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il giudice dell’esecuzione ha statuito secondo quanto appresso:

– ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c., "atteso che all’atto dell’instaurazione della procedura esecutiva (pignoramento notificato il 26.2.98) l’esecutato non vantava ancora un credito opponibile in compensazione come stabilito solo successivamente con sentenza n. 74/99 dell’8.2.99 poi passata in giudicato e come tale costituente titolo per una valida compensazione posta a fondamento della pronuncia del giudice dell’opposizione (che, a sua volta, ha ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese dell’opposizione)";

– ha compensato le spese per giusti motivi "rappresentati dalle considerazioni che precedono e dalla circostanza che in qualsiasi momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza n. 527/02 e dell’inattività di controparte, l’esecutato avrebbe potuto far rilevare l’intervenuta estinzione della procedura esecutiva, circostanza che a tale parte spetta ex art. 630 c.p.c., comma 2".

Il ricorrente censura apprezzamenti di fatto che sono riservati al giudice del merito e non sono sindacabili in cassazione, se non fondati su ragioni illogiche o contraddittorie. Nel caso di specie non ricorre di certo tale eccezione.

2.- Con riferimento alla pronuncia di compensazione delle spese, va applicato il principio per il quale nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 c.p.c., recata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), (non essendo quest’ultima applicabile al caso di specie, poichè il processo esecutivo cui le spese sono riferibili è stato instaurato prima del 1 marzo 2006), rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte. Tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto riferimento all’esistenza di "giusti motivi", non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 7523/09). Nella specie, il giudice ha adeguatamente motivato con riferimento a circostanze (sopra riportate) che ampiamente giustificano la compensazione delle spese, non essendo imputabile a colpa del creditore – come si dirà – l’imposizione del vincolo del pignoramento ed essendo invece nelle facoltà dell’esecutato quella di chiedere la cancellazione del pignoramento, atteso che comunque la sentenza di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione aveva già definitivamente sancito l’inefficacia del pignoramento e quindi l’improseguibilità del processo esecutivo.

3.- Analogamente, l’indagine circa la sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, si risolve in un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, se congruamente motivato (cfr., da ultimo, Cass. n. 327/10).

Nella specie il provvedimento impugnato evidenzia come, al momento della trascrizione del pignoramento e fino alla pronuncia della sentenza del 2002, fosse sussistente il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (poichè fino alla sentenza del 1999 non era stato accertato il credito dell’esecutato verso il condominio e fino alla sentenza del 2002 non vi era stato alcun accertamento sull’eccezione di compensazione spettante all’esecutato medesimo), mancando quindi l’elemento oggettivo della fattispecie di cui all’art. 96 c.p.c., comma 2; motiva altresì congruamente sull’elemento soggettivo, essendo gli argomenti sopra riportati logicamente compatibili con la valutazione, riservata appunto al giudice di merito, dell’avere il creditore comunque agito con "normale prudenza". 4.- Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore del Condominio resistente nell’importo complessivo di Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 24-02-2012, n. 2812 Servitù coattive di acquedotto e di scarico di acqua

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Svolgimento del processo

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche con sentenza del 22 marzo 2010, in riforma della decisione 7 dicembre 2006 del Tribunale regionale delle acque della Campania, ha respinto la domanda di risarcimento del danno avanzata da F.M. in proprio e n.q. di procuratore di P.G. nei confronti della s.p.a. appalti e forniture per acquedotti e bonifiche (SAFAB) per avere realizzato una conduttura idrica senza alcun titolo in un terreno di loro proprietà ubicato in (OMISSIS) (in catasto al fg.7, part. 182, 183 e 184), in quanto: a)le parti con contratto del 3 giugno 1991, stipulato davanti al comune di Guardia Sanframondi avevano costituito la relativa servitù per una superficie di mq. 148 a favore della soc. alto Calore, poi incorporata dalla SAFAB, per un prezzo di L.1.500.000 interamente corrisposto ai proprietari; b) l’accordo si riferiva proprio alla porzione di terreno nel cui possesso si era immessa la SAFAB come accertato dal c.t.u. e come si ricavava dal relativo verbale; e non poteva perciò riguardare l’altra conduttura introdotta nel terreno F. – P. nel 1984.

Per la cassazione della decisione il F. ha proposto ricorso per un motivo; cui resiste la SAFAB con controricorso.

Motivi della decisione

Con il ricorso proposto il F. e la P., deducendo violazione degli artt. 1058, 1418, 1325, 1350 e 1362 cod. civ. censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che la convenzione stipulata nel 1991 riguardasse la seconda condotta installata nel loro terreno in base alla sola particella catastale dello stesso indicativa, senza considerare: a) che non corrispondevano la lunghezza della condottale le parti stipulanti, mancava nell’atto ogni riferimento a quest’ultima peraltro preceduta da altra conduttura da anni ubicata nel loro fondo; b) che la convenzione non possedeva alcuno degli elementi necessari per configurare il contratto di cessione volontaria di cui alla L. n. 865 del 1971, e non erano stati osservati gli adempimenti imposti dall’evidenza pubblica; c) la stessa era nulla pure se equiparata ad una scrittura privata perchè non sottoscritta da soggetto che risultava rappresentante della soc.Mutra mentre la P. si era limitata ad apporre un segno x perchè analfabeta; e tale nullità doveva essere rilevata d’ufficio dal TSAP. Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate. I TSAP ha accertato senza alcuna contestazione al riguardo dei ricorrenti:

a) che in data 3 giugno 1991 con scrittura autenticata dal competente funzionario del comune di Guardia Sanframondi e sottoscritta alla presenza di testimoni poichè la P., analfabeta, si era limitata ad apporre il segno della croce, costoro avevano costituito una servitù di passaggio di una condotta idrica a favore del Demanio dello Stato, e per esso del Consorzio Alto Calore che conduceva la procedura espropriativa attraverso un terreno di loro proprietà in catasto indicato al fg.7, part.769; b) che nella scrittura qualificata "atto di bonario concordamento" per tale costituzione e la precedente occupazione temporanea della porzione interessata del fondo, per il quale era già avvenuta l’immissione in possesso da parte dell’impresa associata alla SAFAB nella esecuzione dei lavori, con verbale del 24 luglio 1990, i proprietari avevano convenuto e ricevuto (con assegno bancario) la somma di L.1.500.000 a titolo di indennità anche per l’occupazione, e di ogni altro danno arrecato all’immobile dall’attraversamento della conduttura; c) che gli stessi avevano altresì dichiarato di non avere null’altro a pretendere per alcuno di detti titoli, per i quali si ritenevano pienamente soddisfatti.

E’ quindi pervenuto alla logica conclusione che la scrittura riguardava proprio la installazione della conduttura oggetto del presente giudizio sia perchè riguardava la medesima porzione di terreno catastalmente individuata come part.769, sia per le dimensioni dell’opera accertate dal c.t.u., corrispondenti a quelle indicate dalla scrittura, sia infine per il riferimento alla procedura ablativa in corso cui si intendeva porre fine, avente per oggetto proprio l’occupazione ed il successivo asservimento della medesima particella, nonchè identica superficie.

A fronte di questa articolata e logica motivazione sui contenuto della scrittura, il Collegio deve ribadire che traducendosi il relativo accertamento in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva ai potere istituzionale del giudice del merito, la censurabilita1 in questa sede dell’operazione interpretativa era consentita nei soli casi, qui non ricorrenti, di inadeguatezza della motivazione: tale da non consentire la ricostruzione dell’iter" logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure per inosservanza delle norme ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 – 1371 c.c.. Ed infine che per far valere una violazione in tal senso, i ricorrenti non potevano limitarsi a fare astrattamente richiamo alle dette regole legali d’interpretazione od anche ad indicare i canoni in concreto inosservati, ma dovevano soprattutto, specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si era da tali canoni discostato: non essendo idonea, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, la mera critica del risultato raggiunto da detto giudice mediante la contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata. Laddove il F. e la P. non hanno neppure riportato le parti della scrittura che avrebbero dovuto smentire o rendere illogica la ricostruzione della loro volontà compiuta dal TSAP; e tanto meno documentato a quale costituzione di servitù peraltro a favore dello stesso ente espropriante si fosse in effetti riferita la scrittura del 1991.

La doglianza è inammissibile anche con riguardo alle cause di nullità e comunque di invalidità della scrittura per la novità delle relative questioni, prospettate per la prima volta nel giudizio di legittimità (e non esaminate dalla sentenza impugnata); mentre in entrambi i gradi del giudizio di merito la difesa dei ricorrenti era incentrata esclusivamente sulla diversità della particella indicata nell’atto rispetto a quella interessata dalla condotta, nonchè sulla riferibilità della scrittura ad altra non meglio individuata condotta già preesistente sul fondo da diversi anni (pag.8 sent).

In tale situazione non vale dedurre che per alcuni vizi della scrittura la normativa invocata sul contratto ne determina la nullità assoluta, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ivi compreso quello di legittimità (Cass. 713/1987): poichè siffatto principio nella giurisprudenza di questa Corte è invocabile a condizione che risultino già acquisiti agli atti del processo i presupposti di fatto della nullità; laddove nella specie la mancata formulazione, nella fase di merito, della relativa eccezione ha impedito l’accertamento dei suddetti presupposti (analfabetismo e sottoscrizione della P., regolarità dell’atto pubblico rogato dal funzionario comunale, individuazione del soggetto che ha ricevuto l’atto nonchè del suo rappresentante legale ecc.) sui quali si fonda, che non risultano già acquisiti, non sono pacifici tra le parti e non emergono nè dalla sentenza impugnata, nè dal ricorso (Cass. 16541/2009; 16394/2009; 14102/2003; 8748/2000).

Del tutto inconsistente è infine il profilo del ricorso rivolto a contestare, nella scrittura in esame, la configurabilità di un contratto di cessione volontaria tra le parti L. n. 865 del 1971, ex art. 12 per mancanza dei relativi presupposti:posto che in nessuna parte della sentenza impugnata è contenuto un qualsiasi riferimento al suddetto negozio, in relazione al quale, invece il TSAP ha evidenziato la stessa qualifica attribuita dai contraenti di atto di bonario concordamento di indennità e danni per la servitù gravante sul terreno in conseguenza della procedura di espropriazione, che con il medesimo accordo veniva costituita. Ed essendo la giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata sul principio che le parti nel corso della procedura espropriativa ben possono rinvenire l’opportunità e la convenienza di provvedere al trasferimento e/o alla costituzione del diritto reale mediante un negozio di diritto comune, senza necessità di portarla a conclusione. Così come possono definire contrattualmente l’intera vicenda espropriativa ed ogni suo aspetto patrimoniale con la conseguenza che l’accordo non perde efficacia ove il procedimento espropriativo non si concluda nei termini, e non consente in caso di radicale ed irreversibile trasformazione del bene per l’intervenuta realizzazione dell’opera, ulteriori richieste indennitarie e risarcitorie del proprietario collegabili alla medesima vicenda (Cass. 11955/2009; 5390/2006;

24589/2005).

Questo risultato non muta neppure invocando, come ha fatto il ricorrente, i contratti cd. ad oggetto pubblico, accomunati dalla natura endoprocedimentale nel senso che gli stessi devono essere compiuti in costanza di procedura espropriativa, ed essere rivolti a definire tutti o taluno degli effetti cui il procedimento è preordinato: poichè detti negozi non costituiscono un numerus clausus e consentono alle parti del procedimento di modularne il contenuto in base alle esigenze del caso concreto sia in relazione all’assetto reale dell’immobile che agli effetti patrimoniali (Cass. 17113/2010; 22626/2006; 13217/2005; 6968/2002).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della SAFAB in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

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