Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-01-2011, n. 52

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Questo Consiglio con decisione 4 giugno 2009 n. 113 – in parziale riforma della sentenza del T.A.R. Palermo 27 marzo 2008 n. 383 – ha dettato i criteri per il risarcimento dei danni patiti dall’Impresa ricorrente a seguito di una ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco del Comune di P.M..
Sulla base di tale provvedimento la ricorrente aveva infatti dovuto espletare nei mesi di settembre e ottobre 2004 il servizio di smaltimento R.S.U. dietro corresponsione da parte del comune del compenso previsto nell’anno 2002, evidentemente non più remunerativo.
Con la citata decisione n. 113/2009 questo Consiglio ha quindi ordinato al comune di P.M. di provvedere nel termine di sessanta giorni ad offrire all’Impresa una somma determinata secondo i criteri suddetti, previo esperimento di un accertamento tecnico contabile.
Nell’inerzia del comune la Consortile P.A. di Di.Fa.Sa. & c. s.n.c., previa notificazione di un atto di diffida e messa in mora, ha proposto il ricorso in esame, con il quale chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione in epigrafe e, in caso di perdurante inottemperanza comunale, la nomina di un commissario ad acta.
Il ricorso – ritualmente notificato dopo la proposizione dell’atto di diffida e messa in mora – va accolto.
Per l’effetto va ordinato al comune di P.M. di provvedere all’esecuzione della decisione di questo Consiglio n. 113 del 2010 nel termine di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione o se anteriore notificazione della presente sentenza.
Nell’ipotesi di inadempimento va nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, l’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.
Le spese di questa fase del procedimento sono poste a carico del comune e liquidate in via forfetaria in dispositivo.
Il pagamento dell’eventuale compenso al commissario ad acta, che sarà liquidato a richiesta con separato provvedimento all’esito della procedura, è anch’esso sin d’ora posto a carico del comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:
a) ordina al comune di P.M. di dare integrale esecuzione alla decisione n. 113 del 2010 nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o se anteriore dalla notificazione della presente sentenza;
b) nomina sin d’ora commissario ad acta, nel caso di persistente inottemperanza totale o parziale, l’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, con facoltà di delega a dirigente dell’Assessorato affinché provveda al compimento degli atti necessari per l’esecuzione della citata decisione;
c) condanna il comune di P.M. al pagamento in favore della ricorrente di Euro 1.500,00 per le spese della presente fase del giudizio;
d) pone a carico del comune di P.M. l’eventuale compenso per il commissario ad acta, da liquidarsi a richiesta con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria perchè copia della presente sentenza sia trasmessa all’Assessore Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica.
Così deciso in Palermo il 22 settembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: R. V., Presidente, A. A., estensore, G. C., P. C., G. M., componenti.
Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15228

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la xxx & C. s.n.c. per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c (1 motivo) e dell’art. 156 c.p.c. (2 motivo).
La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, perchè "essendo stato eletto nuovo domicilio nell’atto di Notificazione della Sentenza, l’appello andava notificato al nuovo domicilio come in realtà previsto dall’art. 330 c.p.c., comma 1 e non presso il procuratore costituito." In particolare, i giudici di appello hanno sancito l’inammissibilità dell’appello dell’ufficio, perchè notificato nel domicilio eletto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, nell’atto introduttivo del giudizio, presso l’avv. xxx, che lo ha poi difeso anche dinanzi alla CTR. La tesi della società contribuente, accolta dai giudici di appello, è che l’appello doveva essere notificato presso il diverso domicilio risultante dall’atto di notifica della sentenza di primo grado e non presso il primo domiciliatario.
La società resiste con controricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla parte resistente per carenza della indicazione del legale rappresentante dell’Agenzia. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che In tema di contenzioso tributario, è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate "in persona del legale rappresentante pro tempore" (o "in carica"), non essendo necessaria l’indicazione del nome della persona fisica preposta all’ufficio dell’organo rappresentante legale, in considerazione del carattere istituzionale dell’organo medesimo (Cass. 22761/2004).
Nel merito, con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di norme di legge in quanto la CTR non ha considerato che la notifica dell’appello era regolare perchè effettuata presso il difensore domiciliatario indicato nell’atto introduttivo. Tanto più che la parte si costituiva poi dinanzi al giudice di appello con lo stesso difensore che lo ha assistito anche in secondo grado. Peraltro, analoga fattispecie è già stata esaminata da questa Corte che ha affermato il seguente, condivisibile, principio di diritto: "Nel processo tributario, alla stregua del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 17 e 49 la notificazione dell’atto di appello è validamente eseguita nel domicilio del procuratore eletto dalla parte appellata in primo grado, ancorchè nella relata di notifica della sentenza di primo grado l’ufficiale giudiziario abbia indicato il luogo di residenza della parte ad istanza della quale ha provveduto all’atto. Una siffatta indicazione, in difetto di elementi tali da ritenerla riconducibile alla volontà dei soggetti notificanti, non è infatti configurabile come una dichiarazione di residenza ai sensi dell’art. 330, comma 1, la quale, in quanto atto di parte, deve risultare chiaramente proveniente dalla parte stessa" (Cass. 14338/2002; v. anche Cass. 4040/04).
Alla stregua del principio di diritto affermato, resta assorbito il secondo motivo, in relazione al quale va comunque segnalato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, con specifico riferimento al contenzioso tributario, non potrebbe non riconoscersi l’effetto sanante "ex tunc" alla costituzione in giudizio (Cass. 12908/2007), mentre la diversa giurisprudenza citata dalla parte resistente è specifica del rito del lavoro.
Conseguentemente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla CTR del Lazio per il giudizio di merito, tenendo conto del principio di diritto affermato.
Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 02-07-2010, n. 1104 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il ricorrente espone di aver ceduto volontariamente un’area di sua proprietà inserita nel piano di zona poi decaduto, nonché di aver intrapreso un’azione per la risoluzione e/o la declaratoria di inadempimento in esito alla menzionata cessione volontaria e per la conseguente restituzione dell’area, domanda in relazione alla quale il Tribunale di Latina, Sezione staccata di Terracina, con sentenza n. 338 del 16 novembre 2001 ha dichiarato il difetto di giurisdizione;

Considerato che il ricorrente agisce per la condanna, del comune di Terracina, alla restituzione del bene ed al risarcimento dei danni conseguenti al mancato utilizzo;

Considerato che il ricorso, già fissato per la trattazione del merito per il 13 maggio 2010 è stato rinviato su istanza di parte all’odierna udienza pubblica e ciò perché la Sezione ha partecipato, ai sensi degli articoli 101 e 183 del c.p.c. e di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria con decisione n. 1 del 24 gennaio 2000, il possibile difetto di giurisdizione;

Considerato che il ricorrente ha certificato la mancata utilizzazione dell’area ceduta, il che esclude l’esistenza dei presupposti per la retrocessione parziale nella quale rileva la scelta discrezionale quanto al mantenimento, per ragioni di pubblico interesse, della parte residua, quindi l’attrazione della relativa controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato pertanto che la domanda in esame attiene alla cd. retrocessione totale che sottende l’esistenza di un diritto soggettivo la cui tutela, per costante affermazione della giurisprudenza, è affidata al giudice ordinario (Corte Cassazione 24 giugno 2009, n. 14805; T.a.r. Veneto, I, 24 aprile 2009, n. 1254; T.a.r. Campania, Napoli, V, 29 ottobre 2007, n. 10206; T.a.r. Lazio, Latina, 12 marzo 2007, n. 172; T.a.r. Toscana, Firenze, 6 novembre 2006, n. 5079; T.a.r. Puglia, Bari, II, 6 giugno 2005, n. 2742; Consiglio di Stato, IV, 4 luglio 2008, n. 3342);

Considerato quindi che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione e che, in applicazione dell’articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la domanda va rinviata all’autorità giudiziaria ordinaria;

Considerato che sussistono sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, dichiara il proprio difetto di giurisdizione quanto al ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 27 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 6329 del 2006 deposito del 17 febbraio 2006 CIRCOSTANZE DEL REATO Attenuanti comuni :danno lieve CORRUZIONE DI MINORENNI LIBERTA’ INDIVIDUALE DELITTI SENTENZA PENALE

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d’appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T.M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa città – che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce – dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg. 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell’appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.

Con il primo motivo di appello l’imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, S.V., vittima della violenza.

La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che aveva parlato di una volontà calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.

Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perché non aveva avuto difficoltà a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.

Con un’ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l’imputato ed altresì che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.

La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.

La gravità del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravità.

L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicità manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravità di cui all’art. 609-quater, comma 3. Rappresenta infatti che si è trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficoltà per un coito orale e che infine fin dall’età di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.

Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso merita di essere accolto.

La diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. è stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle "modalità innaturali del rapporto", ritenute tali da compromettere "l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima".

L’affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorché ha proceduto alla ricostruzione dell’unico episodio – quello riprodotto nel capo di imputazione – di abuso sessuale posto in essere dall’imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità. L’imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l’uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.

Ora è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest’ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all’epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si è visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.

In questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato.

Ancora meno condivisibile è l’altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.

L’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.

Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale alla quale gli atti devono essere restituiti dovrà valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella testè censurata.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.

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