Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2703 Accertamento

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

QUANTO SEGUE:

Con ricorso depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Matera F.M. impugnava la cartella esattoriale con cui il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto chiedeva il pagamento dei contributi di bonifica anno 2002 per l’importo di Euro 521,52. La Commissione Tributaria Provinciale di Matera rigettava il ricorso rilevando che il Consorzio, non essendo ente locale, non soggiaceva alle L. n. 241 del 1990 e L. n. 212 del 2000.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello F.M., che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale, in quanto riteneva la sentenza di primo grado adeguatamente motivata, sia con riferimento all’esistenza dei presupposti contributivi, sia sulla base degli elementi di fatto che evidenziavano in modo oggettivo che il suddetto contributo doveva essere versato.

Con il primo motivo del ricorso si deduce testualmente violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 giusto rinvio al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62. Errore della cosa giudicata. Il motivo è illustrato con la deduzione che il rigetto della domanda in merito al difetto di motivazione è stato motivato come se si fosse trattato della deduzione di un vizio formale e/o di procedura. Laddove invece era stato eccepito un vizio sostanziale invocando le norme generali sulla motivazione degli atti amministrativi.

Il motivo è infondato.

In primo luogo il richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 è del tutto in conferente, dal momento che nessun difetto di giurisdizione è stato in concreto mai rilevato nella suddetta sentenza.

Il ricorrente poi addebita alla Commissione Tributaria Regionale di non avere svolto esami ed accertamenti che peraltro il giudice di secondi grado avrebbe potuto effettuare non d’ufficio ma solo come verifica della fondatezza o meno – in relazione dei fatti e del diritto, di specifiche deduzioni prospettate dal contribuente.

Deduzioni che al riguardo non vi sono state.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 5; infondata dichiarazione di incompetenza implicita; omessa motivazione.

Il motivo è infondato.

In primo luogo il richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 (motivi attinenti alla competenza) è inconferente.

L’addebito è riferito all’affermazione della Commissione tributaria regionale secondo cui le richieste di contribuzione del consorzio erano basate su un piano di riparto e un piano di classifica sottoposti al controllo di legittimità dell’Amministrazione regionale, nel confronto dei quali nessuna contestazione risultava essere proposta.

Tale affermazione, condivisibile o meno, non è qualificabile come affermazione o diniego di competenza.

La censura di omessa motivazione è inammissibile, in quanto il ricorso non specifica quale sia il fatto il cui accertamento, positivo o negativo, non sia stato motivato.

Le denunzia che una domanda o una eccezione siano state respinte senza fornire alcuna motivazione al riguardo, non è una denunzia di carenza di motivazione, posto che, in base al principio iura novit curia, il giudice dell’impugnazione deve giudicare sulla fondatezza giuridica della domanda o sull’eccezione a prescindere dalla motivazione giuridica addotta al riguardo dalla sentenza impugnata e sulla base dell’oggetto e delle ragioni dell’impugnazione.

Con il terzo motivo del ricorso viene dedotta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 (violazione di legge), nonchè errore processuale in diritto per violazione di norme.

Si tratta con tutta evidenza di un motivo generico e privo di specificità.

Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro settecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 01-02-2011, n. 3648 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 10.3.2010 il G.E. del Tribunale di Napoli, sez.dist. di Ischia, rigettava l’istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione emesso, con sentenza irrevocabile, nei confronti di I.P.A..

Ricorre per Cassazione il predetto I. denunciando la violazione di legge in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 38 e D.L. n. 269 del 2003, art. 32, convertito nella L. n. 326 del 2003, per essere stata ritenuta irrilevante la pendenza di istanza di condono edilizio.

2) Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1) Le opere abusive eseguite in aree sottoposte a vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico possono ottenere la sanatoria ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 32 solo per gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).

Questa Corte ha costantemente affermato che "in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 (conv. con modif. in L. 24 novembre 2003, n. 326) esclude del tutto l’applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alla norme urbanistiche ovvero alla prescrizioni degli strumenti urbanistici" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 35222 dell’11.4.2007). Nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili quindi di sanatoria D.L. n. 269 del 2003, ex art. 32, trattandosi di nuova costruzione realizzata in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a); (giurisprudenza pacifica di questa Corte; cfr. tra le decisioni più recenti Cass. pen. sez. 3 n. 16741 del 17.2.2010 che richiama in motivazione la sentenza n. 6431 del 12.1.2007 nella quale vi è ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie).

Già questa Corte (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 14990 del 5.12.2007) aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità della predetta norma, rilevando che "..non esiste alcuna disparità di trattamento fra situazioni identiche (nella quale si risolverebbe la denunciata antinomia) ed appare tutt’altro che irragionevole che il legislatore abbia previsto la condonabilità condizionata di piccoli abusi pur se commessi in zone sottoposte a vincolo, escludendola invece nei casi di abusi di rilevanti dimensioni…"; conf. Cass. sez. 3 n. 15946 del 5.4.2006). La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 150 del 4.5.2009, dopo aver, comunque, rilevato che "può restare in disparte sia il rilievo per cui l’interpretazione tracciata dalla Corte di cassazione, nelle molteplici sentenze in materia (e non solo nella sentenza considerata), appare del tutto conforme alla lettera della disposizione impugnata..", ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 26, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 61 Cost., art. 117 Cost., comma 2, lett. a), e) ed i) e comma 3 e art. 119 Cost..

2.2) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 15-02-2011, n. 955 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 18 luglio 2003 e depositato il successivo giorno 23, il ricorrente ha impugnato il decreto con il quale la Soprintendenza ha annullato il provvedimento del Comune di Ercolano di concessione della sanatoria ai sensi dell’art. 32 della l. n. 47/1985 per la realizzazione di serre nel terreno agricolo sito al Corso Resine n. 255.

In particolare, la Soprintendenza evidenzia in motivazione che si tratta nella fattispecie di un condono "di un impianto serricolo e di costruzioni accessorie, realizzate in Zona Verde Standard del P.R.G. ed in zona R.U.A. del P.T.P. vigente" e che "le opere abusive sono ricadenti in area di elevato valore paesistico aperta alle vie panoramiche godibili dai punti di belvedere accessibili al pubblico e quindi per le dimensioni di notevole ostacolo alle pubbliche visuali. Inoltre, gli interventi abusivi, essendo costituiti con materiali precari risultano estranei al contesto in cui ricadono e non sono coerenti con i valori paesistici del sito e con le tipologie edilizie tradizionali e ricorrenti nell’area che registra, in particolare, anche la presenza di architetture di rilevante interesse storico ed artistico".

Il ricorrente, premesso che le serre sono state realizzate poco dopo l’acquisto del terreno avvenuto nell’anno 1964, deduce i seguenti motivi:

1) travisamento dei fatti e difetto di motivazione in quanto l’opera realizzata, con i materiali tipici di tutte le serre, è circondata da muri che ne impediscono la visuale, e la Soprintendenza ha utilizzato una motivazione di puro stile;

2) violazione degli articoli 1 e 8 della legge regionale n. 8/1995 (come mod. dalla legge regionale n. 7/1996) che consente la regolarizzazione delle serre;

3) violazione dell’art. 13 punto 4 del P.T.P. approvato con D.M. 18.9.2002 che consente in zona R.U.A. gli interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale;

4) violazione degli artt. 4 e 7 della legge n. 241/1990 in quanto non è stato comunicato l’avvio del procedimento di annullamento;

Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero per i beni e le attività culturali a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato mentre il Comune di Ercolano nel costituirsi anch’esso ha difeso la legittimità della sanatoria concessa.

Il processo è stato reiscritto nel ruolo ordinario con l’ordinanza n. 592 del 3.8.2010 che ha accolto l’opposizione al decreto di perenzione n. 5556 del 14 maggio 2010.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

Oggetto della presente controversia è il decreto con il quale la Soprintendenza ha annullato il provvedimento comunale n. 451/2002 di concessione della sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 per la realizzazione di serre nel terreno agricolo sito al Corso Resine n. 255 nel Comune di Ercolano.

In particolare, la Soprintendenza, ha evidenziato in motivazione che si tratta nella fattispecie di un condono "di un impianto serricolo e di costruzioni accessorie, realizzate in Zona Verde Standard del P.R.G. ed in zona R.U.A. del P.T.P. vigente" e che "le opere abusive sono ricadenti in area di elevato valore paesistico aperta alle vie panoramiche godibili dai punti di belvedere accessibili al pubblico e quindi per le dimensioni di notevole ostacolo alle pubbliche visuali. Inoltre, gli interventi abusivi, essendo costituiti con materiali precari risultano estranei al contesto in cui ricadono e non sono coerenti con i valori paesistici del sito e con le tipologie edilizie tradizionali e ricorrenti nell’area che registra, in particolare, anche la presenza di architetture di rilevante interesse storico ed artistico".

In proposito, risulta fondata e assorbente la dedotta censura di difetto di motivazione. Dal provvedimento impugnato non è dato evincere le ragioni giuridiche che hanno determinato l’amministrazione statale ad annullare il provvedimento comunale.

Rammenta il Collegio che alla stregua dell’orientamento prevalente, "il potere statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica è circoscritto ai vizi di legittimità: la natura del potere di annullamento esercitato dalla Soprintendenza non comporta un riesame complessivo, come tale in grado di consentire la sovrapposizione o sostituzione di un suo apprezzamento di merito alle valutazioni tecniche discrezionali compiute dall’ente locale. Detto potere è necessariamente ancorato ad un riesame meramente estrinseco, teso a verificare l’eventuale presenza di vizi di legittimità comprendenti l’eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche, che non può tradursi in un ripetuto giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggistico ambientale dell’intervento, giudizio che è riservato all’Autorità comunale preposta alla tutela del vincolo: ne consegue che l’Amministrazione statale può verificare dall’esterno la coerenza, la logicità e la completezza istruttoria dell’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione emanante, ma non può sostituire i suoi apprezzamenti sulla compatibilità ambientale con quelli espressi dall’Ente locale" (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 16 marzo 2009, n. 427; conformi, ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 marzo 2009, n.1215; Id., sez. VII, 19 febbraio 2009, n.978; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 20 dicembre 2008, n.1180; Id., 06 agosto 2008, n.9863; Consiglio di stato, sez. VI, 30 settembre 2008, n.4679; Consiglio di Stato, Ad Plen n.9/2001).

Nel caso di specie, la Soprintendenza, lungi dall’indicare eventuali vizi di legittimità del provvedimento comunale di concessione della sanatoria utilizza una motivazione generica e stereotipata che non consente di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione e di penetrare le ragioni del disposto annullamento. L’amministrazione, in particolare, ha ritenuto genericamente incompatibile l’opera con l’elevato valore paesistico del sito senza ulteriormente specificare in cosa consista l’"ostacolo alle pubbliche visuali" e quali siano i "materiali precari estranei al contesto" e non "coerenti con i valori paesistici".

Peraltro, nel costituirsi in giudizio l’amministrazione chiarisce che "il provvedimento adottato… non è incentrato sulla pregressa realizzazione di serre bensì sulla successiva realizzazione di manufatti di varia natura, quali tettoie e corpi di fabbrica in muratura costruiti a ridosso del monumentale Portale delle Delizie con gradinate in piperno – sottoposto a vincolo ai sensi del titolo primo del d.lg. n. 490/1999 – deturpando il portale stesso". Osserva al riguardo il Collegio che, contrariamente a quanto afferma la Soprintendenza, la sanatoria concessa dal Comune (e il conseguente annullamento) riguarda esclusivamente la realizzazione di serre. Infatti, il provvedimento comunale n. 451 del 2 dicembre 2002, annullato dalla Soprintendenza con il decreto impugnato, riporta testualmente che "l’abuso consiste nella realizzazione di un impianto serricolo". Pertanto, risultano estranei all’oggetto del condono (e dunque irrilevanti per il presente giudizio) gli ulteriori interventi edilizi che sarebbero stati successivamente realizzati dal ricorrente, restando, alla luce di quanto evidenziato dalla difesa statale, tuttora incomprensibili le ragioni della non assentibilità del condono relativo alla sola serra.

2. Le spese, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della sola Soprintendenza, dovendo essere compensate nei confronti del Comune di Ercolano.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 07916/2003) lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero per i Beni e le Attività culturali a rifondere a V.B. le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9688 Pignoramento

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Svolgimento del processo

U.G. propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Tomezzo con la quale era stata determinata la somma da sostituire ai beni pignorati ai sensi dell’art. 495 c.p.c., proponendo censure relative alla determinazione degli interessi ed alla liquidazione delle spese anteriori all’esecuzione e del processo esecutivo.

Il Tribunale di Tolmezzo, con sentenza pubblicata il 21 agosto 2006, accolse parzialmente l’opposizione e determinò in Euro 27.078,04 la somma da sostituire ai beni pignorati, compensando le spese processuali.

Avverso tale sentenza U.G. propone ricorso per cassazione a mezzo di quattro motivi. L’intimata non si difende .
Motivi della decisione

1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 495 c.p.c. e art. 1282 c.c., e di difetto di motivazione, con riguardo al mancato inserimento nel calcolo delle somme, determinate ai sensi della prima delle norme citate, delle spese legali portate dal titolo esecutivo, e, di conseguenza, degli interessi prodottisi sul totale dovuto, non solo per capitale ed interessi, ma anche per spese.

1.1. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha rigettato il corrispondente motivo di opposizione pur avendo enunciato correttamente il principio di diritto desumibile dalla norma dell’art. 495 c.p.c., premettendo che il corso degli interessi (fissati dal titolo fino al saldo) non può essere interrotto in data anteriore all’estinzione del debito.

Tuttavia, ha erroneamente ritenuto che nel caso di specie tale estinzione si sarebbe avuta alla data del 4 novembre 2005, quando l’esecutata ebbe a versare la somma richiesta per l’ammissione alla conversione, determinandola in Euro 23.000,00. Secondo la sentenza impugnata, questa somma sarebbe stata idonea a saldare tutto quanto dovuto per capitale ed interessi, nonchè per "parte delle spese". 1.2. Tale conclusione è errata in fatto ed in diritto. In fatto, perchè, per un errore di calcolo determina quanto dovuto per capitale ed interessi in Euro 20.793,80, mentre alla data del 4 novembre 2005 il dato era di Euro 21.053,80. In diritto, perchè a questa ultima somma il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto aggiungere non "parte delle spese", ma tutto intero l’importo delle spese ed accessori portati dal titolo esecutivo e, quindi, calcolare gli interessi sia sul capitale e sugli interessi che sull’importo delle spese.

2. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio di violazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15 n. 3 e art. 91 c.p.c., nonchè alla normativa sul contributo previdenziale del 2% sulle spese legali, per avere la sentenza impugnata escluso dalla base imponibile per calcolo dell’IVA le spese liquidate col titolo esecutivo quali esborsi, ritenendole per intero spese borsuali.

2.1. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto che, nel silenzio del titolo esecutivo, in punto di liquidazione di spese esenti, tutte quelle liquidate a titolo di esborsi vanno considerate spese borsuali, quindi non imponibili ai fini IVA. Sebbene l’interpretazione del titolo esecutivo rientri negli apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, tale interpretazione va riformata perchè non conforme al diritto.

2.2. E’ consentito al giudice del merito che liquidi le spese indicare con un’unica voce sia le spese borsuali esenti che quelle soggette ad IVA, essendo rimessa alla fase esecutiva ogni eventuale contestazione sull’assoggettabilità ad imposta delle somme a tale fine calcolate dal creditore (cfr. Cass. n. 2582/75). Peraltro, non è affatto corretto l’assunto del ricorrente secondo il quale tutto intero l’importo liquidato per spese nel titolo esecutivo debba essere assoggettato ad IVA, rientrando nei doveri di correttezza della parte che ne pretende il pagamento distinguere, tra le spese di causa, quelle imponibili e quelle esenti. In mancanza, nel caso in cui il creditore pretenda il pagamento dell’IVA su somme che non vi sarebbero assoggettate, l’esclusione va fatta in sede esecutiva qualora dagli atti risulti che la relativa erogazione non debba avvenire per legge, ovvero che la controparte possa, per le qualità personali, a sua volta rivalersi del tributo in questione su altri soggetti (cfr., per l’espressione di tale principio generale, applicabile anche nel caso di specie, già Cass. n. 5641/81 e Cass. n. 1969/82, nonchè, tra molte, di recente Cass. n. 11877/07 e nn. 7805 e 7806/10).

2.3. Nel caso di specie, non si evince dalla sentenza impugnata che risultasse dagli atti quale fosse l’importo delle spese esenti nè che vi sia stata contestazione della parte soccombente, sicchè la sentenza impugnata va cassata anche con riguardo alla statuizione di cui si è fin qui detto.

3. Col terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 91 e 95 c.p.c., nonchè difetto di motivazione, della statuizione della sentenza relativa alla liquidazione delle spese del processo esecutivo. Le censure mosse dal ricorrente riguardano gli onorari, che la sentenza impugnata ha fissato in misura superiore al minimo stabilito in Euro 165,00, determinando il dovuto in Euro 200,00. Il ricorrente non lamenta l’erronea applicazione delle tariffe, nè la violazione dei minimi tariffari, ma contesta che il giudice si sia attenuto ad un importo prossimo al minimo, malgrado il tipo di attività difensiva richiesta dal processo esecutivo cui della liquidazione è riferita.

3.1. Il motivo è inammissibile poichè il controllo di legittimità si può spingere fino alla verifica del rispetto dei minimi e massimi tariffari, nel senso che gli onorari non devono essere liquidati dal di sotto dei minimi (cfr. Cass. n. 1763/06) o al di sopra dei massimi (cfr. Cass. n. 18086/09), tenuto conto della tariffa vigente all’epoca della pronuncia che li definisce, non applicandosi le modificazioni tariffarie successive a tali momenti (cfr. Cass. n. 17059/07). Al fine di consentire tale controllo, il giudice del merito deve indicare il sistema di liquidazione seguito e le tariffe applicate (cfr. Cass. n. 8158/03, n. 5717/05 ed altre).

3.2. La sentenza impugnata motiva adeguatamente in punto di sistema di liquidazione e tariffe applicate e, nella liquidazione definitiva degli onorari, non solo non vi ha derogato in peius, ma li ha liquidati in misura superiore al minimo. Ogni altra valutazione rientra nell’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, sicchè è precluso a questa Corte il riesame della relativa liquidazione richiesto invece dal ricorrente.

4. Col quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la sentenza impugnata compensato le spese.

4.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata così motiva in punto di compensazione delle spese: "sussistono giusti motivi, tra cui la parziale soccombenza e la contumacia dell’unico legittimato passivo, per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio".

Per concludere nel senso della legittimità di tale statuizione (relativa a processo introdotto con ricorso del 20 dicembre 2005, cui quindi risulta applicabile la norma dell’art. 92 c.p.c. nel testo vigente prima della modifica apportata con la L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) applicabile ai giudizi introdotti dopo il 1 marzo 2006, e successivamente sostituita con la L. n. 69 del 2009), è sufficiente richiamare il precedente, conforme alla giurisprudenza prevalente di questa Corte, di cui alla sentenza n 7523/09, per la quale: "in tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 cod. proc. civ. recata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte. Tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza di "giusti motivi", non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione". 4.2. Non vi è dubbio che, in astratto, i criteri indicati dal Tribunale di Tolmezzo per compensare le spese, vale a dire la soccombenza parziale e la contumacia dell’opposto, siano idonei a giustificare la compensazione delle spese processuali.

5. Dato quanto sopra, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento dei primi due motivi soltanto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte decide nel merito statuendo che la somma da versare dal debitore per la conversione è pari ad Euro 27.604,96, alla data del 24 novembre 2005, essendo tale somma così determinata sommando le voci di Euro 13.311,14 (capitale), Euro 7.461,85 (interessi fino al 19.1.2005), Euro 280,81 (interessi successivi fino al 24.11.05), Euro 2.429,64 (spese liquidate in sentenza ed accessori), Euro 51,59 (interessi sulle spese fino al 24.11.05), Euro 864,82 (spese successive all’emissione della sentenza), Euro 3.215,11 (spese del processo esecutivo).

6. Avuto riguardo all’accoglimento di due motivi di ricorso ed al rigetto degli altri due, si ritiene di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di quanto specificato in motivazione e, decidendo nel merito, determina la somma da versare ex art. 495 c.p.c. alla data del 24 novembre 2005 complessivamente in Euro 27.604,96.

Rigetta gli altri motivi di ricorso. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

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