Cons. Stato Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 4552 Collocamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, – Sez. Staccata di Brescia, il signor S. M. aveva impugnato il provvedimento con il quale, il 10 settembre 2010, il Prefetto di Mantova aveva disposto il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal signor J. F., ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, a causa dell’esistenza di "pregiudizi penali ostativi" e, in particolare, per la violazione dell’art. 14 del Testo Unico (d. lgs. n. 286/1998).

Avverso la sentenza di rigetto pronunciata dal T.A.R. il signor S. M. ha proposto appello sostenendo che la domanda di regolarizzazione non è stata accolta unicamente in forza di un precedente penale per la violazione dell’art. 14 del testo unico sugli stranieri ed ha lamentando l’errata interpretazione, da parte del Giudice di primo grado, dell’art. 1ter della menzionata legge n. 102/2009.

2. – L’appello è fondato e deve essere accolto.

La questione giuridica della riconducibilità o meno ai reati previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p. del delitto di violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5ter, del D. Lgs. n. 286/1998, deve ormai ritenersi del tutto priva di rilevanza dal momento che l’applicazione della norma da ultimo indicata è oggi preclusa dagli artt. 15 e 16 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE (le cui disposizioni risultano sufficientemente precise ed incondizionate e dunque come tali suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri una volta che è decorso il termine del 24 dicembre 2010 fissato per il suo recepimento senza che il legislatore italiano abbia a ciò provveduto), che "deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro…. che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo" (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU).

Per effetto dell’entrata in vigore della indicata Direttiva si è determinata l’abolizione del reato previsto dall’art. 14, comma 5ter, del d. lgs. n. 286 del 1998, che, a norma dell’art. 2, comma 2, c.p., ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna ed i relativi effetti penali (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7 e n. 8 del 10 maggio 2011).

Ne consegue che il provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio, adottato sul presupposto di una condanna per un fatto che ormai non è più previsto come reato, non può ritenersi insensibile, in quanto tuttora sub iudice, al mutamento della normativa di riferimento, sì che, non potendo più la condanna penale a suo tempo riportata dal lavoratore extracomunitario per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter citato, essere considerata ostativa all’accoglimento della sua istanza di emersione dal lavoro irregolare, esso deve ritenersi illegittimo per insussistenza dei presupposti sui quali l’Amministrazione ha fondato il rigetto della detta istanza, che pertanto deve essere dalla stessa nuovamente esaminata conformandosi alle statuizioni della presente decisione (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2845 del 12 maggio 2011).

3. – In definitiva l’appello deve essere accolto, con il conseguente annullamento della sentenza appellata.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 5008 del 2011 R.G.), come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza del T.A.R. per la Lombardia, – Sez. Staccata di Brescia, Sezione I n. 101 del 12 gennaio 2011.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28825 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero dell’Economia e Finanze impugnava il decreto della Corte d’Appello di Potenza del 16 marzo 2009 che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di G.A., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso il G., che pure deposita memoria difensiva.

Il collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorrente Ministero sostiene l’improponibilità della domanda, non essendo stata presentata nel giudizio presupposto davanti al giudice amministrativo l’istanza di prelievo, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito nella L. n. 133 del 2008.

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente al riguardo (tra le altre, Cass. N. 24901/08), precisando che la nuova disciplina non può incidere sugli atti anteriormente compiuti i cui effetti restano regolati dalla normativa anteriore, in mancanza di ogni disciplina transitoria, e dunque non rileva quando, come nella specie il procedimento presupposto sia stato definito anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 16-09-2011, n. 34189

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 23 febbraio 2011 del Tribunale di Venezia – Sezione del riesame – con la quale è stata confermata l’ordinanza di custodia cautelare in data 1 febbraio 2011 del G.l.P. del Tribunale di Treviso.

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:

a) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e); assoluta mancanza di gravità indiziaria.

Il ricorrente lamenta la sottovalutazione dell’oggettiva situazione da cui desumere un diverso giudizio in ordine al suo coinvolgimento nella fattispecie criminosa; denuncia in particolare la mancata attribuzione di rilevanza all’omesso riconoscimento delle parti offese, e, al contrario, la rilevanza attribuita ai contatti telefonici con gli altri due coindagati nella rapina di (OMISSIS) (e (OMISSIS)). In particolare non vi sarebbero elementi idonei a provare il possesso della moto Honda con cui è stata commessa la rapina a (OMISSIS), anche perchè poi il ricorrente sarebbe stato riconosciuto alla guida della Fiat Stilo sfrecciare da (OMISSIS) dove venne perpetrata la seconda rapina verso (OMISSIS). Incerta è poi anche la riferibilità al ricorrente dei telefonini sui quali sono state eseguite le intercettazioni nè vi sarebbero prove certe in ordine alla permanenza del B. presso l’Hotel (OMISSIS).

Il ricorso è assolutamente infondato e va, perciò, dichiarato inammissibile.

Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto, tese a sminuire l’attendibilità delle dichiarazioni delle persona offese, dei testimoni della vicenda ed ad introdurre elementi di dubbio che in realtà si rivelano di sottilissima validità rispetto alla ricostruzione complessiva operata dal giudice del riesame; in questo senso le censure sollevate dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del riesame non è illogico; al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza, (gli accertamenti della P.G. sul B. e i due complici, R. e M., l’individuazione dell’Hotel (OMISSIS) come base di appoggio con false generalità, l’utilizzazione per gli spostamenti oltre che di una Fiat Stilo, utilizzata per tornare a (OMISSIS) anche di una moto Honda nera, simile a quella utilizzata per la rapina in danno del C., il rilevamento operato con le telecamere del casello autostradale sull’auto del C. che nell’avvicinamento a (OMISSIS) era seguito dalla Fiat Stilo e dalla moto Honda, già individuate tramite le targhe in uso al R. e ai suoi complici; il contenuto delle intercettazioni telefoniche che collocano la presenza a (OMISSIS) dei tre nelle stesse ore della rapina; l’esecuzione della rapina a (OMISSIS) con le stesse modalità, il riconoscimento dello stesso B. a bordo della Fiat Stilo mentre faceva ritorno a (OMISSIS) con i due complici a grande velocità; la dimostrazione dell’insussistenza di una persona chiamata Ma., e la dimostrata utilizzazione di tale nome tra gli interlocutori R. e B. come mero escamotage per sviare le indagini). Sotto quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche, proprio perchè valorizza un’analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame. La scelta della misura è spiegata dunque in modo coerente e valutata con un esatto criterio di bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la qualità del soggetto destinatario della medesima, quale emerge dalla gravità dei fatti e dalle modalità allarmanti della condotta che evidenziano una peculiare pericolosità sociale.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, rinvenendosi profili di colpa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-06-2011) 03-10-2011, n. 35832 Ebbrezza

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 5 ottobre 2010, il Gup del Tribunale di Treviso, su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Z.Y., imputata di guida in stato di ebbrezza alcolica, la pena di giorni 160 di arresto e 2.000,00 Euro di ammenda, sostituita la pena detentiva con la pena pecuniaria corrispondente pari ad Euro 6.080,00; con la stessa sentenza, il giudice ha disposto la sospensione della patente di guida dell’imputata per venti mesi.

Avverso tale sentenza propone ricorso la Z., che deduce: a) violazione di legge per avere il giudice del merito applicato una pena diversa da quella concordata; b) vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

Giova premettere che l’imputata, in sede di opposizione a decreto penale di condanna aveva chiesto -ottenendo il consenso del PM- l’applicazione della seguente pena: mesi quattro di arresto (giorni 120) e 2.000,00 Euro di ammenda, sostituita la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria pari ad Euro 4.560,00, per una pena complessiva di Euro 6.560,00, condizionalmente sospesa; nel calcolo della pena, era stata prevista una pena base di sei mesi (giorni 240) e 3.000,00 Euro di ammenda; era stata anche prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di dodici mesi.

Orbene, tanto premesso, osserva la Corte:

a) Certamente infondato è il secondo motivo di ricorso che deve essere, quindi, rigettato.

In realtà, la determinazione della durata della predetta sanzione, che consegue di diritto all’accertamento dell’illecito contestato anche nel caso di sentenza emessa ex art. 444 codice di rito, rientra nell’esclusivo esercizio del potere discrezionale del giudice ed è, in conseguenza, sottratto all’accordo tra le parti. Del tutto correttamente, quindi, il giudicante ha indicato in venti mesi la durata della predetta sanzione, con ciò legittimamente discostandosi dalla indicazione contenuta nel patto.

Inesistente è, d’altra parte, il dedotto vizio motivazionale, avendo lo stesso giudice, seppure in termini sintetici, indicato le ragioni della decisione adottata, individuate nell’elevato tasso alcolemico accertato, pari a 2,71 e 2,46 g/l, e nelle conseguenze che da tale condotta ne sono derivate. b) Fondato è, viceversa, il primo dei motivi proposti.

Invero, non può dubitarsi che l’accordo intercorso tra le parti prevedeva l’applicazione della pena di mesi quattro di arresto, specificata ulteriormente nella misura di 120 giorni, sostituita con la pena pecuniaria corrispondente, e 2.000,00 Euro di multa. E’, dunque, frutto di errore l’indicazione contenuta nella parte motiva, che individua detta pena in giorni 160 di arresto; errore probabilmente determinato dal fatto che nell’accordo, nell’indicare la pena base in mesi sei, le parti hanno rapportato la stessa pena a giorni 240, invece che 180.

Resta, in ogni caso, nell’accordo, la corretta determinazione finale della pena da applicare in mesi quattro di arresto, corrispondenti a 120 giorni. Determinazione che non può esser messa in discussione dall’errata indicazione, in termini di giorni, della pena base, anche perchè "la valutazione di congruità della pena oggetto dell’accordo tra le parti deve aver riguardo alla pena indicata nel risultato finale indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle parti" (Cass. n. 28641/09).

E’, dunque, incorso il giudice del merito in un mero errore materiale alla cui correzione, che non comporta alcuna modificazione sostanziale dell’atto, può procedere direttamente questa Corte attraverso la rettifica, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., della pena applicata, nella misura finale indicata nel patto.

P.Q.M.

Rettifica la pena applicata in mesi quattro di arresto (pari a giorni 120), sostituiti con Euro 4.560,00 di ammenda, ed Euro 2.000,00 di ammenda, e quindi in complessivi Euro 6.560,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.

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