Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 25-05-2011, n. 20828 Intercettazioni telefoniche

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di P.R. in ordine ai reati: A) di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1,; B) di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, lett. a); C) di cui agli artt. 110 e 56 e art. 629 c.p., comma 1; D) di cui agli art. 110 e 81 cpv. c.p., e art. 629 c.p., comma 1; E) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 110 e art. 73, comma 1, a lui ascritti per avere, in concorso con B.F., detenuto e ceduto a terzi sostanze stupefacenti del tipo cocaina, nonchè, sempre in concorso con il B., compiuto atti idonei diretti a costringere con minacce di morte O.R. a pagare le sostanze stupefacenti precedentemente cedutegli e costretto Pe.

M. ad effettuare il pagamento di quelle cedute allo stesso. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto la propria estraneità ai fatti, deducendo che dal contenuto delle intercettazioni telefoniche non era emersa la partecipazione del P. ad un’attività di acquisto, detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti, attività ascrivibili al solo B., e che al più poteva essere attribuita all’imputato una posizione secondaria e subordinata di delegato per la riscossione di somme di danaro per conto del coimputato; aveva chiesto, in subordine, il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114c.p..

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per vizi di motivazione e violazione di legge.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 110 c.p. e vizi di motivazione della sentenza in relazione al ritenuto concorso nei reati. Con il motivo di gravame si reitera la deduzione in ordine alla inesistenza di elementi desumibili dal contenuto delle intercettazioni telefoniche che provino il concorso dell’imputato nella detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. In particolare si deduce che il G., a seguito del suo arresto, aveva dichiarato che la sostanza stupefacente rinvenuta nella sua abitazione era da lui detenuta per conto del B..

Con il secondo mezzo di annullamento si reitera la denuncia di vizi di motivazione con riferimento alla interpretazione delle intercettazioni telefoniche.

In sintesi si deduce che le posizioni del B. e del P. sono state valutate unitariamente dai giudici di merito, mentre dovevano essere esaminate separatamente. Si ribadisce che il G. non aveva coinvolto il P. nella detenzione delle sostanze stupefacenti ma il solo B.. Si deduce che le intercettazioni telefoniche sono prive di riscontri esterni, che ne avallino il valore probatorio, e si contesta, nel prosieguo, il significato e la rilevanza attribuiti dai giudici di merito a determinate conversazioni telefoniche con particolare riferimento alla cessione di sostanze stupefacenti al Pe., che sarebbe avvenuta quando l’imputato non era presente. Con il terzo mezzo di annullamento si denunciano vizi di motivazione con riferimento al ritenuto concorso del P. nelle attività estorsive in danno di O.R. e Pe.Ma.. Anche sul punto si contesta la valutazione del valore e significato attribuito a determinate conversazioni telefoniche dalle quali è stato desunto il coinvolgimento del P. nelle attività estorsive con particolare riferimento a quella in danno dell’ O..

Con l’ultimo mezzo di annullamento si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. ed a quella della lieve entità.

Si deduce che in ordine al diniego della attenuante della minima partecipazione la sentenza di appello risulta genericamente appiattita su quella di primo grado, mentre è stata totalmente omessa ogni valutazione in ordine alla richiesta di concessione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Il ricorso non è fondato.

In ordine alla valutazione della rilevanza probatoria delle intercettazioni telefoniche o ambientali e del significato da attribuire alle espressioni adoperate dagli interlocutori, in relazione al contesto in cui si svolge la conversazione, questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato, con indirizzo interpretativo assolutamente consolidato, che si tratta di questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, sicchè la valutazione sul punto si sottrae al sindacato di legittimità, se oggetto di adeguata motivazione, immune da vizi logici in rapporto alle massime di esperienza utilizzate, (sez. 6, 8.1.2008 n. 17619, Gionta e altri, RV 239724; sez. 6, 11.12.2007 n. 15396 del 2008, Sitzia ed altri, RV 239636; sez. 4, 28.10.2005 n. 117 del 2006, Caruso, RV 232626).

Orbene, la sentenza risulta adeguatamente motivata in ordine al pieno coinvolgimento del P., sia nelle attività di cessione di sostanze stupefacenti, sia in quelle successive estorsive per il recupero delle somme dovute dagli acquirenti delle predette sostanze.

Le argomentazioni in base alle quali i giudici di merito hanno ricondotto le attività di cessione di stupefacenti e quelle successive estorsive in un unico contesto concorsuale si palesa coerente con le risultanze delle conversazioni telefoniche, oggetto di intercettazione, e le altre emergenze processuali evidenziate dalla sentenza, la cui motivazione, pertanto, risulta del tutto immune da vizi logici.

Con motivazione adeguata, inoltre, in relazione alle evidenziate risultanze probatorie, è stata ravvisata la posizione paritetica di entrambi gli imputati nella commissione dei reati, con la conseguente esclusione della possibilità di concedere al P. l’attenuante di cui all’art. 114 c.p..

Quanto all’attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, infine, la stessa era stata chiesta dal B. e la richiesta è stata rigettata con motivazione adeguata, nella quale si evidenzia la pluralità di cessioni di sostanze stupefacenti e il rilevante quantitativo di cocaina rinvenuta, idonea per confezionare 250 dosi.

Detta motivazione è evidentemente riferibile anche al ricorrente P. per l’identità dei reati accertati a suo carico.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 09-06-2011, n. 3051 Atti amministrativi

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Svolgimento del processo

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli e Provincia ha annullato il provvedimento del comune di Anacapri, n. 13416 del 15 agosto 2008, con il quale era stata autorizzata la realizzazione di una piscina, con corrispondente sistemazione delle aree esterne in un immobile sito alla via La Vigna 32/B di Anacapri.

Avverso il provvedimento gravato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, costituito in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 18 maggio 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il provvedimento gravato risulta adottato dalla Soprintendenza in quanto l’atto comunale aveva autorizzato, in zona P.I.R. del P.T.P. dell’isola di Capri, un’opera in contrasto con quanto previsto dall’art. 12.3 del medesimo P.T.P., che legittima i soli interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde, che comportava, altresì, un decremento della aree verdi, pure in contrasto con la richiamata prescrizione di piano.

L’atto rileva, inoltre, come l’opera proposta dal privato risultava inserita in un contesto di precedenti interventi, illegittimamente realizzati in assenza di autorizzazione paesistica

Con un unico, articolato, motivo di doglianza il ricorrente ha lamentato violazione degli artt. 146 e 159 del d.lgs. 42/2004, degli artt. 9 e 12 del P.T.P dell’isola di Capri, degli artt. 3 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Egli ha, in sostanza, rilevato come l’intervento proposto non sia estraneo a quelli consentiti nella zona di protezione integrale ai sensi dell’art. 12.3 (interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde secondo l’applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell’area"), tanto più che il medesimo rientra sicuramente tra quelli consentiti in tutte le zone dell’isola di Capri ai sensi dell’art. 9 del P.T.P (manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e risanamento conservativo e di riqualificazione estetica degli immobili e delle aree pertinenziali, anche mediante l’inserimento di elementi architettonici tipici e tradizionale del luogo e che non costituiscono nuove volumetrie").

Sul punto ha richiamato un consistente indirizzo di questa sezione, essenzialmente legato alla qualificazione di interventi similari come insuscettibili di "verticalizzarsi con occlusione ed offesa di visioni prospettiche d’insieme", idonei, inoltre, a realizzare una forma di recupero ambientale.

Deve, per contro, osservarsi come numerose pronunce del Consiglio di Stato, emesse in sede di appello proprio avverso decisioni di questa sezione che avevano sostenuto la ricostruzione proposta in gravame, hanno recentemente chiarito come la realizzazione di piscine non rientri tra gli interventi realizzabili in zone P.I.R. dell’isola di Capri, rilevando come tali costruzioni all’interno di una zona di protezione integrale alterino, per effetto dello scavo, l’"andamento naturale del terreno".

Le decisioni dell’organo di appello hanno, inoltre, sottolineato come l’inserimento di una piscina debba considerarsi estraneo agli interventi consentiti nella zona di protezione integrale ai sensi dell’art. 12.3, letteralmente limitato alla realizzazione di lavori "volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde, secondo l’applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell’area", rilevando come la portata restrittiva della disposizione in esame circoscriva, nell’area di riferimento, la portata dell’invocato art. 9 del P.T.P.

Quest’ultima norma, a sua volta, va interpretata alla luce del contenuto delle definizioni da essa richiamate per come specificate nel d.P.R. n. 380/2001, letteralmente evocative di interventi a contenuto "strettamente manutentivo e conservativo del patrimonio edilizio esistente" e tali da escludere "l’asservimento all’edificazione di nuove porzioni del territorio, oltre quelle che sono già state interessate dall’attività costruttiva",

Le pronunce affermano, inoltre, che "la realizzazione di manufatti con scavo nel sottosuolo – indipendentemente dal conteggio del volume agli effetti degli indici di edificabilità secondo la disciplina riconducibile al singolo strumento urbanistico, che qui non rileva – dà luogo ad un nuovo e diverso assetto dei luoghi e determina l’asservimento a diversi utilizzi (quali il deposito, il rimessaggio, le attività di diporto nel caso di piscina), resi possibili dalla nuova costruzione" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 novembre 2010, n. 366 e 19 gennaio 2011, n. 371).

Rilevata la legittimità della parte di motivazione qui esaminata, risulta irrilevante la censura formulata avverso l’ulteriore ordine di argomentazioni utilizzato dalla Soprintendenza (inserimento dell’opera in un contesto di interventi illegittimamente realizzati in assenza di autorizzazione paesistica).

Deve farsi, infatti, applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale ".. in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative negative fondate su una pluralità di ragioni – ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento) – è sufficiente che una sola resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento resti indenne e il ricorso venga dichiarato infondato (del resto difetterebbe l’interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito è assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa)" (cfr., ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 104).

Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’intervenuto mutamento giurisprudenziale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 22-06-2011, n. 25003

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- D.S.D.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Matera, in composizione monocratica, datata 13/19.7.2010, che, in camera di consiglio, ratificava il patteggiamento sulla pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 2 e artt. 56, 110 e 624 bis c.p., determinandola in anni due, mesi tre di reclusione ed Euro 600 di multa, deducendo con l’unico motivo di ricorso la violazione di legge penale: in particolare, secondo il ricorrente la sentenza non avrebbe motivato sugli elementi di colpevolezza e sul perchè non siano state riconosciute ed applicate le attenuanti generiche.

2- Vi è da rilevare che il ricorrente con dichiarazione pervenuta in cancelleria l’8.6.2011, ha eccepito la nullità della notifica dell’avviso della udienza camerale per essergli stato notificato, per l’appunto, l’avviso solo il 17.5.2011, senza quindi il rispetto dei trenta giorni previsto dall’art. 610 c.p.p., comma 5.

Il rilievo difensivo è chiaramente infondato per essere stato disposto, giusta nota trascritta in atti, la riduzione del termine a comparire.

3- Il motivo di ricorso è chiaramente inammissibile nel contesto di un processo conclusosi con una pena patteggiata che, come tale, impone nei motivi di impugnazione, e con riferimento solo a specifici oggetti di critica, una esigenza di specificità che nel caso di specie non si intravede. L’opinione contraria darebbe adito alla costruzione di un "patteggiamento con riserva" incompatibile con l’attuale ordinamento del procedimento speciale.

Ora, nella specie, deve certo ritenersi ammissibile, giusto l’indirizzo autorevole di Cass. S.U. 19.1.2000, Neri, il ricorso che censuri la qualificazione giuridica del fatto che è materia sottratta alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che l’errore su tale profilo integra una ipotesi di errore di diritto, come tale deducibile per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2. Ma, nella specie il motivo è chiaramente inammissibile nella misura in cui tende a porre in discussione la stessa richiesta e lo stesso consenso delle parti al patteggiamento basato sulla espressa accettazione del fatto di reato come contestato e della pena pattuita, nonchè sempre basato sulla rinuncia al diritto di difendersi provando. Il vero è che la motivazione richiesta dall’art. 444 c.p.p. è stata nella specie ampiamente soddisfatta attraverso l’indicazione giudiziale delle fonti di prova, verbali di s.i.t. rese dalle persone offese, e degli elementi di fatto deponenti per il giudizio di equivalenza delle circostanze di segno opposto.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000; n.69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente alle spese ed al versamento della somma di Euro 1.500 a favore della cassa delle ammende.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-07-2011, n. 6239 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in data 20 ottobre 2010 con il quale è stata disposta la sua esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti di Vigile del Fuoco, per essergli stato riscontrato "deficit dell’acutezza visiva naturale";

Considerato che il ricorrente contesta tale esclusione deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 1489/2011 disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del Codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Comando Generale della Guardia di Finanza per mezzo di una Commissione formata da tre medici militari,

Considerando che con nota del 1 aprile 2011 il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza ha inviato il verbale della suddetta verificazione da cui si rileva che, vista la documentazione raccolta, che in particolare dimostra attualmente una capacità visiva non corretta pari a OD 08/10 – OS 09/10, per cui si ritiene che l’acutezza visiva del ricorrente sia compatibile con l’idoneità richiesta dal bando di concorso di cui è causa;

Considerando che le risultanze della disposta visita medica di verificazione sono positive per il ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità si appalesano fondate, e quindi il ricorso va accolto, mentre le spese, ivi comprese quelle del compenso spettante all’ente verificatore, vanno poste a carico della parte soccombente;

Ritenuto, infine, che per la liquidazione delle spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore, il Collegio delega il proprio Presidente, il quale disporrà ai sensi dell’art. 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza specificatamente documentata, del soggetto verificatore e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) con esclusione del compenso spettante all’organismo verificatore che sarà liquidato in separata sede.

Incarica la Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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