Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-04-2012, n. 5262 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 15 dicembre 2009 la Corte d’appello di Firenze condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di G.C. e di S.P. della somma di Euro 1.800,00, cadauno, a titolo di equa riparazione ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per la violazione, per anni tre e mesi sette, del termine ragionevole del processo da essi promosso con ricorso depositato al Tar del Lazio in data 13 luglio 2001 contro il Ministero dell’Interno, volto ad ottenere l’annullamento di un provvedimento amministrativo con cui erano stati immessi nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti: processo, definito con sentenza 13 febbraio 2008 di rigetto della domanda.

Motivava, in punto quantum debeatur, che i ricorrenti avevano sofferto un modesto patema d’animo in conseguenza del ritardo, trattandosi di una causa seriale la cui domanda appariva ex ante manifestamente infondata alla luce della costante giurisprudenza contraria.

Avverso il provvedimento i sigg. G. e S. proponevano ricorso per cassazione, articolato in due motivi, con cui censuravano sotto il profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione la liquidazione troppo riduttiva del danno non patrimoniale.

Resisteva con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

All’udienza del 16 febbraio 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

In tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, si riscontra anche nelle cause dinanzi al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento fino alla definizione.

La corte territoriale ha correttamente statuito in punto an debeatur, stimando in tre anni la durata ragionevole del primo grado di un giudizio di non rilevante complessità, ma la sua liquidazione dell’equo indennizzo per gli anni 3 e mesi 7 di ritardo appare troppo riduttiva, discostandosi dai parametri giurisprudenziali consolidati in materia.

Il decreto impugnato va quindi cassato in parte qua.

In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può procedere alla riforma della sentenza impugnata, e determinare in Euro 2.750,00 l’equa riparazione per ciascuno dei ricorrenti, con gli interessi legati dalla domanda: tenuto conto della modestia della posta in giuoco, del comportamento delle parti, messo in evidenza dalla corte territoriale, come pure della prevedibile decisione di rigetto in conformità con precedenti analoghi in materia.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 2.750,00, con gli interessi legali dalla domanda;

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi Euro 811, 00, di cui Euro 311,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, e per la fase di legittimità in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari; oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1026

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Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza 117/2001 prot. n. 6127 del 7 settembre 2001 con la quale il comune di Ponza ha ordinato la demolizione " di circa 7 m di una rete metallica, rispetto a quella autorizzata in data 19 luglio 2001, in via Chiaia di Luna", perché eseguita in assenza di concessione edilizia. Con ordinanza collegiale R.O. 943/2001 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione che veniva accolta in appello in riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado (R.O. 2247/2002). Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse avendo la ricorrente presentato, in data 3 giugno 2002 al comune di Ponza una richiesta di sanatoria ai sensi dell’articolo 13 L. 47/1985. Conseguentemente i provvedimenti impugnati divengono inefficaci essendo l’amministrazione tenuta a pronunciarsi sulla proposta domanda di sanatoria e, in caso di esito negativo, a rinnovare il procedimento sanzionatorio. Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6907

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che, quanto al rinvenimento nella busta A (riservata all’inserimento della documentazione amministrativa) di copie di certificati lavori eseguiti dalla concorrente T. s.p.a., non si versa a fronte di un" irregolarità sanzionata dal bando di gara con tassativa e non eludibile clausola di esclusione, ove si consideri che detta conseguenza è prevista solo a fronte di una condotta omissiva del concorrente, inerente alla mancata produzione (con inclusione nelle busta A e B) degli elementi documentali puntualmente elencati con riguardo a ciascuna di dette buste;

– che si tratta, inoltre, di documentazione afferente alle esperienze pregresse della soc. T. (di generale accessibilità da parte di chi vi abbia interesse come posto in rilievo dalla società. convenuta) la cui cognizione – del tutto disarticolata dal più complesso contenuto dell’offerta tecnica – non si configura idonea, su un piano di ragionevolezza, ad anticiparne i contenuti prima dell’apertura della busta B a ciò destinata;

– che non risulta alterata la sequenza procedimentale per la progressiva cognizione da parte della stazione appaltante degli elementi afferenti ai requisiti di partecipazione ed al contenuto dell’offerta – nel duplice contenuto tecnico ed economico – ove si consideri che per quanto riguarda il secondo di detti elementi nulla è al riguardo emerso in un momento anteriore all’apertura della busta D all’uopo prevista;

– che l’errore di inserimento della documentazione dà luogo ad un mera irregolarità che – come correttamente ritenuto dal T.A.R. – si configura del tutto innocua agli effetti della par condicio dei concorrenti e dell’imparzialità dell’operato della commissione; quest’ultima, alla stregua dello svolgimento del procedimento dei selezione del contraente, non ha invero subito condizionamento dalla cognizione dei certificati relativi alle esperienze pregresse della soc. T., ove si consideri che l’apertura della busta B, contenente l’offerta tecnica, non è stata preceduta dalla determinazione di criteri di massima di valutazione e che le offerte prodotte sono state valutate la metodologia del confronto a coppie;

– che le spese del giudizio seguono al soccombenza e si liquidano il euro 2000,00 (duemila/00) in favore della società convenuta, da corrispondersi nella misura della metà ciascuno da parte della soc. Grandi Lavori F. e dall’ Autorità portuale di Brindisi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Condanna la soc. Grandi Lavori F. e l’ Autorità portuale di Brindisi al pagamento delle spese ed onorari relativi al presente grado di giudizio, liquidate come in motivazione in euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 183

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 12 marzo 2003, depositato nei termini, il Ge. Gi. Di. ha chiesto l’annullamento:
1) del d.d. in data 17 aprile 2002 di approvazione della graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a 15 posti nel ruolo della ex carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa, indetto con d.d. 16 dicembre 1999;
2) delle operazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice e, in particolare, dei criteri di base per la valutazione dei singoli candidati, della valutazione dei titoli, dei punteggi assegnati, della graduatoria di merito;
3) in particolare del punteggio in concreto assegnato al ricorrente (33,769) e del conseguente posto in graduatoria (24°);
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. Il ricorrente conclude chiedendo la condanna al riconoscimento del danno subito per la mancata o ritardata assunzione ed omessa costituzione della posizione contributiva.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Violazione dell’art.3, comma 6 e 7 del D.P.R. 14/08/1971 n. 1302; eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta.
Si lamenta il fatto che al ricorrente non è stato attribuito alcun punteggio per il doppio incarico in quanto, dipendendo dalla medesima autorità, e non da due autorità diverse, è stato redatto un solo rapporto informativo, e non già due rapporti informativi.
2) Violazione dell’art. 2, comma 3, del D. L.vo 28/11/1997 n. 464; violazione degli artt. 167 e seg. R.D. 31/8/1933 n. 1592; eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di valore legale del diploma di laurea.
Si contesta l’attribuzione al ricorrente, in possesso della laurea in Scienze strategiche, di punti 0,50 anziché punti 2,00, atteso il valore legale della suddetta laurea che, pertanto, andava valutata al pari delle altre lauree.
3) Violazione dell’art. 4 legge n. 64/92; eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.
Si contesta l’attribuzione al ricorrente di punti 1, 790 per l’incarico di Coordinatore del Comando Leva, Reclutamento e Mobilitazione della Regione Militare Centrale in quanto sarebbe sperequata in difetto rispetto alla valutazione superiore attribuita ai due titoli di Capo Ufficio Leva e Presidente del Consiglio di Leva, posseduti dai candidati che precedono in graduatoria il ricorrente, visto che i secondi sono istituzionalmente sottoposti al primo.
4) Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti.
Si contesta l’attribuzione dei singoli punteggi per i corsi frequentati dai candidati.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 16 luglio 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Può prescindersi dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ai soggetti controinteressati, sollevata dalla difesa erariale, atteso che il ricorso si appalesa infondato nel merito.
In ordine alla prima censura dedotta, con la quale si lamenta la mancata attribuzione del punteggio previsto per il doppio incarico, la stessa non merita adesione.
Va, infatti, precisato che l’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 1431 del 1965 prevede che per gli ufficiali che abbiano espletato contemporaneamente un doppio incarico alle dipendenze di due diverse autorità superiori, debba essere redatto un documento caratteristico per ciascun incarico. Peraltro la stessa norma prevede che in questo caso, la forza armata cui l’ufficiale appartiene stabilisce per quali dei servizi svolti debba essere compilata la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della medesima. La Commissione esaminatrice ha fatto corretta applicazione della suddetta disposizione prevedendo separatamente la categoria degli incarichi svolti, individuandone varie tipologie ed attribuendo a ciascuna il relativo punteggio moltiplicato sempre per la durata dell’incarico svolto. Va, inoltre, aggiunto, in punto di fatto, che la Commissione non ha proceduto ad alcuna doppia valutazione dei periodi di servizio che sono stati, per tutti i concorrenti, elencati senza soluzione di continuità, con l’indicazione a fianco del punteggio connesso alla qualifica ottenuta secondo i criteri predeterminati dalla Commissione stessa.
Anche la seconda censura dedotta, con la quale si contesta la mancata attribuzione di 2,00 punti anziché di 0,50 alla "laurea in scienze strategiche" vantata dal ricorrente, non può essere condivisa.
Va, infatti, premesso che l’art. 2, terzo comma, del D. L.vo n. 464 del 1997 prevede che, con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con i Ministri della Difesa e delle Finanze, saranno definiti, ai sensi della legge n. 127/1997, i criteri generali per la definizione, da parte dell’Università, degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 341/1990 (recante il Nuovo ordinamento didattico universitario) adeguati alla formazione degli Ufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza. La stessa norma prevede inoltre che il valore del titolo di studio conseguito a seguito di tali corsi sarà il risultato di apposite convenzioni da stipularsi tra le Università e le accademie militari ai fini dell’attivazione e della gestione dei corsi. Pertanto va osservato che la disciplina invocata dal ricorrente che consentirebbe l’attribuzione di punti 2,00 per la laurea posseduta dallo stesso concerne il valore legale futuro dei titoli di studio di scienza militare e non riguarda, quindi, il valore legale dei titoli già rilasciati ed oggetto di valutazione al momento del concorso, come quello in possesso del ricorrente.
Anche la terza censura dedotta, relativa all’attribuzione di punteggi differenziati per l’incarico di coordinatore presso il Comando Leva, Reclutamento e Mobilitazione rispetto alla maggiore valutazione operata nei confronti del Capo Ufficio Leva o del Presidente del Consiglio di Leva, non merita adesione.
Premesso che la Commissione giudicatrice gode di ampia discrezionalità nella determinazione dei criteri di valutazione dei titoli posseduti dai candidati, va osservato che l’Ufficiale coordinatore non è gerarchicamente sovraordinato rispetto agli organi di leva, reclutamento e mobilitazione che dipendono esclusivamente dal Comandante della L.R.M.; va, inoltre, precisato che il Capo Ufficio Leva ed il Presidente del Consiglio di Leva assumono un rilievo preminente nel campo della Leva rispetto alla figura del Coordinatore, per cui correttamente la Commissione ha valutato i suddetti incarichi con punteggio superiore rispetto a quest’ultimo, anche in considerazione del tipo di incarico (Commissario di Leva) per cui era stato bandito il concorso.
Per quanto concerne l’ultima censura dedotta, con la quale si contesta l’attribuzione dei singoli punteggi per i corsi frequentati dai candidati, la stessa non appare fondata.
A tale riguardo va ribadito che le Commissioni giudicatrici di un pubblico concorso godono di una ampia potestà discrezionale nel determinare i criteri di valutazione dei candidati ed i relativi punteggi, nei cui confronti il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi a riscontrare l’eventuale esistenza di manifesta illogicità o di profili di irragionevolezza che nella fattispecie non si rinvengono.
A mero titolo esemplificativo va osservato che non appare irrazionale l’attribuzione di punti 3,00 ai frequentatori del Corso di Stato Maggiore e del Corso Superiore di Stato Maggiore rispetto all’attribuzione di punti 1,50 per coloro che abbiano frequentato il solo Corso di Stato Maggiore, tenuto conto della particolare valenza del primo nel percorso formativo degli Ufficiali delle Forze Armate.
Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite attesa la complessità della questione dedotta in giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Prima Bis respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere

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