Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2012, n. 13220

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Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Larino C.L. chiedeva che venisse dichiarata la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, intercorso tra essa ricorrente e P.I. S.p.A. nel periodo 02.09.1999/30.10.1999, durante il quale aveva svolto le mansioni di portalettere presso la filiale di (OMISSIS) – con mansioni riconducibili all’area operativa di cui all’art. 43 del CCNL -, con conseguente ulteriore declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.09.1999.
A sostegno della domanda, contestata dalla costituita società convenuta, la ricorrente deduceva l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto suddetto per violazione di quanto previsto dall’art. 8 del CCNL del 26.11.1994 e successivi accordi integrativi di esso.
Con sentenza del 26/10/2004, il Tribunale rigettava la domanda.
Avverso tale decisione proponeva appello la soccombente C., cui resisteva la società P.I..
Con sentenza del 16/11-19/12/2007 l’adita Corte d’appello di Campobasso, esclusa l’intervenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso – come dedotto dalla società – per mancanza dei presupposti, rigettava il gravame.
A sostegno della decisione osservava che, con la L. n. 56 del 1987, art. 23 (vigente all’epoca della stipula del contratto di lavoro in parola) si era operata dal legislatore nazionale una estensione di possibilità di contratto di lavoro a termine, che, rimettendo alla contrattazione collettiva le possibilità di individuazione di ipotesi di applicabilità di tale tipologia di rapporto di lavoro (cosicchè, in definitiva, era prospettabile appunto una ampia delega in favore delle OO.SS.: v. Cass. SS.UU. n. 4588/06), non aveva comportato alcuna fissazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti e particolari necessità della azienda, e anche di condizioni oggettive o soggettive di lavoro pure solo di limiti temporali, che facessero carico datore di lavoro per procedere ad assunzioni a tempo determinato.
In ogni caso, non era revocabile in dubbio, nella specie, anche in base alla documentazione ritualmente prodotta Società convenuta, che le P.I. avevano in corso, all’epoca in cui era stato stipulato il rapporto di lavoro a tempo determinato con la C., un piano di profonda ristrutturazione interna e dei servizi da offrire alla clientela, che rendeva legittima l’apposizione dei termini al contratto.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre C.L. con un unico motivo.
Resiste la Soc. P.I. con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
Con l’unico, articolato motivo C.L. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, in relazione alla disciplina della L. n. 230 del 1962, art. 1 ed all’art. 8 del CCNL del personale dell’Ente Poste del 26.11.1994, così come integrato dagli accordi sindacali del 25.09.1997 e 16.01.1998 attuativi delle esigenze occupazionali a tempo determinato (per la ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali conseguenti alla trasformazione dell’Ente P.I. in P.I. S.p.A.) ed autorizzanti per tali specifiche esigenze, il ricorso a contratti a tempo determinato solo fino al 30.04.1998.
Lamenta, quindi, che al Corte d’appello non abbia tenuto conto di tale disciplina, in base alla quale la clausola con il termine apposta al contratto, stipulato – come nella specie – nel periodo 2 settembre 1999/30 ottobre 1999, durante il quale aveva svolto le mansioni di portalettere, era da considerarsi nulla.
Il motivo è fondato, contrastando la decisione impugnata con la giurisprudenza di questa Corte senza offrire elementi per confermare o mutare gli orientamenti interpretativi che in materia si sono ormai consolidati. Questa Corte ha, infatti, affermato, sulla scia di Cass. S.U. 2/3/2006 n. 4588, che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4- 8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatali, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23/8/2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.
26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1/10/2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18-3-2011 n. 6294, Cass. 31-3-2011 n. 7502).
Il ricorso principale va, pertanto, accolto con conseguente annullamento della impugnata decisione e rinvio per il riesame, sulla base dei principi espressi, alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, che provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
L’accoglimento del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale con cui la società, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta il mancato accoglimento, da parte del Giudice a quo, della "eccezione di risoluzione consensuale per mutuo consenso", sollevata nei precedenti gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-10-2013) 23-12-2013, n. 51724

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato territoriale, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Roma, depositata il 3/10/2011, con la quale il predetto ministero venne condannato a corrispondere a A.P. la somma di Euro.

20.000,00, per l’ingiusta detenzione subita dal 12/11/2008 al 20/12/2008 in regime di custodia cautelare in carcere e dal 21/12/2008 al 23/2/2009 in regime di arresti domiciliari, in quanto accusata della commissione di delitti di falso, truffa e corruzione, dalla quale l’ A. era stata poi assolta.

2. L’Amministrazione ricorrente con il primo motivo, con il quale denunzia vizio motivazionale, evidenzia che l’ A., titolare di farmacia, al tempo delle indagini e dell’applicazione della misura non solo non constava che avesse ceduto ad altri la gestione, ma era stato accertato dalla svolta istruttoria che soleva stare nella farmacia, con la conseguenza del doversi reputare del tutto inverosimile che la medesima, pur giudicata non colpevole dei delitti che le erano stati contestati, non fosse incorsa in condotta gravemente colposa, avendo omesso di prendere in considerazione l’anomalo lievitare delle vendite, procurato mediante l’illecito approntamento di miglia di ricette di farmaci di fascia "A", intestate fittiziamente ad ignari assistiti e a soggetti deceduti, il cui pagamento era stato posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2.1. Con il secondo motivo, oltre al vizio motivazionale, viene evidenziata la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., avuto riguardo alla determinazione del quantum.

La Corte territoriale, assume il ricorrente Ministero, si era ingiustificatamente a macroscopicamente discostata, senza che ve ne fosse ragione, dal computo medio da effettuarsi secondo il noto criterio nummario (seguendo il quale un giorno di custodia cautelare in carcere corrisponde ad Euro. 235,82 = all’ammontare massimo di legge di Euro. 516.456,90 : giorni 2.190, corrispondenti alla durata massima assoluta della custodia cautelare di anni sei) e, senza, peraltro, disporre abbattimento di sorta per il periodo restrittivo degli arresti domiciliari, caratterizzati da una indubbia minor sofferenza. Inoltre, la medesima Corte era incorsa in errore materiale nel computare in 39 i giorni di custodia cautelare, invece che negli effettivi 12 subiti.

3. Con memoria pervenuta il 10/9/2012 il difensore dell’ A. contestava le deduzioni impugnatorie. In particolare veniva chiarito che "il lasso di tempo preso in esame dalla Corte d’Appello era corretto: la signora A.P., risulta essere stata ristretta in carcere dal 12 Novembre 2008 al 20 Dicembre 2008, per un periodo pari a trentanove giorni di detenzione carceraria", producendosi la relativa documentazione corroborante l’assunto.

5. Il ricorso, nel resto infondato, deve essere accolto per quanto di ragione.

5.1. La prima censura non si confronta con il corretto ragionamento attraverso il quale la Corte territoriale ha escluso che la misura cautelare abbia preso origine da una condotta commissiva od omissiva gravemente colpevole dell’ A., tale da avere ingenerato il fondato sospetto che la medesima avesse preso parte alla complessiva operazione truffaldina. Invero, la Corte di merito aveva avuto modo di spiegare che nessun rimprovero poteva muoversi a costei, la quale, a cagione di motivi di salute per lungo tempo era rimasta estranea all’attività della farmacia di famiglia; alla predetta osservazione il Ministero ricorrente si limita a contrapporre una mera negatoria priva di specifiche ed autosufficienti allegazioni.

5.2. il secondo motivo risulta fondato solo in parte.

Il conteggio dei giorni di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari esposto nell’ordinanza impugnata trova riscontro puntuale nei provvedimenti prodotti dall’ A. (ordinanza del Tribunale del riesame depositata il 9/1/2009 e nell’estratto dell’ordinanza del GIP di Roma depositata il 23/2/2009 e notificata all’interessata il giorno successivo). Il conteggio, poi, applicando il criterio matematico di cui s’è detto, assomma correttamente ad Euro. 16.743,93 (giorni 39 X Euro. 235,83 + giorni 64 X Euro.

117,915).

L’ordinanza della Corte di Roma merita censura laddove aumenta ad Euro 20.000,00 la somma che sarebbe spettata all’interessata applicando il criterio nummario, con riduzione alla metà dell’indennità giornaliera per il periodo di sottoposizione al regime degli arresti domiciliari, corrispondente, come si è anticipato, ad Euro. 16.743,93.

Condivisamente questa Corte ha avuto modo di affermare che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in Euro. 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall’ammontare giornaliero di Euro. 235,82 (Euro. 117,91 per gli arresti domiciliari, da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 34664 del 10/672010, Rv. 248078), tenendo conto del pregiudizio specifico, patrimoniale e non patrimoniale, derivato dall’atto lecito dannoso, costituito dalla restrizione della libertà, risultata ingiusta (cfr. fra le tante, Cass., Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026; n. 10690 del 25/2/2010, Rv. 246425;

n. 23119 del 13/5/2008, Rv. 240302). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare puntuale riferimento in allegate specifiche ripercussioni di danno, che non troverebbero equo ristoro nella misura ponderata matematica di cui s’è detto. Pur vero che allegazioni in discorso potrebbero trovare sufficiente corroborazione in asserti presuntivi, ragionevolmente ancorati all’evidenza processuale, ma, la giustificazione motivazionale non può essere ridotta, come nel caso di specie (foglio terzo, secondo periodo) ad una generica elencazione delle tipiche ripercussioni dannose della carcerazione, mancante di qualsivoglia concreto collegamento con la fattispecie all’esame ed anzi duplicate illogicamente (la Corte territoriale dopo aver indicato il patema d’animo ed il discredito sociale, vi affianca, come si trattasse di altre e difformi categorie, le sofferenze morali e la squalifica sociale). In definitiva, se quelli elencati (discredito, patema d’animo, ripercussioni familiari e personali), messi in relazione alla durata e alle modalità della restrizione, costituiscono, in astratto, buona parte dei parametri di riferimento ai quali collegare il pregiudizio, non par dubbio che a sostegno di una maggiore incidenza quantitativa devono porsi specifiche e riscontrate (seppure, come si è anticipato, per via logica) ulteriori e maggiori lesioni, qui neppure sommariamente evocate.

Si è, già, opportunamente osservato (Cass., Sez. 4, n. 1744 del 03/06/1998, Rv. 211646), sia pure in relazione, in quel caso, a liquidazione giudicata esigua (ma il ragionamento non muta in presenza di liquidazione che, evocando l’equità, determini misura del ristoro superiore al computo matematico medio), che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’ammontare della somma liquidata e rinvia sul punto alla Corte d’appello di Roma.

Rigetta nel resto il ricorso; demanda alla stessa Corte d’appello la regolamentazione delle spese tra le parti anche in questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2010, n. 15834 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, S.A.M. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 09-07-2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali.

Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Motivi della decisione

Il Giudice a quo non ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte.

Si trattava, nella specie, di due procedimenti amministrativi, con petitum e causa petendi differenti, anche se tra loro connessi. Era necessario pertanto considerare il danno morale occorso per ciascuno dei due procedimenti, a nulla rilevando che il giudice avesse deciso con una unica pronuncia.

Vanno determinati gli interessi, che decorrono dalla domanda (Cass. n. 18105 del 2005). Può decidersi nel merito.

Va determinato il danno morale, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della stretta connessione delle due procedure, una iniziata nel giugno 1990 e l’altra nel giugno 1991, e definite con sentenza dell’ottobre 2004. Pare equo determinare complessivamente una somma di Euro 12.000,00 (Euro 6.500,00 per il primo procedimento, Euro 5.500,00 per il secondo) con interessi dalla domanda.

Rimane assorbito il motivo relativo alle spese giudiziali che vanno riliquidate. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 12.000,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, e le spese del giudizio di merito che determina in Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge, con la distrazione già disposta; e per il giudizio di legittimità in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. M. Caligiuri antistatario.

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Cass. pen., sez. III 01-02-2006 (10-01-2006), n. 3963 SANITÀ PUBBLICA – Inquinamento atmosferico – Impianti per lo stoccaggio e l’insaccamento di fertilizzanti – Dovere per il giudice di verificare se l’attività svolta rientri tra quelle ad inquinamento

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Osserva

Con sentenza in data 22/12/2003 il Tribunale di Latina in Gaeta condannava D? S? N? alla pena dell’ammenda quale colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, per avere, quale titolare della ditta Interport s.a.s., attivato un nuovo impianto idoneo a dar luogo ad emissioni nell’atmosfera senza la prescritta autorizzazione.

Rilevava il Tribunale che, alla data del secondo sopralluogo (30/05/2001) il funzionante impianto per lo stoccaggio e l’insaccamento di fertilizzanti agricoli era, privo dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera; che l’interessato aveva ottenuto l’autorizzazione il successivo 9 ottobre 2001 e che l’impianto produceva immissioni in atmosferiche richiedevano la suddetta autorizzazione.

Proponeva ricorso per Cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione perché la condotta contestata non è penalmente sanzionatole, in quanto attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, e chiedendo l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è fondato.

In materia d’inquinamento atmosferico, le attività a ridotto inquinamento elencate nel D.P.R. 25 luglio 1991, allegato 2, (Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 luglio 1989) sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione e di controllo con l’adozione, però, di modelli semplificati di domande di autorizzazione di cui al punto 19 del D.P.C.M. 21 luglio 1989, come modificato dal suddetto decreto. Invece, per l’esercizio delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nel D.P.R. 1991, art. 2, allegato 1, non richiede l’autorizzazione.

Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che l’attivazione dell’impianto industriale de quo necessitasse di autorizzazione senza inquadrare le attività svolte nell’opificio, con specificazione numerica, in una delle tipologie elencate negli allegati al decreto 1991 e, quindi, senza indicare il grado di inquinamento prodotto ("ridotto" o "poco significativo").

Conseguentemente non è giustificata l’affermazione di responsabilità che presuppone la verifica della corrispondenza di un’attività a taluna di quelle a ridotto inquinamento atmosferico normativamente elencate nell’allegato 2 più volte citato. L’omessa motivazione sul punto comporta annullamento della sentenza per nuovo esame con rinvio al Tribunale di Latina.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Latina.

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