Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 14-01-2011, n. 769 Archiviazione; Sanitari

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con l’impugnato decreto il G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia ha disposto l’archiviazione degli atti relativi alle indagini a carico R.I., C.L. e T.V. per il reato di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, art. 16.

Nell’impugnato provvedimento è stato escluso che gli indagati abbiano esercitato tre impianti a carbone per la produzione di energia elettrica in assenza dell’autorizzazione integrata ambientale prescritta dall’art. 9 del citato D.Lgs..

Nel provvedimento si da atto che avverso la richiesta di archiviazione era stata proposta opposizione dalle persone offese dal reato ma, ritenuta la irrilevanza delle indicazioni sul prosieguo dell’attività investigativa contenute nell’atto di opposizione, il G.I.P. ha qualificato quest’ultimo come memoria ex art. 90 c.p.p., che non comporta l’automatica fissazione dell’udienza camerale.

Avverso il decreto di archiviazione hanno proposto ricorso, tramite il difensore, R.S., M.A., P. M., D.C.G., C.E., e M. M., che denunciano l’inosservanza del disposto di cui agli art. 409, commi 1, 2 e 6, art. 410, commi 2 e 3, art. 127 c.p.p., comma 5, e art. 128 disp. att. c.p.p..

In sintesi si denuncia la irritualità della qualificazione della opposizione all’archiviazione proposta dagli interessati quale memoria difensiva della quale poteva non tenersi conto.

Si deduce che il G.I.P., se ritiene inammissibile l’opposizione, deve dichiararla, ma, se provvede a valutare nel merito gli elementi di prova indicati dall’opponente, deve fissare necessariamente l’udienza camerale.

In mancanza il provvedimento acquista natura sostanziale di ordinanza e diventa impugnabile ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 6.

Si aggiunge che, seppure il provvedimento dovesse ritenersi equivalente ad una declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, lo stesso risulterebbe carente di motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta inammissibilità.

Si osserva infine che il G.I.P. avrebbe dovuto astenersi, avendo in precedenza provveduto a rigettare la richiesta di sequestro preventivo degli impianti.

Con memoria depositata il 17.11.2010 la difesa di R.I. ha dedotto la inammissibilità del ricorso, rilevando, in sintesi, che i ricorrenti non possono qualificarsi persone offese dal reato, bensì solo eventualmente danneggiati, in quanto tali non legittimati, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., a proporre opposizione all’archiviazione e, conseguentemente, ricorso avverso il provvedimento di archiviazione emesso de plano.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).

Secondo il testuale dato normativo e, peraltro, il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte sul punto l’opposizione alla richiesta di archiviazione compete unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato e non anche a chi, sia pur direttamente, abbia subito un danno in conseguenza della commissione del reato (danneggiato dal reato), (cfr. sez. 5^, 27.3.2001 n. 28608 P.O. in proc. Della Gatta, RV 219639; sez. 5^, 200104113, Muriano, RV 217936; sez. 5^, 200600013, P.O. in proc. Ignoti, RV 232614).

E’ noto che la nozione di persona offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato, in quanto la prima costituisce un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre il danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell’illecito penale (cfr. sez. 5^, 198304116, Bortolotti, RV 158854 a proposito del diritto di querela con l’affermazione che la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l’azione civile nel processo penale).

In particolare la persona offesa dal reato deve essere individuata nel soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito, (cfr. sez. 6^, 200421090, Soddu, RV 228810).

Sono chiare le ragioni che hanno indotto il legislatore a limitare la possibilità di opposizione alla archiviazione, come, analogamente, di impugnazione della sentenza di non doversi procedere, alla sola persona offesa dal reato, poichè detta opposizione come l’impugnazione è destinata a produrre direttamente effetti nella sfera penale a differenza dell’impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile proponibile dalla parte civile, ai sensi dell’art. 576 c.p.p., nei successivi gradi del giudizio, (cfr. sez. un. 29.5.2008 n. 25695, P.C. in proc. D’Eramo, RV 239701) Colui che assume di avere subito un danno quale conseguenza della commissione del reato, ma non sia titolare del bene giuridico che la fattispecie penale tutela direttamente, non è pertanto destinatario dell’avviso ex art. 408 c.p.p., comma 2, nè è legittimato a proporre opposizione alla archiviazione ai sensi dell’art. 410 c.p.p. e, conseguentemente, ricorso per cassazione avverso detto provvedimento.

Al danneggiato dal reato, invece, l’ordinamento attribuisce esclusivamente la facoltà di costituirsi parte civile nei confronti del soggetto contro cui sia stata esercitata l’azione penale, ma non di porre in essere atti di impulso processuale per determinare l’instaurazione del procedimento penale, con la conseguenza nel caso venga emesso un provvedimento di archiviazione dovrà far valere le proprie ragioni nella competente sede civile.

Orbene, nel caso in esame è evidente che persona offesa dai reati di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, art. 16, che ha dato attuazione alla Direttiva CE 96/61 relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, è l’interesse pubblico alla salubrità dell’ambiente e, quindi, lo Stato che tutela tale interesse collettivo ovvero la pubblica amministrazione che direttamente esercita le attività di controllo e di prevenzione per impedire possibili forme di aggressione al bene protetto dalla norma che possano derivare dalle attività illecite dei gestori degli impianti, il cui esercizio è, perciò, subordinato al controllo dell’amministrazione competente a provvedere al rilascio della autorizzazione integrata ambientale.

I ricorrenti, pertanto, nella mera qualità di eventuali danneggiati dal reato non erano legittimati alla opposizione avverso la richiesta di archiviazione, nè possono dolersi in sede di legittimità della inosservanza delle norme poste a tutela della persona offesa dal reato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna singolarmente i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 617 Trattamento economico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe – con la quale il giudice di primo grado ha respinto il ricorso dinanzi ad esso proposto per ottenere l’annullamento della nota del 27.11.07 n. 134213MJ/3/1781, con la quale è stata respinta la richiesta di corresponsione dell’assegno funzionale e della R.I.A. – oltre accessori, con la conseguente condanna dell’Amministrazione.

Il ricorrente, per la sua qualità di ufficiale dei Carabinieri, non ancora colonnello, chiede di poter cumulare con il trattamento stipendiale ad esso corrisposto al raggiungimento del 13° anno, trascorso senza demerito, dalla nomina ad ufficiale, previsto dall’art.43 ter della legge n.121 del 1981 (introdotto dal decretolegge 3 maggio 2001, n. 157, convertito con legge 30 dicembre 2002, n. 295), il trattamento proprio del personale direttivomilitare (che va dal grado di sottotenente a quello di tenente colonnello), previsto dal D.Lgs. n.193 del 2003, che consente anche la corresponsione dell’assegno funzionale (art.6 D.L. n.387/1987 conv. in legge n.472/1987) e della retribuzione individuale di anzianità (r.i.a., ex art.3 comma primo d.P.R. n.150/1987).

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso con l’argomento che al raggiungimento del 13° anno dalla nomina ad ufficiale, il carabiniere entra, per effetto di un nuovo trattamento stipendiale, nella "dirigenza economica" ( legge 250/2001), con la quale non sono compatibili tanto l’assegno funzionale quanto la r.i.a.; voci del trattamento retributivo che implicano il mantenimento del sistema parametrale di cui al d.lgs.193.

L’appellante, con deduzioni assai articolate e riprese nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, rinvenendovi violazione ed errata interpretazione di legge.

All’udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

L’appello è infondato.

L’appellante, moglie ed erede di ufficiale proveniente dalle carriere inferiori, ha chiesto all’Amministrazione che gli venisse corrisposto l’assegno funzionale e la indennità di retribuzione individuale, non attribuiti, a suo tempo, per il servizio compreso tra il compimento del 13° e quello del 15° anno di servizio da ufficiale.

Il diniego dell’Amministrazione si basa sulla considerazione che il richiedente è percettore del trattamento economico previsto dall’art.43 ter comma 1, L. n. 121 del 1981 e solo con il compimento del 15° anno di servizio da ufficiale può aspirare ad ottenere il trattamento economico richiesto, nella forma prevista dall’art.43, comma 2 stessa L. 121/1981; cioè quello spettante al personale dirigente "omogeneizzato".

Se la richiesta fosse stata accolta, sottolinea l’appellante, si sarebbe evitato l’azzeramento totale del servizio prestato prima della nomina ad ufficiale proveniente dalla categorie inferiori.

La sentenza di primo grado sarebbe allora errata per non aver distinto tra i dirigenti veri e propri, cui tra i Carabinieri si devono equiparare i gradi che vanno da colonnello a Generale di Corpo d’Armata, i percettori del trattamento economico ex art.43 commi 22 e 23 della legge 121 del 1981 ed i percettori, come l’appellante, del trattamento stipendiale di cui all’art. 43 ter stessa legge; in sostanza si sostiene che l’appellante, pur godendo del trattamento ex art. 43 ter da ultimo citato, e quindi dello stipendio di colonnello, è un direttivo e non un dirigente e non si trova nella stessa situazione, in particolare, dei colleghi cui vanno applicati i detti commi 22 e 23.

La tesi del ricorrente si sviluppa con ampi riferimenti a tutte la norme implicate nella questione controversa: alla legge 1 aprile 1981 n. 121 concernente "Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza", il cui art.16 ha ricompreso l’Arma dei carabinieri tra le Forze di Polizia; all’art. 6 del d.l. 21 settembre 1987 n. 387 (conv. in legge n. 472/87), che ha introdotto l’assegno funzionale; all’art. 3 del d.p.r. 10 aprile 1987 n. 150, che ha istituito la retribuzione individuale di anzianità (d’ora in poi solo r.i.a.); al decreto legislativo 193/2003, che ha introdotto il sistema di retribuzione parametrale in sostituzione del sistema dei livelli (d. lgs. 195/1995), applicabile ai direttivi, i quali vengono così sganciati dai dirigenti non contrattualizzati (ai quali si applica la legge n.448/1998).

Il tema che emerge dalla controversia all’esame non ha precedenti specifici nel panorama giurisprudenziale; tuttavia questo Consesso, sia in sede consultiva che giurisdizionale ed in particolare tramite questa Sezione, ha ripetute volte affrontato questioni riguardanti il trattamento retributivo dei carabinieri con il grado di ufficiale al 13° anno di servizio, sottolineandone la peculiarità e la spiccata autonomia, in ragione della quale non sono consentite soluzioni interpretative che ne determinerebbero variazioni non espressamente previste dalle norme di legge che lo regolano (Cons.Stato Sez. IV, n. 6452/2003; n. 1155/2004; n. 868/2007; Cons. Stato Sez. III, parere n. 3632/2009).

In tale contesto il collegio ritiene di dovere esaminare gli aspetti più significativi che emergono dal gravame, che, cioè, l’appellante considera decisivi per il riconoscimento delle proprie ragioni. Assume anzitutto l’appellante che la compatibilità dell’assegno funzionale e della r.i.a. con il trattamento stipendiale dell’ufficiale dei Carabinieri al 13° anno di servizio si ricava dal comma 4 del d.l. n.387/1987, poiché specifica che i detti benefici non competono ai dirigenti (cioè ai generali e colonnelli) e non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all’art.43 commi 22 e 23 della legge 121/191.

E poiché gli ufficiali dirigenti non sono i carabinieri ufficiali che, come l’appellante, sono disciplinati dall’art. 43 ter già citato, ne conseguirebbe che nei confronti di questi ultimi il cumulo dei predetti benefici con il trattamento stipendiale sarebbe consentito.

Per rafforzare l’argomento si aggiunge: "Né può minimamente prefigurarsi che al legislatore sia sfuggito l’aggiornamento dell’art.6 comma quarto del DL 387/1987, nel momento in cui ha introdotto l’art.43 ter legge 121/1987 con il D.L. 157 del 3 maggio 2001".

La tesi non convince.

Il citato art.43 ter è chiaro nel disciplinare un trattamento stipendiale che è "anticipazione", per effetto di una norma sopravvenuta, e nei limiti in questa strettamente previsti, del trattamento economico disciplinato dai citati commi 22 e 23; i soggetti che ne sono destinatari sono, con diversa anzianità, i medesimi.

Non vi era dunque alcuna necessità che il legislatore chiarisse che anche per gli ufficiali dell’art. 43 ter il cumulo in parola non era consentito, come non era consentito per quelli a cui si applicano gli i commi 22 e 23.

L’altro argomento cui l’appellante affida le proprie ragioni nasce dall’art.1 D.lgs 193/2003.

Ivi si stabilisce che il nuovo sistema di retribuzione (parametrale) non va applicato al personale destinatario del trattamento stipendiale o economico dirigenziale e si applica, dunque, soltanto al personale direttivo.

Il successivo articolo 3 dello stesso decreto ora in esame, trattando degli effetti dei parametri stipendiali, al comma 4 testualmente recita: "Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità…. l’assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4, 5".

Sostiene, quindi, l’appellante che poiché l’assegno funzionale e la r.i.a. non fanno parte del sistema retributivo istituito con il decreto sopra citato, essi vanno attribuiti (in pratica aggiunti) secondo le norme che li prevedono, di cui non è esclusa l’applicazione.

Senonché lo stipendio di cui al comma 1, richiamato dal comma 4, è lo stipendio del personale direttivo "parametrato" e non lo stipendio ex lege del carabiniere ufficiale con 13 anni di servizio, e dunque non può esservi per esso quella confluenza che si pretende.

Quest’ultimo profilo dà possibilità inoltre di risolvere il dilemma che nell’impugnazione in esame viene agitato a proposito dell’appartenenza dei carabinieri, con 13 anni di servizio da ufficiale, al personale contrattualizzato oppure a quello non contrattualizzato; cioè ai direttivi ovvero ai dirigenti.

La risposta viene dal complesso delle norme finora esaminate, ed è nel senso che essi, per quanto riguarda il trattamento stipendiale, appartengono alla categoria dei dirigenti, mentre per gli altri aspetti rientrano nella contrattualizzazione.

L’appello in conclusione va respinto

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7385 Società

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento di maggior reddito di partecipazione in conseguenza degli accertati maggiori ricavi a carico di una società a ristretta base azionaria; letto il controricorso dei contribuenti;

Accertamento a carico del socio. Definitivo annullamento dell’accertamento nei confronti della società. rilevato che la sentenza impugnata è censurata, sotto il profilo della violazione di legge, per aver escluso in difetto di prova dell’effettiva percezione l’attribuzione dei maggiori utili ai soci di una società a ristretta base azionaria;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui "in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinchè, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare – cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi" (Cass. n. 9519 del 2009). Nel caso di specie la ristretta base azionaria della società non è contestata, sicchè sarebbe sufficiente la definitività dell’accertamento dei maggiori ricavi a carico della società per legittimare la presunzione di distribuzione degli utili; Considerato che l’accertamento maggiori ricavi a carico della società è stato annullato dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia (Bari – Sezione staccata di Foggia, con sentenza n. 35/27/06 del 7 marzo 2006, depositata il 21 marzo 2006, passata in giudicato e prodotta in atti dalla difesa dei contribuenti in allegato alla memoria notificata all’amministrazione ricorrente in data 26 gennaio 2011;

ritenuto, pertanto, che in conseguenza dell’annullamento dell’accertamento a carico della società venga a mancare la base legittimante l’accertamento a carico dei soci, non essendovi maggiori dividendi da distribuire; ritenuto che ciò comporti il rigetto del ricorso e che la dipendenza della soluzione della presente controversia dalla formazione del giudicato sulla sentenza che ha annullato l’accertamento nei confronti della società, verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, giustifichino la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso, compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-11-2010) 03-03-2011, n. 8437

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 17 febbraio 2009 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza emessa in data 13 giugno 2008 dal Tribunale di La Spezia, appellata dal Procuratore Generale, con la quale R.A. era stato assolto per insussistenza del fatto, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, dal reato di ricettazione di un ciclomotore, oggetto di furto commesso il (OMISSIS), di cui il R. era stato trovato in possesso il (OMISSIS).

Secondo la Corte territoriale il fatto che l’imputato fosse stato trovato in possesso delle chiavi del mezzo e, "probabilmente", del documento di circolazione e la circostanza che il mezzo non presentasse segni di effrazione inducevano a ritenere lecita la ricezione del mezzo e, comunque, l’imputato inconsapevole della sua origine illecita. La mancanza di accertamenti diretti ad "acquisire elementi sulle modalità con cui lo straniero era venuto in possesso del veicolo" costituirebbe, secondo il giudice di appello, una lacuna che non si può "colmare in alcun modo".

Avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con specifico riferimento all’art. 648 c.p. e art. 507 c.p.p., l’"errato riparto dell’onere probatorio", la mancanza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione in quanto l’elemento materiale del reato era provato dal fatto oggettivo che l’imputato era stato trovato in possesso del ciclomotore e, peraltro, la sussistenza del reato presupposto di furto non poteva ritenersi in contrasto nè con il possesso delle chiavi del mezzo nè con la presunta disponibilità, da parte del R., del documento di circolazione; il ricorrente osserva, inoltre, che l’accertamento sull’origine delittuosa del ciclomotore avrebbe potuto essere compiuto dal giudice disponendo d’ufficio ex art. 507 c.p.p. l’esame della persona offesa del reato di furto.

Il ricorso, che sostanzialmente riproduce quello presentato avverso la sentenza assolutoria di primo grado, è fondato.

Correttamente il Procuratore Generale ha osservato che l’accertato possesso da parte dell’imputato del ciclomotore di provenienza furtiva integra di per sè l’elemento materiale del reato di ricettazione, presupponendo la ricezione del mezzo. Del resto, in tema di ricettazione, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione non presuppone un giudiziale accertamento nè l’individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti "positivamente" al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all’art. 648 c.p. (Cass. sez. 2^ 12 marzo 1998 n. 3211, Lodola) o possa comunque essere dedotto attraverso prove logiche (Cass. sez. 4^ 7 novembre 1997 n. 11303, Bernasconi; sez. 2^ 15 gennaio 2009 n. 10101, Longo). Appare, inoltre, logicamente corretto il rilievo del ricorrente secondo il quale la provenienza furtiva del ciclomotore non era, in astratto, incompatibile con il possesso delle chiavi e dei documenti di circolazione e con l’assenza di segni di effrazione, non potendo escludersi che il ciclomotore fosse stato rubato insieme con i documenti di circolazione e fosse stato nel frattempo riparato.

Apodittica risulta, pertanto, l’affermazione del giudice di appello relativa all’impossibilità di integrare la pretesa lacuna investigativa in ordine alla ricezione, apparentemente lecita, da parte dell’imputato del ciclomotore, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare in particolare l’esigenza, come specificamente richiesto dall’appellante, di riaprire l’istruzione dibattimentale per accertare, attraverso l’esame testimoniale di colui che aveva presentato la denuncia di furto, le effettive modalità di commissione del reato presupposto e la loro compatibilità con le condizioni del veicolo nella data in cui il R. ne era stato trovato in possesso.

La Corte osserva, inoltre, che nella motivazione della sentenza impugnata non risulta affrontato adeguatamente l’aspetto dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione.

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è, infatti, necessaria anche la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorchè siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. sez. 2^ 11 giugno 2008 n. 25756, Nardino; sez. 2^ 27 febbraio 1997 n. 2436, Savie).

Si impone pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per il nuovo giudizio.
P.Q.M.

annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Genova, per nuovo giudizio.

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