T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 14-03-2011, n. 2253 Silenzio-accoglimento, silenzio-rifiuto e silenzio-rigetto della pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, tutti aspiranti al conseguimento del titolo professionale marittimo di cui all’art. 283 del Regolamento per la navigazione marittima, si dolgono di non essere stati messi nelle condizioni di sostenere i relativi esami, in quanto abrogato con d.m. 30.11.2007 e d.d. 17.12.2007.

Ritenendo l’illegittimità di tale preclusione nel conseguimento di ulteriori titoli professionali necessari per la progressione economica e di carriera, deducono:

1) Violazione e falsa applicazione delle legge 21.11.1985, n. 739; delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE; del d.P.R. 9.5.2001 n. 324, come modificato dal d.P.R. 2.5.2006 n. 246; della legge 5.10.1991, n. 318; del d.m. 5.10.2000; dell’art. 65, co. 4, lett. a) della legge 28.12.2001, n. 448; dei decreti direttoriali 30.12.2004; del d.lgs. 15.4.2005 n. 76; del d.m. 22.8.2007, n. 139; del provvedimento della Conferenza unificata 16.3.2006; degli artt. 123 e 248 e ss. del Regolamento al codice della navigazione; eccesso di potere; inesistenza dei presupposti in fatto e diritto; carenza assoluta di istruttoria; difetto di motivazione; violazione del principio della legittima aspettativa.

Illegittimamente sono stati abrogati i titoli professionali prescritti dal regolamento al codice della navigazione, a mezzo di atto di fonte normativa subordinata, e, pertanto, inidonea a modificare il previgente assetto dei titoli professionali marittimi.

2) Violazione e falsa applicazione delle legge 21.11.1985, n. 739; delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE; del d.P.R. 9.5.2001 n. 324, come modificato dal d.P.R. 2.5.2006 n. 246; della legge 5.10.1991, n. 318; del d.m. 5.10.2000; dell’art. 65, co. 4, lett. a) della legge 28.12.2001, n. 448; dei decreti direttoriali 30.12.2004; del d.lgs. 15.4.2005 n. 76; del d.m. 22.8.2007, n. 139; del provvedimento della Conferenza unificata 16.3.2006; degli artt. 123 e 242 del codice della navigazione; violazione della legge 241/1990; dell’art. 97, Cost.; eccesso di potere; carenza di potere; violazione delle fonti di diritto; inesistenza dei presupposti in fatto e diritto; carenza assoluta di istruttoria; difetto di motivazione.

Lamentano i ricorrenti la violazione della legittima aspettativa al conseguimento di un nuovo titolo professionale, in assenza di una espressa abrogazione della disciplina dai medesimi invocata.

3) Violazione dell’art. 10 bis, legge 241/1990; eccesso di potere per illogicità manifesta; contraddittorietà; violazione del dovere di buona fede e correttezza dell’azione amministrativa; sviamento; carenza di istruttoria; difetto di motivazione.

E’ stata omesso il c. d. preavviso di rigetto, ovvero la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda dai medesimi presentata, impedendo agli stessi di partecipare alla decisione finale.

4) Violazione dell’art. 3, legge 241/1990; violazione dell’art. 97, Cost.; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.

Non sono stati ostesi i motivi che hanno indotto a respingere le domande dei ricorrenti, né sono stati chiariti i motivi di pubblico interesse che hanno precluso l’indizione di sessione straordinaria di esami.

5) Violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 241/1990; dell’art. 97, Cost.; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; difetto di istruttoria.

In costanza della previgente normativa, da ritenersi ancora efficace e non abrogata dal d.m. del 2007, non sono stati chiariti i criteri in base a cui organizzare le attività nel periodo di transizione onde non pregiudicare i marittimi nelle legittime aspettative economiche e di carriera

6) Violazione degli artt. 6, 7, 8 e 10 bis della legge 241/1990; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; difetto di istruttoria; carenza di motivazione; travisamento; inesistenza dei presupposti in fatto e diritto; irragionevolezza; sviamento.

E’ illegittimo il supino recepimento delle determinazioni ministeriali, prima di adottare un provvedimento pregiudizievole per i destinatari

7) Violazione dell’art. 20 della legge 241/1990; violazione degli artt. 24 e 97, Cost.; eccesso di potere; carenza di potere nell’adozione del provvedimento di rigetto.

L’adozione del provvedimento di rigetto oltre i termini di legge è illegittima perché in carenza di potere e come tale inidoneo ad impedire il già intervenuto, ex lege, accoglimento, né i provvedimento impugnati hanno consistenza di atti in autotutela.

Concludono i ricorrenti chiedendo, in accoglimento degli esposti mezzi di censura, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle intimate Amministrazioni, per resistere al ricorso ed eccependone l’infondatezza.

Con l’ordinanza n. 3515/08 del 10 luglio 2008 è stata respinta l’incidentale istanza cautelare, avendo la Sezione ritenuto:

– che il potere ministeriale esercitato con il decreto del 30 novembre 2007, attinente la disciplina delle qualifiche e dei limiti delle abilitazioni della gente di mare, pare collocarsi nell’ambito delle attribuzioni normative di cui all’art. 123 del codice della navigazione, come peraltro già esercitate con il precedente decreto del 5 ottobre 2000, con lo stesso tipo di contenuto;

– che, intervenuta la modificazione delle qualifiche, pare legittimo l’arresto del procedimento di esame, in quanto diretto a far conseguire ai ricorrenti un titolo non più utilizzabile.

Alla pubblica udienza del 18 novembre 2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame i ricorrenti, tutti marittimi che avevano presentato domanda per l’ammissione a sessione straordinaria di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di cui all’art. 283, reg.cod.nav., impugnano le note meglio emarginate in epigrafe con cui il competente ufficio marittimo ha restituito le istanze avanzate in ragione delle modifiche medio tempore intervenute in materia di formazione del personale da impiegare a bordo delle navi italiane di cui al d.m. 30/11/2007 e d.d. 17/12/2007.

Con un primo gruppo di censure (primo e secondo motivo) si dolgono i ricorrenti delle intervenute modifiche lesive delle legittime aspettative di progressione economica e di carriera a mezzo di atti regolamentari (introdotti con decreto ministeriale e dirigenziale) non idonei a modificare una fonte normativa (d.P.R.) sovraordinata.

La tesi non può essere condivisa.

Come già rilevato in sede cautelare dalla Sezione, l’art. 123 del codice della navigazione – nel testo introdotto dall’art. 7, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con l. 27 febbraio 1998, n. 30 – stabilisce che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione.

Il legislatore, con lo strumento della delegificazione, ha, dunque, affidato la disciplina dei titoli professionali del personale marittimo al più snello strumento del decreto ministeriale onde assicurare un più celere adeguamento della relativa disciplina alla normativa internazionale e comunitaria.

Ed invero, come attestato dalle stesse premesse degli atti impugnati, la Convenzione STCW sull’addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia, adottata dall’IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) a Londra nel 1978, cui lo Stato italiano ha aderito con la legge n. 739/1985, è stata emendata più volte, di talché si è reso necessario adeguare la disciplina interna con i nuovi standard relativi all’addestramento della gente di mare, uniformando le abilitazioni nazionali a quelle riconosciute a livello internazionale, e si è reso necessario, altresì, l’aggiornamento dei programmi di esame per conseguire le nuove abilitazioni.

Peraltro, la delegificazione introdotta dal codice della navigazione in materia di titoli professionali, con rimessione della disciplina applicativa ad atti ministeriali, era avvenuta già ad opera del d. m. 5 ottobre 2000, con cui è stata prevista, in via transitoria, la riconversione delle abilitazioni vigenti, in attesa della rivisitazione generale della disciplina deputata a stabilire le modalità di conseguimento dei titoli professionali in adeguamento alla normativa internazionale.

Anche con il d.m. del 30 novembre 2007 sono state, altresì, stabilite, in via transitoria, le equipollenze tra le abilitazioni conseguite sulla base del decreto del 2000 e quelle di nuova introduzione.

Sono, dunque, legittimi gli atti di normazione secondaria, oggetto di impugnativa, ed in specie, il decreto ministeriale 30 novembre 2007, che indica le qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina degli iscritti alla gente di mare, e il decreto dirigenziale 17 dicembre 2007, che detta la disciplina relativa ai programmi di esame per il conseguimento dei suddetti titoli professionali, atteso che la materia dei titoli professionali è stata delegificata dal legislatore nazionale.

Sono, per altrettanto, destituite di fondamento le censure con cui è lamentata la lesione della aspettativa del personale marittimo, che, invece, non ha alcun interesse al conseguimento di titoli professionali già da tempo modificati, e comunque non in linea con la cogente normativa internazionale.

Con un secondo gruppo di censure, i ricorrenti lamentano che i provvedimenti con cui sono state respinte le domande di partecipazione a sessione straordinaria di esami si porrebbero in contrasto con le norme sul procedimento amministrativo, deducendo sia un difetto dell’apparato motivazionale, che di istruttoria, e la mancata partecipazione all’iter procedimentale.

Osserva il Collegio che gli uffici marittimi, tenuti ad applicare la vigente normativa sui i titoli professionali della gente di mare, non disponevano di residuali margini di valutazione discrezionale in ordine alle istanze dei ricorrenti, finalizzate alla indizione di sessione straordinaria per il conseguimento di abilitazione non più attuale; da ciò deriva che gli stessi uffici, tenuti alla vincolata applicazione dei regolamenti ministeriali medio tempore intervenuti a regolare la materia, hanno pienamente assolto all’onere istruttorio e motivazionale, facendo esplicito riferimento alla normativa applicabile alla materia de qua.

Sulla base delle medesima considerazioni, devono ritenersi del tutto destituite di fondamento le lamentele circa la mancata partecipazione dei ricorrenti al procedimento, essendo stata omessa la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze dai medesimi presentate.

Ritiene il Collegio sul punto che la violazione dell’art. 10 bis, legge 241 del 1990 – che prevede, nei procedimenti ad istanza di parte la comunicazione, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, agli istanti dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda – non può ritenersi tale da produrre ex se l’illegittimità del provvedimento finale, dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto, essere interpretata alla luce del successivo art. 21 octies, comma 2, che impone al Giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo; l’art. 21 octies rende, quindi, irrilevante la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell’atto per il fatto che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Nel caso che ne occupa, il provvedimento conclusivo del procedimento avviato dai ricorrenti non poteva assumere un contenuto diverso dal diniego, stante l’impossibilità per i ricorrenti, alla stregua della normativa applicabile alla fattispecie, di conseguire un titolo professionale non più attuale, e, pertanto, non occorreva il preavviso ex art. 10 bis L. n. 241/1990.

Ed invero, in presenza di un provvedimento dal contenuto vincolato, non è invocabile la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, non potendo apportare alcuna utilità ai fini dell’adozione delle determinazioni finali, l’interlocuzione con il destinatario del provvedimento finale.

Pertanto, anche questo gruppo di censure, complessivamente considerate, deve essere, pertanto, respinto.

Deve essere, infine, esaminato l’ultimo motivo di ricorso, con cui si asserisce la formazione di silenzio assenso sulle domande dei ricorrenti.

Osserva il Collegio, in via generale, che non possono considerarsi automaticamente accolte le istanze di indizione di esami per il conseguimento di titoli professionali non più utilizzabili in forza del meccanismo di formazione tacita del provvedimento positivo previsto dal legislatore con l’art. 20, legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la semplificazione degli incombenti amministrativi per l’esercizio di un’attività trova applicazione solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla legge stessa.

Ed infatti, deve essere, innanzitutto considerato che l’istituto del silenzioassenso, pure previsto in via generale dall’art. 20, legge n. 241 del 1990, costituisce significativa deroga al principio generalissimo contenuto nell’art. 2, medesima legge n. 241 del 1990, in ordine alla necessità di definizione espressa di ogni procedimento amministrativo, ed è dunque istituto eccezionale come tale non estensibile al di fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa. Deve ritenersi, pertanto, che le ipotesi di silenzioassenso sono quelle espressamente previste nei singoli ordinamenti settoriali, oppure nei casi previsti dagli specifici decreti di attuazione del citato art. 20, e trovano, comunque, privilegiato campo di applicazione nelle richieste di "autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato", il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente numerico per il rilascio degli atti stessi, dunque, nelle stesse ipotesi prese in considerazione dall’art. 19, legge n. 241 del 1990, che viene fatto salvo dallo stesso art. 20.

Tanto premesso, deve essere aggiunto che ai fini della formazione del silenzio assenso, quale mero strumento di semplificazione e di snellimento dell’azione amministrativa, non è sufficiente la sola presentazione della domanda ed il decorso del tempo indicato dalla apposita norma che lo prevede, ma è necessario altresì che la domanda sia corredata dalla indispensabile documentazione pure prevista dalla normativa, atteso che il silenzio assenso non implica alcuna deroga al potere dovere dell’Amministrazione pubblica di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall’art. 97 cost. e presuppone quindi che essa sia posta nella condizione di poter esercitare il proprio potere quanto meno nel senso di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali affinché l’autorizzazione, implicitamente formatasi con il decorso del tempo, sia coerente alle previsioni di legge, e ciò indipendentemente dall’eventuale esercizio del potere di autotutela. (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8831)

Applicando tali coordinate applicative al caso che ne occupa, non può considerarsi formato il silenzio assenso in ordine a domande di indizione di sessione straordinaria di esami per il conseguimento di un titolo professionale non più vigente, e, dunque, non essendosi formato il silenzio accoglimento l’Amministrazione competente non era tenuta ad assumere determinazioni in via di autotutela.

Le superiori considerazioni inducono, in conclusione, a respingere il ricorso e le connesse istanze con lo stesso introdotte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore delle Amministrazioni resistenti forfetariamente liquidate in Euro 1.000,00 (mille/00)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 05-04-2011, n. 13602 Materie esplodenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 18.03.2010 la Corte d’appello di Bari integralmente confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato C.S. colpevole della contravvenzione di cui all’art. 678 c.p., fatto accertato il (OMISSIS), e così condannato lo stesso, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 100,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo: a) errata qualifica del materiale sequestrato; b) errato diniego di riapertura dell’istruttoria; c) errato diniego delle attenuanti generiche e della diminuente del fatto di lieve entità. 3. Il ricorso, manifestamente infondato in tutte le sue deduzioni, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

Ed invero l’imputato, odierno ricorrente, si limita a riproporre in questa sede questioni già correttamente affrontate e risolte dai giudici del merito. Inammissibili, in quanto vertenti su ricostruzione in fatto, le questioni oggi ancora dedotte in ordine alla riconducibilità del materiale sequestrato alla moglie dell’imputato e circa il fatto che l’auto, su cui erano i prodotti esplodenti, non si era ancora mossa, questioni tutte sulle quali le motivazioni di merito sono adeguate ed il ricorso -di contro- quanto mai generico.

Generico ed aspecifico risulta il ricorso anche in ordine alla qualificazione del materiale esplodente sequestrato, del tutto apodittico rispetto ai termini risultanti dal verbale di sequestro.

Comunque nulla il ricorrente eccepisce in ordine al materiale classificato in quarta categoria di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 82 (Reg. al TULPS), su cui non si prevedono sottogruppi, e per cui pure non aveva licenza di trasporto. Sul punto, comunque, risulta del tutto esaustiva la motivazione dell’impugnata sentenza, anche con rimando a quella di prime cure.

Generica deve rilevarsi essere anche la doglianza circa il diniego della riapertura dell’istruttoria dibattimentale, non precisandosi in ricorso nè i termini della stessa, nè la sua eventuale rilevanza ai fini del decidere.

Del tutto infondati sono altresì i residui motivi di ricorso, contrari alle risultanze testuali: a) le attenuanti generiche risultano essere state riconosciute già in primo grado; b) il fatto di lieve entità è attenuante sconosciuta nella disciplina specifica, mentre quella di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5 non è concedibile al di fuori dei reati previsti da tale legge, come correttamente ha rilevato la Corte territoriale.

Il ricorso, quindi, totalmente infondato, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.

Ciò impedisce anche di rilevare d’ufficio – non essendo stato oggetto di impugnazione – l’evidente errore costituito dal riconoscimento (per il giudizio di equivalenza con le generiche) della recidiva in un contravvenzione, in violazione dell’art. 99 c.p., comma 1, e di porre a ciò rimedio.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso del tutto infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente C. S. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 21-04-2011, n. 16056 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 3 novembre 2009, la Corte d’Appello di Palermo, nel giudizio di rinvio a seguito di pronuncia di questa Corte (Sez. 4, n. 9947/09), in parziale accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da D.V.S., liquidava in favore dello stesso la somma, equitativamente determinata, di Euro 40.000,00.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione in relazione alla contraddittorietà fra le premesse e le conclusioni dell’iter logico seguito dalla Corte territoriale.

Evidenziava, a tale proposito, che la somma liquidata era di importo inferiore rispetto a quello che sarebbe risultante dalla quantificazione aritmetica e che mancava un’adeguata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa nonostante la stessa fosse menzionata nel provvedimento.

Lamentava, inoltre, la mancanza di coerenza e logicità della motivazione nella parte in cui non aveva riconosciuto il danno patrimoniale patito.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge con riferimento ai criteri adottati per quantificare l’ammontare dell’indennizzo ai sensi degli artt. 315 e 643 c.p.p..

Osservava, in particolare, che attraverso una quantificazione meramente aritmetica l’ammontare della somma da liquidare avrebbe dovuto essere pari ad Euro 57.304,26, corrispondenti al prodotto della moltiplicazione dell’importo previsto per ciascun giorno di detenzione (Euro 235,82) per la durata complessiva della stessa.

La quantificazione effettuata, pertanto, sarebbe il risultato di un giudizio che esorbitava dai limiti di valutazione discrezionale attribuita ai giudici e non era comunque idonea al ristoro del grave pregiudizio subito con la ingiusta detenzione.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre preliminarmente ricordare come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente precisato che in tema di ingiusta detenzione, può essere soltanto verificato, in sede di legittimità, che il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo provvedimento, mentre il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione non è consentito, tranne nel caso in cui il sindacato sulla sufficienza o insufficienza dell’indennità riguardi una liquidazione effettuata discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti adottando criteri manifestamente arbitrali o immotivati oppure liquidando in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 10690, 18 marzo 2010; Sez. 4, n. 25901, 19 giugno 2009;

Sez. 4, n. 26388,9 luglio 2007).

Così delimitato l’ambito di operatività del giudizio di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione, va posta l’attenzione sul fatto che, secondo un indirizzo ormai consolidato, la quantificazione del danno attraverso il calcolo aritmetico viene effettuata sulla base della somma ricavata dal rapporto tra la somma massima prevista dall’art. 315 c.p.p., comma 2 e la durata massima della custodia cautelare, pari ad Euro 235,82 per ciascun giorno di detenzione, che può essere anche dimezzata nel caso di detenzione domiciliare in ragione della sua minore afflittività.

Si è tuttavia precisato (Sez. 4, n. 38266, 30 settembre 2009) che tale sistema di calcolo costituisce soltanto un criterio di base volto ad assicurare una certa uniformità ed oggettività di giudizio sottraendo la determinazione dell’indennizzo a valutazioni meramente soggettive e che le somme così individuate possono comunque essere aumentate o diminuite in considerazione delle dimostrate contingenze del caso concreto (fermo restando il limite massimo fissato dal menzionato art. 315 c.p.p.).

Si è anche aggiunto che tale valutazione, di evidente natura discrezionale, richiede da parte del giudice una congrua, ancorchè sintetica, motivazione, tale da rendere conto dei dati probatori valorizzati e delle conseguenti valutazioni, in modo tale da poter ripercorrere l’iter logico seguito per pervenire alla decisione.

Ciò posto, deve rilevarsi che l’impugnato provvedimento rende adeguatamente conto delle circostanze considerate ai fini della liquidazione.

Segnatamente, con riferimento alla durata complessiva della detenzione, individua il numero complessivo di giorni distinguendo il periodo di detenzione inframuraria e domiciliare, richiamando, con riferimento a quest’ultima, la minore afflittività.

Tale richiamo evidenzia, con riferimento ai menzionati parametri di indennizzo giornaliero, che la somma determinata non appare inferiore a quella quantificabile aritmeticamente come lamentato dal ricorrente, il quale ha effettuato il calcolo semplicemente moltiplicando l’importo massimo stabilito per la detenzione in carcere per l’intero periodo sofferto.

Viene poi considerato lo stato di incensuratezza del ricorrente e la particolare afflizione ricavata dalla privazione della libertà personale, nonchè la gravità e la natura delle imputazioni ed il danno all’immagine conseguente, ampliato peraltro dalla diffusione, attraverso la stampa, di notizie sulla vicenda giudiziaria.

Altrettanto puntualmente vengono indicate le ragioni per le quali non si ritiene di riconoscere un pregiudizio di natura patrimoniale, in quanto il ricorrente non ha fornito alla Corte territoriale alcun elemento atto a comprovare l’esercizio di un’attività lavorativa al momento dell’arresto nè, tantomeno, l’entità di eventuali guadagni dalla stessa derivanti, così come risultava non dimostrato il superamento delle prime prove per l’ingresso nell’Arma dei carabinieri, poi precluso a seguito del patito arresto.

La correttezza delle argomentazioni poste a sostegno della impugnata ordinanza risulta evidente sulla base della semplice considerazione che si tratta di circostanze le quali avrebbero potuto essere agevolmente documentate dall’interessato e che, giustamente, la Corte d’Appello ha ritenuto non provate sulla base della mera esibizione di due articoli di stampa che le menzionavano.

In definitiva, il provvedimento impugnato non presenta i vizi di legittimità denunciati, avendo il giudici del merito fatto buon uso delle disposizioni normative applicate ed esponendo in modo coerente e privo di cedimenti logici le ragioni poste a sostegno della valutazione equitativa del quantum liquidato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 06-05-2011, n. 17831

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di V.A. ha presentato ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione, avverso il provvedimento 26.5.10 del Gip del tribunale di Napoli, con il quale è stata rigettata la richiesta di restituzione in termini, per proporre opposizione al decreto penale di condanna, emesso il 15.10.09.

Il ricorrente ha rilevato che, seppur correttamente esperita la procedura di notifica, mediante consegna dell’atto alla sorella convivente, non è stata realizzata l’effettiva conoscenza dell’atto medesimo, da parte dell’interessato, per l’esistenza di un documentato elemento di fatto (il suo stato di detenzione) che l’hanno impedita. Secondo un consolidato orientamento interpretativo della disciplina ex art. 175 c.p.p., comma 2, il giudice aveva il dovere di accogliere l’istanza di restituzione in termine.

Il ricorso merita accoglimento, in quanto lo status di detenuto del V., anche in assenza di una apposita dichiarazione della persona convivente, è comunque ostativo al conseguimento della certezza che l’imputato abbia avuto conoscenza del decreto penale di condanna. Va anche rilevato che la prova che incombe al giudicante deve riguardare anche la rinuncia volontaria a comparire. Più in generale, per negare la restituzione nel termine, è necessaria la coesistenza di tutte le condizioni previste dalla legge (conoscenza del provvedimento, rinuncia volontaria a comparire, rinuncia volontaria ad impugnare). Posto che la sussistenza di tali fattori non è ravvisabile nel caso in esame, nè che essa è stata valutata dal giudicante, deve ritenersi la nullità del provvedimento impugnato, con conseguente restituzione in termine del V. per proporre l’impugnazione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e restituisce il V. nel termine per impugnare il decreto penale di condanna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.