T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4601 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Roma in data 10 febbraio 2006 e depositato il successivo 9 marzo 2006 parte ricorrente espone che in data 1° luglio 2002 l’Ente Parco "Roma Natura" adottava un piano di assetto della riserva naturale della "Valle dei Casali" prevedendo un piano di riqualificazione che comprendeva un’area attrezzata a servizi, offerta dai proprietari privati.

I ricorrenti sono appunto comproprietari del terreno dove avrebbe dovuto essere realizzata l’area attrezzata a servizi, sicchè essi richiedevano all’Ente Parco il nulla osta per poter procedere all’opera di manutenzione della zona, nulla osta che veniva rilasciato in data 25 novembre 2002.

La vicenda proseguiva con i seguenti passi:

– richiesta all’Ente per la prosecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nell’ambito del progetto di riqualificazione paesaggistica dell’area per un’estensione complessiva di mq. 7.782, secondo un progetto che in data 19 gennaio 2004 otteneva un finanziamento a cura del Comune di Roma;

– procedimento penale a carico dei ricorrenti a causa di esposti del Comitato di Tutela della Valle dei Casali con conseguente sospensione dei lavori;

– richiesta di nulla osta per A) bonifica del terreno dai materiali di risulta e smaltimento a discarica, B) eliminazione degli infestanti, C) canale di drenaggio per la raccolta e lo smaltimento delle acque, D) ripristino del pozzo esistente, E) sistemazione degli alberi;

– rilascio del nulla osta n. 3553 del 14 giugno 2004 da parte dell’Ente Parco per gli interventi di cui ai punti A) B) ed E), mentre per il ripristino del pozzo di cui al punto D l’Ente si riservava di verificarne la legittimità;

– invio all’Ente Parco dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di Roma per l’attività già esistente di parcheggio, onde realizzare il cavo per l’allaccio in fogna necessario;

– presentazione della DIA a prot. 69395 in data 23 novembre 2004 con allegato nulla osta dell’Ente per gli interventi autorizzati;

– richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di manutenzione resisi necessari per il completamento dell’impianto arboreo in data 16 febbraio 2005;

– in data 14 marzo 2005 rilascio da parte dell’Ente Roma Natura del nulla osta al n. 1518 in cui rilevata la necessità del trattamento con "terra stabilizzata" per un’area di mq. 2.276 l’Ente autorizzava:

– – A) sistemazione del pianoro in terra stabilizzata e prato per circa mq. 2276;

– – C) manutenzione del muro di contenimento su Via dei Tarugi;

– – D) completamento con spostamento del cancello di ingresso;

– – E) recinzione in rete e siepe su Via di Forte Bravetta;

– – F) sistemazione vegetale;

– in data 4 maggio 2005 richiesta da parte del direttore dei lavori di una autorizzazione per la realizzazione di una fossa di drenaggio in materiale inerte e collocazione di un tubo drenante sul fondo della stessa al fine di raccogliere le infiltrazioni e canalizzarle nella fognatura pubblica;

– ulteriore nulla osta n. 2725 in data 10 maggio 2005 da parte dell’Ente "Roma Natura" per effettuare i lavori di manutenzione del muro di contenimento su Via di Forte Bravetta;

– in data 19 settembre 2005 sopralluogo dell’Ufficio Tecnico del Municipio XVI al fine di accertare la conformità dei lavori in corso alle autorizzazioni rilasciate, sul posto oggetto del provvedimento impugnato e susseguente sequestro di una superficie maggiore rispetto a quella interessata dalle lavorazioni (circa mq. 2.900 invece di mq. 2276);

– 5 luglio 2005: richiesta di accesso agli atti da parte dei ricorrenti, non concesso sul presupposto del procedimento penale, peraltro già conclusosi con l’archiviazione;

– in data 13 dicembre 2005 notifica del provvedimento impugnato.

Avverso tale atto gli interessati deducono:

– Violazione di legge per motivazione insufficiente;

– Violazione di legge per disparità di trattamento;

– Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione;

– Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria per incompletezza e/o non veridicità della stessa;

– Eccesso di potere per disparità di trattamento;

– Eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento.

Concludono chiedendo la sospensione del provvedimento impugnato e l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

Alla Camera di Consiglio del 7 aprile 2006 sono stati disposti incombenti istruttori, parzialmente eseguiti in data 25 maggio 2006 e con ordinanza del successivo 29 maggio è stata disposta la reiterazione dei predetti incombenti, mediante una verificazione volta a rispondere a quattro quesiti, meglio oltre indicati, con accoglimento, nelle more, dell’istanza cautelare.

Eseguito l’incombente è stata accolta l’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 10 novembre 2006.

Previo scambio di memorie tra le parti, infine, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è in parte fondato e va accolto con riferimento agli esiti della disposta verificazione effettuata in data 8 novembre 2006.

Con esso i ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale con la quale il Municipio XVI del Comune di Roma ha ingiunto loro la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, in ordine alle seguenti opere relative ad un’area a verde attrezzato da realizzare nel Parco della Valle dei Casali. L’ingiunzione motiva che: "la superficie si presenta spianata con dimensioni difformi da quanto assentito con "DIA e N.O. Roma Natura" circa mq. 2.900. Realizzazione di un tubo drenante – Modifica dell’assetto originale delle quote con alterazione delle curve di livello per ampliamento dell’area pianeggiante. Sull’area per una superficie di mq. 2150 è presente del ghiaione per uno spessore variabile da 10 a m. 30", il tutto senza concessione edilizia.

2. Con un primo gruppo di motivi i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione del provvedimento gravato, e sostanzialmente con le stesse argomentazioni, con un secondo gruppo ne lamentano l’eccesso di potere per falsità dei presupposti.

Contestano in particolare che la superficie spianata sia di mq. 2.900 maggiore di quella di mq. 2.150 assentita col nulla osta n. 3553 del 14 giugno 2006.

Oppongono che l’accertamento effettuato durante il sopralluogo ha avuto un esito del tutto carente, sul quale si è poi basata la determinazione impugnata, dal momento che non è stata presa in considerazione alcuna delle osservazioni presentate; e cioè che:

A) quanto alla contestazione delle quote, gli accertamenti sono stati effettuati a lavori non ultimati e sulla base di parametri del tutto errati. La quota di arrivo al termine delle lavorazioni autorizzate col nulla osta n. 3553 del 2004 deve essere di 68,1, rispetto alle iniziale 68,6. E detta quota si raggiungerà al termine delle attività, mediante rimozione di uno spessore di cm. 40 per formare il sottofondo dell’area. Laddove la lavorazione è stata ultimata essa è rimasta sostanzialmente immutata come si evince dall’andamento del fondo limitrofo;

B) insistono che la superficie interessata dalle lavorazioni in corso corrisponde a quanto autorizzato con DIA e con nulla osta dell’Ente e gli organi accertatori non hanno voluto far proprie le osservazioni del direttore dei lavori;

C) l’alterazione delle quote del ghiaione come oscillanti tra i m.10 ed i m. 30 è erronea e non tiene conto della procedura seguita per la realizzazione dei piani di terra stabilizzata. In particolare a) il primo nulla osta autorizzava un abbassamento del piano di campagna di circa cm. 50,00; b) il secondo nulla osta autorizzava lo scavo di ulteriori cm. 50,00 per la realizzazione di un sottofondo di cm. 40 e dello strato finale di cm. 15. In sostanza il terreno era in realtà sceso a meno m. 1,05;

D) il tubo drenante non è stato mai realizzato. Sul terreno esiste un condotto fognario, regolarmente comunicato all’Ente Roma Natura ed al Municipio XVI ed è funzionale all’allaccio in fogna all’acquedotto comunale per l’attività autorizzata di parcheggio finanziato dal Comune di Roma.

I ricorrenti insistono sulla disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni, quale è quella del Parco di Proba Petronia le cui metodologie di sistemazione del terreno l’Ente "Roma Natura" ha ritenuto simili a quelle progettate per la ridetta area e cioè con sistemazione di terra stabilizzata, drenante e realizzata con base di pozzolana.

Lamentano che la presunta realizzazione delle opere indicate nella motivazione del provvedimento impugnato è la conseguenza di un’errata valutazione dello stato dei luoghi, di un’istruttoria eseguita in modo approssimativo, superficiale e con scarsa perizia.

3. I quesiti posti dalla sezione in verificazione sono stati i seguenti:

"1. se l’area interessata dall’intervento autorizzato abbia un’estensione di mq. 2900;

2. se sia stata realizzata la posa di un tubo drenante;

3. se sia stata effettuata una modifica del livello originario delle quote al di fuori di quanto autorizzato con i successivi nulla osta e Dichiarazioni di inizio Attività e tenendo presente che la contestazione viene effettuata durante il corso dei lavori e la quote sono quelle finali;

4. se sull’area sia presente ghiaione per spessori variabili da 10 a 30 metri;".

4. Le risposte che sono state date alla verificazione espletata l’8 novembre 2006, consentono di accogliere parzialmente la censura di difetto di motivazione e dei presupposti nel provvedimento impugnato.

Infatti, come è dato rilevare dal verbale prodotto in atti in ordine al primo quesito, quanto alle dimensioni della superficie relativa ai lavori, le parti hanno concordato che "l’area interessata dallo spianamento del terreno è conforme alla DIA, progetto e nulla osta rilasciati."

Relativamente al secondo quesito, concernente l’esistenza del tubo drenante non autorizzato, il verbale reca che "entrambe le parti dichiarano che sul terreno oggetto dei lavori non è stato predisposto alcun tubo drenante, bensì un tubo fognario in attesa delle autorizzazioni".

Sul quarto quesito, relativo alla profondità dello strato di ghiaione, nella determinazione impugnata pari a m. 10 – 30, dal verbale si evince che "le parti concordemente rilevano che sul terreno è stato apposto ghiaione per una misura di circa cm. 30 – 40 e l’indicazione di m. 10 – 30 riportata nella determinazione è errata" ed anzi il rappresentante tecnico del Municipio XVI dichiara, altresì, essersi trattato di un errore di battitura e che nei precedenti sopralluogo e verbali viene indicato lo spessore variabile di cm. 30.

Quanto al terzo quesito, relativo alle quote del terreno ante e post sistemazione, mentre i rappresentanti dei ricorrenti hanno confermato tutte le osservazioni "contenute nel ricorso introduttivo del giudizio" e riportate sopra al punto C), per cui lo scavo per la sistemazione del terreno si approfondirebbe di m. 1,05, invece il rappresentante tecnico del Municipio XVI, in verbale, rileva che "il pianoro presenta uno scavo di circa m. 1,50 rispetto alle quote depositate in Comune, in difformità ai cm. 50 autorizzati da "Roma Natura",…"; a tale osservazione invece "parte ricorrente conferma quanto già dedotto nei precedenti atti del giudizio, facendo presente che i lavori non sono ultimati".

In ordine a questo punto in particolare è da rilevare che, al momento in cui il rilievo è stato effettuato, in effetti si presentava una discrasia rispetto al nulla osta n. 3553 del 14 giugno 2004 in ordine alla profondità dello scavo. In particolare il nulla osta testualmente autorizzava "i soli interventi indicati nella relazione tecnica al punto A, B ed E’ e quello che interessa è recato dal punto A) della detta relazione, stante la quale il progetto prevedeva che fosse effettuata una: "A) bonifica del terreno dai materiali di risulta e smaltimento a discarica autorizzata da effettuarsi sul pianoro soprastante e sul versante, con ripristino delle quote originarie (ca. 50 cm. al di sotto dell’attuale livello) da effettuarsi con mezzo meccanico minore come di seguito specificato". In sostanza, come ha anche rilevato dal Comune nella nota a prot. n. 31292 del 16 maggio 2006, l’Ente "Roma Natura" aveva autorizzato uno sbancamento del terreno per circa cm. 50 passandosi dalla quota del terreno ante sistemazione pari a mslm. 68,60 a quella post sistemazione pari a mslm. 68,10, mentre, al sopralluogo di cui al verbale della verificazione, risultava uno sbancamento di circa m. 1,50 da riempirsi con circa cm. 30 di inerte e con più di un metro di terra, in chiara difformità dal nulla osta.

Contrariamente a quanto in ricorso sostenuto il secondo nulla osta a n. 1518 del 14 marzo 2005, non autorizzava l’approfondimento di ulteriori cm. 50 per la realizzazione di un sottofondo di cm. 40 e dello strato finale di cm. 15, andando questi ad aggiungersi ai cm. 50 già autorizzati con il primo, perché tale atto, anziché rinviare alla relazione tecnica come effettuato con il primo, specificava che erano consentiti gli interventi "così descritti nella legenda allegata agli elaborati grafici: A- sistemazione del pianoro in terra stabilizzata e prato per circa 2.276 mq;", mentre tutte le altre opere con esso consentite non riguardavano lo scavo e la sistemazione del piano di campagna.

La circostanza poi che l’Ente Parco avrebbe autorizzato analoghe sistemazioni, come osservato, nel caso del Parco Proba Petronia del Pineto non rileva nella fattispecie in esame, del tutto diversa, come peraltro posto in evidenza dallo stesso Ente e riportato dai ricorrenti (pag. 20 del ricorso), laddove l’Ente Parco con la comunicazione del 9 dicembre 2005, a prot. n. 6921 avrebbe sostenuto che "le metodologie utilizzate nei percorsi in terra stabilizzata realizzate dall’Ente stesso nella area Proba Petronia sono simili" – appunto non uguali – "a quella citata nella nota a prot. n. 6735 del 30 novembre 2005"; né sarebbe logico ipotizzare diversamente, dal momento che i due terreni sono situati in zone diverse e presumibilmente su substrato geologico diverso.

Tale parte della determinazione a demolire va, dunque, ritenuta scevra dalle dedotte censure con conseguente legittimità dell’ordine di ripristino delle quote del piano di campagna, che, anche se non espressamente previsto da detto ordine, dovranno seguire i parametri di cui al nulla osta rilasciato dall’Ente Parco "Roma Natura" in data 14 giugno 2004 a n. 3553.

5. Il ricorso va pertanto accolto come sopra evidenziato e per l’effetto va annullata la determinazione dirigenziale del Comune di Roma – Municipio XVI n. 2074 del 25 novembre 2005 tranne che per la parte riguardante il ripristino delle quote del piano di campagna, come in motivazione chiarito

6. La soccombenza solo parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale del Comune di Roma – Municipio XVI n. 2074 del 25 novembre 2005 tranne che per la parte riguardante il ripristino delle quote del piano di campagna, come pure in motivazione chiarito.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-10-2011, n. 20809 contraavvenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Comune di RIACE impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al Codice della Strada, accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale (OMISSIS) (tratto interno al Comune).

2. Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva, tra l’altro, dedotto l’incompetenza dell’organo accertante e la violazione dell’obbligo di immediata contestazione.

In appello il Comune deduceva (1) la falsa e erronea applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l’accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2000, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2000, art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S..

3. Il Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo che la apparecchiatura utilizzata (velomatic 512) non potesse essere impiegata su strade diverse da quelle indicate dal D.L. n. 121 del 2000, rilevando, altresì, che sussisteva l’incompetenza degli agenti operanti (Vigili urbani del Comune), in mancanza di prova del relativo potere di accertamento, essendo la strada in questione di proprietà della Provincia di Reggio Calabria e dell’ANAS, nonchè l’assenza di segnalazioni sull’uso degli strumenti di rilevazione della velocità e limiti di velocità. 4. L’amministrazione ricorrente con tre motivi di ricorso impugna tale decisione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2000, art. 4, degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., dell’art. 384 reg. esec. C.d.S., nonchè contraddittoria e/o insufficiente motivazione. Viene dedotta anche la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il giudice dell’appello posto a fondamento della sua decisione due questioni (incompetenza dei VU e segnalazione informativa) non oggetto di specifica opposizione in primo grado dall’odierna parte intimata. Quanto alla questione relativa all’incompetenza dell’organo incompetente, viene altresì dedotta la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 22 e L. n. 65 del 1986, art. 5.

Deduce, in particolare, l’amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, può avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2000, art. 4 e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg. esec. C.d.S.), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121 del 2000, art. 4, nei quali la contestazione immediata non è necessaria. Quanto all’incompetenza, osserva che la normativa richiamata attribuisce ai vigili urbani la relativa competenza all’accertamento nell’ambito del territorio del Comune.

5. Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.

6. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. per l’accoglimento del ricorso, all’udienza camerale del 25 novembre 2011 ne veniva disposta la trattazione alla pubblica udienza, essendosi ravvisata l’esigenza di approfondire la questione della competenza della polizia municipale in ordine alla elevazione del verbale di contestazione su strada extraurbana statale ricadente nel territorio comunale.

7. Il ricorso è fondato.

7.1 Quanto al primo motivo, trova applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2000, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1-bis, (Cass., Sez. 2^, 10 gennaio 2008, n. 376; Cass., Sez. 2^, 29 gennaio 2008, n. 1889).

Il primo motivo è fondato anche in forza del principio per cui in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. e, concernente l’ipotesi in cui l’accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono "la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari") rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione (v., tra le più recenti, Cass., Sez. 1^, 15 novembre 2006, n. 24355; Cass., Sez. 2^, 18 aprile 2007, n. 9308; Cass., Sez. 2^, 10 luglio 2008, n. 19032).

7.2 Con il secondo motivo, il Comune deduce violazione degli artt. 11 e 12 C.d.S., della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 nonchè contraddittoria motivazione. Afferma che poichè l’accertamento della violazione, come emergeva dalla stessa sentenza impugnata, era avvenuto nel tratto della SS n. (OMISSIS) ricadente nel territorio del Comune di Stignano, sussisteva la competenza della polizia municipale, negata dal giudice dell’appello. Tale motivo è fondato.

Dalla sentenza impugnata emerge che la violazione e stata accertata sul tratto della SS n. (OMISSIS) ricadente nel territorio del Comune di Stignano.

Si tratta di stabilire se la Polizia municipale avesse la competenza all’accertamento delle violazioni commesse su detto tratto di strada.

Al quesito deve darsi risposta positiva.

Gli organi di Polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del C.d.S. anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.

In proposito va osservato quanto segue.

A norma della L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 3, "all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria".

L’art. 57 cod. proc. pen. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria "le guardie dei comuni", con competenza "nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza".

Secondo la L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 (recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), il "personale che svolge servizio di polizia municipale", nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza, ha funzioni di Polizia stradale (comma 1, lett. b), in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al C.d.S. del 1959.

In base al disposto della L. n. 65 del 1986, art. 3 gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali "nel territorio di competenza".

Questa disciplina generale, che identifica l’ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, e che caratterizza la polizia locale per la dimensione territoriale comunale di esercizio delle funzioni (Corte cost, sentenza n. 740 del 1988), trova un puntuale riscontro nell’art. 12 C.d.S., che al comma 1, lett. e), attribuisce l’espletamento dei servizi di polizia stradale "ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza", ed è richiamata dall’art. 22 reg. esec. C.d.S. del 1992, il quale dispone, al comma 3, che "i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse".

Il comma 3 dell’art. 11, che in materia di servizi di Polizia stradale (inclusi la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale) li demanda al Ministro dell’interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati, non attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in materia di servizi di polizia stradale, ma alla direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall’ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi.

Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato. Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell’ambito dell’intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, ininfluenti su detta competenza.

In questo senso il Collegio, nell’accogliere la censura, intende dare continuità all’indirizzo costante di questa Corte, espresso da Sez. 1^, 1 marzo 2002, n. 3019, Sez. 2^, 11 luglio 2006, n. 15688, Sez. 1^, 19 ottobre 2006, n. 22366, e da ultimo ribadito da Sez. 2^, 28 aprile 2011, n. 9497 e n. 9498. 7.3 Il ricorso risulta, infine, fondato quanto al terzo motivo, col quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., non risultando (dalla stessa esposizione del fatto contenuta nella sentenza) che parte intimata abbia sollevato in primo grado la questione delle segnalazione informativa agli utenti.

8. Il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione originaria.

9. Parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna l’opponente al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti ed Euro 250,00 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari;

per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 24-06-2011, n. 5653 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente con ricorso notificato il 18 maggio 2011, premesso di essere proprietaria dell’immobile di cui era assegnataria su cui gravava il mutuo fondiario e di aver estinto anticipatamente la quota di finanziamento, omettendo, tuttavia, il pagamento degli interessi relativi alla durata del prestito, dovuti anche in caso di estinzione anticipata del mutuo, impugna la comunicazione con cui è stata formulata la relativa richiesta;

Considerato che, in via preliminare, deve dichiararsi la estromissione del Comune di Roma per carenza di legittimazione passiva dello stesso posto che il provvedimento è stato adottato dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER), Ente cui è preposta l’amministrazione del patrimonio residenziale del Comune di Roma;

Considerato che è da condividere l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ATER intimata, in quanto secondo i principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, la giurisdizione del giudice amministrativo è radicata, in base al dettato costituzionale, dall’inerenza dell’attività all’esercizio di un potere pubblico; viceversa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione dei giudizi in cui si facciano valere diritti soggettivi in correlazione ai quali non vi è esercizio di una potestà pubblica;

Considerato,quindi, che in relazione al trasferimento in proprietà dei singoli alloggi, gli utenti hanno un diritto soggettivo perfetto, di carattere personale, alla cessione, alle condizioni stabilite dalla legge, ed in tutte le altre successive situazioni che possano verificarsi, non essendo attribuito all’Amministrazione alcun ulteriore potere discrezionale al riguardo, essendo i successivi adempimenti atti dovuti e costituendo il negozio di cessione un negozio di diritto privato (cfr. Cassazione civile, Sez. Un. 9 luglio 2009, n. 16094).

Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.

Considerato, infine, che le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-11-2011, n. 25119 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le parti ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata ai ricorrenti nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.