Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-12-2011, n. 26988 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6 dicembre 2007 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva parzialmente l’appello proposto da B.M. nei confronti della MAA assicurazioni e di C.E. che condannava, in conseguenza della corresponsabilità di quest’ultimo nella misura del 20% nella determinazione dell’incidente, a risarcire all’attrice i soli danni patrimoniali nella stessa percentuale, confermando sulle spese la sentenza di primo grado che aveva condannato la soccombente B. a pagare due terzi delle spese giudiziali alle controparti; quindi la condannava a pagare a favore degli appellati la metà delle spese di secondo grado.

Ricorre per cassazione B.M.. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- La ricorrente con il primo motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c." in relazione alla condanna parziale al pagamento delle spese di primo e secondo grado a favore degli appellati soccombenti, che invece dovevano esser condannati a pagare le spese di giudizio, ancorchè parzialmente.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia" con cui lamenta l’omessa motivazione sull’illegittima statuizione, tanto da ipotizzare un errore materiale per aver pronunciato la condanna nei confronti dell’appellante vittoriosa, anzichè degli appellati soccombenti.

Conclude con i seguenti quesiti di diritto: 1) se si configura la violazione del precetto di cui all’art. 91 c.p.c. che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali e/o dell’art. 92 c.p.c., comma 2, che prevede la compensazione parziale per intero delle spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata vittoriosa, sia pure non totalmente; 2) se si configura la violazione del precetto di cui all’art. 91 c.p.c., e art. 92 c.p.c., comma 2 quando il giudice di appello ponga anche parzialmente le spese di lite del doppio grado del giudizio a carico della parte cui sia stato accolto solo parzialmente l’appello; 3) se il giudice di appello, con riferimento all’art. 91 c.p.c., e art. 92 c.p.c., comma 2, può condannare la parte cui sia stato accolto solo parzialmente l’appello al pagamento, anche parziale, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, senza alcuna motivazione sul punto.

I motivi, congiunti, sono fondati.

Ribadito che per individuare la parte rimasta soccombente – nel senso di parte avverso la quale interviene la pronuncia giurisdizionale, a tutela di un interesse non altrimenti realizzabile dal suo titolare – occorre avere riguardo alla parte nei cui confronti la pretesa della controparte è accolta, ancorchè in misura inferiore a quella domandata, dalla narrativa emerge che ancorchè nella ridotta misura del 20% e soltanto per la voce di danno patrimoniale, la domanda della B. è stata accolta dal giudice di secondo grado nei confronti della MAA assicurazioni e di E.C.. Pertanto non poteva essere ravvisata a carico della stessa, neppure sotto il profilo del mancato accoglimento della sua richiesta di un più consistente ristoro economico, una posizione di soccombenza idonea a giustificarne un onere, ancorchè parziale, di rimborso di spese processuali in favore dei suoi debitori, onere che palesemente contraddice la pur parziale restaurazione patrimoniale conclamata dal dictum del giudice. In siffatta situazione, secondo pacifico insegnamento giurisprudenziale, il giudice avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. ed in applicazione del cd. principio di "causalità", escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le avesse ritenute eccessive o superflue, ma non anche condannare la stessa parte vittoriosa ad un rimborso di spese a favore della controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento (a norma del comma 1 dell’articolo citato) solo per l’ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, che tali spese siano state causate dall’altra parte a causa della trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c..

Il giudice avrebbe invece potuto, avuto riguardo al comportamento processuale dei convenuti, ravvisare quei "giusti motivi" atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti. Dunque l’impugnata sentenza, che ha violato tali principi, va cassata sulla statuizione delle spese, e poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto i convenuti vanno condannati, in solido, avuto riguardo all’esiguità della percentuale di responsabilità addossata al C., a rimborsare all’attrice un terzo delle spese sostenute, liquidate per l’intero nell’ammontare stabilito dai giudici di merito come da dispositivo.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in solido a carico degli intimati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il capo della sentenza impugnata di condanna di M.B. alle spese di primo e secondo grado e decidendo nel merito condanna la società Nuova Maa Assicurazioni ed C.E., in solido tra loro, a pagare un terzo delle spese giudiziali liquidate dal giudice di primo e secondo grado.

Condanna gli intimati a pagare le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.200 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 05-08-2011, n. 31168

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Svolgimento del processo

V.P. è stato condannato alla pena della multa di Euro 35 dal GdP di Frosinone perchè riconosciuto colpevole di minaccia in danno della moglie P.C. ("ti rovino la vita a te e ai tuoi familiari, conosco amici influenti e zingari di Frosinone").

Ricorre per cassazione il difensore e deduce mancata assunzione di prova decisiva, in quanto il giudicante ha impedito esame e controesame dell’imputato e produzione documentale (relativa al procedimento di separazione tra i coniugi), limitazione del diritto della difesa per i motivi appena specificati, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che il giudicante premette che trattasi di reato consumato entro le mura domestiche e che quindi unica teste è la PO, ma poi omette di vagliarne la credibilità anche sulla scorta dell’esame dell’imputato (come premesso, non consentito in giudizio). Con espressione tautologica, il GdP sostiene la credibilità della P. e sulla base delle stessa, giunge a sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.

Il ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento della somma di Euro 1000 (che stimasi adeguata) alla Cassa ammende.

Dal verbale di udienza risulta invero che il GdP, non sempre correttamente, ha impedito al difensore dell’imputato di porre alcune domande nel corso dell’esame del V., ma il ricorrente non chiarisce quale sarebbe stata la rilevanza delle risposte che non ha potuto ottenere.

Il ricorrente, infatti, si duole essenzialmente di due circostanze:

1) la mancata acquisizione della documentazione relativa alla procedura di separazione coniugale, 2) il fatto, appunto, che non sia stato adeguato spazio all’esame e controesame dell’imputato.

La prima circostanza avrebbe negativamente inciso sulla vantazione di credibilità della P., la seconda non avrebbe fatto emergere il comportamento scorretto della donna in costanza di matrimonio.

E tuttavia: pacifico essendo che la coppia stava per separarsi, il ricorrente non chiarisce perchè tale circostanza avrebbe dovuto indurre la donna a calunniare il marito, a meno che non voglia sostenersi (ma l’assunto non è nemmeno enunziato) che l’eventuale stato di animosità avrebbe spinto la P. ad accusare ingiustamente il marito. Ma, se così fosse, si tratterebbe di una mera ipotesi congetturale che il ricorrente non "aggancia" ad alcun dato fattuale.

Quanto alla seconda circostanza, è lo stesso ricorrente che ricorda (foll. 4-5) come la P. abbia ammesso di aver invitato un uomo (del quale in ricorso non vengono indicate le generalità) a casa sua. Tale persona sarebbe stata notata dal marito, al suo rientro nella abitazione coniugale, e sarebbe stata allontanata. Se dunque questa era la circostanza che si sarebbe voluta provare attraverso l’esame e il controesame del V., essa, per stessa ammissione del ricorrente (e dall’esame del verbale di esame della P.), risulta già acquista in atti; ma lo stesso ricorrente non spiega come l’accadimento possa avere influenza sul giudizio di credibilità della moglie, atteso oltretutto che, in quanto noto al GdP (perchè ammesso dalla stessa P.), esso è stato certamente tenuto presente dal giudicante.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-10-2011, n. 5489 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 8863 del 2010, L. R., N. R. e S. R. propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 7855 del 21 aprile 2010 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro l’Ente regionale parco dei monti Lucretili ed il Comune di Roccagiovine per l’annullamento del parere sfavorevole ai fini del rilascio del permesso di costruire per la lottizzazione "Borgo Terre Nuvole" e per la correlata domanda di risarcimento del danno subito.

Con il ricorso proposto in primo grado, gli interessati hanno chiesto l’annullamento del provvedimento prot. 350 del 20.01.2005 emesso dal Direttore del Parco Regionale dei Monti Lucretili, con il quale è stato espresso parere sfavorevole sull’istanza per il nulla osta ambientale per il progetto di lottizzazione denominato "Terre Nuvole" ed interessante un’area sita nel Comune di Roccagiovine.

Avverso tale atto, venivano proposti i seguenti motivi:

a) con la prima censura del ricorso i ricorrenti eccepiscono il vizio di incompetenza ritenendo che il provvedimento impugnato sia stato adottato da un soggetto, cioè il direttore dell’Ente Parco, che non avrebbe poteri in materia, spettanti invece al Presidente del Parco o all’Ufficio Tecnico;

b) con la seconda censura si sostiene inoltre che il parere sfavorevole al rilascio del nulla osta è frutto di un’errata e contraddittoria interpretazione della documentazione amministrativa (norme del PRG, piano di assetto del Parco, cartografia) e della normativa disciplinante l’area ove ricade il piano di lottizzazione in questione. In particolare, si sostiene che lo stesso Ente Parco aveva a suo tempo ritenuto di inserire nel c.d. Piano di assetto del Parco l’intera lottizzazione in questione secondo l’estensione prevista nella delibera di Consiglio Comunale n.20/l995 e cioè di mq 40.000, tanto da stabilire con specifica determina n. 528/01 l’aggiornamento degli elaborati tecnici del Piano di Assetto, prevedendo e riportando tutta l’area Cl di PRG che includerebbe la lottizzazione in oggetto.

I ricorrenti proponevano peraltro anche la domanda di risarcimento, da parte dell’Ente parco e del Comune, dei danni subiti, quantificati in 2,5 milioni di Euro.

Costituitisi l’Ente regionale parco dei monti Lucretili ed il Comune di Roccagiovine, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, ritenendo legittimamente espresso il parere negativo formulato.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante ripropone le proprie doglianze, evidenziando l’accoglibilità dell’istanza proposta alla pubblica amministrazione.

Nel giudizio di appello, si è costituito l’Ente regionale parco dei monti Lucretili, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 30 novembre 2010, l’esame dell’istanza cautelare veniva rinviato al merito.

Alla pubblica udienza del 5 luglio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. – In via preliminare, occorre evidenziare come l’atto oggetto di impugnativa sia il provvedimento prot. 350 del 20.01.2005 emesso dal Direttore del Parco Regionale dei Monti Lucretili, con il quale è stato espresso parere sfavorevole sull’istanza per il nulla osta ambientale per il progetto di lottizzazione denominato "Terre Nuvole" ed interessante un’area sita nel Comune di Roccagiovine.

Si tratta quindi di un atto che, seppure endoprocedimentale, ha determinato un arresto del’azione amministrativa, provocando in tal modo una lesione alla pretesa delle parti appellanti, autonomamente valutabile e correttamente azionata sia nei confronti dell’ente autore dell’atto che dell’ente responsabile del provvedimento finale.

La detta precisazione serve a far luce sulla circostanza che, accolto l’appello per le ragioni di seguito esposte e rimosso l’intoppo alla prosecuzione del procedimento stesso, spetterà all’ente procedente dare seguito all’istanza, senza che la mera eliminazione del parere qui impugnato possa comportare ex se l’accoglimento della domanda proposta dalle parti appellanti.

3. – Ancora in via preliminare, la Sezione ritiene di evidenziare come la fattispecie in esame si collochi in un quadro fattuale di non agevole definizione.

L’area di cui si discute, della quale l’appellante N. R. si dichiara proprietario, è un terreno sito in Comune di Roccagiovine località "Terre Nuvole" identificato in catasto, al f. 3 part.lle 178/P, 180/P e 116/P di mq 24.000. Il terreno ricade nella zona C1 – completamento – del PRG adottato ed è compreso in una più vasta area, anch’essa destinata a zona C1, pari a mq 40.000 comprendente altre particelle catastali confinanti (in dettaglio, le n. 112/P, 179, 111/P, 1131P, 114/P).

Per la propria area di 24.000 mq, il R. presentava al Comune un piano di lottizzazione, che veniva approvato con delibera n. 19 del 17 marzo 1990, ma in relazione al quale non veniva mai stipulata la relativa convenzione e ciò, affermano le parti appellanti, a seguito della costituzione del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili, istituto con legge regionale 26 giugno 1989 n. 41 e del quale fa parte il Comune di Roccagiovine, atteso che proprio in quel lasso di tempo l’Ente parco stava predisponendo il piano di assetto del parco. Il detto piano di assetto veniva poi adottato, con delibera del 21 giugno 1995, recependo per quanto qui interessa il PRG e confermando l’edificabilità dell’area in questione.

A seguito dell’adozione, con delibera n. 20 del 19 giugno 95, il Comune di Roccagiovine presentava delle osservazioni, chiedendo che in detto piano di assetto fossero "inserite le previsioni del PRG adottato, includente il Piano di lottizzazione adottato con delibera consiliare n. 19 del 17.3.90, avendo il Comune di Roccagiovine ottenuto la deroga per l’adozione". L’assemblea dell’Ente parco prendeva atto che parte di territorio fosse "interessata dal Piano di Lottizzazione denominata "Terre Nuvole" zona di PRG C.1. individuata catastalmente al F.3 mappali 180/P e 116/P così come rappresentato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19.6.95 illustrata in aula dal Sindaco e depositata agli atti dell’Assemblea". Nella delibera, probabilmente per mero errore, mancava la menzione dell’altra particella interessata, la n. 178/P.

Il piano di assetto del parco è stato quindi approvato con delibera del consiglio regionale del 2 febbraio 2000 n. 612, senza ulteriori modifiche, tant’è che tutta l’area complessivamente già destinata a zona C1 dal PRG adottato è stata destinata a zona D sottozona Db. Tale zona risulta così definita dalle NTA del piano di assetto del parco: "nella sottozona Db – Completamento Edilizio Urbanistico – è consentito il completamento e delle opere infrastrutturali necessarie alla vita urbana, nonché l’inserimento di servizi e verde attrezzato, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti".

Adeguato il PRG al piano di assetto del parco e approvati dall’Ente parco, a sua volta, gli elaborati adeguati dai Comuni, il procedimento si è concluso con l’invio degli atti alla Regione.

Stante la nuova determinazione, comprendente nell’area Db non solo l’originaria area del R., quella pari a 24.000 mq, ma anche le particelle limitrofe, stante la ritenuta impossibilità di procedere alla iniziale lottizzazione, in quanto rilevante solo parzialmente ai fini dell’esecuzione degli interventi nell’area, tutti i proprietari dei terreni compresi nella citata zona Db, in data 18 novembre 2002, presentavano al Comune di Roccagiovine istanza per l’approvazione di un nuovo piano di lottizzazione, denominato "Borgo Terre Nuvole".

Tale progetto esecutivo veniva approvato dal Comune di Roccagiovine, con delibera n. 28 del 25 novembre 2002, rilevata la conformità della lottizzazione richiesta al P.d.A. del Parco Monti Lucretili, a cui seguiva, in data 2 maggio 2003, la richiesta all’Ente Parco di nulla osta ex lege 394/91.

La direzione dell’Ente Parco, a riscontro di tale richiesta, in data 8 ottobre 2003, richiedeva un parere alla Regione Lazio – Assessorato Ambiente, sulla rispondenza del piano di lottizzazione approvato dal Comune alle NTA del piano di assetto del parco, nella considerazione che esistesse una contraddizione tra l’emendamento contenuto nel P.d.A. e la zona C1 di PRG presa a riferimento dal Comune di Roccagiovine.

Nell’esprimere il suo parere, la Regione Lazio, con atto prot. n. D2/2AIO2/174137 dell’8 ottobre 2004, dava atto dell’esistenza di un profilo di erroneità, evidenziando come nella deliberazione n. 28 del 25.11.2002, di approvazione della lottizzazione "Borgo Terre Nuvole" da parte del consiglio comunale di Roccagiovine, vi fosse una non piena concordanza tra gli atti, in quanto veniva approvata una lottizzazione interessante diverse altre particelle catastali per un’estensione totale di mq 40.000 (e non mq 24.000).

A valle di tale parere, il direttore dell’Ente parco naturale Monti Lucretili, con l’atto gravato, ossia prot. n. 350 del 20 gennaio 2005, esprimeva parere sfavorevole al progetto per la lottizzazione denominata "Terre Nuvole" per la non compatibilità dell’intervento con il Piano di Assetto del Parco.

Come si vede, e come rileverà in seguito, la situazione di fatto appare del tutto perplessa, in relazione al dimensionamento delle aree in questione e, conseguentemente, alla loro disciplina urbanistica, la cui individuazione passa attraverso un riscontro cartografico e, ove questo non fosse sufficiente, tramite la riedizione dell’azione amministrativa ai fini della correzione, secondo gli stessi moduli procedimentali, degli atti fattualmente erronei.

4. – Sulla base di quanto sopra rammentato, possono essere agevolmente risolte le questioni sottoposte al vaglio di questa Sezione, iniziando dalla valutazione della fondatezza della domanda di annullamento del provvedimento prot. 350 del 20 gennaio 2005 emesso dal direttore del Parco regionale dei Monti Lucretili, con il quale è stato espresso parere sfavorevole sull’istanza per il nulla osta ambientale per il progetto di lottizzazione denominato "Terre Nuvole" ed interessante un’area sita nel Comune di Roccagiovine.

Rileva la Sezione come l’atto gravato de qua abbia sostanzialmente eluso tutta la problematica complessa sopra delineata, rifugiandosi in una valutazione meramente esteriore della situazione dell’area.

Tuttavia, anche se esaminato sotto il ristretto angolo visuale adottato, il parere gravato si rivela egualmente censurabile, atteso che, in fatto, lo stesso si è fondato unicamente su due affermazioni distinte, ossia, da un lato, che l’intervento in questione ricade nel piano di assetto del parco in zona classificata "Db – completamento edilizio e urbanistico", e che l’intero territorio del parco è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa vigente.

Proprio sulla base di tali presupposti, il parere de qua non affronta il tema, pure rilevante e centrale nella valutazione rimessa all’Ente parco, della compatibilità in concreto (ossia sulla scorta della considerazione dell’intera vicenda sopra riassunta) dell’intervento con la destinazione di zona, atteso che la disciplina della sottozona Db prevede il completamento edilizio secondo le norme degli strumenti urbanistici vigenti alla data dell’adozione del piano, e non vi è alcuna valutazione in merito alla natura del piano di lottizzazione di cui si verte, e se questo debba intendersi inserito o meno nella cartografia del parco a seguito dell’accoglimento delle osservazioni proposte dal Comune di Roccagiovine nel 1995.

In questo senso, il vizio motivazionale del parere de qua, rilevante come arresto endoprocedimentale, appare evidente, non potendosi da questo individuare la vera ragione del dissenso espresso. Si tratta quindi di una lacuna che, da un lato, non permette una corretta valutazione della situazione di fatto, e dall’altro impedisce alle parti private ogni eventuale azione ai fini della possibile emenda degli errori procedimentali rilevati.

Da questo punto di vista, il parere de qua deve essere annullato.

5. – La seconda questione sottoposta a scrutinio, ossia quella attinente alla domanda risarcitoria proposta dalle parti appellanti, va invece risolta in senso non favorevole, non potendosi riscontrare né un affidamento tutelabile, né una colpa dell’amministrazione né, per completezza, una reale dimostrazione del danno subito.

In relazione al primo profilo, la situazione complessa sopra evidenziata e, soprattutto, la circostanza non ignorata di una discordanza in merito all’estensione della lottizzazione ricompresa nel piano di assetto del parco fanno sì che non possa identificarsi una situazione di affidamento, vicenda che può fondarsi in relazione alla presunzione di correttezza della controparte, ma non può certamente sussistere dove fosse palese o immaginabile la commissione di un errore, evento che, in un rapporto improntato a lealtà e salvaguardia, può ben essere evidenziato anche dalla controparte interessata.

In relazione al secondo profilo, le stesse ragioni di complessità, date dalla sovrapposizione dei diversi strumenti pianificatori e delle diverse attività dei privati ad essa collegate, unite alle circostanze appena esaminate di non concordanza delle diverse valutazioni amministrative, rendono palese come non sussista la colpa dell’amministrazione, almeno in riferimento ai soggetti evocati in giudizio, come dimostra anche la cautela nel rilascio del parere oggi annullato, preceduto da una prudente richiesta di chiarimenti all’ente regionale.

In merito al terzo profilo, il profilo di danno vantato, peraltro solo allegato, deriva da una scelta negoziale della parte privata, peraltro effettuata sulla base dell’affidamento, già sopra giudicato non tutelabile, e come tale non idonea a configurare la fattispecie risarcibile di cui all’art. 2043 c.c..

La richiesta risarcitoria deve allora essere respinta.

6. – L’appello va quindi accolto in parte. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sull’esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (così da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie in parte l’appello n. 8863 del 2010 e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 7855 del 21 aprile 2010, accoglie in parte il ricorso di primo grado;

2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;

3. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 333 Condominio di edifici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il dante causa della ricorrente aveva realizzato senza titolo, sulla copertura dell’edificio sito in Gubbio, frazione Cipolleto, di cui è comproprietaria, due pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno.

In data 11 dicembre 2009, il Comune di Gubbio (su esposto del comproprietario sig. G.) ha effettuato un sopralluogo ed avviato il procedimento sanzionatorio.

2. In data 13 aprile 2010 la ricorrente, al fine di regolarizzare l’installazione, ha presentato una d.i.a. in sanatoria, qualificandosi come "proprietaria" (anziché come comproprietaria) dell’immobile oggetto dell’intervento.

Il Comune, con atto prot. 19195 in data 3 maggio 2010, ha diffidato la ricorrente dall’effettuare l’intervento, rilevando l’insufficienza della presentazione della d.i.a. da parte di uno solo dei proprietari dell’immobile. L’atto non risulta impugnato.

3. Con ordinanza n. 8/2010 in data 7 luglio 2010, è stata disposta la demolizione dell’opera.

La ricorrente impugna detta ultima ordinanza.

Deduce le seguenti censure:

– vi è difetto di istruttoria e di motivazione;

– il provvedimento è rivolto a tutelare diritti dei terzi, mentre, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della l.r. 1/2004 ed in base ai principi generali, i titoli abilitativi non incidono sui diritti dei terzi (e quindi di essi il Comune non si deve occupare in sede di rilascio del provvedimento);

– il consenso del condomino non era comunque necessario, ai sensi dell’articolo 1102 c.c., trattandosi di intervento che non incide sull’entità materiale della cosa, non ne altera la sostanza, non arreca pregiudizio al fabbricato e non ne muta la destinazione, né costituisce innovazione ai sensi degli articoli 1120 e 1121 c.c..

4. Resiste, controdeducendo puntualmente, il Comune di Gubbio.

Si è costituito in giudizio (con posizione "agnostica" sull’installazione dei pannelli solari, ma chiedendo la rifusione delle spese in quanto, a suo dire, chiamato in causa impropriamente) anche il comproprietario G..

5. Il Collegio osserva che il ricorso è esclusivamente rivolto all’annullamento della sanzione ripristinatoria di un intervento realizzato senza titolo abilitativo; non è contestato che detto titolo fosse necessario, ma la ricorrente mostra (implicitamente) di ritenere a tal fine efficace la d.i.a. in sanatoria da lei presentata.

Tuttavia, le censure sollevate, a ben vedere, sono tutte riferibili all’insussistenza dei presupposti della "diffida a non effettuare gli interventi", con cui il Comune (utilizzando un’espressione non propria, ma comunque dall’univoco significato preclusivo) ha inteso concludere il procedimento iniziato con la d.i.a., denegando l’effetto autorizzatorio. E detto provvedimento non è stato specificamente impugnato; né, d’altro canto, nel ricorso viene opposto che la d.i.a. abbia comunque acquisito efficacia autorizzatoria.

Non possono rilevare ai fini della decisione le nuove e diverse argomentazioni di censura dedotte dalla ricorrente nella memoria conclusiva, non notificata.

Il ricorso risulta dunque inammissibile.

6. Per completezza, riguardo al merito della controversia, può osservarsi che:

– ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della l.r. 1/2004 (che disciplina, in via ordinaria, la d.i.a./s.c.i.a.) il Comune deve verificare la "completezza della documentazione"; rientra tra detti presupposti il fatto che il presentatore della d.i.a. sia abilitato a ciò dalla legge (ed il comma 1 abilita alla presentazione il: "proprietario dell’immobile, o chi abbia titolo per richiederlo");

– dal principio secondo il quale i titoli abilitativi vengono rilasciati "con salvezza dei diritti dei terzi" discende che questi non possano venir meno per effetto del provvedimento, non anche che il Comune non se ne debba occupare;

– è stato condivisibilmente affermato che, in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio sussiste l’obbligo per il Comune di verificare il rispetto da parte dell’istante dei limiti privatistici, a condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte dell’ente locale si traduca in una semplice presa d’atto dei limiti medesimi senza necessità di procedere ad un’accurata ed approfondita disamina dei rapporti tra i condomini (così, Cons. Stato, IV, 4 maggio 2010, n. 2546 – pronuncia specificamente invocata dalla ricorrente);

– è tra le ipotesi di questo tipo che sembra doversi ricomprendere la d.i.a. in esame, a causa della preventiva comunicazione al Comune di un esposto del comproprietario, cioè di un atto che il Comune non poteva che considerare come sostanziale opposizione all’intervento, e che quindi, oggettivamente, metteva in seria discussione la autonoma disponibilità della copertura dell’edificio da parte della ricorrente ai sensi dell’articolo 1102 c.c.. Infatti, non è detto che l’installazione di pannelli solari sul tetto dell’edificio (intervento certamente agevolato ed incentivato dalla normativa, per la sua valenza sotto il profilo ambientale) non possa pregiudicare l’uso o il godimento della cosa comune da parte degli altri partecipanti alla comunione – condizione affinché, ai sensi dell’articolo 1102 c.c., l’intervento modificativo possa essere liberamente realizzato da ciascuno di essi; basti pensare, ad esempio, che ciascun comproprietario potrebbe avere interesse ad installare pannelli per produrre energia, ma potrebbe non essere sufficiente per tutti la superficie a disposizione, o sopportabile dalla struttura il peso di più impianti, etc.; dette eventualità, fanno sì che la disponibilità dell’installazione ai sensi dell’articolo 1102 c.c. non sia affatto scontata, ma debba essere valutata caso per caso, considerando la volontà e gli interessi di tutti i comproprietari;

– pertanto, il Comune, proprio perché aveva ancora agli atti l’esposto del comproprietario (mai fatto oggetto di ritiro o di smentita), dopo aver ricevuto la d.i.a., avrebbe dovuto considerare questi profili, per poi eventualmente adottare provvedimenti in ordine alla d.i.a. (peraltro, la ricorrente può presentare una nuova d.i.a./s.c.i.a., volta alla sanatoria dell’intervento).

7. Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto dell’interesse effettivo alla decisione manifestato dalle parti, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Gubbio della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, per spese di giudizio, che viceversa compensa nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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