Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37514 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 febbraio 2011, la Corte d’Appello di Brescia confermava la sentenza con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, il G.l.P. di quella città aveva condannato M. G.B. per violenza sessuale e lesioni personali in danno di M.P., la quale veniva costretta a subire atti sessuali consistenti in palpeggiamenti del seno cui il predetto la sottoponeva in occasione di un passaggio in auto offertole dopo che la stessa aveva subito un guasto alla propria vettura arrecandole, nella colluttazione che ne seguiva, lesioni personali guaribili in sette giorni.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Premessa una dettagliata descrizione degli eventi, degli esiti del giudizio di primo grado e dell’atto di appello, lamentava che la decisione della Corte bresciana era affetta da vizio di motivazione ed era stata assunta in violazione dell’art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 546 c.p.p., comma 1.

Osservava, a tale proposito, che i giudici del gravame si erano abbandonati a mere congetture, sposando la tesi colpevolistica prevalsa nel giudizio di primo grado, in assenza di concreti riscontri.

Richiamava in particolare l’attenzione sulla circostanza che la persona offesa aveva dichiarato di avergli provocato, difendendosi, profondi graffi affondandogli le unghie nelle mani e che tale circostanza era stata però smentita da numerosi testimoni che non avevano notato segni di alcun tipo sul suo corpo e le cui dichiarazioni erano state erroneamente valutate dai giudici del gravame attraverso il ricorso a personali deduzioni.

Altrettanto erronea riteneva la valutazione delle risultanze del certificato medico emesso all’esito della visita cui la donna era stata sottoposta dopo l’aggressione, in quanto le lesioni riscontrate dai sanitari non coincidevano con quelle descritte in querela e criticava la scarsa considerazione prestata alle condizioni psichiche della predetta ai fini della sua credibilità ed attendibilità.

Ulteriori censure riguardavano la compatibilita della condotta descritta con le condizioni di tempo e di luogo concernenti l’evento delittuoso e la dimostrata ricerca di testimonianze compiacenti da parte della donna che riteneva, anche in questo caso, frettolosamente liquidate dalla Corte territoriale ancora una volta sulla base di considerazioni meramente congetturali.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

In data 28 luglio 2011 depositava in cancelleria motivi nuovi con i quali deduceva il vizio di motivazione anche in relazione a specifiche doglianze enunciate nell’atto di appello.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Esso si sostanzia, come emerge chiaramente nel contenuto, in una critica alle modalità di valutazione del compendio probatorio da parte dei giudici del gravame che si ritiene gravemente compromesso dal reiterato ricorso alla congettura quale mezzo per inficiare la pluralità di elementi oggetti vi che dimostrerebbero la inattendibilità della persona offesa.

Si tratta di elementi già offerti nell’atto di appello ed ai quali la Corte territoriale ha fornito una risposta ritenuta però non soddisfacente per le ragioni dianzi esposte.

Il ricorrente si è più volte preoccupato di evidenziare come le sue doglianze non mirassero ad una diversa ed inammissibile valutazione delle risultanze probatorie quanto, piuttosto, a stigmatizzare un non corretto approccio critico da parte dei giudici del gravame.

Tali censure si risolvono, tuttavia, in una prospettazione alternativa delle risultanze fattuali del giudizio di merito che non può però trovare accesso in questa sede di legittimità (ed a conclusioni analoghe deve giungersi con riferimento ai motivi nuovi successivamente depositati).

Si tratta, in ogni caso, di questioni che la Corte territoriale ha lucidamente affrontato fornendo adeguata e coerente risposta a tutte le doglianze mosse con l’atto di appello addirittura eccedendo, in alcuni casi, con considerazioni ed argomentazioni esplicative non necessarie e che tuttavia evidenziano scrupolo e attenzione nell’esame delle questioni trattate e non alterano la sostanziale linearità del complessivo giudizio.

La Corte bresciana richiama infatti, legittimamente, per relationem, la sentenza di primo grado e si sofferma sulle questioni prospettate dalla difesa, dando atto che l’esistenza di un incontro tra l’imputato e la persona offesa non è in contestazione.

Il racconto della donna riportato in querela viene riconosciuto veritiero e credibile sulla base di riscontri che appaiono valutati con argomentazioni prive di cedimenti logici.

Viene in primo luogo richiamata l’attenzione sulla circostanza che la persona offesa, subito dopo l’accaduto (circa un quarto d’ora), raccontò della vicenda alla parrucchiera presso la quale si stava recando quando incontrò l’imputato e che quella, del tutto indifferente ai fatti e certamente credibile, riferiva di aver personalmente constatato la presenza di segni sulla donna e di aver appreso dalla stessa che, nel difendersi, aveva graffiato il suo aggressore.

La presenza delle lesioni riportate dalla M.P. risultano poi documentate da un certificato medico.

I giudici del gravame danno quindi atto delle plurime dichiarazioni dei familiari dell’imputato e di un suo collega di lavoro circa l’assenza di segni dei graffi che la persona offesa assumeva di avergli infetto illustrando una serie di motivi per i quali le stesse non potevano ritenersi determinanti e, segnatamente, per il fatto che il contenuto delle dichiarazioni medesime non escludeva in ogni caso che una colluttazione fosse avvenuta.

Rilevano, a tale proposito, in modo del tutto coerente, che la persona offesa, nel riferire della sua reazione ha descritto, considerato il concitato svolgimento degli eventi, ciò che riteneva di aver provocato al suo aggressore, cosicchè l’assenza di segni visibili poteva comunque ritenersi compatibile con la narrazione riportata in querela e non inficiava la genuinità del racconto.

Venivano aggiunte ulteriori osservazioni sulla incertezza dei riferimenti temporali indicati dai testi indotti dalla difesa ed oggetto di contestazione nei motivi di appello ma che, a fronte delle precedenti argomentazioni, non assumono rilievo.

Viene poi analizzata dai giudici del merito la attendibilità e completezza della certificazione medica, pervenendo, anche in questo caso, alla conclusione che le lesioni refertate sono perfettamente compatibili con il racconto della vittima del reato in quanto i medici avrebbero riferito esclusivamente delle lesioni maggiormente rilevanti.

Anche tale osservazione appare del tutto scevra da salti logici, posto che è di tutta evidenza che una certificazione medica riporti l’indicazione delle lesioni o di altre patologie obiettivamente apprezzabili che presentino sintomatologia manifesta e rilevanza sotto il profilo clinico.

Parimenti immuni da censure risultano, inoltre, le ulteriori considerazioni che la Corte territoriale svolge in merito alla mancanza di dati significativi circa eventuali intenti calunniatori da parte della donna e la irrilevanza della patologia dalla quale la stessa era affetta, sulla compatibilità del narrato con le condizioni di tempo e di luogo nelle quali si sarebbero svolti i fatti e sulla ricerca della donna di testimonianze tese a dimostrare le tendenze sessuali del suo aggressore.

Si tratta, anche in questo caso, di dati fattuali che la Corte bresciana analizza nel dettaglio senza incorrere in alcuna incongruenza e con apprezzamenti la cui tenuta logica non risulta in alcun modo compromessa dalle deduzioni che la difesa ha sviluppato in ricorso e che aveva già formulato nell’atto di appello ricevendo adeguata risposta.

Ne consegue che il giudizio di attendibilità sulla dichiarazione testimoniale della persona offesa effettuato dalla Corte d’Appello si palesa privo contraddizioni, avendone i giudici valutato l’intrinseca coerenza nonchè la veridicità e unicità del nucleo essenziale, mentre le censure mosse in ricorso riguardano singoli particolari di minima importanza che per nulla sbiadiscono la evidenza dei dati probatori acquisiti e, conseguentemente, la ricostruzione della vicenda effettuata dai giudici di merito ed il loro complessivo giudizio.

Da tutto ciò deve conseguire la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-05-2012, n. 7150 Cessazione della materia del contendere

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Bologna, con sentenza depositata il 14 aprile 2005, dichiarò inefficace, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, il pagamento della somma di L. 71.400.000 effettuato dalla Fochi Sud s.r.l., nell’anno anteriore alla apertura della procedura di amministrazione straordinaria disposta con D.M. 3 ottobre 1995, in favore della Sipi Costruzioni s.r.l., che condannò conseguentemente alla restituzione della relativa somma, con gli interessi legali, in favore della procedura.

L’appello proposto dalla Sices Works s.p.a. (già Sipi Costruzioni srl) è stato rigettato dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza resa pubblica il 28 ottobre 2008, avverso la quale la Sices s.p.a.

(già Sices Works) ha proposto ricorso per cassazione, cui la Fochi Sud s.r.l. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

Con istanza congiunta depositata il 25 luglio 2011, entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del contendere, ed è stata a tal fine fissata l’udienza ex art. 377 c.p.c., nel corso della quale le parti hanno insistito nella loro istanza ed il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Tali richieste meritano accoglimento. Risulta dagli atti che le parti hanno, nelle more, definito mediante atto di transazione – previo rilascio delle richieste autorizzazioni da parte degli organi competenti – la controversia in esame, sì che, venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso, se ne deve dichiarare la sopravvenuta inammissibilità.

Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, conformemente a quanto da esse richiesto concordemente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-06-2012, n. 9028 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 13.7.2008, la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello dei lavoratori ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati, quanto ad I.M., per i periodi 31.3.2000-30.6.2000, per esigenze eccezionali di cui all’art. 8 c.c.n.l. 1994 e successivo accordo, ed 1.6.2001-30.9.2001, per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione nonchè a necessità di espletamento del servizio in concomitanza di ferie e, quanto a P.G., per il periodo 3.7.2000-30.9.2000, con riguardo alle esigenze eccezionali di cui all’art. 8 c.c.n.l 1994, ed, accertata la sussistenza tra le parti di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per l’ I., a far data dal 31.3.2000 e, per la P., dal 3.7.2000, condannava la società Poste Italiane p.a. al pagamento, a titolo risarcitorio, di un importo pari alle retribuzioni maturate a decorrere dalle date di rispettiva messa in mora (14.2.2002 e 21.10.2000), nei limiti del triennio dalla cessazione di fatto del rapporto.

La Corte territoriale rilevava l’efficacia non meramente ricognitiva degli accordi successivi a quello del 25.9.1997 in riferimento alla causale "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione…" e la conseguente nullità del termine apposto ai contratti sopra menzionati, in difetto di strumento derogatorio collettivo, ritenendo che, all’epoca della stipula del secondo contratto dell’ I., il rapporto di lavoro del predetto era già convertito a tempo indeterminato.

Rilevava, altresì, che il tentativo obbligatorio di conciliazione rappresentava valido atto di messa a disposizione di energie lavorative dei prestatori di lavoro, cui ancorare la decorrenza dell’obbigazione risarcitoria e che nulla potessi detrarsi dall’importo riconosciuto a titolo di aliunde perceptum, in presenza di deduzione affatto generica del datore di lavoro al riguardo.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società Poste Italiane, con due motivi, illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resistono con controricorso gli intimati, che propongono ricorso incidentale sulla base di unico articolato motivo, ulteriormente chiarito con memorie.

Il presente giudizio, sospeso in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionalità della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, è pervenuto nuovamente alla trattazione del Collegio.

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, disposta la riunione dei giudizi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo, la società denunzia la violazione e falsa applicazione di norme in diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 230 del 1962 ed alla L. n. 56 del 1987, art. 23, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss.

c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine ad un punto decisivo della controversia, rilevando la natura non negoziale ma meramente ricognitiva degli accordi successivi a quello del 25.9.1997 e la erroneità della tesi della limitata efficacia temporale dell’accordo del 25.9.1997, interpretato in violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e senza considerare gli accordi ulteriori, e limitandosi al senso letterale delle disposizioni.

Evidenzia il permanere delle esigenze della ristrutturazione aziendale poste a fondamento della stipula dei contratti a termine, rispetto alle quali anche gli accordi successivi si configuravano come mere prese d’atto della perdurante situazione che aveva giustificato, secondo le parti sociali, il ricorso alle assunzioni a termine nel previsto ambito temporale.

Formula, a conclusione della parte argomentativa del motivo, quesiti di diritto, con i quali domanda se si domanda, nei quesiti, a) se, in applicazione dei principi che regolano la successione dei contratti collettivi nel tempo, in termini di efficacia e validità, ad un accordo collettivo che integra il contratto collettivo con riguardo alla introduzione di una nuova ed ulteriore ipotesi di legittimo ricorso a contratto a termine deve riconoscersi valenza ed efficacia anche temporale, pari al contratto di cui costituisce integrazione;

b) se gli accordi ed i verbali intervenuti tra le parti successivamente al 25.9.1997 avevano natura ricognitiva; c) se doveva ritenersi la persistenza delle esigenze riorganizzative; d) se la posizione giuridica affermata in giudizio possa definirsi "diritto quesito" indisponibile dagli agenti contrattuali.

Con il secondo motivo, articolato sotto due profili, la società rileva la non idoneità della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione a configurare la mora accipiendi del datore di lavoro, dovendo verificarsi la prova della suddetta offerta di prestazioni lavorative in concreto e, con riguardo alla questione dell’aliunde perceptum, osserva come la prestazione di attività per terzi da parte del lavoratore dopo la scadenza del rapporto a termine, dedotta tempestivamente, non sia stata valutata adeguatamente dal giudice del merito, tenuto conto della natura risarcitoria e non già corrispettiva della somma da riconoscersi per il periodo intercorso dalla scadenza del termine alla riammissione in servizio. Chiede, in proposito, enunciarsi principio di diritto per il quale, per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore ha diritto al pagamento delle retribuzioni solo se abbia offerto espressamente la prestazione lavorativa e nel rispetto degli artt. 1206 e ss. c.c..

Con il primo motivo, viene dedotto che l’art. 8 del c.c.n.l. del 1994, così come integrato dall’accordo 25-9-97, subordinava la sua applicazione unicamente all’esistenza di un processo di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda, per cui l’interpretazione di tale accordo compiuta dalla Corte di Roma risulta viziata, oltre che dall’erronea lettura della L. n. 56 del 1987, art. 23, che ha condizionato, viziandola irrimediabilmente, anche la successiva esegesi della disciplina contrattuale, pure dall’autonoma e concorrente violazione delle regole ermeneutiche legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (ed in particolare del criterio letterale e del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione).

Le censure non possono essere accolte.

In base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001), sulla scia di Cass. SU. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove, però, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8- 2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Alla stregua di tale orientamento, ormai consolidato, deve quindi ritenersi illegittimo il termine apposto al contratto in esame per il solo fatto che lo stesso è stato stipulato dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo. Nè a diverse conclusioni può giungersi dall’esame dell’accordo del 18.1.2001, ovvero della disposizione di cui all’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, pure invocati dalle Poste a sostegno del proprio assunto.

Si ha riguardo ad un accordo – stipulato ad oltre due anni di distanza dall’ultima proroga – che non potrebbe coprire mai il "vuoto" normativo creatosi nel periodo precedente, rendendo legittimi comportamenti posti in essere in contrasto con norme imperative di legge. Ed in ogni caso il nuovo accordo non potrebbe mai travolgere diritti già acquisiti nel patrimonio di terzi nel periodo intermedio (cfr. in termini Cass. n. 15331 del 7.8.2004).

Risulta, dunque, irrilevante il richiamo all’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, sia perchè esso si riferisce chiaramente alle sole assunzioni da effettuare dopo l’entrata in vigore del nuovo contratto, sia perchè la possibilità di procedere ad assunzioni a termine "per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione" è subordinata all’esito di confronto con la controparte sindacale a livello nazionale ovvero a livello regionale, il che, a ben vedere, conferma l’inesistenza di qualsiasi pregresso accordo generale per tale tipo di assunzioni.

Con riguardo al secondo motivo, per quanto riguarda la questione della mora accipiendi, vale osservare che la relativa prospettazione si rivela priva di autosufficienza, in quanto, pur evidenziandosi l’idoneità della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione a configurare valido atto di messa in mora, non se ne riporta il contenuto, al fine di consentire alla Corte di valutare la fondatezza del rilievo. Deve, quindi, dichiararsene l’inammissibilità.

In merito ai rilievi attinenti all’aliunde perceptum, deve rilevarsi che gli stessi, per come formulati, si fondano sulla considerazione che la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare in ordine ad un fatto controverso ed in parte decisivo per il giudizio e con lo stesso si deduce la violazione del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., nonchè dell’art. 421 c.p.c., in ragione dell’omissione di ogni decisione in merito alla richiesta formulata dalla società, volta ad ottenere l’esibizione della documentazione necessaria al fine di consentire una corretta determinazione degli eventuali corrispettivi percepiti dall’appellante per attività svolte alle dipendenze e/o nell’interesse di terzi. Si afferma, poi, che l’aliunde perceptum non possa che essere genericamente dedotto, essendo, se mai, onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione, e che, in definitiva, fatti costituenti parte determinante della res controversa non hanno formato oggetto di una valutazione da parte del giudice del merito, con conseguente vizio della sentenza. Osserva questa Corte che la deduzione del vizio come prospettata avrebbe reso necessario trascrivere il motivo dedotto in sede di gravame, al fine di consentire alla Corte di valutare la denunziata omissione valutativa e che comunque, in termini più generali, la stessa non coglie nel segno e risulta formulata in dispregio del principio di autosufficienza, non riportandosi neanche il contenuto preciso delle istanze istruttorie asseritamente avanzate e disattese dalla Corte del merito, in ragione della ritenuta natura astratta delle enunciazioni che si intendevano provare o in relazione alle quali era stato sollecitata l’attivazione di poteri istruttori d’ufficio.

Peraltro, il motivo è stato ritenuto generico in alcuni precedenti di questa Corte (cfr. Cass. 4.1.2011 n. 80; Cass. 29.4.2011 n. 9583) affermandosi che il quesito, per la sua formulazione, risulta non pertinente rispetto alla concreta fattispecie esaminata, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito.

A ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del motivo di impugnazione.

Infine, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie, benchè, con sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2011 siano state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102 e 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1. Ed invero, il motivo dedotto in relazione alla quantificazione del risarcimento è stato dichiarato inammissibile, il che preclude ogni esame della questione.

Con il ricorso incidentale l’ I. e la P. deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1226, 1227, 2094 e 2099 e 2967 c.c., degli artt. 112, 114 e 432 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la insufficienza e contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo e controverso, relativo all’ammontare delle retribuzioni o comunque del risarcimento del danno appannaggio di ciascun esponente, formulando quesiti con i quali si domanda se, in caso di sentenza che accerti la nullità del termine, il diritto a vedersi riconoscere una somma parametrata alle retribuzioni non percepite dalla data dell’offerta delle prestazioni discenda direttamente dall’obbligo contrattuale, oppure abbia origine nella disciplina codicistica sul risarcimento del danno; se le retribuzioni siano dovute fino al ripristino della attualità del rapporto ed, ancora, se il giudice possa procedere di sua iniziativa a valutazione equitativa del danno.

Quanto ai rilievi svolti dalla difesa dei ricorrenti incidentali sul contrasto tra la disciplina dello ius superveniens – che ha inciso nella materia oggetto del ricorso prevedendo, con disposizione (L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5) ritenuta applicabile anche ai giudizi pendenti in Cassazione che, in caso di conversione del contatto a tempo determinato la misura del risarcimento sia pari ad un’indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed una massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto – e le norme della CEDU (art. 6), contrasto identificato nell’ingiustificata intromissione, attraverso norma retroattiva, del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, tale da influire sulla decisione di singole controversie o su un gruppo di esse, il Giudice delle Leggi, con sentenza n. 303 del 2011, ha, con riferimento alla giurisprudenza della CEDU, ritenuto sussistenti motivi idonei a giustificare un intervento del legislatore con efficacia retroattiva. La Corte costituzionale ha, invero, osservato che il veto al legislatore di interferire nell’amministrazione della giustizia è inteso ad evitare tale influenza, salvo che per imperative ragione d’interesse generale e che tali ragioni possano nella specie "essere ricondotte all’avvertita esigenza di una tutela economica dei lavoratori a tempo determinato più adeguata al bisogno di certezza dei rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte nei processi produttivi, anche al fine di superare le inevitabili divergenze applicative cui aveva dato luogo il sistema previgente (cfr, in tali termini, C. Cost 303/2011 cit.).

Tanto premesso, deve rilevarsi che il motivo, per come avanzato dai ricorrenti incidentali ed alla luce dello ius superveniens, è infondato, in considerazione del divieto della reformatio in peius, posto che la decisione impugnata determina dalla messa in mora rispettivamente del 31.3.2000 e del 3.7.2000, il quantum del risarcimento riconosciuto all’ I. ed alla P., nei limiti del triennio dalla cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro (del 30.9.2001 per il primo e del 30.9.2000 per la seconda), onde gli stessi non potrebbero, comunque, ottenere di più di quanto loro già riconosciuto dal giudice del gravame.

Anche il ricorso incidentale va, per quanto detto rigettato.

La soccombenza reciproca giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2012, n. 11271 Arbitrato

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Svolgimento del processo

1.- Il lodo arbitrale pronunciato il 13 dicembre 2003 aveva dichiarato risolto il contratto di appalto per inadempimento della società committente XX. e condannato quest’ultima a pagare all’appaltatore V.G. (convenuto nel giudizio arbitrale) i compensi dovuti per lavori eseguiti. Per quanto ancora rileva, il collegio arbitrale aveva dichiarato inammissibile la domanda della committente diretta a far accertare l’esistenza di una società irregolare tra V.G. e V.P.;
la XX. infatti aveva dedotto di avere pagato a quest’ultimo parte del corrispettivo, ma gli arbitri avevano ritenuto che l’accertamento di tale questione esulasse dai limiti della convenzione arbitrale.
2.- La Curatela del Fallimento XX. ha impugnato il lodo per nullità, deducendo tra l’altro che gli arbitri erroneamente avevano ritenuto, d’ufficio, che la domanda proposta agli arbitri esulasse dai limiti della convenzione arbitrale, poichè il convenuto non aveva sollevato specifica eccezione al riguardo ma si era limitato ad eccepire la novità della domanda proposta nelle conclusioni; gli arbitri, ritenendo erroneamente precluso l’esame della questione societaria nel merito, avevano quindi violato le regole del processo arbitrale.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 2 dicembre 2008, ha rigettato l’impugnazione.
3. La Curatela del Fallimento ricorre per cassazione con un unico motivo.
V.G. non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

1.- Nel giudizio arbitrale la Curatela del Fallimento XX. aveva chiesto di accertare l’esistenza di una società irregolare tra l’appaltatore V.G. e V.P. affinchè, nel determinare il residuo credito del primo nei suoi confronti, si tenesse conto di taluni importi versati al secondo. Il convenuto V.G. aveva eccepito l’inammissibilità dell’accertamento in quanto tardivamente richiesto dalla XX. nel giudizio arbitrale e, quindi, precluso ai sensi dell’art. 817 c.p.c., comma 3 e art. 829 c.p.c., n. 4.
Gli arbitri avevano giudicato la questione inammissibile e la Corte di appello, nella sentenza impugnata, si è limitata ad osservare che "il collegio arbitrale ha, al contrario, rilevato che la domanda esulava dai limiti del compromesso", giudicando la situazione "affatto diversa" da quella prospettata in sede di gravame del lodo arbitrale, nel quale la XX. aveva lamentato che gli arbitri avessero male interpretato l’eccezione di inammissibilità che invece il convenuto aveva proposto per la diversa ragione della sua intempestiva introduzione nel giudizio.
2.- La Curatela del Fallimento XX. ricorre per cassazione denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonchè erronea interpretazione degli atti processuali, per avere la corte d’appello ritenuto precluso l’esame della questione societaria, sulla base degli erronei presupposti che tale questione dovesse essere giudicata in via principale anzichè in via incidentale e che il convenuto avesse sollevato nel giudizio arbitrale specifica eccezione in ordine alla esorbitanza della stessa dai limiti della convenzione arbitrale.
3.- La sentenza impugnata, in sostanza, ha interpretato la declaratoria di inammissibilità resa in sede arbitrale nel senso che gli arbitri avessero non già accolto un’eccezione formulata dal convenuto V.G. (in modo peraltro ritenuto inadeguato dalla XX.), ma autonomamente giudicato la medesima questione, concernente l’esistenza della società tra i due V., come esulante dai limiti della convenzione arbitrale. Quindi, la Corte d’appello, concludendo il giudizio rescindente con esito negativo, ha implicitamente condiviso la decisione arbitrale di esorbitanza dell’accertamento richiesto dai limiti della convenzione arbitrale.
4.- Il ricorso è fondato per entrambi i profili dedotti nel ricorso.
4.1.- La XX., in sede di impugnazione del lodo, si era doluta della decisione arbitrale che aveva ritenuto che la questione relativa all’accertamento dell’esistenza di una società irregolare tra i V. potesse essere decisa soltanto in via principale, esulando dall’oggetto e quindi dai limiti del giudizio arbitrale. La Corte palermitana, nell’aderire implicitamente al convincimento degli arbitri, si è limitata ad interpretarne il dictum, senza esporre alcuna autonoma motivazione, con l’effetto di ignorare la specifica censura sollevata al riguardo dalla parte. In realtà, l’art. 819 c.p.c. (anche nel testo vigente anteriormente alla riforma del 2006) impone agli arbitri di decidere incidentalmente tutte le questioni insorte, tranne quelle che non possano essere oggetto del giudizio arbitrale ed è noto che, affinchè una questione pregiudiziale debba essere decisa con efficacia di cosa giudicata, a norma dell’art. 34 c.p.c., non basta l’esplicita richiesta in tal senso di una delle parti, ma occorre che il richiedente abbia un interesse a far valere l’accertamento con efficacia autonoma di giudicato anche al di fuori del giudizio in corso, cioè un interesse che trascenda quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata (v. Cass. n. 14578/2005, n. 7691/1998, n. 4661/1977). Non è così nel caso in cui il convenuto, di cui sia chiesta la condanna al pagamento di un credito relativo a un rapporto contrattuale, si difenda deducendo di avere adempiuto mediante pagamento a un terzo legato al creditore della prestazione in un rapporto di società. L’accertamento dell’esistenza del dedotto rapporto costituisce uno degli elementi rilevanti nel giudizio sulla fondatezza nel merito della difesa del convenuto e ben può essere svolto in via incidentale e senza efficacia di giudicato nella controversia, che è oggetto del giudizio arbitrale, riguardante l’esecuzione del contratto.
4.2.- Il lodo arbitrale aveva ritenuto che l’accertamento richiesto in ordine alla predetta questione societaria provocava una "estensione della domanda dai limiti della clausola compromissoria" cui era anche di ostacolo la mancata accettazione del contraddittorio da parte di V.G. "che ne ha dedotto tempestivamente, alla prima risposta, la novità e l’inammissibilità", con la conseguenza che una decisione arbitrale sul punto sarebbe stata viziata per extrapetizione ex art. 829 c.p.c., n. 4.
L’art. 817 c.p.c., comma 3 stabilisce che la parte nei cui confronti sono formulate, nel corso del giudizio arbitrale, conclusioni esorbitanti dai limiti della convenzione arbitrale, è tenuta a proporre specifica eccezione al riguardo e, in mancanza, le è preclusa la impugnazione del lodo

P.Q.M.

riferisce al caso in cui il lodo sia viziato per avere pronunciato fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato (art. 829 c.p.c., n. 4), mentre nella specie gli arbitri hanno omesso di decidere su una questione che, come detto, non esorbitava da quei limiti e, quindi, non si sono pronunciati su una domanda o eccezione proposta da una delle parti nel giudizio arbitrale (v. art. 829 c.p.c., n. 12), così incorrendo in un error in procedendo denunciato dinanzi alla Corte di appello (nel senso della nullità del lodo arbitrale in tal caso, v.
Cass. n. 2791/1971).
4.3.- Inoltre, l’eventuale esorbitanza dai limiti della convenzione arbitrale dev’essere oggetto di una specifica eccezione della parte nei cui confronti la domanda o l’eccezione siano rivolte, senza che tale eccezione possa ritenersi implicita nella diversa eccezione (sollevata nel giudizio dal convenuto V.G.) di inammissibilità per novità della domanda stessa. In tema di arbitrato, infatti, ove gli arbitri non siano stati vincolati all’osservanza della procedura ordinaria, alle parti è consentito di modificare ed ampliare i quesiti iniziali, senza i limiti temporali fissati negli artt. 183 e 184 c.p.c., ma sempre nell’osservanza del principio del contraddittorio (v. Cass. n. 8937/2000, n. 6950/2004).
5.- Pertanto, la sentenza impugnata, non essendosi attenuta ai principi sopra enunciati, dev’essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

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