Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-04-2013, n. 18244 Sicurezza pubblica

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Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 25/10/2011 il Questore di Verona ha applicato al sig. B. le misure previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 in ciò ricompreso l’obbligo per la durata di tre anni di presentarsi avanti l’autorità di pubblica sicurezza in orario corrispondente allo svolgimento delle manifestazioni sportive cui partecipa la squadra di calcio Hellas Verona.

Tale provvedimento è stato notificato alla parte alle ore 10 del giorno 28/10/2011 e il Giudice delle indagini preliminari in sede lo ha convalidato su richiesta del Pubblico ministero con ordinanza emessa alle ore 11,30 del 29/10/2011.

2. Avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari il sig. B. propone ricorso, lamentando:

Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), del cit.

art. 6, comma 3 avendo il Giudice delle indagini preliminari emesso il provvedimento di convalida senza concedere alla parte il tempo necessario per provvedere alle attività difensive previste dalla legge.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento. La costante giurisprudenza di questa Corte ha fissato, a far data dalla sentenza n. 2741/2008, udienza 11/12/2007, Castellano (rv 238537), che la persona raggiunta dall’obbligo di presentazione alle autorità di pubblica sicurezza ha diritto ad esercitare le proprie difese e a depositare eventuali memorie nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, termine corrispondente a quello che ha a disposizione il Pubblico ministero per inoltrare al giudice la richiesta di convalida.

2. Il mancato rispetto di tale termine, che costituisce essenziale presidio del diritto al contraddittorio rispetto a provvedimento che incide sulla libertà della persona, comporta l’annullamento dell’ordinanza giudiziale senza rinvio e la conseguente perdita di efficacia della misura imposta dal Questore (per tutte, Sez. 3, n. 18530 del 10/3/2010, Resca, rv 247041).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara la perdita di efficacia del provvedimento del Questore di Verona in data 25/10/2011 limitatamente all’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di Verona.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 178

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Svolgimento del processo
A. Con processo verbale di contestazione n. 16 dell’1.6.1999 il Nucleo regionale di vigilanza e controllo accertava la realizzazione abusiva dell’impianto viticolo, catastalmente identificato nella sezione di xxx nord, fg. xx, n. 68,69 e 138 della superficie netta di ha. 5.00.00., in quanto impiantato in assenza dell’autorizzazione dell’xxx di xxx.
B. In forza del predetto accertamento la Regione xxx, con decreto n. 1410 del 29.11.2002, non concedeva al ricorrente la deroga all’autorizzazione per produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti dalle superfici irregolarmente piantate per un’area di mq. 41.625,00 perché i vigneti risultavano impiantati dopo l’1.9.1998. Tale ultimo provvedimento veniva impugnato con ricorso recante il numero R.G. 399/2003, dichiarato perento con decreto n. 2673/2005.
C. Successivamente il Direttore dell’xxx, con ordinanza n. 21 del 27.10.2005, archiviava per ragioni di "economia amministrativa e giuridica " il detto verbale di accertamento.
D. Con il decreto n. 223 del 16.10.2009, oggetto di impugnazione, il Direttore dell’xxx annullava l’ordinanza di archiviazione del 27.10.2005 in considerazione della natura permanente dell’illecito contestato e dell’esistenza dei vigneti abusivamente realizzati, come accertato nel corso del sopralluogo del 10.9.2009, con conseguente impossibilità di erogare i contributi richiesti dal ricorrente in relazione a vigneti impiantati abusivamente.
E. Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto più profili:
1) per assenza del presupposto dell’illegittimità dell’ordinanza di archiviazione, annullata dal provvedimento gravato;
2) per omessa specificazione delle ragioni di opportunità contrarie a quelle che avevano indotto ad archiviare il verbale di accertamento del 1999;
3) per omesso esercizio del potere di autotutela in un lasso di tempo ragionevole;
4) per mancata valutazione nel bilanciamento dei contrapposti interessi dell’affidamento del ricorrente in relazione al pregresso provvedimento di archiviazione;
5) per violazione del principio di correttezza processuale giacché l’xxx ha annullato l’archiviazione per non consentirne l’uso in altro procedimento pendente davanti al TAR;
6) per violazione del principio di unitarietà ed inscindibilità dell’atto amministrativo in forza del quale non si può annullare solo la sanzione senza annullare anche l’infrazione che ne è il presupposto.
F. La Regione xxx, ritualmente costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare di rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimo contraddittorio in quanto il provvedimento è stato emesso da xxx, mentre il ricorso è stato notificato alla Regione xxx, nonché per carenza di interesse giacché l’archiviazione della sanzione amministrativa non ha determinato la regolarizzazione dei vigneti realizzati in violazione di legge, come accertato dal provvedimento n. 1410/2002 del Dirigente dell’xxx, mai impugnato. Nel merito la Regione ha, quindi, concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato.
G. Con l’ordinanza n. 118 del 10.2.2010 il Tribunale rigettava la richiesta di misure cautelari ritenendo non sussistente il requisito del periculum. La detta ordinanza veniva riformata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. 2496 del 28.5.2010.
H. Alla pubblica udienza del 18.11.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Occorre esaminare, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimo contraddittorio e per carenza di interesse sollevate dall’Amministrazione regionale.
2. La Regione xxx eccepisce, in via preliminare, che l’atto impugnato è stato emesso dall’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, istituita con L.R. n. 31/2001 e dotata di propria personalità giuridica e di proprie competenze, e che, pertanto, il ricorso doveva essere notificato a quest’ultima e non alla Regione, soggetto estraneo ai rapporti amministrativi sottostanti.
3. Deve premettersi che il ricorso è stato notificato alla Regione xxx, in persona del Presidente pro tempore, il 18.12.2009, come si evince dalla relata di notifica apposta in calce allo stesso, anziché ad xxx, nonostante il provvedimento impugnato sia stato emesso dal Direttore della detta Agenzia.
4. Tanto premesso, occorre verificare se nel caso di specie possa dirsi o meno che il ricorso è stato notificato nel termine decadenziale di 60 giorni dalla intervenuta conoscenza del provvedimento lesivo all’ autorità emanante, non essendovi alcun controinteressato.
5. Il Collegio ritiene opportuno a tal fine richiamare le disposizioni regionali relative all’istituzione dell’xxx e al trasferimento delle relative competenze.
5.1. L’xxx è subentrata nell’esercizio delle funzioni già di competenza dell’Ispettorato Regionale per l’Agricoltura, in virtù della convenzione stipulata tra la stessa e la Regione xxx in data 17.3.2003, in attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 31/2001, dell’art. 5 della L.R. n. 5/2001 (con le quali è stata prevista la gestione di ogni attività connessa e funzionale agli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di fondi strutturali di provenienza comunitaria) e della D.G.R.V. n. 2275/2002.
5.2. La VI Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n.6202 del 5.12.2007, occupandosi proprio di una vicenda attinente alle procedure per la deroga alla commercializzazione dei vini provenienti da vigneti impiantati in modo irregolare, ha statuito che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della convenzione del 17.3.2003, l’xxx è subentrata "nella gestione dei procedimenti indicati dalla DGR 9 agosto 2002 n. 2275" e "il subentro da parte xxx nella titolarità dei procedimenti di cui ai punti 2 e 3 della DGR n. 2275/2002 ha effetto a decorrere dalle date di seguito indicate: Ispettorati regionali agricoltura: data di sottoscrizione della presente convenzione". L’Allegato 1 "Elenco dei procedimenti relativi alle funzioni assegnate ad xxx dalla Regione" menziona espressamente il settore vitivinicolo, disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1493/1999.
5.2.1. Prosegue il Consiglio di Stato nella richiamata pronuncia che l’xxx, divenuta quindi titolare del potere di rilasciare l’autorizzazione in deroga (già di competenza degli Ispettorati regionali per l’Agricoltura), è legittimata a procedere al riesame di autorizzazioni in precedenza rilasciate, qualora si verifichi il presupposto in queste espressamente indicato, cioè che "i dati e le informazioni comunicate dal richiedente" non rispondano al vero.
5.2.3. Orbene, in base alla richiamata pronuncia deve, quindi, essere disattesa la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente secondo la quale l’xxx sarebbe solo l’organismo pagatore, per la Regione xxx, di aiuti, contributi e premi comunitari, avendo quale compito esclusivo quello di erogare i predetti pagamenti e, dunque, che il Direttore dell’xxx avrebbe emanato il provvedimento impugnato quale funzionario di fatto, essendo privo del potere amministrativo con lo stesso esercitato.
5.2.4. In forza delle richiamate disposizioni di legge regionale e della rammentata convenzione intercorsa tra Regione xxx e xxx, il Collegio, supportato anche dalla recente pronuncia emessa dal Consiglio di Stato, ritiene che l’xxx abbia competenza ad emanare il provvedimento oggetto del presente giudizio e che, quindi, alla stessa debba essere riconosciuta la legittimazione passiva nel presente giudizio. Ne discende, dunque, che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato nel rispetto del termine decadenziale di 60 giorni a quest’ultima e non alla Regione xxx, con quanto ne consegue in punto di ammissibilità dello stesso ricorso.
5.2.5. Né, va soggiunto,, nel caso di specie può farsi ricorso all’orientamento giurisprudenziale formatosi, peraltro, in relazione al controinteressato e non all’autorità emanante, in merito alla sanatoria della notifica nulla.
5.2.6. Secondo i principi giurisprudenziali consolidatisi sul punto deve essere ritenuta inesistente la notifica del ricorso giurisdizionale nel caso in cui essa manchi del tutto ovvero sia stata effettuata con riguardo a soggetto che non abbia alcun riferimento con il destinatario necessario della notificazione stessa, mentre è affetta da nullità, sanabile con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., attraverso la costituzione della parte non intimata, quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla legge, risulti tuttavia ravvisabile il collegamento sopramenzionato, tale da consentire che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (cfr. Cons. Stato, IV, 3.11.2008 n. 5478; Cons. Stato, VI, 2.11.2007 n. 5690; T.A.R. Lazio, Roma, I, 3.7.2007 n. 5910). E tutto ciò sempre nell’imprescindibile rispetto delle preclusioni derivanti dalle decadenze operanti nel processo amministrativo, ove vige la regola – opposta a quella processuale civilistica che consente al giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione in caso di convenuto contumace e di vizio della notifica – secondo la quale, al fine della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve essere ritualmente notificato, entro il prescritto termine di decadenza, all’Amministrazione resistente e ad almeno un controinteressato,.
E, infatti, in coerenza con gli illustrati principi, l’inesistenza della notificazione si verifica quando la difformità dal modulo legale è tale da renderla, come sopra chiarito, del tutto inidonea ad inserirsi nello sviluppo del processo, il che accade quando la consegna dell’atto sia avvenuta a soggetti privi di legittimazione o a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, essendo in tali casi la notifica effettuata in modo assolutamente non conforme alla legge ed essendo, altresì, inidonea a realizzare lo schema tipico dell’istituto e lo scopo cui è preordinato.
5.2.7. In tali casi, gli effetti conseguenti all’inesistenza della notificazione non possono essere impediti, quindi, invocando la sanatoria della nullità, in quanto ciò è possibile solo con riferimento ad una notificazione irregolare, viziata o nulla, ma pur sempre esistente e realizzatasi come tale.
5.2.8. In coerente applicazione dei suesposti principi, difettando, nella fattispecie in esame, la legittimazione della Regione xxx,all’emanazione del provvedimento oggetto di impugnazione, la notifica ad essa sola affettuata deve ritenersi integrante un’ipotesi di inesistenza (tamquam non esset), in quanto diretta a soggetto privo di un concreto collegamento con il legittimo destinatario dell’atto.
6. Né, infine, può trovare applicazione nel caso di specie l’istituto della rimessione in termini per effetto dell’errore scusabile, giacché tutti gli atti della procedura che ha condotto all’emanazione del provvedimento impugnato, ivi compreso quest’ultimo, recano l’intestazione dell’A.V.E.P.A. e, del resto, lo stesso ricorrente ha sempre interloquito in relazione agli stessi con l’Agenzia e non con uffici della Regione xxx.
7. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto del legittimo contradditorio.
8. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione dell’esistenza di una pronuncia cautelare favorevole, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il xxx (Sezione Seconda),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, 05-07-2010, n. 4244 BELLEZZE NATURALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La società I.S.C. s.r.l. (in prosieguo la società), proprietaria di una vasta area adiacente al parco di Villa Selvatico nel tenimento del comune di Battaglia Terme – destinata dal p.r.g. a zona termale di espansione (DT2/1) ed assoggettata a piano attuativo di iniziativa privata dall’art. 31 punto 15, delle n.t.a. – ha intrapreso da molti anni una iniziativa per realizzare una struttura ricettiva termale e residenziale temporanea (per un totale di 800 posti letto e circa 78.000 mc).

1.1. Giova fin da ora precisare che il menzionato art. 31, punto 20, primo periodo delle n.t.a. stabilisce che: "Per le caratteristiche straordinarie del sito, il Piano attuativo e i progetti dovranno essere elaborati in accordo con la Soprintendenza ai BB.AA."; completa il quadro il punto 23 del medesimo articolo secondo cui: "Per quanto riguarda la zona DT2/1, la progettazione degli insediamenti dovrà seguire i criteri di cui all’art. 26 delle n.d.a del P.A. del Parco dei Colli Euganei, con particolare riferimento al comma 5b) del suddetto articolo"; a sua volta l’art. 26, co. 5, lett. b), del Piano ambientale del parco dei Colli Euganei così recita: "i complessi termali…. isolati o marginali al contesto urbano, di nuovo impianto…. e segnalati in tavola di piano, devono essere realizzati attraverso appositi strumenti urbanistici attuativi con previsioni plano volumetriche finalizzate – in particolare – alla tutela delle preesistenze di interesse monumentale circostanti, in accordo con le competenti Soprintendenze…".

1.2. Con delibera giuntale n. 86 del 29 agosto 2006 il comune ha restituito alla società il piano di lottizzazione (in prosieguo p.d.l.) per la costruzione del centro termale chiedendo una serie di adeguamenti; in particolare, e per quanto di interesse ai fini della presente controversia, fra le innumerevoli mende del progetto, è stata registrata la mancanza del preventivo accordo con la Soprintendenza a mente dell’art. 31 punto 20 cit.

1.3. Con sentenza irrevocabile n. 4099 del 18 dicembre 2006 il T.a.r. del Veneto, sezione II:

a) ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto contro un atto infraprocedimentale;

b) ha rilevato che alcune delle richieste di integrazione progettuale formulate dal comune fossero certamente immuni da vizi e, a titolo esemplificativo, ha evidenziato l’incompletezza della documentazione allegata al progetto e la violazione da parte di quest’ultimo dell’art. 6 delle n.t.a del p.r.g.

1.4. La società, nel dichiarato intento di adeguarsi alla sentenza ed assumendo la delibera n. 86 cit. come un preavviso di rigetto, ha provveduto a modificare il progetto del p.d.l.

1.5. Con delibera n. 54 del 5 giugno 2007 il comune ha definitivamente respinto il progetto per una lunga serie di carenze dello stesso; in particolare è stato ribadito che "il piano urbanistico proposto manca ancora di un riferimento o di un parere che comprovi la sua avvenuta progettazione in accordo con la Soprintendenza…. così come previsto all’art. 31, punto 20, delle Norme Tecniche di Attuazione. Si precisa che quanto proposto ricalca essenzialmente le previsioni di cui alla richiesta del settembre 2005 per la quale la Soprintendenza non aveva rilasciato il proprio parere favorevole".

2. Avverso la delibera n. 54 del 2007 e l’art. 31, punto 20, delle n.t.a. del p.r.g. la società è nuovamente insorta davanti al T.a.r. del Veneto articolando quattro autonomi motivi e formulando domanda di risarcimento del danno.

3. L’impugnata sentenza – T.a.r. del Veneto, sezione II, n. 3503 del 31 ottobre 2007 – resa in forma semplificata alla camera di consiglio fissata per la definizione dell’incidente cautelare, ha respinto il ricorso compensando integralmente fra le parti le spese di lite.

4. Con ricorso notificato il 20 e 21 dicembre 2007, e depositato il successivo 3 gennaio 2008, la società ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r.:

a) deducendo con il primo mezzo (pagine 12 – 15), la carenza assoluta di motivazione e di istruttoria dell’impugnata sentenza;

b) reiterando criticamente, con il secondo, terzo, quarto e quinto mezzo (pagine 15 – 22), tutte le censure sviluppate in prime cure ma sollevando, al contempo, taluni profili nuovi di doglianza;

c) infine riproponendo testualmente tutti i motivi dell’originario ricorso introduttivo inclusa la domanda risarcitoria (pagine 22 – 32).

5. Si è costituito il comune di Battaglia Terme deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.

6. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica dell’8 giugno 2010.

7. L’appello è infondato e deve essere respinto.

7.1.Preliminarmente la sezione osserva che il thema decidendum è circoscritto dalle censure sollevate in primo grado, non potendosi tenere conto dei profili nuovi sollevati per la prima volta nel ricorso in appello o nella memoria conclusionale del 27 maggio 2010, in spregio al divieto di motivi nuovi sancito dall’art. 345, comma 1, del codice di procedura civile ed al carattere puramente illustrativo delle comparse conclusionali (cfr., fra le tante e da ultimo, Cons. St., sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2629).

Pertanto, per semplicità espositiva, la sezione, dopo aver esaminato i mezzi che si appuntano direttamente contro l’impugnata sentenza, seguirà l’ordine dei motivi sviluppati in primo grado.

8. I mezzi articolati nei confronti della sentenza impugnata sono inammissibili ed infondati e devono essere respinti nella loro globalità.

8.1. Invero, secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 19 novembre 2009, n. 4117; 13 febbraio 2009, n. 824):

a) presupposti della sentenza in forma semplificata sono la completezza del contraddittorio (cioè la rituale notifica del ricorso e il rispetto del termine per la discussione sull’istanza incidentale), la completezza dell’istruttoria, l’avviso alle parti;

b) l’esigenza e l’opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa è stata rimessa dal legislatore al prudente apprezzamento del giudice e non alla volontà delle parti, alle quali è stato riconosciuto il diritto di essere avvertite dell’intenzione del giudice (di decidere immediatamente nel merito la causa) al fine precipuo di non esaurire le loro difese sul piano della misura cautelare incidentalmente richiesta e di sviluppare pertanto le proprie argomentazione difensive anche nel merito;

c) la censura proposta contro la sentenza di primo grado, con cui si denuncia la carenza dei presupposti per la pronuncia in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, oltre ad essere inammissibile se le parti, espressamente informate dell’intenzione del collegio giudicate di definire immediatamente nel merito la causa, nulla hanno obiettato (come verificatosi nel caso di specie), è anche infondata nel merito, atteso che la doglianza si sostanzia in una censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata che non rileva nel giudizio di appello, giacché l’effetto devolutivo di quest’ultimo consente al giudice di appello di provvedere sulle domande, eventualmente integrando la motivazione mancante.

Ciò posto, dalla lettura della sentenza impugnata e dall’esame del fascicolo di causa non si rinviene alcun elemento che dimostri la carenza dei presupposti per procedere alla immediata definizione nel merito della causa in primo grado.

Come si è visto, il presupposto per la definizione immediata dell’incidente cautelare è che vi sia una "situazione manifesta" in relazione alla ricevibilità, procedibilità, ammissibilità, fondatezza o infondatezza del ricorso.

Per "manifesta" si intende una situazione che non comporta l’esame di problematiche complesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 824 del 2009 cit.); ma, poiché nel disegno della legge l’iniziativa della definizione immediata appartiene esclusivamente al giudice – tanto che può decidere in mancanza della costituzione delle parti ed anche contro la loro volontà – la sua scelta deve intendersi quale espressione di una valutazione di opportunità insindacabile, fermo il limite del rispetto del principio del contraddittorio (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 824 del 2009 cit.).

In ogni caso il T.a.r., come meglio si vedrà in prosieguo, ha correttamente apprezzato la consistenza dei motivi di ricorso alla stregua delle risultanze processuali.

9. Può scendersi ora all’esame delle originarie censure articolate in prime cure.

9.1. Il primo motivo dell’originario ricorso proposto davanti al T.a.r. (pagine 12 – 16), è affidato alla violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 ed all’eccesso di potere per sviamento; si sostiene che il comune avrebbe fondato il provvedimento negativo su ragioni diverse da quelle poste a base della precedente delibera n. 86 del 2006 (da valere come preavviso di rigetto) in ciò frustrando la ratio della norma e manifestando il malcelato intento di rifiutare ad ogni costo l’approvazione del p.d.l.

9.1.2. Il motivo è inammissibile.

9.1.3. Come esattamente rilevato dal T.a.r. (e come emerge dal confronto documentale delle due delibere), il diniego definitivo è sostenuto dal medesimo nucleo di ragioni racchiuso nel preavviso di rigetto (segnatamente la mancata elaborazione del p.d.l. di concerto con la Soprintendenza).

E’ irrilevante, pertanto, che nella delibera n. 54 del 2007 il comune abbia inserito altre ragioni ostative al rilascio dell’approvazione del p.d.l.

Sul punto la sezione non intende discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale se il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, ove ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze (cfr. fra le tante, Cons. St., sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3609; sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3020).

Tali considerazioni vanno estese alle analoghe censure sviluppate nella seconda parte del terzo motivo (da pagina 22 a pagina 24).

9.2. Con il secondo motivo (pagine 16 – 17), si deduce la violazione dell’art. 31 del regolamento edilizio comunale nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria; sostiene la società che il comune non avrebbe acquisito il parere della commissione edilizia prima di negare l’approvazione del p.d.l.

9.2.1. La censura è infondata.

9.2.3. Risulta per tabulas che la commissione edilizia, investita della trattazione dell’affare, ha reso il proprio avviso evidenziando la mancanza del concerto della Soprintendenza sul progetto per cui è causa (cfr. allegato n. 1 al verbale della seduta della commissione in data 29 maggio 2007).

9.3. Con il terzo motivo (pagine 17 – 24), la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, l.r. n. 11 del 2004, dell’art. 31, punto 20, delle n.t.a. del p.r.g. anche in relazione all’art. 26, co. 5, lett. b) delle n.t.a. del piano ambientale, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per erroneità dei presupposti.

La società sostiene che:

a) il comune, in violazione dell’art. 20, co.1, l.r. n. 11 cit. che consentirebbe la restituzione del piano attuativo ad iniziativa privata solo per contrasto con norme di legge o con gli strumenti urbanistici vigenti, ha omesso di indicare quali siano le norme di legge violate non potendosi ritenere esistente un contrasto con lo strumento urbanistico vigente;

b) il comune ha errato nell’interpretazione dell’art. 31 punto 20 delle n.t.a. che avrebbe dovuto condurre in armonia coi principi costituzionali e la vigente legislazione statale e regionale in materia di rapporti fra tutela del paesaggio, dell’ambiente e pianificazione urbanistica, senza operare stravolgimenti del corretto iter procedimentale;

c) il comune ha intrapreso una manovra ostruzionistica prolungatasi nel tempo e culminata con l’impugnato provvedimento di diniego;

d) il contrasto del p.d.l. con l’art. 26, co. 5, lett. b) delle n.t.a. del piano ambientale sarebbe stato dedotto per la prima volta in sede di diniego definitivo in violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990; in ogni caso il piano ambientale, letto in armonia con il quadro delle norme e dei principi di riferimento, non impone la redazione del p.d.l. in accordo con la Soprintendenza.

9.3.1. Il motivo è infondato.

9.3.2. E’ da premettere, in fatto, che non vi è alcuna prova che il comune (e la Soprintendenza) abbiano assunto nei confronti della società un atteggiamento ostruzionistico, dilatorio o, peggio, vessatorio; risulta, al contrario, che il comune si è prodigato per indire una conferenza di servizi avvisando lealmente la società che sarebbe stata inutile in mancanza di un preventivo accordo progettuale con l’autorità statale.

9.3.2.1. Il diniego di lottizzazione si fonda sulla mancanza dell’accordo preventivo progettuale con la Soprintendenza; tale accordo è richiesto espressamente dall’art. 31 punto 20 cit.; la chiarezza del tenore letterale della clausola impedisce di ricercarne letture "ortopediche".

A sua volta l’art. 31 cit. è conforme all’art. 26, co. 5, lett. b) del piano ambientale dei Colli Euganei.

L’esegesi alternativa di tale disposizione offerta dall’appellante, oltre ad infrangersi contro il chiaro tenore letterale della medesima, è in contrasto:

a) con la sua ratio, che è quella di tutelare un sito paesaggistico straordinario a livello mondiale garantendo la partecipazione procedimentale anticipata dell’autorità istituzionalmente preposta alla gestione del vincolo;

b) con la gerarchia dei valori (di rango costituzionale) in conflitto, contemplati dagli artt. 9 e 117, co. 2, lett. s) Cost., da un lato, e 41 e 42 Cost. dall’altro (cfr. sul punto e da ultimo Cons. St., sez. V, 12 giugno 2009, n. 3770);

c) con il sistema di principi che reggono la materia del governo del territorio quale risulta dalla ormai consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo 29 ottobre 2009, n. 272; 23 dicembre 2008, n. 437);

d) con la assenza di norme di legge che vietino alle autorità amministrative preposte alla tutela di valori primari (nella specie la Soprintendenza), di intervenire, a monte, nella fase della elaborazione progettuale di insediamenti potenzialmente devastanti per l’ambiente ed il paesaggio.

Per concludere sul punto è sufficiente evidenziare che nell’ordinamento di settore, sotto il profilo diacronico, i piani paesistici hanno assunto nel tempo una portata territoriale e qualitativa sempre più ampia, affidandosi ad essi il compito di dettare una specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale. Tale processo è stato portato a compimento nella sua massima estensione con il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – codice dei beni culturali e del paesaggio – attraverso il quale la tutela del paesaggio ha assunto una portata generale e comunque una decisiva prevalenza di valore rispetto alla pianificazione urbanistica, sull’intero territorio, venendo quindi a disciplinare anche immobili non soggetti a vincolo paesaggistico (come verificatosi nel caso di specie); è stato delineato un evidente recupero di funzioni e poteri da parte dello Stato in materia di paesaggio anche in osservanza degli impegni assunti con la Convenzione europea del paesaggio (conclusa a Firenze il 20 ottobre 2000 ed entrata in vigore in Italia nel settembre 2006). All’interno di questo quadro si collocano le previsioni normative che stabiliscono che i piani paesaggistici dettino misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale di settore, nonché con gli strumenti regionali e territoriali per lo sviluppo economico (art. 145 del codice); è coerente con tale impostazione la previsione del piano ambientale che imponga agli strumenti urbanistici sottostanti di prevedere un intervento concertativo della Soprintendenza nella fase della progettazione di un piano attuativo di iniziativa privata.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge la piena conformità dell’art. 31 punto 20 cit. all’art. 26, co. 5, lett. b) del piano ambientale e di quest’ultimo alla disciplina introdotta dal codice dei ben culturali.

9.4. Con il quarto ed ultimo motivo (pagine 24 – 26), la società deduce l’omessa disapplicazione dell’art. 31 punto 20 delle n.t.a. per violazione del codice dei beni culturali, delle l. n. 1150 del 1942, delle ll.rr. nn. 63 del 1994 e 11 del 2004; si deduce il contrasto dell’art. 31 cit. con gli artt. 146 e 159 del codice dei beni culturali sotto il profilo che:

a) il micro sistema di settore non contempla la possibilità che uno strumento urbanistico ad iniziativa privata sia formato in accordo preventivo con la Soprintendenza;

b) si sarebbe realizzata una inversione del procedimento disegnato dalle su menzionate norme che impongono all’amministrazione procedente di chiedere il nulla osta alla Soprintendenza.

9.4.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato e và respinto nella sua globalità.

9.4.2. Relativamente all’individuazione del contenuto dell’art. 31, punto 20 delle n.t.a., alla sua conformità all’art. 26, co. 5, lett. b) delle n.t.a. del piano ambientale ed ai principi in materia di pianificazione del territorio si rinvia a quanto illustrato nel precedente punto 9.3.

Per quanto concerne la richiesta disapplicazione del p.r.g. (poi estesa in appello alla presupposta norma del piano ambientale – cfr. pagina 17 dell’atto di gravame e pagine 9 e ss. della comparsa conclusionale), la sezione ne rileva la manifesta inammissibilità in quanto entrambi gli strumenti pianificatori in questione non hanno natura regolamentare, il che esclude la possibilità, per l’amministrazione ed il giudice, di disapplicare la relativa disciplina non potendosi configurare un conflitto apparente di norme giuridiche risolvibile con gli strumenti esegetici divisati dalle disposizioni preliminari al c.c. fra cui il criterio gerarchico (cfr. in termini Cons. St., sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2629).

Per completezza la sezione evidenzia che il piano ambientale non è stato neppure impugnato in primo grado.

10. La reiezione completa di tutti i motivi di ricorso conduce al rigetto della domanda risarcitoria.

11. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

– respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;

– condanna l’appellante a rifondere in favore del comune di Battaglia Terme le spese, gli onorari e le competenze del presente grado di giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 4.000 (quattromila/00), oltre accessori come per legge (spese generali al 12,50%, I.V.A. e C.P.A.).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

Gaetano Trotta, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Salvatore Cacace, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezioni Unite Sentenza n. 2817 del 2006 deposito del 24 gennaio 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto-Diritto

Il 7 luglio 2005 il Tribunale di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte ha confermato l?ordinanza adottata il 24 giugno 2005 dal G.I.P. locale, nella parte in cui quest?ultimo aveva disposto la custodia cautelare in carcere di P.A., indagato per associazione per delinquere di tipo mafioso ma liberato nelle more.

Il difensore ricorre, deducendo la violazione degli artt. 627 e 273 cod. proc. pen. in relazione all?art. 416 bis cod. pen..

Assume che secondo la decisione di questa Corte la sola conversazione posta a carico di P. ed avvenuta fra soggetti "terzi" non poteva assurgere al rango di valido elemento indiziario se non corroborata da ulteriori elementi che ne costituissero un valido riscontro.

Aggiunge che, sempre secondo la sentenza menzionata, il tenore stesso del dialogo captato era tale da consentire addirittura di escludere che P. fosse da considerare come soggetto fedele a G. G..

Rileva che l?ordinanza impugnata, nel confermare il giudizio di gravità indiziaria precedentemente formulato dal Tribunale, avrebbe violato l?articolo 627 cod. proc. pen., valutando come elemento indiziante l?esito del dialogo intervenuto all?interno del circolo (OMISSIS) del comune di (OMISSIS) in data (OMISSIS), sebbene proprio quel colloquio fosse stato già ritenuto inutilizzabile dalla prima ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame in considerazione della irregolarità delle attività di intercettazione che erano state effettuate.

A tal proposito precisa che l?ordinanza impugnata da un lato ha ribadito la ricordata inutilizzabilità, ma dall?altro ha rivalutato il dato, evidenziando che in ogni caso sarebbe stata rilevata la presenza di P. presso tale circolo, elemento questo che avrebbe valore indiziante.

In contrario osserva che la conversazione, essendo stata dichiarata inutilizzabile, non può costituire indizio non soltanto in relazione al suo contenuto ma anche con riferimento alla sua stessa esistenza, dalla quale desumere la presenza di P. nel circolo.

Evidenzia che la mera presenza in un locale pubblico non può costituire dato significativo della volontà di P. di prendere parte a conversazioni dal contenuto illecito; potendo le stesse essere assolutamente legittime.

Il dato, pertanto, sarebbe un elemento intrinsecamente neutro.

Parimenti equivoci sarebbero le frequentazioni menzionate dalla Polizia Giudiziaria – tra il ricorrente ed altri coindagati ed il lontano rapporto parentale che lo lega a G.G., poiché non sarebbero significativi della sussistenza di una contiguità delittuosa tra l?indagato e la ritenuta consorteria mafiosa.

Ed anzi, la circostanza che nel primo giudizio di riesame tali elementi non fossero stati minimamente valorizzati quali dati indizianti sarebbe di per sè stessa significativa della loro irrilevanza.

Censura, inoltre, la rivalutazione di dati che erano stati del tutto trascurati in sede di decisione di istanza di riesame e che, come tali, non erano stati presi in considerazione dai Giudici di legittimità: in particolare il ricorrente censura la valorizzazione del della conversazione intercettata in data (OMISSIS), nel corso della quale si sarebbe fatto riferimento ad un coinvolgimento di P. nelle vicende elettorali del piccolo paese, laddove questa Corte aveva ritenuto equivoco il relativo contenuto, in quanto dalla semplice lettura della stessa emergeva che il ricorrente era considerato come uno dei possibili "traditori"; da ciò deriverebbe la deduzione secondo cui P. non era ritenuto inserito nel sodalizio criminoso.

Conseguentemente nella precedente sentenza la Cassazione aveva sollecitato il Giudice del rinvio a riesaminare il contenuto della detta conversazione, per verificare se dalla stessa si evincessero dati significativi del coinvolgimento di P. nel sodalizio.

Assume che l?ordinanza impugnata si sarebbe limitata a trascrivere pedissequamente il contenuto della detta conversazione, rinnovando le medesime considerazioni che erano già state poste a sostegno della prima ordinanza oggetto di annullamento.

Aggiunge che dalla conversazione emerge che l?interlocutore di G. – cui viene rimproverato di essere uno dei soggetti che non aveva votato secondo le indicazioni – paventa la possibilità che uno dei soggetti che non aveva mantenuto le promesse elettorali potesse essere (unitamente a tale E.) proprio P.; da ciò l?invito perentorio di G., rivolto a M., di contestare apertamente a P. il "tradimento", al fine di conseguire un chiarimento definitivo.

In base a tale constatazione i Giudici del Riesame avrebbero dovuto escludere un qualsiasi coinvolgimento di P. in attività criminose, poiché se è messa in dubbio la fedele collaborazione di P. al cospetto del ritenuto capo cosca G.G., si dovrebbe desumere che tra i due interlocutori non vi è alcuna consapevolezza in ordine all?adesione di P. ad un qualche sodalizio criminoso. Aggiunge che se tale adesione vi fosse stata, da un lato M. non si sarebbe mai azzardato a mettere in dubbio la fedeltà elettorale dell?odierno ricorrente; e dall?altro, la reazione di G. a tali insinuazioni sarebbe stata estremamente più marcata.

Precisa che dalle intercettazioni emerge una reazione assolutamente chiara da parte del G.: questi, evidentemente certo del fatto che fosse stato il M. a non mantenere le promesse elettorali, lo ha invitato a contestare esplicitamente a P. il tradimento e ciò allo scopo evidente di pervenire ad un chiarimento definitivo.

Asserisce il ricorrente che questa conversazione assumerebbe soltanto rilevanza di discolpa, come "segnalato" dalla pronuncia di codesta Corte Suprema.

Critica, quindi, la decisione del Giudice del rinvio, che a seguito della sollecitazione effettuata dalla Cassazione in sede d?annullamento – si sarebbe limitato a riportare una serie di valutazioni assolutamente congetturali e prive di un contenuto logico coerente ed univoco.

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale nella prima parte del provvedimento argomenta dettagliatamente sull?esistenza di un?organizzazione connotata dalla forza intimidatrice tipica delle associazioni di tipo mafioso.

Su questo tema il ricorrente non svolge alcun?osservazione, essendo interessato soltanto a dimostrare la sua estraneità al gruppo criminale, argomento sul quale questa Corte aveva rilevato un difetto di motivazione sotto il profilo del "dubbio interpretativo" derivante dalla "semplice lettura del testo" della "conversazione intervenuta tra terzi in cui un interlocutore, indicato come capo mafia locale, indicherebbe nel P. uno dei suoi accoliti che svolgeva il compito di collettore di voti nelle elezioni locali".

Nella sentenza menzionata la Sesta Sezione ha censurato la motivazione della prima ordinanza del Tribunale, considerata da un lato non completa e dall?altro viziata – si deve ritenere – da manifesta illogicità, per la mancata risoluzione del ricordato "dubbio interpretativo", non chiarito dalle restanti osservazioni.

Con l?odierno provvedimento il Tribunale ha apprezzato anche altri indizi, considerati gravi nel loro complesso:

a) l?intestazione di una delle tante schede telefoniche che G. utilizzava;

b) la presenza dell?indagato all?interno del circolo (OMISSIS) il (OMISSIS) unitamente ad altri coindagati tutti coinvolti nella medesima imputazione;

c) e intercettazioni telefoniche del (OMISSIS) e del (OMISSIS) dalle quali emerge che G.G. intreccia "contatti a più riprese" con l?indagato, mettendolo anche in contatto con il sindaco di (OMISSIS) il cui ruolo è stato ritenuto determinante nella ricostruzione delle "aderenze" del sodalizio criminale;

d) il contenuto dell?intercettazione della conversazione del (OMISSIS) intervenuta tra G. e M. e menzionata anche dalla difesa;

e) le frequentazioni con i menzionati coindagati;

f) la parentela con il ricordato G. ed i rapporti interpersonali intrattenuti con il medesimo.

Il ricorrente, però, si duole della valutazione compiuta sulla ricordata presenza nel circolo (OMISSIS) riscontrata nel corso di un?intercettazione ritenuta non utilizzabile.

L?osservazione merita accoglimento.

La ritenuta inutilizzabilità concerne non soltanto il contenuto delle conversazioni intercettate ma anche ogni altro dato desumibile dalla prova illegittimamente acquisita. Tra questi ultimi vanno comprese le generalità dei soggetti coinvolti nella captazione, trattandosi di estremo non desunto da altri accertamenti (ad esempio controlli eseguiti dalla polizia giudiziaria) ma proprio e soltanto dai "risultati" menzionati dall?art. 271 c.p.p., comma 1.

Tale termine, infatti, non si riferisce alle sole frasi captate ma ad ogni altro fatto che dalle stesse emerge ed, in particolare l?individuazione dei partecipanti ai dialoghi.

Questo elemento è stato considerato rilevante dal Tribunale che lo ha elencato tra quelli apprezzati ai fini della conferma dell?ordinanza di custodia cautelare. In presenza di altre conversazioni parimenti esaminate ma già ritenute oggetto di "dubbio interpretativo" da parte di questa Corte occorre che il giudice territoriale riveda nuovamente le proprie conclusioni senza tenere conto dell?estremo in oggetto.

P.Q.M.

La Corte annulla l?ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.