T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 202 Questioni di legittimità costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili (anche in ordine costituzionale), la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui i competenti organi ministeriali hanno rigettato l’istanza volta ad ottenere il suo collocamento in ausiliaria ed ha avanzato le domande di accertamento e di condanna indicate in epigrafe.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 20 ottobre 2010, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto per le ragioni di seguito indicate.

Risulta "per tabulas" che la posizione di stato del ricorrente è stata correttamente definita alla luce della disciplina vigente all’atto della cessazione dal servizio permanente effettivo. Se è vero, infatti, che il collocamento in congedo a domanda, con transito nella categoria dell’ausiliaria, era regolato – sino al 27.9.96 – da norme che sancivano la possibilità di detto transito anche per chi (come il ricorrente) avesse prestato (solo) 25 anni di effettivo servizio, è altrettanto vero che una simile regolamentazione – con l’entrata in vigore degli artt. 1, comma 178, della legge n.662/96, e 3, comma 1, del d. lg. n. 165/97 – ha subito delle profonde modifiche. Tale disciplina prevede che il collocamento "de quo" è previsto per il solo personale che (a differenza del ricorrente stesso) abbia lasciato il servizio per sopraggiunti limiti di età.

Ciò posto, si rileva come la dedotta questione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 7, del d. lg. n. 165/97 e dell’art. 1 bis della legge n. 250/2001 (che, secondo le prospettazioni attoree, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 97 della nostra Carta fondamentale) è manifestamente infondata in quanto tra la posizione giuridica del ricorrente e quella dei soggetti appartenenti alle categorie prese in considerazione dalle norme richiamate non è riscontrabile alcuna reale omogeneità.

Il ricorrente, infatti, oltre ad essere transitato nella riserva a domanda (e non "ex lege") ha maturato soltanto 25 anni di effettivo servizio, mentre i beneficiari della disciplina di cui all’art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo, pur non avendo raggiunto il limite di età previsto per il transito in ausiliaria, avevano maturato alla data del loro passaggio nella riserva un’anzianità di effettivo servizio non inferiore a 40 anni.

In sostanza, va considerato che il legislatore, all’art. 7, comma 6, del d. lg. n. 165/97, ha previsto che – per un periodo di 11 anni dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo – il collocamento in ausiliaria potesse (anche) avvenire a domanda del militare che avesse svolto non meno di 40 anni di effettivo servizio.

La norma tacciata di incostituzionalità (oggetto del comma 7 del citato articolo 7) si raccorda perfettamente con questa disposizione, mirando ad evitare un trattamento ingiustificatamente deteriore per coloro che, in possesso della cennata anzianità di servizio, fossero stati collocati nella riserva (per effetto diretto dei, non convertiti, DD. LL. "505" e "606") nel periodo che va dal 28.9.96 al 31.12.97.

Altrettanto coerentemente, l’art.1 bis del D.L. n. 157/2001 (convertito in legge n. "250") ha inteso eliminare la disparità di trattamento (operata dal d.lg. n. 165/97) tra gli Ufficiali che avevano lasciato il servizio – a domanda – nel suddetto periodo e i colleghi (ai quali era consentito, inizialmente, il transito in ausiliaria) che avevano provveduto analogamente dopo l’1.1.98.

Pertanto, nel caso di specie, l’Amministrazione ha correttamente applicato i principi normativi descritti che, per le ragioni indicate, non risultano configgenti con alcuna norma di rango costituzionale.

Il ricorso in esame va, quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-03-2011, n. 5109 Procedimento davanti al pretore e al giudice di pace

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Svolgimento del processo

A seguito di citazione notificata il 28.10 ed il 4.11.2003, con cui la s.n.c. Caffè Giancarlo di Cartura G. e C. conveniva in giudizio la Net Consulting di Favretto Gianni e C. S.a.s. nonchè lo stesso F.G. in proprio per sentirli condannare alla somma di Euro 1.060,00 oltre interessi di legge per la fornitura di un servizio di ristorazione ed in esito al relativo giudizio, nel corso del quale i convenuti avevano chiesto il rigetto della domanda attrice negando di aver mai intrattenuto alcun rapporto commerciale con la società attrice, il Giudice di pace di Palmanova, in accoglimento della domanda, condannava i convenuti in solido al pagamento della somma richiesta oltre interessi a far data dalla notifica della domanda. Avverso tale sentenza depositata il 22 giugno 2005 la Net Consulting s.a.s., ora ditta individuale di L. M., ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La società Caffè Giancarlo di Cartura G. e C resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Per comodità di esposizione appare opportuno premettere che ciascuno dei tre motivi di impugnazione, svolti dalla, ricorrente, si articola in due profili, uno dei quali consiste nella censura della sentenza impugnata per motivazione omessa e comunque insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

A riguardo, si deve allora rilevare che si è qui in presenza di una sentenza emessa dal giudice di pace ai sensi del secondo comma dell’art. 113 c.p.c., perchè la controversia non eccede il valore in detta norma indicato e che le sentenze pronunciate secondo equità (da ritenersi tali anche quando il giudice di pace, giudicando in una controversia di valore compreso entro il suddetto limite, abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all’equità) sono soggette a ricorso per cassazione per difetto di motivazione solo qualora un siffatto vizio sia riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 4: cioè quando esso determini la nullità della sentenza per essere la motivazione assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, sicchè non sia possibile evidenziarne la ratio decidendi (vedi, ex multis, Cass. 17 novembre 2004, n. 21752). Non sono invece deducibili, nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità, censure relative alla mera sufficienza ed alla correttezza della motivazione (cfr. Cass. 4 febbraio 2003, n. 1610, ed altre conformi).

Nel caso in esame, il vizio lamentato dalla ricorrente non è certamente tale da configurare una totale mancanza di motivazione della sentenza impugnata, per come sarà evidenziato in seguito nell’esaminare i profili di censura riguardanti le dedotte violazioni di legge, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dei profili di censura relativi alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Passando ora all’esame della prima doglianza, va osservato che la ricorrente, oltre al vizio di omessa ed insufficiente motivazione di cui sopra, ha lamentato altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 2721 c.c., deducendo che il giudice di pace avrebbe ammesso la prova testimoniale – richiesta dalla sua controparte e volta a provare la stipulazione del contratto di ristorazione – al di là dei limiti di valore previsti dalla norma, a ragione dell’emissione di fattura da parte del preteso creditore, circostanza da lui ritenuta idonea per superare i limiti di valore dell’art. 2721 c.c..

La censura è infondata. Ed invero, giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, l’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall’art. 2721 c.c., costituisce un potere discrezionale del Giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (cfr tra le tante Cass. n. 11889/07, n. 11389/05, n. 13621/04). Esattamente, quindi, nel caso di specie, il Giudice di pace ha dato ingresso alla prova sollecitata sulla base del potere discrezionale riconosciutogli dal successivo comma della norma citata e ne ha correttamente motivato l’esercizio sulla base della considerazione che la fattura commerciale, pur non assurgendo a prova del negozio, ne può costituire comunque un indizio di non scarso rilievo.

Passando all’esame della successiva doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., oltre che della motivazione omessa e comunque insufficiente cui sopra si è già accennato, deve premettersi che, ad avviso della ricorrente, il giudice di pace avrebbe errato nel ritenere provato il contratto di ristorazione sulla base delle dichiarazioni dei testi, i quali hanno riferito che le prestazione erano state eseguite senza però indicare il titolo in base al quale le prestazioni erano state effettuate. Ciò premesso, si deve osservare innanzitutto che la censura, con tutta evidenza, non riguarda il rito, e neppure in astratto configura un eventuale errore di diritto, ma concerne la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito, ritenendo la ricorrente che una diversa considerazione del materiale istruttorio raccolto avrebbe condotto ad una decisione di segno opposto. Si tratta, perciò, di una doglianza che non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità, oltre a porsi al di fuori del limiti entro cui la sentenza pronunciata secondo equità è suscettibile di ricorso per cassazione. Ne deriva l’inammissibilità della censura.

Quanto infine alla terza doglianza, deve osservarsi che la stessa articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 2304 e 2318 c.c., oltre che sotto il profilo dell’omessa motivazione – profilo già esaminato – si fonda sul duplice rilievo che la sentenza sarebbe stata emessa in violazione di Legge nella parte in cui condanna in solido la società convenuta e il socio accomandatario illimitatamente responsabile, dimenticando il beneficio di escussione espressamente previsto dall’art. 2304 c.c., e che il giudice di pace avrebbe ritenuto di. non "dire nulla in ordine all’eccezione formulata in note conclusive dd 02/06/2005 circa la violazione della norma in rubrica".

La censura è inammissibile ancor prima che infondata. Ed invero, premesso che la sentenza impugnata non contiene il minimo accenno alla questione dedotta, è evidente che la ricorrente avrebbe dovuto riportare, nel ricorso per cassazione, previa trascrizione nei suoi esatti termini, il contenuto della eccezione sulla quale il giudice di pace avrebbe omesso di pronunciarsi. Ed è appena il caso di sottolineare che, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c., un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non comporta che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli.

(Cass. 10593/08). Giova aggiungere, ad ogni modo, che "il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale concesso a favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone – in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l’escussione del patrimonio sociale – opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui ben: immobili di quest’ultimo, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, una volta che il patrimonio sociale venga a risultare incapiente;. (Cass. n. 1050/96, conformi Cass. n. 7582/83 e Cass. n. 3651/92)".

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 18-02-2011, n. 6187

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Tribunale di Vicenza, sezione di Schio, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace della stessa Città che aveva dichiarato L.S. colpevole del reato di lesioni nei confronti di P. B. e la aveva condannata alle pene di giustizia.

4.- Proposto ricorso per Cassazione, P.B. ha frattanto rimesso la querela con atto davanti all’ufficiale di polizia giudiziaria della Stazione dei Carabinieri di Schio in data 21 dicembre 2009 accettata contestualmente dalla L..

5.- Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per remissione di querela.

Le spese processuali vanno poste a carico della querelata ex art. 340 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo il reato estinto per intervenuta remissione di querela e condanna la querelata L.S. al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-03-2011, n. 367 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è un cittadino extracomunitario cui è stato denegato il rinnovo del permesso di soggiorno per la presenza di una condanna penale ostativa (in particolare, cessione di sostanze stupefacenti);

– il ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe dovuto comunque compiere una valutazione complessiva della sua personalità prima di decidere se accogliere o respingere l’istanza senza attribuire rilievo decisivo all’intervenuta condanna, ma questa deduzione non è corretta;

– il punto di partenza del ragionamento del Tribunale è la norma attributiva del potere esercitato dall’amministrazione nel caso in esame, che è l’art. 5, co. 5, primo periodo, d.lgs. 286/98 che stabilisce che: "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili";

– i requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato, richiamati dalla norma citata, sono descritti dal precedente art. 4, co. 3, secondo periodo, d. lgs. 286/98, che, nel testo attuale, stabilisce che: "non è ammesso in Italia lo straniero che (…) sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite";

– nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati che rientrano tra quelli previsti dall’art. 4, co. 3, e, quindi, rientra nella previsione che impone in tali casi il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno,

– si deve ricordare d’altronde che, come è stato evidenziato da Corte Costituzionale 16. 5. 2008, n. 148, "il cosiddetto automatismo espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa";

– il potere che ha esercitato l’amministrazione nel caso in esame era, pertanto, vincolato dalla esistenza del precedente per spaccio di stupefacenti, ed è stato correttamente esercitato;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite, che quantifica in euro 1.000 (oltre accessori, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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