Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-09-2011, n. 19690 Imposta incremento valore immobili – INVIM

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del ricorso in subordine rigetto.
Svolgimento del processo

B.L., Direttore Generale e Procuratore della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a impugnava l’avviso di liquidazione Invim, con il quale, con riferimento all’atto per notar Cristofori del 14.7.97 con il quale la Cassa di Risparmio aveva acquistato un immobile, era stata liquidata una maggiore imposta Invim per mancato riconoscimento delle spese incrementative considerate dalla società nella determinazione del valore iniziale, in quanto antecedenti al 24.12.1981, data di acquisto dell’immobile. Il ricorrente lamentava di essere del tutto estraneo alla vicenda in quanto l’atto impugnato faceva capo esclusivamente alla Cassa di Risparmio di Ferrara, l’erroneo richiamo al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 11, ed il difetto di legittimazione passiva della Cassa.

La Commissione Tributaria Provinciale, dopo aver dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento dell’avviso di liquidazione per estraneità del ricorrente, essendo stato l’atto notificato allo stesso nella qualità e non quale debitore solidale, respingeva il ricorso nel merito.

Il B. proponeva appello, reiterando la sua estraneità e contestando altresì il merito della vicenda.

La Commissione tributaria Regionale respingeva il gravame sia sotto il profilo della carenza di interesse, rilevando che la notifica dell’atto impugnato era stata fatta al B. quale Direttore Generale e Procuratore della Banca e non quale debitore solidale, e sia con riferimento al merito della vicenda rilevando che: – le spese incrementative in questione erano state sostenute prima della data dell’acquisto, e quindi, a norma di legge, non se ne poteva tener conto per determinare il valore dell’immobile; – che ai fini Iva (al quale era sottoposto il rogito di acquisto) il valore dell’immobile era stato indicato nel mero; – che il D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 7, nel disciplinare la determinazione dell’incremento di valore degli immobili già appartenenti a società incorporata alienati alla società incorporante (come nella fattispecie in esame) precisa che il valore iniziale è quello degli immobili alla data di acquisto da parte della società incorporata o quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di tali società. La C.T.R. rilevava inoltre, in ordine all’eccepita mancanza della notifica di un motivato avviso di accertamento, che l’avviso di liquidazione impugnato era correttamente motivato in ordine a tutti gli elementi necessari per un esercizio pieno del diritto alla difesa.

Ricorre per la cassazione della sentenza il B. con ricorso fondato su sei motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo il 1 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

Non vi è materia di provvedimento in ordine alle spese non essendosi il Ministero costituito.

2. Con il primo motivo, accompagnato da idoneo quesito di diritto, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21; D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42, 60 e 62, richiamati dal D.P.R. n. 643 del 1972, art. 20, comma 3 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, per avere il giudice dell’appello ritenuto privo d’interesse ed erroneo l’eccepito difetto di legittimazione passiva pur essendo esso ricorrente destinatario di uno specifico ed autonomo avviso di liquidazione, pur essendo del tutto estraneo al rapporto impositivo nello stesso dedotto.

2.1 La doglianza è inammissibile. Come si legge nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha confermato che l’avviso di liquidazione era stato notificato al B. quale Direttore Generale e Procuratore della Cassa di Risparmio di Ferrara e non in proprio ed ha affermato correttamente che doveva escludersi, "come riconosciuto altresì dall’ufficio finanziario", che vi fosse una responsabilità solidale del ricorrente in ordine al pagamento dell’imposta richiesta (alla società) con l’atto impugnato.

Da tali premesse consegue la assoluta carenza di interesse, da parte del ricorrente, ad impugnare un atto che gli è stato notificato non in proprio ma solo quale titolare di una carica sociale, carica che peraltro, come pacifico, non comporta alcuna responsabilità solidale in ordine all’imposta richiesta.

3. L’inammissibilità del primo motivo del ricorso da conto altresì dell’assorbimento degli altri motivi, con i quali si contesta il merito della vicenda ma con riferimento al soggetto Cassa di Risparmio.

4. Tenuto conto dell’andamento processuale, si compensano interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile per carenza di interesse il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri. Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-05-2011) 08-06-2011, n. 22808

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Svolgimento del processo

1. La difesa di O.A. propone ricorso avverso l’ordinanza del 5/1/2011 con la quale il Tribunale di Milano ha respinto l’istanza di riesame proposta.

Si lamenta violazione di legge con riferimento alla disposizione di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5 avendo il P.m. violato l’obbligo di trasmettere al Tribunale del riesame anche gli atti a favore dell’indagato, che nella specie riteneva di individuare nell’interrogatorio reso dal coimputato, la cui portata favorevole era stata ingiustamente sottovalutata dal Tribunale.

Richiama a sostegno della propria interpretazione le affermazioni formulate dal coimputato, e, ritenuta non corretta la sfavorevole valutazione aprioristica svolta dal giudice di merito, sottolinea la rilevanza della mancata osservanza del termine previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 5 al fine del rispetto delle garanzie difensive. Si contesta inoltre, da un canto, l’affidabilità della valutazione di non rilevanza delle dichiarazioni, che andava operata oggettivamente, e l’impossibilità di corroborare tale giudizio sulla base del richiamo alla pronuncia di condanna dei due imputati intervenuta medio tempore, non essendone state ancora depositate le motivazioni.

La valutata inverosimiglianza della versione resa dai due imputati nel corso dell’interrogatorio denota la presenza di un’analisi svolta sulla base di motivazione contraddittoria, non basata su elementi di fatto.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha negato la sussistenza della disparità di trattamento con il coimputato, valorizzando la circostanza che a questi fosse stato consentito di permanere agli arresti domiciliari nella medesima abitazione in cui erano stati rinvenuti bilancino e droga, senza che su tale decisione avesse spiegato influenza la sua qualità di tossicodipendente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ed analoga opportunità non fosse stata concessa, immotivatamente al ricorrente.

Si sollecita conseguentemente l’annullamento del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. Deve infatti accertarsi la pacifica insussistenza della violazione di legge, eccepita in relazione alla pretesa inosservanza della disposizione di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, poichè la qualificazione di un atto quale "elemento favorevole alla persona sottoposta alle indagini" è di natura oggetti va, e riguarda atti sopraggiunti all’esecuzione della misura, che siano a conoscenza dell’organo dell’accusa, il cui contenuto sia in grado di escludere la valenza degli elementi di segno contrario.

E’ pacifico che tra tali atti possano rientrare anche le dichiarazioni liberatorie rese da un coindagato, (Sez. 4, Sentenza n. 31402 del 22/06/2005, dep. 19/08/2005, imp. Oreste, Rv. 231749) purchè ad esse possa essere riconosciuta ipoteticamente valenza favorevole, offrendo tale dichiarazione una chiave di lettura del tutto alternativa e coerente degli elementi di accusa, mentre pacificamente non possono così qualificarsi gli interrogatori che contengano una mera allegazione, che risulti ininfluente a svilire il quadro indiziario.

Tale evenienza si è verificata nella specie, in quanto le affermazioni sulla base delle quali il coindagato si è assunto la responsabilità esclusiva dell’accaduto risultano smentite dagli ulteriori elementi a carico dell’odierno ricorrente rilevati dalla diretta osservazione degli agenti che eseguirono l’arresto, di cui si è dato compiutamente conto nell’ordinanza impugnata.

Per di più nella specie il rilievo formale del mancato rispetto del termine per la trasmissione degli atti eccepito, è superato dalla circostanza che le dichiarazioni del coimputato erano già a disposizione della difesa o erano dalla parte conoscibili, ed in tal caso si ritiene che non sussista l’onere di allegazione da parte del P.m. cui si richiama la disposizione citata (Sez. 3, Sentenza n. 2916 del 10/12/2009, dep. 22/01/2010, imp. Ndrepepaj Rv. 245906), come è del tutto logico ritenere sulla base del venir meno, nel concreto, di qualsiasi possibilità di sottovalutazione degli elementi favorevoli da parte del giudice, in forza della produzione che l’interessato può realizzare, e che di fatto ha realizzato, degli atti a lui favorevoli.

Tale effetto non può essere escluso sulla base della limitata efficacia attribuita dalla difesa all’esibizione dell’atto, che si assume prodotto solo al fine di fondare l’eccezione di perdita di efficacia della misura, in quanto la prescrizione di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5 è finalizzata a rendere effettiva la discovery cautelare, e la tempestiva conoscenza da parte della difesa degli elementi contestati, dimostrando la possibilità di un concreto confronto sul merito delle risultanze, per ciò stesso esclude che le ulteriori alternative ricostruzioni del fatto siano state sottratte alla conoscenza del contraddittore, che, anche in ipotesi di omessa produzione nei termini a cura della parte pubblica, è posto in condizione di sottoporre tali elementi al giudice del riesame.

Nè può ritenersi che la perdita di efficacia in tal caso sia già intervenuta in forza del mero decorso del termine, e debba essere solo dichiarata dal giudice: la limitazione dell’obbligo di allegazione agli atti favorevoli all’indagato presuppone un giudizio di valore, che, imponendo un controllo ex post di merito sulla natura dell’atto, esclude che possa attribuirsi valenza preliminare ed esclusiva al dato formale del decorso del tempo, in assenza dell’allegazione sollecitata.

2. L’impugnazione è inammissibile anche in relazione al secondo motivo di ricorso prospettato, formulato ignorando del tutto le motivazioni della pronuncia che, nell’esame di sussistenza delle esigenze cautelari, ha dato ampiamente conto della diversità sostanziale della posizione processuale dell’odierno ricorrente rispetto a quella del coimputato, giustificando nei confronti del primo la misura maggiormente afflittiva in ragione delle pregresse rilevanti condotte antisociali, che dimostravano una costanza nell’illecito, ed un elevato pericolo di reiterazione, condizione che non risulta essere comune al coimputato, ed in quanto tale da sola risulta idonea ad escludere la pretesa disparità di trattamento sulla quale si fonda la richiesta subordinata; in tal senso le deduzioni in fatto, operate in senso contrario, e riguardanti la ritenuta incongruità della decisione di concedere gli arresti domiciliari al coimputato e negarla al ricorrente, risulta del tutto irrilevante, poichè quanto posto in luce nel provvedimento in relazione alla personalità del ricorrente, e non contestato dalla difesa in relazione alla sua aderenza ai fatti, esclude in radice la possibilità che possa esservi stata una disparità di trattamento con il coimputato nell’applicazione del criterio di adeguatezza della misura, e, conseguentemente, esclude l’ammissibilità dell’eccezione di violazione di legge e difetto di motivazione sviluppata sul punto nell’atto introduttivo.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. Pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 04-11-2011, n. 22882 Procedimento e sanzioni disciplinari:

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Svolgimento del processo

L’avv. R.M. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Consiglio Nazionale Forense (CNF) gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per cinque mesi, ritenendolo colpevole di due dei tre originari capi di incolpazione formulati a suo carico dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara. In sintesi, l’avv. R., secondo il CINF si sarebbe reso responsabile della violazione degli artt. 16 e 37 del Codice Deontologico Forense (CDF), per avere svolto attività di mediazione ed avere prestato assistenza professionale in situazione di conflitto di interessi.

A sostegno dell’odierno ricorso, l’avv. R. prospetta quattro motivi di cassazione della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso non può trovare accoglimento.

1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56 in combinato disposto con l’art. 295 c.p.c., per la mancata sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di un processo penale. Il ricorrente denuncia anche la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che, pur dando atto della pendenza del processo penale, assume poi che non v’è prova della stessa.

Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza perchè non riferisce come e quando l’istanza di sospensione è stata presentata e quale fosse l’oggetto dell’azione penale. Peraltro, la censura è anche infondata nel merito perchè il giudice disciplinare ha rilevato che le indicazioni dell’incolpato "relative alle vicende in sede penale si sono limitate alla mera enunciazione di essere state presentate denunce all’autorità di polizia giudiziaria, senza ulteriori accenni al successivo corso ed esito di tali iniziative" (p. 8 della motivazione). Comunque, il CNF ha correttamente concluso che pur se fosse stato iniziato un procedimento penale, manca la prova che riguardasse gli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare, prova che avrebbe legittimato la sospensione di quest’ultimo. Quindi, non c’è violazione di legge e non c’è motivazione contraddittoria. Non c’è violazione di legge perchè in mancanza della prova della identità dei fatti oggetto dei due processi non vi era obbligo di sospensione e non c’è contraddittorietà della motivazione perchè l’affermata carenza probatoria riguarda il contenuto del processo penale e non la sua pendenza.

2. Il secondo motivo è inammissibile perchè nuovo.

2.1. Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 16 e 37 c.d.f. eccependo, per la prima volta che l’art. 16 citato vieta la mediazione soltanto a partire dalle modifiche apportate al CDF nel 2006, mentre i fatti in contestazione sarebbero del 2005.

Dalla sentenza impugnata non risulta che la questione sia stata già prospettata ed il ricorrente non denuncia una omessa pronuncia. Il ricorso non riferisce come e quando la questione sarebbe stata sollevata nel giudizio di merito e, quindi, il motivo è carente di autosufficienza. Nè si può ipotizzare che la questione sia di mero diritto, dal momento che per aderire alla tesi del ricorrente occorre una indagine di fatto che accerti che l’episodio si sia verificato prima del 2006. Il motivo tende a dimostrare, ma tardivamente ed inammissibilmente, che i fatti sarebbero anteriori alla riforma.

Anche l’eccezione che l’attività svolta non sarebbe stata di mediazione ma di mera consulenza giuridica, tende ad una rivalutazione di merito inammissibile in questa sede.

2.2. Il ricorrente eccepisce inoltre che non sarebbe incorso in alcun conflitto di interessi, nella trattativa che vedeva interessati, da una parte, la persona (sua cliente) che poi lo ha denunciato (tale sig.ra B.D.) e, dall’altra parte, una società che faceva capo alla moglie ed alla suocera (capo 3 della incolpazione).

La tesi difensiva è che la sig.ra B. non aveva ricevuto alcun danno dalla situazione di conflitto potenziale. L’eccezione è nuova e comunque irrilevante perchè, come ha correttamente rilevato il giudice disciplinare, l’illecito si consuma con il verificarsi della situazione che mette a rischio il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente. L’art. 37 c.d.f. mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perchè si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avv. R. è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perchè il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

3. Con il terzo motivo/denunciando vizi di motivazione, il ricorrente assume che sarebbe mancata una adeguata valutazione degli elementi costitutivi delle fattispecie di illecito (sussistenza dell’elemento psicologico, volontarietà della condotta, ecc.), anche in relazione alla insussistenza di alcun pregiudizio alla dignità ed al prestigio della classe forense; lamenta l’ambiguità dei fatti contestati e la mancata valutazione della richiesta di riduzione della sanzione in considerazione della giovane età dell’incolpato.

Si tratta di censure evidentemente di merito e carenti sotto il profilo dell’autosufficienza.

4. Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente eccepisce la maturazione del termine di prescrizione, perchè i fatti risalirebbero al luglio 2005. La questione della collocazione temporale dei fatti attiene al merito e viene qui sollevata per la prima volta. Quindi si tratta di censura inammissibile e comunque infondata. Infatti, la censura non tiene conto dell’effetto interruttivo degli atti del procedimento disciplinare (Cass. 26182/2006).

5. Conseguentemente, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 07-07-2011, n. 26698 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 5 maggio 2010 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 14 dicembre 2009, con la quale C.G., imputato del delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, era stato dichiarato colpevole del detto reato e, concessa la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 e la diminuente per il rito, era stato condannato alla pena di anno uno e mesi otto di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa.

La Corte disattendeva le doglianze mosse sia con riguardo alla entità della pena, giudicata adeguata seppure di poco superiore al minimo edittale, sia con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, cui ostavano i reiterati precedenti penali dell’imputato.

Ricorre contro la detta sentenza l’imputato deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e contraddittorietà della sentenza per avere la Corte, per un verso, omesso di considerare l’ottimo contegno processuale dell’imputato (reo confesso anche con riferimento alle finalità di spaccio perseguite con la detenzione) e, per altro verso, omesso di tenere conto del precario stato di salute dell’imputato nonostante la specifica prospettazione della difesa di tali dati nei motivi di appello.

Lamenta poi contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione per avere il giudice territoriale, da un lato, escluso la recidiva e, dall’altro, ritenuto adeguata la pena inflitta richiamando i precedenti penali dell’imputato.

Il ricorso è infondato.

Con motivazione stringata, quanto efficace, la Corte territoriale ha inteso sottolineare, in modo incensurabile sotto il profilo logico, la particolare mitezza della pena nonostante una oggettiva gravità del fatto (desunta dal possesso di un numero di dosi definito dallo stesso primo giudice "apprezzabile" ancorchè "modesto"), concretizzatasi sia attraverso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 sia soprattutto, attraverso l’esclusione dal giudizio di comparazione della recidiva specifica infraquinquennale, peraltro correttamente contestata, in quanto non ritenuta incidente sul trattamento sanzionatolo riferito al fatto oggetto del processo.

Nel valutare la congruità della pena, poi, la Corte non si è sottratta all’onere motivazionale rispetto alle doglianze difensive incentrate su una situazione di salute particolarmente precaria, avendo tenuto conto di "ogni positivamente valutabile peculiarita" (così, testualmente, la sentenza impugnata) ovviamente riferita anche all’aspetto sanitario prospettato nei motivi di appello e certamente non trascurato dalla Corte.

La quale, con giudizio insindacabile in questa sede, in quanto immune da vizi logici evidenti, ha dato rilievo ad alcuni elementi comunque negativi (entità non trascurabile della sostanza; modalità della detenzione; finalità della condotta; precedenti penali eterogenei) idonei sia a delimitare la pena base oltre il livello minimo edittale, sia a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza che possa ravvisarsi alcuna contraddizione con il riconoscimento della attenuante speciale legata alla ridotta offensività della condotta.

Segue al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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