Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 22-07-2011, n. 29548

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Nel procedimento penale nei confronti di M.G., indagato per il reato di cui all’art. 544 ter c.p. (maltrattamento di animali), il g.i.p. presso il tribunale di Messina con ordinanza dell’8 ottobre 2010 disponeva il sequestro preventivo avente ad oggetto due cani Yorkshire identificati con microchip n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS).

In sede di riesame il tribunale di Messina con ordinanza del 4 novembre 2010 rigettava il ricorso proposto nell’interesse del M..

Preliminarmente il tribunale riteneva che la provenienza anonima dei filmati su cui si fondava la valutazione degli indizi di colpevolezza non era di ostacolo alla loro utilizzabilità in quella sede.

Rilevava poi il tribunale nel merito che i fotogrammi estrapolati dalle videoriprese documentavano in modo inequivocabile la condotta dell’indagato, il quale aveva ripetutamente e crudelmente percosso, colpito con un bastone e comunque maltrattato un cane di razza Yorkshire, ponendo in essere comportamenti evidentemente sussumibili nel paradigma delittuoso di cui all’art. 544 ter c.p..

2. Avverso questa pronuncia l’indagato propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 273 e 240 del codice di procedura penale avendo il tribunale erroneamente ritenuto utilizzabili le riprese video allegate agli atti del procedimento e provenienti da persona rimasta anonima.

Col secondo motivo denuncia violazione degli artt. 273 e 191 c.p.p. unitamente all’art. 14 Cost.. Sostiene l’inammissibilità e comunque l’inutilizzabilità del documento video la cui formazione è risultata avvenuta in violazione di specifiche disposizioni di legge anche di rango costituzionale che tutelano la libertà della persona e l’inviolabilità del domicilio. In particolare – deduce il ricorrente – le riprese video erano state effettuate attraverso una intrusione nella sfera domiciliare dell’indagato, tale dovendo considerarsi il balcone dell’abitazione dell’indagato stesso protetto tra l’altro da un sistema di tendaggi.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e). Sostiene che dall’esame del provvedimento impugnato emerge che il tribunale ha omesso di pronunciarsi in ordine agli ulteriori motivi con cui si deduceva l’insussistenza nella specie degli elementi integrativi del reato di cui all’art. 544 ter contestato al ricorrente.

2. Il ricorso è infondato.

3. Innanzi tutto tali sono i primi due motivi di ricorso, connessi oggettivamente. Il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio – che qui si ribadisce – già affermato da questa Corte (Cass. sez. 5, 17 luglio 2008 – 13 agosto 2008, n. 33430) secondo cui sono legittime le videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, attraverso un apparecchio esterno a un edificio che ne inquadri l’ingresso, i balconi e il cortile, non configurando esse un’intrusione nell’altrui privata dimora o nell’altrui domicilio. Cfr. anche, più recentemente, Cass., sez. 3, 7 luglio 2010 – 19 ottobre 2010, n. 37197, che ha ribadito che le videoriprese di atti non aventi contenuto comunicativo effettuate, nel corso del procedimento penale, all’interno del domicilio lavorativo dell’autore delle stesse, costituiscono una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., non necessitando quindi, ai fini dell’utilizzabilità, di autorizzazione del giudice.

4. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il tribunale nell’impugnata ordinanza ha puntualmente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi indiziali del reato contestato rilevando che i fotogrammi delle videoriprese documentavano in modo non inequivocabile la condotta dell’indagato il quale aveva ripetutamente e crudelmente percosso, colpito con un bastone e comunque maltrattato un cane di razza Yorkshire ponendo in essere comportamenti suscettibili di essere ricondotti nel paradigma di cui all’art. 544 ter c.p..

5. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 14-09-2011, n. 7252Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il ricorso presentato dalla prof.ssa M.B.D. ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e succ. modif. per ottenere l’accesso ai documenti amministrativi di cui alla sua istanza inviata per lettera rar il 15/12/2010.

Rilevato che la stessa impugna la nota MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di Roma Ufficio IV (a firma del Dirigente) n. prot. 597 dell’11.01.2011 nella parte in cui non concede l’accesso agli atti richiesti, ed altresì ove occorra, anche il silenzio rifiuto formatosi a seguito della richiesta del 15.12.2010;

che la istante in ricorso afferma:

a) che nel marzo 2010 in qualità di insegnante titolare presso l’8° Centro Territoriale Permanente Parini Roma Lido, presentava domanda di trasferimento per due scuole di Roma – "Manin" (CTO) e "Perazzi" (CTP);

b) che seguendo l’iter online della richiesta di trasferimento cliccava la dicitura CTP via dell’Olmata con la convinzione di indicare la sede distaccata della scuola Manin di Roma, ma veniva erroneamente sviata dal medesimo sistema informatico.

Infatti nella richiesta di trasferimento on line era presente la dicitura CTP e la dislocazione toponomastica della scuola di via Olmata, ma non era indicato né il Comune di appartenenza della medesima né il nome dell’Istituto, sicchè veniva trasferita presso il CTP di Nettuno;

c) che il tentativo obbligatorio di conciliazione (di cui alla lettera racc. del 13/09/2010) esperito dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, ai sensi della precedente normativa D.Lgs. 165/01, sortiva esito negativo;

d) che in data 15.12.2010 presentava (con lettera racc.) istanza di accesso agli atti amministrativi, ex L. 241/90, contemporaneamente al MIUR (già Ministero Pubblica Istruzione) e all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in cui chiedeva:

al punto 1) la schermata video del sistema informatico dei provvedimenti utilizzato dai docenti per i movimenti dell’a.s. 2010/2011 da cui risultasse la via, l’indirizzo, la sede distaccata, il tipo di scuola (CTP) riferiti sia alla scuola Manin di Roma con sede distaccata in via dell’Olmata, sia riferiti alla scuola "E. Visca" di Nettuno con sede distaccata in via dell’Olmata;

e) che con nota prot. n. 597 del 11/01/2011 il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di Roma Ufficio IV – a firma del Dirigente G.M. rispondeva allegando in copia i bollettini ufficiali delle scuole statali 2010/2011 ed indicando il percorso del sistema informatico del MIUR (www.istruzione.it/istruzione personale scuola/mobilità/bollettiniufficiali) che conduce ai medesimi bollettini delle scuole statali (e non alla schermata video della domanda di trasferimento compilata dalla prof. B.D. per l’anno scolastico 2010/2011).

Rilevato che la attuale istante deduce:

I) la violazione del diritto di accesso che trova fondamento e garanzia negli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione atteso che i documenti erano stati richiesti per esperire azione in sede giurisdizionale a tutela ai propri diritti.

II) violazione della L. 07.08.1990 n. 241 nell’art. 22 (novellato già con la L. n. 15/2005 e successivamente con la L. 69/2009, introduttiva con la lett. d) del comma 1 della esatta definizione di documenti amministrativi accessibili in cui, sono ricomprese "… tutte le rappresentazioni grafiche, foto cinematografiche, elettromagnetiche o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento detenuti da una P.A…." e perciò anche, in base al D.M. 23/1/04 i documenti informatici (documenti digitali);

che la richiesta di ottenere la schermata video di trasferimento è da considerarsi come diritto della ricorrente ai fine di rinvenire la consistenza lesiva del trasferimento intervenuto nei suoi confronti dopo che per la prima volta nell’a.s. 2010 il MIUR ha permesso l’inoltro delle domande di trasferimento dei docenti direttamente via internet;

che avendo il MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X in persona del dirigente G.M. risposto alla richiesta della ricorrente dei documenti amministrativi informatici con una missiva prot. 597, recante in copia distaccata i bollettini ufficiali di scuole statali CTP che non conducono alla schermata della domanda di trasferimento inoltrata dalla ricorrente, ritiene la istante formatasi silenzio rifiuto dell’amministrazione;

che le conclusioni della ricorrente insistono nella richiesta del rilascio, da parte della Amministrazione, della documentazione dalla stessa effettivamente pretesa e cioè: la schermata video della domanda relativa al trasferimento nella scuola CTP di Nettuno (RM) via dell’Olmata (oltrechè tutti i documenti connessi direttamente e indirettamente con quello richiesto nell’istanza di accesso agli atti del 15/12/2010 sia su supporto informatico che cartaceo).

Tanto premesso, rilevato che per l’a.s. 2010/11, l’O.M. del 19/2/2010 aveva previsto, per la prima volta, attraverso il sistema informatico POLIS, l’invio "on line" delle istanze di mobilità, nell’ambito della scuola primaria e secondaria di I grado;

che la ricorrente già titolare per la cl. concorso A033 presso il Centro Territoriale Permanente 8° c/o l’Istituto Comprensivo Via delle Azzorre n. 314 Roma (Ostia) aveva chiesto un trasferimento e tra le sedi scelte, quale terza opzione, aveva indicato il codice meccanografico RMCT717006;

che quanto alla schermata video della domanda di trasferimento unica è quella fornita dal Sistema Informatico dell’Istruzione (che la prof. B. avrebbe potuto stampare all’atto della richiesta di trasferimento) e che ora è stata allegata tra la documentazione trasmessa a questo Tribunale (unitamente all’altra che dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio era stata inviata all’Avvocatura Generale dello Stato, a corredo dei chiarimenti alla stessa Avvocatura forniti);

Rilevato ancora che nessuna altra documentazione anche informatica, oltre quella già fornita, era esibibile in riferimento alla domanda di accesso della ricorrente;

che infatti la richiesta, così come formulata non si rendeva in altro modo esaudibile in riferimento alla disponibilità dei supporti forniti perché le sedi distaccate di cui si chiedeva visione, non avendo un organico proprio, non potevano essere identificate quali sedi esprimibili dal personale docente e quindi non fruibili per la procedura della mobilità dei docenti per la quale ragione non esistono supporti informatici diversi da quelli forniti;

che può pertanto conclusivamente desumersi che la docente nello scegliere il codice meccanografico che indicava la scuola da lei desiderata, non si è accorta che l’identificativo alfanumerico RCT717006 indicava effettivamente, Via dell’Olmata n. 86 e che era preceduto dalla dicitura Nettuno. Infatti tale codice fa parte del Distretto 43 le cui scuole sono tutte visibilmente ed esclusivamente inserite nel territorio di Anzio e Nettuno.

Che per le suindicate ragioni la domanda della ricorrente, basata su preteso insoddisfacimento della sua domanda di acceso, non può ritenersi esaudibile e va pertanto respinto il ricorso dalla stessa ora proposto.

Si ravvisa tuttavia la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-01-2012, n. 926 Opposizione al precetto

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 22/9/2008 il Tribunale di Siracusa respingeva l’opposizione proposta dai sigg.ri S.M. ed altri nei confronti del precetto notificato loro in data 11/7/2007 dai sigg.ri G. e B.P., quest’ultimo erede del sig. B. C., per il pagamento in via solidale della complessiva somma di Euro 290.991,58.

Avverso la suindicata pronunzia i sigg.ri S.M. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso i sigg.ri B.G. e P. C..

Motivi della decisione

Va preliminarmente posto in rilievo che il Collegio ha richiesto una motivazione semplificata.

Con il 1 motivo i ricorrente denunziano violazione degli artt. 1223, 1292, 1294, 1295, 1314, 2055 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunziano violazione degli artt. 1223, 2055 c.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunziano violazione dell’art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo denunziano violazione dell’art. 2909 c.c., art. 615 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5 motivo denunziano violazione degli artt. 112, 615 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c;

nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi recano infatti quesiti di diritto formulati in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;

Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;

Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza delle proprie tesi difensive.

Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., le sentenze notificate con atto di precetto ecc.), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede-riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Principio di autosufficienza che non risulta invero osservato nemmeno allorquando si faccia invero luogo alla "spillatura" o come nella specie all’inserimento nel corpo del motivo di ricorso di (tutti o parte degli) atti o documenti del giudizio di merito (c.d. ricorso "sandwich"), essendo al riguardo necessario che vengano dei medesimi riportati gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare ed utilizzare ciò che possa servire (v. Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093;

Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628).

Senza sottacersi che l’ error in procedendo ex art. 112 c.p.c. non è denunziabile per violazione di rito nè in termini di vizio di violazione di norme di diritto.

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi non recano la prescritta "chiara indicazione" – secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte – delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del medesimo (cfr. Cass., 6/5/2009, n. 10432).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-02-2012, n. 2968

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Svolgimento del processo

1. – \Adriana @D’Alù\ e \Felice @Scaramuccia\ convennero in giudizio i coniugi \Maria @D’Alù\ e \Giovanni @Moranzoni\, esponendo: che in data (omissis) era deceduto \\Angelo @D’Alù\, cui erano succedute la moglie, \Felice @Scaramuccia\, e le figlie \Adriana\ e \Maria\; che con atto a rogito notaio Papi di Roma del 10 giugno 1988, rep. n. 62086, il de cuius aveva alienato alla figlia \Maria\ ed al di lei coniuge \Moranzoni Giovanni\ un appartamento sito in (omissis); che l’alienazione doveva ritenersi nulla per incapacità di intendere e di volere del venditore, di età avanzata ed ammalato, ed il prezzo indicato nell’atto si rivelava notevolmente inferiore al prezzo di mercato dell’immobile e, comunque, non risultava essere versato. Chiesero, pertanto, la declaratoria di nullità della compravendita, subordinatamente la simulazione relativa della stessa, perchè dissimulante una donazione, e, conseguentemente, la condanna di \D’Alù Maria\ alla collazione ed, in ogni caso, lo scioglimento della comunione ereditaria.

Si costituirono i convenuti, resistendo. L’adito Tribunale di Roma dichiarò la nullità per simulazione dell’atto di compravendita e la nullità per difetto di forma della dissimulata donazione, essendo mancata l’assistenza di testimoni alla stipulazione dell’atto pubblico; dichiarò aperta la successione di \\Angelo @D’Alù\ ed ordinò lo scioglimento della comunione per quanto attiene all’immobile di via (omissis), rimettendo la causa in istruttoria per il procedimento di divisione.

2. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 febbraio 2005, ha rigettato il gravame di \Giovanni @Moranzoni\. 2.1. – La Corte territoriale ha rilevato : – che non può prendersi in considerazione la tesi, sviluppata nella conclusionale dell’appellante, della nullità della sentenza impugnata per inadeguata descrizione dell’immobile oggetto di lite, perchè la regola della rilevabilità d’ufficio della nullità va coordinata con il principio che disciplina l’onere della domanda, in base al quale possono essere conosciuti soltanto i motivi di gravame esposti nell’atto di citazione d’appello;

– che non può ammettersi la prova testimoniale offerta dall’appellante con le conclusioni istruttorie, vertendo sul medesimo thema probandum sul quale sono state espletate le prove ammesse in primo grado;

– che è infondato il motivo in base al quale non sarebbero state ammissibili le prove testimoniali e le presunzioni sulle quali il primo giudice aveva fondato il proprio convincimento;

– che il \Moranzoni\ e \Maria @D’Alù\ costituiscono, nei confronti dell’alienante, una parte unica, seppure soggettivamente complessa, ed unica risulta la volizione di trasferimento ad entrambi gli acquirenti dell’intero del bene indiviso, sicchè la nullità del negozio non può non travolgerne gli effetti per entrambi gli acquirenti;

– che le doglianze mosse alla valutazione compiuta dal Tribunale del quadro probatorio sono generiche.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso il \Moranzoni\, con atto notificato il 28 ed il 30 marzo 2006, sulla base di sei motivi.

Ha resistito, con controricorso, \Adriana @D’Alù\, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La controricorrente ha anche proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi.

La controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

4. – Il ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato, ai sensi della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26 istanza di trattazione, sottoscritta personalmente dall’una e dall’altra parte conferente la procura e autenticata dai rispettivi difensori.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza.

2. – Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l’istanza del ricorrente principale, formulata in sede di discussione orale della causa, di un termine per il rinnovo della notifica agli eredi della parte intimata \Ottavina @Scaramuccia\. Essendo infatti il ricorso principale prima facie infondato per le ragioni che andranno di seguito ad esporsi, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass. , Sez. 2^, 8 febbraio 2010, n. 2723).

3. – Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia "violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione agli artt. 100, 112, 161, 99 cod. proc. civ. e all’art. 2697 cod. civ., in collegamento all’art. 342 cod. proc. civ. (appello principale) e art. 343 cod. proc. civ. (appello incidentale); artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (motivazione apparente), art. 156 c.p.c., comma 2, in collegamento alla fattispecie di cui alle norme imperative ex art. 2659 c.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 2826 cod. civ. (nullità della sentenza) e in generale, altresì, in relazione all’art. 2643 c.c. e segg.

(obbligo di trascrizione delle sentenze), art. 2671 cod. civ. (obbligo dei pubblici ufficiali) e art. 2909 cod. civ. (cosa giudicata) e art. 324 cod. proc. civ. (cosa giudicata formale)". Con esso ci si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia ritenuto che il \Moranzoni\, come appellante, avrebbe dovuto chiedere al giudice, nella propria citazione in appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di un elemento essenziale qual è la descrizione dell’immobile oggetto di causa.

"Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, non si tratta nè di una tesi, nè di un motivo di gravame, bensì di una vera e propria eccezione di giudicato della nullità della sentenza per omessa indicazione di un elemento essenziale qual è la descrizione dell’immobile. E’ ovvio che il \Moranzoni\ poteva sollevare l’eccezione solo dopo l’avvenuto giudicato, ossia solo dopo lo spirare del termine di decadenza per proporre appello incidentale da parte di chi ne aveva interesse, quindi correttamente l’eccezione è stata sollevata nella comparsa conclusionale". 3.1. – Il motivo è privo di fondamento, perchè – a prescindere dal rilievo che la sentenza impugnata correttamente indica gli estremi del contratto di cui dichiara la simulazione, mentre non era certo necessaria, come pretende il ricorrente, anche la descrizione dell’immobile oggetto della donazione dissimulata con i relativi dati di identificazione – la (supposta) nullità della sentenza di primo grado (nella specie, appunto, per la dedotta mancata precisa determinazione del bene immobile oggetto del contratto di cui è stata dichiarata la simulazione) si converte – secondo i principi – in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell’appello; ne consegue che, ove manchi uno specifico motivo di gravame sul punto, la questione non può dar luogo a vizio denunciabile con la comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado.

4. – Il secondo mezzo del medesimo ricorso (violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all’art. 111 Cost., all’art. 132 c.p.c., n. 4, e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., agli artt. 2730 e 2733 cod. civ., nonchè omessa e/o insufficiente ex art. 360 c.p.c., n. 5, su un punto decisivo della controversia) contesta che la Corte territoriale abbia ritenuto generiche le doglianze sviluppate dall’appellante avverso la ricostruzione del quadro probatorio compiuta dal primo giudice, non tenendo in considerazione l’esito dell’interrogatorio formale dell’attrice \Felice @Scaramuccia\. 4.1. – La censura è infondata.

La Corte d’appello ha rilevato che il giudice di primo grado aveva ricostruito le risultanze processuali con una complessa motivazione, nella quale erano stati messi in evidenza i numerosi elementi indiziari convergenti nel fondare il convincimento della simulazione del negozio.

In tal modo la Corte territoriale ha richiamato i punti essenziali esposti dal primo giudice, il quale aveva desunto gli indizi della natura (relativamente) simulata del negozio dalle seguenti circostanze: (a) dalle "fumose e poco attendibili circostanze nelle quali i convenuti" avevano "asserito di aver pagato il prezzo"; (b) dalla "mancanza di traccia nella movimentazione del conto corrente di \\Angelo @D’Alù\ di operazioni di versamento, ad eccezione degli emolumenti pensionistici, mentre risultano prelevamenti, con cadenza e per importi omogenei, che fanno ragionevolmente ritenere l’utilizzo per le normali esigenze di vita"; (c) "dalle dichiarazioni dei testi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in modo preconcetto solo perchè familiari ed affini del de cuius, i quali hanno riferito che quest’ultimo confidò loro di aver donato l’appartamento alla figlia \Valeria\ (così familiarmente chiamata \D’Alù Maria\); di aver stipulato, tuttavia, su consiglio di terzi, un contratto di compravendita ma di non aver incassato alcun corrispettivo".

Ora, con l’atto di appello, nel lamentare, con il quarto motivo, l’errata valutazione delle prove testimoniali, è stato dedotto: che "la prova dedotta da \Moranzoni Giovanni\ può essere considerata come prova positiva e diretta circa i fatti di causa"; che "non si può condividere l’interpretazione data dal Tribunale laddove sostiene che appare inverosimile ciò che ha dichiarato il teste \Moranzoni Riccardo\ perchè della somma versata il venditore \\D’Alù Angelo\ non vi è traccia in nessun deposito bancario"; che "detta interpretazione non ha alcuna valenza se si considera il fatto che la somma data al venditore potrebbe essere stata consegnata ad altre persone che potrebbero essere le stesse attrici"; che "appare, invece, la prova su relazione, portata da parte attrice, prova che non può assurgere a prova certa in relazione al rapporto negoziale intervenuto tra il venditore e gli acquirenti".

E’ evidente, a fronte del carattere articolato dell’argomentazione che sorregge la sentenza di primo grado, l’inadeguatezza e la genericità della censura dedotta nell’atto di appello, con cui tra l’altro non si fa neppure il benchè minimo accenno alle dichiarazioni, su cui si sofferma ora il ricorso per cassazione, rese in sede di interrogatorio formale da \Felice @Scaramuccia\.

Per cui correttamente la sentenza della Corte d’appello, dato atto della aspecificità della censura mossa avverso la ricostruzione delle risultanze processuali compiuta dal primo giudice, si è limitata a far rinvio alla precedente decisione, giungendo alla consapevole condivisione del giudizio di primo grado attraverso la valutazione di non concludenza del motivo di gravame.

5. – Con il terzo mezzo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè omessa e/o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, su un punto decisivo della controversia) si lamenta che la Corte d’appello non abbia ammesso la prova testimoniale offerta dall’appellante. Ad avviso del ricorrente, "la prova dedotta in appello concerne circostanze diverse e distinte dalle precedenti che non sono state comprese nei capitoli di prova espletata in primo grado e, inoltre, l’oggetto della prova riguarda un fatto che non ha mai formato oggetto delle deposizioni acquisite dai testimoni". 5.1. – La censura è infondata.

Affinchè una prova possa essere ammessa in appello è necessario, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52), che essa sia nuova e cioè non diretta ad integrare o modificare le risultanze, positive o negative, di quelle raccolte in primo grado (tra le tante, Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 1970, n. 5; Cass., Sez. 2^, 24 marzo 1979, n. 1735; Cass., Sez. 2^, 28 aprile 1931, n. 3574; Cass., Sez. 2^, 29 gennaio 1933, n. 818).

Poichè il capitolo di prova testimoniale articolato in appello verteva sul capitolo "vero che la consegna in contanti di L. 50 milioni da parte del fratello di \Moranzoni\ è avvenuta in Italia per compensazione sostanziale su disponibilità di conti bancari estero su estero", e poichè il capitolo di prova su cui in primo grado fu ammessa la prova testimoniale mirava ad accertare come "vero che \Moranzoni Vincenzo\ mutuò ai coniugi \Moranzoni Giovanni\ e \D’Alù Maria\ la somma di L. 50.000.000 per consentire loro di comprare l’appartamento di via (omissis) di proprietà di \\D’Alù Angelo\", correttamente la Corte territoriale ha escluso il carattere di novità della prova offerta dall’appellante, stante l’evidente connessione con quanto già raccolto e valutato in primo grado.

6. – Con il quarto motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) si deduce "gli attori ai sensi dell’art. 1417 cod. civ. non avrebbero potuto avvalersi della prova testimoniale per provare la simulazione del rogito in quanto avevano mutato la loro veste processuale di terze persone, rispetto all’atto di compravendita oggetto dell’accertamento simulatorio, e avevano assunto, per effetto della mutatio libelli, la veste di parti rispetto al contratto medesimo". Secondo il ricorrente in via principale, sarebbe erroneo ritenere che, avendo il nuovo difensore di \Adriana @D’Alù\, l’Avv. Paolo Carloni, fatto proprie le "deduzioni difensive" del precedente difensore, costei non abbia volontariamente mutato la veste processuale di legittimarla con la quale aveva intrapreso il giudizio.

Il quinto mezzo del ricorso principale (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) lamenta che la Corte d’appello – sempre con riguardo all’eccezione dell’avvenuta mutatio libelli e del conseguente mutamento della veste processuale degli attori – sia giunta alla conclusione per cui "la tesi è sostenibile per \Adriana @D’Alù\, ma non per gli eredi di \Felice @Scaramuccia\, che sono rimasti contumaci e non hanno mai modificato la domanda proposta dalla loro dante causa". 6.1. – Il quarto ed il quinto motivo – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Essi muovono dal presupposto che "il legittimario . . . che impugni per simulazione (assoluta o relativa) un atto compiuto dal de cuius, assume la veste di terzo solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando l’impugnazione sia proposta al fine di conseguire anche la disponibile".

La premessa che sostiene la censura è erronea.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 2^, 13 novembre 2009, n. 24134), l’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal de cuius siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione ed il legittimario – benchè successore del defunto – non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 cod. civ.; nè assume rilievo il fatto che egli – oltre all’effetto di reintegrazione – riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra una regola diversa.

7. – Con l’ultimo motivo del ricorso principale (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1421, 1420 e 1100 cod. civ. e violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia), ribadita l’inammissibilità della mutatio libelli posta in essere da \Adriana @D’Alù\, si sostiene che, avendo l’attrice chiesto nell’atto introduttivo solamente la collazione dell’immobile relativamente alla presunta donazione del de cuius alla figlia \Maria @D’Alù\, senza nulla chiedere con riferimento all’intervenuto acquisto del 50% da parte del cognato \Moranzoni\, non potrebbe pretendere anche il 50% di proprietà del medesimo anche nel caso in cui venisse accertata la nullità per difetto di forma della presunta donazione a favore di \Maria @D’Alù\. 7.1. – Il motivo è privo di fondamento.

Datti atti, ai quali è possibile accedere in ragione della natura del vizio denunciato, risulta che il Tribunale – prendendo espressamente posizione sulla richiesta di declaratoria di nullità del negozio asseritamente dissimulato per difetto di forma, richiesta successivamente con la costituzione in giudizio del nuovo procuratore – ha escluso "il ricorrere della mutatio libelli" e accertato "l’ammissibilità della domanda", richiamando anche l’art. 1421 cod. civ., che consente di far valere la nullità da chiunque vi abbia interesse "in ogni stato e grado del giudizio".

Su questo capo della pronuncia di primo grado si è formato il giudicato interno, essendo mancata una censura specifica da parte dell’appellante, il quale – a fronte della pronuncia del primo giudice di nullità del dissimulato atto di donazione – non ha mosso, con il libello introduttivo del giudizio di secondo grado, una doglianza di extrapetizione, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ma si è limitato a dedurre, con la prospettazione di censure relative alla violazione di norme del codice civile (gli artt. 1415, 1417, 1420, 1421 e 2722), le ricadute sostanziali (sul piano della prova e della legittimazione ad esperire l’azione di nullità del contratto) derivanti dalla richiesta di ricomprensione dell’intero bene nell’asse ereditario.

Ne deriva che non può avere seguito in questa sede la doglianza relativa alla "inammissibilità della mutatio libelli posta in essere dalla" \D’Alù\.

Quanto al resto, non pertinente è il riferimento all’istituto della collazione, posto che – attesa la accertata nullità per difetto di forma della donazione dissimulata – il bene non è soggetto a collazione, ma rientra per intero nell’asse ereditario, non essendo mai uscito dal patrimonio del de cuius.

Inoltre, poichè la nullità accertata colpisce l’intero contratto e non il vincolo di una sola delle parti simulate acquirenti, è privo di rilevanza il richiamo alle norme sul carattere plurisoggettivo del contratto, sul coacquisto per quote e sui limiti all’estensione della nullità all’intero contratto quando il vizio riguarda un solo contraente.

8. – Il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame del ricorso incidentale condizionato.

9. – Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i giudizi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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