Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1.1 Con sentenza del 15 dicembre 2011 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Acireale – dell’1 dicembre 2009 con la quale D.M. F., imputato dei reati di violazione della legge urbanistica (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. C)) e violazione della legge paesaggistica (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181) era stato assolto perchè il fatto non costituisce reato con riguardo al capo A) e prosciolto per intervenuta demolizione dell’opera dalla imputazione di cui al capo B), dichiarava il predetto colpevole di entrambi i reali e lo condannava – concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione – alla pena di mese uno e giorni dieci di arresto ed Euro 13.000,0 di ammenda, con contestuale ordine di demolizione delle opere abusive.
1.2 A detta decisione la Corte territoriale era pervenuta rilevando – quanto alla edificazione delle opere abusive (costituite da due tettoie di legno utilizzate per chiudere una terrazza di complessivi 230 mq. con conseguente creazione di un vano fruibile) – che non sì versava in una ipotesi di opere pertinenziali ma di una nuova costruzione con permanente modificazione della sagoma esterna dell’edificio e realizzazione di opere stabilmente infisse al suolo e dunque assoggettate al permesso di costruire. Con riguardo, invece, al reato di cui al capo B) la Corte territoriale aveva rilevato che la demolizione eseguita dall’imputato era conseguenza dell’ordine di demolizione emesso dal Comune di Acireale e dunque non poteva considerarsi spontanea, con conseguente inosservanza, da parte del Tribunale, della disposizione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 18.
1.3 Avverso la detta sentenza propone ricorso l’imputato deducendo i seguenti motivi: a) inammissibilità della impugnazione proposta dal P.G. avverso la sentenza di proscioglimento del Tribunale, in quanto tardivamente formulata e depositata; b) nullità della sentenza in quanto all’imputato non sarebbe stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello e nullità riflessa dell’ordinanza emessa dalla Corte territoriale con la quale era stata disattesa la relativa eccezione; c) violazione di legge per travisamento della prova e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; c1) violazione di legge per omessa motivazione da parte della Corte territoriale in relazione al mancato esame di una memoria difensiva depositata dalla difesa dell’imputato all’udienza del 27 giugno 2011; c2) violazione di legge per erronea applicazione della legge penale sia con riferimento alla mancata qualificazione delle opere come aventi natura pertinenziale, sia con riferimento alla ritenuta portata estintiva della demolizione, irragionevolmente esclusa dalla Corte distrettuale; vizio di travisamento delle prove; c3) erronea applicazione della legge penale (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45); d) omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato; e) omessa motivazione in ordine al diniego dell’invocato beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale.
Motivi della decisione
1. Sebbene particolarmente articolato e dettagliato nella enunciazione dei motivi, oltre che integrato da copiosa documentazione (allegati da "B" a "T" oltre ai sub-allegati indicati numericamente), il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza di tutti i motivi. Va doverosamente premesso che anche la sentenza impugnata si caratterizza per una evidente stringatezza argomentativa, che, tuttavia, non incorre in alcuno dei denunciati vizi di motivazione o travisamento della prova, avendo la Corte distrettuale colto l’essenza del processo con riferimento ad entrambe le imputazioni contestate.
2. Il primo motivo – con il quale si prospetta l’inammissibilità dell’appello del Procuratore Generale perchè tardivamente proposto e depositato – è palesemente privo di rilevanza: ripercorrendo i momenti che precedono la presentazione dell’appello da parte del P.G., si rileva dai documenti versati in atti: 1) che la sentenza del Tribunale veniva comunicata all’Ufficio del P.G. il 17 dicembre 2009;
2) che l’atto di appello veniva depositato nella segreteria del detto Ufficio dal Sost. Proc. D.ssa L.C.M. in data 11 gennaio 2010 come si evince pacificamente dal timbro di avvenuto deposito apposto dal Funzionario della Procura Generale della Corte di Appello in calce all’atto di appello; 3) che in pari data (nota dell’11.1.2010) l’appello veniva trasmesso dalla cancelleria della Procura Generale della Repubblica alla Sezione Distaccata di Acireale del Tribunale di Catania; 4) che il 12 gennaio 2010 il detto atto di impugnazione perveniva al detto Ufficio giudiziario e precisamente alla cancelleria del giudice a quo. Il vizio denunciato dal ricorrente (mancata identificazione del soggetto che ha presentato l’atto di appello) non assume quindi alcuna rilevanza, ricavandosi aliunde ed in modo certo, la data di deposito dell’atto. Anche l’asserita inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 583 cod. proc. pen. non ha la minima ragion d’essere, facendo fede la nota di trasmissione dell’11 gennaio 2010 con la quale veniva spedito non solo l’atto di impugnazione ma l’intero fascicolo. La giurisprudenza di questa Corte è pacificamente orientata nel ritenere anche il Pubblico Ministero assoggettato al rigoroso regime di cui all’art. 583 cod. proc. pen. che prevede, la tassatività delle modalità di presentazione e di spedizione della impugnazione per come disciplinate dalla norma processuale in parola: tali modalità non ammettono equipollenti, di guisa che una eventuale trasmissione della impugnazione a mezzo telefax in quanto non prevista dalla legge (indica quali modi di spedizione la raccomandata o il telegramma al fine di garantire l’autenticità della provenienza e la ricezione dell’atto), inficia l’atto rendendo l’impugnazione inammissibile (Cass. Sez. 1, 4.4.2006 n. 16776, P.G. in proc. Cozza ed altro, Rv.
234250).
2.1 A tali regole si è uniformata la Cancelleria del Pubblico Ministero (non essendo ovviamente esigibile che sia personalmente il Pubblico Ministero a dover curare la spedizione della raccomandata), non mancando di evidenziare che la trasmissione postale dei fascicoli processuali da un Ufficio giudiziario all’altro avviene sempre a mezzo raccomandata come previsto dall’art. 64 disp. att. c.p.p.).
3. Il secondo motivo riguardante P. mancata vocatio in jus dell’imputato per il giudizio di appello è assolutamente inconsistente: secondo la ricostruzione descritta dalla difesa del ricorrente, dopo una serie di rinvii dell’udienza dinnanzi alla Corte di Appello di Catania per irritualità o mancanza della notificazione del decreto di citazione a giudizio, all’udienza del 27 giugno 2011 veniva dato atto della avvenuta notificazione del decreto presso lo studio del difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, stante l’assenza dell’imputato presso il domicilio eletto ove i VV.UU. incaricati della notificazione si erano recati. La giurisprudenza costante di questa Corte, in linea con l’orientamento espresso dalle SS. UU. con la sentenza n. 28451 del 28.4,2011, (Pedicone), ha ripetutamente affermato che "L’impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dagli art. 161 c.p.p., comma 4 e art. 157 c.p.p., comma 8 bis, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato, al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l’obbligo, ex art. 161 c.p.p., comma 4, di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale". (Cass. Sez. 5, 21.4.2011 n. 22745, Poggi, Rv. 250408; Cass. Sez. 6, 27.9.2011 n. 42699, Siragusa ed altro, Rv. 251367).
3.1 Peraltro non è superfluo rilevare che, laddove venga dedotta la nullità della notifica di un atto non eseguita presso il domicilio eletto, la mancata indicazione da parte del ricorrente del concreto pregiudizio che è derivato in ordine alla conoscenza dell’atto e al diritto di difesa, rende il ricorso inammissibile (Cass. Sez. 6, 10.5.2012 n. 34558, P. Rv. 253276): nel caso in esame il ricorrente si è limitato a reiterare il vizio affliggente l’atto senza alcuna specificazione in ordine al pregiudizio subito. L’inconsistenza del motivo di ricorso travolge anche il vizio denunciato con riferimento alla ordinanza emessa all’udienza del 27 giugno 2011 con la quale la Corte territoriale aveva rigettato l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa con motivazione, peraltro, aderente all’orientamento giurisprudenziale dianzi menzionato.
4. Non meno manifestamente infondate sono le doglianze concretizzate in una serie di censure che, ripercorrendo minuziosamente le varie fasi del processo (compreso quello di primo grado), espongono circostanze di fatto con le quale si intende sollecitare questa Corte a rivalutare l’attribuibilità del fatto all’odierno ricorrente, per essere altro l’autore del reato (tesi, oltretutto, non sviluppata nella fase di merito nella quale si è discusso, prevalentemente, della legittimità delle opere, della loro natura pertinenziale;
della non necessità del permesso di costruire attese le caratteristiche costruttive). Ora, anche a non voler considerare il profilo della inammissibilità con riguardo al punto riguardante l’autore del reato (vds., per tali aspetti, pag. 18 del ricorso), anche gli aspetti riguardanti le caratteristiche costruttive dell’opera, la sua asserita precarietà e la natura di pertinenza rispetto all’edificio principale costituiscono motivi palesemente infondati in ordine ai quali la Corte territoriale – pur nella sinteticità delle argomentazioni – ha motivatamente e correttamente affermato: a) che la tettoia realizzata (e non il pergolato come riduttivamente indicato nel ricorso) era costituita da due strutture in legno che coprivano interamente la terrazza sottostante estesa mq.
230 creando un nuovo spazio usufruibile con correlato aumento del volume e modificazione significativa della sagoma dell’edificio (che ovviamente va valutata anche in senso verticale oltre che longitudinale); b) che non poteva configurarsi la pertinenza di tali opere in relazione alle intrinseche caratteristiche costruttive desunte da una serie cospicua di elementi oggettivi tra i quali le ritrazioni fotografiche che denotavano le caratteristiche intrinseche delle tettoie; il loro stabile ancoraggio oltre che tra di esse, al suolo (vds. pag. 2 della sentenza impugnata).
4.1 In aggiunta alle considerazioni essenzialmente in fatto, svolte dalla Corte territoriale va rilevato – quanto alla asserita (ma esclusa dal giudice distrettuale) precarietà delle opere, che per definire tale una costruzione, occorre che si tratti opere destinate ad un uso realmente ed intrinsecamente precario per finalità specifiche, contingenti e limitate nel tempo, senza che rilevi nè la temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dall’utilizzatore, nè le caratteristiche tecnico- costruttive quali la smontabilità o la non infissione al suolo (in termini Cass. Sez. 3^ 21.3.2006 n. 20189, Cavallini, Rv. 234325; Cass. Sez. 3^ 25.2.2009 n. 22054, Frank, Rv. 243710). Per quanto, invece, riguarda il concetto di pertinenza, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è richiesto che l’opera abbia una propria individualità, che sia oggettivamente preordinata a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente edificato, che sia sfornita di autonomo valore di mercato, che abbia ridotte dimensioni, che sia insuscettibile di destinazione autonoma e che non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti (v. da ultimo, Cass. Sez. 3, 30.5.2012 n. 25669, Zeno e altro, Rv.
253064).
4.2 Peraltro, proprio con riferimento alle tettoie di copertura di un terrazzo di edificio la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’escludere che tale opera sia assoggettabile al regime della semplice D.I.A., non costituendo intervento di manutenzione straordinaria, nè pertinenza (Cass. Sez. 3, 6.5.2010 n. 21351, Savino, Rv. 247628; Cass. Sez. 3, 11.10.2005 n. 40843, Daniele, Rv.
232363).
4.3 Un’ulteriore specificazione – in ragione delle argomentazioni sviluppate dalla Corte in merito alle caratteristiche costruttive delle opere ed alla loro incidenza sul tessuto urbanistico e sull’edificio preesistente – va fatta con riguardo al concetto di ampliamento della costruzione, la quale presuppone il rilascio del permesso ad aedificandum laddove le opere realizzate determinino la creazione di volumi nuovi e l’alterazione della sagoma degli edifici, così assumendo le caratteristiche di un’opera nuova. In particolare sono numerosi gli arresti giurisprudenziali in tema di ampliamento di edificio preesistente con trasformazione di un balcone in veranda, in base ai quali tale attività di trasformazione proprio perchè incide, modificandola, sulla sagoma di un edificio, necessita del permesso di costruire (Cass. Sez. 3, 28.10.2004 n. 45588, P.M. in proc. D’Aurelio, Rv. 230419; Cass. Sez. 3, 29.5.2007 n. 26504, Rossi, Rv. 237138).
4.4 Rileva il Collegio che la Corte distrettuale si è uniformata ai suddetti principi, sicchè le censure del ricorrente sono del tutto inconsistenti. Non hanno, quindi, alcun pregio le censure incentrate su una pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, tenuto conto del testo del capo di imputazione, posto che le espressioni "pergolato" e tettoia" contenute nella contestazione sub A) si riferiscono pacificamente alle due tettoie per le quali è intervenuta la condanna, essendo quindi il fatto contestato in modo chiaro e conforme alla statuizione di condanna.
5. Non è superfluo, a tale proposito, ricordare che, per aversi il vizio di violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza occorre che il fatto contestato sia mutato nei suoi connotati essenziali sì da provocare una situazione di oggettiva incertezza tale da pregiudicare il diritto di difesa dell’imputato (da ultimo, Cass. Sez. 6, 9.11.2012 n. 6346, Domizi e altri, Rv.
254888). Inoltre, come recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in subiecta materia, "il rispetto della regola del contraddittorio – che deve essere assicurato all’imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all’art. 111 Cost., comma 2, integrato dall’art. 6 Convenzione Europea, come interpretato dalla Corte EDU – impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga a sorpresa e cioè nei confronti dell’imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all’originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, anche attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione" (Cass. Sez. 5, 24.9.2012 n. 7984, Jovanovic e altro, Rv. 254649).
6. Parimenti inconsistenti i profili afferenti alla pretesa illogicità della motivazione ed al travisamento dei dati processuali, in ordine ai quali basta qui aggiungere: a) che per potersi parlare di illogicità (che in sede di legittimità deve palesarsi in modo manifesto), si richiede che la motivazione poggi, nei suoi passaggi essenziali, su argomentazioni viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica, ovvero sia caratterizzata da inconciliabilità logiche tra le varie affermazioni in essa contenute o da incompatibilità di tipo logico con "altri atti del processo" tali da renderla radicalmente inficiata sotto il profilo logico (per l’esposizione riassuntiva di tali concetti v.
Cass. Sez. 3, 2010 n. 24294, D.S.B. Rv. 247872); b) il travisamento della prova (e non del fatto, non consentito stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito) si configura nella ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Cass. Sez. 5, 25.9.2007 n. 39048, Casavola e altri, Rv. 238215; v. anche Cass. Sez. 3, 18.6.2009 n. 39729, Belluccia ed altro Rv. 244623).
6.1 A tali regole si è richiamata la Corte territoriale la quale ha, peraltro, esaminato accuratamente l’intero materiale probatorio, ivi comprese le memorie difensive, come emerge dal verbale di udienza del 27 giugno 2011 nel corso della quale ha disatteso, convincentemente, l’eccezione di nullità formulata dalla difesa con riferimento alla nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
7. Generico risulta, invece, il motivo di ricorso riguardante l’omessa analisi dell’elemento soggettivo del reato, non mancando di osservare come dalla motivazione contenuta a pag. 2 della sentenza emerge chiaramente il convincimento da parte della Corte in ordine alla piena consapevolezza della illiceità della condotta da parte dell’imputato indicato come l'(unico) autore dei reati.
8. Quanto, poi, al motivo riguardante una asserita inosservanza della legge penale con riferimento alla mancata rilevanza accordata alla demolizione delle opere ai fini della elisione del reato paesaggistico, correttamente il giudice distrettuale ha escluso l’effetto estintivo in adesione all’indirizzo giurisprudenziale che questo Collegio condivide, secondo il quale è necessario che la demolizione o riduzione in pristino da parte dell’autore dell’abuso sia spontanea e non indotta sulla base di un ordine impartito dall’autorità amministrativa (Cass. Sez. 3, 4.12.2007 n. 3064, P.G. in proc. Boninsegna, Rv. 238628; v. più recentemente, Cass. Sez. 3, 19.6.2012 n. 33542, Cavaletto, Rv. 253139).
9. Anche il motivo riguardante la mancata concessione del beneficio della non menzione è affetto da sostanziale genericità non essendo previsto che il Giudice di merito debba provvedervi di ufficio (Cass. Sez. 4, 29.10.2008 n. 43125, Marci Gavino, Rv. 231370) e non tralasciando di considerare che nessun obbligo di motivazione incombe al giudice di appello laddove non siano addotte circostanze specifiche che in base all’art. 133 cod. pen. legittimino la concessione del beneficio, peraltro nel caso di specie non richiesto dalla difesa la quale nel corso della discussione in fase di appello, si era limitata a richiedere la conferma della sentenza di primo grado (Cass. Sez. 3, 4.7.2012 n. 3431, Maione, Rv. 254681).
10. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.