Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 08-07-2013, n. 28898

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1.1 Con sentenza del 15 dicembre 2011 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Acireale – dell’1 dicembre 2009 con la quale D.M. F., imputato dei reati di violazione della legge urbanistica (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. C)) e violazione della legge paesaggistica (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181) era stato assolto perchè il fatto non costituisce reato con riguardo al capo A) e prosciolto per intervenuta demolizione dell’opera dalla imputazione di cui al capo B), dichiarava il predetto colpevole di entrambi i reali e lo condannava – concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione – alla pena di mese uno e giorni dieci di arresto ed Euro 13.000,0 di ammenda, con contestuale ordine di demolizione delle opere abusive.

1.2 A detta decisione la Corte territoriale era pervenuta rilevando – quanto alla edificazione delle opere abusive (costituite da due tettoie di legno utilizzate per chiudere una terrazza di complessivi 230 mq. con conseguente creazione di un vano fruibile) – che non sì versava in una ipotesi di opere pertinenziali ma di una nuova costruzione con permanente modificazione della sagoma esterna dell’edificio e realizzazione di opere stabilmente infisse al suolo e dunque assoggettate al permesso di costruire. Con riguardo, invece, al reato di cui al capo B) la Corte territoriale aveva rilevato che la demolizione eseguita dall’imputato era conseguenza dell’ordine di demolizione emesso dal Comune di Acireale e dunque non poteva considerarsi spontanea, con conseguente inosservanza, da parte del Tribunale, della disposizione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 18.

1.3 Avverso la detta sentenza propone ricorso l’imputato deducendo i seguenti motivi: a) inammissibilità della impugnazione proposta dal P.G. avverso la sentenza di proscioglimento del Tribunale, in quanto tardivamente formulata e depositata; b) nullità della sentenza in quanto all’imputato non sarebbe stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello e nullità riflessa dell’ordinanza emessa dalla Corte territoriale con la quale era stata disattesa la relativa eccezione; c) violazione di legge per travisamento della prova e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; c1) violazione di legge per omessa motivazione da parte della Corte territoriale in relazione al mancato esame di una memoria difensiva depositata dalla difesa dell’imputato all’udienza del 27 giugno 2011; c2) violazione di legge per erronea applicazione della legge penale sia con riferimento alla mancata qualificazione delle opere come aventi natura pertinenziale, sia con riferimento alla ritenuta portata estintiva della demolizione, irragionevolmente esclusa dalla Corte distrettuale; vizio di travisamento delle prove; c3) erronea applicazione della legge penale (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45); d) omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato; e) omessa motivazione in ordine al diniego dell’invocato beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale.

Motivi della decisione

1. Sebbene particolarmente articolato e dettagliato nella enunciazione dei motivi, oltre che integrato da copiosa documentazione (allegati da "B" a "T" oltre ai sub-allegati indicati numericamente), il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza di tutti i motivi. Va doverosamente premesso che anche la sentenza impugnata si caratterizza per una evidente stringatezza argomentativa, che, tuttavia, non incorre in alcuno dei denunciati vizi di motivazione o travisamento della prova, avendo la Corte distrettuale colto l’essenza del processo con riferimento ad entrambe le imputazioni contestate.

2. Il primo motivo – con il quale si prospetta l’inammissibilità dell’appello del Procuratore Generale perchè tardivamente proposto e depositato – è palesemente privo di rilevanza: ripercorrendo i momenti che precedono la presentazione dell’appello da parte del P.G., si rileva dai documenti versati in atti: 1) che la sentenza del Tribunale veniva comunicata all’Ufficio del P.G. il 17 dicembre 2009;

2) che l’atto di appello veniva depositato nella segreteria del detto Ufficio dal Sost. Proc. D.ssa L.C.M. in data 11 gennaio 2010 come si evince pacificamente dal timbro di avvenuto deposito apposto dal Funzionario della Procura Generale della Corte di Appello in calce all’atto di appello; 3) che in pari data (nota dell’11.1.2010) l’appello veniva trasmesso dalla cancelleria della Procura Generale della Repubblica alla Sezione Distaccata di Acireale del Tribunale di Catania; 4) che il 12 gennaio 2010 il detto atto di impugnazione perveniva al detto Ufficio giudiziario e precisamente alla cancelleria del giudice a quo. Il vizio denunciato dal ricorrente (mancata identificazione del soggetto che ha presentato l’atto di appello) non assume quindi alcuna rilevanza, ricavandosi aliunde ed in modo certo, la data di deposito dell’atto. Anche l’asserita inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 583 cod. proc. pen. non ha la minima ragion d’essere, facendo fede la nota di trasmissione dell’11 gennaio 2010 con la quale veniva spedito non solo l’atto di impugnazione ma l’intero fascicolo. La giurisprudenza di questa Corte è pacificamente orientata nel ritenere anche il Pubblico Ministero assoggettato al rigoroso regime di cui all’art. 583 cod. proc. pen. che prevede, la tassatività delle modalità di presentazione e di spedizione della impugnazione per come disciplinate dalla norma processuale in parola: tali modalità non ammettono equipollenti, di guisa che una eventuale trasmissione della impugnazione a mezzo telefax in quanto non prevista dalla legge (indica quali modi di spedizione la raccomandata o il telegramma al fine di garantire l’autenticità della provenienza e la ricezione dell’atto), inficia l’atto rendendo l’impugnazione inammissibile (Cass. Sez. 1, 4.4.2006 n. 16776, P.G. in proc. Cozza ed altro, Rv.

234250).

2.1 A tali regole si è uniformata la Cancelleria del Pubblico Ministero (non essendo ovviamente esigibile che sia personalmente il Pubblico Ministero a dover curare la spedizione della raccomandata), non mancando di evidenziare che la trasmissione postale dei fascicoli processuali da un Ufficio giudiziario all’altro avviene sempre a mezzo raccomandata come previsto dall’art. 64 disp. att. c.p.p.).

3. Il secondo motivo riguardante P. mancata vocatio in jus dell’imputato per il giudizio di appello è assolutamente inconsistente: secondo la ricostruzione descritta dalla difesa del ricorrente, dopo una serie di rinvii dell’udienza dinnanzi alla Corte di Appello di Catania per irritualità o mancanza della notificazione del decreto di citazione a giudizio, all’udienza del 27 giugno 2011 veniva dato atto della avvenuta notificazione del decreto presso lo studio del difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, stante l’assenza dell’imputato presso il domicilio eletto ove i VV.UU. incaricati della notificazione si erano recati. La giurisprudenza costante di questa Corte, in linea con l’orientamento espresso dalle SS. UU. con la sentenza n. 28451 del 28.4,2011, (Pedicone), ha ripetutamente affermato che "L’impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dagli art. 161 c.p.p., comma 4 e art. 157 c.p.p., comma 8 bis, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato, al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l’obbligo, ex art. 161 c.p.p., comma 4, di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale". (Cass. Sez. 5, 21.4.2011 n. 22745, Poggi, Rv. 250408; Cass. Sez. 6, 27.9.2011 n. 42699, Siragusa ed altro, Rv. 251367).

3.1 Peraltro non è superfluo rilevare che, laddove venga dedotta la nullità della notifica di un atto non eseguita presso il domicilio eletto, la mancata indicazione da parte del ricorrente del concreto pregiudizio che è derivato in ordine alla conoscenza dell’atto e al diritto di difesa, rende il ricorso inammissibile (Cass. Sez. 6, 10.5.2012 n. 34558, P. Rv. 253276): nel caso in esame il ricorrente si è limitato a reiterare il vizio affliggente l’atto senza alcuna specificazione in ordine al pregiudizio subito. L’inconsistenza del motivo di ricorso travolge anche il vizio denunciato con riferimento alla ordinanza emessa all’udienza del 27 giugno 2011 con la quale la Corte territoriale aveva rigettato l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa con motivazione, peraltro, aderente all’orientamento giurisprudenziale dianzi menzionato.

4. Non meno manifestamente infondate sono le doglianze concretizzate in una serie di censure che, ripercorrendo minuziosamente le varie fasi del processo (compreso quello di primo grado), espongono circostanze di fatto con le quale si intende sollecitare questa Corte a rivalutare l’attribuibilità del fatto all’odierno ricorrente, per essere altro l’autore del reato (tesi, oltretutto, non sviluppata nella fase di merito nella quale si è discusso, prevalentemente, della legittimità delle opere, della loro natura pertinenziale;

della non necessità del permesso di costruire attese le caratteristiche costruttive). Ora, anche a non voler considerare il profilo della inammissibilità con riguardo al punto riguardante l’autore del reato (vds., per tali aspetti, pag. 18 del ricorso), anche gli aspetti riguardanti le caratteristiche costruttive dell’opera, la sua asserita precarietà e la natura di pertinenza rispetto all’edificio principale costituiscono motivi palesemente infondati in ordine ai quali la Corte territoriale – pur nella sinteticità delle argomentazioni – ha motivatamente e correttamente affermato: a) che la tettoia realizzata (e non il pergolato come riduttivamente indicato nel ricorso) era costituita da due strutture in legno che coprivano interamente la terrazza sottostante estesa mq.

230 creando un nuovo spazio usufruibile con correlato aumento del volume e modificazione significativa della sagoma dell’edificio (che ovviamente va valutata anche in senso verticale oltre che longitudinale); b) che non poteva configurarsi la pertinenza di tali opere in relazione alle intrinseche caratteristiche costruttive desunte da una serie cospicua di elementi oggettivi tra i quali le ritrazioni fotografiche che denotavano le caratteristiche intrinseche delle tettoie; il loro stabile ancoraggio oltre che tra di esse, al suolo (vds. pag. 2 della sentenza impugnata).

4.1 In aggiunta alle considerazioni essenzialmente in fatto, svolte dalla Corte territoriale va rilevato – quanto alla asserita (ma esclusa dal giudice distrettuale) precarietà delle opere, che per definire tale una costruzione, occorre che si tratti opere destinate ad un uso realmente ed intrinsecamente precario per finalità specifiche, contingenti e limitate nel tempo, senza che rilevi nè la temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dall’utilizzatore, nè le caratteristiche tecnico- costruttive quali la smontabilità o la non infissione al suolo (in termini Cass. Sez. 3^ 21.3.2006 n. 20189, Cavallini, Rv. 234325; Cass. Sez. 3^ 25.2.2009 n. 22054, Frank, Rv. 243710). Per quanto, invece, riguarda il concetto di pertinenza, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è richiesto che l’opera abbia una propria individualità, che sia oggettivamente preordinata a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente edificato, che sia sfornita di autonomo valore di mercato, che abbia ridotte dimensioni, che sia insuscettibile di destinazione autonoma e che non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti (v. da ultimo, Cass. Sez. 3, 30.5.2012 n. 25669, Zeno e altro, Rv.

253064).

4.2 Peraltro, proprio con riferimento alle tettoie di copertura di un terrazzo di edificio la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’escludere che tale opera sia assoggettabile al regime della semplice D.I.A., non costituendo intervento di manutenzione straordinaria, nè pertinenza (Cass. Sez. 3, 6.5.2010 n. 21351, Savino, Rv. 247628; Cass. Sez. 3, 11.10.2005 n. 40843, Daniele, Rv.

232363).

4.3 Un’ulteriore specificazione – in ragione delle argomentazioni sviluppate dalla Corte in merito alle caratteristiche costruttive delle opere ed alla loro incidenza sul tessuto urbanistico e sull’edificio preesistente – va fatta con riguardo al concetto di ampliamento della costruzione, la quale presuppone il rilascio del permesso ad aedificandum laddove le opere realizzate determinino la creazione di volumi nuovi e l’alterazione della sagoma degli edifici, così assumendo le caratteristiche di un’opera nuova. In particolare sono numerosi gli arresti giurisprudenziali in tema di ampliamento di edificio preesistente con trasformazione di un balcone in veranda, in base ai quali tale attività di trasformazione proprio perchè incide, modificandola, sulla sagoma di un edificio, necessita del permesso di costruire (Cass. Sez. 3, 28.10.2004 n. 45588, P.M. in proc. D’Aurelio, Rv. 230419; Cass. Sez. 3, 29.5.2007 n. 26504, Rossi, Rv. 237138).

4.4 Rileva il Collegio che la Corte distrettuale si è uniformata ai suddetti principi, sicchè le censure del ricorrente sono del tutto inconsistenti. Non hanno, quindi, alcun pregio le censure incentrate su una pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, tenuto conto del testo del capo di imputazione, posto che le espressioni "pergolato" e tettoia" contenute nella contestazione sub A) si riferiscono pacificamente alle due tettoie per le quali è intervenuta la condanna, essendo quindi il fatto contestato in modo chiaro e conforme alla statuizione di condanna.

5. Non è superfluo, a tale proposito, ricordare che, per aversi il vizio di violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza occorre che il fatto contestato sia mutato nei suoi connotati essenziali sì da provocare una situazione di oggettiva incertezza tale da pregiudicare il diritto di difesa dell’imputato (da ultimo, Cass. Sez. 6, 9.11.2012 n. 6346, Domizi e altri, Rv.

254888). Inoltre, come recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in subiecta materia, "il rispetto della regola del contraddittorio – che deve essere assicurato all’imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all’art. 111 Cost., comma 2, integrato dall’art. 6 Convenzione Europea, come interpretato dalla Corte EDU – impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga a sorpresa e cioè nei confronti dell’imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all’originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, anche attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione" (Cass. Sez. 5, 24.9.2012 n. 7984, Jovanovic e altro, Rv. 254649).

6. Parimenti inconsistenti i profili afferenti alla pretesa illogicità della motivazione ed al travisamento dei dati processuali, in ordine ai quali basta qui aggiungere: a) che per potersi parlare di illogicità (che in sede di legittimità deve palesarsi in modo manifesto), si richiede che la motivazione poggi, nei suoi passaggi essenziali, su argomentazioni viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica, ovvero sia caratterizzata da inconciliabilità logiche tra le varie affermazioni in essa contenute o da incompatibilità di tipo logico con "altri atti del processo" tali da renderla radicalmente inficiata sotto il profilo logico (per l’esposizione riassuntiva di tali concetti v.

Cass. Sez. 3, 2010 n. 24294, D.S.B. Rv. 247872); b) il travisamento della prova (e non del fatto, non consentito stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito) si configura nella ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Cass. Sez. 5, 25.9.2007 n. 39048, Casavola e altri, Rv. 238215; v. anche Cass. Sez. 3, 18.6.2009 n. 39729, Belluccia ed altro Rv. 244623).

6.1 A tali regole si è richiamata la Corte territoriale la quale ha, peraltro, esaminato accuratamente l’intero materiale probatorio, ivi comprese le memorie difensive, come emerge dal verbale di udienza del 27 giugno 2011 nel corso della quale ha disatteso, convincentemente, l’eccezione di nullità formulata dalla difesa con riferimento alla nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

7. Generico risulta, invece, il motivo di ricorso riguardante l’omessa analisi dell’elemento soggettivo del reato, non mancando di osservare come dalla motivazione contenuta a pag. 2 della sentenza emerge chiaramente il convincimento da parte della Corte in ordine alla piena consapevolezza della illiceità della condotta da parte dell’imputato indicato come l'(unico) autore dei reati.

8. Quanto, poi, al motivo riguardante una asserita inosservanza della legge penale con riferimento alla mancata rilevanza accordata alla demolizione delle opere ai fini della elisione del reato paesaggistico, correttamente il giudice distrettuale ha escluso l’effetto estintivo in adesione all’indirizzo giurisprudenziale che questo Collegio condivide, secondo il quale è necessario che la demolizione o riduzione in pristino da parte dell’autore dell’abuso sia spontanea e non indotta sulla base di un ordine impartito dall’autorità amministrativa (Cass. Sez. 3, 4.12.2007 n. 3064, P.G. in proc. Boninsegna, Rv. 238628; v. più recentemente, Cass. Sez. 3, 19.6.2012 n. 33542, Cavaletto, Rv. 253139).

9. Anche il motivo riguardante la mancata concessione del beneficio della non menzione è affetto da sostanziale genericità non essendo previsto che il Giudice di merito debba provvedervi di ufficio (Cass. Sez. 4, 29.10.2008 n. 43125, Marci Gavino, Rv. 231370) e non tralasciando di considerare che nessun obbligo di motivazione incombe al giudice di appello laddove non siano addotte circostanze specifiche che in base all’art. 133 cod. pen. legittimino la concessione del beneficio, peraltro nel caso di specie non richiesto dalla difesa la quale nel corso della discussione in fase di appello, si era limitata a richiedere la conferma della sentenza di primo grado (Cass. Sez. 3, 4.7.2012 n. 3431, Maione, Rv. 254681).

10. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2013) 02-12-2013, n. 47829

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza resa il 16 maggio 2012 la Corte di Appello di Bologna, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Bologna del 17 febbraio 2009, che confermava nel resto, proscioglieva l’imputato S.Z. dalla contravvenzione ascrittagli al capo B) ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, perchè estinta per prescrizione e riduceva a mesi sei di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa la pena infittagli per il restante reato di cui al capo A) di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, contestatogli per avere occupato alle dipendenze della propria omonima impresa individuale con sede in (OMISSIS), lavoratori stranieri, privi di permesso di soggiorno, in Bologna accertato il 21 marzo 2007, conferma nel resto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato con unico motivo inosservanza dell’art. 191 c.p.p., comma 2, con riferimento alle prove raccolte nel corso delle indagini preliminari. Ha dedotto al riguardo che nel fascicolo processuale erano state inserite alcune fotografie, assunte a mezzi di prova, riguardanti altre imprese, che avevano subito il controllo della polizia giudiziaria nello stesso contesto di tempo e che non lo riguardavano, mentre anche la relazione di servizio del 18/04/2007 conteneva il riferimento alla sua persona nella qualità di titolare della ditta "Confezioni Feifei di Yang Feifei", riferibile ad altro soggetto. Inoltre, era stato inserito il verbale, contenente le dichiarazioni rese da tale G. Q. nel corso di un procedimento celebrato a suo carico per la permanenza illegittima sul territorio dello Stato, nel cui contesto costui aveva cercato di accreditarsi quale lavoratore sfruttato dal datore di lavoro: tale prova era stata formata in altro procedimento, nel quale il difensore non aveva potuto esercitare alcuna verifica circa l’attendibilità della fonte, in contrasto con quanto disposto dall’art. 238 c.p.p., comma 2 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) dep 19 ottobre 2009 Reddito di cittadinanza (2009-10-19)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.1656/09 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Pagamento reddito di cittadinanza.

T R A

TIZIA, nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) – c.f. (…), elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTRICE

E

COMUNE di POZZUOLI, in persona del Dirigente pro-tempore del Servizio Politiche Sociali, giusta delega Sindacale n.19206 del 15/5/08, elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via (…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta determinazione dirigenziale n.368 del 4/3/09 e mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTO

NONCHE’

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro-tempore, dom.to in Napoli alla Via S. Lucia, 81 – rapp.ta e difesa dagli avv.ti (…) dell’Avvocatura Regionale giusta procura generale ad lites per Notar Stefano Cimmino di Napoli, rep.35093 del 17/09/02; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attrice: accogliere la domanda così come quantificata con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio dalla domanda sino al soddisfo e con attribuzione al procuratore anticipatario, da liquidarsi con separato decreto;

Per il convenuto Comune di Pozzuoli: dichiarare il difetto di giurisdizione dell’adita A.G.O.; dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Pozzuoli; rigettare la domanda in quanto improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.

Per la convenuta Regione Campania: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in favore del TAR Campania; dichiarare l’incompetenza funzionale del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di Napoli in funzione del Giudice del lavoro; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto; vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIA), con atto di citazione ritualmente notificato il 15-23/1/09 al COMUNE di POZZUOLI ed alla REGIONE CAMPANIA, conveniva innanzi a questo Giudice i predetti soggetti, affinché – previo accertamento della fondatezza della domanda – gli stessi fossero condannati in solido al pagamento in suo favore della somma di € 1.335,62 a titolo di “reddito di cittadinanza” di cui all’art. 2 L.R. n.2 del 19/02/04, per due annualità o in subordine alla somma di € 667,81 per la prima annualità, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

– che, a seguito alla Legge Regionale n.2 del 19/02/04, istitutiva del “reddito di cittadinanza”, essa istante, avendone i requisiti, veniva inserita negli elenchi redatti dall’ambito territoriale n.4 di Pozzuoli;

– che, all’ambito territoriale n. 4 di Pozzuoli, in virtù di delibera di Giunta Regionale Campania, veniva assegnata la somma di € 2.163.700,00 a fronte di n. 3.240 domande di aventi diritto;

– che, per la corretta applicazione della legge, la somma stanziata per l’ambito n.4 Pozzuoli doveva essere ripartita tra i 3.240 aventi diritto, ma che all’istante non veniva riconosciuta né corrisposta alcuna somma.

Instauratosi il procedimento, si costituivano il Comune di Pozzuoli e la Regione Campania che, preliminarmente, eccepivano il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice rientrando la materia nella giurisdizione del Giudice Amministrativo (TAR Campania) e l’incompetenza funzionale del Giudice adito per essere competente il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.

Nel merito, deducevano l’infondatezza della domanda attrice chiedendone il rigetto.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 14/10/09, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza funzionale del Giudice adito.

Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione si osserva che la stessa è priva di fondamento.

In applicazione del criterio del "petitum sostanziale" – che, al fine di stabilire se sussista la giurisdizione ordinaria oppure quella amministrativa, dà rilievo decisivo non già alle richieste e alle deduzioni avanzate formalmente dalle parti, ma alla vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia – deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda diretta a conseguire la concreta attuazione di una norma di legge.

Ed invero, l’attrice agisce in base ad un diritto soggettivo nascente direttamente dalla L.R. 19/2/04 n.2 e non in base ad un mero interesse legittimo che, comporterebbe la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

La legge regionale citata non lascia alcun margine di discrezionalità alla P.A. in quanto prevede direttamente i requisiti degli aventi diritto ed assegna il reddito di cittadinanza indistintamente a tutti coloro che soddisfano le condizioni richiamate e richieste dalla legge.

Ne consegue che in capo agli aventi diritto si crea un vero e proprio diritto soggettivo a ricevere la prestazione, diritto tutelabile innanzi al Giudice ordinario.

In merito si è espressa anche la Corte di Cassazione a S.U. che con Sentenza n.1483 del 18/2/97 ha così statuito:

– Quando alla pubblica amministrazione non è attribuito alcun potere discrezionale in ordine alla concessione di un contributo in favore di un privato (in quanto il contributo stesso è riconosciuto direttamente dalla legge in capo ad un determinato soggetto), ed alla pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il controllo formale di determinati adempimenti, il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto al suo conseguimento; diritto relativamente al quale la pubblica amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale di revoca o di sospensione, se non nell’ambito del potere di autotutela e solo con riferimento al difetto dei presupposti. Ne consegue che, al di fuori di tali presupposti, l’eventuale provvedimento con il quale il contributo venga revocato o sospeso è inidoneo a degradare il diritto soggettivo in mero interesse legittimo e le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, cui è riconosciuto il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, ai sensi dell’art. 5, all. E, della legge n. 2248 del 1865.

Quanto all’eccezione di incompetenza funzionale del Giudice adito, la fattispecie in esame non rientra, come eccepito dalla convenuta Regione Campania, per il suo oggetto, tra le controversie di cui all’art. 442 c.p.c. non avendo il reddito di cittadinanza la forma di previdenza ed assistenza obbligatoria, né è collegata ad alcun rapporto di lavoro, né pensionistico, né di carattere assistenziale, né per sua natura può essere ritenuto misura di assistenza obbligatoria, non essendo rivolta nei confronti della totalità di soggetti sull’intero territorio regionale.

Nel merito, la domanda è fondata in fatto e diritto e pertanto va accolta.

In primo luogo si osserva che l’attrice ha provato documentalmente di essere stata inserita nella graduatoria dagli aventi diritto al c.d. “reddito di cittadinanza” mediante l’esibizione della copia di attestazione di presenza nella apposita graduatoria.

Tra l’altro tale circostanza non è contestata.

Come già innanzi precisato, si ribadisce che possedendo l’attrice i requisiti richiesti dalla legge regionale e dal conseguente regolamento è stata giustamente inserita nella graduatoria di aventi diritto al reddito di cittadinanza.

Tale inclusione in graduatoria ha fatto sorgere in capo all’attrice il diritto soggettivo a vedersi corrisposto il reddito di cittadinanza.

Illegittimamente, quindi, alla (TIZIA) non è stata corrisposta alcuna somma a tale titolo.

Sul punto si osserva che la L.R. n.2 del 2004 stabiliva che il reddito di cittadinanza doveva essere erogato nella misura massima di € 350,00 mensili senza stabilire alcun importo minimo, essendo l’importo concretamente erogabile ai beneficiari subordinato al numero degli aventi diritto e alla somma in concreto stanziata per ogni Comune capofila.

In altre parole, la legge demandava alla P.A. di erogare e distribuire in egual misura la somma stanziata tra tutti i nuclei familiari dagli aventi diritto.

Tale principio trova conferma nel regolamento attuativo n.1/04 approvato dal Consiglio Regionale che prevedeva un importo massimo erogabile non superiore ai € 350,00 mensili ed i Comuni capofila tenuti ad individuare i beneficiari e trasferire ai Comuni dell’ambito le risorse finanziarie da erogare in ragione del numero dei beneficiari residenti.

Tale disposizione è stata arbitrariamente disattesa dalla scelta operata dalla Giunta Regionale e dal Comune di Pozzuoli che, in dispregio della L.R. 2/04 e del regolamento n.1/04, hanno deciso di non dividere tra tutti gli aventi diritto ammessi al beneficio i fondi stanziati assegnando il massimo erogabile (€ 350,00 mensili) fino ad esaurimento delle somme disponibili per il proprio ambito territoriale solo a pochi sulla base del criterio del minor reddito.

Tale determinazione adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 705 del 13/05/05 è contraria allo spirito della Legge Regionale n.2/04 e viola principi di legalità e imparzialità cui è tenuta la P.A.

La domanda attrice va, quindi, accolta in riferimento alle due annualità richieste non risultando che la Restivo abbia subito per la seconda annualità modificazioni di reddito che la facessero decadere dal beneficio richiesto.

In riferimento al quantum si osserva che la domanda attrice va accolta nella misura di € 1.335,61 per le due annualità, somma risultante dalla divisione della somma assegnata al Comune capofila (Pozzuoli) € 2.163.700,00 diviso per il numero degli aventi diritto (3.240).

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali a far data dalla notifica dell’atto di citazione (23/1/09) e sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguano la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo e con separato decreto, ex D.P.R. 115/02, trattandosi di procedura ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIA) nei confronti della REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro-tempore, e del COMUNE di POZZUOLI, in persona del Dirigente pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) ritenuta la propria giurisdizione e competenza accoglie la domanda proposta da (TIZIA) e, previa disapplicazione della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 705/05 condanna la Regione Campania, in persona del Presidente “pro-tempore, al pagamento in favore di (TIZIA) della somma di € 1.335,62 per il reddito di cittadinanza riferito alle due annualità (2004-2005), oltre interessi legali dalla data della notifica della citazione sino al soddisfo;

2) condanna la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio che si liquidano come da separato decreto trattandosi di procedura ammessa al gratuito patrocinio, disponendo che il pagamento venga effettuato da parte della soccombente a favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. n.115/02;

3) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 19 ottobre 2009 al n.3341 del Mod.16.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. Unite 10-07-2006, n. 15614 (ord.) GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – Affissione del Crocifisso nelle scuole – Contestazione della legittimità dell’esercizio del potere amministrativo dell’autorità scolastica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Considerato in diritto

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stata emessa una statuizione sulla giurisdizione da parte del giudice adito in sede cautelare. Costituisce invero orientamento consolidato di queste Su che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla pronuncia da parte del giudice adito per il merito di un provvedimento cautelare, pur se ai fini di tale pronuncia detto giudice abbia risolto in senso affermativo o negativo la questione attinente alla giurisdizione, ovvero dalla decisione sul reclamo avverso detto provvedimento, mantenendo la decisione sul reclamo il carattere di provvisorietà proprio del provvedimento cautelare (v., ex plurimis, Su 9532/04; 18017/03; 14070/03; 10464/03; 6954/03; 6889/03; 9332/02; 8019/02; 6040/02; 9650/01; 7859/01).

Osservano le Su che deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva dei giudice amministrativo.

Come già rilevato nell’esposizione in fatto che precede, i coniugi S? hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento in forma specifica mediante il ripristino della condizione di legalità dell’ambiente scolastico e perciò alla rimozione del crocifisso quale simbolo religioso cattolico collocato nelle aule materna ed elementare ? con ulteriore conseguente condanna al risarcimento del danno per la lesione del diritto alla libertà religiosa e di quello afferente la incondizionabile crescita psichica dei minori.

Come è noto, la regola di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa non è determinata dal mero petitum, ma dal c.d. petitum sostanziale, desunto dal contemperamento della domanda con il titolo giuridico in base al quale viene proposta l’azione, il quale deve essere valutato, a prescindere dalla prospettazione della parte, nella sua effettività e concretezza: ciò vale a dire che ai fini della decisione sulla giurisdizione la domanda va esaminata non tanto in relazione a ciò che la parte letteralmente chiede, ma in relazione al vero oggetto della controversia quale risulta dalla stessa natura della materia dedotta in giudizio.

Esaminando la situazione posta a base della controversia secondo lo schema logico così delineato, osservano le Su non potersi dubitare, nonostante l’impropria qualificazione in termini di risarcimento in forma specifica – chiaramente diretta a ricondurre l’intero petitum nell’ ambito della tutela risarcitoria -, che gli attori abbiano chiesto in via principale una statuizione di carattere inibitorio, consistente nell’ordine di rimozione del crocifisso dalle aule frequentate dai propri figli, quale misura diretta a far cessare la situazione di dedotta illegalità, nonché, in via consequenziale, la condanna al risarcimento dei danno non patrimoniale asseritamente arrecato alla libertà religiosa ed al diritto al libero sviluppo della personalità dei minori dalla presenza in dette aule (soltanto) del simbolo della religione cristiana. E? invero evidente che l’invocata rimozione del crocifisso costituisce il contenuto primario della prestazione cui secondo la prospettazione dei ricorrenti l’amministrazione statale è tenuta, e non assume funzione risarcitoria.

La domanda così proposta investe in via diretta ed immediata il potere dell’Amministrazione in ordine all’organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico, nel cui ambito trovano esplicazione le disposizioni concernenti l’esposizione di simboli religiosi nelle aule: ciò che trova evidente riscontro nel rilievo svolto nella parte espositiva dell’atto dì citazione, con il quale gli stessi attori deducono di aver in precedenza considerato adeguata misura di tutela dei loro diritti, in sostituzione della rimozione del crocifisso, la contestuale presenza nelle aule frequentate dai figli di una riproduzione di un versetto della Sura 112 del Corano, autorizzata dal personale insegnante, e di essere stati sollecitati nella loro iniziativa giudiziaria appunto dalla repentina rimozione del simbolo della propria appartenenza religiosa.

Non è peraltro contestabile che l’affissione del crocifisso nelle scuole avvenga sulla base di provvedimenti dell’ autorità scolastica conseguenti a scelte dell’ Amministrazione, contenute in regolamenti e circolari ministeriali, riguardanti le modalità di erogazione del pubblico servizio, e quindi riconducibili, pur nella complessità delle implicazioni e nella rilevanza e delicatezza degli interessi coinvolti -non potendo certamente il crocifisso, per il suo valore escatologico e di simbolo fondamentale della religione cristiana, essere considerato al la stregua di qualsiasi componente dell’ arredo scolastico, ed evocando indubbiamente la sua stessa presenza problematiche che trascendono la sfera del pubblico servizio – alla potestà organizzatoria della stessa.

Va al riguardo ricordato che con ordinanza 389/04 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 159 e 190 del D.Lgs. 297/94 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall’articolo 119 (e allegata tabella C) del Rd 1297/28 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell’ istruzione elementare), e dall’ articolo 118 del Rd 965/24 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell’ articolo 676 del predetto D.Lgs. 297/94, sollevata in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli articoli 2, 3, 7, 8,19 e 20 Costituzione: ha osservato al riguardo il giudice della legittimità delle leggi che l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è contemplata unicamente da norme di rango regolamentare volte a disciplinare le modalità di prestazione di un servizio pubblico essenziale, quale è quello scolastico, non sussistendo tra le disposizioni legislative di cui agli articoli 159 e 190 del D.Lgs. 297/94 e le norme regolamentari richiamate quel rapporto di integrazione e specificazione, ai fini dell’ oggetto del quesito di costituzionalità, che avrebbe consentito l’impugnazione delle disposizioni legislative come specificate dalle norme regolamentari, e d’altro canto non potendo ricondursi all’articolo 676 dello stesso testo unico del 1994 l’affermata perdurante vigenza dì dette norme regolamentari, conclusivamente ritenendo che l’impugnazione delle disposizioni di legge denunziate costituisse il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate.

In tale quadro di riferimento segnato dalla mancanza di una espressa previsione di legge impositiva dell’obbligo di affissione del crocifisso nelle scuole, trova applicazione ai fini della giurisdizione I?articolo 33 del D.Lgs. 80/1998, sostituito dall’articolo 7 della legge 204/00, nel testo risultante dalla sentenza 204/04 della Corte Costituzionale (e con le puntualizzazioni contenute nella recente sentenza 191/06), che nella materia dei pubblici servizi attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo (ovvero si avvale della facoltà riconosciutale dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione dei potere autoritativo), venendo qui in discussione provvedimenti dell’ autorità scolastica che hanno dato attuazione, all’interno dell’ istituto frequentato dai figli dei ricorrenti, a disposizioni di carattere generale adottate nell’ esercizio del potere amministrativo, e quindi riconducibili alla pubblica amministrazione ? autorità.

Nel contesto esistente in questo momento storico – e nel rapporto che ne consegue tra il principio di laicità dello Stato, il potere organizzatorio dell’ amministrazione scolastica e la posizione soggettiva dei singoli fruitori del servizio – certamente suscettibile di evoluzione sul piano legislativo in ragione delle sempre più pressanti esigenze di tutela delle minoranze religiose, etniche e culturali in un ordinamento ispirato ai valori della tolleranza, della solidarietà, della non discriminazione e del rispetto del pluralismo, appare condivisibile I?orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella recente sentenza 556/06, che in analoga controversia ha ritenuto la propria giurisdizione, come in ogni ipotesi in cui la vertenza abbia ad oggetto la contestazione della legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, ossia quando l’atto amministrativo sia assunto nel giudizio non come fatto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma sia considerato nel ricorso quale attuazione illegittima di un potere amministrativo, di cui si chiede l’ annullamento.

La ritenuta giurisdizione del giudice amministrativo si estende alla consequenziale domanda risarcitoria proposta, secondo il disposto dell’articolo 35 del D.Lgs. 80/1998, come sostituito dall’articolo 7 della legge 205/00.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della controversia ed alla peculiarità degli interessi coinvolti, per compensare interamente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Su, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.