Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-11-2010) 10-01-2011, n. 279 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Gip del Tribunale di Milano dichiarava nlp nei confronti di P.M., perchè il fatto non sussiste in ordine al delitto ex art. 595 c.p.p., perchè quale direttore responsabile del settimanale "(OMISSIS)" offendeva la reputazione di M.T., con una locandina nella quale si affermava "Cesano, clamoroso: condannato M.T.", laddove la condanna era stata pronunciata dalla Corte dei Conti, così come esposto nel corpo dell’articolo pubblicato nel giornale.

Ricorre il difensore di parte civile, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: la locandina ha una sua valenza lesiva, a prescindere dall’articolo, essendo fisicamente separata dal giornale, che potrebbe anche non essere reperibile.

E’ stata depositata memoria per il P. in data 12.11 u.s..

Le doglianze sono prive di fondamento.

E’ pacifico che la diffamazione a mezzo stampa si realizza anche con la sola formulazione del titolo o del sottotitolo, per l’autonoma capacità di suggestione di questo, quando amplifichi e travisi un testo in sè non diffamatorio.

Fuori dell’ipotesi in cui il titolo rechi un’affermazione compiuta, chiara ed univoca, la cui portata sia integralmente percepibile dal lettore, l’indagine sulla sussistenza del reato va risolta mediante l’analisi del contenuto dell’articolo (sez. 5, 1.2.93, Kamenei).

Nel caso di specie la locandina – come ineccepibilmente significato dal gip – contiene una notizia rispondente al vero, pacifico essendo che il M. fosse stato condannato dalla magistratura contabile ed esposta in forma del tutto corretta.

Nè la notizia può dirsi tendenziosa, nel senso che essa inducesse il lettore a ritenere che la condanna fosse intervenuta in sede penale.

La locandina ha svolto la sua tipica funzione, che è quella di suscitare la curiosità dei lettori, spinti perciò all’acquisto del giornale per meglio conoscere i termini della vicenda evocata.

Si impone il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorso alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 25-01-2011, n. 425 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

La ricorrente fondazione ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per Napoli e Provincia ha annullato, ai sensi dell’art. 159 del d.l.vo 22 gennaio 2004, n.42, l’autorizzazione paesistica n. 28 ad essa ricorrente rilasciata il 09.04.2009 dall’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Capri.

Avverso il provvedimento impugnato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituito con memoria di stile.

Si è costituito altresì il controinteressato, instando per la reiezione del ricorso.

Il comune di Capri non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 29 luglio 2009 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelativa del provvedimento, sotto il profilo dell’assenza di un pregiudizio grave ed irreparabile..

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancata notifica al controinteressato, articolata nella memoria di costituzione della M.P. s.r.l.

Deve, infatti, osservarsi come da tempo la giurisprudenza abbia chiarito che "… l’autore di un esposto o di una denuncia non assume la veste di controinteressato nel giudizio contro l’annullamento di un determinato provvedimento amministrativo, anche se all’esposto e al suo autore la p.a. faccia espresso riferimento nel provvedimento impugnato" (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 15 luglio 2010, n. 16811,, T.A.R. Umbria Perugia, 30 marzo 2010, n. 229, T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 luglio 2009, n. 1328, T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 21 maggio 2008, n. 259).

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Il provvedimento della Soprintendenza oggetto del presente gravame ha annullato, ai sensi dell’art. 159 del d.l.vo 22 gennaio 2004, n.42, il provvedimento comunale di autorizzazione all’installazione di un tratto di servoscala posto all’esterno di un edificio vincolato e adibito a scuola materna ed elementare.

L’annullamento risulta disposto per la ravvisata sussistenza di un difetto di istruttoria del provvedimento comunale di autorizzazione, desunto sia dal fatto che lo stesso non avrebbe rilevato l’incompatibilità dell’intervento con le prescrizioni del piano territoriale paesistico, sia dal fatto che il comune non avrebbe ponderato adeguatamente la possibilità di praticare altra soluzione tecnica di minor impatto prospettico.

Tale determinazione, a giudizio di parte ricorrente, violerebbe l’art. 4, commi 4 e 5, della legge 9 gennaio 1989, atteso che l’annullamento dell’autorizzazione avrebbe potuto essere pronunciato solo laddove l’autorizzazione dell’opera avesse recato "un serio pregiudizio" al bene tutelato, la cui ricorrenza andava evidenziata con specifica motivazione, riferita alla natura e alla serietà del pregiudizio, nonché alla sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca, anche con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.

La motivazione dell’atto della Soprintendenza, inoltre, sarebbe carente anche perché riferita ad una non meglio specificata incompatibilità dell’opera con il p.t.p. e il provvedimento sarebbe a sua volta affetto da difetto di istruttoria atteso che non tiene conto del fatto che il comune ha considerato, escludendola, la soluzione di collocazione alternativa del servoscala su altro lato del palazzo.

Infatti, con delibera di giunta n. 437 del 10 dicembre 2008, il Comune di Capri ha annullato una precedente delibera (n. 36, del 5 febbraio 2008, con la quale era concessa l’occupazione di suolo pubblico funzionale a diversa installazione dell’opera), rilevando altresì come la C.E.I. si fosse espressa negativamente sulla soluzione progettuale alternativa.

Il provvedimento, infine, sarebbe stato adottato prima della scadenza del termine di trenta giorni nel corso dei quali la stessa Soprintendenza aveva disposto che il procedimento fosse sospeso al fine di compiere un approfondimento istruttorio.

La prospettazione merita di essere condivisa.

In primo luogo occorre richiamare il più che consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale ".. in base alle disposizioni di cui all’art. 4 commi 4 e 5, l. n. 13 del 1989 (disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) è possibile opporre il diniego alla realizzazione di interventi destinati ad eliminare o superare le barriere architettoniche anche su beni soggetti a tutela ai sensi della l. n. 1089 del 1939 "solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio per il bene tutelato", con conseguente obbligo per l’amministrazione, in caso di pronuncia negativa, di esternare la natura e la gravità del pregiudizio rilevato… in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato" (cfr. ex multsi, T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 05 aprile 2007, n. 1122, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 febbraio 2002, n. 1061).

Occorre, inoltre, considerare come il provvedimento gravato, oltre ad essere completamente carente di indicazioni relative al presunto pregiudizio e alla gravità dello stesso, sia effettivamente affetto, come sostenuto da parte ricorrente, da carenza motivazionale e istruttoria.

Deve, infatti, osservarsi come il richiamo alla violazione del P.T.P. sia estremamente generico e sostanzialmente incomprensibile, atteso che non risulta richiamato né il contenuto né il numero dell’articolo contenente la disposizione eventualmente violata.

Né, alla luce della citata delibera comunale n. 437 del 10 dicembre 2008, prodotta in copia da parte ricorrente, può dirsi sussistente il difetto di istruttoria posto a base del provvedimento della Sorprintendenza.

Il comune ha, infatti, valutato la soluzione alternativa con provvedimento rimasto, peraltro, inoppugnato, nel corso dell’istruttoria del quale è stato anche acquisito un parere della C.E.I., condiviso dalla giunta municipale, contrario alla soluzione alternativa propugnata dalla controintessata.

L’atto gravato va dunque annullato, con assorbimento di ogni altra censura.

Il ricorso va respinto quanto alla domanda di risarcimento del danno non essendo stato fornito alcun supporto probatorio alla quantificazione indicata in atti.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; respinge, invece, la domanda risarcitoria

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2011, n. 7045 Cassa integrazione guadagni

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, C.L., conveniva in giudizio la Società Editrice Italiana s.p.a. (SEI), di cui era stato dipendente fino alle dimissioni del 5.4.05, e assumendo l’illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs) per il periodo dal 20.10.03 fino alla cessazione del rapporto, ne chiedeva la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione salariale e quanto spettante a titolo di retribuzione.

2.- Accolta la domanda e proposto appello da SEI, la Corte d’appello di Torino con sentenza pubblicata il 21.2.07 rigettava l’impugnazione.

La cassa integrazione, motivava il secondo giudice, era stata concessa ai sensi della L. 25 febbraio 1987, n. 67, art. 24, che aveva esteso alle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 35, comma 3, per le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa. Rientrando il datore di lavoro tra le imprese che non producono esclusivamente giornali periodici, tuttavia, ai sensi del comma 2 di detto art. 24, il trattamento di cigs in questione era erogabile solo per il personale cui, nel corso dell’anno precedente la richiesta, fossero state applicate per almeno sei mesi le norme del c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende grafiche ed editoriali riguardanti i lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione periodici. Non essendo state tali norme (contenute nella parte sesta, dedicata alla Stampa periodici) mai applicate nei suoi confronti, il C. non poteva rientrare tra il personale collocabile in cigs, di modo che la sospensione del rapporto era illegittima.

3.- Propone ricorso per cassazione SEI s.p.a. Resiste con controricorso C..
Motivi della decisione

4.- I motivi di impugnazione dedotti da SEI s.p.a. possono essere sintetizzati come segue.

4.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione della L. n. 67 del 1987, art. 24, in relazione all’art. 12 preleggi, in quanto il comma 2, dell’articolo in questione deve intendersi nel senso che la limitazione ai soli lavoratori cui, per almeno sei mesi, sia stato applicato il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende grafiche ed editoriali (categoria da cui C. è escluso) è riferita non al trattamento di cigs previsto dalla L. n. 461 del 1981, art. 35, ma solo ai trattamenti straordinari di cui ai successivi artt. 36 e 37.

Queste due ultime norme, infatti, prevedono un trattamento di integrazione di carattere del tutto eccezionale, diversamente dal trattamento previsto dall’art. 35, che, nonostante l’aggettivazione ("trattamento straordinario di integrazione salariale"), ha carattere del tutto ordinario, pur essendo posto a carico della contabilità INPS per l’intervento straordinario.

4.2.- Con il secondo motivo è dedotta omessa e/o insufficiente motivazione in quanto il giudice di appello non ha risposto all’obiezione della società appellante che la dichiarazione di svolgimento di attività di produzione non è requisito per l’accesso alla cigs, ma solo al trattamento di esodo o prepensionamento previsto dall’art. 37. 4.3.- Con il terzo motivo è dedotta violazione della L. n. 1167 del 1987, art. 24 in relazione all’art. 12 preleggi, nonchè dell’art. 1 e della parte sesta del c.c.n.l. aziende grafiche ed editoriali in relazione agli artt. 1362 e segg. c.c., in quanto i trattamenti ivi previsti, in ogni caso, troverebbero applicazione a tutti i lavoratori delle aziende grafiche ed editoriali e non solo a quella ristretta categoria cui si applicano le norme particolari di cui alla parte sesta del contratto collettivo. L’art. 24, comma 2, fa intatti rinvio a tutti i lavoratori cui si applica il contratto delle aziende grafiche ed editoriali (e quindi a tutti i dipendenti delle aziende del settore) e non anche a quei lavoratori cui si applica la sesta parte del contratto colletta o in questione (che sono individuati in quanto addetti a particolari macchinar o attrezzature).

4.4.- Con il quarto motivo è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione a proposito dell’affermazione che nel concetto di trattamento straordinario rientrerebbero tanto l’integrazione salariale che le indennità previste per il prepensionamento ed il licenziamento. Tale interpretazione sarebbe erronea in quanto: a) non tiene conto della distinzione terminologica e topografica tra l’istituto dell’integrazione salariale (prevista dall’art. 35) e le altre due indennità (previste rispettivamente dall’art. 36 e dall’art. 37); b) contrasta con il disposto della L. 23 luglio 1991 n. 223, art. 1, che estende la cigs a tutti i dipendenti di aziende che occupano più di 15 dipendenti, mentre invece con l’interpretazione del giudice di appello non potrebbero goderne i dipendenti di imprese che, pur superanelo il limite dimensionale, non producono esclusivamente giornali periodici e non rientrano quindi nella parte sesta del contratto; c) contrasta con la prassi applicativa del Ministero del Lavoro, che nel suo provvedimento di ammissione all’integrazione salariale (recependo l’accordo raggiunto in sede di esame congiunto in data 11.9.03 per la gestione degli esuberi, contenente il numero e le posizioni dei lavoratori interessati) aveva ben presente la posizione del C. e dava implicitamente per scontato che i benefici previsti dall’art. 35 fossero diversi da quelli previsti dagli artt. 36 e 37. 5.- La L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, al titolo secondo, rubricato alle "Provvidenze per l’editoria", prevede una serie di agevolazioni per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa.

E’ opportuno, ai fini del decidere, riportare di seguito – per quanto rileva – il testo degli artt. 35, 36 e 37, come modificato dalla L. 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416, applicabile ratione temporis al caso di specie.

L’art. 35, sotto la rubrica Trattamento straordinario di integrazione salariale, prevede che:

"1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui alla L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese eclittici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.

2. L’importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per 1 lavoratori dell’industria.

3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell’articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dalla L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell’impresa e, nei casi di cessazione della attività aziendale, anche in costanza di fallimento.

4. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento sopra indicato nei commi precedenti, per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, artt. 3 e 4. 5. …".

L’art. 36, sotto la rubrica Risoluzione del rapporto di lavoro, prevede che:

"1. I dipendenti delle aziende di cui all’art. 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all’indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, a una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente articolo sono esonerati dall’obbligo del preavviso in caso di dimissioni".

L’art. 37, sotto la rubrica Esodo e prepensionamento, prevede che:

"1. Al lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l’esclusione dei giornalisti (parola aggiunta dal di 5.4.01 n. 99, conv. dalla L. 9 maggio 2001 n. 1981 dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento di cui all’articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 numero così modificato dal di 5.4.01 n. 99, originariamente fissato in 360 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell’anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per 1 quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d’ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l’anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;

b) per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale:

anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dall’articolo 4, comma 2, del regolamento adottato dall’INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995. 3. La Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull’importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l’ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.

4, Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità. 5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell’assicuratorie contro la disoccupazione." 6.- La L. 25 febbraio 1987, n. 67, recante rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, all’art. 24, sotto la rubrica Misure in favore dei dipendenti di imprese editrici, prevede che: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale per i casi indicati alla L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 35, comma 3, nonchè i trattamenti straordinari di cui agli artt. 36 e 37 della citata legge …, possono essere erogati anche agli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese editaci e/o stampatrici di giornali periodici; ove le imprese non producano esclusivamente giornali periodici, i trattamenti straordinari di cui sopra vengono erogati limitatamente al personale nei confronti del quale, nel corso dell’anno precedente la richiesta, abbiano trovato applicazione per almeno sei mesi le norme per i lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione di periodici previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali" (comma 2)." Essendo quest’ultima la disposizione regolatrice della cigs applicata al C., la Corte d’appello, partendo dalla circostanza incontestata che SKI rientra nella categoria delle imprese che non producono esclusivamente giornali periodici, ha ritenuto di verificare se il predetto dipendente rientrasse tra il personale cui nel corso dell’anno precedente la richiesta, avevano trovato applicazione per almeno sei mesi le norme per i lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione di periodici previste nel c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

Individuate tali norme in quelle della parte sesta del contratto (dedicate alla stampa periodica) e constatatane la non applicazione al lavoratore in causa, il giudice ha escluso che lo stesso potesse essere inserito tra il personale collocabile in cigs.

7.- Con il primo motivo (v. n. 4.1) SEI, sostiene che l’art. 24, comma 2, in questione dovrebbe essere interpretato nel senso che è subordinata all’applicazione almeno semestrale del contratto per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali solo l’applicazione dei trattamenti straordinari previsti dagli artt. 36 e 37 (riguardanti la risoluzione del rapporto, nonchè l’esodo ed il prepensionamento) della L. n. 416 del 1981, e non anche quello previsto dall’art. 35 (riguardante il trattamento di integrazione salariale).

Tale interpretazione non può essere accettata, in quanto si porrebbe in contrasto con il criterio di ermeneutica legislativa posto dall’art. 12 preleggi, che impone all’interprete di attribuire alla norma il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore.

Nel sistema dell’art. 24, comma 2, in esame vengono estesi a tutti gli operai e gli impiegati dipendenti dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici sia il "trattamento straordinario di integrazione salariale" di cui all’art. 35, comma 3, che "i trattamenti straordinari di cui alla della L. n. 481 del 1981, artt. 36 e 37" (prima parte della norma), nell’ottica di un ampliamento delle "provvidenze per l’editoria" che quest’ultima legge riserva solo ai dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale (seconda parte della norma).

Avendo a riferimento la realtà delle imprese editrici, che conosce anche la categoria delle imprese a produzione mista, per cui la produzione di giornali periodici non è esclusiva, il legislatore intende tuttavia riservare le dette provvidenze solo a quelle maestranze addette specificamente alla produzione dei periodici. Tali maestranze vengono individuate in base al regime contrattuale loro riservato; le "provvidenze" in questione sono così riservate solo a coloro cui per almeno sci mesi siano state applicate le norme che il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende grafiche dedica agli addetti al settore della produzione dei periodici.

Se l’obiettivo è quello di dare uniformità di tutela a tutti 1 lavoratori che svolgono quella particolare attività produttiva, è evidente che l’estensione dei "trattamenti straordinari di cui sopra" non può essere riferita solo ai trattamenti degli artt. 36 e 37, in quanto in tal caso si verrebbe a creare una evidente sperequazione a favore della prima categoria, la quale avrebbe una forma di tutela ulteriore (quella dell’art. 35, comma 3) che sarebbe invece inibita alla seconda.

L’interpretazione sollecitata dalla ricorrente condurrebbe, invece, ad un risultato irrazionale, atteso che dovrebbe concludersi che il legislatore che intende uniformare la tutela delle due categorie, estende alla seconda solo il trattamento straordinario di fine rapporto (per risoluzione del rapporto, esodo e prepensionamento) e non anche quello di integrazione salariale, il quale ultimo, costituendo strumento di superamento dei momenti di crisi aziendale, riguarda invece la conservazione del rapporto e rappresenta la "provvidenza" che sul piano tecnico è verosimilmente più usuale tra tutte quelle considerate.

Deve, dunque, concludersi con il rigetto del motivo, affermandosi che i trattamenti straordinari riservati alla seconda categoria (quella dei dipendenti delle aziende non esclusivamente produttrici di periodici) sono gli stessi (ovvero quelli previsti dagli artt. 35, comma 3, artt. 36 e 37) previsti per la prima.

Tali valutazioni valgono a ritenere infondato anche il primo profilo di censura dedotto con il quarto motivo, ove si contesta il concetto di "trattamento straordinario" accolto dal giudice di merito (v. n. 4.4.a). Anche sul piano strettamente definitorio, infatti, sarebbe irrazionale per il legislatore assegnare – nell’ambito di una norma diretta ad uniformare il trattamento normativo di due categorie di lavoratori – un significato diverso e non unificante ad una stessa espressione ("trattamento straordinario") adottata nell’ambito di una stessa disposizione in ben tre luoghi del discorso.

8.- Anteponendone la trattazione per ragioni di consequenzialità logica, va ritenuto infondato anche il terzo motivo, con il quale parte ricorrente sostiene che i "trattamenti straordinari" andrebbero comunque applicati a tutti i lavoratori destinatari del contratto delle aziende grafiche ed editoriali, e non solo a quelli la cui attività è disciplinata dalla sesta parte del contratto collettivo.

Sul punto deve ritenersi non validamente contestato l’accertamento del giudice di merito che, interpretando il contratto collettivo, ha individuato nel suo articolato una sezione (la parte sesta, dedicata alla Stampa periodici) dedicata ai lavoratori addetti alla produzione dei periodici. Nel sostenere che tale parte – sulla base dell’art. 1 del contratto e dell’art. 4 della stessa parte sesta – troverebbe applicazione solo per i dipendenti di aziende che utilizzano particolari macchinali per la stampa dei periodici, la società ricorrente introduce un elemento di fatto (il testo di alcune norme contrattuali) che sulla base dell’esame della sentenza impugnata non risulta evidenziato nel giudizio di merito. Non essendo qui dedotto il vizio di omesso esame, sarebbe stato onere di parte ricorrente precisare quando e dove queste circostanze di fatto siano state dedotte nel giudizio di merito.

Una volta individuato nella sesta parte del contratto collettivo "le norme per i lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione di periodici" in considerazione, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che il C. – cui dette norme non erano state applicate – fosse escluso dall’applicazione della disciplina di integrazione salariale prevista dalla L. n. 67 del 1987, art. 24 e dalla L. n. 416 del 1981, art. 35, dato che egli non rientrava nella categoria considerata dalla norma dello stesso art. 24, comma 2. 9.- Con il secondo motivo si sostiene che la sentenza impugnata non ha considerato, omettendone la trattazione, la circostanza che la dichiarazione di svolgimento dell’attività di produzione non è requisito richiesto ai fini della concessione della cigs (art. 35), dato che tale documento è richiesto solo per l’attribuzione dei benefici per il prepensionamento (art. 37). Dovrebbe, quindi, trarsene la conseguenza che lo svolgimento di attività di produzione è requisito richiesto solo per ottenere i trattamenti straordinari della L. n. 416 del 1981, artt. 36 e 37.

Il vizio di omesso esame non sussiste, dato che la sentenza impugnata (pag. 6 in fine e pag. 7) affronta la questione, concludendo che la prassi amministrativa non può condizionare l’accertamento giudiziale.

Tale conclusione è correttamente adottata, atteso che la giurisprudenza di legittimità ritiene che, in materia di integrazione salariale, il lavoratore può far valere, nel rapporto negoziale esistente nei confronti del datore di lavoro, gli eventuali profili di illegittimità del provvedimento di sospensione in cigs davanti al giudice ordinario per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata (v. per tutte Cass. S.u., 11.5.00 n. 302).

Il motivo è, dunque, infondato.

10.- Quanto all’ultimo motivo, il quarto, detto dell’infondatezza del primo profilo di censura (v. in chiusura del n. 7), deve rilevarsi l’inammissibilità della censura di cui al capo 4.4.b) circa la pretesa violazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1 trattandosi di questione di diritto che, non risulta trattata nella sentenza di merito e che deve ritenersi dedotta solo in sede di legittimità.

Altrettanto inammissibile è il terzo profilo di censura ivi dedotto, con cui si assume che il giudice di appello sarebbe incorso in vizio di motivazione nell’affermare che il Ministero nell’autorizzare la cassa integrazione non aveva avuto contezza della posizione del Otto (v. n. 4.4.c). Tale affermazione, effettivamente presente in motivazione, è del tutto superflua ai fini del decidere ed è resa ad abundantiam, in quanto il punto veramente rilevante è l’enunciazione del concetto che l’interpretazione della legge da parte del giudice non può essere condizionata dalla prassi applicativa dell’autorità amministrativa.

La censura, pertanto, non colpisce validamente la decisione e si prospetta inammissibile.

11.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 28,00 per esborsi ed in Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-02-2011, n. 1821 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.