Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 8359 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La spa Lloyd Adriatico, in data 25 giugno 2002, propose opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione con la quale l’Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di Trieste- (dopo aver preso atto delle osservazioni presentate ed aver archiviato parte delle contestazioni contenute nel verbale della Guardia di Finanza) aveva irrogato la sanzione di Euro 61.893,02 per omessa acquisizione della previa autorizzazione all’esercizio di attività professionali in favore di terzi per gli anni 1997/1999 e per omessa comunicazione dell’ammontare dei compensi corrisposti al dr. S.L., medico dipendente dell’INAIL, per gli anni 1997/1998.

A fondamento dell’opposizione venne dedotta l’inapplicabilità ai sanitari dipendenti dell’INAIL della normativa posta a base dell’ordinanza ingiunzione – D.Lgs. 3 febbraio 193, n. 29, art. 58, commi 9 e 15 (indi diventato D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, commi 1 e 15).

Il Tribunale di Trieste, pronunziando, nel contraddittorio dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio locale di Trieste, sentenza n. 661/2003, accolse l’opposizione solo in relazione alla contestata mancata richiesta di autorizzazione preventiva e la respinse per il resto.

Contro tale decisione hanno proposto separati ricorsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate (proc. n. 15098/2005) sulla base di un unico motivo, e la spa Lloyd Adriatico (proc. n. 15.672/2005) facendo valere tre motivi.
Motivi della decisione

1 – Riuniti i ricorsi a mente dell’art. 335 c.p.c. va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità di quello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – che non fu neppure parte nel giudizio di merito- nonchè la carenza di legittimazione dello stesso a resistere al ricorso della spa Lloyd Adriatico, in quanto, a seguito della costituzione dell’Agenzia delle f Mitrate ad opera del D.Lgs. n. 300 del 1999, quest’ultima deve considerarsi unica legittimata (attiva e passiva) in relazione all’attuale controversia (sul punto vedi Cass. 21029/2008; Cass. 9443/2009).

2 – L’Agenzia delle Entrate si duole della "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58; L. n. 222 del 1984, art. 13; L. n. 833 del 1978, art. 47 nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 "sottoponendo a critica il capo di sentenza che ha ritenuto insussistente – prima dell’applicazione della circolare INAIL 23 dicembre 1999 – l’obbligo di autorizzazione, da parte dell’ente previdenziale, per il personale medico dipendente che prestasse la propria opera libero-professionale presso terzi.

2/a – Il ricorso è infondato.

Come questa Corte ha avuto modo si osservare (cfr. Cass. 9443/2009;

cass. 21029/2008), con insegnamento che qui si intende ribadire, prima dell’emanazione della circolare in data 23 dicembre 1999, in materia di incarico conferiti da privati a dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 9, introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 26 aveva previsto la necessità della preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, con esclusione delle categorie di dipendenti pubblici ai quali fosse consentita, da disposizioni speciali (non necessariamente di carattere legislativo) lo svolgimento di attività libero-professionali; conseguentemente per i medici dipendenti dell’INAIL non sussisteva l’obbligo della preventiva autorizzazione all’assunzione dell’incarico, per effetto della Delib. del commissario straordinario dell’Ente 9 luglio 1993, n. 250 che aveva consentito lo svolgimento dell’attività medico professionale esterna ai medici dipendenti, purchè non in contrasto con le finalità istituzionali dell’Ente.

3 – Con il primo motivo del proprio ricorso la Lloyd Adriatico lamenta la "violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Obbligo di rinnovazione detratto di contestazione a seguito di memoria difensiva che dimostrava la diversità dei fatti rilevati "sostenendo che, una volta che l’originaria contestazione era stata modificata, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto effettuare una nuova comunicazione al fine di consentire ad essa esponente il pagamento della sanzione nella misura ridotta, come consentitole dal D.Lgs. n. 689 del 1981, art. 16: in particolare assume la Lloyd Adriatico che la soluzione da essa patrocinata sarebbe espressione del principio più generale della necessaria corrispondenza tra contestazione e sanzione, atteso che 1 fatti rilevati in origine dalla Guardia di Finanza sarebbero stati diversi rispetto a quelli poi enunziati nell’ordinanza ingiunzione, sotto l’essenziale profilo dell’entità dei compensi corrisposti, cui sarebbe conseguita una diversa quantificazione della sanzione astrattamente erogabile.

3/b – Il motivo è infondato.

E’ innanzi tutto fallace l’argomento relativo all’induzione in errore da parte dell’INAIL non solo perchè quest’ultimo non era parte del rapporto sanzionato ma soprattutto perchè l’eventuale mutamento di orientamento di prassi amministrativa aveva riguardato, se del caso, solo l’obbligo di preventiva autorizzazione – già oggetto, come visto, esclusione ad opera del giudice del merito – e non già quello, dal primo autonomo, di comunicazione.

3/c – Proprio la richiamata autonomia tra i due obblighi di condotta impedisce di estendere alla presente fattispecie l’applicazione posta a base dell’interpretazione di legittimità (Cass 1339/2008) che applica il concetto di errore scusabile – autonomamente motivato per l’obbligo di previa autorizzazione – anche all’obbligo di comunicazione.

3/d – Non appare poi credibile la tesi, pure sostenuta in ricorso, secondo cui la Lloyd Adriatico sarebbe stata ignara della qualifica professionale del medico e del fatto che questi non aveva presentato domanda di essere autorizzato all’esercizio di attività extralavorativa, essendo al contrario evidente che la scelta dei sanitari per l’affidamento di incarichi da parte delle compagnie di assicurazione è determinata dall’analisi dei loro curricula e quindi del lavoro in concreto svolto.

4 – Con il secondo motivo la Lloyd Adriatico denunzia la "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53; del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58; della L. n. 222 del 1984, art. 13; della L. n. 833 del 1978, art. 47 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; Equiparazione dei medici dipendenti dell’INAIL ai medici dipendenti del SSN. Inesistenza dell’obbligo di preventiva autorizzazione e di successiva comunicazione dei compensi". 4/a – Sostiene la Lloyd Adriatico che il Tribunale avrebbe innanzi tutto erroneamente postulato l’autonomia dell’obbligo della preventiva autorizzazione dei medici dipendenti INAIL all’accettazione di incarichi professionali da terzi, da quello di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i compensi erogati a questi ultimi, così che, venendo meno la sanzionabilità della prima condotta, ne sarebbe derivata la insussistenza di un obbligo di comunicazione.

4/b – Richiama poi la Lloyd Adriatico la complessiva normativa di settore per sostenere la completa equiparazione dello status dei medici dipendenti INAIL da quelli operanti nel servizio sanitario nazionale – per i quali non vi sarebbe stato alcun obbligo di preventiva autorizzazione.

5 – Il motivo è solo parzialmente fondato.

5/a – Quanto al collegamento dell’obbligo della preventiva autorizzazione all’esercizio di attività extraservizio con l’obbligo della comunicazione dei compensi corrisposti, la Corte intende dare continuità all’interpretazione di legittimità in forza della quale la deroga all’obbligo di preventiva autorizzazione per i dipendenti ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionale, non si applica al diverso obbligo di comunicazione dei compensi erogati, che rimane autonomamente sanzionabile (cfr. Cass. 9444/2009; Cass. 21.029/2008) sia pure nell’ambito temporale delimitato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 26. 5/b – Invero il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 7, nel testo originario, faceva obbligo ai soggetti pubblici o privati che conferivano un incarico al dipendente pubblico di comunicare gli emolumenti corrisposti per l’espletamento dell’incarico, e ciò per l’attuazione dell’anagrafe delle prestazioni di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 24, ma non prevedeva sanzioni per l’inosservanza. Fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, dunque l’omissione non era sanzionabile.

Il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 11 introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 26 ha poi stabilito che "entro il 30 aprile di ciascun anno i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno precedente".

L’art. 58 cit., successivo comma 15, introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 26 ha stabilito che "i soggetti di cui al comma 9, che omettano le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9".

L’art. 58, comma 6, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, stabiliva altresì che "i commi da 7 a 16, del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche….con esclusione…delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali".

Le parole "i commi da 7 a 16, del presente articolo si applicano…", contenute nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 26 sono state poi sostituite dalle parole "i commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano…" dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 16: per effetto di tale modifica, che ha ripristinato in pieno il campo di applicazione del comma 15, l’obbligo di comunicare i compensi erogati a dipendenti pubblici è rimasto in vita per tutti i soggetti pubblici e privati che si avvalgono dell’opera di pubblici dipendenti, anche se previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. L’inosservanza di tale obbligo resta sanzionata a norma del comma 9, così che la deroga all’obbligo di preventiva autorizzazione prevista dal comma (t per i dipendenti ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionale, non influisce sull’obbligo di comunicazione che, come sopra messo in evidenza, rimane autonomamente sanzionabile.

Il motivo pertanto è fondato solo nel punto in cui sostanzialmente viene censurata l’omessa verifica dell’obbligo di comunicazione, alla stregua della normativa all’epoca in vigore.

5/c – Alla stregua delle argomentazioni che precedono appare allora irrilevante insistere – ai fini di escludere la vincolatività dell’obbligo di comunicazione- nella già denegata equiparazione tra medici INAIL e sanitari inseriti nel Servizio Sanitario Nazionale.

6 – Denuncia la Lloyd Adriatico, con il terzo motivo, la "violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 23 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Mancanza dell’elemento soggettivo della responsabilità dell’opponente" avendo il Tribunale disatteso la richiesta subordinata di disapplicazione delle sanzioni giustificata dall’errore scusabile in cui essa ricorrente sarebbe incorsa nell’interpretare le norme regolamentari dell’INAIL. 6/a – Deduce in particolare la Lloyd Adriatico l’obicttiva difficoltà di interpretazione delle norme e l’incidenza della condotta tenuta dall’INAIL – che per lungo tempo avrebbe avvalorato la tesi che per i medici non si ponesse la questione di autorizzazione preventiva e comunicazione.

7 – Il motivo non è fondato.

7/a – E’ innanzi tutto fallace l’argomento relativo all’induzione in errore da parte dell’INAIL non solo perchè quest’ultimo non era parte del rapporto sanzionato ma soprattutto perchè l’eventuale mutamento di orientamento aveva riguardato, se del caso, solo l’obbligo di preventiva autorizzazione – già oggetto, come visto, di provvedimento di autoannullamento – e non già quello, dal primo autonomo, di comunicazione.

Proprio la richiamata autonomia tra i due obblighi di condotta impedisce di estendere alla presente fattispecie l’applicazione posta a base dell’interpretazione di legittimità (Cass. 1339/2008) che applica il concetto di errore scusabile – autonomamente motivato per l’obbligo di previa autorizzazione- anche all’obbligo di comunicazione.

7/b – Non appare poi credibile la tesi, pure sostenuta in ricorso, secondo cui la Lloyd Adriatico sarebbe stata ignara della qualifica professionale del medico e del fatto che questi non aveva presentato domanda di essere autorizzato all’esercizio di attività extralavorativa, essendo al contrario evidente che la scelta dei sanitari per l’affidamento di incarichi da parte delle compagnie di assicurazione è determinata dall’analisi dei loro curricula e quindi del lavoro in concreto svolto.

8 – Dal momento che la sentenza, pur avendo esattamente ritenuto persistente l’obbligo di sanzione per l’omessa comunicazione, non ha però correttamente applicato il principio con riguardo alla normativa ratione temporis in vigore, in accoglimento parziale del secondo motivo della Lloyd Adriatico la sentenza va cassata sul punto con rinvio ad altro giudice che, nell’attenersi ai principi di diritto sopra enunciati, accerterà se, in relazione alle date di modificazione delle norme, vi sia stata violazione dell’obbligo di comunicazione da parte della società di assicurazione, provvedendo anche alla ripartizione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi; dichiara l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze; respinge quello dell’Agenzia delle Entrate, nonchè il primo ed il terzo motivo del ricorso della spa Lloyd Adriatico; accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di detta società, cassando sul punto la gravata decisione; rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trieste in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 09-03-2011, n. 9279 Impugnazioni

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cosenza ha affermato la colpevolezza di L.F. in ordine a due violazione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 a lui ascritte per avere realizzato un fabbricato in mattoni in zona sismica senza darne comunicazione allo Sportello Unico per l’edilizia e senza l’autorizzazione dell’Ufficio Tecnico della Regione Calabria. Il giudice di merito ha, invece, emesso pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a) perchè estinto a seguito di rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

In particolare il giudice di merito ha escluso che l’epoca di esecuzione dell’intervento edilizio di cui alla contestazione potesse essere retrodata rispetto a quella dell’accertamento. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputato e l’impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte ai sensi dell’art. 568 c.p.p., u.c. con ordinanza in data 15.6.2010 della Corte di Appello di Catanzaro.
Motivi della decisione

Con un unico motivo di impugnazione la difesa dell’imputato deduce che il giudice di primo grado avrebbe dovuto prosciogliere il L. per essere i reati di cui ai capi b) e c) estinti per prescrizione.

Sul punto si deduce che l’imputato aveva presentato richiesta di autorizzazione a costruire nel lontano 2003 e che a tale epoca doveva farsi risalire la realizzazione del manufatto. Si riportano, inoltre, stralci delle deposizioni dei testi escussi per inferirne che all’epoca del sopraluogo il fabbricato era stato già realizzato e che gli interventi in corso di esecuzione erano da riferire a rifiniture esterni e ritocchi.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613 c.p.p.. Preliminarmente la Corte rileva che non si ravvisano ragioni per riqualificare nuovamente l’impugnazione come appello, risultando evidente che le doglianze dell’imputato afferiscono alla sola pronuncia di condanna con la quale è stata inflitta al L. la pena dell’ammenda. Detta impugnazione, però, è stata sottoscritta da difensore non iscritto all’Albo speciale della Corte di cassazione con la conseguente inammissibilità della stessa ai sensi della disposizione citata. Per completezza va rilevato che la procura risulta rilasciata dall’imputato al predetto difensore su atto a parte, anche se allegato al ricorso, sicchè nel caso in esame non possono valere i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in relazione all’ipotesi in cui l’atto di nomina del difensore sia riportato in calce al ricorso, che, perciò, deve intendersi sottoscritto anche dall’imputato, (cfr. sez. un. 27.11.2008 n. 47803, D’Avino, RV 241355).

Ai sensi dell’art 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-02-2011) 24-03-2011, n. 11723 Ricorso

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24.5.2010 il Tribunale di Napoli, investito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli, il 14.4.2010, nei confronti di T.B., per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in quanto lo riteneva partecipe di un gruppo criminoso, capeggiato da L.R.S. e P.R., costola del clan camorristico Lo Russo, della cui esistenza danno ragione numerose sentenze definitive. Quanto all’associazione in parola, veniva desunta non solo dalle indicazione del collaboratore di giustizia G.M., ma soprattutto da una conversazione intercettata a bordo dell’imbarcazione (OMISSIS), in uso a L.R. S. in cui questi, unitamente a P.R. e Pe.Os., dava la prova di essere gestore di una vera e propria impresa criminale con tanto di "guaglioni" dipendenti da stipendiare, operativi sulle varie piazze.

Il compendio probatorio più specifico quanto alla posizione del T. si fondava sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, To.Sa., S.E., G.M. e M.M.. Il primo assumeva che proprio a casa dell’indagato, cognato dei L.R., si era tenuto un incontro nell’ambito del quale era stato deciso una linea di collaborazione tra gruppi, che contavano – da un lato – L.R.S., P.R. e Ti.Ma. e dall’altro S. N., D.M.C., F.M. e Gr.Fe., oltre a lui To.Sa.; che si era deciso di cambiare fornitore, perchè la sostanza stupefacente, che L.R.D. a sua volta consumava , si era rivelata pericolosa, visto che l’aveva costretto a recarsi all’ospedale; che nell’occasione fu il T. che si incaricò di tenere i contatti con i nuovi fornitori ed infatti si fece latore dei campioni di prova ; che sempre tramite l’indagato, gli acquisti vennero fatti anche presso tale C., ovvero presso altri fornitori con cui trattava il T., anche all’insaputa di L.R.. Anche S. E. rappresentava che L.R.G. e l’indagato curavano i rapporti con i fornitori, che anche dopo l’arresto di L.R. G., a cui subentrò L.R.S., l’indagato continuò a gestire un ruolo di affiancamento di quest’ultimo, oltre che a controllare l’illecito commercio sulla piazza di (OMISSIS).

Infine, il G. precisava che l’indagato, detto "(OMISSIS)", si occupava dei passaggi di droga, si riforniva da lui T. e sapeva che lavorava insieme a P.P., mentre il M. assumeva di aver partecipato a due riunioni, a casa dell’indagato, che indicava però come gestore di un autonomo traffico.

La ritenuta convergenza delle dichiarazioni, seppure nella inevitabile diversità di prospettazioni, portava il Tribunale a ravvisare una molteplicità di fonti e quindi a ritenere integrati gli indizi gravi; veniva ritenuta indispensabile la misura cautelare più rigorosa essendo ancora in corso l’attività delinquenziale del gruppo, attesa la presunzione di inadeguatezza di altre misure in ragione del titolo di reato e dell’insussistenza di elementi che portino a ritenere non ricorrenti esigenze social preventive.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa, per dedurre con un unico motivo di ricorso, vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e). In sostanza la difesa si duole che il Tribunale non abbia esaminato specificatamente le plurime argomentazioni difensive, trincerandosi dietro una motivazione apparente: dei quindici collaboranti di cui l’accusa disponeva, solo quattro di questi, ed in termini differenti l’uno dall’altro, hanno citato il T.; le indicazioni del To. sarebbero incompatibili con quelle del S., poichè mentre il primo parla di rapporti con l’indagato fin dal (OMISSIS) e gli attribuisce il ruolo di fornitore di stupefacente al gruppo Lo Russo, S. parla del T. come di un soggetto interessato alla distribuzione dello stupefacente. Sottolinea la difesa che tra i narrati dei due collaboranti sussisterebbero evidenti difformità, sia in ordine al tipo di condotta e di ruolo rivestito dall’indagato, sia per quanto riguarda il tipo di stupefacente trattato. Ragion per cui viene eccepito un travisamento interpretativo delle emergenze istruttorie, da ricondurre alla non volontà di svalutare gli elementi di difformità che impedivano il riscontro reciproco dei due distinti racconti. Dunque, non solo il tribunale non avrebbe valutato gli argomenti inconciliabili con l’ipotesi accusatoria, offerti dalla difesa, ma avrebbe omesso di enunciare le ragioni per le quali detti argomenti non sono stati ritenuti decisivi. Ancora, la valorizzazione dei pentiti M. e G. sarebbe viziata altresì, visto che i due forniscono dei contributi che non coincidono con l’ipotesi accusatoria, non essendo da questi attribuito un ruolo al T. nell’ambito della consorteria dei Lo Russo, avendolo solo indicato come soggetto operante nel commercio dello stupefacente. Il recupero operato dal Tribunale nel senso che comunque dette dichiarazioni darebbero conferma del suo inserimento in circuiti criminosi in cui trattava grossi quantitativi di stupefacente, a conferma dell’attribuito ruolo di partecipe nella consorteria dei Lo Russo rappresenterebbe, ad opinione della difesa, un salto logico, poichè in tal caso il riscontro non avrebbe alcuna attitudine dimostrativa quanto al reato in contestazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, poichè i motivi a sostegno non denunciano vizi di legittimità, ma si risolvono in censure scarsamente specifiche e concernenti il merito dell’impugnato provvedimento, su profili che il tribunale ha già vagliato e superato con più che adeguata motivazione.

Il Tribunale, con motivazione compiuta e solida, ha valorizzato conversazioni intercettate dal contenuto inequivoco, per affermare – seppure in via provvisoria – l’esistenza di un solido gruppo dedito alla commissione di delitti in materia di sostanza stupefacente, su larga scala, attesi i quantitativi che venivano dichiarati come trattati dagli stessi interlocutori, con forte radicamento sul territorio napoletano e facente capo alla famiglia Lo Russo.

Nell’ambito di questo gruppo malavitoso il ricorrente, legato da vincoli familiari con i Lo Russo, veniva indicato da plurime propalazioni di collaboranti come soggetto da tempo inserito nell’associazione e delegato alla ricerca delle fonti di approvvigionamento.

Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una analisi degli elementi indizianti a carattere dichiarativo e sulla loro coordinazione, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione ai suddetti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con elevato grado di probabilità al coinvolgimento del prevenuto nel sodalizio: è principio pacifico quello secondo cui la pluralità di indicazioni accusatorie da fonti diverse ed autonome vada valorizzata in chiave di gravità indiziaria e che la convergenza delle indicazioni non debba essere intesa come sovrapponibilità, bensì come concordanza sui nuclei essenziali delle rivelazioni in relazione al thema probandum (coinvolgimento del T. nel traffico di droga per conto del gruppo Russo). La sollecitazione della difesa a dare una rilettura degli elementi di fatto posti a base dell’ordinanza e ad adottare diversi parametri per valutare i contributi informativi raccolti, preferiti rispetto a quelli adottati dai giudici della cautela, non può essere raccolta in sede di legittimità, ove il controllo deve arrestarsi alla adeguatezza dell’iter logico seguito per giungere alla decisione.

Esaminata in questa ottica l’ordinanza si sottrae alle censure mosse.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p..

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14436 Vigili urbani

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 3.9.2001 E.F., dipendente del Comune di (OMISSIS) con mansioni di vigile urbano, deduceva di avere prestato lavoro straordinario non retribuito dall’1.7.2000 al 31,12.2000, per 28 ore, di cui 13 di festivo notturno; e dall’11.2001 al 29.6.2001, per 45 ore, di cui 39 di festivo notturno. Aggiungeva che fino dal 1987, secondo la normale turnazione, era stato in servizio per due domeniche consecutive, riposando solo una domenica e che, inoltre, aveva prestato lavoro festivo infrasettimanale senza usufruire del riposo compensativo e senza percepire la maggiorazione per lavoro straordinario festivo.

Lamentava che il Comune non aveva dato attuazione al contratto integrativo decentrato con riguardo all’art. 13, comma 2, prevedente in favore degli agenti adibiti alla viabilità un’indennità giornaliera di L. 3.500, e all’art. 8 sul riconoscimento di percentuali sui proventi contravvenzionali del 2000. Chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto a percepire il pagamento del lavoro straordinario, compresa la maggiorazione per lavoro straordinario festivo infrasettimanale, nonchè la maggiorazione del 20% per il lavoro ordinario festivo prestato durante le domeniche, occorrendo anche ai sensi dell’art. 2041 c.c., quale arricchimento senza causa;

chiedeva anche il risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal mancato godimento del riposo in coincidenza con le domeniche.

Si costituiva tardivamente in giudizio il Comune di San Pietro Vernotico, deducendo di avere corrisposto le somme spettanti per straordinario prestato nel periodo luglio-dicembre 2000 e per quello festivo infrasettimanale da gennaio a ottobre 2001 e nell’estate del 2000, nonchè l’indennità di viabilità dal gennaio al dicembre 2001, come da apposite delibere. Contestava invece la pretesa relativa alla prestazione in due domeniche consecutive e la richiesta di maggiorazione ex art. 24, comma 2, del c.c.n.l.. Eccepiva il difetto di giurisdizione per le pretese anteriori al 30.6.1998 e la prescrizione dei crediti vantati fin dal 1987.

Il Tribunale di Brindisi, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione dichiarava la nullità dell’atto introduttivo. Al riguardo rilevava che il ricorrente non aveva specificato i turni osservati e la loro articolazione; se il lavoro ordinario e straordinario fosse stato prestato in giorni festivi e in quali; se egli fosse stato retribuito in misura fissa o meno e se avesse usufruito di riposo compensativo dopo sei giorni di servizio continuo; se vi fossero state coincidenze di festività con la domenica; che vi erano difetti di allegazioni circa la domanda di risarcimento del danno e comunque difetto di interesse rispetto alla relativa domanda dichiarativa.

Il lavoratore proponeva appello sostenendo la ritualità del ricorso introduttivo e riproponendo conclusioni di merito.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 3.2.2006, rigettava l’appello.

Premesso che la domanda relativa all’accertamento del diritto ai proventi (punto n. 5 del ricorso introduttivo) non era stata riproposta in appello, osservava che per le domande riproposte sarebbe stata giustificata la pronuncia di nullità fondata sull’omessa indicazione e allegazione di fatti essenziali con riferimento ad un petitum diretto ad ottenere statuizioni meramente dichiarative sulla sussistenza di determinati diritti di derivazione contrattuale. La Corte rilevava anche, però, che la nullità del ricorso per mancata indicazione, ex art. 414 c.p.c., n. 4, degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda è sanabile ex art. 164 c.p.c., comma 50, e che la sanatoria di tale della nullità è comprovabile dalla mancata assegnazione da parte del giudice di un termine per la rinnovazione del ricorso o l’integrazione della domanda o dalla non tempestiva eccezione circa la nullità da parte del convenuto. Osservava pure che la sanatoria non vale tuttavia a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati e specificati in ricorso, con le conseguenze negative che possono derivarne per la medesima parte in base ai criteri legali sulla ripartizione dell’onere della prova, nei termini conseguenti anche alla affermazione del principio secondo cui anche la prova documentale è soggetta alle generali decadenze in materia di istanze probatorie.

Con riferimento alla specie osservava che il giudice di primo grado, ai fini della puntualizzazione del fondamento della pretesa, avrebbe dovuto fissare un termine per la rinnovazione del ricorso; pur non essendosi il convenuto costituito tempestivamente; ma rilevava anche che la concessione di tale termine non avrebbe evitato le preclusioni probatorie in cui il ricorrente era già in corso, alla stregua dei principi indicati in materia dalla giurisprudenza, in quanto, in particolare, la prova testimoniale faceva riferimento a inadeguate specificazioni dei fatti. In altri termini, nella specie l’integrazione della domanda non avrebbe potuto colmare processualmente la mancanza di richieste istruttorie utilmente formulate con l’atto introduttivo, mentre la carenze probatorie in concreto non risultavano ovviate neanche dalla documentazione prodotta.

Il lavoratore ricorre per cassazione con quattro motivi.

Il Comune di San Pietro Vernotico resiste con controricorso seguito da memoria.
Motivi della decisione

Il primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la nullità del ricorso introduttivo.

Sostiene che il ricorso conteneva tutti gli elementi necessari per caratterizzare il petitum e la causa petendi e che comunque il Comune aveva articolato pienamente le sue difese, non aveva eccepito tempestivamente la supposta nullità del ricorso per genericità e tale atto aveva perfettamente raggiunto lo scopo processuale a cui era preordinato, tanto è vero che lo stesso giudice aveva potuto agevolmente giudicare la causa anche nel merito. Inoltre con la costituzione del Comune la domanda si era ridotta all’applicazione dell’art. 24, comma 2, del c.c.n.l., al risarcimento del danno per l’usura psico-fisica e al pagamento degli accessori sugli emolumenti pagati in ritardo. Inoltre era stata chiesta una sentenza dichiarativa del diritto e quindi non era necessaria l’ulteriore precisazione sulle modalità di corresponsione della retribuzione e sulla coincidenza temporale o meno delle festività con la domenica.

Deve al riguardo rilevarsi che in effetti la sentenza impugnata non ha dato rilievo decisivo alla nullità del ricorso, avendo osservato che tale nullità poteva ritenersi sanata e che comunque – se la stessa fosse effettivamente risultata non sanata e decisiva – avrebbe dovuto disporsi la rinnovazione dell’atto.

L’elemento a cui la sentenza ha attribuito valore decisivo è invece la mancanza, non sanabile, di adeguate richieste probatorie.

Di conseguenza il motivo in esame risulta inammissibile.

Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all’interpretazione e applicazione degli artt. 22 e 24 del c.c.n.l., con particolare riferimento alla questione della compatibilità tra il trattamento accordato dall’art. 22 e quello previsto dall’art. 24, comma 2.

Anche questo motivo è qualificabile come inammissibile.

Tenuta presente la data della sentenza impugnata, non è applicabile il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 3 sulla diretta interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro da parte della Corte di cassazione. Del resto il motivo di ricorso è formulato con riferimento all’art. 360, n. 5. Deve allora rilevarsi che il motivo, che è incentrato su considerazioni interpretative riguardo alle richiamate disposizioni contrattuali, ha omesso di fornire una adeguata, puntuale ed esauriente indicazione circa il contenuto delle disposizioni stesse e neanche ha fornito indicazioni circa la produzione del contratto collettivo in questione. Non sono quindi rispettate le disposizioni e i principi circa la necessaria specificità dei motivi di ricorso per cassazione ( art. 366 c.p.c.;

principi giurisprudenziali sulla cd. autosufficienza del ricorso per cassazione) e sulla produzione dei documenti sui cui il ricorso si fonda ( art. 369 c.p.c.).

Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla spettanza di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al risarcimento del danno da usura psico-fisica.

I precedenti due motivi non meritano accoglimento in quanto la sentenza impugnata, come si è già rilevato, ha pronunciato sul merito, rigettando le domande, per difetto di prova connesso alla stessa inidonea e non esauriente allegazione dei fatti costitutivi delle domande. Tale decisiva ratio decidendi, adeguatamente motivata, che non è stata puntualmente e idoneamente censurata, comporta l’assorbimento di ogni ulteriore questione, tra cui quelle riproposte con il terzo e quarto motivo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio legale della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio in Euro 36,00 oltre Euro duemila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

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