Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-07-2011, n. 16569 Accertamento

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Svolgimento del processo

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari la M.C.M. s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica con il quale l’Ufficio IVA di Sassari pretendeva per l’anno d’imposta 1995 la somma complessiva di L. 1.297.063.000, a titolo di imposta, interessi e sanzioni pecuniarie, sulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza di Ozieri redatto il 28.8.1998 che aveva evidenziato varie irregolarità commesse dalla società, e tra l’altro l’emissione e l’utilizzazione di autofatture per operazioni inesistenti, nonchè l’omessa conservazione di fatture per operazioni passive per un importo per la sola IVA di L. 312.914.000.

Il giudice adito rigettava il ricorso rilevando che i recuperi a tassazione erano stati effettuati in modo analitico sulla base di contestazioni costruite con meticolosità e precisione dalla G.d.F. mentre la contribuente nessuna prova aveva portato a sostegno della regolarità della propria condotta.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società, l’Ufficio eccepiva l’inammissibilità del gravame per mancanza di motivi specifici, e la CTR della Sardegna con sentenza n. 57/8/05, depositata il 29.4.2005 e non notificata, rigettata l’eccezione dell’appellato, decideva nel merito accogliendo l’appello e annullando l’atto impugnato.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponevano quindi ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate articolando tre motivi.

Nessuna difesa svolgeva nell’attuale fase l’intimata.

All’udienza di discussione del 17 maggio 2011 la Corte decideva come da dispositivo deliberando la redazione della sentenza con motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve dichiararsi d’ufficio l’inammissibilità del ricorso del Ministero in quanto privo della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado perchè rimasto estraneo al giudizio di appello (ex plurimis. v. Cass. 23.4.2010, n. 9794).

Passando all’esame del ricorso dell’Agenzia, con i motivi articolati essa deduce:

1. La violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 per il mancato accoglimento dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello per mancanza motivi specifici;

2. La violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3;

3. Il difetto di motivazione della sentenza circa l’asserita insussistenza della documentazione posta a fondamento dell’accertamento.

Il primo motivo è fondato. Dall’esame degli atti, sempre consentito al giudice di legittimità allorchè sia dedotto un errore in procedendo, emerge infatti che il ricorso in appello della società costituisce mera riproduzione integrale del ricorso di primo grado, riproponendone pertanto genericamente tutti i contenuti, senza specificamente censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, così come fondata su rilievi "costruiti con meticolosità e precisione dalla G.d.F. nel p.v.c", e solo genericamente contestati dalla contribuente asserendo che "le scritture erano state a suo tempo consegnate all’Ufficio IVA di Sassari e le stesse non sono mai state restituite".

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte: "Ai fini della validità dell’appello non è sufficiente che l’atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro lato, esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime" (V. Cass. 19.2.2009, N. 4068; per l’analogo principio in materia tributaria v. Cass. 18.1.2008, n. 1054; 8.7.2004, n. 12589).

A tale principio, assolutamente condiviso da questo Collegio, non si è immotivatamente attenuto il giudice tributario, che ha infatti rigettato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello formulata dall’Ufficio sulla base dell’esclusiva considerazione che l’appello riguardava "complessivamente la sentenza dei primi giudici", senza così preoccuparsi di garantire l’effettivo rispetto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, norma che nell’interpretazione giurisprudenziale innanzi richiamata, fa carico all’appellante non soltanto di indicare esattamente i limiti della devoluzione della controversia al giudice del gravame, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice, attraverso la puntuale e specifica censura delle argomentazioni dallo stesso poste a fondamento della sua decisione.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata senza rinvio, dovendosi ritenere l’inammissibilità dell’appello del quale si discute, e ricorrendo quindi i presupposti di cui all’art. 382 c.p.c., comma 3 per l’impossibilità della prosecuzione del processo di secondo grado.

Le spese del giudizio dinanzi alla CTR e quelle della presente fase, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e condanna la società intimata al rimborso delle spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità, liquidando le prime in complessivi Euro 6.800,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, e le seconde in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-09-2011, n. 18646 Prelazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 23/1/2009 la Corte d’Appello di Venezia respingeva il gravame interposto dal sig. C.R. nei confronti della pronunzia Trib. Verona 16/4/2003 di accoglimento della domanda di riscatto agrario, proposta dai sigg.ri T.D., P. e I., concernente appezzamenti di terreno siti in Comune di (OMISSIS) che aveva acquistato dal sig. Pe.

P..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso i T., che hanno presentato anche memoria.
Motivi della decisione

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2^ motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c., artt. 1414 e 1417 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4^ motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili.

Va anzitutto osservato che l’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel caso risultano i formulati quesiti non risultano informati allo schema delineato da questa Corte (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti; del modo in cui gli stessi sono stati dai giudici di merito rispettivamente decisi; della diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa (ovvero prospettando, del pari inidoneamente, solamente una di tali indicazioni, o comunque non tutte quelle sopra indicate, necessarie per consentire a questa Corte il controllo spettantele).

I formulati quesiti in realtà nel caso si sostanziano in espressioni evocanti le non accolte tesi difensive, (anche) prospettando corollari tratti da presupposti o postulati di fatto alle medesime corrispondenti e contrari alle conclusioni raggiunte nell’impugnata sentenza fondate sul delineato quadro probatorio, a tale stregua palesandosi privi di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;

Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;

Cass., 7/4/2009, n. 8463), di ben individuare le questioni affrontate e le soluzioni al riguardo adottate nella sentenza impugnata, nonchè di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), circoscrivendo la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso il motivo risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alla sentenza di primo grado, all’"atto di compra vendita", alla "comparsa di costituzione del convenuto C.", alle "cristalline risultanze documentali", alla "memoria di replica in Corte d’Appello") limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, comma n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria ( art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione "specificamente destinata" (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo con il quale si denunzia vizio di motivazione non reca invero la "chiara indicazione" – nei termini più sopra indicati- delle "ragioni" delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

Va ulteriormente osservato che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve a pena d’inammissibilità contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura", o come nella specie a riprodurre, nel corpo del motivo di ricorso (tutti o parte degli) atti o documenti del giudizio di merito, rimettendo all’iniziativa del giudice l’individuazione della materia del contendere, in contrasto con lo scopo della disposizione, volta ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628).

Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza è infatti necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un,, 17/7/2009, n. 16628).

Il ricorrente è pertanto al riguardo tenuto non già ad un’attività materiale meramente compilativa, alternando pagine con richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione, bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quale richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Trova a tale stregua ragione il tenore dell’art. 366 c.p.c. là dove impone di redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, nonchè indicazione delle ragioni di critica nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c., in un’ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, che altrimenti finiscono per risolversi in censure astratte e prive di supporto storico (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

A tale stregua la mancanza della prescritta esposizione del fatto non può essere ovviata mediante l’esame delle censure in cui si articola del ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato, nè mediante la disamina della narrativa contenuta nel controricorso o nella memoria illustrativa, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (cfr., da ultimo, Cass. 9/6/2011, n. 12281).

Orbene, nel caso il ricorrente, da un canto, si limita a riprodurre nel corpo del motivo di ricorso atti o documenti del giudizio di merito (la sentenza della corte di merito; conclusioni precisate dalle parti i grado di appello), e, per altro verso, a fare richiamo, come detto ad atti e documenti del giudizio di merito in violazione del principio di autosufficienza.

Non può infine sottacersi che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307;

Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche come nel caso sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).

E che anche in relazione alla denunzia di vizio integrante error in procedendo il principio di autosufficienza va invero osservato, dovendo specificamente indicarsi l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).

E’ infatti al riguardo noto che, pur divenendo nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores. In procedendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale) ed abbia quindi il potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Orbene, il ricorrente, attesa la rilevata violazione del principio di autosufficienza, non ha posto questa Corte nella condizione di compiutamente apprezzare quale fosse l’oggetto della domanda originariamente rivolta al giudice di prime cure, quale sia stata la relativa pronunzia, e quali fossero i limiti (oggettivi e soggettivi) del gravame avverso la medesima interposto.

Senza sottacersi che giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato non rimane violato allorquando il giudice esamini una questione non espressamente formulata laddove questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (v. Cass., 26/10/2009, n. 22595); ovvero allorquando la domanda risulti assorbita dall’accoglimento di altra (cfr. Cass., 19/5/2006, n. 11756; Cass., 25/1/2006, n. 1380; Cass., 19/3/2004, n. 5562); ovvero, ancora, ricostruisca e qualifichi l’azione diversamente da come prospettato, attenendo tale accertamento all’obbligo di esatta applicazione della legge (v. Cass., 28/1/2000, n. 961), o pronunzi in base a ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in base a norme giuridiche diverse da quelle dalle medesime invocate (v. Cass. 30/8/1997, n. 8258), come nel caso dallo stesso ricorrente invero prospettato.

Emerge dunque evidente, alla stregua di tutto quanto sopra rilevato ed esposto, come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, cantra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.

Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

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Cons. Stato Sez. III, Sent., 30-05-2011, n. 3242 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’atto in epigrafe il Ministero dell’interno ha appellato la sentenza 22 gennaio 2007 n. 78 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, notificata il 16 marzo 2007, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal signor R. B., è stata annullata la nota 20 luglio 2006 n. 60888 del responsabile della direzione centrale risorse umane del dipartimento dei Vigili del fuoco, concernente reiezione dell’istanza del medesimo volta alla riassunzione in servizio, in esecuzione della precedente sentenza 22 giugno 2006 n. 667.

Il signor B. si è costituito in giudizio ed ha svolto ampie controdeduzioni.

Con ordinanza 3 luglio 2007 n. 3399 è stata accolta l’istanza cautelare avanzata in appello.

All’odierna udienza pubblica l’appellato ha depositato dichiarazione di rinuncia agli effetti della sentenza n. 78/07, con allegata dichiarazione di controparte di adesione alla richiesta di compensazione delle spese.

Ciò posto, non resta al Collegio che dar atto della detta rinunzia, implicante rinuncia allo stesso ricorso di primo grado e l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, nonché della conseguente improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Stante l’accordo tra le parti, le spese possono restare compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia agli effetti della sentenza appellata e, per l’effetto, dà atto della rinuncia al ricorso di primo grado, annulla senza rinvio la sentenza appellata e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2011, n. 21507 Riparazione per errore giudiziario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. E., M.V., I., A. e T. M.C. ricorrono per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto depositato l’11 maggio 2009, con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha respinto il reclamo dagli stessi proposto avverso il decreto con cui il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento proposta dai predetti in conseguenza dei danni asseritamente subiti in conseguenza di un provvedimento abnorme adottato dal Consigliere istruttore della Corte di appello di Palermo in un giudizio di divisione immobiliare di cui erano state parti. Secondo la Corte territoriale, nonostante l’abnormità del provvedimento adottato, dato che a seguito della transazione tra le parti, la Corte di appello aveva perso la propria potestas iudicandi, il modus operandi concretamente seguito dalla Corte, pur non corretto da un punto di vista dello stretto diritto, comunque non poteva dirsi "non spiegabile", e cioè sprovvisto di qualunque relazione con la particolarità della domanda: la decisione presa dalla Corte di fissare un’udienza per la comparizione del tecnico al quale era stato demandato l’incarico di effettuare le operazioni di frazionamento costituì una scelta operata con l’accordo delle parti e dei loro difensori, sicchè le varie attività poste in essere dalle parti non potevano in alcun modo intendersi quale volontà di definire la divisione al di fuori del processo. La parte erariale resiste con controricorso, nel quale deduce l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza dell’impugnazione.

2.1. I ricorrenti deducono nel primo motivo violazione e falsa applicazione della L. n. 117 del 1988, art. 2, lett. a) per non aver rettamente interpretto la nozione di abnormità di un provvedimento già resa da questa S.C., alla quale chiedono se "il decreto impugnato abbia o meno violato e/o falsamente applicato la prescrizione della L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, lett. a) laddove abbia ritenuto che l’ordinanza del 23.7.02, emessa dal C.I. della Corte di appello di Palermo, seppur abnorme, non integri violazione di legge ascrivibile a negligenza insanabile del magistrato". 2.2. Col secondo motivo, i ricorrenti deducono ulteriore violazione e falsa applicazione dell’indicata disposizione e chiedono alla Corte se "il decreto impugnato abbia o meno violato e/o falsamente applicato la prescrizione della L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, lett. a) laddove abbia ritenuto che l’ordinanza del 23.7.02, emessa dal CI. della Corte di appello di Palermo non integri grave violazione dell’art. 185 c.p.c., comma 4 e dell’art. 789 c.p.c. ascrivibile a negligenza inescusabile del magistrato". 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono ulteriore violazione dell’indicata norma in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e chiedono se "il decreto impugnato abbia o meno violato e/o falsamente applicato la prescrizione della L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, lett. a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per aver ritenuto scusabile e spiegabile la negligenza del magistrato in ragione della peculiarità della vicenda". 3.1. Il quesito, come noto, non può consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura cosi come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. A titolo indicativo, si può delineare uno schema secondo il quale sinteticamente si domanda alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (Cass. S.U., ord. n 2658/08). E ciò quand’anche le ragioni dell’errore e della soluzione che si assume corretta siano invece – come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4 adeguatamente indicate nell’illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. 20 giugno 2008 n. 16941). Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, pertanto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v.

Cass., 17/7/2008 n. 19769; 26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.

3.2.1. Non si rivelano, pertanto, idonei i quesiti formulati alla fine del primo e del secondo motivo proposti nel presente ricorso, dato che non contengono precisi riferimenti in fatto (si limitano a indicare il provvedimento impugnato ed a chiedere se sia conforme o meno alla disposizione normativa che si assume violata e, nel secondo motivo, il dubbio, come la trattazione del motivo, è essenzialmente incentrata nei confronti del provvedimento giurisdizionale che si assume abnorme e non di quello impugnato, con difetto, quindi, del requisito della "riferibilità" del motivo di ricorso al decreto impugnato in questa sede), nè indicano chiaramente le regole di diritto che si assumono erroneamente applicate e quelle di cui s’invoca l’applicazione, sicchè i quesiti nel loro complesso si esauriscono in enunciazioni di carattere generale ed astratto che non consentono di dare risposte utili a definire la causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420). Del resto, il quesito di diritto non può risolversi – come nell’ipotesi – in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta, ovvero in cui la risposta non consente di risolvere il caso sub iudice (Cass. S.U. 2/12/2008 n. 28536).

3.2.2. Senza contare che, in ogni caso, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti nel primo motivo, non sussiste un’automatica corrispondenza tra "abnormità" del provvedimento adottato e l’ipotesi di "grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile" del magistrato ai fini della dedotta responsabilità civile, in quanto questa Corte ha avuto modo di precisare – e non sono stati forniti elementi che inducano a discostarsi da detta interpretazione – che quest’ultima deve consistere in una totale mancanza di attenzione nell’uso degli strumenti normativi ed in una trascuratezza cosi marcata ed ingiustificabile da apparire espressione di vera e propria mancanza di professionalità, concretizzantesi in una violazione grossolana e macroscopica della norma ovvero in una lettura di essa contrastante con ogni criterio logico o nell’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, nella manipolazione arbitraria del testo normativo (Cass. n. 7272/08). In effetti, la negligenza inescusabile implica la necessità della configurazione di un quid pluris rispetto alla colpa grave delineata nell’art. 2236 cod. civ. , nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come "non spiegabile" e cioè priva di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, l’errore del magistrato (Cass. n. 11593/11; 15227/07;

25133/06). La ricorrenza di tale requisito è stata congruamente e correttamente esclusa dalla Corte territoriale. Come si è detto, inoltre, il secondo motivo manca del carattere della "riferibilità" al provvedimento impugnato, essendo riferito al provvedimento giurisdizionale di cui si lamenta l’abnormità, più che a quello oggetto della presente impugnazione.

3.3. Quanto al terzo motivo con cui si deducono vizi di motivazione, a completamento della relativa esposizione, esso avrebbe dovuto indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (Cass. 17/7/2008 n. 19769, in motivazione). Orbene, nel caso con riferimento alla predetta censura con le quali vengono denunziati vizi di motivazione, il ricorrente formula un "quesito" che non contiene alcun momento di sintesi, cosi esprimendosi secondo un modello difforme da quello normativamente delineato nei termini sopra esposti, sostanziandosi invero in meramente generiche ed apodittiche asserzioni non rispettose del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. La censura non reca, invero, la "chiara indicazione" del "fatto controverso" e delle "ragioni" che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione, l’art. 366 bis c.p.c, che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass. 18/7/2007 n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione – peraltro indicati in maniera assolutamente generica – risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte, oltre che consistere in un’inammissibile "diversa lettura" delle risultanze probatorie, apprezzate con congrua motivazione nella sentenza impugnata.

4. Pertanto, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00=, di cui Euro 2.000,00= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

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