Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-11-2011, n. 23795 Responsabilità civile prescrizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel procedimento instaurato nei confronti di F.R. e della compagnia assicuratrice Duomo Unione s.p.a. dinanzi al tribunale di Bologna dai genitori della minore V.C. per il risarcimento del danno subito da quest’ultima a seguito di un incidente stradale, il giudice di primo grado rigettò la domanda per intervenuta prescrizione del diritto azionato, con sentenza confermata dalla locale corte di appello in applicazione del principio di diritto predicato da questa corte regolatrice, a sezioni unite, con la sentenza 5121/2002, a mente della quale la mancata proposizione della querela in sede penale comportava l’applicazione del breve termine di prescrizione biennale e non anche del più lungo termine di cui all’art. 2947 c.c., u.c..

La sentenza è stata impugnata per cassazione dagli attori con ricorso sorretto da due motivi di censura.

Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice.

Il ricorso è palesemente fondato nel suo primo motivo, che lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.p., comma 3, artt. 590 e 157 c.p., poichè la doglianza anela all’affermazione di un principio di diritto del tutto conforme al dictum di cui a Cass. ss.uu. 27337/08, le quali, operando un radicale revirement rispetto alla propria, precedente giurisprudenza, hanno sancito l’opposto principio secondo il quale, ai fini dell’applicabilità del più lungo termine prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, è sufficiente la astratta qualificazione come reato del fatto dannoso, al di là ed a prescindere dalle condizioni di procedibilità dell’azione.

A tale regula iuris il collegio intende dare continuità, non ravvisandosi motivi per discostarsene, nè offrendo la odierna controricorrente, con il proprio atto di resistenza in questa sede, efficaci argomenti idonei a contrastarlo. Il secondo motivo (che correttamente evoca il principio di diritto secondo il quale la coincidenza del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale deve essere riferita a tutti i possibili soggetti della pretesa risarcitoria) resta assorbito nell’accoglimento della prima censura. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata conseguente cassata con rinvio alla corte d’appello di Bologna che, in altra composizione, in applicazione del principio di diritto dianzi esposto, provvedere altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Bologna in altra composizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-07-2011, n. 27632 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo

1. Il 22 dicembre 2010 il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la domanda avanzata da B.S., volta ad ottenere la declaratoria di nullità della notifica della sentenza contumaciale pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato, dal gup del locale Tribunale e, in subordine, la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la predetta sentenza. Il giudice argomentava che le notifiche erano state correttamente eseguite ai sensi dell’art. 161 c.p.p., atteso che l’imputato non era stato reperito all’indirizzo eletto.

Sottolineava, inoltre, che gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento provavano che l’imputato comprendeva la lingua italiana.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, B., il quale formula le seguenti doglianze.

Deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’omessa traduzione nell’idioma conosciuto dall’imputato della sentenza e degli atti conseguenti, tenuto conto dell’assoluta genericità e insufficienza del richiamo operato dal giudice dell’esecuzione agli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento che proverebbero la conoscenza della lingua italiana.

Lamenta, poi, violazione di legge, mancanza, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, piuttosto che nelle forme di cui all’art. 157 c.p.p., previa emissione del decreto di irreperibilità.

Eccepisce, infine, violazione di legge e carenza della motivazione in ordine alla istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, considerato che l’imputato è venuto a conoscenza della sentenza di condanna pronunziata nei suoi confronti solo il 3 settembre 2010, allorquando ha richiesta il certificato del casellario giudiziario ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, in materia di traduzione degli atti processuali agli imputati alloglotti, sussiste la necessità di offrire detta traduzione solo per gli atti cui lo straniero, che non comprende la lingua italiana, partecipi direttamente, e non per quelli – come, nel caso di specie, l’estratto contumaciale della sentenza – che, essendo preordinati a dare impulso alla fase successiva solo eventuale, sono rimessi all’iniziativa ed alla valutazione della parte interessata (Cass., sez. 1, 21 aprile 2010, n. 16807; sez. 1, 2 aprile 2002, n. 15745 in data 02.04.2002, Corasciuc; Cass., sez. 6, 12 aprile 2000, n. 8722, Carvajol).

Tanto premesso, è di tutta evidenza che non è fondato il ricorso, laddove lamenta la mancata traduzione nell’idioma conosciuto da B. dell’estratto contumaciale che, essendo atto processuale cui l’interessato non partecipa direttamente ed è destinato a consentire l’eventuale proposizione di impugnazione, non rientra tra quelli per i quali è prescritta la traduzione all’imputato che non comprende la lingua italiana (Cass., sez. 2, 21 febbraio 2007, n. 5572, rv.

239495, Cass., sez. 1, 3 luglio 2008, n. 28595, rv. 240813; Cass., sez. 6, 21 ottobre 2008, n. 44101, rv. 242227; Cass., sez. 2, 9 gennaio 2009, n. 6084, rv. 243281).

Nel caso in esame, quindi, non si è verificata alcuna lesione dei diritti di difesa di B.S., nei cui confronti, atteso che si trattava di soggetto latitante, la notifica dell’estratto contumaciale è stata regolarmente effettuata al difensore di fiducia.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

La notificazione viene eseguita mediante consegna al difensore, che assume la veste di semplice consegnatario, oltre che nelle ipotesi di mancata elezione a fronte dell’invito rivolto, in occasione del primo contatto, dall’Autorità procedente, anche qualora divenga impossibile effettuare la notifica al domicilio legale determinato nel luogo della prima notificazione, e, infine, nell’ipotesi in cui vi sia stata una dichiarazione o elezione di domicilio, ma questa risulti insufficiente o inidonea.

L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, laddove, con sintetica motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha argomentato che, a seguito della sopravvenuta inidoneità del domicilio eletto da B., l’estratto contumaciale della sentenza è stato ritualmente notificato al difensore dell’imputato nel rispetto della sequenza procedimentale delineata dalla legge.

3. Fondato è, invece, l’ultimo motivo di ricorso.

Dalla Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del nuovo codice di procedura penale si evince che "l’impugnazione o l’opposizione tardiva" potevano essere proposte "solo dopo che il giudice dell’esecuzione avesse accertato l’esistenza del necessario presupposto", rectius l’esecutività solo apparente del titolo portato ad esecuzione.

Recependo nella sostanza la soluzione già fatta propria dal progetto preliminare del 1978 e prospettata in ambito giurisprudenziale, la Relazione al testo definitivo attribuiva all’art. 670 c.p.p., comma 2, "l’autonoma funzione dei due rimedi, che possono concorrere:

mentre in una sede si valuta l’esecutività del titolo al fine di giudicare se dar corso all’esecuzione o sospenderla, nell’altra la stessa valutazione è finalizzata all’accertamento dell’ammissibilità dell’impugnazione, senza che la prima decisione pregiudichi o condizioni la pronuncia del secondo giudice".

Dai lavori preparatori si evince che il legislatore riteneva irragionevole conferire a giudici diversi "l’esame concorrente della stessa questione" e non "riservare l’accertamento della esecutività stessa al giudice suo proprio", "essendo l’ammissibilità dell’impugnazione una mera conseguenza della non esecutività del titolo".

Il giudice adito ai sensi dell’art. 670 c.p.p., quindi, è chiamato a controllare la validità del titolo esecutivo sia sotto il profilo dell’esistenza del provvedimento da cui trae origine che sotto quello della sua esecutività e, in tal modo, compie una verifica che è logicamente pregiudiziale rispetto alla soluzione di ogni questione che può formare oggetto della sua competenza.

4. Sotto il vigore del codice previgente si contestava la possibilità di proporre la richiesta di restituzione nel termine unitamente all’impugnazione tardiva o all’incidente di esecuzione.

Si sottolineava, in particolare, l’incompatibilità logica delle due richieste. Colui che formula la domanda di restituzione nel termine si duole perchè alla conoscenza legale del provvedimento non è corrisposta la conoscenza effettiva, pur essendo state compiute, conformemente alla previsione normativa, tutte le attività previste per i momenti successivi alla pubblicazione della sentenza o all’emissione del decreto penale oppure perchè la conoscenza reale non ha coinciso con la possibilità concreta di esercitare l’impugnazione.

Colui che fa istanza affinchè sia dichiarata l’esecutività solo apparente della decisione in esecuzione o da eseguirsi, invece, si duole del fatto che le specifiche formalità, successive all’adozione del provvedimento, siano mancate o non siano state validamente compiute.

La richiesta ex art. 175 c.p.p. presuppone, quindi, in linea generale, che vi sia divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione, mentre la declaratoria di non esecutività trova la necessaria premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento.

5. Con la introduzione nel nuovo codice di rito dell’art. 670 c.p.p., si è voluto mettere ordine nella materia dei rapporti fra incidente di esecuzione, impugnazione apparentemente tardiva e restituzione nel termine e, inoltre, definire le competenze del giudice dell’esecuzione e di quello dell’impugnazione e gli effetti reciproci delle relative decisioni al fine di dirimere alcune situazioni che, in mancanza di una specifica regolamentazione, potrebbero dar luogo a sovrapposizioni di decisioni incidenti, direttamente o indirettamente, sullo stesso oggetto.

L’istanza formulata ai sensi dell’art. 175 c.p.p. è configurata come logicamente subordinata all’accertamento della validità del titolo esecutivo, nel senso che può esservi decisione sulla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale solo nel caso di rigetto della questione relativa alla non esecutività del titolo.

6. Tanto premesso il Collegio osserva che il giudice dell’esecuzione, dopo avere correttamente argomentato in ordine alla ritualità della notifica, avvenuta nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 157 c.p.p., ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione nel termine, avanzata in via subordinata.

Ricorre dunque l’ipotesi dell’art. 670 c.p.p., comma 2, secondo cui quando alla richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento s’accompagna la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, il giudice dell’esecuzione decide su entrambe le istanze, la prima essendo logicamente e tecnicamente pregiudiziale alla seconda, che della valida formazione del titolo presuppone l’esistenza.

La verifica della correttezza della notificazione del titolo esecutivo deve avvenire sotto un profilo meramente formale, essendo l’indagine affidata al giudice dell’esecuzione limitata al controllo dell’esistenza del titolo esecutivo, della legittimità della sua emissione e dell’esecuzione della sua notificazione nel pieno rispetto delle disposizioni del codice, mentre resta estranea, agli effetti di tale verifica, l’effettiva conoscenza che del titolo esecutivo abbia avuto l’imputato che può rilevare solo ai fini dell’eventuale istanza di restituzione del termine per impugnare, comunque soggetta a decadenza a seguito del decorso di trenta giorni da quello in cui egli abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 1, 21 maggio 2009, n. 29363 del 21/05/2009; Sez. 1, 8 gennaio 2010, n. 5781).

S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione nel termine per impugnare e il rinvio per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Livorno.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione nel termine per impugnare e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Livorno.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-12-2011, n. 27695 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede l’annullamento della sentenza di appello, che ha affermato il diritto della parte intimata, trasferita al Ministero, al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Ciò comporta che il ricorso per cassazione del Ministero che denunzia violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, il quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico la sussistenza, o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento ed accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale verifica. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

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T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 20-09-2011, n. 1666 Graduatoria

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento all’uopo articolando un’unica censura con la quale lamenta la violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, costituisce oggetto specifico della lamentata illegittimità l’asserita mancanza di motivazione in ordine all’attribuzione del punteggio finale al progetto presentato dalla P.C. S.r.l..

Con i primi motivi aggiunti, parte ricorrente articola la censura dell’eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti, nonché per carenza di motivazione e contraddittorietà, considerato che, differentemente da quanto previsto dal bando pubblico, la graduatoria non sarebbe stata formata dalla C. S.C.P.A. entro dieci giorni successivi al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte della Banca concessionaria (IRFIS).

Con i secondi motivi aggiunti, parte ricorrente articola ulteriormente i medesimi profili di illegittimità già illustrati, evidenziando come la C. S.c.p.a. si sarebbe limitata a prendere atto della proposta di graduatoria formulata dall’IRFIS senza compiere alcuna autonoma disamina e valutazione sulle risultanze istruttorie.

Nel costituirsi per resistere, la C. S.C.P.A. ha eccepito diversi profili di inammissibilità del mezzo, articolando altresì difese nel merito chiedendo comunque il rigetto del ricorso.

Con le ordinanze presidenziali in epigrafe indicate sono stati disposti incombenti istruttori.

Ciò posto, passando al preventivo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dalla parte resistente, il ricorso risulta inammissibile per le considerazioni che seguono.

Risulta fondata ed assorbente la terza eccezione articolata dalla resistente Amministrazione in ordine alla mancata notifica del ricorso introduttivo, così come dei successivi motivi aggiunti, ad almeno uno dei soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria oggetto di impugnazione.

Tutti gli altri soggetti utilmente inseriti nella predetta graduatoria, nella quale parte ricorrente non è stata utilmente collocata per insufficienza del punteggio conseguito in sede istruttoria, assumono infatti la posizione sostanziale e processuale di soggetti controinteressati che dovevano essere intimati con il presente gravame.

Ed invero, i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di un concorso o selezione pubblica per il conferimento di pubbliche sovvenzioni della quale si chiede l’annullamento, sono tutti controinteressati, posto che il richiesto provvedimento giurisdizionale di annullamento sarebbe potenzialmente destinato ad incidere sulla posizione di ciascuno utilmente inserito nella stessa graduatoria, "con la conseguenza che il gravame proposto avverso la graduatoria non notificato ad alcuno dei controinteressati indicati nell’atto impugnato è inammissibile ai sensi dell’art. 41, c.p.a." (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 dicembre 2010, n. 34850; Consiglio Stato, sez. VI, 13 maggio 2010, n. 2936).

Alla stregua di quanto precede, il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti, vanno quindi dichiarati inammissibili.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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