Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-06-2012, n. 9856

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Svolgimento del processo

Con concessione 2.3.1993 il Sindaco del Comune di Parolise autorizzò la ricostruzione post sismica de fabbricato condominiale di proprietà dei signori D. sito in Via (OMISSIS) indicando la somma attribuibile della L. n. 32 del 1992, ex art. 3, comma 2, lett. B. Detta somma, con Delib. Consiglio Comunale 27 novembre 2001, venne determinata in sede di ripartizione delle somme assegnate al Comune dal CIPE. Poichè il Comune non diede corso alla liquidazione del contributo originariamente indicato, deducendo che l’ammontare delle esigenze di cui alla L. n. 32 del 1992, art. 3, comma 2, faceva residuare la sola somma di Euro 296.061 inferiore a quella spettante ai D. e che costoro non avevano accettato nelle indicate modalità e quindi sostanzialmente rifiutato, e poichè l’Ente con Delib. 27 maggio 2002 del Consiglio (assunta per la mutata identificazione dei bisogni e degli obiettivi) modificò il piano di ripartizione della contribuzione accreditata dal CIPE, il D. – nella qualità di condomino e di amministratore-delegato condominiale – con citazione 31.7.2006 convenne il Comune innanzi al Tribunale di Avellino al fine di ottenerne la condanna al pagamento del contributo nella misura di legge.

Si costituì il Comune che, eccepita la assenza di delibera di conferimento al D. della veste di delegato alla riscossione, osservò come il contributo erogabile era inferiore a quello spettante e che, non essendo stato accettato nè richiesto, l’Ente aveva provveduto a destinare le somme a copertura di diverse spese istituzionali.

Il Tribunale di Avellino con sentenza 14/7/2008 dichiarò la carenza di legittimazione processuale del D. in difetto della prova del mandato specifico da parte dei condomini e, con riguardo al diritto del D. in proprio, respinse la domanda non avendo egli dato prova della sufficienza del contributo al fine di consentire la erogazione della somma richiesta dopo aver soddisfatto le esigenze degli altri soggetti in posizione di priorità.

Il D. propose appello, anche deducendo che il 10.10.2008 il Condominio aveva ratificato il suo operato e conferito il potere rappresentativo e negando che fosse onere dei condomini provare la capienza del finanziamento rispetto al proprio diritto a contributo.

Si costituì il Comune di Parolise eccependo la inammissibilità della ratifica e chiedendo la reiezione del gravame.

La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 7.6.2010 ha rigettato l’appello affermando in motivazione:

che era esatta la affermazione del Tribunale per la quale il delegato condominiale doveva ricevere il conferimento di espressi poteri da parte dei condomini, conferimento che in primo grado non era avvenuto; che peraltro con l’appello il D. aveva prodotto la delibera dei proprietari che gli conferivano il potere rappresentativo e che ratificava il pregresso operato e detta delibera era acquisibile perchè indispensabile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; che venendo al merito era esatto l’assunto dal quale era partito il Tribunale, quello per il quale il richiedente il contributo aveva l’onere di provare l’attualità del suo diritto al contributo: se era indiscutibile che il contributo era oggetto di un diritto soggettivo era però chiaro alla luce delle norme della L. 32 del 1992, che esso insorgeva solo all’esito della individuazione dei creditori prioritari nell’ambito della copertura finanziaria; che d’altra parte neanche era stata affermata la offerta di una propria accettazione della minor somma risultante dalla decurtazione sì che, non avendo il D. offerto la prova della capienza del contributo, della spettanza della quota rivendicata e della accettazione della minor somma offerta, e di nessun rilievo essendo la diversa destinazione di cui alla Delib. 27 maggio 2002, la domanda doveva essere rigettata. Per la cassazione di tale sentenza, notificata l’11.11.2010, il D. in proprio e quale delegato condominiate ha proposto ricorso l’11.1.2011 articolando sette motivi. Il Comune di Parolise ha notificato controricorso 18.2.2011 nel quale, rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal D. quale "delegato", ha controdedotto alle censure e in via incidentale ha lamentato la violazione dell’art. 345 c.p.c., con l’acquisizione della tardiva ratifica del tutto inidonea alla rappresentanza processuale. Il D. ha notificato il 29.3.2011 controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie finali.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, all’esito della disamina delle riunite impugnazioni, vada disattesa preliminarmente la questione e la doglianza posta con il pregiudiziale ricorso incidentale ed in controricorso, e che, dalla conseguente cognizione del ricorso principale, discenda la valutazione di fondatezza dei motivi secondo e terzo, di inammissibilità di primo, quinto, sesto e settimo, di assorbimento del motivo quarto.

Ricorso incidentale e controricorso – questioni pregiudiziali Si eccepisce che il ricorso sia stato proposto dal D. anche per i condomini quali deleganti senza il conferimento di procura speciale ed, in via di impugnazione incidentale, ci si duole che la Corte di Napoli, con acquisizione documentale vietata, abbia poi ritenuto che l’appello fosse stato validamente proposto dal D. ut supra sfornito delle singole necessarie procure ad litem.

Osserva il Collegio che non è certo pertinente il richiamo all’art. 83 c.p.c. (che vale in relazione a procura speciale al difensore per il ricorso per cassazione e che è stato del tutto rispettato). Si tratta puramente e semplicemente di un problema di capacità processuale ex art. 75 c.p.c.. La tesi del Comune è in realtà basata sul rilievo dell’estraneità del delegato o capo condominio dalla figura e dai correlati poteri dell’amministratore di condominio (nell’ambito dei quali anche l’azione dell’amministratore per il risarcimento dei danni cagionati alle singole unità immobiliari richiede il mandato speciale: vd. Cass. 22565 del 2010 e sulla cui legittimazione è noto l’orientamento delle S.U. espresso con la decisione 18331 del 2010). Ad avviso del Comune la previsione legale de condominio "convenzionale" sarebbe consistita nella induzione legale ad una costituzione di condominio diretto alla sola delibera di ricostruzione, con la conseguente dissoluzione di ogni ipotesi di potere rappresentativo del delegato la cui capacità gestoria – come "delegato alla riscossione" – andrebbe mantenuta solo nell’ambito del rapporto con la P.A. per la erogazione amministrativa dei contributi e dovendo l’azione in giudizio e le conseguenti impugnazioni vedere semmai conferita, al "delegato" individuale e specifica procura sostanziale e processuale da parte di ciascun comproprietario.

Ex adverso si afferma che la previsione legale si estenda alla trattazione sostanziale dei rapporti che scaturiscono dalle delibere ricostruttive. Ed in fatto si afferma che già con la delibera 4.6.1991 di costituzione del condominio "convenzionale" il D. era stato nominato "capocondominio" e quindi nulla di meno che "amministratore" del condominio e, della relativa figura, dotato di ogni potere.

Conseguenza indiscutibile dell’alternativa è che, nel primo caso, il D. avrebbe potuto agire in giudizio solo se munito di specifico mandato ex art. 77 c.p.c. e art. 1392 c.c., per il rapporto sostanziale e per il processo, da parte di ciascun proprietario creditore di contributo (da S.U. 48 del 2001 a Cass. 9893 del 2004 e 14766 del 2007), ed invece, nel secondo caso, rettamente avrebbe agito munito delle due delibere autorizzazione acquisite agli atti, applicandosi il principio della generale capacità rappresentativa dell’amministratore condominiale ove debitamente autorizzato dall’assemblea.

Ebbene ad avviso del Collegio obiezioni del Comune di Parolise non sono fondate posto che il D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 15, non configura affatto un condominio "virtuale " frutto di una fictio juris ad operatività istantanea (un condominio che si costituisce e si dissolve all’atto di deliberare i lavori di ricostruzione): la norma, secondo lettera e ratio legis, configura invece un condominio di scopo e cioè costituito al fine di adottare, con le maggioranze di cui al l’art. 1136 c.c., le delibere attinenti alla ricostruzione dell’edificio (in difetto del che sarebbe occorsa la unanimità dei comproprietari), di portarle a piena esecuzione per tutti gli anni occorrenti. E sarebbe privo di alcuna plausibilità ritenere che il condominio "di scopo" fosse stato solo creato "ad uno scopo limitato" e cioè al solo fine di adottare una delibera di ricostruzione- risistemazione della proprietà comunque coinvolta nel sisma e non per seguirne la concreta esecuzione (dalla approvazione del progetto al conferimento dell’appalto, alla approvazione a consuntivo, alla ripartizione delle quote, alla richiesta del finanziamento pubblico ed infine all’eventuale gestione del contenzioso). E poichè l’interpretazione ragionevole è possibile alla luce di lettera e ratio della norma, ne consegue che per il "delegato" condominiale che ab origine sia stato, come nella specie, nominato debbasi applicare la previsione autorizzatoria assembleare del condominio alla lite ed a gravame, nella specie conferita al D. a ratifica nel 2008 (come la Corte di merito ha ritenuto, confortata dalla giurisprudenza di questa Corte, da S.U. 8020 del 2004 a Cass. 21255 del 2005, 3454 del 2007, 10609 del 2008). Venendo altresì, su tali premesse, alla disamina della questione di capacità processuale a proporre ricorso per cassazione, dalla lettura del verbale 5.1.2011 emerge che l’assemblea condominiale diede mandato, con sottoscrizione finale di 4 soggetti e firma del segretario, al promovimento del ricorso.

Pertanto, essendo costituito, come dianzi detto, sin dal 1991 un condominio deliberante la ricostruzione ed essendo al suo "amministratore speciale" demandato ogni atto di esecuzione di tale deliberato, è indiscutibile la sussistenza del rapporto gestorio sostanziale a monte della controversia e della correlata iniziativa impugnatoria, con la conseguenza che debbasi ritenere necessaria e sufficiente la delibera di detto condominio a conferire al suo amministratore il potere di impugnare e conferire il mandato defensionale in sede di legittimità. Le stesse considerazioni rendono inconsistente la censura rivolta alla decisione della Corte di Appello che, rettamente acquisita la delibera autorizzatoria alla proposizione del gravame in favore del D., ha ritenuto che il gravame stesso fosse stato validamente proposto.

Ricorso principale.

Primo motivo: esso deduce che il delegato alla ricostruzione abbia ex lege i poteri rappresentativi dell’amministratore. Il motivo non è ammissibile stante la mancanza di interesse a censurare una giusta decisione la cui motivazione viene qui corretta nei termini dianzi riportati. Secondo motivo: lamenta l’affermazione della Corte di Napoli per la quale sarebbe stato onere, nella specie insoddisfatto, del condominio di provare la capienza, del contributo stimato e corredato dal progetto, in quello riveniente dalla ripartizione del finanziamento CIPE tra i beneficiari muniti di priorità secondo la L. n. 32 del 1992, art. 3, comma 2. Il motivo è fondato. La Corte di Napoli ha infatti condiviso la valutazione negativa fatta dal Tribunale sul rilievo che il D. non avesse provato la capienza finanziaria integrale rispetto al contributo spettante, non avesse provato la poziorità della sua posizione rispetto ad altri, non avesse provato di aver comunque accettato il minor contributo con contestuale impegno a coprire con i suoi mezzi il residuo. Erra certamente la Corte perchè non è a porsi problema di onere probatorio, a carico del richiedente, della "capienza" del proprio credito, perchè la domanda si fonda su di un diritto soggettivo (S.U. 466 del 2005) il cui quantum si determina per legge suiia base della ripartizione della disponibilità finanziaria secondo i criteri di cui al citato art. 3 (Cass. 10693 del 2007 e 15783 del 2010).

All’esito dell’istruttoria è, infatti, il Comune che o assegna il contributo (D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 19, comma 5) o lo indica, anche in difetto della provvista, nella somma spettante (art. 19, comma 7). Ed in tal ultimo caso questa Corte ha precisato che il decreto sindacale di "indicazione" della somma spettante pur in assenza di disponibilità finanziarie integra appieno una ipotesi di riconoscimento del contributo, la cui concreta erogazione è solo rinviata al momento della provvista. E stato infatti assai di recente ricordato (S.U. 3849 del 2012) essere stato dalla stessa Corte già affermato in passato (Cass. 18742 del 2004) che il decreto sindacale di indicazione del contributo in mancanza di disponibilità finanziarie, di cui al D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, art. 3, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 1984, n. 80 e trasfuso nel testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, art. 19, comma 7, integra, in presenza del parere positivo della commissione di cui alla L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 14 una fattispecie di riconoscimento del contributo medesimo, con riserva di successiva e concreta erogazione-liquidazione dello stesso. La Corte di merito ha pertanto tratto errate conclusioni dall’accertamento della avvenuta indicazione del contributo erogabile all’esito dell’accertamento di richiedenti prioritari, posto che l’accertamento radicava comunque il diritto al quantum indicato come spettante e che – ove detta indicazione fosse stata, come è stata, contestata – gravava sul Comune comprovare l’esistenza e la esattezza di dette indicazioni prioritarie, senza esigere alcuna immediata accettazione e senza – in suo difetto ed anzi in presenza di espressa contestazione – potersi considerare autorizzato, in vista di una sorta di "rinunzia implicita"; alla destinazione del contributo a soddisfare diverse esigenze.

Terzo motivo: lamenta che la Corte territoriale abbia ipotizzato un onere di rendersi disponibile alla accettazione del minor contributo.

Il motivo è fondato per le dianzi esposte ragioni: la Corte ha come dianzi detto commesso la denunziata violazione introducendo elementi di negozialità in una vicenda di contribuzione che ha esiti obbligatori per legge. Una volta indicato ut supra il contributo, della L. n. 32 del 1992, ex art. 3, il richiedente o lo accetta e lo incassa o lo contesta in giudizio: il suo atteggiamento adesivo non è in alcun modo condizionante nè il suo dissenso è tampoco valutabile come contegno abdicativo, restando ferma la ricognizione di debito effettuata ex art. 19, comma 7 citato e preclusa la possibilità di riterne l’importo altrimenti disponibile.

Quarto motivo: afferma che in ogni caso il rifiuto o la mancata accettazione dovevano essere provati per iscritto. Il rilievo è ut supra esatto ma resta assorbito nell’accoglimento del motivo terzo.

Quinto motivo: censura di violazione di legge l’avere la Corte convalidato la scelta del Comune di accedere ad altre scelte dopo aver constatato l’esistenza di altre priorità di destinazione dei contributi, estranee alla ricostruzione post sismica ma istituzionali. Il motivo è inammissibile perchè il giudice del merito non ha affatto convalidato le diverse destinazioni ma ha anzi definito "… irrilevanti le doglianze relative al diverso uso dei fondi assunto con Delib. 27 maggio 2002, n. 9". Sesto motivo: censura la mancata disapplicazione della Delib. 27 novembre 2001 e Delib. 27 maggio 2002 di parziale o totale diniego per diversa destinazione del contributo. Anche tal doglianza è inammissibile, per la ragione di cui al motivo che precede. Settimo motivo: con esso si censura, in modo neanche comprensibile, la inefficienza della P.A. e non si contesta la sentenza. Il motivo è inammissibile. Si cassa con rinvio allo stesso Ufficio che applicherà il principio indicato ai motivi secondo e terzo, e regolerà le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso incidentale, accoglie i motivi 2 e 3 del ricorso principale del quale dichiara inammissibili i motivi 1-5-6-7 ed assorbito il 4; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli – diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 47

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Svolgimento del processo

Nel ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. T. espone di esercitare la propria attività di coltivatore diretto ed allevatore per tramite della propria Azienda agricola, proprietaria di fondi su cui insistono, sin dal 1971, fabbricati rustici e colonici.

Nell’anno 1994, prosegue il ricorrente, il medesimo ha realizzato tre tettoie con montanti in legno e metallo, utilizzate per il ricovero del foraggio e solo stagionalmente coperte con materiale plastico, oltre ad un piccolo fabbricato adibito a stalletta per una superficie di mq 76.36: strutture tutte a servizio dell’allevamento esistente e realizzate su area destinata dal PRG allora vigente al mantenimento dei servizi agricoli e degli allevamenti (SR4).

A seguito della notificazione dell’ordinanza con cui il Comune ingiungeva la demolizione dei suddetti manufatti, il sig. T. notificava il ricorso in esame e presentava, altresì, una domanda per ottenere una concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, che, però, è stata rigettata (prot. n. 28752 del 18 agosto 1999) in ragione del fatto che "le opere richieste in sanatoria sono in contrasto con lo strumento urbanistico vigente in quanto è previsto il mantenimento di strutture abusive in zona "E5" agricola id tutela e caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, in edificabile secondo le prescrizioni dell’art. n. 17.05 delle N.T.A. del piano regolatore generale".

Anche tale provvedimento è stato impugnato, ma con autonomo ricorso.

In ragione di ciò e, quindi, della sopravvenienza di un provvedimento sanzionatorio novativo, in vista della pubblica udienza, la stessa parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine all’annullamento dell’atto impugnato con il ricorso in esame.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa, su conforme richiesta dei procuratori di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio ritiene di poter condividere la costante giurisprudenza secondo cui, a seguito della presentazione di una domanda volta ad ottenere il rilascio di una concessione in sanatoria, detto ricorso deve essere dichiarato improcedibile, essendo l’interesse della parte ricorrente traslato sul contenuto dell’atto conclusivo del nuovo procedimento così avviato.

Come ben evidenziato nella sentenza del TAR Campania, Napoli, IV, 29 giugno 2010, n. 16439, recente espressione di un orientamento da tempo costante e consolidato, infatti, a seguito dell’istanza di sanatoria, l’ingiunzione di demolizione deve essere necessariamente sostituita o dalla concessione in sanatoria o, nel caso di rigetto, da un nuovo provvedimento sanzionatorio, con la conseguenza che deve escludersi l’esistenza stessa di un interesse alla caducazione dell’originario ordine di demolizione.

Ne discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame, così come richiesto dalla stessa parte ricorrente.

Nulla deve essere disposto per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14030

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Svolgimento del processo
Con sentenza n. 62/11/09 depositata il 25.5.2009 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano 175/31/2007 che accoglieva il ricorso proposto dalla società S. s.p.a. avverso il provvedimento di erogazione di sanzione emesso dall’Agenzia delle Dogane di Milano.
La sanzione trae origine dalle risultanze della missione comunitaria svolta dall’OLAF (organismo europeo antifrode) in Giamaica, in ottemperanza dell’accordo ACP- UE siglato a Cotonou il 23/6/2000 al fine di accertare l’origine delle merci esportate dalla Giamaica verso l’unione europea dal gennaio 2000 al dicembre 2004, sia la regolarità dei relativi certificati di origine preferenziale EUR 1.
In forza dell’accordo di Cotonou le merci originarie della Giamaica scortate da apposito certificato (EUR 1)che tale origine comprovi, beneficiavano di un trattamento daziario preferenziale all’atto dell’importazione nell’UE, consistente nell’esenzione dal dazio (fissato nel 12,20% del valore della merce).
L’autorità giamaicana non confermava la validità di tali certificati e gli Stati membri sono stati invitati al recupero dei maggiori diritti doganali dovuti sulle importazioni oggetto di indagine.
Il provvedimento oggetto della presente controversia si fonda sui risultati dell’accertamento operato secondo cui alla merce in questione non poteva essere riconosciuta l’origine preferenziale "Giamaica", poichè i certificati EUR 1 rilasciati dalle autorità giamaicane erano irregolari e, pertanto, non potevano godere del trattamento preferenziale.
La commissione tributaria regionale della Lombardia, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Dogane in quanto: a) l’origine della merce non sarebbe inclusa nella previsione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303 TULD, b) mancherebbe l’elemento soggettivo caratterizzato dalla colpa o dolo in capo ai responsabili della società.
L’Agenzia delle Dogane impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto in quanto la CTR avrebbe erroneamente interpretato il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303 nella parte in cui non punisce ogni ipotesi di difformità/falsità della dichiarazione che concerne i suoi elementi essenziali e quindi non solo la quantità e qualità il valore della merce bensì anche l’origine delle stesse;
b) violazione e falsa applicazione di norme di diritto in quanto, in applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 ricadrebbe sull’importatore che utilizza irregolari o falsi certificati di origine preferenziale una presunzione di colpevolezza che deve essere superata con la prova di aver adottato la necessaria diligenza professionale;
c) vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’iter logico seguito per giungere alla conclusione della non operatività del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303.
La società intimata si è costituita nel giudizio di legittimità con controricorso; entrambe le parti depositavano memorie.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 7.6.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
1) Il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303 (secondo cui "Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all’accertamento,…") va interpretato nel senso che include anche le difformità concernenti la "origine" delle merci in quanto elemento descrittivo delle qualità dei prodotti, punendo ogni ipotesi di difformità/falsità della dichiarazione che concerne i suoi elementi essenziali e quindi non solo la quantità, qualità e valore della merce bensì anche l’"origine" della stessa.
Va premesso che trattasi di interpretazione di disposizioni avente carattere amministrativo e non penale, inerenti a violazioni formali, cioè difformità accertate rispetto alla dichiarazione doganale, punite con sanzione amministrativa a seguito della depenalizzazione delle L. n. 707 del 1995 e L. n. 689 del 1981. Pur soggiacendo le sanzioni amministrative al principio di legalità, sono soggette ad interpretazione estensiva in base alle regole dell’art. 12 preleggi.
Il sistema normativo doganale che in numerose norme del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, n. 43 del 1973, distingue l’elemento della "origine/provenienza/destinazione" della merce rispetto agli altri elementi propriamente "descrittivi" della merce (qualità, quantità, valore) (cfr l’art. 208, che determina i criteri per la liquidazione dei diritti alla reimportazione, tiene conto (comma 1) soltanto della "quantità e qualità …e del valore delle merci temporaneamente esportate", ma al comma 3 considera implicitamente anche l’origine/provenienza della merce, prendendo in considerazione il caso in cui "i prodotti da reimpostare beneficino di un regime preferenziale tariffario").
L’elemento della "origine" della merce assume rilevanza determinante nel diritto doganale in quanto direttamente correlata alla applicazione di norme antidumping ovvero di norme di esenzione od agevolative (nei regimi c.d. preferenziali).
In tali fattispecie doganali, si caratterizza infatti come elemento "costitutivo" del diritto alla applicazione del dazi ovvero del diritto alla esenzione dal dazio e, avuto riguardo all’ampio spettro delle ipotesi di illecito sanzionate dal TULD – con specifico riferimento ai vizi della dichiarazione, la individuazione di una "zona franca" deve trovare evidente giustificazione alla stregua dei principi di ragionevolezza e coerenza logica interna della stessa norma sanzionatoria, diversamente venendo a prospettarsi dubbi sulla stessa legittimità costituzionale della stessa.
Occorre in proposito considerare come anche la norma legge che non presenti equivoci o dubbi interpretativi nel significato fatto palese delle parole, debba tuttavia rispondere ad intrinseci criteri di logicità, non potendo sottrarsi al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. al quale deve necessariamente conformarsi, all’occorrenza attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata del contenuto precettivo, in difetto incorrendo nel vizio di legittimità costituzionale per violazione dell’indicato parametro. Inoltre non è dato ricavare alcuna chiara "voluntas legis" intesa a giustificare la sottrazione dalla fattispecie illecita della inesattezza della dichiarazione sulla origine dei prodotti. Alla stregua del criterio ermeneutico indicato è dunque possibile eliminare la aporia riscontrata, conformando la norma sanzionatoria al principio costituzionale di ragionevolezza, ritenendo estesa la previsione dell’illecito di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303 TULD anche alle inesattezze contenute nella dichiarazione concernenti la origine, la provenienza e la destinazione delle merci (D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 4, comma 2, lett. c), in quanto ipotesi da ritenersi implicitamente considerate nella fattispecie normativa sanzionatoria.
Tale interpretazione si impone anche non solo in forza dei principi nazionali di interpretazione del diritto, quanto per la natura cogente della normativa comunitaria e delle pronunce della Corte di giustizia di materia.
Ai sensi dell’art. 66 e seg. del Reg. CEE n. 2454/93 del 2.7.1993 della commissione, la comunità europea accorta preferenze tariffarie a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo.
In forza di tale regolamento, applicabile tutti paesi dell’unione europea, i parametri in base ai quali una determinata merce viene assoggettata ai diritti di confine sono: qualità, quantità, valore e origine.
Pertanto l’esatta classificazione dell’origine della merce concorre nella tassazione in maniera determinante, contribuendo a realizzare misure protezionistiche, quali l’antidunping oppure misure a sostegno delle economie dei paesi sviluppati e, in tal caso, si parla di origine preferenziale quando la norma comunitaria prevede una deroga di favore al dazio e alla fiscalità dovrebbe essere assoggettata una determinata mercè provenienti da paesi extracomunitari.
Il certificato di origine, ai sensi dell’art. 81 Reg. CEE n. 2454/93 è condizione per l’ottenimento del beneficio daziario all’atto dell’introduzione della merce nella comunità, rappresentato dal certificato EUR 1 che costituisce prova dell’origine della merce, mentre l’autorità doganale del paese importatore, nella fattispecie la dogana italiana, non ha alcuno autonomo potere di determinazione in ordine all’accertamento dell’origine del prodotto, dovendo procedere al riscontro particolare del certificato d’origine.
Tale interpretazione va desunta, in particolare, dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 15.12.2011, C-409/10, emessa nella vicenda all’origine delle operazioni import-export per cui è causa.
Come la Corte ha ripetutamente giudicato in tale contesto, allorchè il controllo a posteriori non consente di confermare l’origine delle merci indicate in un certificato EUR. 1, si deve concludere che dette merci sono di origine ignota e che, pertanto, il certificato EUR. 1 e la tariffa preferenziale sono stati concessi indebitamente (sentenze 7 dicembre 1993, causa C 12/92, H. e a., Racc. pag. 1 6381, punti 17 e 18; 14 maggio 1996, cause riunite C 153/94 e C 204/94, F.S. e a., Racc. pag. 1 2465, punto 16, nonchè B. C. S., cit. punto 34).
Tale giurisprudenza osta a che l’importatore possa sottrarsi ai recupero a posteriori dei dazi all’importazione, facendo valere l’origine ignota delle merci e, quindi, la circostanza che non si possa escludere che talune tra esse abbiano l’origine preferenziale indicata nei certificati EUR. 1 annullati. Risulta, al contrario, dalla giurisprudenza che il recupero a posteriori dei dazi doganali non versati all’atto dell’importazione costituisce una normale conseguenza del fatto che il controllo a posteriori non consente di confermare l’origine delle merci come indicata nel certificato EUR. 1 (citate sentenze Huygen e a., punto 19, e F.S.e a., punto 16). (Corte di Giustizia UE 15.12.2011, C-409/10, n. 45 e 46).
In forza di tale pronuncia e del regolamento comunitario citato deve ritenersi che il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303 TULD, in forza di un’interpretazione comunitariamente orientata, sanzioni anche la irregolare/falsa dichiarazione di origine del prodotto, essendo la società sanzionata responsabile del pagamento dei dazi evasi.
2) Anche il secondo motivo è fondato.
L’importatore che utilizza irregolari o falsi certificati di origine preferenziale delle merci per usufruire dei benefici laziali indebiti è responsabile per relative sanzioni, ai sensi dell’articolo cinque D.Lgs. n. 472 del 1997 qualora non provi di aver adottato la necessaria diligenza professionale nella verifica della correttezza dell’operato di terzi con i quali è entrato in contatto e dei quali provengono le certificazioni e dichiarazioni utilizzati.
Il D.Lgs. 472 del 1997, art. 5 come per tutte le sanzioni amministrative tributarie, pone una responsabilità per fatto proprio, cioè l’aver utilizzato false attestazioni di origine, contenute nei certificati EUR 1, in violazione dell’art. 98, comma 1, lett. b) Reg. Cee 2454/93 e non limita la responsabilità per le sanzioni al solo "dolo o colpa" richiedendosi una indagine completa sul profilo della negligenza dell’autore della violazione anche per l’operato delle persone che da lui dipendono o con lui collaborano.
Viene sanzionata dalla normativa in materia non la mera indicazione non veritiera dell’origine della merce ma la utilizzazione di tali false attestazioni da parte dell’importatore per ottenere benefici daziari indebiti, trattandosi di responsabilità per fatto proprio (utilizzazione di false attestazioni di origine) e non per violazione di obblighi altrui.
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5 applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 5 stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Ciò va inteso nel senso della sufficienza della coscienza e della volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa, sicchè va esclusa la rilevabilità d’ufficio di una presunta carenza dell’elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22890 del 25/10/2006; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13068 del 15/06/2011).
Quindi, una volta integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.
La CTR ha escluso la colpa della società in considerazione di circostanze generiche neanche esaminate e indicate nella sentenza, affermando erroneamente che il relativo onere gravasse sull’Ufficio.
3) Il terzo motivo deve invece essere dichiarato inammissibile in quanto:
– difetta del requisito di specificità, in quanto la ricorrente denuncia il vizio motivazionale ma indica quale parametro di sindacato di legittimità l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che contempla il differite vizio di "error juris";
– non è corredato della chiara formulazione sintetica del punto controverso come previsto dall’art. 366 bis c.p.c. norma processuale applicabile "ratione temporis" (cfr. Corte cass. SU 14.10.2008 n. 2511. Vedi Corte cass. SU 1.10.2007 n. 20603, id. Ili sez. 7.4.2008 n. 8897);
– risolve l’intera esposizione dell’asserito vizio motivazionale negli argomenti in diritto già svolti a sostegno del primo motivo, contestando la interpretazione letterale del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303 TULD compiuta dai Giudici di appello.
6. In conclusione il ricorso deve essere accolto quanto al primo ed a secondo motivo, inammissibile il terzo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, dichiarate interamente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente;
condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.300,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito, dichiarando interamente compensate le spese relative ai gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte cost. 31-10-2008 (08-10-2008), n. 358 (ord.) Espropriazione per pubblica utilità – Espropriazione di aree edificabili – Criteri di determinazione dell’indennizzo in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

ORDINANZA
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con ordinanze della Corte d’appello di Venezia del 20 aprile 2007, della Corte d’appello di Firenze del 24 luglio 2007 e della Corte d’appello di Torino del 22 ottobre 2007, iscritte, rispettivamente, ai nn. 616 e 780 del registro ordinanze 2007 ed al n. 134 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2007 e n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che la Corte d’appello di Venezia, con ordinanza del 20 aprile 2007 (r.o. n. 616 del 2007), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);
che la rimettente è investita, in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, della decisione in ordine all’applicazione della decurtazione del 40% dell’indennità di espropriazione, prevista dall’art. 5-bis citato, essendo stata sul punto annullata, per difetto di motivazione, la sentenza pronunciata da altra sezione della medesima Corte d’appello;
che, riferisce inoltre il giudice a quo, nell’atto di riassunzione i soggetti espropriati hanno avanzato domanda diretta ad ottenere «la determinazione della giusta indennità di espropriazione e la conseguente giusta indennità di occupazione nella somma già liquidata da questa Corte con la sentenza cassata ma senza la decurtazione del 40% e con l’aggiunta di un’ulteriore somma a titolo di indennità agricola ai sensi dell’art. 37 comma nono del D.P.R. 327/2001», mentre la controparte ha chiesto il rigetto delle domande e la conferma dell’indennità nella misura già determinata;
che, prosegue la rimettente, disposta la riunione al predetto giudizio di altra causa pendente tra le stesse parti e precisate le conclusioni, in comparsa conclusionale gli appellanti in riassunzione hanno eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, richiamando la decisione assunta in data 29 marzo 2006 dalla Grande Chambre della Corte EDU, nella causa Scordino contro Governo italiano;
che il giudice a quo condivide il dubbio di costituzionalità della norma citata e richiama, a sua volta, sia la motivazione della citata sentenza della Corte EDU, sia l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, ordinanze n. 11887 del 2005 e n. 22357 del 2006, con le quali è stata sollevata identica questione), secondo cui, diversamente da quanto avviene per i regolamenti comunitari, deve ritenersi escluso che il giudice nazionale possa disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione, così imponendosi il ricorso al giudice delle leggi;
che la Corte rimettente conclude osservando che «l’eventuale esercizio, da parte dello Stato, del proprio potere normativo in materia espropriativa in contrasto con l’art. 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Europea risulterebbe in contrasto con la disposizione dell’art. 117 della Costituzione»;
che, con atto depositato il 9 ottobre 2007, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, dopo aver rilevato l’analogia tra la questione in esame ed altre quattro questioni già trattate all’udienza del 3 luglio 2007 (r.o. nn. 401, 402, 681 del 2006, e n. 2 del 2007), ha concluso per la declaratoria di non fondatezza;
che anche le Corti d’appello di Firenze (r.o. n. 780 del 2007, del 24 luglio 2007) e di Torino (r.o. n. 134 del 2008, del 22 ottobre 2007) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, rispettivamente in riferimento all’art. 117 Cost. (r.o. n. 780 del 2007) ed agli artt. 111 e 117 Cost., anche in rapporto all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione EDU (r.o. n. 134 del 2008);
che la Corte d’appello di Firenze, nell’ambito di due giudizi riuniti aventi ad oggetto la domanda di pagamento dell’indennità di occupazione d’urgenza di un’area edificabile e l’opposizione alla stima, è chiamata a determinare, ai sensi dell’art. 5-bis citato, l’indennità di espropriazione ed occupazione;
che, secondo quanto riferito dalla rimettente, i soggetti espropriati hanno chiesto la disapplicazione dei criteri di quantificazione dell’indennità previsti dalla predetta norma e la rideterminazione dell’indennità medesima sulla base del valore venale dei beni ablati, prospettando, in subordine, «la necessità di sollevare la questione interpretativa ex art. 234 del Trattato UE, ovvero, in via ulteriormente gradata, la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis»;
che la Corte d’appello di Firenze argomenta sia in punto di inaccoglibilità della richiesta di disapplicazione dell’art. 5-bis per contrasto con le norme convenzionali, sia in punto di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della citata norma per contrasto con l’art. 117 Cost., richiamando diffusamente le motivazioni con le quali la Corte di cassazione ha sollevato identica questione (ordinanze n. 22357 e n. 12810 del 2006);
che, in particolare, la rimettente si sofferma sulla pronuncia resa dalla Grande Chambre della Corte EDU, in causa Scordino contro Governo italiano, del 29 marzo 2006, nella quale si troverebbe affermato che il citato art. 5-bis viola il "sistema" della Convenzione sulla privazione della proprietà individuale per pubblica utilità, come interpretato sulla base della relazione tra i due commi dell’art. 1 del I Protocollo addizionale;
che, infatti, la previsione di una indennità largamente inferiore al valore venale dei beni ablati, riducibile fino ad un terzo del prezzo di mercato, oltre al carico tributario, e senza considerazione dell’entità della causa di pubblica utilità, «rompe il giusto equilibrio tra interesse generale e diritto di proprietà individuale tutelato dall’art. 1 del I Protocollo addizionale», là dove tale ultima norma impone di regola un ristoro corrispondente al valore di mercato;
che la rimettente richiama la motivazione della già citata ordinanza n. 22357 del 2006 della Corte di cassazione, nella quale si assume che le modifiche apportate all’art. 117 Cost. dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), pur avendo effetto dalla data di entrata in vigore, incidono non solo sulla normativa futura ma anche su quella previgente, che deve essere dichiarata illegittima se con esse contrastanti;
che, pertanto, l’art. 5-bis violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in rapporto all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione EDU;
che la Corte d’appello di Torino solleva analoga questione, nell’ambito di giudizio di rinvio avente ad oggetto la rideterminazione dell’indennità di occupazione di aree edificabili;
che, in punto di rilevanza, la rimettente precisa di dover applicare l’art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, in quanto il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione impone di liquidare l’indennità di occupazione in misura corrispondente ad una percentuale di quella che sarebbe spettata per l’espropriazione dell’area occupata;
che nel ricorso in riassunzione i soggetti espropriati hanno eccepito l’illegittimità costituzionale della predetta norma, richiamando le ordinanze della Corte di cassazione che hanno sollevato identica questione (ordinanze n. 22357 e n. 12810 del 2006);
che, in punto di non manifesta infondatezza, la rimettente dichiara di voler esporre argomentazioni «del tutto aderenti a quelle già svolte dalle citate ordinanze della Corte di cassazione», e richiama i relativi passaggi motivazionali, in termini sostanzialmente analoghi a quanto sintetizzato con riferimento alla questione sollevata dalla Corte d’appello di Firenze;
che, in aggiunta alla prospettata violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., comune anche alle ordinanze di rimessione provenienti dalle Corti d’appello di Venezia e di Firenze, la Corte d’appello di Torino censura l’art. 5-bis con riguardo all’applicazione retroattiva dei criteri in esso previsti, e ciò sul rilievo che nel giudizio a quo i soggetti espropriati avevano proposto opposizione alla stima prima dell’entrata in vigore della predetta norma;
che, pertanto, sarebbe violato l’art. 111 Cost., in rapporto all’art. 6 della Convenzione EDU;
che, in linea con le più volte citate ordinanze della Corte di cassazione, la rimettente osserva come il principio del «giusto processo», posto a garanzia della parità delle parti davanti al giudice, implichi tra l’altro il divieto di ingerenza del potere legislativo nella risoluzione della singola causa o di una determinata categoria di controversie;
che, in prossimità della decisione, il Presidente del Consiglio dei ministri, già intervenuto nel giudizio introdotto con l’ordinanza r.o. n. 616 del 2007 della Corte d’appello di Venezia, ha depositato breve memoria nella quale rileva che la norma censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, successiva all’ordinanza di rimessione, e conclude chiedendo che sia disposta la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza.
Considerato che con tre distinte ordinanze le Corti d’appello di Venezia, Firenze e Torino sottopongono a scrutinio di costituzionalità l’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);
che la sola Corte d’appello di Torino solleva questione di legittimità costituzionale del citato art. 5-bis per contrasto con l’art. 111 Cost., anche in rapporto all’art. 6 della medesima Convenzione europea;
che, stante l’identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che questa Corte, con la sentenza n. 348 del 2007, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 333 del 1992, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost.;
che nella citata pronuncia è precisato che «la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., rende superflua ogni valutazione sul dedotto contrasto con l’art. 111 Cost., in rapporto all’applicabilità della stessa norma ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, poiché, ai sensi dell’art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, essa non potrà avere più applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione delle presente sentenza»;
che, inoltre, con la medesima sentenza è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dei commi 1 e 2 dell’art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), stante l’identità delle norme ivi contenute con quelle già dichiarate in contrasto con la Costituzione;
che, pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per un rinnovato esame della rilevanza delle questioni (ex plurimis, ordinanze nn. 340 e 317 del 2008).
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alle Corti d’appello di Venezia, Firenze e Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.