Cassazione, 9 novembre 2009, n. 23691 La rinuncia alla comproprietà dell’immobile è un modo di estinzione della proprietà?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 30.7.99 E. B. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Grosseto F. S. deducendo, quale erede di P. B., deceduto il omissis, che costui, convivente more uxorio con F. S., aveva acquistato, in comunione pro indiviso con la medesima, con atto pubblico X un appartamento posto in omissis; che con successiva scrittura del Y la S., avendo i conviventi deciso di separarsi, rinunciò espressamente alla propria quota di comproprietà del bene, riconoscendo che lo stesso era stato acquistato esclusivamente con denaro del B..

Chiedeva, pertanto, la B. che il Tribunale dichiarasse la sua esclusiva proprietà sul bene.

La S., costituitasi, contestava la domanda, asserendo che la scrittura Y configurava un atto di donazione nullo per difetto di forma pubblica; eccependo, altresì, la prescrizione degli obblighi nascenti da quell’atto in base al quale ella si era impegnata a rilasciare procura o atto di vendita a favore del B. che al momento del rilascio della procura doveva versare a favore della S. la somma di lire 11.200.000 dalla stessa ricevuta anteriormente in prestito.

Il Tribunale, con sentenza 12-26.3.2002 respingeva la domanda attrice affermando che l’atto X configurava una donazione indiretta perfettamente valida; e l’atto del Y un contratto ad effetti obbligatori per cui da esso nessun diritto reale poteva farsi derivare a favore della B..

Su impugnazione della stessa, la corte di appello di Firenze, con sentenza 30.3.2004 respingeva l’appello.

Precisato che non è contestato che la S. sia divenuta proprietaria della quota pari ad un mezzo dell’appartamento de quo in base al contratto X, afferma la corte d’appello: che fra le ipotesi generali di estinzione del diritto di proprietà non vi è la rinunzia; che sussistono, invero, specifici casi di rinunzia, quali quella del comproprietario al suo diritto di comunione (art. 1104 c.c.); che il diritto di proprietà sugli immobili non si perde per rinunzia, cioè per atto unilaterale di dismissione ad incertam personam, ma per trasferimento (per atto tra vivi o per causa di morte) ovvero in corrispondenza dell’altrui acquisto a titolo originario; che il caso de quo non si discosta da questa generica previsione, in quanto la S., volendo trasferire al B. la sua quota, non si limita ad una generica dichiarazione di rinuncia, ma si obbliga a porre in essere atti giuridici concreti (rilascio della procura o partecipazione alla vendita) perché quell’effetto possa verificarsi; che nell’esame della dichiarazione di rinunzia non può prescindersi dal far essa parte delle contestuali manifestazioni di volontà con cui i due soggetti regolano le reciproche posizioni nel momento in cui la loro convivenza viene a cessare, in presenza di un figlio di omissis anni che la madre si impegna ad educare nel migliore dei modi, mentre rinuncia alla propria quota di comproprietà ed il B. riconosce il prestito di danaro ricevuto dalla S. e si impegna a restituirlo; che le prestazioni delle parti non sono corrispettive, né il riconoscimento che l’appartamento è stato acquistato con i soldi del B. e l’impegno a rilasciare la procura si pongono in relazione di sinallagma rispetto alla promessa restituzione del danaro; che tuttavia le parti hanno voluto costituire un nesso temporale fra le rispettive obbligazioni nel senso che l’una verrà adempiuta quando lo sarà l’altra; che il nesso temporale ha ricevuto nella comune volontà delle parti la funzione di correlare la dismissione del diritto di proprietà alla restituzione del danaro; che ciò equivale come affermato dal primo giudice, ad attribuire effetti obbligatori alla dichiarazione della S. di voler trasferire al B. la sua quota; che, pertanto, nel patrimonio del dante causa dell’appellante non è mai entrata quella quota dell’appartamento intestata alla S..

Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la B..

Resiste con controricorso la S..

Motivi della decisione

Deduce la ricorrente a motivi di impugnazione:

1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 1104 c. civ. 1362 c.c. (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5) – per avere la corte d’appello, pur affermando che un caso specifico di rinunzia alla proprietà è quello del comproprietario al suo diritto di comunione ex art. 1104 c. civ. consentendo in tal modo al diritto dell’altro comproprietario di espandersi, erroneamente ritenuto inefficace la dichiarazione di rinuncia della S., di cui alla scrittura Y, disattendendo il tenore letterale del documento e individuando nella dichiarazione di rinuncia della S. e nell’obbligo della stessa di formalizzare surrettiziamente il trasferimento della quota oggetto della rinuncia, la controprestazione dovuta dalla medesima nell’ambito di un inesistente ed ipotizzabile contratto;

2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1364 c.c. in relazione all’art. 1104 c.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.): per avere la corte d’appello, nell’affermare che la proprietà non si perde per rinunzia ma solo per acquisto della medesima da parte di un terzo, ragione per cui la S. non si sarebbe limitata alla sola dichiarazione di rinunzia, facendosi carico di porre in essere gli atti necessari al trasferimento della proprietà (procura a vendere, vendita fittizia); e nel ritenere (la corte d’appello) che dalla pattuita contestualità dell’adempimento degli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, queste avrebbero inteso porre in relazione la dismissione del diritto di proprietà e la restituzione del denaro, erroneamente ritenuto inefficace la rinunzia della quota ad accrescere la proprietà del B., nonostante: A) essa quale negozio recettizio produca effetti per il solo fatto di venire a conoscenza del destinatario; B) l’accordo intercorso fra le parti circa la contestualità fra il rilascio della procura ed il rimborso del prestito non possa riferirsi alla rinuncia, i cui effetti si erano già verificati, essendo la procura a vendere solo uno strumento per consentire al B. di disporre della quota di proprietà rinunciata dalla S. e/o per opporre ai terzi l’acquisto, evitando gli oneri connessi alla formalizzazione di esso; C) l’accordo in ordine agli obblighi assunti reciprocamente fra le parti, ed alla loro contestualità, non possa ricondursi al concetto di “contratto”, in quanto il soddisfacimento del credito della S. era un atto dovuto in funzione di un diverso pregresso rapporto.

Entrambi i motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono fondati.

Infatti, ai sensi dell’art. 1104 c. civ., la S., con la scrittura Y, mai contestata ed anzi dalla stessa espressamente riconosciuta, sia pure per farne derivare effetti in contrasto con il contenuto letterale della sua prima parte, ha rinunciato alla sua quota di comproprietà (pari al 50%) a favore di B. P. che, in forza dell’acquisto operato in precedenza con l’atto X, rogito Not. D. G., era titolare della restante quota dell’immobile oggetto di causa, in comunione pro indiviso con la stessa S..

Con la rinuncia, negozio di natura abdicativa, si è operato ipso iure, in forza del principio di elasticità della proprietà, l’accrescimento della quota rinunciata a favore del compartecipe B. che, pertanto, data la proporzione delle rispettive quote, è divenuto proprietario dell’intero immobile, poi entrato a far parte della massa ereditaria del B., sulla quale concorre la figlia E. B., attuale ricorrente.

Erra, quindi, la corte d’appello nel negare l’avvenuto accrescimento della quota a favore del B. e nel collegare la rinuncia della S. agli altri obblighi dalla stessa assunti con la medesima scrittura Y, obblighi che fanno parte di una pattuizione autonoma sia pure contestuale e non vanificano la precedente dichiarazione negoziale.

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla corte di appello di Roma che provvederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione del principio esposto.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per spese, alla corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 429 Incarichi extra-giudiziari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Espone il ricorrente – Sostituto presso la Procura della Repubblica di Firenze – presentato istanza di autorizzazione per incarico extragiudiziario avente ad oggetto lo svolgimento di n. 6 ore di lezione per l’insegnamento di Diritto processuale penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Università degli Studi di Firenze nel periodo 17 gennaio 2011 – 9 marzo 2011, previamente dandone comunicazione al Procuratore della Repubblica.

Il 22 novembre 2010 veniva trasmessa all’interessato la nota del 16 novembre 2010, con la quale veniva comunicato che il CSM, nella seduta del 10 novembre, aveva deliberato "di non autorizzare il Dott. L.B. a svolgere l’incarico specificato in epigrafe".

Assume il ricorrente che tale atto sia illegittimo per:

1) Violazione della circolare n. P19612/2010 del 4 agosto 2010 – delibera del 29 luglio 2010

Al momento in cui, nel novembre 2010, è stata esaminata l’istanza di autorizzazione presentata dal ricorrente, quest’ultimo non aveva procedimenti penali o disciplinari pendenti e non aveva subito una sanzione disciplinare negli ultimi cinque anni: per l’effetto escludendosi la sussistenza di elementi ostativi, sul piano dei precedenti penali o disciplinari, al rilascio dell’autorizzazione richiesta.

Né il riferimento ad un precedente provvedimento sanzionatorio disciplinare ormai ultraquinquennale, sarebbe a tal fine rilevante.

2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 sotto il profilo del difetto di motivazione.

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il CSM abbia inteso dare discrezionalmente rilievo a tale risalente precedente disciplinare, l’opposto diniego di autorizzazione risulterebbe comunque illegittimo in quanto l’Organo di autogoverno avrebbe dovuto rapportare la rilevanza di tale precedente con gli altri elementi istruttori cui l’art. 4 della citata circolare attribuisce obiettivo rilievo.

3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e degli elementi istruttori.

Nel ribadire come il provvedimento di diniego impugnato sia motivato con riferimento ad una sanzione disciplinare irrogata al ricorrente nel 2003, per le ragioni in precedenza esposte non avente carattere giustificante del diniego stesso, contesta poi il ricorrente l’enfatizzazione ed il travisamento dei fatti, contenuti nella gravata determinazione, del comportamento per il quale è stata a suo tempo irrogata la sanzione disciplinare; nel farlo, tuttavia, non solo lo ha enfatizzato ma lo ha totalmente travisato con il risultato di farlo apparire ben più grave

4) Eccesso di potere per contraddittorietà.

Evidenzia da ultimo il ricorrente la contraddittorietà del gravato diniego di autorizzazione, atteso che l’interessato è stato in precedenza designato come relatore in importanti incontri di studio organizzati dallo stesso CSM nell’ambito dei programmi di formazione decentrata dei magistrati del Distretto della Corte di Appello di Firenze.

Conclude la parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo) consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata".

Quanto ai presupposti per l’adottabilità della tipologia di decisione da ultimo indicata, va soggiunto come il successivo art. 74 del D.Lgs 104/2010 precisi che la sentenza in forma semplificata è suscettibile di definire il giudizio nel caso in cui l’adito organo di giustizia "ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso"; la relativa motivazione potendo "consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme".

Nel precisare che le parti presenti all’odierna Camera di Consiglio sono state al riguardo sentite, il ricorso all’esame si rivela fondato.

Va preliminarmente precisato che la gravata determinazione, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha rigettato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di lezioni (per n. 6 ore) dal ricorrente avanzata, è motivata con riferimento alla condanna con sentenza del 10 ottobre 2003 della Sezione disciplinare alla sanzione della perdita di anzianità di un anno, in quanto "responsabile della violazione dell’art. 18 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, per aver violato il dovere di correttezza e trasparenza comportamentale rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere e così compromettendo il prestigio delle funzioni giudiziarie esercitate".

Sul fondamento di tale pregiudizio, il C.S.M. – quanto alla richiesta all’esame – ha ritenuto che la situazione di fatto a presupposto dell’irrogata sanzione "risulta idonea, per la natura dei fatti oggetto della condanna disciplinare, a pregiudicare gravemente la credibilità ed il prestigio del magistrato e, di riflesso, dell’ordine giudiziario, anche in considerazione della natura didattica e scientifica dell’incarico conferito comportante pubblica esposizione".

Ciò osservato, rileva il Collegio come la circolare P19612/2010 del 4 agosto 2010 (di cui alla delibera del 29 luglio 2010) prescrive (art. 4) che "l’autorizzazione del C.S.M. è sempre subordinata al positivo riscontro della compatibilità dell’incarico con:

a) le esigenze del servizio (efficienza ed efficacia dell’amministrazione della giustizia) vanno assicurate anche impedendo rilevanti sottrazioni di energie lavorative all’ufficio;

b) le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato (occorre evitare che i valori dell’indipendenza ed imparzialità siano compromessi, ovvero possano apparire compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all’amministrazione della giustizia)".

Prosegue la Circolare all’esame soggiungendo che "il C.S.M. valuterà le suddette esigenze tenendo particolarmente conto del parere espresso dal Dirigente dell’Ufficio. Tale parere, che dovrà essere esaustivo sulla compatibilità dell’incarico con l’esigenza dell’ufficio, comporta la piena assunzione di responsabilità sul suo contenuto.

Il C.S.M. valuterà pertanto l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione anche in relazione alla natura dell’incarico, alla sua durata e all’impegno che esso comporta, sia in fase di preparazione sia in fase di effettivo espletamento, nonché all’entità del compenso eventualmente previsto. Terrà anche conto del numero complessivo dei magistrati impiegati per quella attività dallo stesso soggetto.

Nel valutare l’opportunità dell’autorizzazione il C.S.M. prenderà altresì in considerazione il numero e il tipo degli incarichi espletati dal magistrato interessato nel corso dell’ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agli incarichi che risultino ancora in corso di svolgimento. Si terrà inoltre conto degli incarichi, oggetto di separata istanza di autorizzazione, per i quali sia in corso l’istruttoria da parte del Consiglio".

L’art. 4, ultimo comma della circolare medesima stabilisce, poi, che "non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi magistrati che siano stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente e/o trasferiti d’ufficio negli ultimi cinque anni".

Il contenuto delle illustrate disposizioni dettate dall’Organo di autogoverno ai fini dell’esercizio del potere autorizzativo concernente incarichi extragiudiziari persuade il Collegio della fondatezza del gravame.

La rilevanza ostativa ai fini dell’autorizzazione di che trattasi assunta dai pregiudizi disciplinari in un ambito esclusivamente quinquennale esclude che possa assumere legittimo rilievo, ai fini in discorso, la condanna disciplinare inflitta al ricorrente nel 2003.

Sotto altro profilo, il vulnus asseritamente inferto dallo svolgimento del ciclo di lezioni onde trattasi alla "credibilità ed (al) prestigio del magistrato e, di riflesso, dell’ordine giudiziario, anche in considerazione della natura didattica e scientifica dell’incarico conferito comportante pubblica esposizione" si risolve, piuttosto che in una motivazione avente concludente e dimostrabile rilievo, in una mera petizione di principio, affatto avulsa da una (altrimenti necessaria) concreta valutazione:

– in ordine all’attuale e perdurante presenza, riferibile alla personalità morale e professionale del magistrato, di elementi e/o circostanze suscettibili di arrecare discredito alla estimazione del medesimo e, derivativamente, al prestigio dell’ordine giudiziario";

– dell’attitudine dell’incarico extragiudiziario conferito (avente natura didatticoscientifica) a determinare, anche solo potenzialmente, profili di pregiudizio nel senso sopra indicato, rivenienti dalla "pubblica esposizione" conseguente all’incarico stesso (laddove, con ogni evidenza, è la sostanza stessa dell’esercizio delle funzioni giudiziali, di carattere istituzionale, ad indurre necessariamente una "pubblica esposizione").

Consegue alle condotte considerazioni che la motivazione dell’avversato diniego, in quanto apoditticamente fondata sul preteso carattere ostativo assunto, ai fini dell’autorizzazione dell’incarico di che trattasi, da un risalente precedente disciplinare, rivela carattere di inadeguatezza ed incongruità: per l’effetto imponendosi, in accoglimento delle censure al riguardo dedotte dal ricorrente, l’annullamento degli atti con il presente mezzo di tutela impugnati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), immediatamente ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo), il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Condanna il Consiglio Superiore della Magistratura, nella persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente dott. B.L. per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 764 Collocamento a riposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, appellante, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso della professoressa L.C.C. per l’annullamento dell’esclusione dalla graduatoria provvisoria e dalla successiva graduatoria definitiva provinciale di Roma per l’insegnamento del personale non di ruolo, relativamente al biennio 2004- 2005, classe di concorso AO51, terza fascia, esclusione motivata dall’avvenuto compimento, da parte dell’interessata, del sessantacinquesimo anno di età alla data dell’1 settembre 2004. Secondo l’Amministrazione, il limite è da considerarsi vigente non solo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma anche per quelle a tempo determinato.

La sentenza impugnata, nell’accogliere il ricorso, ha valorizzato il richiamo al collocamento a riposo d’ufficio quale elemento fondamentale per la corretta interpretazione delle previsioni di cui all’art. 8, comma 1 sub 2) del d.m. 146 del 2000, all’art. 10, comma 1, sub 2), del d.d. 21 aprile 2004, nonché dell’art. 3, comma 1 lettera b) del d.m. 28 luglio 2004, n. 64, nella parte in cui fanno riferimento al requisito dell’età non superiore ad anni 65.

Secondo il primo giudice, il collocamento a riposo a sessantacinque anni non è previsto per i dipendenti non di ruolo, come si ricava dalla considerazione che l’art. 1, comma 1, d.P.R. 28 aprile 1998, n. 351 si riferisce al collocamento a riposo per limite d’età del personale del comparto scuola con rapporto a tempo indeterminato, mentre la situazione dei dipendenti non di ruolo deve ritenersi ancora disciplinata dalla l. 19 marzo 1955, n. 160, e precisamente dall’art. 24, che fissa al riguardo il limite massimo dei settanta anni di età e che non è stato abrogato dall’art. 109 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

Tale conclusione resiste alle censure proposte dall’Amministrazione appellante.

Giova, al proposito, ricordare che la Corte costituzionale, con l’ordinanza 26 gennaio 1988, n. 116, ha respinto il sospetto di incostituzionalità avanzato dallo stesso Tribunale amministrativo del Lazio che, in relazione ad altro, analogo ricorso, aveva sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 l. 19 marzo 1955, n. 160 che prevede, come detto, la possibilità del conferimento di incarichi e supplenze fino al compimento del settantesimo anno di età.

La Corte costituzionale ha ribadito che l’inapplicabilità al personale insegnante non di ruolo dell’art. 109 del d.P.R. n. 417 del 1974, che fissa al 65° anno il limite di età per il collocamento a riposo del personale di ruolo, deriva dalla circostanza che il legislatore, nel disciplinare con il citato decreto nel suo complesso lo stato giuridico del personale di ruolo della scuola, ha previsto, nell’art. 118, che le disposizioni in esso contenute si applicano, altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo e salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale", e che il citato art. 109 del d.P.R. n. 417 – che fissa il limite di età per il collocamento a riposo degli insegnanti di ruolo – costituisce una delle disposizioni non compatibili con lo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo e quindi non applicabili a questo. Tale diversità di trattamento, secondo la Corte, è giustificata dall’obbiettiva diversità dello stato giuridico delle due categorie, diversità che giustifica il permanere della disciplina diversificata per quel che riguarda l’aspetto particolare del limite di età per il collocamento a riposo, che per gli insegnanti non di ruolo è previsto dall’art. 24 l. 19 marzo 1955, n. 560 – nell’ambito cioè della disciplina dello stato giuridico di questa categoria di insegnanti – il quale consente la conferibilità di incarichi e supplenze fino al 70° anno di età e dalla non irragionevolezza di un sistema teso a compensare la discontinuità e la instabilità del rapporto proprio degli insegnanti non di ruolo.

Tale sistema è rimasto immutato a seguito delle successive modifiche legislative: lo stesso art. 541 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nel dichiarare applicabili al personale docente non di ruolo le norme riferite ai docenti di ruolo, mantiene fermo il limite di compatibilità che, riferito al requisito in esame e alla ragionevolezza della diversificazione, messa in evidenza dalla Corte costituzionale, induce a ribadire la conclusione accolta nella vigenza del precedente quadro normativo.

I provvedimenti, anche regolamentari, oggetto del ricorso di primo grado sono, quindi, illegittimi nella parte in cui precludono l’inserimento nella graduatoria per il conferimento di incarichi e supplenze per effetto del compimento del sessantacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, ovvero, come è avvenuto nella fattispecie in esame, nel corso del periodo di vigenza della graduatoria medesima.

In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’Amministrazione appellante a rifondere all’appellata le spese di lite, nella misura di 1.000 (mille) euro per questo grado del giudizio, oltre IVA e CPA.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2011, n. 8354 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i i ricorsi.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 29 settembre 2006, riformando in parte la sentenza del primo giudice, ha rigettato la domanda proposta in primo grado da L.R. e P. P., che, sulla base della L. n. 1369 del 1969, art. 1 avevano chiesto la condanna della GIP srl, quale committente ed effettivo datore di lavoro rispetto all’appaltatrice Prima Fase di Leporatti Renzo & C. s.a.s., al pagamento delle spettanze retributive maturate quale differenza tra quanto ricevuto da detto interposto e quanto spettante loro come dipendenti della GIP srl.

La Corte territoriale ha ritenuto che la società Prima Fase non avesse il carattere di imprenditore effettivo, capace di reggere la concorrenza nel mercato, per cui si doveva considerare un appaltatore di opere fittizio e, su questa premessa, aveva riconosciuto ad altri litisconsorti degli attuali ricorrenti la fondatezza delle loro domande, con la liquidazione delle chieste differenze, negando le stesse al L. ed al P..

Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale ha ritenuto che la normativa sulla intermediazione, come l’attuale legge sulla somministrazione di lavoro, ha come destinatari i lavoratori subordinarti, per consentire ad essi una efficace tutela, mentre non può estendersi ad altri rapporti di diversa natura. Da ciò – ha precisato la Corte – la differenza tra gli attuali ricorrenti e gli altri litisconsorti, dal momento che i primi non hanno provato di essere lavoratori subordinati e, quindi, di trovarsi sullo stesso piano degli altri dipendenti della impresa appaltatrice. Ed invero, nel corso del trasferimento della manodopera dalla GIP al nuovo soggetto, i primi avevano partecipato attivamente; essi, inoltre, erano stati dapprima soci illimitatamente responsabili di una società di fatto poi trasformatasi in un società in accomandita semplice, assumendo il ruolo di accomandatari – e quindi responsabili di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione – ed ancora avevano preso impegni con garanzie personali presso gli enti bancari;

quando si doveva coordinare il lavoro della società Prima Fase con quello della GIP, essi partecipavano con gli amministratori di tale società per stabilire le modalità e, presumibilmente con il consenso della GIP, avevano ricevuto commesse per la Prima Fase s.a.s., seppure per importi non consistenti, da altre società- Non avevano, pertanto, i suddetti ricorrenti dimostrato il rapporto di lavoro subordinato alla stregua dell’art. 2094 c.c., presupposto, questo, necessario ai fini dell’applicabilità della L. n. 1369 del 1960, tanto da essere ritenuti, sebbene ai soli fini di detta applicabilità, alla stregua di "caporali" nell’assunzione di manodopera in agricoltura e nella edilizia.

Avverso tale decisione il L. ed il P. propongono distinti ricorsi per cassazione, affidati a tre motivi.

Resiste con controricorso la GIP s.r.L Sono rimasti intimati i lavoratori B., L. e S..
Motivi della decisione

Deve, preliminarmente, procedersi alla riunione dei ricorsi proposti dal P. e dal L., ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 (art. 360 c.p.c., n. 3), assumendo che l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale in ordine alla necessità della prova della subordinazione nei confronti dell’imprenditore appaltatore, ai fini della ravvisabilità di un fenomeno interpositorio vietato dalla legge è frutto del fraintendimento della fattispecie legale operata dal giudice del merito, in quanto la fattispecie complessa della interposizione vietata non implica necessariamente la sussistenza, nei confronti dell’appaltatore, di un rapporto dì lavoro subordinato. Rilevano che ciò sarebbe confortato dal fatto che la giurisprudenza della S. C. ritiene che la relazione giuridica tra cooperativa e soci, quando l’appaltatore sia, appunto, una società cooperativa, non si riflette anche sulla applicazione della L. n. 1369 del 1960, la quale, in forza dei principi enunciati in materia, mira a contrastare il fenomeno dell’uso della manodopera di un terzo trasferendogli i rischi d’impresa, tenendo per sè i vantaggi, ovvero quello che realizza, per soddisfare interessi delle parti contrari alla legge, la costituzione di un appaltatore solo apparente.

I ricorrenti evidenziano la portata oggettiva della norma, intesa a tutelare i prestatori di lavoro occupati presso l’appaltante, anche se il rapporto che li lega all’appaltatore abbia natura diversa dal contratto di lavoro subordinato, essendo l’intermediario, in quanto costituito come società, soggetto di imputazione di interessi giuridici ed economici diverso e distinto da quello dei suoi soci, i quali sono da individuare come i soggetti direttamente partecipi del fenomeno interpositivo. In tali termini formulano, poi, a conclusione della parte argomentativa, il quesito dì diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Con il secondo motivo lamentano la omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Rilevano che, una volta accertato che tutti i macchinari necessari allo svolgimento dell’attività di Prima Fase s.a.s, erano stati forniti in comodato gratuito dalla GIP s.r.l. e che la società Prima Fase non aveva fornito un significativo apporto di capitale, doveva ritenersi che la fattispecie integrasse gli estremi dell’appalto di mere prestazioni di lavoro, assistito da presunzione legale, che avrebbe esonerato i ricorrenti da ogni onere probatorio, senza operare alcun distinguo tra la manodopera impiegata.

Con il terzo motivo i ricorrenti, infine, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 166, 167, e 416 c.p.c. dell’art. 111 Cost. e dell’art. 2697 c.c. in relazione alla L. n. 1369 del 1960, art. 1; l’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo del giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5):

evidenziano la non contestazione, da parte della GIP s.r.l., delle circostanze di cui al fatto storico che il P. e il L., al pari degli altri lavoratori, avessero svolto le loro attività per conto della prima e che, dunque, la società aveva ammesso di avere utilizzato anche le prestazioni degli stessi, svolte insieme agli altri per i quali era stata ritenuta la sussistenza delle condizioni per l’operatività della norma invocata. Peraltro, il comodato gratuito di macchinari e le mansioni di tagliatore svolte anche dal P., come emerso dalla prova per testi, riportata nei suoi passi rilevanti, confortavano tale ricostruzione.

I motivi esposti vanno esaminati congiuntamente per Sa loro connessione logico-giuridica. Osserva il Collegio che la L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 1, prevede il divieto di affidare "in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono". Il legislatore non ha adottato una precisa formulazione giuridica, ricorrendo invece alla terminologia dei contratti tipici più frequentemente utilizzati per mascherare l’interposizione; al terzo comma di detto articolo si prevede, poi, la presunzione di illiceità dell’appalto "ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appagante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all’appaltante", con la conseguenza che i lavoratori occupati in violazione del su esposto divieto devono considerarsi "a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni".

Nell’ipotesi considerata risulta già sostanzialmente accertato, sulla base di elementi processuali univoci e ritenuti dalla corte territoriale correttamente valutati dal Tribunale, che, in virtù di accordo dal 3.1.1991, intervenuto tra la Enny Pelletterie spa, la Prebeton srl, divenuta poi G.I.P. s.r.l., e le organizzazioni sindacali, quest’ultima aveva affittato l’azienda già gestita dalla Enny, con impegno ad assumere 70 dei 125 lavoratori dipendenti della Enny, impegnandosi altresì, per favorire il reimpiego di altri 40 di detti lavoratori, ad "affidare commesse, sufficienti a garantire una rapporto di lavoro stabile, ad aziende terze". La Prebeton si era obbligata, ancora, a fornire assistenza tecnico organizzativa ed eventualmente amministrativa, nonchè a facilitare il reperimento di locali idonei allo svolgimento dell’attività produttiva delle costituende aziende; nell’ambito di tale accordo, era stata costituita, tra le altre, la Prima Fase s.n.c. che , con contratto di somministrazione, si era obbligata a tagliare, scarnire e bordare il pellame di proprietà della G.I.P. s.r.l. e da questa fornitole e ad eseguire le lavorazioni in esame in esclusiva per la G.I.P., operando all’interno dello stabilimento di quest’ultima e con i macchinari che la stessa aveva concesso in comodato gratuito.

La sentenza della corte territoriale, che non è stata impugnata con ricorso incidentale dalla G.I.P., ha poi rilevato che nessun rischio d’impresa faceva capo alla Prima Fase s.a.s., in relazione alla posizione di altri lavoratori legati alla società appaltatrice con rapporti di lavoro subordinato, sostanzialmente accertando che mancava una autonoma organizzazione, con assunzione, quindi, del relativo rischio in capo alla società appaltatrice.

Orbene, come affermato da questa Corte (cfr. Cass 13 maggio 2009 n. 11022, in relazione ad appalto intercorso con società cooperativa), l’indagine finalizzata all’accertamento del carattere illecito o meno dell’appalto intervenuto fra le due società deve svolgersi secondo una duplice direttrice, dovendo accertarsi se le operazioni demandate al lavoratore risultino estranee o meno all’oggetto dell’appalto intercorso tra la società appaltatrice e società appaltante, ed in secondo luogo se sia ravvisabile o meno una autonoma organizzazione imprenditoriale della società appaltatrice. Per quanto appena detto, tale secondo aspetto risulta pacifico in causa e, dunque, l’indagine doveva essere rivolta ad evidenziare la posizione specifica dei due ricorrenti nell’ambito dei rapporti intercorrenti tra le due società.

I ricorrenti, per sostenere la fondatezza della tesi sostenuta, hanno evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che la relazione giuridica tra cooperativa e soci, quando l’appaltatore sia appunto una società cooperativa, non si riflette anche sulla applicazione della L. n. 1369 del 1960 e ritengono che la circostanza che le prestazioni di lavoro in favore dell’appaltante siano effettuate da un socio di società di persone che le svolge nell’ambito dell’oggetto sociale, piuttosto che da un socio di una cooperativa, non sposti i termini della questione, giacchè anche nel primo caso, a loro dire, il rapporto che lega il socio lavoratore della società è irrilevante ai fini dell’applicazione della L. n. 1369 del 1960, di fronte al fatto che tale soggetto fornisca la propria attività lavorativa in favore e sotto la direzione della società appaltante.

Questa Corte osserva che la problematica circa la configurabilità dì un rapporto di lavoro subordinato tra i soci di cooperativa di produzione e lavoro e la cooperativa stessa è stata generalmente risolta dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che, se la prestazione del socio-lavoratore è quella stessa che il medesimo è tenuto a conferire in società in quanto rientrante nell’oggetto stesso di questa, non si ritiene configurabile rapporto di lavoro subordinato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5090/1985). Tale soluzione, che attiene alle relazioni giuridiche tra detti soggetti e la cooperativa, non si riflette, secondo quanto affermato in precedenti di questa Corte (cfr, specificamente, cassi 1678/2006) anche sulla applicazione della L. n. 1369 cit., in relazione alla quale si configura il peculiare profilo per cui, a fronte della esigenza (da un lato) che sia consentito alle cooperative di produzione e lavoro di esistere in quanto tali e quindi di fornire a terzi i propri servizi, l’ordinamento vuole evitare (dall’altro) che tramite Sa formula cooperativistica sia aggirato il divieto di mere prestazioni di manodopera; sicchè, sotto tale profilo, il divieto opera per le cooperative in modo non dissimile che per gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.

E’ stato evidenziato che, proprio per la peculiarità delle cooperative di produzione e lavoro, il legislatore le ha incluse espressamente tra i soggetti sottoposti alla speciale disciplina della L. n. 1369 del 1960, con la conseguenza che, malgrado l’imprecisione terminologica, i soci – lavoratori debbono ritenersi rientranti nel novero della manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario: ciò a cui la norma attribuisce rilevanza è l’aspetto sostanziale, rappresentato dalla diretta dipendenza dei prestatori d’opera (pure se soci della cooperativa) dell’appaltante, in posizione di fatto comparabile con quella degli altri lavoratori direttamente assunti da costui, in guisa che il medesimo ne divenga l’effettivo referente. In tali precedenti si è, tuttavia, sottolineata la necessità di procedere di volta in volta ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti, allo scopo di accertare in concreto se l’attività svolta dal socio lavoratore a seguito dell’intervenuto contratto di appalto rientri o meno nell’oggetto dell’appalto suddetto, e se l’impresa appaltatrice operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all’altra impresa committente, o meglio se essa abbia una gestione a proprio rischio in relazione alla specifica opera o servizio affidatole (Cass. sez. lav., 25 giugno 2001 n. 8643 e Cass. 11678 del 2006 cit.).

I ricorrenti sostengono la piena assimilabilità delle fattispecie sotto il profilo della sostanziale equiparazione delle posizioni del socio di cooperativa e del socio di società di persone, senza considerare che la svalutazione della necessità di una assunzione e retribuzione dei lavoratori da parte dell’intermediario – interpretate non come sintomo della necessità di un rapporto di lavoro subordinato, ma come frutto di una imprecisione terminologica del legislatore, o come conseguenza della difficoltà per lo stesso di descrivere concettualmente in un unico contesto i due tipi di rapporto di lavoro (associato e di scambio) per mezzo di quali si perfezione l’interposizione – è riferibile unicamente all’ipotesi del lavoro associato, non potendo estendersi tali considerazioni al di là di tali figure lavorative, per la intrinseca finalità della normativa in tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e di disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e servizi. Questa mira, invero, a tutelare l’equilibrio dei rapporti economici di lavoro, garantendo a tutti i lavoratori appartenenti ad una data categoria i minimi inderogabili di trattamento economico ed il rispetto della parità retributiva tra dipendenti dell’impresa appaltatrice e di quella committente, evitando al contempo che attraverso la costituzione fittizia di imprese appaltatrici, siano eluse le norme protettrici dei lavoratori. Tale finalità non può ravvisarsi in riferimento a posizioni lavorative non comparabili, come quelle dei lavoratori dell’impresa committente ed i soci di una società di persone che, nello specifico, come evidenziato dalla corte territoriale alla stregua degli elementi processuali emersi, erano gli interlocutori per le attività di cui al contratto di somministrazione, discutevano dei prezzi da praticare, in un contesto "di natura in qualche misura collaborativo- autonoma", rivestendo, in quanto dotati di specifica professionalità e in possesso di buon "potere contrattuale", un ruolo ben diverso da quello degli altri dipendenti della società Prima Fase s.a.s., avendo frequentemente anche fornito agli istituti bancari fideiussioni personali. Proprio per la specificità e singolarità della relativa posizione in ambito societario, la stessa correttamente non è stata ritenuta meritevole di particolari tutele, quali quelle apprestate, appunto, dalla legge sulla intermediazione della manodopera, sicchè, come condivisibilmente osservato dalla Corte territoriale, per vedere riconoscere la natura subordinata del proprio rapporto con l’interponente, non potevano, tali soggetti, valersi della norma di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 ma avrebbero dovuto provare, nel rispetto del principio generale sull’onere della prova, la sussistenza della subordinazione, ai sensi dell’art. 2094 c.c. che non è stata prima ancora che provata, neanche allegata nei termini dovuti.

Oltre al primo motivo, che, per come osservato si presenta infondato, non potendo la L. n. 1369 del 1960, art. 1 che applicarsi solo in presenza di una rapporto di lavoro subordinato nei termini precisati (cfr, in tali sensi, Cass. s. u. 26 ottobre 2006 n. 22910, da cui si evince che la legge sulla intermediazione di manodopera, come quella vigente sulla somministrazione dì lavoro, ha come ratio la tutela solo dei lavoratori subordinati), anche il prospettato ulteriore vizio di motivazione appare nel caso di specie infondato, atteso che, se è vero che l’intermediazione vietata non richiede un elemento fraudolento, essendo sufficiente che il fenomeno interpositivo si riscontri solo oggettivamente (cfr., tra le altre, Cass. 15 febbraio 2008 n. 3861), è altrettanto vero – come sostiene il giudice d’appello -che la tutela può e deve essere differenziata se, a fronte di tale oggettività, coloro che prestano attività lavorativa ricevano o meno tutela a seconda del rapporto lavorativo in termini di subordinazione o meno. Nè si può addebitare alla sentenza impugnata una errata valutazione delle prove o errori giuridici di qualificazione del rapporto, atteso che le censure avanzate in parte evidenziano il tentativo di una rivalutazione delle risultanze processuali attraverso un richiamo ad un complesso di elementi indiziari, che non riescono ad assurgere a prova, a fronte delle circostanze fattuali volte ad attestare, nel caso di specie, la inesistenza di una subordinazione, così come risulta dal corretto iter motivazionale seguito dalla sentenza impugnata.

Le censure proposte sollecitano, per come evidente, un accertamento in fatto demandato al giudice dì merito, di talchè tale accertamento, se congruamente e correttamente motivato con argomentazioni adeguate ed esenti da vizi logico-giuridici, si sottrae al giudizio di legittimità demandato a questa Corte. Così impostati i termini della questione, occorre ulteriormente rilevare, che relativamente alla riferibilità delle mansioni svolte dai ricorrenti all’oggetto del contratto di appalto, tale problematica investe ovviamente, oltre che l’interpretazione delle clausole e del contenuto del contratto di somministrazione, anche il concreto atteggiarsi della posizione lavorativa specifica dei due soci quali di una società in accomandita semplice ed inoltre responsabili per le posizioni assunte in proprio. Il che è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito ed è censurabile soltanto vizi di motivazione, qualora quella adottata sia contraria a logica e incongrua, tale, cioè, da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Il sindacato di questa Corte non può, dunque, investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito. Posto, pertanto, che i ricorrenti hanno in buona sostanza prospettato un’interpretazione delle risultanze istruttorie diversa da quella ritenuta dal Giudice a quo, occorre, al fine della configurabilità de vizio di motivazione, atto a giustificare l’invocata cassazione della sentenza impugnata, che l’iter argomentativo presenti una mancanza di coerenza logica, e cioè sia connotato da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti prospettati. Siffatta evenienza non si verifica nella fattispecie, avendo la corte del merito evidenziato, con motivazione assolutamente logica e coerente, e dando quindi espressa ed esauriente contezza delle proprie determinazioni, come l’assunto dei ricorrenti non potesse trovare accoglimento.

Per concludere, i ricorsi del P. e del L. vanno rigettati e va confermata la sentenza impugnata, per essere la stessa supportata da una motivazione che, oltre ad essere congrua e priva di salti logici, ha fatto corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame.

Le spese tra le parti costituite possono essere compensate, in ragione dell’alternanza delle conclusioni delle due pronunzie di primo e secondo grado, che denotano la natura non pacifica della questione affrontata laddove nulla va statuito sulle spese nei confronti delle parte non costituite.
P.Q.M.

LA CORTE così provvede:

riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese di lite. Nulla per spese per le parti non costituite.

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