Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 26-09-2011, n. 34781 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.G. e I.C. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina confermava quella del tribunale della medesima città che li aveva condannati entrambi alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 609 quater perchè in concorso tra di loro compivano atti sessuali completi con la minore convivente D.A., anche concependo il neonato D.S..

Accertato dal (OMISSIS).

Deducono in questa sede i ricorrenti: V..

1) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 609 quater c.p., art. 609 septies c.p., comma 4, n. 2, art. 2 c.p.. I giudici, secondo il ricorrente, sono incorsi in errore ritenendo la sussistenza del reato e la procedibilità d’ufficio in relazione al rapporto di convivenza senza tenere conto la stessa era stata introdotta solo nel febbraio 2006. Si aggiunge che il rapporto di convivenza non può essere scambiato in nessun caso con la presenza occasionale nell’immobile della donna e che, anche nel caso in cui si dovesse ritenere provato il rapporto di convivenza andrebbe applicata comunque la pregressa disciplina, in quanto più favorevole, in ordine alla condizione di procedibilità;

2) violazione degli artt. 191 e 512 c.p. nonchè degli artt. 351 e 362, contraddittorietà manifesta illogica della motivazione essendosi data erroneamente lettura delle dichiarazioni di T. G., patrigno della minore, tenendo conto solo dell’evento morte avvenuto il (OMISSIS), senza considerare che alla data del 22 novembre 2006, data in cui era stata depositata la perizia del dott. G. con cui si attestava che il T. era affetto da un tumore in stadio terminale, era già prevedibile l’avveramento del decesso poi avvenuto il mese successivo. Ciò in quanto già nel dicembre 2005 la dott.ssa C., psicologa in servizio presso la cooperativa che aveva seguito la minore, aveva consegnato ai carabinieri una relazione nella quale si faceva tra l’altro riferimento alla malattia terminale, secondo quanto appreso dall’assistente sociale del comune. Si eccepisce inoltre la violazione dell’art. 199 c.p.p. non essendo stato dato al teste l’avvertimento della possibilità di rendere testimonianza in danno del congiunto (la I.);

3) mancata applicazione art. 609 quater, comma 2 per palese induzione in errore sulla età da parte della minore;

4) mancata applicazione dell’art. 609 quater c.p., comma 4 e inosservanza dell’art. 62 bis.

I..

1) violazione dell’art. 40 c.p., comma 2 contestandosi la posizione di garanzia nei confronti del corretto comportamento sessuale dei figli in quanto non si è tenuto conto delle condizioni della donna priva di istruzione, fragile psicologicamente, violentata per anni dal padre e dell1 incapacità di sapere se e quando alcuni atteggiamenti superano il limite del normale per assurgere al disvalore sociale.

2) violazione dell’art. 512 c.p. con riferimento alle dichiarazioni del T.; violazione dell’art. 47 c.p. e art. 609 quater c.p., comma 4.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.

Per quanto concerne la posizione di V. si rileva quanto segue.

In ordine al primo motivo, va anzitutto premesso che la corte di merito ha adeguatamente motivato sull’esistenza del rapporto di convivenza, richiamando le dichiarazioni di quattro testimoni ( C., S., A., T.) nonchè quelle rese dalla minore al riguardo e dal CTU G.. Ciò posto si rileva il ricorrente pone una serie di questioni con l’obiettivo di contestare l’esistenza del ritenuto rapporto di convivenza e/o l’epoca dei rapporti, sottolineando al riguardo la grave infermità occorsa all’imputato nel marzo 2006, oltre allo stato di gravidanza della donna e contestando la decisività delle testimonianze indicate dal tribunale, prima, e dalla corte di appello poi.

Tali questioni attengono, in realtà, al merito della valutazione ed esulano, come tali, dal giudizio di legittimità.

Premesso, infatti, che la grave infermità occorsa all’imputato nel marzo 2006, oltre allo stato di gravidanza della donna, non sono di per sè ostativi sul piano logico al rapporto di convivenza, si deve rilevare come in questa sede non possa essere sindacato il merito della valutazione ed, in particolare, il giudizio di decisività degli elementi di prova quando – come nella specie – adeguatamente e logicamente motivato.

In proposito correttamente si evidenzia in motivazione la importanza delle dichiarazioni del Maresciallo A. più volte recatosi presso l’abitazione fino al novembre 2006, soprattutto per calmare il figlio della I. ed il rinvenimento in tali occasioni, sia di giorno che di notte, dell’imputato in pantofole, nonchè quelle rese dalla p.o..

E certo, in presenza di conferma in dibattimento di tale attività, non può ritenersi decisiva la mancata annotazione delle date e degli orari degli accessi sottolineata dal ricorrente.

Rimane allora da esaminare la questione della procedibilità di ufficio.

Al riguardo occorre anzitutto ricordare che la contestazione si estende fino al novembre 2006 e che la modifica all’art. 609 septies, n. 2) – alla quale fa cenno il ricorrente – è stata introdotta con la L. 6 febbraio 2008, n. 38, art. 7 pubblicata sulla G.U. n. 38 del 15.2.2006, anche se il ricorrente contesta nel merito il termine indicato A tutto concedere al principio del favor rei si devono ritenere, quindi, in ogni caso, procedibili di ufficio i fatti successivi alla entrata in vigore della legge.

Il che comporta comunque la procedibilità di ufficio per i fatti precedenti in quanto il rapporto di continuazione tra tutti gli episodi e, quindi, anche con quelli successivi al febbraio 2006, consentono di ritenere realizzata la connessione investigativa indicata all’art. 609 septies, n. 4) (Sez. 3 n. 34405 del 06/07/2005, RV 232484).

La corte di merito ha ritenuto invero di indicare sulla questione della procedibilità un diverso percorso argomentativo, peraltro, anch’esso corretto ed esente da censure in questa sede.

Per dirimere la questione, correttamente i giudici di merito hanno infatti richiamato l’orientamento secondo cui in tema di violenza sessuale, la procedibilità d’ufficio di cui all’art. 609 septies c.p., comma 4, n. 2, ove il fatto è commesso da genitore, tutore o in caso di affidamento del minore per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, si estende anche agli eventuali concorrenti nel reato che non si trovino in tale rapporto qualificato con la persona offesa; e ciò anche nel caso in cui questi ultimi siano i soli autori "materiali" del delitto (Sez. 3 n. 15290 del 27/02/2007, rv 236346).

In ordine al secondo motivo, che concerne l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste T. acquisite al dibattimento, va anzitutto premesso che le stesse hanno auto ad oggetto – come si rileva dalla motivazione della sentenza – unicamente l’esistenza del rapporto di convivenza tra la I. ed il V. e che tale rapporto risulta – sempre in relazione alle motivazioni della sentenza – comunque provato anche da una serie di ulteriori elementi come detto in precedenza.

In ogni caso la risposta della corte di appello ai motivi di doglianza è corretta.

I giudici di appello hanno evidentemente considerato attendibile, circa le condizioni di salute del T., la certificazione della dott.ssa G. del novembre 2006 e, d’altra parte, la dott.ssa C. aveva riferito circa un anno prima solo di voci chiaramente in contrasto con il dato obiettivo che nel novembre 2006 il teste era in vita.

Appare logicamente spiegabile, dunque, l’affermazione del secondo giudice che, facendo proprie le considerazioni del tribunale, ha evidenziato che quando il T. fu sentito a sommarie informazioni – in data 2.11.06 -, non era nota la fase terminale del tumore e che, dopo il deposito della perizia – 22.11.06 – non vi fossero più i tempi tecnici per richiedere l’incidente probatorio.

Trattandosi di malato in stato terminale, infatti, occorre tenere conto non solo della data del decesso ma anche della situazione clinica del teste presente al momento del deposito della perizia che, evidentemente, era certamente già molto grave.

Per quanto concerne poi l’asserita violazione dell’art. 199 c.p.p., la corte di merito ha già correttamente risposto citando Sez. 6 n. 27060 del 27.5.08 ric. Amodeo, che, in linea con un consolidato orientamento, affermato che la facoltà di astenersi dal deporre, attribuita al prossimo congiunto dall’art. 199 cod. proc. pen., non riguarda i coimputati del prossimo congiunto del testimone, poichè la "ratio" della facoltà si identifica nella finalità di prevenire situazioni nelle quali l’eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall’art. 384 cod. pen..

Peraltro, trattandosi di nullità relativa (in questo senso, da ultimo, Sez. 5 n. 13591 del 12.3.2010 RV 246715) verificatasi nel corso delle indagini, essa andava eccepita nell’udienza preliminare, prima della pronuncia del provvedimento ex art. 424 c.p.p., e non risulta documentato dal ricorrente – come suo onere in base al principio dell’autosufficienza del ricorso – che ciò sia avvenuto.

In ordine al terzo motivo le censure si appalesano generiche e, comunque di merito, in relazione all’età della vittima.

Appare, infine, adeguatamente motivata l’esclusione della diminuente dell’art. 609 quater, comma 4 così come quella delle attenuanti generiche ed appartengono al merito le valutazioni sulla problematicità del vissuto familiare e le ripercussioni sulla sfera sessuale o l’assunzione di modelli distorti nell’azione dalla minore.

Per quanto concerne la V. la posizione di garanzia del genitore correttamente viene ritenuta dai giudici di merito fondata sull’art. 147 cod. civ. (così, tra le altre, Sez. 3 n. 4730 del 14.12.007; RV 238698) e, correttamente i giudici stessi hanno ritenuto ininfluenti al riguardo le obiezioni della ricorrente circa la mancata percezione del disvalore del proprio comportamento in ragione del proprio vissuto per escludere la posizione di garanzia in quanto connessa all’esercizio della potestà genitoriale mai posta in discussione nella specie.

Quanto al secondo motivo si richiamano le considerazioni svolte trattando la posizione del coimputato.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio come per legge.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-11-2011, n. 8576

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento in data 15.6.2011 il Consolato Generale di Italia a Minsk ha rigettato la domanda di visto presentata dal ricorrente.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione DPR 334/2004; eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà; (parte ricorrente lamenta la genericità della motivazione del provvedimento impugnato).

2). Violazione e falsa applicazione art. 10 bis L. 241/90.

Controparte si è costituita in data 25.10.2011.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con i motivi di ricorso l’interessata lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione.

Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.

In particolare, si osserva che:

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, l’interessata non possiede i requisiti per ottenere il provvedimento richiesto;

b). la PA ha, puntualmente, chiarito che "nel nulla osta rilasciato dalla Questura di Cuneo alla signora L.V., nata a Rudsk, il 30.9.1980, risulta indicata erroneamente la cittadinanza russa, anziché bielorussa; la dichiarazione dei redditi relativi al Sig. L.D., nato il 1.12.1969, per l’anno 2010 risulta alquanto dubbia, egli infatti ha prodotto una certificazione della locale ditta C. a firma del Vice direttore finanziario a tenore della quale egli lavorerebbe in qualità di direttore, nella quale si attesta che il suo reddito per il mese di dicembre 2010 ammonta a 58.043.280 rubli bielorussi (al netto delle imposte) che, al cambio di quel periodo, corrispondono a quasi 15.000 euro. Lo stesso è a dirsi per il figlio L.A., nato il 5.5.1991, che ha presentato una certificazione rilasciata dalla suddetta azienda a firma del padre nel quale si attesta che il suo reddito (al netto delle imposte) per il mese di dicembre 2010 ammonta a 11.131.960 rubli, che al cambio di quel periodo corrispondono a circa 3.000 euro. I redditi in entrambi i casi risultano particolarmente elevati, se non manifestamente eccessivi per gli standard bielorussi in generale, anche in riferimento alla giovane età del Sig. L.A……inoltre l’attività che i predetti hanno dichiarato di voler intraprendere non può essere considerata a parere dei funzionari operanti di "interesse per l’economia nazionale" come invece espressamente previsto dai decreti sui flussi annuali";

c). dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto (anche per relationem) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il presente ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 23-11-2011, n. 9207

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza non definitiva 4 aprile 2011 n. 2989, il ricorso introduttivo del giudizio, proposto ai sensi degli art. 31 e 117 del D.lgs n. 104 del 2010, è stato dichiarato inammissibile in quanto è risultato che l’amministrazione resistente, con D.D. n. 2107 del 26 settembre 2006, aveva adottato il provvedimento espresso (di diniego) sull’istanza del 16 febbraio 2006 con cui l’interessato aveva richiesto il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nel locale sito in via Monserrato n. 32.

In ragione di ciò, il ricorrente ha quindi impugnato, con motivi aggiunti del gennaio 2011, la predetta D.D. n. 2107 del 26 settembre 2006 di diniego al rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nel locale di via Monserrato n. 32.

Con la stessa pronuncia, è stato quindi ordinato alle parti costituite, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs n. 104 del 2010, di depositare in giudizio copia del certificato di residenza storico del ricorrente rilasciato dal Comune di Roma (ora Roma Capitale) e dall’amministrazione di Poggio Mirteto, posto che l’amministrazione resistente aveva eccepito l’irricevibilità dei predetti motivi aggiunti in quanto risultava che la D.D. n. 2107 del 26 settembre 2006 era stata notificata, ex art. 143 c.p.c. (ovvero con la procedura dell’irreperibile), prima alla residenza del ricorrente in Roma, via Capo D’africa n. 7 e poi depositata presso la casa comunale di Roma, risultando l’interessato trasferito "come da informazioni assunte nel condominio".

La richiesta istruttoria è stata rivolta alle parti in quanto il ricorrente, in risposta all’eccezione dell’amministrazione, ha dichiarato di aver trasferito, a suo tempo, la residenza in altro luogo, come si poteva evincere dalla stessa relata di notifica, in cui si dà atto – come detto – del trasferimento "come da informazioni assunte nel condominio".

L’amministrazione resistente ha depositato il certificato di residenza storico del ricorrente dal quale risulta che lo stesso è stato residente in Roma, via Capo D’africa n. 7 a partire dal 16 gennaio 2004 e fino al 16 giugno 2009, data in cui è "emigrato" nel Comune di Poggio Mirteto (via Provinciale Stazione n. 60) dove risiede attualmente.

In prossimità della trattazione del merito, Roma Capitale ha depositato memoria, ribadendo l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti ed, in subordine, il loro rigetto perché infondati nel merito.

Alla pubblica udienza del 2 novembre 2011, dopo la discussione della difesa di parte ricorrente, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

2. Alla luce del certificato storico di residenza dell’interessato, i motivi aggiunti con cui è stata impugnata la D.D. n. 2107 del 26 settembre 2006, notificati in data 10 gennaio 2011, vanno dichiarati irricevibili.

Ed invero, posto che la notifica del provvedimento impugnato effettuata nel novembre 2006 con la procedura dell’irreperibile ex art. 143 c.p.c. costituisce comunque una modalità legale di comunicazione (che ne fa presumere la conoscenza) e che l’amministrazione ha rispettato la procedura prevista nel codice di rito, non risulta invocabile, nel caso di specie, l’errore scusabile in quanto l’ente resistente, dopo aver individuato la residenza che risultava dai registri comunali ed avere assunto informazioni sul fatto che lo stesso risultava "trasferito", non ha potuto fare altro che attivare la procedura di cui alla norma da ultimo citata (secondo cui "Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza….").

Ritenere che l’amministrazione resistente avrebbe dovuto farsi carico di ulteriori accertamenti finalizzati a ricercare (se non addirittura a scoprire) il reale domicilio del ricorrente significa introdurre un adempimento del tutto sproporzionato tenuto conto del difetto di diligenza dell’interessato che, a fronte del cambio di residenza, aveva invece l’onere (se non l’obbligo) di regolarizzare la propria posizione presso l’anagrafe comunale.

Ciò costituisce, invero, applicazione del principio di autoresponsabilità che avrebbe dovuto ispirare la condotta dell’interessato e la cui mancanza non può essere colmata imputando all’amministrazione un obbligo di ricerca del reale domicilio dove notificare gli atti di interesse.

Del resto, non può dirsi che la notifica sia stata effettuata poco tempo prima del trasferimento nell’altra località di Poggio Mirteto e quindi in un periodo a ridosso della regolarizzazione presso il nuovo Comune in quanto la procedura di comunicazione è stata effettuata nel novembre 2006 quando il passaggio di residenza dal Comune di Roma è avvenuto soltanto nel giugno 2009.

3. Le spese di giudizio (con riferimento al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti) possono comunque essere compensate tra le parti, in ragione della evoluzione della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sui motivi aggiunti del gennaio 2011, come in epigrafe proposti, li dichiara irricevibili.

Spese dell’intero giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 15-12-2011, n. 3173

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 25 ottobre 2006 e depositato il 29 ottobre 2007, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Somaglia di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e di bevande per i locali siti in Via San Rocco n. 12 nella Frazione San Marino Pizzolano; ha altresì chiesto il risarcimento dei danni subiti in seguito all’adozione di siffatto provvedimento.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione di legge, vizio del procedimento ed eccesso di potere.

Con ordinanza n. 1670/2007 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Somaglia, che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, sia per tardività del deposito che per carenza di interesse, e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2011, su richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è irricevibile per tardività del deposito.

2. Secondo l’art. 35, comma 1, lett. a, del cod. proc. amm. il ricorso è irricevibile se viene depositato tardivamente; ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, applicabile alla fattispecie ratione temporis (ora art. 45, comma 1, del codice), i ricorsi vanno depositati nella Segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica per il destinatario.

Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato a mezzo posta al Comune resistente, cui è pervenuto il 30 ottobre 2006, mentre al controinteressato è stato notificato a mani – dopo un tentativo effettuato a mezzo posta, probabilmente non andato a buon fine – presso la propria sede in data 27 luglio 2007; tuttavia il deposito del predetto ricorso è avvenuto soltanto il 29 ottobre 2007, ossia ben oltre il termine perentorio di trenta giorni, previsto dal precitato art. 21 della legge n. 1034 del 1971.

2.1. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, unitamente alla domanda di risarcimento del danno, visto che l’erronea proposizione del gravame impedisce al giudice di scrutinare anche il fondamento di quest’ultima, non rilevando in tal caso la possibilità di azionare separatamente la domanda risarcitoria rispetto a quella impugnatoria.

2.2. Non può indurre a conclusioni diverse la circostanza evidenziata dal difensore della ricorrente secondo cui la procedura di amministrazione giudiziaria che ha coinvolto la ricorrente avrebbe impedito al difensore di depositare il ricorso già notificato, prima dell’autorizzazione del giudice: dall’esame del fascicolo di causa emerge che il giudice aveva autorizzato la proposizione dell’impugnazione, non precisando alcunché sui singoli adempimenti ad essa relativi, con la conseguenza di attribuire al nominato difensore la piena ed esclusiva responsabilità anche in ordine al rispetto dei termini processuali (all. 1 al ricorso).

3. In considerazione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe, ivi compresa la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.