T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-03-2011, n. 2040

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 30/03/06 e depositato il 27/04/06 S.N. ha impugnato il provvedimento del 17 febbraio 2006 con cui l’Ambasciata d’Italia a Kiev ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata dalla predetta.

Il Ministero degli Esteri, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 23/05/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 3123/2006 del 29/05/06 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza pubblica del 17 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato secondo quanto in prosieguo specificato.

S.N. ha impugnato il provvedimento del 17 febbraio 2006 con cui l’Ambasciata d’Italia a Kiev ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata dalla predetta.

Con un’unica articolata censura la ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato che non conterrebbe motivazione sufficiente in ordine alle ragioni che hanno determinato il diniego di visto e, comunque, non terrebbe conto dell’esistenza dei requisiti – posseduti dall’esponente – per l’ingresso in Italia.

Il motivo è fondato.

Dall’esame della documentazione prodotta dall’amministrazione in data 24/05/06 emerge che il visto è stato negato perché il periodo di permanenza in Italia (87 giorni), richiesto, sarebbe incompatibile con la condizione di lavoro dipendente documentata, con il reddito percepito e con l’ingresso in Italia pochi mesi prima.

Le circostanze in esame, in realtà, non appaiono indicative, in maniera inequivoca, del pericolo di "rischio migratorio" che legittima il diniego del visto.

Ed, infatti, il riferimento al reddito percepito e all’eccessività del periodo di ferie non comprovano univocamente la volontà della ricorrente di non tornare nel Paese di provenienza specie se si considera che la stessa, versando nelle medesime condizioni, già in passato ha usufruito di un visto per gli stessi motivi ed è regolarmente rientrata in Patria.

La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, riterrà di adottare in sede di riesame dell’istanza di visto.

La peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2490

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor M.S. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento – notificatogli il 12.10.2010 – col quale (in buona sostanza) lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 4182 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica Militare. (G.U., 4^ s.s., n.81 del 20.10.2009).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 2.3.2011: data in cui il relativo ricorso – nel frattempo, debitamente istruito – è stato (ri)sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso

che il cennato provvedimento è la naturale conseguenza della diagnosi clinica formulata a seguito degli accertamenti psicofisici a cui il S. è stato sottoposto in esecuzione di un’apposita norma del bando di concorso;

che tali accertamenti hanno consentito di stabilire che il ricorrente ha subìto, in precedenza, un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro;

che (giusta quanto previsto dalla "Direttiva tecnica", emanata per l’applicazione del D.M. 29.11.1995) tale situazione è realmente causa di inidoneità al(l’effettuazione del) servizio "de quo",

si osserva

che, se è vero che il S. non presenta imperfezioni tali da renderlo inidoneo alla prestazione del servizio militare (genericamente inteso), è altresi vero che – nello stesso decreto n."114" del 4.4.2000 (riferentesi, appunto, a queste imperfezioni) – è previsto che, "per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle FF.AA.", possono esser richiesti (com’è avvenuto nella particolare circostanza) "specifici requisiti psicofisici" (che il S. ha, purtroppo, mostrato di non possedere) da indicare negli appositi bandi;

che, se – conseguentemente – una direttiva tecnica del 5.12.2005 detta norme per l’accertamento delle (più gravi) imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare ("tout court"), è pure vero che un’ulteriore direttiva – emanata lo stesso giorno dell’altra: e pubblicata sulla medesima Gazzetta Ufficiale (la n.300, S.O., del 27.12.2005) – delinea il profilo sanitario dei soggetti che sono stati giudicati idonei al servizio militare;

che tale profilo si articola (in concreto) in 4 coefficienti (di cui il peggiore è proprio quello attribuito all’interessato: che, è bene precisarlo, non nega di aver subito l’intervento chirurgico previsto dal "codice 209" dell’elenco annesso alla predetta direttiva): assegnati – ferma, lo si ripete, l’idoneità al servizio militare (inteso, si ribadisce anche questo, in via generale) – a seconda delle condizioni fisiche del concorrente.

Ciò posto; e rilevato

che l’atto (presupposto) in questione – oltre a non contrastare affatto con precedenti di manifestazioni di volontà dell’Amministrazione intimata (non risultando, infatti, che il S. sia mai stato giudicato idoneo in concorsi quali quello in esame) – non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso (più che sufficientemente motivato) è, comunque, espressione di una valutazione tecnico/discrezionale: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti testé considerati,

il Collegio non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza: e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 12-04-2011, n. 14568

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di P. A. della misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Brindisi per il reato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, in continuazione dall’estate 2008 all’aprile 2009, il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza in data 9.11.2010, confermava l’anzidetta misura inframuraria, ribadendo la comprovata acquisizione di un quadro indiziario grave nella ripetuta cessione per spaccio di cocaina ed hashish, debitamente monitorata, attraverso rituali ed utilizzabili intercettazioni telefoniche e confermata dai soggetti tossicodipendenti rivoltisi all’indagato per l’acquisto dello stupefacente e la sussistenza perdurante di esigenze cautelari a tutela del concreto pericolo di recidivanza, avuto riguardo alle modalità e gravità ripetitive dei fatti.

Avverso detta ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 292 e 274 c.p.p. per mancanza di motivazione circa le doglianze sul punto, essendosi trascurata la circostanza attinente il tempo dei fatti e la condotta positiva dell’indagato dopo l’accertamento degli stessi, indici di non concretezza del denunciato pericolo di recidivanza ma di necessaria rivalutazione delle circostanze di tempo e di fatto a supporto della richiesta di annullamento della misura coercitiva inframuraria.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille/00 alla Cassa delle Ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero, contrariamente alle censure difensive, l’impugnata ordinanza ha fatto buon governo della motivata ed analitica esposizione delle ragioni, in punto di oggettività o soggettività di queste, ragionevolmente legittimanti il concreto ed attuale pericolo di recidivanza, tale da imporre la perduranza della misura inframuraria a tutela di detto pericolo (cfr. fol. 12). Non sfugge, infatti, che i giudici del Tribunale del riesame leccese hanno sottolineato, dopo una completa, lucida ed analitica ricostruzione in diritto ed in fatto dell’intera vicenda da cui è partita l’accusa a carico dell’indagato ricorrente (cfr. foll. 1/2 ordinanza impugnata), il ruolo specifico assunto da P. nell’intera detta vicenda.

Ed è proprio in considerazione di tale puntualizzazione che, oltre al motivato tracciato della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. in ordine ai fatti contestati all’indagato, di costui si è segnalata la non trascurabile capacità delinquenziale di reiterare analoghi fatti criminosi, attraverso una "maturata e collaudata esperienza dimostrata nel presente contesto delinquenziale".

Tale argomentato rilievo assolve correttamente l’obbligo di specifica motivazione in punto di sussistenza delle rilevate esigenze cautelari e delle ragioni legittimanti la misura intramuraria in luogo di altra meno affittiva. Di qui la manifesta infondatezza delle controdeduzioni difensive svolte nel ricorso in esame e la relativa dichiarazione d’inammissibilità di questo, con le conseguenze di legge ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-04-2011) 29-04-2011, n. 16625

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 4.11.09 la Corte d’Appello di Catania confermava la condanna emessa 13.3.03 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di P.C. per il delitto di riciclaggio di un’autovettura.

Tramite il proprio difensore il P. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per un solo motivo con cui lamentava contraddittorietà e assoluta illogicità della motivazione, che con deduzioni astratte e apodittiche aveva fondato la penale responsabilità del ricorrente soltanto sull’accertato innesto della targhetta e del pezzo di lamiera recanti numerazione dell’autovettura incidentata su un’altra autovettura, il che avrebbe provato l’illecita provenienza dell’autovettura e – al contempo – il reato di cui all’art. 648 bis c.p., non essendovi altra ragione di riportare dati di un’altra autovettura su un autoveicolo di provenienza lecita.

1- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato, in quanto trascura che, per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (da cui non si ravvisa motivo di discostarsi), integra il delitto di riciclaggio la condotta del soggetto che, per occultare la provenienza delittuosa di un’autovettura, ne alteri in tutto o in parte gli identificativi (targhe, numero di telaio, documenti di circolazione): cfr. Cass. Sez. 2 n. 38581 del 25.9.07, dep. 18.10.07, rv. 237989; Cass. Sez. 2 n. 44305 del 25.10.05, dep. 5.12.2005, rv.

232770; Cass. Sez. 2 n. 9026 dell’11.6.97, dep. 3.10.97, rv. 208747;

Cass. Sez. 1 n. 3373 del 14.5.97, dep. 21.6.97, rv. 207850; Cass. Sez. 1 n. 7558 del 29.3.93, dep. 3.8.93, rv. 194767).

Quanto al fatto che l’autovettura in questione fosse effettivamente di provenienza delittuosa, basti ricordare che il presupposto sia della ricettazione sia del riciclaggio è l’esistenza di un delitto anteriore, ancorchè non accertato giudizialmente (cfr. Cass. Sez. 2 n. 28.6.79, dep. 7.1.80; Cass. Sez. 2 n. 549 del 29.6.81, dep. 23.1.82; Cass. Sez. 2 n. 3031 del 20.1.82, dep. 20.3.82; Cass. Sez. 1 n. 2179 del 20.1.83, dep. 17.3.83; Cass. Sez. 2 n. 3211 del 12.3.98, dep. 10.3.99; Cass. Sez. 5 n. 5801 del 24.2.82, dep. 11.6.82; Cass. Sez. 2 n. 10418 del 13.5.83, dep. 3.12.83; Cass. Sez. 2 n. 4469 dell’8.2.85, dep. 9.5.85; Cass. Sez. 2 n. 3392 del 16.12.83, dep. 12.4.84; Cass. Sez. 2 n. 4429 del 13.1.84, dep. 12.5.84; Cass. Sez. 2 n. 8730 del 12.4.84, dep. 18.10.84; Cass. Sez. 6 n. 4077 del 20.11.89, dep. 21.3.90; Cass. Sez. 4 n. 11303 del 7.11.97, dep. 9.12.97).

Basta che il delitto presupposto risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (cfr, ancora, Cass. Sez. 6 n. 495 del 15.10.08, dep. 9.1.09, e da Cass. Sez. 2 n. 813 del 19.11.03, dep, 14.1.04; Cass. Sez. 2 n. 4769 del 23.9.97, dep. 12.11.97): è il caso di specie, essendo logica l’affermazione (che si legge nell’impugnata sentenza) per cui l’unica ragione di alterare i dati identificativi di una autovettura è quella di occultarne l’illecita provenienza.

Per il resto, le censure svolte in ricorso sono generiche e meramente assertive.

2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.