Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 27-05-2011, n. 21395

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di l’Aquila con sentenza del 13.1.2010, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano il 7.3.2007, esclusa l’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, rideterminava la pena in anni uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Si tratta di una rapina impropria (previa commissione del reato di violazione di domicilio) e di lesioni personali, in quanto il ricorrente, dopo aver realizzato la sottrazione del bene alla parte offesa nella sua abitazione, una volta raggiunto da questi lo colpiva più volte per guadagnare la fuga; parte della refurtiva veniva trovata addosso al ricorrente.

Nel ricorso con il primo motivo si lamenta la violazione di legge in quanto non sussistevano gli elementi della rapina impropria poichè i beni non erano passati nella disponibilità del ricorrente che li aveva gettati a terra o tenuti precariamente in tasca. Inoltre era intervenuto un discreto lasso di tempo tra la sottrazione e le lesioni e il ricorrente si era solo difeso.

Nel secondo motivo, nonostante l’esclusione dell’aggravante del numero delle persone, la pena era stata determinata in un anno di reclusione, sanzione del tutto sproporzionata rispetto ai fatti per l’irrogazione della quale in tale entità non sussisteva una adeguata motivazione.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo sussiste il reato contestato in quanto come accertato dai giudici di merito alcuni dei gioielli sottratti alla parte offesa furono ritrovati indosso al ricorrente. La Corte territoriale ha poi accertato che la violenza fu commessa per sottrarsi all’arresto e che precedette l’intervento della parte offesa che riportò lesioni personali, al contrario del ricorrente.

La motivazione appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure hanno mero carattere fattuale e propongono questioni di merito già esaminate nei precedenti gradi del giudizio.

Il secondo motivo appare del tutto generico (non si indica alcun elemento in base al quale ritenere l’eccessività della pena irrogata) e palesemente infondato stante la modestia della pena irrogata in relazione ad un reato di notevole gravità (cui si aggiungono i reati satelliti).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-06-2011, n. 5270

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenziorifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/92, presentata dal ricorrente in data 27 marzo 2006;

Vista la nota del Ministero dell’Interno prot. K10/99052 del 3 maggio 2011 con la quale l’Amministrazione ha comunicato di aver predisposto in data 28 aprile 2011 il decreto di conferimento della cittadinanza e di averlo trasmesso alla firma dei competenti organi;

Rilevato che alla camera di consiglio del 26 maggio 2011 il difensore del ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso essendo stato predisposto il decreto di conferimento della cittadinanza al proprio assistito;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso in considerazione della dichiarazione resa dal difensore del ricorrente;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 01-07-2011, n. 1113 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo

A. M.L. e L.P. sono proprietari a Creazzo, comune della provincia di Vicenza, di un fondo – via Pozzetto 1, foglio 7, mappali 3 e 4 – incluso in un vato territorio, soggetto ad un vincolo paesaggistico, introdotto con il d.m. 20 dicembre 1965.

Nel fondo, incluso in z.t.o. A, era presente fino al 2001 un edificio rurale, che il locale piano regolatore aveva classificato nella categoria "C".

Gli interventi edilizi ammessi per tali costruzioni erano definiti, in generale, dagli artt. 22 e 26 delle n.t.a., che, tra l’altro, ne vietavano la demolizione con successiva ricostruzione, ove non specificamente concesso.

In particolare, per il fabbricato in via Pozzetto, la specifica scheda urbanistica n. 114 consentiva puntualmente la demolizione "dell’accessorio sul lato ovest e riduzione della sporgenza del poggiolo a cm. 50 con eliminazione dei pilastri. Ampliamento e sopraelevazione dell’edificio ad Ovest in continuità di quello ad Est", con un aumento di superficie di m² 28, e di volume per m³ 386.

B. Nell’agosto 2001 L. e P. ottennero per il fabbricato la concessione edilizia n. C2000151: il relativo progetto approvato, oltre alla realizzazione di un’autorimessa interrata pertinenziale, collegata al corpo residenziale attraverso una scala d’accesso, prevedeva la ristrutturazione con ampliamento e la sopraelevazione del fabbricato, secondo la scheda citata, ma imponeva tuttavia di conservare, salvo che per brevi tratti, le mura perimetrali originarie, eventualmente da restaurare con la tecnica cd. "scuci e cuci", la quale, come noto, non prevede il rifacimento murario, ma il consolidamento degli elementi costruttivi esistenti, salva la sostituzione puntuale di alcuni tratti, ammalorati e non altrimenti recuperabili, con nuovi materiali compatibili per natura e dimensioni.

C. Tuttavia, nel corso dei lavori, furono totalmente demolite, e quindi interamente ricostruite, la parete sud e quella nord, non interessate dagli ampliamenti: la parete nord, secondo una nuova distribuzione della forometria, per la quale era in corso d’approvazione una variante al progetto iniziale, evidentemente a questo punto superata dagli accadimenti.

D. Nel giugno 2003, con l’edificio ormai ricostruito al grezzo, L. e P. presentarono una domanda di variante in sanatoria per le opere eseguite, corredata dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori, in cui si affermava che ragioni di sicurezza statica avevano imposto di procedere alla demolizione delle pareti.

Contemporaneamente, i proprietari depositarono anche una nuova istanza per la costruzione dell’autorimessa, perché il Comune di Creazzo aveva nel frattempo avviato un procedimento per l’annullamento parziale della concessione originaria, ritenendo la realizzazione del manufatto interrato, già assentito, in contrasto con la normativa tecnica di attuazione del p.r.g..

E. L’Ente resistente, tuttavia, con atto 31 ottobre 2003 dichiarava decaduta la concessione edilizia C2000151, poiché gli interessati avevano effettuato un intervento di demolizione e successiva ricostruzione, e non di ristrutturazione, come prescritto dal titolo; il Comune, inoltre, respingeva, l’istanza di variante in sanatoria e quella relativa alla realizzazione dell’autorimessa.

I due provvedimenti furono gravati con ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale, con il ricorso principale qui in esame.

F. Qualche mese dopo i consorti L. P. presentarono un’istanza per il riesame della precedente pronuncia di decadenza, che venne tuttavia respinta, con il provvedimento 13 dicembre 2004, n. 28975/03 – 28478/04, poi impugnato con i primi motivi aggiunti.

G. Ancora, il 9 dicembre 2004 gli stessi proprietari presentarono, à sensi della l. 326/2003 e della l.r. 21/04, una domanda di condono degli interventi eseguiti, ricondotti alla tipologia 6, e cioè quali "opere non valutabili in termini di superficie o di volume".

Al contrario, l’intervento, realizzato in area vincolata, fu considerato rientrare in tipologia 1 e valutabile in termini di volume e di superficie, sicché dopo aver comunicato i motivi ostativi, la domanda di condono fu definitivamente rigettata con il provvedimento 4 giugno 2010, n. 0013500/2010 ATEP/GB, oggetto dei terzi motivi aggiunti.

H. All’epoca, infatti, erano già stati proposti i secondi motivi aggiunti.

Il 14 luglio 2006 i proprietari avevano presentato una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, IV e V comma, d. lgs. 42/2004: al termine del relativo procedimento il Comune aveva emesso il provvedimento finale di diniego 15 aprile 2010, oggetto appunto di distinto gravame.

I. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Creazzo e l’Amministrazione per i beni culturali, entrambi concludendo per la reiezione.

È inoltre intervenuto ad opponendum Marco Bedin, proprietario di un’area confinante con quella dei ricorrenti.

Motivi della decisione

.1. Il terzo ed ultimo ricorso per motivi aggiunti è stato proposto avverso il diniego comunale di condono 4 giugno 2010, che, dopo un preambolo d’inusuale lunghezza, respinge l’istanza perché "non può essere considerata come riguardante la tipologia 6 ma come tipologia della tabella C delle definizioni degli illeciti edilizi, allegata alla l. 326/2003, in quanto l’opera realizzata consiste nella creazione di un nuovo volume abusivo e in contrasto con la disciplina edilizia ed urbanistica, dopo la demolizione di un volume in violazione dell’art. 26 (ora 20) delle NTA del P.R.G., in zona sottoposta a vincolo dei beni ambientali, e pertanto risulta in contrasto anche con l’art. 3 della L.R. veneta n. 21/2004".

1.2. A sua volta, invero, il provvedimento comunale 15 aprile 2010 n. 17540, con il quale è stata rigettata la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, contiene sostanzialmente la stessa motivazione, poiché egualmente si riferisce alla creazione di nuovi volumi preventivamente non autorizzati, "in quanto i titoli a suo tempo rilasciati contemplavano solamente un intervento di ristrutturazione con ampliamento e sopraelevazione, e non demolizione, in quanto la stessa era vietata dall’art. 20 (ex art. 26) delle NTA del regolamento edilizio vigente".

1.3. Insomma – considerato che i primi motivi aggiunti hanno per oggetto la conferma dell’originario diniego di sanatoria, conferma emessa ad esito di una richiesta di riesame – si può concludere che il principale thema decidendum dell’intera controversia riguardi la legittimità dei provvedimenti oggetto del ricorso originario, il quale va dunque senz’altro esaminato.

2.1. Si è già detto nella precedente narrazione che i proprietari, anziché limitarsi a ripristinare i muri, come la concessione e, ancor prima la scheda urbanistica avevano imposto, li demolirono e presentarono quindi una variante, al fine di sanare l’intervenuta demolizione con successiva fedele ricostruzione: istanza che l’Amministrazione non accolse, dichiarando, per di più, decaduta la concessione rilasciata, oltre a negare per conseguenza l’autorizzazione a realizzare la nuova rimessa

2.2.1. Il primo motivo di ricorso è rubricato nella violazione dell’ art. 76 u.c. della l.r. 61/85, e nell’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione ed incongruità manifesta.

La disposizione citata stabilisce che, in ogni caso, anche in deroga ad altre leggi regionali, ai regolamenti ed alle previsioni degli strumenti urbanistici, il Sindaco è autorizzato a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.

2.2.2. La disposizione troverebbe applicazione nel caso di specie, poiché la demolizione integrale dell’immobile, avvenuta durante l’intervento di ristrutturazione precedentemente assentito, sarebbe stata imposta da fenomeni di crollo locale e fessurazione delle pareti, imputabili alla documentata vetustà e debolezza delle strutture murarie esistenti, e non alla volontà del direttore ai lavori.

2.3.1. La censura è totalmente priva di fondamento.

Anzitutto, il ripetuto art. 76, u.c., attribuisce testualmente al sindaco una facoltà e non un obbligo e si riferisce inoltre all’ipotesi di "distruzione", e non di demolizione, e dunque ad un accadimento cui è estranea la volontà dell’interessato.

In generale, è evidente che la norma è destinata a fronteggiare accadimenti eccezionali ed imprevedibili, e tale certamente non è l’ipotetico degrado di un muro.

2.3.2. In ogni caso, lo "sfaldamento delle due mura perimetrali", secondo la locuzione utilizzata dai ricorrenti, così cospicuo da impedire di proseguirne il certamente più oneroso ripristino, non è stato in alcun modo comprovato, né in questo processo né nel separato giudizio penale, dove era imputato anche il direttore ai lavori che – questo è l’unico elemento incontrastato – ha espressamente ordinato la demolizione dei muri.

3.1.1. Il secondo motivo di ricorso è compendiato nella violazione e falsa applicazione degli artt. 78, 92, 93 e 97 della l.r. 61/85, nonché dell’art. 15 del d.P.R. 380/01, oltre che nell’eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di motivazione e di istruttoria e per incongruità dei presupposti.

3.1.2. La censura si riferisce al provvedimento 31 ottobre 2003, n.14702/03, con cui, dopo l’intervenuta demolizione dei muri perimetrali, l’Amministrazione ha dichiarato decaduta la concessione edilizia: per l’effetto di tale decadenza, i lavori di ricostruzione successivi alla demolizione delle mura perimetrali sarebbero stati eseguiti senza titolo, ed il manufatto costruito sarebbe integralmente abusivo, ex art. 92 l.r. 61/85: precludendo così il rilascio della variante in sanatoria e del permesso per costruire l’autorimessa interrata.

3.1.3. Peraltro, proseguono i ricorrenti, l’istituto della decadenza del titolo concessorio – previsto dall’art. 78 della l.r. 61/85 e dall’art. 15 del d.P.R. 380/2001 – opera soltanto quanto non siano rispettati dal titolare della concessione i prescritti termini di inizio e conclusione dei lavori, ovvero se entrino in vigore previsioni urbanistiche in contrasto con l’intervento concessionato, se i lavori non siano già stati avviati: e nulla di tutto ciò si sarebbe qui verificato.

3.1.4. Peraltro, soggiungono i consorti L., quanto a sagoma, volume e superficie, nonché per ciò che attiene alle caratteristiche architettoniche ed ai materiali impiegati, nella ristrutturazione sarebbe stato pienamente rispettato quanto prescritto nel titolo concessorio e nelle allegate tavole progettuali, sicché la difformità, considerata insuperabile dall’Amministrazione comunale, consisterebbe soltanto nelle modalità dell’intervento ristrutturativo, il quale ha interessato le pareti sud e nord dello stabile.

3.1.5. Ancora, la demolizione delle pareti contrasterebbe, secondo l’Amministrazione, con l’art. 26 IV comma, delle n.t.a. che vieta le demolizioni e successive ricostruzioni degli insediamenti con caratteristiche ambientali, "se non specificamente concesso".

Invero, la concessione de qua consentiva inizialmente la sostituzione di tratti murari deteriorati; la scheda urbanistica n. 114 di riferimento, avrebbe consentito la realizzazione sul manufatto di un intervento estremamente incisivo, per il quale sarebbe stato impossibile il mantenimento delle pareti in esame.

3.1.6. In ogni caso, mancando i presupposti per la sanatoria, l’Amministrazione dovrebbe avviare i meccanismi sanzionatori ex art.93 della l.r. 61/85, riguardanti appunto la fattispecie di ristrutturazione abusiva e non invece la disciplina dell’art. 92, richiamata erroneamente nei provvedimenti avversati, e relativa agli interventi di nuova costruzione senza titolo ovvero realizzati in totale difformità o con variazioni essenziali dal titolo rilasciato.

3.2.1. Orbene, per valutare adeguatamente la fattispecie bisogna anzitutto richiamare nuovamente le disposizioni contenute nell’art. 26 delle n.t.a. comunali.

Secondo tale disposizione, per le parti di territorio comunali, per tali delineate, che sono interessate da insediamenti urbani e rurali, comprendenti edifici e manufatti, i quali rivestano carattere storicoartistico o di particolare pregio ambiente, il P.R.G. "si attua per intervento edilizio diretto, secondo le prescrizioni delle schede urbanistiche, riferite ad ogni singolo immobile o complesso di immobili, in deroga alle norme della zona territoriale omogenea della quale fanno parte" (II comma); per questi, "non sono ammesse demolizioni con successive ricostruzioni, se non specificamente concesso" nella scheda che, appunto, il piano regolatore ha predisposto per ciascuno di tali edifici.

3.2.2. Per quanto riguarda la proprietà L.P., la scheda n. 114 chiarisce intanto che si tratta di edificio urbano isolato, di epoca anteriore al 1919, il quale conserva integro il proprio impianto originario e che viene tutelato per il suo valore ambientale.

La stessa scheda delimita gli interventi consentiti come di "demolizione dell’accessorio sul lato ovest e riduzione della sporgenza del poggiolo a cm. 50 con eliminazione dei pilastri. Ampliamento e sopraelevazione dell’edificio ad Ovest in continuità di quello ad Est".

3.3. Per l’immobile in questione, dunque, non erano consentite demolizioni con successive ricostruzioni: del resto, la concessione edilizia rilasciata, secondo il relativo progetto, a parte l’ampliamento consentito, e limitate variazioni della forometria, impone la conservazione dei muri perimetrali esterni che sono stati abbattuti.

3.4. A questo punto è abbastanza evidente che, secondo le disposizioni di cui al d.P.R. 380/01, certamente applicabili alla fattispecie – né si comprende in effetti perché i ricorrenti abbiano preferito richiamare le disposizioni della previgente l.r. 61/85 – la sanatoria non poteva essere qui rilasciata.

I consorti L. hanno realizzato un intervento diverso da quello approvato, e lo hanno fatto sotto un profilo essenziale, poiché la demolizione con successiva ricostruzione è, in specie, espressamente vietata dallo strumento urbanistico.

Così, sebbene sia certamente erroneo il riferimento comunale alla "decadenza" della concessione, è evidente come l’Amministrazione abbia così voluto affermare che l’intervento era stato realizzato con variazioni essenziali da quello approvato, né poteva essere più restituito al progetto originario, dopo la demolizione dei muri esterni: sicché la concessione emessa non poteva più essere utilizzata, perché era venuto a mancare l’edificio sul quale i lavori dovevano essere svolti.

3.5. L’intervento è dunque difforme dal titolo, ma non può neppure essere sanato ex art. 36 del d.P.R. 380/01, poiché ciò è possibile soltanto se esso "risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda".

Viceversa, come si è visto, la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione non era e non è consentita dalla speciale disciplina edilizia comunale per quello specifico fabbricato (e la disposizione speciale non è stata per tale tempestivamente gravata), per cui la sanatoria è stata legittimamente rifiutata: l’edificio è cioè qualificabile come realizzato in difformità dal permesso rilasciato, con la conseguente applicazione delle previsioni di cui agli artt. 31 segg. del ripetuto d.P.R. 380/01.

Una volta riconosciuta l’abusività dell’intervento, legittimo risulta altresì l’atto con cui è stata negata la realizzazione dell’autorimessa, sul quale, del resto, il ricorso non si sofferma specificatamente.

4.1. Respinto così il ricorso principale, il primo ricorso per motivi aggiunti a sua volta non può essere accolto.

Esso ha per oggetto il rigetto, emesso dall’Amministrazione sulla domanda per il riesame del precedente diniego, qui accertato come legittimo: e, già per questo, il Collegio non potrebbe che confermare la scelta dell’Amministrazione la quale, nel nuovo atto, s’è limitata a confermare il contrasto dell’intervento con il P.R.G. vigente, rinviando a quanto espresso nel precedente provvedimento di diniego.

4.2. È bensì vero che nel ricorso viene invocata come applicabile alla fattispecie la cd. sanatoria giurisprudenziale, e, cioè, quell’interpretazione per cui l’accertamento di conformità, ex art. 36 d.P.R. 380/01, sarebbe possibile anche se l’abuso sia conforme alla sola strumentazione urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.

4.3. Tuttavia, anche a prescindere che si tratta di orientamento recessivo e comunque disatteso da questa Sezione (cfr. T.A.R. Veneto, II, 22 novembre 2010, n. 6091) è da rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la disciplina edilizia vigente, riferibile all’area interessata, non è stata in alcun modo modificata nell’intervallo d’interesse: o, quanto meno, non nel senso di consentire nella proprietà L. la manutenzione straordinaria di un edificio mediante demolizione e successiva fedele ricostruzione.

4.4. Il ricorso per motivi aggiunti va pertanto senz’altro respinto.

5.1.1. Il secondo ricorso per motivi aggiunti impugna il provvedimento 15 aprile 2010, n. 17540/06/0009156/2010/ ATEP/GB, a firma del responsabile dell’area territorio e lavori pubblici, con il quale è stata rigettata la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica del fabbricato, preliminare alla domanda di condono presentata, affermando, come si è già detto, che l’intervento avrebbe comportato la realizzazione di volumi non assentiti né dal punto di vista urbanistico, né dal punto di vista ambientale.

5.1.2. Il provvedimento è censurato principalmente per violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 167 d. lgs.42/04, nonché per eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, per erroneità della motivazione e falsità dei presupposti.

In generale, l’art. 167 cit. ammette la sanatoria soltanto per quegli interventi, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

In specie, secondo il Comune, l’intervento configurerebbe la creazione di nuovi volumi non assentiti dal punto di vista urbanistico e non autorizzati dal punto di vista ambientale, in quanto i titoli a suo tempo rilasciati contemplavano solamente un intervento di ristrutturazione con ampliamento e sopraelevazione, e non demolizione, in quanto la stessa era vietata dall’art. 20 (ex art. 26) delle N.T.A. del regolamento edilizio vigente.

5.1.3. I ricorrenti censurano il provvedimento affermando che il vincolo paesaggistico, imposto all’intera zona collinare di Creazzo, si estenderebbe sul fabbricato in via indiretta, riguardando non già l’edificio in sé considerato, quanto, piuttosto, il suo inserimento nel contesto panoramico circostante, sicché avrebbe ad oggetto solamente quelle caratteristiche del fabbricato idonee ad interferire con il complesso paesaggistico in cui ricade.

D’altro canto, il Comune, rilasciando l’originaria concessione edilizia, aveva a suo tempo approvato, anche per ciò che concerne la compatibilità paesaggistica, un intervento consistente, tale che, al termine, secondo i ricorrenti, del manufatto originario sarebbero al più residuati brevi tratti di muratura delle pareti nord e sud, interessate da ampliamenti laterali ed in altezza, da traslazioni forometriche e da lavori di risanamento strutturale.

5.1.4. Insomma, oggetto della tutela sarebbe soltanto l’armonico inserimento dell’edificio nel tessuto panoramico circostante, garantito dalla specifica tipologia edilizia prevista per l’immobile tanto dalla scheda urbanistica quanto dal progetto autorizzato.

E poiché questa sarebbe stata pienamente rispettata attraverso la demolizione e successiva fedele ricostruzione, l’edificio realizzato non presenterebbe alcuna incongruità rispetto all’intervento oggetto delle originarie autorizzazione ambientali rilasciate dal Comune, "avendo la difformità dai titoli (edilizi e paesaggistici) al più riguardato esclusivamente le modalità di intervento su brevi tratti delle due facciate e nessun’altra caratteristica architettonica dell’immobile".

Da ciò la conclusione che l’intervento effettuato sarebbe conforme all’autorizzazione paesaggistica a suo tempo emessa, e che, dunque, il diniego emesso sarebbe affatto ingiustificato.

5.2.1. La censura è infondata.

In generale, il vincolo paesaggistico è destinato a vietare ogni trasformazione del territorio tutelato, senza una preventiva autorizzazione dell’autorità a ciò preposta.

Ora, non vi può essere dubbio che, del territorio vincolato appartengono anche le costruzioni in questo erette, nello stato in cui esse si presentano, inclusi i materiali che le costituiscono

5.2.2. Nel caso, l’autorizzazione ambientale era stata rilasciata per un intervento di ampliamento che, diversamente da quanto costantemente ripetono i ricorrenti nelle loro difese, imponeva la conservazione ed il restauro delle pareti nord e sud, salvo alcuni marginali interventi sulla forometria.

La demolizione delle pareti e la loro ricostruzione, a prescindere dalla fedeltà di questa, sono in evidente contrasto con il progetto originario, ed in difformità con l’autorizzazione ambientale che era stata rilasciata per lo stesso.

5.2.3. La ricostruzione ha dunque condotto alla realizzazione di volumi non autorizzati preventivamente: sicché legittimo è stato il diniego qui impugnato, in relazione alle censure esaminate.

5.3. Per vero il secondo ricorso per motivi aggiunti reca anche una censura di sviamento di potere.

Secondo i ricorrenti, il diniego confermerebbe come, nell’intera vicenda, il Comune avrebbe esercitato i propri poteri non a tutela dell’interesse pubblico e di salvaguardia del territorio, bensì "condizionati in senso sfavorevole ai ricorrenti dalle continue ed ingiustificate lamentele, diffide ed iniziative di ogni genere assunte dai proprietari del lotto confinante con quello in cui sorge il controverso fabbricato".

La censura è evidentemente priva di qualsiasi supporto probatorio; inoltre, ove pure l’Amministrazione avesse agito anche su segnalazione dei vicini, ciò che evidentemente rileva è la obiettiva legalità della sua condotta, che è stata senz’altro confermata.

6.1. Come si è detto, da ultimo l’Amministrazione comunale ha negato, con i provvedimenti 4 giugno 2010, il condono edilizio separatamente richiesto da L. e P. con analoghe istanze, sempre riferimento ai lavori di ristrutturazione de quibus.

Nel rigettare la richiesta, in particolare, il Comune osserva che essa "non può essere considerata come riguardante la tipologia 6 ma come tipologia 1 della tabella C della definizione degli illeciti edilizi, allegata alla L. 326/2003, in quanto l’opera realizzata consiste nella creazione di un nuovo volume abusivo e in contrasto con la disciplina edilizia e urbanistica, dopo la demolizione di un volume in violazione dell’art. 26 (ora 20) delle N.T.A. del P.R.G., in zona sottoposta al vincolo dei beni ambientali, e pertanto risulta in contrasto anche con l’art. 3 della L.R. veneta n. 21/2004".

In seguito, con nota ricevuta il 10 settembre 2010, l’Amministrazione ha comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento volto all’adozione dell’ordinanza per la demolizione del fabbricato, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

6.2.1. Il primo motivo di ricorso avverso il diniego di condono è rubricato nella violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l.r. 21/2004 e della tabella C allegata alla l. 326/2003, nonché nell’eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di motivazione.

In realtà, si tratta di un compendio delle censure via via proposte con i tre precedenti ricorsi, avverso gli atti emessi dall’Amministrazione: e, dunque di una censura d’invalidità derivata.

6.2.2. Basta dunque, per respingerla, oltre che fare rinvio alle precedenti conclusioni, ribadire che il condono è escluso tanto dall’art. 32, comma XXVII, lett. d) della l. 326/2003, essendo l’opera in contrasto con le norme urbanistiche (nelle zone sottoposte al vincolo dei beni ambientali ogni difformità è variazione essenziale, ex art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001; inoltre la nuova costruzione è stata realizzata in mancanza dell’autorizzazione paesaggistica) e con le prescrizioni degli strumenti urbanistici (la scheda 114 e l’art. 26 delle norme tecniche d’attuazione vietavano la demolizione e la ricostruzione).

6.2.3. Come si legge nella motivazione del provvedimento di rigetto, inoltre, il condono è escluso anche dalla l.r. 21/04, che, nelle zone vincolate, lo ammette solo per le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume, oppure per i mutamenti di destinazione d’uso: situazioni non riconducibili alla fattispecie de qua.

6.3. La seconda censura reitera quella di sviamento, in precedenza formulata, con argomenti analoghi, cui il Collegio non può altrimenti rispondere, se non ribadendo le sue precedenti conclusioni.

7. Il ricorso principale ed i motivi aggiunti devono essere in conclusione respinti, e così pure la domanda risarcitoria presentata.

Le spese di lite, compensate tra i ricorrenti e l’interveniente ad opponendum, seguono la soccombenza quanto alle Amministrazioni resistenti, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Compensa le spese di lite tra l’interveniente ad opponendum Bedin ed i ricorrenti, che condanna invece alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Creazzo, liquidandole complessivamente in Euro 5.000,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge, e dell’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, liquidandole in Euro 1.800,00 per diritti ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 25726

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che F.I., con ricorso del 18 marzo 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Prefetto di Venezia e del Ministro dell’interno, la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 502/08 del 28 marzo 2008, con la quale la Corte – pronunciando sull’appello proposto dal F. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 26/06 del 31 maggio 2006, che aveva rigettato il ricorso proposto dallo stesso F. avverso il diniego, oppostogli dall’ufficiale di anagrafe del Comune di (OMISSIS), di iscrizione nel registro della popolazione residente in quel Comune – ha respinto l’appello;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’interno;

che, in particolare, la Corte di Venezia ha osservato che: a) l’iscrizione nel registro della popolazione residente nel Comune di (OMISSIS) era stata negata al F., in quanto quest’ultimo non era stato rinvenuto dai vigili urbani di quel Comune in occasione di alcuni sopralluoghi effettuati all’indirizzo dallo stesso indicato come dimora abituale; b) il Tribunale di Venezia aveva valorizzato tale circostanza, unitamente all’altra concernente l’assenza di somministrazione di energia elettrica nel periodo considerato, ritenendole ambedue prevalenti rispetto alle deposizioni testimoniali che, in contrasto con la prova documentale, confortavano invece l’assunto del F.; c) tale valutazione del Tribunale appariva esente da censura alla luce del fatto oggettivo della mancata utilizzazione dell’utenza di energia elettrica, in quanto la mancata utilizzazione di un servizio di rilievo essenziale ad un insediamento abitativo e, perciò, da esso inseparabile valeva a conferire ai riferiti episodi di presenza del F. nell’appartamento o nelle pertinenze ed adiacenze dello stesso il carattere di sporadicità ed occasionante; d) In tale contesto, di nessun rilievo riuscivano nè le riferite lungaggini dell’ente erogatore del servizio nell’attivazione e regolarizzazione dell’utenza nè la circostanza che l’appartamento fruisse comunque di altri servizi essenziali, quali l’erogazione dell’acqua e del gas, tali circostanze non potendo comunque valere a travolgere l’argomento logico utilizzato dal primo giudice: le prime, perchè nulla toglievano al fatto che comunque non vi fosse stata erogazione di energia elettrica; la seconda perchè … l’energia elettrica è indispensabile per il funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Nessuna prova, infine, l’appellante aveva fornito del fatto, solo genericamente affacciato, che antecedentemente alla formale attivazione dell’utenza vi fosse stato un consumo di energia non registrato.

Motivi della decisione

che, con il primo motivo (con cui deduce: Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 223 del 1989, art. 3, comma 2 anche alla luce dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concessione e mantenimento di residenza anagrafica), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus hanno erroneamente fondato la decisione sull’unica circostanza del suo mancato rinvenimento nella abitazione al momento della visita di controllo dei vigili comunali, ciò senza considerare la circostanza che egli, svolgendo l’attività di agente di commercio, era spesso obbligato a rimanere fuori casa ma soltanto per periodi limitati, come del resto emerso dalla esperita prova per testimoni, dalla quale risultano entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, che connotano la nozione giuridica di residenza;

che, con il secondo motivo (con cui deduce: Art. 360 c.p.c., n. 5 – Illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo in relazione, in particolare, alla presenza effettiva e concreta e, soprattutto, alla dimora abituale del sig. F. nell’immobile di cui è causa, come emerso dalle risultanze probatorie e dagli atti), il ricorrente critica per altro verso la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus hanno omesso di considerare il fatto decisivo, documentalmente provato, che l’erogazione di fatto dell’energia elettrica era riconducibile ai mesi di marzo-aprile 2003, ed inoltre sono incorsi in contraddizione, laddove, pur riconoscendo che era stata attivata l’erogazione del gas metano e che erano stati conteggiati i relativi consumi, hanno negato che l’impianto di riscaldamento potesse funzionare senza l’erogazione dell’energia elettrica, essendo semmai vero il contrario;

che il ricorso non merita accoglimento;

che, come noto, la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr., ex plurimis le sentenze nn. 1738 del 1986 e 791 del 1985);

che tale principio è conforme alla disciplina in materia e, in particolare, alla L. 24 dicembre 1954, n. 1228, art. 2, comma 1, – il quale fa obbligo ad ognuno di chiedere per sè … la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale … -, nonchè all’art. 3, comma 1, del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, il quale dispone che Per persone residenti nel comune si intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune;

che, nella specie, la Corte veneziana, nell’applicare detto principio, ha valorizzato, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico, sufficiente e priva di contraddizioni, circostanze – la ripetuta ed accertata assenza del F. in occasione degli accessi dei vigili urbani presso l’abitazione dallo stesso dichiarata e la mancanza della somministrazione di energia elettrica in tale abitazione – ambedue idonee a dimostrare l’insussistenza dei predetti elementi oggettivo e soggettivo necessari per qualificare come stabile ed abituale la permanenza del ricorrente nell’indicata dimora;

che, per altro verso, le critiche alla sentenza impugnata e, in particolare, l’omessa considerazione di altre circostanze favorevoli all’odierno ricorrente – come le deposizioni testimoniali assunte dai Giudici di primo grado – si risolvono, a ben vedere, in inammissibili richieste di una nuova valutazione delle prove acquisite, posto che, come già detto, la motivazione al riguardo della Corte di Venezia è del tutto esaustiva e priva di errori logico-giuridici;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 400,00, oltre alle spese prenotate a debito.

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