T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-08-2011, n. 7046 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha partecipato alla selezione indetta nel 2007 dal Ministero della Giustizia per la nomina a magistrato onorario presso il Tribunale (GOT).

In particolare, ha presentato domanda alla Corte di Appello di Bologna, indicando, quale sede per l’esercizio delle funzioni, tra le altre, il Tribunale di Ravenna.

In esito all’istruttoria di propria competenza, il Consiglio Giudiziario, dopo avere rilevato "che dalle informazioni acquisite agli atti a norma dell’art. 2, co. 5 lett. c) d.m. 26.9.2007, risulta che il candidato è stato sottoposto a procedimenti penali anche per gravi reati" riteneva che "pur trattandosi di fatti non recenti (l’ultima denuncia risale al 1996), i procedimenti penali cui è stato sottoposto, tenuto conto della dichiarata attività imprenditoriale svolta dall’aspirante, possono ingenerare il timore di parzialità nell’amministrazione della giustizia".

La domanda veniva quindi respinta, senza tuttavia motivare specificamente in ordine alla difformità rispetto al rapporto informativo del Prefetto di Ravenna, il quale, con nota del 3 aprile 2008, aveva espresso favorevole alla nomina, per non esservi incompatibilità o, comunque, circostanze ostative.

Nel frattempo, il dr. B. si classificava al primo posto nelle graduatorie dei Tribunali di Forlì e Ferrara, ed al secondo posto nelle graduatorie dei Tribunali di Bologna e Ravenna.

In data 19 giugno 2009, presentava le proprie controdeduzioni al Consiglio Giudiziario, mettendo in luce:

– con riferimento ai procedimenti penali evocati, che tutti si erano conclusi con la piena assoluzione, essendo stata esclusa la sussistenza del fatto ovvero la sua configurabilità come reato;

– con riferimento all’attività imprenditoriale pretesamente svolta, che, allo stato, egli esercitava esclusivamente l’attività di conduttore diretto di alcuni terreni agricoli di sua proprietà, ubicati in provincia di Ravenna. In ogni caso, non sussisteva alcuna relazione tra i procedimenti penali cui era stato sottoposto e l’attuale attività.

Il Consiglio Giudiziario, peraltro, confermava le proprie determinazioni, rilevando che i pregressi procedimenti penali inerenti l’esercizio di un’attività imprenditoriale, pur conclusi con sentenza assolutoria, erano indicativi di una attività "suscettibile di ingenerare il timore di parzialità nell’amministrazione della giustizia".

Avverso il complesso dei surrichiamati provvedimenti, parte ricorrente deduce:

1) Illegittimità per violazione di legge, per violazione dell’art. 5, comma 4, d.n. 29.11.2007; illegittimità per violazione di legge, per violazione dell’art. 3, comma 2, d.m. 26 settembre 2007, n. 27862. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti e del travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione.

Il Consiglio Giudiziario è tenuto a verificare, tra l’altro, l’inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell’attività svolta dagli aspiranti, e delle caratteristiche dell’ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell’amministrazione della giustizia.

Nel caso di specie, parte ricorrente evidenza che, non solo i procedimenti penali evocati dal Consiglio Giudiziario si sono conclusi con il proscioglimento, ma che gli stessi non avevano alcuna attinenza con l’attività economica attualmente esercitata.

2) Illegittimità per violazione di legge, per violazione dell’art. 5, comma 4, d.n. 29.11.2007; illegittimità per violazione di legge, per violazione dell’art. 3, comma 2, d.m. 26 settembre 2007, n. 27862; eccesso di potere per travisamento dei fatti.

I procedimenti penali di cui trattasi riguardano attività diverse da quella di coltivatore diretto cui, attualmente, il ricorrente si dedica.

In particolare, il procedimento penale concluso dinanzi al Tribunale di Ravenna con sentenza n. 9/2000 (depositata in data 12.1.2000) anch’essa pienamente assolutoria ("perché il fatto non sussiste") era collegato alla carica, in passato ricoperta, di presidente della "V.S.", società consortile a r.l., di cui peraltro egli non fa più parte dal 1996. Trattasi, comunque, di società che ha ormai da tempo cessato ogni attività.

3) Illegittimità per violazione di legge, per violazione dell’art. 3 l. n. 241/90, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con un precedente atto; illogicità e manifesta ingiustizia, carenza di motivazione.

Senza alcuna chiara ragione, il Consiglio Giudiziario si è discostato dalle conclusioni del Prefetto di Ravenna.

Si sono costituite, per resistere, le amministrazioni intimate.

Con ordinanza n. 4726 del 15.10.2009, è stata respinta l’istanza cautelare.

Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 22 giugno 2011.

2. Il ricorso è fondato nei termini che si vanno di seguito a precisare.

2.1. La tutela dei primari valori di imparzialità, indipendenza e prestigio dell’esercizio della funzione giurisdizionale, prescinde dal riscontro circa l’imputabilità soggettiva di specifici fatti negativi ascritti a colui che all’esercizio di tale funzione aspiri.

Di tale esigenza, nel caso di specie, vi è un chiaro riflesso nell’art. 3, comma 2, del d.m. 26 settembre 2007 (recante i criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale) che, tra gli elementi che i Consigli Giudiziari debbono considerare, ai fini delle proposte di nomina, annovera anche l’ "inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell’attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell’ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell’amministrazione della giustizia" (lett. c).

Pertanto, la circostanza che il dr. B., in tutti i procedimenti penali nei quali è rimasto coinvolto, sia stato sempre prosciolto, non esclude, di per sé, che una diversa valutazione possa essere condotta al distinto fine di apprezzare l’esistenza di elementi suscettibili di determinare una ripercussione sfavorevole sull’immagine del magistrato onorario.

Tuttavia, nel caso di specie, pare al Collegio che il Consiglio Giudiziario non si sia dato alcuna pena di formulare una motivazione esplicita dell’esclusione della candidatura del ricorrente, in particolare estrapolando dal contesto storico, presente o passato, quegli elementi che, unitamente alle vicende oggetto dei processi penali ai quali egli è stato sottoposto, risultino tali da ledere, ovvero anche soltanto porre in pericolo, i suddetti valori di indipendenza, prestigio ed imparzialità.

Né ovviamente è dato al Collegio di rinvenire siffatte motivazioni in quelle delle sentenze con le quali tali procedimenti sono stati definiti, poiché, in tal modo, verrebbe a sovrapporsi a valutazioni che sono proprie ed esclusive dell’autorità amministrativa.

La motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’ iter logico e giuridico mediante il quale l’amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni.

Nel caso di specie, è tuttavia impossibile ricostruire detto percorso logico, trattandosi, a tacer d’altro, di apprezzamenti caratterizzati da ampia discrezionalità, come reso evidente dal fatto che altra Autorità intervenuta nel procedimento (il Prefetto di Ravenna) è giunto a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle del Consiglio Giudiziario.

Allo stato non è dunque dato comprendere perché permangano dubbi o incertezze sull’idoneità del dr. B. non solo a svolgere in modo imparziale le funzioni giudiziarie, ma anche a non arrecare alcuna lesione oggettiva al prestigio dell’Ordine Giudiziario.

3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso, assorbita ogni altra censura, deve essere accolto.

Sembra tuttavia equo, in ragione del carattere formale delle censure accolte, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-07-2011) 25-08-2011, n. 32872 Cause di non punibilità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 16 novembre 2010 la Corte d’appello di Perugia confermava la decisione del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Terni che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato:

– A.C. e B.S. colpevoli – il primo quale autore e il secondo quale concorrente – dei reati di cui agli artt. 326 e 615 ter c.p., e, inoltre, del reato di cui all’art. 378 c.p.;

– M.E. colpevole dei reati di cui agli artt. 326 e 615 ter c.p.. La Corte di merito, premesso che a Terni due gruppi imprenditoriali si contendevano, anche per mezzo di denunce reciproche, il controllo del mercato dei videopoker, uno rappresentato da S.R. intorno al quale orbitavano B. e D.C.G., l’altro dal marito della M., riteneva accertato che A. e Ma., impiegati della Procura della Repubblica di Terni e autorizzati all’accesso al registro informatico del RE.GE., avessero indebitamente attinto notizie ancora coperte dal segreto istruttorio e le avessero divulgate a beneficio degli appartenenti a quello dei due gruppi in contesa a cui, per motivi di amicizia o di parentela, erano vicini.

Contro la sentenza ricorrono tutti gli imputati. p.2. A.C. denuncia:

1. vizio di motivazione per omessa o erronea valutazione della credibilità della testimonianza della D.C., che lo ha indicato come la fonte delle informazioni soggette a segreto;

censura: che la Corte di merito, pur potendo rimediare all’omissione del primo giudice, non abbia ascoltato l’audio-cassetta sulla quale D.C. aveva registrato il colloquio con B.; che non abbia considerato l’anomalia della condotta della D.C., che, dopo avere ricevuto la notizia riservata, si recò presso la Procura della Repubblica accompagnata da un ex ufficiale dei carabinieri per attingere quella stessa notizia; che non abbia valutato la possibilità che la D.C. sia venuta in possesso della notizia riservata per altra via;

2. illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che la Corte di merito avrebbe presunto l’illegittimità degli accessi al RE.GE., dimenticando che egli era addetto al registro ed era autorizzato ad accedervi anche per delega della polizia giudiziaria;

3. mancanza di motivazione in ordine al reato di favoreggiamento di cui al capo i), perchè la Corte non ha risposto alla deduzione difensiva secondo cui egli avrebbe dato a S.R. la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati che quello aveva il diritto a ricevere. p.3. B.S. denuncia vizio di motivazione perchè la prova della colpevolezza è stata fondata sull’erronea valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatone rese dalla D. C., aggiungendo alle censure sollevate al riguardo dal coimputato A. quella della violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 4, sul rilievo che la dichiarante avrebbe rivestito la qualifica di indagata di reato collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2. p.4. M.E. denuncia:

1. mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza sotto il duplice profilo: a) che non è stato compiuto il riscontro incrociato delle visure al RE.GE. realizzate dalla postazione della ricorrente nel periodo sospetto con l’eventuale corrispondente rilascio di certificati dei carichi pendenti a favore di soggetti che li avessero richiesti; b) che la prova delle pretese rivelazioni ai familiari, in difetto di riscontri oggettivi, è stata ricavata in via presuntiva;

2. erronea applicazione dell’art. 615 ter c.p., perchè la giurisprudenza prevalente ritiene che l’acquisizione di notizie segrete, da parte di un soggetto legittimato ad accedere al sistema informatico, integri soltanto il reato di cui all’art. 326 c.p., e non anche quello di cui all’art. 615 ter.

Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza la difesa chiede sia dichiarata l’estinzione dei reati.

5. Questa Corte preliminarmente rileva che i reati per cui si procede, nelle more del giudizio di cassazione promosso con ricorsi che prima facie appaiono ammissibili almeno nella parte in cui sollevano la questione di diritto della configurabilità nella fattispecie in esame del reato previsto dall’art. 615 ter c.p., sono caduti in prescrizione.

Infatti il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e mezzo, tenuto conto della sospensione di giorni 86 dovuta a rinvii per impedimento dei difensori, copre gli illeciti commessi fino all’8 ottobre 2003, con la precisazione che le date apposte in calce alle imputazioni formulate nei confronti di A. e B. ("fino al gennaio 2004") e di M.E. ("fino al novembre 2003") non trovano alcuna giustificazione negli atti processuali e anzi sono contraddette dalla specificazione che l’ultimo degli accessi abusivi al sistema informatico (con immediata rivelazione del segreto carpito) fu compiuto da A. il 2.10.2003 e dalla M. il 22.5.2003.

I reati devono pertanto essere dichiarati estinti a causa della prescrizione, non risultando dagli atti, per nessuno dei ricorrenti, la prova evidente che il fatto non sussiste o non è stato commesso o non costituisce reato.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 26-09-2011, n. 34770 Sospensione condizionale

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Svolgimento del processo

Il Tribunale monocratico di Palermo, con sentenza del 21.6.2010:

a) affermava la responsabilità penale di G.A. e G.M.F. in ordine ai reati di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 (per avere realizzato, in zona sismica, opere edilizie finalizzate alla trasformazione di dieci magazzini in dieci appartamenti senza darne preavviso scritto all’autorità competente e senza la preventiva autorizzazione – in (OMISSIS), in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS)) e, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., condannava ciascuno alla pena complessiva – condizionalmente sospesa – di Euro 1.000,00 di ammenda;

b) dichiarava estinta, per intervenuto rilascio di provvedimento sanante D.P.R. n. 380 del 2001, ex artt. 36 e 45 la correlata contravvenzione di cui all’art. 44, lett. b), dello stesso T.U..

Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi i condannati, i quali hanno eccepito:

– la propria estraneità ai reati contestati, non essendo essi proprietari del manufatto interessato dai lavori di trasformazione;

– l’ingiustificato proscioglimento per intervenuto accertamento di conformità dal reato edilizio, a fronte di opere che dovevano ritenersi, invece, realizzate con autorizzazione edilizia del 12.2.2004, che all’epoca non era stata ancora annullata;

– la incongruità della concessione del beneficio della sospensione condizionale delle pene, risolventesi in un pregiudizio giuridicamente apprezzabile.

Motivi della decisione

1. Il terzo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema – con la sentenza 2.6.1994, n. 6563, Rusconi – hanno affermato che:

– la concessione della sospensione condizionate costituisce manifestazione dell’esercizio di un potere, avente natura discrezionale, attribuito dotta normativa esclusivamente al giudice, purtuttavia "l’esercizio del medesimo non solo è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 163 cod. pen. ed ai limiti previsti dall’art. 164 cod. pen., ma trova il proprio imprescindibile parametro nella finalità rieducativa della pena ( art. 27 Cost., commi 1 e 3), che, in vista della tutela delle posizioni individuali, dimensiona e limita la potestà punitiva statale ( art. 25 Cost., comma 2). Nella individualizzazione della pena, che ad un tempo soddisfa l’esigenza di renderla il più possibile personale e di finalizzarla alla reintegrazione sodate del condannato, s’incentra il criterio (prescrittivo) sotteso alla discrezionalità del giudice nell’esercizio della potestà punitiva";

– per la concessione della sospensione condizionale non sono ipotizzabili nè la necessità di istanza dell’imputato nè il potere della parte di rinunciarvi, ma la concessione medesima non può risolversi in un pregiudizio per la situazione dell’imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena, a tutela della sua posizione individuale, sicchè l’interesse all’impugnazione non può escludersi tutte te volte che il provvedimento di concessione "sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa;

– "il pregiudizio addotto per contestare la concessione della sospensione condizionale in tanto rileva in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, cioè comprometta quelle posizioni garantite all’imputato chi legislatore con la previsione del beneficio".

– in tale prospettiva non può assumere rilevanza giuridica la mera opportunità di riservare il beneficio a future condanne eventualmente più gravi, trattandosi di una valutazione di opportunità, del tutto soggettiva e per giunta eventuale, che si pone in chiara contraddizione con quella prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall’art. 164 c.p., comma 1 per la concessione del beneficio (così pure Cass.: Sez. 5, 11.5.2001, n. 19190, Turano ed altri; Sez. 3 29.11.2000, n. 12279, Buzzi; Sez. 3, 21.4.2000, n. 4954, Moresco).

Applicando i principi anzidetti alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che:

a) il beneficio concesso non è stato richiesto dai condannati;

b) esso è idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica degli impugnanti, poichè – ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5, comma 2, lett. d), – non sono eliminabili (in seguito al verificarsi delle condizioni ivi previste) le iscrizioni del casellario giudiziale riguardanti te condanne per te quali è stata inflitta la sola pena dell’ammenda condizionalmente sospesa (vedi ai riguardo, Cass., Sez. 1, 7.3.2001, n. 9515, Gaggia).

La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata sui punto senza rinvio, con conseguente eliminazione della statuizione inerente la concessione ai ricorrenti della sospensione condizionale della pena.

2. I ricorsi, invece, devono essere rigettati nel resto, osservandosi al riguardo che:

2.1 Quanto alle doglianze riferite all’affermazione della responsabilità degli imputati, va rilevato che essi sono stati condannati in seguito a corretta valutazione della situazione concreta in cui venne svolta inattività incriminata, e la loro responsabilità circa la realizzazione delle opere illecite è stata dedotta non dalla situazione di proprietà dell’area e del manufatto su cui si è svolta l’edificazione abusiva, bensì dalla piena disponibilità, giuridica e di fatto, dei manufatto trasformato e dall’interesse specifico ad effettuare le eseguite modificazioni (principio del "cui prodest").

2.2 Gli effetti dell’annullamento di ufficio di un titolo abilitativo edilizio retroagiscono ex tunc, cioè al momento della formazione del titolo abilitativo medesimo: nessuna efficacia può riconnettersi, conseguentemente, all’autorizzazione edilizia annullata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annuita senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che elimina.

Rigetta i ricorsi nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-05-2011) 07-10-2011, n. 36402 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 21.1.2010, in parziale riforma della sentenza 3.6.2008 del Tribunale collegiale di quella città:

a) ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di D.C. G. in ordine al reato di cui:

– all’art. 609 bis cod. pen. (perchè, con violenza consistita nel trattenere per un braccio G.V., minore degli anni 14, e nel non arrestare la marcia del trattore a bordo del quale si trovavano per impedirle di scendere, costringeva la stessa a subire atti sessuali, consistiti nel toccarla sul seno e su quasi tutto il corpo, prendendo pure la mano della ragazza affinchè anche lei lo toccasse – in (OMISSIS));

b) e, ritenuta l’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena in anni due di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale;

c) confermava le statuizioni risarcitorie in favore della G., costituitasi parte civile.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del D.C., il quale ha eccepito mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, per avere la Corte territoriale ritenuto incongruamente attendibili le accuse formulate dalla G., imprecise persino sulla individuazione dell’epoca in cui sarebbe avvenuto il fatto, senza approfondire le contraddizioni rilevate tra le narrazioni della minore e quelle fornite dalla madre e dalla sorella.

Il giudizio sulla colpevolezza, inoltre, sarebbe stato inaffidabilmente riposto sull’opinione di un "esperto nella guida di trattori", il quale, senza avere effettuato alcuna prova pratica sul veicolo cingolato utilizzato in concreto, aveva opinato "sulla astratta possibilità che il mezzo, a determinate condizioni, poteva essere condotto servendosi di una sola mano". Mancherebbe di ogni giustificazione, infine, "il rifiuto di dare corso ai richiesti approfondimenti istruttori sulla base dello stentoreo riferimento ad una marginalità delle richieste, senza in alcun modo offrire una accettabile motivazione del diniego".

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perchè tutte le doglianze sono infondate.

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa (vedi, tra le costanti decisioni in tal senso, Cass.: Sez. 3: 12.10.2006, n. 34110;

10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004, n. 3348; Sez. 4, 9.4.2004, n. 16860).

Un’indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata, poichè i giudici del merito hanno sottoposto ad un controllo rigoroso le dichiarazioni accusatorie provenienti da G.V. e coerentemente hanno riconosciuto credibilità alle stesse (tenendo anche conto delle argomentazioni svolte dal consulente del P.M.) a fronte di non meglio specificate "contraddizioni" con le dichiarazioni rese dalla madre e dalla sorella.

2. Nell’anzidetto contesto probatorio la Corte territoriale non ha mancato di valutare le obiezioni formulate dalla difesa con riferimento alla prospettata inattendibilità della valutazione – circa la possibilità di guidare per brevi tratti il trattore cingolato anche con una sola mano – espressa dal tecnico M. M., "esperto" del funzionamento di macchine agricole.

Tale possibilità è stata contestata dalla difesa con una confutazione meramente assertiva e non corroborata da alcun elemento tecnico idoneo a screditarla.

Le argomentazioni dei giudici del merito non trovano smentita, dunque, nelle prospettazioni difensive, rivolte sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio in una diversa ottica valutativa. Deve concludersi, pertanto, che la Corte territoriale – previo adeguato raffronto degli elementi di responsabilità acquisiti a carico dell’imputato con le obiezioni mosse dalla difesa – è razionalmente pervenuta ad un’affermazione di colpevolezza sulla base di un apparato argomentativo della cui logicità non è dato dubitare.

3. A norma dell’art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all’abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l’indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi.

A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ed un’impossibilità siffatta può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonchè quando l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

L’error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva pertanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema – solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito e tanto non è dato ravvisare nella sentenza in esame.

La parte aveva chiesto, con l’atto di appello, un nuovo esame anche attraverso confronto, della parte offesa, della madre e della sorella della parte offesa; nonchè l’espletamento di una perizia tecnica sulle modalità di guida di un trattore e la Corte di merito, a fronte di tali richieste, ha correttamente affermato (con argomentazioni ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico) di poter escludere ogni incertezza allo stato degli atti, considerando razionalmente irrilevante, nel quadro complessivo degli elementi di prova già raccolti, l’accertamento al quale esse erano finalizzate.

La contraria affermazione di rilevanza non risulta sorretta, nel ricorso, da alcuna esplicitazione concreta.

Va altresì evidenziato che – secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (vedi Cass.: Sez. 3, 2.2.2006, Biondillo ed altri; Sez. 4, 6.2.2004, n. 4981; Sez. 4, 28.2.2003, a 9279; Sez. 5, 21.10.1999, n. 12027; Sez. 3, 14.2.1998, n. 13086) – la perizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva", essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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