Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 25-10-2011, n. 38747 Circostanze del reato Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Il G.I.P. del Tribunale di Verona, con sentenza del 13.05.2010, dichiarava Ba.Ma. e B.P. responsabili dei delitti loro rispettivamente ascritti e condannava: Ba.

M., unificati i delitti a lui ascritti ai capi A, B1 e D ex art. 81 c.p. e riconosciuta la continuazione degli stessi con il più grave delitto oggetto della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Verona del 12.12.2008, parzialmente riformata dalla C.A. di Venezia in data 29.06.2009, in aumento rispetto alla pena già inflitta con detta sentenza, computata la diminuzione per il rito, all’ulteriore pena di anni tre di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa , determinando la pena complessiva in anni otto e mesi otto di reclusione ed Euro 44.000,00 di multa; B.P., unificati i delitti a lui ascritti ai capi A-B1 ed E, considerato più grave il delitto di cui al capo A, concesse le attenuanti generiche valutate equivalenti rispetto all’aggravante contestata, computata la diminuzione di un terzo per la scelta del rito, alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.000 di multa. Disponeva altresì la confisca della somma di Euro 18.000,00 sequestrata a B.P..

A B.P. e Ba.Ma. era stato contestato il delitto di cui agli art. 110 c.p. e art. 73 comma 1 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, per avere posto in essere una compravendita di un quantitativo imprecisato ma comunque ingente di sostanza stupefacente tipo hashish non inferiore ai 10 Kg; in particolare il Ba. svolgeva il ruolo di acquirente, il B. di mediatore, mentre il coimputato M.M. era il venditore della predetta sostanza.

Al B. e al Ba. era poi contestato di avere acquistato da tale T.N. un campione dello stupefacente di cui sopra. Infine al Ba. era contestato di avere ceduto a terzi non identificati quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana, il cui provento risultava pari a Euro 1.037.800 e al B. di avere acquistato, in concorso con altri coimputati e ceduto a terzi quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente di tipo hashish ripartendosi i compiti nel seguente modo: il M.M. forniva lo stupefacente al B.P., il quale a sua volta lo cedeva al S.G. e ad altri clienti e consegnava di volta in volta il denaro ricevuto al M.. Avverso la sopra indicata sentenza tutti gli imputati proponevano appello a mezzo dei loro difensori.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza datata 3.02.2011, oggetto del presente ricorso, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado,assolveva il B. e il Ba. unitamente all’imputato Be. dal reato contrassegnato come B1 ex art. 530 c.p.p. comma 2, perchè il fatto non sussiste ed inoltre, esclusa l’aggravante di cui all’art.80 secondo comma Legge Stupefacenti dal reato contrassegnato con la lettera A, rideterminava la pena come segue:

B.P.: anni 4, mesi 4 di reclusione ed Euro 24 mila di multa;

Ba.Ma.: anni 8, mesi 4 di reclusione ed Euro 42.000 di multa.

Riteneva la Corte di appello che non ci fosse una prova sufficiente in ordine al reato avente ad oggetto l’acquisto da parte di B. e Ba. di un campione di sostanza stupefacente di tipo hashish da T.N. dal momento che sussisteva il dubbio sulla effettiva anche minimale capacità drogante della sostanza in considerazione altresì del mancato acquisto della stessa da parte da parte del Ba. e del coimputato Be..

Avverso tale sentenza proponevano distinti ricorsi per cassazione B.P. e Ba.Ma., a mezzo dei loro difensori, e concludevano chiedendone l’annullamento con i provvedimenti consequenziali. B.P. lamentava:

1) nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e), nella parte in cui dichiara la responsabilità dell’imputato in ordine al capo A) dell’imputazione. Secondo il ricorrente non sarebbe rinvenibile nell’impugnata sentenza il percorso logico giuridico attraverso il quale il giudice è pervenuto alla dichiarazione della sua responsabilità, in quanto non si rinviene il ragionamento logico che consente di comprendere il contributo causale offerto dal B. in ordine ai successivi contatti tra cedente e cessionario, atteso che era risultato soltanto, all’esito di una intercettazione ambientale, che egli si era adoperato per mettere in contatto il Ba. e il coimputato M. per questioni legate al traffico di stupefacenti e l’unico elemento apprezzato visivamente dalla P.G. era stato l’acquisto in tale occasione da parte del Ba. di un campione di sostanza di tipo hashish da parte del M..

2) Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e) nella parte in cui si dispone la confisca della somma di danaro in sequestro.

Secondo il ricorrente infatti tale somma in contanti era destinata al pagamento di lavori di realizzazione dell’impiantistica elettrica e idraulica all’interno dell’abitazione in costruzione di proprietà sua e della moglie, come risultava dalla documentazione in atti e quindi tale somma non rappresentava il profitto derivante da attività illecite. Ba.Ma. lamentava:

1) Carenza motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 133 c.p. in quanto la motivazione della sentenza impugnata in relazione all’art. 133 c.p. sarebbe del tutto laconica e, in particolare, non fornirebbe alcuna risposta ai motivi di appello in cui era stata effettuata una minuziosa trattazione di ogni singolo criterio indicato nell’art. 133 c.p..

2) Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) in ordine al trattamento sanzionatorio derivante dall’esclusione dell’aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2. Secondo il ricorrente la Corte territoriale, avendo escluso l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, avrebbe dovuto apportare una modifica a favore del ricorrente al trattamento sanzionatorio, dovendosi quindi ritenere tale mancata modificazione diminutiva della pena irrogata manifestamente illogica.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto da Ba.Ma. è fondato nei limiti di cui in motivazione.

Per quanto attiene al primo motivo, la motivazione dei giudici della Corte territoriale in merito alla pena è congrua e corretta in quanto viene dato atto dell’importante guadagno derivante dal provento dell’attività certamente superiore alla somma sequestrata e al fatto che il Ba. si era limitato ad ammettere le proprie responsabilità, ma non aveva fornito alcun contributo per dimostrare quelle dei coimputati B. e M..

Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Per quanto attiene infatti al trattamento sanzionatorio derivante dall’esclusione dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 dal reato contrassegnato con la lettera A, i giudici della Corte territoriale hanno escluso la predetta aggravante, ma non hanno apportato alcuna modifica al trattamento sanzionatorio. A pagina 22 della sentenza impugnata si legge infatti testualmente:" In ordine al trattamento sanzionatorio il Giudice non ha dato conto del giudizio di comparazione delle circostanze (era stata contestata sia la recidiva che l’aggravante ex art. 80 L.S.) poichè, riconosciuta l’esistenza del vincolo della continuazione con i fatti già oggetto di sentenza e ritenuti questi più gravi,si era limitato a praticare un aumento con riferimento ai capi A) e D) pari, per ciascun episodio, ad anni 2 di reclusione ed Euro 9 mila di multa che la Corte ritiene di condividere nella loro equità… Si è di conseguenza proceduto alla sola eliminazione dell’ulteriore aumento di mesi 6 in connessione alla assoluzione di cui al capo B1".

Tanto premesso si osserva che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass., Sez. 5, Sent. n. 48036 del 30.09.2009, Rv.

245394)" il giudice dell’impugnazione che accolga l’appello dell’imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha l’obbligo di diminuire la pena complessivamente irrogata e di rifissare la pena base in misura non superiore a quella determinata in primo grado, al fine di non violare il principio del divieto di "reformatio in peius". Nella fattispecie che ci occupa il giudice di primo grado, nel determinare l’aumento di pena per il reato contrassegnato con la lettera A, aggravato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, ha tenuto conto della qualificazione di tale reato e della quantità della pena per esso prevista, superiore a quella determinabile per il reato non aggravato. Nella sentenza impugnata invece i giudici della Corte territoriale si sono limitati a confermare per il reato contrassegnato con la lettera A l’aumento di anni 2 ed Euro 9.000 di multa (in continuazione con quello già oggetto della sentenza definitiva del G.I.P. del Tribunale di Verona, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Venezia in data 29.06.2009, divenuta definitiva in data 30.09.2009), già comminato dal giudice di primo grado, senza operare alcuna diminuzione, sebbene i giudici di appello avessero escluso per il reato di cui sopra la sussistenza dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Pertanto l’impugnata sentenza deve essere annullata nei confronti di Ba.Ma. limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Nel resto il ricorso del Ba. deve essere rigettato.

Passando all’esame del ricorso di B.P., osserva la Corte che lo stesso è palesemente infondato, in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

Tanto premesso si osserva che il ricorso proposto per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione seleziona un percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione ed egualmente si esonera dalla indicazione specifica degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta. Le censure che investano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza dei vizi denunziati.

Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorso di B.P., il quale si limita a dolersi del risultato attinto dalla sentenza impugnata accumulando circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto ascrittogli in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a confermare la sentenza di primo grado.

La Corte di Appello infatti, con riferimento al primo motivo, ha correttamente rilevato che non riveste particolare significato la circostanza che non sia stato effettuato a carico del B. alcun sequestro di sostanze stupefacenti, in considerazione del fatto che le intercettazioni telefoniche e ambientali sono ampiamente dimostrative della sussistenza dei reati per cui è stato ritenuto responsabile e del particolare ruolo di mediatore da lui rivestito che non implicava un concreto passaggio dello stupefacente nelle sue mani.

Per quanto poi attiene al secondo motivo di ricorso i giudici della Corte territoriale hanno condiviso le corrette e congrue argomentazioni riportate nella sentenza di primo grado e hanno ulteriormente evidenziato che l’esistenza di una situazione debitoria dell’imputato per dei lavori di ristrutturazione presso la sua abitazione non poteva giustificare la detenzione di una somma in contanti pari a 18 mila Euro, e questo, in particolare, in relazione al fatto che egli è stato ritenuto responsabile in relazione ad una lucrosa e ben avviata attività diretta sia alla cessione di sostanza stupefacente, sia alla intermediazione nelle medesime, in cui venivano trattati grandi quantitativi delle predette sostanze.

Pertanto nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata, nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente B.P. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ba.Ma. limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso del Ba..

Dichiara inammissibile il ricorso di B.P. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-10-2011) 11-11-2011, n. 41331

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Svolgimento del processo

1. La difesa di S.A.C. propone ricorso avverso la sentenza del 22 febbraio 2011 della Corte d’appello di Caltanissetta che ha confermato la pronuncia di primo grado, riconoscendo la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 371 c.p. riguardante un giuramento deferitogli nel corso di un procedimento civile, nell’ambito del quale egli è intervenuto come terzo chiamato in garanzia.

Si eccepisce con il primo motivo illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli elementi di prova acquisiti in dibattimento e vizio di motivazione sull’identificazione del socio della riferita società di fatto.

Si richiamano i documenti della difesa, che individuano il proprietario di terreni siti in contrada terrazza di (OMISSIS) in S.C., che si ritiene identificabile nel padre del ricorrente e non in quest’ultimo il quale si chiama S.A. C. e non è proprietario di alcun fondo o immobile.

Questo consente di escludere la certezza dell’identificazione della persona menzionata dai testi in udienza e correlativamente di escludere che la Corte abbia fornito una motivazione logica e coerente rispetto agli elementi processuali, essendo del tutto singolare che un accertamento, quale quello relativo alla proprietà di un terreno non si basi sulla formale intestazione dello stesso, ma su congetture e valutazioni personali.

Si lamenta inoltre analogo vizio con riferimento all’erronea qualificazione del rapporto intercorrente tra le persone coinvolte nella vicenda; in particolare si è ritenuta l’esistenza di una società di fatto tra il ricorrente e i signori C.C., senza accertare gli elementi costitutivi di tale figura societaria, provenendo tale ricostruzione soltanto delle dichiarazioni delle parti lese, interessate a un tale accertamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta vizio di motivazione e contraddittorietà delle conclusioni raggiunte con gli elementi di prova acquisiti nel dibattimento, osservando che l’impianto accusatolo si fonda sull’attestazione della parte civile, in quanto tale portatrice di interesse configgenti, poichè le dichiarazioni rese non sono state sottoposte ad un’accurata disamina, nè alla ricerca di conferme oggettive.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile riproponendo questioni di fatto, già valutate dal giudice di merito, con motivazione che si sottrae ai rilievi di illogicità e contraddittorietà formulati.

In particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, riguardante la non corretta individuazione dell’agente, la sentenza ha chiarito che all’identificazione non si è giunti sulla base del solo nominativo, ma in forza di individuazione effettuata a seguito di contatto personale dell’interessato con i testi, oltre che in ragione del riferimento ad un termine, indicativo della giovane età, che non poteva attribuirsi al genitore dell’odierno ricorrente; si è inoltre chiarito che quest’ultimo è stato identificato dai testi come proprietario, ancorchè in maniera non corretta, in quanto è la persona che agisce uti dominus sul fondo, formalmente intestato a suo padre.

Il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, ignorando tali argomentazioni si limita a riproporre le questioni di fatto, senza neppure allegare un preteso travisamento delle prove sulle quali sarebbero fondate le conclusioni richiamate, sollecitando conseguentemente a questa Corte una valutazione di merito, inammissibile in questa fase di legittimità. 2. Il secondo rilievo di difetto di motivazione, riguardante l’erronea qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le parti quale società di fatto risulta del tutto generico, in quanto la difesa, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non indica nè allega le dichiarazioni dei testi di segno contrario a quelle valutate dal giudicante, idonee a fondare l’ipotesi di accusa, mentre le contestazioni di scarsa credibilità dei testi ritenuti attendibili risultano del tutto generiche, in ragione delle diverse allegazioni contenute in sentenza, ove si è fatto chiaro riferimento non solo alla deposizione delle parti offese, ma anche alle conformi indicazioni fornite da testi indifferenti, che inevitabilmente rafforzano il portato dei primi, dando così conto di una motivazione coerente e puntuale, che si sottrae ai rilievi contenuti in ricorso, che da tale esposizione di fatto prescinde.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, in applicazione dell’art. 616 c.p.pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 140 Spedizionieri doganali

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Svolgimento del processo

Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di aver partecipato all’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale e di essere stati esclusi, per effetto della gravata determinazione, dall’elenco dei candidati ritenuti idonei al conseguimento della patente per non risultare gli stessi iscritti nel Registro Circoscrizionale del personale ausiliario, di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 43 del 1973, per come previsto dagli artt. 51 e 2 del bando d’esame.

Avverso la gravata determinazione deducono i ricorrenti i seguenti motivi di censura:

– Disapplicazione e falsa applicazione dell’art. 51ndel D.P.R. n. 43 del 1973 ed eccesso di potere per manifesta illogicità.

Nel richiamare i ricorrenti la disciplina dettata dal T.U. Doganale di cui al D.P.R. n. 43 del 1973 con riferimento alla figura professionale del personale ausiliario e dello spedizioniere doganale, affermano di aver maturato un periodo di iscrizione al Registro dell’elenco degli Ausiliari degli spedizionieri doganali superiore al biennio richiesto dall’art. 46 del D.P.R. n. 43 del 1973, censurando la disposta esclusione basata sulla mancata iscrizione a tale registro alla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale del 31 luglio 2001, affermando come l’attualità di tale iscrizione contrasti con la ratio della norma, volta a consentire l’esercizio della professione di spedizioniere doganale a soggetti che abbiano acquisito la necessaria esperienza.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni sostenendo l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – recante l’esclusione dei ricorrenti, in esito alle prove d’esame, dall’elenco dei candidati riconosciuti idonei per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, adottato per non essere i ricorrenti, alla data di pubblicazione della determinazione direttoriale di indizione delle prove d’esame del 31 luglio 2001, pubblicata in data 4 settembre 2001, iscritti nel Registro Circoscrizionale del Personale Ausiliario di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 43 del 1973.

Il ricorso non merita favorevole esame.

I requisiti per l’ammissione agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono previsti dall’art. 51, comma 1 del D.P.R. n. 43 del 1973 – riprodotto nel bando di selezione – che recita: "Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nel decreto che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione del decreto stesso, il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni in un registro circoscrizionale del personale ausiliario, ai sensi dell’art. 46.".

Con riferimento alla portata di tale disposizione, il Consiglio di Stato (Sez. IV, 21 maggio 2005, n. 3240; 30 maggio 2005, n. 2762; 21 giugno 2005, nn. 3219, 3229 e 3232, 3240; 28 giugno 2005, n. 3442), nel disattendere il contrario orientamento espresso dal giudice di primo grado, ha affermato che la disposizione in argomento, nella parte in cui prescrive espressamente che l’iscrizione biennale nel registro degli ausiliari degli spedizionieri deve risultare in atto alla data di pubblicazione del bando di concorso, non presenta, sotto il profilo letterale, alcuna ambiguità.

Quanto al profilo sostanziale, la ratio del requisito è da rinvenirsi nel continuo mutamento delle normative in materia doganale, che comporta che una pregressa esperienza temporalmente indeterminata possa rivelarsi non utile ai fini perseguiti dalla norma.

Inoltre, sotto un profilo generale, occorre ricordare che l’art. 12 delle preleggi non consente al giudice di attribuire alla legge un senso incompatibile con quello fatto palese dal significato letterale delle parole.

Al riguardo, deve altresì evidenziarsi che il legislatore, pur avendo introdotto, con la L. 25 luglio 2000, n. 213, norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale di merci, e pur avendo in tale contesto inciso sulla disciplina del concorso, non ha invece ritenuto di modificare l’originaria previsione dell’art. 51 T.U..

In particolare (art. 6) mentre è stato soppresso l’esame scritto per gli ausiliari laureati in discipline giuridiche, è stata invece confermata espressamente anche per tale categoria di candidati l’esigenza del requisito relativo all’iscrizione biennale.

Deve dunque ritenersi che l’iscrizione sia richiesta dalla disciplina concorsuale non soltanto perchè dimostra l’avvenuta acquisizione di competenze professionali, ma anche perchè comprova il possesso di requisiti di affidabilità – richiesti a garanzia del preminente interesse generale e dell’erario alla correttezza dell’operato della categoria professionale – che devono essere logicamente caratterizzati dall’attualità.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 45 del T.U., l’ausiliario dello spedizioniere – cioè il soggetto che lo coadiuva nell’espletamento di mansioni a carattere esecutivo – è ammesso in dogana "a condizione che riscuota la fiducia dell’amministrazione", in un contesto in cui – dunque – l’abilitazione e la conseguente iscrizione nel registro nel biennio precedente il concorso rilevano in quanto presuppongono un vaglio dell’autorità doganale di circoscrizione in ordine ai comportamenti tenuti dall’ausiliario nell’espletamento del tirocinio in quel preciso periodo di riferimento.

Il che dà ragione del diverso trattamento che la norma riserva agli ex dipendenti dell’Amministrazione doganale o del Corpo della Guardia di finanza, il cui pregresso status è stato ritenuto – con valutazione ex ante di pieno merito legislativo – indice ex se espressivo di una acquisita meritevolezza di fiducia.

Le predette considerazioni sono state da ultimo espresse anche dalla Sezione, con sentenza n. 5347 del 2009, con la conseguenza che il gravame proposto avverso l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura per la carenza del requisito di cui trattasi, deve essere rigettato, non essendo gli stessi iscritti al citato Registro al momento della pubblicazione delle determinazione di indizione degli esami e non potendo ritenersi equipollente al prescritto requisito la maturazione del biennio di iscrizione in data antecedente.

Nelle considerazioni che precedono risiedono inoltre le ragioni dell’infondatezza dell’impugnativa del bando di indizione della selezione, le cui previsioni, contestate dai ricorrenti, ripetono il proprio contenuto dalle sopra illustrate disposizioni normative di cui costituiscono puntuale applicazione.

In conclusione, il ricorso in esame deve essere rigettato stante l’infondatezza delle proposte censure.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 3486/2004 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, a favore delle resistenti Amministrazioni, delle spese di giudizio che liquida forfettariamente in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-11-2012) 07-12-2012, n. 47641

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa il 23/06/2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo, in data 09/11/2010 -appellata da B.M., imputato del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1 bis, per aver detenuto ai fini di spaccio gr. 19 circa di sostanze stupefacenti tipo eroina e condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa – riduceva la pena ad anni due di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa; pena sospesa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e).

2.1. In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata sia in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato; sia in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

1- Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

1.1. In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali hanno accertato che B. M. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – è stato sorpreso dai C.C. mentre deteneva illecitamente gr 19 di eroina, destinata allo spaccio.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello e già valutato esaustivamente dalla Corte territoriale. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito (vedi sentenza 2 grado pag. 2; sentenza 1 grado pag. 3).

2.1. I precedenti e le pendenze penali a carico dell’Imputato erano ostativi alla concessione delle attenuanti generiche (sentenza 2 grado pag. 2).

Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. 3. Va dichiarato pertanto, inammissibile il ricorso proposto da B.M. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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