T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 25-01-2011, n. 415

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, S.C. impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe e, in virtù di numerose censure sinteticamente esposte nella motivazione in diritto, ne chiedeva l’annullamento, nonchè, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia.
1.2. Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze che chiedeva il rigetto del ricorso.
1.3. Con ordinanza del 28.07.2010, il Tribunale respingeva l’istanza di sospensione dell’efficacia.
1.4. In data 24.11.2010, il ricorrente depositava memoria in cui, pur a seguito delle articolate osservazioni di cui alla citata ordinanza di reiezione della richiesta sospensiva, ribadiva in sostanza le argomentazioni svolte nell’originario ricorso.
1.5. All’esito dell’udienza di trattazione del 15.12.2010, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
2.1. Con la determinazione impugnata del 27.03.2010, il Comandante interregionale della Guardia di Finanza per l’Italia Meridionale comminava al ricorrente, già sospeso dall’impiego con determinazione del 31.05.2008, la grave sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
2.2. A tanto si giungeva a seguito della condanna riportata dal ricorrente alla reclusione di anni uno per il reato di cui all’art. 3 della legge n. 1383/1941 (collusione con estranei per frodare la finanza; cfr. le Sentenze del Tribunale militare di Napoli, depositata il 29/04/2008, della Corte di Appello militare di Roma, divenuta irrevocabile il 09.07.2009, a seguito della Sentenza di reiezione del ricorso emessa in pari data dalla Corte di Cassazione riportate agli allegati 8, 10 e 11 prod. P.A.) e della valutazione complessiva del comportamento del ricorrente anche con riferimento all’attività svolta nell’ambito di una diversa verifica a carico della R. s.r.l..
2.3. In particolare, il ricorrente pativa la descritta condanna poiché, nel corso dell’attività di verifica nei confronti della A. s.r.l. poneva in essere diversi comportamenti omissivi e irregolari: faceva risultare acquisite fatture che in realtà non lo erano; ometteva di segnalare che alcune fatture non erano annotate nella copia del registro IVA delle vendite; ometteva di segnalare delle rilevanti irregolarità quanto al registro dei beni ammortizzabili; non rilevava il mancato deposito dei registri contabili presso l’Agenzia delle Entrate di Eboli accettando senza osservazioni la relativa (falsa) dichiarazione del rappresentante della società sottoposta a verifica; predisponeva e sottoscriveva il modello statistico di chiusura dell’attività di verifica con la dicitura "REGOLARE’ nonostante che l’attività di verifica fosse stata sospesa; intratteneva rapporti con il rappresentante legale della società verificata, M.M., anche successivamente al controllo svolto, persino consigliando di dire "a coso di preparare sempre le carte nel caso in cui qualcuno prenda in mano la situazione" e di "prender tempo… perché… più tempo prendiamo e meglio andiamo" (conversazione intercettata svoltasi in data 06.03.2006, cfr. Sentenza di Appello della Corte di Appello militare di Roma). La Sentenza di primo grado richiamata nel provvedimento rileva altresì l’anomalia del comportamento del ricorrente che ha effettuato le verifiche apparentemente in solitudine nonostante sia "previsto che per acquisire la documentazione in una società è necessaria la presenza di una pattuglia di almeno due militari". La lettura della Sentenza di Appello, pure richiamata dal provvedimento, parimenti, evidenzia che il ricorrente non ha acquisito alcuni documenti relativi all’anno 2005, anno pure sottoposto a verifica, e che, appunto, ha intrattenuto numerosi e regolari contatti con il M..
2.4. Il provvedimento impugnato, peraltro, mostra di considerare negativamente anche altre condotte che, pur contestate come reato in sede di rinvio a giudizio, non sono state come tali apprezzate dal Giudice che, quindi, lo ha assolto ma non senza stigmatizzare duramente la scorrettezza dei comportamenti in questione sul piano deontologico. Infatti, nei documentati contatti con G. R., rappresentante legale di altra società sottoposta a verifica, la R. s.r.l., il mar. S. svolgeva "certamente… attività di consulenza utile a frodare la finanza" ponendo in essere un comportamento che, come rilevato nel medesimo provvedimento impugnato, è giudicato "riprovevole" dalla stessa A.G. che ha ritenuto insussistente il reato (cfr. Sentenza del Tribunale militare di Napoli del 29.04.2008).
3.1. La prima delle quattro censure svolte avverso il provvedimento impugnato riguarda la violazione degli artt. 6574 della L. 31.07.1954 n. 599 e degli artt. 1 e 6 della L. 260/1957.
3.2. Si lamenta, in particolare, l’incompetenza territoriale del Comando interregionale dell’Italia meridionale a irrogare la sanzione. L’art. 65 della L. 599/1954, applicabile ai sottufficiali della Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 1 della L. 260/1957 stabilisce che "l’inchiesta formale è disposta dal comandante di corpo d’armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell’Aeronautica o dal comandante militare (…) da cui il sottufficiale dipende per ragioni di impiego".
3.3. Ebbene, il ricorrente rileva che, sin dal marzo 2007, prestava servizio presso il Reparto logistico amministrativo della Lombardia di stanza a Milano e che, di conseguenza, nessuna competenza in materia poteva riconoscersi al Comandante Regionale della G.d.F. della Campania, che ha iniziato il procedimento disciplinare, e al Comandante Interregionale per l’Italia Meridionale che lo ha concluso.
3.4. L’argomento non ha pregio.
3.5. La consapevole scelta dell’Amministrazione nel senso di trasferire la competenza dal Comando Regionale Lombardia al Comando della Campania individuato "per ragioni di residenza", è, infatti, corretta (cfr. nota 0015718/09 del 06/07/2009 del Comando Regionale Lombardia, all. n. 17 prod. P.A.).
3.6. La norma richiamata è palese nel radicare la competenza in capo al Comando da cui il militare dipende "per ragioni di impiego". Al momento dell’inizio del procedimento disciplinare avvenuto con l’atto di contestazione degli addebiti in data 30.09.2009, peraltro, il ricorrente era stato sospeso precauzionalmente dall’impiego ai sensi dell’art. 19 della medesima L. 599/1954 (decorrenza dal 31.05.2008, cfr. all. 7 prod. P.A.).
3.7. Ebbene, ritiene il collegio che qualora il rapporto di impiego sia sospeso debba operare il criterio residuale di cui al medesimo art. 65 secondo periodo secondo cui: "qualora manchi tale dipendenza, l’inchiesta formale è disposta dal comandante militare territoriale (…) nella cui giurisdizione il sottufficiale risiede".
3.8. In tal senso, depone un argomento di carattere testuale per la ricorrenza della medesima terminologia in entrambe le norme contemplate (l’art. 19 che regola la sospensione precauzionale e l’art. 65 che regola la competenza in ambito disciplinare). Il citato art. 19 della L. 599/1954 regola, appunto, la sospensione dall’"impiego" così come l’art. 65 regola la competenza in ragione dell’effettiva sussistenza o della mancanza della "dipendenza per ragioni di impiego". Non può, in proposito, non rilevarsi che la sospensione dall’impiego integri il presupposto dell’attuale "mancanza" della "dipendenza per ragioni di impiego" dal che consegue il radicamento della competenza in capo al Comando "di residenza".
3.9. Non meno persuasivamente, peraltro, bisogna osservare che la "ratio" dello spostamento di competenza dal Comando di impiego a quello di residenza (art. 65 secondo periodo cit.), nel caso in cui manchi il rapporto di dipendenza, è quella di favorire la difesa del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, radicandolo nella sede più prossima a quella dove l’incolpato sia effettivamente domiciliato. Nel caso in cui, quindi, il dipendente sia sospeso dall’impiego, è conforme alla "ratio" della normativa esaminata, il radicamento della competenza in capo al Comando ove il dipendente risiede, in quanto è ragionevole supporre che il sottufficiale che non presti effettivamente servizio, perché sospeso, faccia ritorno e dimori nel proprio luogo di residenza.
4.1. La seconda censura è, invece, relativa all’incompetenza del Comandante interregionale ad adottare la sanzione a favore del Ministro o, in subordine, a favore del Comandante generale.
4.2. Anche questa censura va disattesa.
4.3. Deve, infatti, osservarsi che, a partire dalla cd. privatizzazione del pubblico impiego, operata originariamente con il D.lvo 29/1993, poi trasfuso nel vigente testo unico del pubblico impiego d.lgs. 165/2001, nella prospettiva della razionalizzazione della dirigenza pubblica, il legislatore ha introdotto il principio della netta separazione della sfera di competenza tra organi elettivi di governo e dirigenti burocratici con attribuzione ai primi dei poteri di indirizzo politico e di controllo e con affidamento ai secondi dell’attività amministrativa di concreta realizzazione degli obiettivi così individuati. Orbene, rientrando l’atto impugnato (sanzione disciplinare) nella funzione di gestione concreta della cosa pubblica, osserva il Collegio, è conforme a legge l’attribuzione del potere al dirigente generale in luogo del Ministro dovendosi ritenere implicitamente abrogata "in parte qua" la norma che radicava in capo al Ministro la competenza all’adozione di siffatto provvedimento (in tal senso, Consiglio di stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2844, T.A.R. Toscana Sez. I Sent. n. 2085 – 10 maggio 2006, T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 06 marzo 2003, n. 266).
4.4.1. Il ricorrente, inoltre, come si è accennato, censura in via subordinata, l’asserita incompetenza del Comandante interregionale a favore del Comandante generale per l’illegittimità della determinazione n. 98695 del 26/03/2005 con cui il Comandante generale ha delegato ai Comandanti interregionali l’adozione dei provvedimenti disciplinari di stato. Sul punto, deve, invece, osservarsi che il rapporto tra il Comando generale e quello interregionale corrisponde a quello tra dirigenti generali e dirigenti regolato dagli artt. 16 e 17 del T.U. del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001).
4.4.2. L’art. 2 del D.P.R. 2911999 n. 34 (regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza) stabilisce, in proposito, che "1. Il Corpo della Guardia di finanza è ordinato su: a) comando generale; b) comandi e organi di esecuzione del servizio; (…) 2. I comandi e gli organi di esecuzione del servizio sono a loro volta distinti in: a) comandi territoriali: con competenza interregionale, regionale e provinciale (…)"; è evidente che il Comando generale si atteggi a ufficio dirigenziale generale nei confronti dei comandi interregionali.
4.4.3. La descritta ricostruzione dimostra l’applicabilità degli artt. 16 e 17 del T.U. pubblico impiego alla Guardia di Finanza, per espressa precisazione operata dalla medesima legge (art. 16 co. 1) laddove rende applicabile la relativa disciplina a tutti gli uffici dirigenziali generali "comunque denominati". Le norme citate prevedono espressamente che i dirigenti generali "adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi (…) rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti" (art. 16 co. 1 lett. d) e, in maniera corrispondente, che i dirigenti "svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali" (art. 17 co. 1 lett. c). Non v’è dubbio, peraltro, che nell’ambito del particolare ordinamento della Guardia di Finanza, rientrante nel cd. pubblico impiego non privatizzato, i provvedimenti disciplinari abbiano natura di provvedimenti amministrativi, per cui, come si è visto, le norme appena riportate prevedono un generale potere di delega da parte degli uffici dirigenziali sovra ordinati nei confronti di quelli sotto ordinati.
4.4.4. Per l’applicabilità degli artt. 16 e 17 D.lgs. 165/2001, deve, quindi, ritenersi legittima la determinazione n. 98635/2005 con cui il Comandante generale della Guardia di Finanza ha delegato ai Comandanti interregionali la competenza all’adozione delle sanzioni disciplinari di stato e conseguentemente l’adozione della sanzione "de quo" da parte del Comandante Interregionale dell’Italia meridionale.
5.1. La terza censura riguarda la pretesa violazione del termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare fissato a norma dell’art. 5 co. 4 L. 97/2001 in 180 giorni dall’inizio dello stesso.
5.2. La censura in esame si fonda su un duplice errore di interpretazione.
5.3. In primo luogo, infatti, il ricorrente considera che l’inizio del procedimento disciplinare sia avvenuto "…in data antecedente al 28 settembre 2009, data in cui il Comandante Regionale della Campania ha ordinato un’inchiesta formale…", prospettazione che, invece, non può essere accolta in quanto l’inizio del procedimento disciplinare coincide con la contestazione degli addebiti "essendo questo il primo atto che viene portato a conoscenza del dipendente, il quale in tal modo viene messo in condizione di approntare le relative difese" (Consiglio Stato, sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2533). La contestazione degli addebiti, nel caso di specie, è avvenuta in data 30.09.2009 (cfr. all. 13 prod. P.A.) e il procedimento disciplinare, come rilevato dalla stesa difesa erariale, è stato concluso con il provvedimento impugnato del 27.03.2010, dopo 178 giorni e quindi entro i termini di legge.
5.4. Tale conclusione è ulteriormente contestata da parte ricorrente che sostiene che, anche ai sensi, dell’art. 21 bis della L. 241/1990, il momento di conclusione del procedimento dovrebbe essere quello in cui viene portato a conoscenza dell’interessato (il che è avvenuto in data 09.04.2010). Questa ricostruzione si basa su un ulteriore errore interpretativo in quanto, da un lato il termine di cui all’art. 21 bis L. cit. non è un termine di perfezionamento ma solo di efficacia, dall’altro nel caso in cui la legge non preveda espressamente che entro un dato termine l’atto debba essere anche notificato, trova applicazione la regola generale per cui il rispetto del termine va verificato con riferimento alla data di emanazione dell’atto (Consiglio Stato, sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4392; Consiglio di stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2844; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 29 novembre 2008, n. 918).
6.1. La quarta e ultima censura riguarda il merito del provvedimento. Afferma il ricorrente che l’Amministrazione: avrebbe disatteso l’art. 653 c.p.p. nella parte in cui statuisce che la Sentenza penale di assoluzione fa stato nell’ambito del giudizio disciplinare "quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso" laddove ha ritenuto passibili di sanzione disciplinare le condotte poste in essere in relazione alla verifica fiscale patita dalla R. s.r.l.; ha applicato la più grave delle sanzioni senza motivare adeguatamente in merito all’adozione della stessa, anche in considerazione della mancata operatività di automatismi in tal senso per essere stata la condanna inferiore a tre anni di reclusione; non ha considerato il brillante stato di servizio dello S. né che le condotte siano state frutto esclusivo di negligenza e non abbiano arrecato alcun vantaggio al ricorrente.
6.2. Preliminarmente va ribadito l’orientamento, condiviso a più riprese da questa Sezione, secondo cui la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente ai fini dell’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento, senza che il giudice amministrativo possa sostituirsi agli organi dell’Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati o nel convincimento cui tali organi sono pervenuti (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 14.12.2004 n. 7964; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 06 novembre 2006, n. 3901; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 06 settembre 2010, n. 17311).
6.3. Ciò premesso, la valutazione operata dall’amministrazione appare del tutto immune da vizi logici o nella constatazione dei fatti. Le gravi condotte addebitate al ricorrente, infatti, sono accuratamente descritte nella corposa motivazione del provvedimento (cfr. il precedente par. 2), così come sono adeguatamente espresse le valutazioni poste alla base del giudizio di disvalore che ha indotto l’adozione della rimozione ("i fatti addebitati al militare denotano gravissime carenze, sia sotto i profilo morale che caratteriale… anche in considerazione che l’ispettore, in servizio da ben 22 anni, avrebbe dovuto essere in grado: – di percepire il carattere antigiuridico della condotta posta in essere; – ben consapevole che la stessa avrebbe integrato un rilevante illecito penale e disciplinare"). Il provvedimento, peraltro, evidenzia correttamente come le condotte collusive poste in essere dallo S. integrino un palese venir meno ai "doveri di fedeltà, lealtà e rettitudine" che dovrebbero "contraddistinguere l’operato degli appartenenti al Corpo più di ogni altro soggetto" e che i medesimi comportamenti abbiano arrecato grave disdoro all’immagine e al prestigio del Corpo medesimo.
6.4. Del tutto ragionevole, infatti, appare l’adozione della grave sanzione applicata nella misura in cui gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, cui l’ordinamento conferisce rilevanti poteri in tema di controllo della legalità e di verifica della correttezza fiscale del comportamento dei contribuenti, sono, perciò, tenuti all’osservanza di peculiari doveri di lealtà, dovendo evitare collusioni, cointeressenze e, persino, ingiustificati contatti con i soggetti sottoposti a verifica.
6.5. Va disatteso, inoltre, l’argomento che riguarda la considerazione in sede disciplinare delle condotte poste in essere in relazione all’attività di verifica cui è stata sottoposta la R. s.r.l., per cui lo S. è stato assolto in sede penale. Il Giudice militare, infatti, ha assolto il ricorrente "perchè il fatto non costituisce reato" (non "perché il fatto non sussiste" o "per non avere commesso il fatto", cfr. art. 530 c.p.p.) e a tale conclusione è giunto per la mancanza in capo al ricorrente del ruolo di "controllore" della società R.. La medesima società, infatti, era sottoposta a verifica da parte di altri militari, mentre il ricorrente, pur non essendo impegnato direttamente nella verifica, si prodigava "certamente" nell’offrire alla R. s.r.l. "un’attività di consulenza utile a frodare la finanza" (cfr. la citata Sentenza del Tribunale militare di Napoli pag. 14). Il descritto comportamento, accertato in sede penale, è senz’altro suscettibile di esser valutato come ulteriore manifestazione del venir meno ai precisi doveri deontologici a cui i militari sono tenuti, senza che assuma efficacia preclusiva di tale valutazione la mancata configurazione del reato. Basti ricordare, in proposito, che il medesimo Giudice penale ha definito "sicuramente riprovevole" il descritto comportamento, implicitamente riconoscendone la rilevanza sul piano deontologico.
6.6. Infine, non giova alla prospettazione del ricorrente rammentare i propri positivi precedenti di carriera, in quanto, ove, come nella specie, si riscontri in capo al militare un illecito in violazione del giuramento, tali elementi scolorano a fronte dell’illecito medesimo. Né questi possono esser sussunti come esimenti o attenuanti del fatto commesso, in ragione dello stridente contrasto tra l’odiosità di questo ed i doveri d’ufficio del militare, che gli impongono di reprimere con particolare cura tali illeciti. Dal che l’irrilevanza dei precedenti di carriera, se non la necessità della P.A. di dover ripensarne i giudizi alla luce del comportamento tenuto in concreto dal ricorrente (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 06 settembre 2010, n. 17311, cit.).
7.1. Il ricorso è, quindi, infondato e deve essere respinto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento di spese, diritti e onorari a favore del Ministero della Finanze che liquida in Euro. 1.500,00..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Luca Cestaro, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 28-10-2008 (07-10-2008), n. 40117 Morte – Ragionevole dubbio sull’esistenza in vita dell’imputato – Sentenza di non luogo a procedere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12 marzo 2008, emessa ai sensi dell’art. 425 c.p.p., il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Militare della Spezia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mi.He.Er.Si.Ha.We. per essere il reato estinto per morte dell’imputato, in ordine al reato di concorso in violenza con omicidio contro privati nemici, pluriaggravata continuata, per avere, quale sergente in servizio delle forze armate tedesche, nemiche dello stato italiano, durante lo stato di guerra fra l’Italia e la Germania, contribuito a cagionare la morte di oltre ottocento privati cittadini italiani, che non prendevano parte alle operazioni militari, con prevalenza di donne, anziani e bambini, senza necessità, nell’ambito di una operazione punitiva contro i partigiani e contro la popolazione civile che era con essi solidale, nella zona di (OMISSIS).
Il GUP, premesso che l’imputato doveva ritenersi ormai compiutamente identificato come Mi.He., nato il (OMISSIS), di cui erano stati acquisiti l’atto di nascita, tutta la documentazione militare, anche concernente il servizio prestato a (OMISSIS) e nelle zone limitrofe nei giorni (OMISSIS) con il grado di sergente ( (OMISSIS)) che gli era stato assegnato il (OMISSIS) e persino la fotografia e che nel contempo non poteva essere prosciolto nel merito con una formula più favorevole, essendo ragionevole ritenere che potesse avere partecipato all’eccidio con funzioni di comando, in relazione al grado rivestito, ha peraltro ritenuto di dovere pronunciare sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per morte dell’imputato, ai sensi dell’art. 69 c.p.p., essendovi un fondato dubbio sulla sua morte.
Ha all’uopo ritenuto che la permanenza del dubbio dovesse essere equiparata alla certezza della morte, come desumibile dagli artt. 129 e 425 c.p.p. e art. 531 c.p.p., commi 1 e 2, nella fase del procedimento e dall’art. 150 c.p. e art. 411 c.p.p. nella fase delle indagini, considerato anche che la declaratoria di estinzione per morte dell’imputato non precludeva la instaurazione di un nuovo giudizio per lo stesso fatto, a carico della stessa persona, se successivamente fosse stata accertata la sua esistenza in vita, similmente a quanto previsto dall’art. 89 c.p.p.. Ed ha ricavato il dubbio della morte dell’imputato dal fatto che il servizio di ricerche della Croce Rossa tedesca aveva comunicato che risultava disperso, avendo fornito le sue ultime notizie nel mese di (OMISSIS), mentre non appariva attendibile la dicitura apposta in data (OMISSIS) sulla scheda matricolare n. (OMISSIS) "visto vivo in prigionia di guerra, secondo scheda registrazione compilata Mue" poichè discordante con la precedente nota del (OMISSIS) in cui si attestava che le ultime notizie del Mi. risalivano al (OMISSIS) ed anche in contrasto con i successivi aggiornamenti effettuati nelle date del 4.8.2003 e del 7.10.2003 in cui si dava atto della "prigionia di guerra negativo" e della "documentazione USA, francese e inglese negativo"; e comunque era ragionevole ritenere in base ai dati statistici che, se anche fosse stato preso prigioniero, sarebbe deceduto in (OMISSIS) nei dieci anni successivi, come previsto anche dalle norme del codice civile in materia di morte presunta.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa delle parti civili B.R. più 49 lamentando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 150 c.p. e art. 425 c.p.p., nonchè contraddittorietà ed illogicità della motivazione sotto vari profili: il percorso attraverso cui la sentenza impugnata era giunta alla declaratoria di improcedibilità per morte dell’imputato era contraddittorio ed illogico, poichè – a fronte della ordinanza con cui il GIP aveva imposto la imputazione coatta ex art. 409 c.p.p., comma 5, sul presupposto che non vi era prova che l’imputato fosse deceduto, essendo stato soltanto registrato come disperso dalla Croce Rossa ed essendovi al contrario la prova che era stato visto vivo in prigionia di guerra – doveva essere proseguita la azione penale, non rilevando che in caso di scoperta successiva dell’errore in ordine alla declaratoria di morte dell’imputato fosse possibile riaprire le indagini in quanto era possibile anche l’inverso e cioè che la tardiva conoscenza dell’evento morte determinasse la correzione dell’errore materiale precedentemente commesso; l’art. 531 c.p.p., comma 2, che prevede la sentenza di non doversi procedere anche in caso di dubbio sulla esistenza di una causa di estinzione del reato, si colloca all’interno della fase dibattimentale e quindi presuppone un diverso processo della formazione della prova, mentre non esiste continuità con il sistema processuale del codice previgente che prevedeva la sospensione del processo in attesa che fosse sciolto il nodo sulla esistenza in vita dell’imputato; esisteva un salto logico nel percorso presuntivo seguito dalla sentenza impugnata poichè la morte non si poteva desumere da un criterio numerico e statistico e neppure dalla mancanza di citazione del nominativo del Mi. nei documenti anglo-americani sulla prigionia si poteva ricavare la genericità della citazione del nome del Mi. nel documento datato (OMISSIS).
Il Procuratore Generale Militare presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
E’ preliminare l’esame della questione relativa alla sussistenza o meno del potere del giudice dell’udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, non solo in presenza della prova certa di una causa che estingue il reato, ma anche in caso di ragionevole dubbio in merito alla causa estintiva.
La sentenza impugnata ha ritenuto che il sistema desumibile dagli artt. 129 e 425 c.p.p. e art. 531 c.p.p., commi 1 e 2, imporrebbe la equiparazione del dubbio alla certezza anche per le fasi processuali precedenti al dibattimento, mentre invece la difesa dei ricorrenti ha rilevato che il dubbio in ordine alle cause di estinzione del reato, nell’attuale ordinamento processuale, autorizzerebbe la sentenza di non doversi procedere soltanto per la fase dibattimentale e non anche per le fasi precedenti per cui non esiste una norma analoga all’art. 531 c.p.p., comma 2, che assimila – soltanto limitatamente al giudizio – il dubbio alla certezza, in considerazione della diversa ampiezza del processo di formazione della prova in dibattimento.
Sul punto occorre subito rilevare che la conseguenza della morte dell’imputato, come causa estintiva del reato, è disciplinata espressamente dall’art. 69 c.p.p. vigente nel senso che il giudice, se risulta la morte, in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza a norma dell’art. 129 c.p.p.. Ciò comporta che il richiamo all’art. 531 c.p.p. con riguardo, in via generale, alle cause estintive del reato non è risolutivo, poichè la morte dell’imputato è disciplinata autonomamente e specificamente, al di fuori delle regole di cui all’art. 531 c.p.p., non solo con riferimento all’obbligo per il giudice di declaratoria immediata in ogni stato e grado del processo, ma anche in relazione alla possibilità – non prevista per le altre cause di estinzione del reato – di nuovo esercizio della azione penale per lo stesso fatto nei confronti della stessa persona, qualora si accerti, anche successivamente alla sentenza dibattimentale, che la morte dell’imputato è stata erroneamente dichiarata, in deroga alla disposizione di cui all’art. 649 c.p.p., in virtù del quale "l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuto irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per lo stesso fatto…. salvo quanto disposto dall’art. 69 c.p.p., comma 2, e art. 345 c.p.p." e cioè per i casi in cui si accerti che l’imputato era stato dichiarato erroneamente morto ovvero sopravvenga la condizione di procedibilità in precedenza non esistente o non rilevata.
Neppure ciò ha peraltro risolto definitivamente il problema, poichè l’art. 129 c.p.p., laddove prevede l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, fra cui quelle estintive del reato, non disciplina poi espressamente il caso del dubbio sulla loro esistenza, per cui occorre ritornare alle regole di giudizio delle singole fasi processuali al fine di verificare che cosa abbia previsto il legislatore ed in particolare se sia vero, come sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, che solo nel dibattimento il legislatore avrebbe attribuito importanza al dubbio circa la esistenza di una condizione di procedibilità (art. 529 c.p.p., comma 2) o di estinzione del reato (art. 531 c.p.p., comma 2) ovvero che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato, che il reato è stato commesso da persona imputabile (art. 530 c.p.p., comma 2) o in presenza di una causa di giustificazione (art. 530 c.p.p., comma 3), così da imporre che il procedimento, in caso di dubbio, giunga sempre alla fase dibattimentale onde concedere il massimo spazio alle garanzie difensive delle parti e dare rilievo al dubbio soltanto dopo che alle stesse è stato consentito di esperire tutte le facoltà probatorie previste dall’ordinamento.
Orbene, l’impianto del nuovo codice di procedura penale non consente assolutamente di ritenere che il legislatore abbia voluto prevedere il dibattimento come approdo naturale dei casi di dubbio, poichè ha, al contrario, nell’ottica di una economia processuale e della esigenza di contemperare la obbligatorietà della azione penale con l’obiettivo della ragionevole durata del processo, posto degli sbarramenti precisi, fin dalla fase delle indagini, diretti ad impedire che accedano alla fase successiva quei procedimenti per cui è prevedibile che gli elementi raccolti non consentiranno di giungere alla condanna, attraverso la previsione, per le indagini, della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero quando ritiene che gli elementi raccolti non consentano di sostenere l’accusa in giudizio (art. 125 disp. att. c.p.p.), per la fase della udienza preliminare, di una analoga disposizione per il caso di contraddittorietà o insufficienza degli elementi acquisiti, comunque ritenuti non idonei a sostenere l’accusa in giudizio (art. 425 c.p.p., comma 3) ed infine, per il giudizio, delle disposizioni che prevedono sempre la pronuncia assolutoria o di non doversi procedere in qualunque caso di dubbio.
Il codice di rito vigente attribuisce quindi rilevanza al dubbio addirittura fin dalla fase delle indagini, traducendo in chiave accusatoria il principio di non superfluità del processo ed imponendo la archiviazione nelle indagini e la sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare qualora sulla base degli elementi acquisiti non sia possibile sostenere la accusa (v. Corte Cost. 15.2.1991 n. 88); il che appare del tutto in linea anche con la regola enunciata nella direttiva n. 50 della Legge Delega n. 81 del 1987 (riprodotta sostanzialmente nell’art. 408 c.p.p.) che prevede la archiviazione solo in caso di manifesta infondatezza della notizia di reato, poichè la insostenibilità della accusa in giudizio è del tutto equiparabile, sul piano processuale, alla infondatezza della notizia di reato.
Quanto poi alla fase delle indagini preliminari, il giudice è ancor più legittimato a muoversi nella prospettiva di probabilità di colpevolezza dell’imputato, così da potere stabilire, con rilevante grado di probabilità logica, se la prospettazione accusatoria sia suscettibile di successo e renda quindi effettivamente utile, in termini di economia processuale, il passaggio alla fase dibattimentale (v. Cass. sez. un. 25.1.2005, p.m. in c. De Rosa).
Il legislatore ha cioè inteso evitare che pervengano alla fase del giudizio situazioni nelle quali risulti con ragionevole probabilità che l’imputato sarà prosciolto, non solo in mancanza di elementi a carico, ma anche in caso di inidoneità delle fonti di prova acquisite ad un adeguato sviluppo probatorio, nella dialettica del contraddittorio processuale. Per il rinvio a giudizio occorrono elementi che si prestino, secondo una inevitabile valutazione prognostica, a soluzioni aperte ovvero ad ulteriori chiarimenti in sede dibattimentale, che rendano, in quanto prospettabili, doverosa la verifica dibattimentale (v. Cass. 30.1.1995, Valle; 9.10.1995, La Penna; 8.11.1996, Tani, rv. 206730); quando invece appaia ragionevolmente prevedibile la impossibilità che in sede dibattimentale possano aggiungersi nuovi elementi non appare, non solo necessaria, ma neppure utile, la verifica dibattimentale (v.
Cass. 5.2.1998, Cito, rv. 209901).
Ciò posto, si tratta ora di verificare se il dubbio derivante in particolare dalla insufficienza o contraddittorietà della prova possa essere utilizzato, nella fase della udienza preliminare, soltanto qualora riguardi la sussistenza, l’elemento psicologico o la commissione del fatto, ovvero possa estendersi anche alle condizioni di procedibilità ed alle cause di estinzione del reato ed in particolare alla morte dell’imputato, ovvero se in tali casi si imponga, come sostiene la difesa dei ricorrenti, il passaggio alla fase dibattimentale per l’accertamento con le piene garanzie dibattimentali della esistenza in vita ovvero della morte dell’imputato.
Questo collegio non ritiene che la regola di giudizio discendente dall’art. 425 c.p.p. consenta una tale distinzione che poi, proprio nel caso di morte dell’imputato, sarebbe del tutto ingiustificata, considerato che l’azione penale, qualora sia successivamente accertato che la morte era stata erroneamente ritenuta, può essere riattivata in ogni momento, senza alcuna preclusione, che invece sussiste nel caso di sentenza di non luogo a procedere, ad esempio, perchè il fatto non sussiste ovvero perchè l’imputato non lo ha commesso o non costituisce reato (art. 650 c.p.p., comma 2), pur essendo prevista in tal caso la revoca della sentenza di non luogo a procedere se sopravvengano nuovi fonti di prova che possano determinare il rinvio a giudizio (art. 434 c.p.p.). E’ vero che anche alla condanna dell’imputato, qualora sia successivamente accertato che invece (Ndr: testo originale non comprensibile) esiste rimedio, in quanto la tardiva conoscenza dell’evento morte può essere paragonata all’errore materiale soggetto alla procedura di correzione di cui all’art. 130 c.p.p., posto che la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale determina la inesistenza giuridica della sentenza per essere il reato estinto per morte del reo (v., per tutte, Cass. sez. 5 n. 5210 del 2006, rv. 233636); però se il dubbio da cui deriva la insostenibilità della accusa in giudizio deve "bloccare" il procedimento fin dalla fase delle indagini sarebbe veramente inspiegabile l’obbligo di portare avanti il procedimento in caso di dubbio addirittura sulla esistenza in vita dell’indagato o imputato, quando la possibilità di riaprire il procedimento, ex art. 69 c.p.p., è massima e cioè svincolata dall’art. 434 c.p.p. ed è per questo previsto dall’ordinamento processuale l’obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente la estinzione per tale causa.
A tali fini, in effetti, come rilevato dalla difesa dei ricorrenti, non appare utile il richiamo alla disciplina dell’accertamento della morte dell’imputato previsto dal codice di rito previgente (art. 89) per il caso di dubbio sulla morte dell’imputato, poichè il codice Rocco aveva scelto la sospensione del procedimento, mentre, con il passaggio al sistema accusatorio ed alla regola di economia per cui progrediscono soltanto quei processi che prevedibilmente potranno concludersi con la condanna, la sospensione appare ingiustificata;
però tale rilievo non condivisibile, da parte del provvedimento impugnato, non inficia la validità della decisione che è ancorata agli altri argomenti sopra indicati e che consentono di ritenere che anche il ragionevole dubbio sulla morte dell’imputato debba condurre alla sentenza di non luogo a procedere.
Questo non vuole dire che il giudice non abbia l’obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell’imputato, quale presupposto essenziale del processo (v. Cass. Sez. 5 n. 5210 del 13.1.2006, v.
233636); tuttavia tale obbligo non può tradursi in una costante attività di indagine, qualora il giudice abbia ritenuto esplorate tutte le fonti informative, come nel caso in esame in cui la difesa dei ricorrenti non ha comunque indicato la possibilità concreta di nuovi sviluppi ovvero una carenza di indagini rimediabile in qualche modo e su cui, se dedotta, avrebbe potuto porre rimedio anche il giudice dell’udienza preliminare.
D’altronde, stante anche il significato che la giurisprudenza è andata ad attribuire alla espressione dubbio ragionevole risultante dalla modifica legislativa dell’art. 533 c.p.p. ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5, è evidente che dubbio ragionevole è quello processualmente ragionevole in quanto la morte dell’imputato, pur se ragionevolmente ritenuta, può poi rivelarsi non veritiera, per cui non vi è necessità del cadavere per affermare la morte, non essendovi necessità del cadavere della vittima neppure per affermare, nel nostro ordinamento, l’omicidio, essendo invece sufficienti una serie di elementi, anche semplicemente indiziari, che consentano di ritenere provata la morte dell’imputato sulla base di un giudizio di ragionevolezza.
Ritenuto quindi che anche il dubbio ragionevole sulla esistenza in vita dell’imputato autorizzi la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, resta ora da verificare se il procedimento seguito dal provvedimento impugnato per ritenere processualmente probabile che l’imputato fosse morto sia logicamente corretto ovvero sia illogico e contraddittorio come sostenuto dalla difesa dei ricorrenti.
Si deve subito escludere che la sentenza impugnata abbia operato un travisamento della prova, poichè, come riconosce anche il ricorso, gli elementi fattuali emersi sono stati rigorosamente riportati dalla sentenza impugnata, che ha valorizzato la mancanza di notizie del Ma. dal (OMISSIS), la comunicazione del servizio di ricerche della Croce Rossa che lo indicava come disperso, la negatività della documentazione USA, francese ed inglese anche in ordine ad una eventuale prigionia di guerra, ma anche la dicitura apposta nel (OMISSIS) sulla scheda matricolare dell’imputato circa il suo stato di prigionia in guerra, ritenuta peraltro erronea dal provvedimento impugnato, per desumerne la esistenza concordante di indizi che dovevano fare ritenere l’imputato ormai deceduto.
Si tratta di motivazione che, attraverso la concatenazione logica degli indizi fornisce la rilevante probabilità, assimilabile alla certezza processuale, della morte dell’imputato, a fronte della quale la ipotesi della prigionia in guerra, pur se astrattamente prospettabile, finisce per soccombere poichè incompatibile con tutti gli altri elementi sopra indicati.
Neppure alla stregua della modifica legislativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta ugualmente con la L. n. 46 del 2006, sopra citata, si può quindi ritenere illogico o contraddittorio il ragionamento del giudice di merito.
E’ già stato ripetutamente affermato da parte di questa Corte che, allorchè si deduca il vizio di motivazione risultante "dagli atti del processo" non è sufficiente che tali atti siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti o valutazioni del giudice di merito o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice di merito; occorre invece che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza dimostrativa e persuasiva tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Ed a tal fine il ricorrente non può limitarsi ad addurre l’esistenza di "atti del processo" non presi in esame esplicitamente nella motivazione della sentenza o di "atti processuali" o "probatori" che non sarebbero stati correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve invece individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio emergente da tale atto e che risulta incompatibile con la ricostruzione della sentenza impugnata, dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonchè della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda ed infine indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (v. per tutte Cass. sez. 6^ n. 14054 del 2006. Strazzanti).
Orbene, alla stregua di tali principi appare evidente che non solo le argomentazioni – eventualmente non condivisibili – di supporto alla sentenza impugnata (quale quella che ha fatto riferimento all’argomento statistico dei morti in prigionia di guerra ovvero ha richiamato i principio civilistici in materia di morte presunta) denunciate dai ricorrenti, ma anche una diversa interpretazione e valutazione dei dati documentali emersi, restano prive di rilievo, per i fini che qui interessano, laddove non si risolvano in vizi di tale importanza da compromettere in modo decisivo la motivazione della sentenza e cioè da disarticolarla irrimediabilmente dimostrando la presenza al suo interno non già di una diversità o di un errore della valutazione del singolo elemento da quello che potrebbe desumere altro soggetto, bensì della incongruità o della radicale contraddittorietà dell’intero ragionamento svolto dal giudicante e quindi, in sostanza, della assenza della motivazione.
Non si può invero trascurare che la selezione e la valutazione delle prove spetta in via esclusiva al giudice di merito, anche perchè non c’è nessuna prova che abbia un significato isolato, slegato o disancorato dal contesto in cui è inserita e solo il giudice di merito può apprezzarne la valenza attraverso la valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio: con la conseguenza che persiste per la Corte di Cassazione, nonostante la novella legislativa, il divieto di accesso agli atti istruttori che non può essere superato neppure attraverso la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso (v. Cass. sez. 5^ n. 18992/2006, Brancatelli), quanto meno nel senso che la Corte di legittimità non potrebbe mai esaminare i singoli atti in modo separato ed atomistico, restando pur sempre il giudizio di cassazione un giudizio di sindacato sulla tenuta della motivazione, cui è preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (v. Cass. sez. 6^ n. 14054/2006).
Alla stregua di tali principi appare ancor più evidente che non ogni imprecisione fattuale della sentenza si traduce in mancanza o disarticolazione della motivazione, qualora le imprecisioni addotte non abbiano avuto riflesso sulla motivazione complessiva, la quale non può costituire oggetto di censura, come ha fatto la difesa dei ricorrenti, sotto il profilo che il singolo elemento di fatto potrebbe anche essere letto in modo diverso, bensì soltanto sotto il diverso profilo, non dedotto nel caso in esame, della mancanza di una motivazione effettiva ovvero della contraddizione complessiva interna.
Peraltro, anche non volendo condividere le valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette prove, l’impianto probatorio non verrebbe in alcun modo scalfito poichè la sentenza impugnata ha già messo in conto la contraddittorietà fra alcune annotazioni, ma ha poi operato la scelta – del tutto ragionevole – fra quelle ritenute coerenti e processualmente certe.
Il ricorso proposto dalle parti civili deve essere pertanto respinto perchè infondato sotto tutti i profili addotti. Seguono per legge (art. 616 c.p.p.) le statuizioni in punto di spese indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. un., 22 maggio 2009, n. 21501 Reato continuato e indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del procedimento

Con istanza 31-10-08 A.G. – proponendo opposizione all’ordinanza emessa il 24-10-08 dalla Corte di appello di Messina, in veste di giudice dell’esecuzione – chiedeva alla medesima, a norma degli artt. 672, 667 c.p.p., di provvedere all’applicazione in suo favore dell’indulto concesso dal D.P.R. n. 394/90 e quindi di quantificare in concreto la misura della residua pena che egli avrebbe dovuto espiare.

Deduceva in particolare: che egli era stato condannato dalla citata Corte, con sentenza definitiva 25-6-05, ad anni 6 di reclusione per reati condonabili per effetto del D.P.R. n. 394/90 ed altresì della L. 241/06; che con l’ordinanza impugnata gli era stato riconosciuto l’indulto con riguardo ad anni tre di reclusione, ex L. 241/06; che la Corte non aveva deciso in merito all’applicazione del beneficio ai sensi del D.P.R. 394/90, tenendo conto dell’epoca di commissione dei vari fatti. Con pronuncia 28-11-08 la Corte di appello rigettava la richiesta dell’A.. All’uopo rilevava: che la condanna subita dal predetto concerneva plurime vicende di concussione (poste in essere tra l’84 ed i primi mesi del ’92, capo P) nonché di turbata liceità degli incanti (consumata nel luglio ’87, capo DI), reati tutti uniti dal vincolo della continuazione; che per i primi addebiti era stata inflitta la reclusione nella misura di anni 5 e mesi 10 e per l’altro reato di mesi 2; che il più grave episodio concussivo si era concluso prima dell’ottobre dell’89 e che la pena per il medesimo poteva determinarsi in anni 4 di reclusione; che taluni di quelli ulteriori erano stati realizzati, come sopra riportato, negli anni successivi; che per la fattispecie incriminata dall’art. 317 c.p. è prevista una sanzione minima superiore a due anni; che, pertanto, un eventuale condono concesso ex D.P.R. n. 394/90 avrebbe dovuto essere revocato perché il beneficiario aveva riportato condanna a pena detentiva non inferiore ad anni 2 per delitto commesso nel quinquennio dall’entrata in vigore del provvedimento di clemenza (art. 4 cit D.P.R); che questa circostanza valeva ad escludere l’applicazione invocata.

A fondamento della propria conclusione la Corte territoriale richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di più condotte criminose unite dal vincolo della continuazione, la pena per il delitto satellite suscettibile di comportare la revoca dell’indulto, va individuata in relazione non già all’aumento inflitto ex art. 81 c.p., bensì al minimo edittale normativamente sancito, con massima riduzione consentita per le riconosciute attenuanti.

Avverso tale decisione il condannato ha ora proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge con riferimento agli artt. 81 c.p., 1, 4 D.P.R. n. 394/90, 125, 672, 674 c.p.p. e vizio di motivazione.

Precipuamente è stata contestata la tesi seguita dai giudici di merito, segnalandosi come questa fosse contraria al dettato dell’art. 4 del decreto concessivo del ’90 ed al principio del favor rei; inoltre sono stati richiamati i precedenti di questa Corte di segno opposto a quelli menzionati nell’ordinanza impugnata, in base ai quali, onde stabilire se l’indulto debba essere revocato (o non applicato), anche in caso di ritenuta continuazione tra più reati, occorre tenere conto della pena che in concreto risulti essere stata inflitta per i fatti successivamente commessi.

Il ricorso veniva assegnato alla I sezione della Cassazione ed il Presidente, su istanza del difensore, valutato il contrasto giurisprudenziale in materia e la delicatezza della questione, disponeva trasmettersi gli atti alle Sezioni Unite.

Motivi della decisione. Il quesito sul quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi è dunque il seguente:

"se ai fini della revoca dell’indulto ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 394/90 – in caso di condanna per vari reati uniti dal vincolo della continuazione – alcuni (tra i quali il più grave) consumati prima della scadenza del termine per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, nei cinque anni dall’entrata in vigore del provvedimento di clemenza – si debba avere riguardo alla pena in concreto irrogata, a titolo di aumento ex art. 81 e. 2 c.p., per ciascun reato ovvero alla sanzione edittale minima per essi prevista, con massima riduzione consentita da eventuali circostanze attenuanti". La risposta all’interrogativo vale anche per l’eventualità, quale quella attuale, in cui l’indulto non sia ancora stato applicato, ma occorra verificare la ricorrenza o meno di una causa di revoca: infatti, se l’accertamento fosse positivo, il diniego del beneficio sarebbe legittimo e doveroso atteso che altrimenti lo stesso, una volta concesso, dovrebbe essere subito revocato, con inutile dispendio di attività giurisdizionale (Cass. S.U. 24-1-96 n. 2780 Rv. 203976 ed in seguito: Cass. 28-3-03 n. 19752 Rv. 223850; Cass. 25-11-08 n. 45770).

Preliminarmente sono opportune alcune considerazioni in ordine al reato continuato, all’indulto ed ai rapporti tra i due istituti.

L’omessa indicazione da parte del giudice della cognizione delle varie componenti della pena complessivamente inflitta per il reato continuato (omissione che non configura nullità alcuna, non essendo questa prevista dalla legge) comporta il potere/dovere del giudice dell’esecuzione di provvedere alle necessarie specificazioni interpretando il giudicato, ossia ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano imprescindibili per finalità esecutive ed in particolare per l’applicazione di cause estintive (Cass. 21-2-96 n. 36 Rv 203816; Cass.1-3-97 n. 2057 ; Cass. 25-6-99 n. 214634 Rv. 214634; Cass. 15-5-08 n. 23653 Rv. 240612).

D’altro canto costituisce principio ormai consolidato che, in tema di indulto e salva diversa disposizione, il reato continuato va scisso – sia per l’ipotesi in cui, in ragione del titolo alcuni fra gli episodi criminosi unificati risultino esclusi ed altri compresi nel relativo provvedimento, sia per quella in cui alcuni siano stati commessi prima ed altri dopo il termine di scadenza ivi stabilito – allo scopo di consentire che il beneficio venga riconosciuto per i singoli fatti che vi rientrano (Cass. S.U. 16-11-89 n. 18 Rv. 183004; Cass. S.U. 24-1-96 n. 2780 Rv. 203975 e successivamente: Cass. 14-3-97 n. 2057 Rv. 207693; Cass. 29-10- 04 a 43862 Rv. 23005; Cass. 16-3-05 n. 19740 Rv. 231796). Trattasi di operazione realizzata nell’interesse del condannato il quale, se si avesse riguardo alla data di cessazione della continuazione ovvero se dovesse prevalere il titolo del reato per cui l’indulto non è applicabile, sarebbe ab origine privato dello stesso per tutti gli episodi. Sussiste peraltro la possibilità che taluno dei fatti commessi successivamente integri una causa di revoca dell’avvenuta concessione (si vedano le sopra citate decisioni): la norma di riferimento per il D.P.R. 394/90 è l’art. 4 che prevede questa conseguenza se colui che ha fruito del beneficio "commette entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni". Del pari è indiscusso che il frazionamento del reato continuato esplichi efficacia anche nel senso che la ricorrenza di una causa di revoca, a fronte di più violazioni rientranti nel quinquennio, va accertata considerando non già la pena complessiva concernente le predette, ma quella da attribuirsi a ciascuna di esse: invero è la lettera della legge a segnalare che il limite, non superabile, deve contraddistinguere un singolo delitto (Cass. 28-3-95 n. 1882 Rv. 201281; Cass. 30-10-96 n. 5655 Rv. 206249). A questo punto diviene rilevante il quesito sopra formulato (che si pone anche per l’art. 3 L. 241/06), in relazione al quale si riscontra un netto contrasto nella giurisprudenza delle sezioni della Cassazione.

In numerose pronunce è stato affermato che, qualora l’aumento di pena ex art. 81 c.p. per un reato idoneo a dar luogo alla revoca sia stato fissato in misura inferiore alla sanzione minima edittale, è necessario riportarsi a quest’ultima, con massima riduzione consentita da eventuali circostanze attenuanti; a sostegno della soluzione adottata si è evidenziato che, a seguito dello scioglimento della continuazione finalizzato a valutare la concedibilità o la revoca dell’indulto, ciascun reato riacquista la propria autonomia venendo quindi meno qualsiasi ragione per cui la pena inflitta a titolo di aumento possa ancora produrre effetti (Cass. 18-11-94 n. 5525 Rv. 200035; Cass. 28-2-96 n. 1319 Rv. 204487; Cass. 14-11-97 n. 6396 Rv. 209003; Cass. 14-1-99 n. 363 Rv. 212959; Cass. 29-11-01 n. 5257 Rv. 220683; Cass. 28-4-03 n. 19752 Rv. 223852; Cass. 25-11-08 n. 45770 Rv. 242265); identico principio risulta enunciato in materia di fruizione di benefici penitenziari, in fattispecie nella quale il condannato per reati uniti dal vincolo della continuazione aveva espiato per intero la sanzione applicatagli per quello ostativo, essendo esso un reato satellite (Cass. 11-2-00 n. 990 Rv. 21550; Cass 5-11-08 n. 46246 Rv. 242086).

Secondo un diverso orientamento è stato invece ritenuto, pur senza svolgere uno specifico percorso giustificativo, che occorre avere riguardo alla pena in concreto inflitta per il reato satellite ovvero per ciascuno dei reati satelliti, in caso di pluralità dei medesimi, commessi entro il quinquennio (Cass. 30-10-96 n. 5655 Rv. 206249; Cass. 11-5-98 n. 2624 Rv. 210793; Cass. 5-12-97 n. 6881).

Queste Sezioni Unite ritengono di aderire all’indirizzo minoritario per le seguenti argomentazioni.

Innanzitutto assume sicura portata il dato testuale rappresentato dalla circostanza che l’art. 4 DPR 394/90, disciplinando la revocabilità dell’indulto, usi l’espressione "riporti condanna", il che evoca il concetto di pena inflitta dal giudice.

In proposito va osservato che il legislatore nell’ancorare determinate conseguenze giuridiche alla gravità del reato, quale posta in luce dal trattamento sanzionatorio, fa riferimento alla pena prevista dalla disposizione incriminatrice ovvero a quella inflitta con la sentenza di condanna: le espressioni usate non sono indifferenti, ma significative dell’intento di attenersi, nel primo caso, alla valutazione operata in via preventiva dalla norma e, nel secondo, all’applicazione effettuata dal giudice nell’ambito del suo potere discrezionale in base ai criteri enumerati dall’art. 133 c.p. A conferma di tale logica si rileva, ad esempio, che nel nostro sistema processuale in tema di inefficacia della custodia cautelare per effetto della sua durata, commisurata agli addebiti, v’è richiamo, sino a che non sia intervenuta una sentenza di condanna, alla pena edittale, mentre per le fasi successive si dà rilievo a quella in concreto inflitta (artt. 300, 303 c.p.p.); tuttavia, anche dopo la sentenza, viene presa in considerazione la pena edittale per quanto concerne la durata complessiva della misura nonché per l’ipotesi di condanna in primo grado, confermata in appello e per impugnazione del solo pubblico ministero, essendo chiara in queste situazioni la prevalenza accordata alla tutela correlata al tipo di violazione; di converso per la scelta delle misure l’art. 275 e. 2 c.p.p., nel sancire il principio di proporzionalità, -è- usate l’espressione "sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata" ed identico parametro è adottato dall’art. 299 e. 2 c.p.p. per la sostituzione delle stesse: ciò dimostra la ravvisata opportunità di tenere conto degli specifici dati caratterizzanti il comportamento ascritto; altre norme in tema di condizioni di applicabilità delle misure personali (artt. 280,287c.p.p) si rapportano a figure astratte di reati e di sanzioni. In siffatta ottica il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha opportunamente sottolineato come il provvedimento di clemenza 394/90 all’art. 3 abbia escluso l’applicabilità del beneficio per tutta una serie di delitti, individuati tramite le rispettive norme incriminatrici, così evidenziando la volontà di rafforzare la prevenzione generale per violazioni di particolare allarme sociale, mentre, in materia di revoca, la disposizione di cui all’art. 4 si palesa ispirata a finalità di prevenzione speciale e volta a controllare la meritevolezza del beneficio da parte del singolo condannato, per cui soccorre la determinazione alla quale è pervenuto il giudice.

Né vale obiettare che, seguendo l’impostazione in discorso, si creerebbe una disparità di trattamento tra chi commette un ulteriore reato legato dal vincolo della continuazione con un altro o altri pregressi e chi invece lo realizza al di fuori di un originario disegno: basti rilevare che si versa in situazioni basate su diversi presupposti.

Invero, il codice penale attribuisce ad una condotta penalmente rilevante, se attuata in continuazione, un disvalore attenuato e per questo motivo risulta previsto un più benevolo trattamento sanzionatorio, il quale consente di mitigare gli effetti del cumulo materiale con la possibile conseguenza che il reato satellite venga punito in misura inferiore al minimo edittale: ciò posto, l’aumento applicato rappresenta la pena congrua per detta violazione, la cui gravità è accertata dal giudice tenendo conto dell’esistenza in capo all’agente di un unico programma criminoso, elemento che indubbiamente contribuisce a connotare la fattispecie.

Così pure non può incidere l’argomento addotto dall’opposto indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, una volta addivenuti al frazionamento del cumulo, il riferimento alla sanzione applicata a titolo di aumento sarebbe ormai privo di giustificazione. Trattasi di conclusione giuridicamente non condivisibile: invero la scissione comporta che i singoli reati riacquistano la loro autonomia sotto il profilo del titolo e dell’epoca degli stessi, ma non implica che la pena inflitta per ciascun fatto, dopo essere stata isolata nella sua specifica entità, sia da ritenersi superata o sostituita da quella applicabile se la condotta criminosa fosse stata sanzionata come separatamente realizzata.

A dimostrazione di quanto sopra basti osservare che in ipotesi di due reati avvinti dal vincolo della continuazione – commessi entrambi entro il termine previsto dal provvedimento di clemenza, essendo il più grave escluso dal beneficio – a seguito della scomposizione viene condonato in tutto o in parte l’incremento di sanzione applicato per l’addebito meno grave: rendere autonoma la pena significa, proprio, considerare l’aumento in sé e riconnettere al medesimo i debiti effetti.

Del resto le Sezioni Unite nelle sentenze 5-10-99 n. 14 (in tema di applicazione di benefici penitenziari al reato continuato) e 27-11-08 n. 3286 (in tema di valutazione del danno cagionato o risarcito nell’ambito di un reato continuato) hanno avuto modo di precisare che "per effetto dello scioglimento del cumulo… ciascuna fattispecie di reato riacquista la sua autonomia, sia quanto a pena edittale, sia quanto a pena applicata o applicabile in concreto": orbene, l’alternativa tra pena edittale e pena concreta viene a dipendere dal dictum legislativo.

A ciò aggiungasi che in realtà lo stesso orientamento che viene disatteso sostiene che debba farsi riemergere la sanzione minima edittale per la sola evenienza in cui il giudice abbia fissato l’aumento per la continuazione in misura inferiore, mentre rimarrebbe ferma la pena in concreto applicata, qualora essa fosse pari o superiore a detto minimo (il che a norma dell’art 81 c.p. ben può verificarsi): ne deriva l’incongruenza, evidenziata dal Procuratore Generale, che a seconda dei casi si seguirebbero due diversi criteri, pur in presenza di unico precetto. Al contempo non può sottacersi che la disciplina della continuazione, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, in quanto volta a rendere possibile un trattamento di minore rigore, è ispirata al favor rei (Cass. S.U. 16-11-89 n.18; S.U 26-2-97 n. 1 Rv. 207939) e che la Corte Costituzionale ha espressamente collegato all’interesse del condannato l’eventualità che le singole pene debbano riassumere la loro autonomia, il che indubbiamente suggerisce un’interpretazione delle norme in materia che sia conforme a tale "ratio" dell’istituto (Corte Cost. sentenza 10-3-98 n. 312). Infine, ancora, nella recente sentenza del 26-3-09 le Sezioni Unite, investite di quesito analogo a quello attuale – sorto in relazione a fattispecie processuale ove, essendo intervenuta sentenza di condanna non definitiva per un reato continuato, si discuteva circa l’eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 300 e. 4 c.p.p della custodia cautelare applicata solo per il reato meno grave -, hanno aderito all’opzione interpretativa secondo cui per stabilire "l’entità della pena irrogata", alla quale commisurare la durata della custodia già subita, occorre considerare l’aumento concretamente inflitto ai sensi dell’art. 81 c.p.

In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto: "in caso di reati uniti dal vincolo della continuazione – alcuni dei quali, compreso il più grave, commessi entro il termine previsto dal provvedimento di clemenza ed altri successivamente – la pena per quello o quelli satelliti, suscettibili di comportare la revoca dell’indulto e quindi di precluderne l’applicazione, va individuata nell’aumento inflitto a titolo di continuazione per ognuno di questi, spettando al giudice dell’esecuzione interpretare sul punto il giudicato, qualora ivi siano state omesse le singole specificazioni". Di conseguenza, venendo alla vicenda in esame, risulta che la concessione del beneficio è stata illegittimamente negata, ritenendosi che entro i cinque anni dall’entrata in vigore del D.P.R. 394/90 l’A. avesse commesso ulteriori fatti di concussione, comportanti revoca di un’eventuale concessione: ciò in quanto si è effettuato erroneo riferimento alla pena edittale minima prevista per l’ipotesi delittuosa astratta; invece, poiché l’aumento complessivo per tutti i reati satelliti di concussione (in numero di 6) è stato riconosciuto, in sede di esecuzione, nella misura di anni 1 e mesi 10 di reclusione, è evidente, anche senza necessità di addivenire ad ulteriori determinazioni, che il trattamento sanzionatorio adottato per ognuno dei medesimi e precipuamente per ognuno di quelli commessi entro il termine suddetto, non è idoneo a far scattare la condizione risolutiva.

S’impone quindi, in accoglimento del ricorso dell’A., l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Messina la quale, attenendosi al principio enunciato, dovrà procedere a nuovo esame della fattispecie, verificando l’applicabilità o meno dell’indulto di cui al D.P.R. 394/90 in considerazione della data di commissione dei vari reati oggetto della condanna definitiva subita dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Messina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-11-2010) 21-01-2011, n. 1923 Falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di Rovigo, con sentenza 10.1.2010, ha assolto O. J. dal reato sub A) (delitto ex artt. 477 e 482 c.p. per aver contraffatto un permesso di soggiorno, apponendo la propria fotografia e le proprie generalità su di un modulo originario appartenete al Ministero del Lavoro e Soggetti Sociali dello stato spagnolo) per mancanza della condizione di procedibilità di cui all’art. 10 c.p. e dal reato sub B (delitto ex art. 495 c.p. per aver reso false dichiarazioni sulla propria identità a funzionari della Squadra mobile della Questura di Rovigo) perchè il fatto non sussiste.

O., in data 27.3.2004, controllato dalla Polizia, esibì un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità spagnole.

Il documento si rivelò falso in quanto, su di un modulo autentico, pertinente ad altra persona, era stata apposta la foto dell’imputato ed erano state annotate le sue generalità.

Il Tribunale, quanto al reato sub A), ritenendo che esso fosse stato consumato in Spagna, rilevata la mancanza della richiesta ministeriale ex art. 10 c.p., è giunto alla conclusione sopra esposta.

Il giudicante ha per altro escluso la applicabilità dell’art. 489 c.p., pur consapevole del contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, atteso che, secondo il suo giudizio, l’ O. non può non aver partecipato – in territorio spagnolo – alla confezione del falso.

Quanto al reato sub B), il Tribunale ha ritenuto mancasse la prova della falsità delle generalità declinate.

Ricorre per cassazione il competente PG, limitatamente alla assoluzione dalla imputazione di cui al capo A), deducendo violazione dell’art. 489 c.p., rifacendosi, appunto, alla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La sentenza impugnata – conseguentemente – va annullata, limitatamente al capo A) con rinvio per nuovo giudizio.

Trattandosi di ricorso per saltum, giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 593 c.p.p. e art. 569 c.p.p., comma 4 (e dopo la declaratoria di incostituzionalità delle modifiche apportate al secondo dei predetti articoli dalla L. n. 46 del 2006, cfr. ASN 200939956-245319), è la competente CdA, che va individuata in quella di Venezia.

Invero è stato ritenuto (ASN 200600065-RV 232714) che, in materia di falso, il concorso nel reato, che esclude la punibilità della diversa ipotesi criminosa prevista dall’art. 489 c.p.p., deve configurarsi in termini di concreta punibilità.

Ne consegue che, se la falsificazione è stata commessa all’estero e non vi sia la richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 c.p., il soggetto che abbia prodotto o concorso a produrre l’atto falso risponde, ricorrendone le condizioni, del reato di uso dello stesso, ai sensi dell’art. 489 c.p..

Sul punto la giurisprudenza, anche successiva (ASN 200640650-RV 236306; ASN 200707940-RV 235701) è del tutto conforme.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per il giudizio di secondo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.