Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4751 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 8/6/10 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce rigettava le istanze presentate da F.M. (classe (OMISSIS)) intese ad ottenere il differimento della pena per grave infermità fisica e la detenzione domiciliare per motivi di salute.

Il F. era destinatario di provvedimento di cumulo 1/2/10 della Procura Generale di Lecce per una pena residua di anni 2 e giorni 19 di reclusione per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (fatti commessi tra il 2000 e il 2003).

D Tribunale osservava che con provvedimento 3/6/09 il Magistrato di Sorveglianza di Lecce aveva differito la pena in via provvisoria per motivi di salute, rilevando che il 9/12/08 il F. era stato sottoposto a nefrectomia, il 20/5/09 era stato ricoverato per angor cardiaco (a seguito del quale erano stati riscontrati in via radiologica numerosi linfonodi in sede paraortica e intercavo – aortica), il 25/5/09 gli era stata riscontrata una cardiomiopatia ipocinetica (probabilmente causata dal trattamento chemioterapico).

Che tuttavia, disposta perizia il 9/10/09, erano risultati solo esiti di nefrectomia destra per carcinoma renale senza segni di progressione della malattia, allegata osteoartrosi primaria diffusa e pregressa prostatite, affezioni compatibili con il regime carcerario a condizione di un controllo semestrale presso una struttura oncologica. Di qui il rigetto delle due istanze.

Ricorreva per cassazione la difesa del F., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: veniva contestata la valutazione dei giudici per cui le patologie di cui era affetto il F. non erano tali da esporre il detenuto a rischio di vita o da far ritenere la carcerazione contraria al senso di umanità e che il controllo semestrale non imponesse costanti contatti con i presidi sanitari esterni; tale necessario controllo era stato sottovalutato e non si era argomentato circa la sua concreta possibilità di essere effettuato regolarmente e nei tempi previsti in stato di detenzione (lo stesso PG aveva concluso per la concessione della detenzione domiciliare).

Quanto alla carcerazione contraria la senso di umanità (superficialmente negata dal giudice) erano ricordate le gravi patologie sofferte dal F., tali da giustificare sia il differimento della pena sia la concessione della detenzione domiciliare. Era chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto e, nelle more, la sospensione dell’esecuzione (peraltro rigettata dal TdS con ordinanza del 13/7/10). Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ricordando che la decisione del Tribunale era stata assunta sulla base di una congrua verifica di tutti i dati probatori disponibili e di una perizia appositamente disposta, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso, infondato, va respinto.

Il giudice di merito ha applicato correttamente i principi pacificamente riconosciuti in tema di differimento della pena per grave infermità fisica e di detenzione domiciliare per motivi di salute e ciò ha fatto sulla base di una perizia che è stata affidata proprio in vista di una concreta verifica della loro riferibilità al caso concreto.

L’esito è stato negativo per il ricorrente, che tuttavia in questa sede di legittimità, pur deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, si limita a riproporre le proprie valutazioni di merito in contrasto con quelle legittimamente e congruamente espresse dal giudicante: è indubbio che un controllo semestrale non equivalga ad un costante contatto con i presidi sanitari (sia pure oncologici) esterni ed ipotizzare difficoltà nel rispetto dei tempi e dei modi è esercizio puramente congetturale. A ciò consegue che il protrarsi della detenzione in siffatte condizioni non è in alcun modo contrario ai principi di umanità, ma contempera questi ultimi con le generali esigenze di giustizia, patimenti meritevoli di soddisfazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 22-02-2011, n. 1682 avvocato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stato impugnata la nota del 1962000 della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, con la quale è stata comunicata la rideterminazione del contributo previdenziale a carico del ricorrente, in relazione al reddito percepito quale giudice di pace.

In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice, in quanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorrente è, infatti, un avvocato iscritto alla Cassa di previdenza forense che esercita altresì le funzioni di giudice di pace. Non sussistendo alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva relativa al rapporto di pubblico impiego deve farsi riferimento ai consueti criteri di riparto.

La rideterminazione del contributo a suo carico riguarda un rapporto di carattere privatistico, rispetto al quale la Cassa forense non può dirsi né organo dell’amministrazione né soggetto che esercita poteri autoritativi.

La Corte di cassazione, a partire da decisioni, ormai risalenti, non ha avuto dubbi sulla propria giurisdizione in materia di contributi delle casse previdenziali dei professionisti.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra la cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori ed i professionisti esercenti la libera professione forense che lamentano la mancata applicazione da parte della cassa, per la determinazione del contributo soggettivo da commisurare al reddito prodotto nell’anno 1980, dei criteri di calcolo previsti dall’art. 24, comma 2, l. 20 settembre 1980 n. 576, più favorevoli agli iscritti rispetto a quelli elaborati dalla normativa previgente (Cassazione civile, sez. un., 01 marzo 1983, n. 1534).

In particolare l’orientamento costante della Cassazione afferma che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. civ., comma 1(per tutte Cass., 22 agosto 2003 n. 12380, 25 novembre 2003 n. 18013, 22 giugno 2004 n. 11646, 27 ottobre 2004 n. 20829, 14 gennaio 2005 n. 616, 12 giugno 2006 n. 13594; Cass.civile, sez. lav., 17 aprile 2007, n. 9113).

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art 11 del d.lgs n° 104 del 2010.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 09-03-2011, n. 9451 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 9 aprile 2010 la Corte di Appello di Catanzaro liquidava in favore di R.D. la somma di Euro 2.115,00 a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal predetto. La Corte di Appello osservava che R. direttore provinciale del lavoro di Crotone, era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per la durata di giorni diciotto, in relazione al reato di truffa e abuso di ufficio; e che il prevenuto era stato poi prosciolto dal G.i.p. di Crotone con sentenza in data 31.5.2007, divenuta irrevocabile. La Corte territoriale evidenziava che dagli atti non risultava che R. avesse dato causa con condotta dolosa o gravemente colposa alla applicazione o al mantenimento dello stato di custodia cautelare.

Richiamati i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità nella liquidazione dell’indennizzo previsto a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione, la Corte territoriale applicava il parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315 c.p.p., comma 2, ed il termine massimo della custodia cautelare di cui all’art. 303 c.p.p., comma 4, espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anche esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita. La Corte di Appello temperava detto importo in ragione della metà, per l’obiettivo minor grado di afflittività della restrizione domiciliare.

La Corte territoriale considerava che non sussistevano elementi per maggiorare in via equitativa detto importo, atteso che non dovevano confondersi gli effetti della breve detenzione subita dal richiedente con quelli derivanti dalla pendenza del procedimento penale.

Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione R.D., a mezzo del difensore, deducendo, con unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale e l’Illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Assume il ricorrente che la Corte territoriale abbia errato nell’interpretazione delle norme che riconoscono il diritto ad ottenere un indennizzo da chi abbia subito una detenzione rivelatasi ingiusta. La parte rileva che il giudice della riparazione ha liquidato l’indennizzo unicamente sulla base del calcolo aritmetico, non considerando in via equitativa le ulteriori conseguenze derivanti dalla ingiusta detenzione subita da un dirigente pubblico; e ciò con specifico riguardo al prestigio professionale del richiedente. Il ricorrente rileva, inoltre, che erroneamente la Corte di Appello ha applicato rigidamente il principio dell’onere della prova rispetto al danno subito dall’istante, principio che non risulta conferente nell’ambito dell’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, in cui il giudice del merito opera valutazioni di natura equitativa.

Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.

L’esponente ha depositato memoria difensiva.

Il ricorso è infondato.

Deve, invero, premettersi, che la Suprema Corte ha da tempo chiarito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1 del 13/01/1995, dep. 31/05/1995, Rv.

201035) che la liquidazione dell’indennizzo in questione va disancorata "da criteri o parametri rigidi" e che deve, al riguardo, "procedersi con equità, valutando la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, non in termini residuali, le conseguenze personali e familiari, derivanti dalla privazione della libertà", questa intesa non "come un dato o valore statico, ma come valore dinamico, come valore (…) indispensabile ad ognuno per sviluppare, liberamente, la propria personalità (…)", sicchè "debbono essere valutati i due criteri di proporzionamento della riparazione, che consistono nella durata della custodia cautelare e nelle conseguenze personali e familiari derivanti dalla privazione della libertà (…)". Ne consegue che il giudice della riparazione deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo, sulla base di tali parametri ed entro il tetto massimo del quantum indennizzabile, tenendo conto della durata della custodia cautelare ed apprezzando tutte le conseguenze pregiudizievoli che essa ha comportato, sotto il profilo personale, familiare, patrimoniale, morale, diretto o mediato "che sia(no) in rapporto eziologico con la ingiusta detenzione". Ed è stato ulteriormente chiarito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24287 del 09/05/2001, dep. 14/06/2001, Rv. 218975) che la liquidazione dell’indennizzo va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315 c.p.p., comma 2, e il termine massimo della custodia cautelare di cui all’art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, mentre il potere di liquidazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare il superamento del tetto massimo normativamente stabilito. Posto, dunque, che quel criterio aritmetico sopra enunciato deve essere tenuto presente quanto meno come dato di partenza della relativa valutazione indennitaria – ponendosi esso come dato oggettivo di equità valutabile dal giudice – anche in riferimento alle modalità, più o meno afflittive della detenzione, ove il giudice intenda discostarsi dalla misura dell’indennizzo, in tal guisa determinabile, deve fornire adeguata motivazione idonea a dare contezza delle circostanze specificamente apprezzate, sotto il profilo personale e familiare, che a quel sensibile discostamento abbiano condotto (Cass. Sez. 4^, sentenza n. 30317 del 21.6.2005, Rv.

232025).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha tenuto conto della reale afflittività della cautela subita, ed ha fornito adeguata motivazione idonea a dare contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto di non potersi discostare dal criterio aritmetico. La Corte di Appello ha, infatti, osservato che il trasferimento del pubblico dipendente non aveva comportato un decremento patrimoniale e che l’eventuale disistima maturata all’interno della comunità di riferimento era da collegarsi eziologicamente alla pratica per assenteismo richiamata al capo d) della imputazione. Il richiamato processo logico e valutativo seguito dal giudice della riparazione appare conferente e perciò non suscettibile di sindacato alcuno in sede di legittimità.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2010) 24-03-2011, n. 11797

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 12-11-2009 la Corte di Appello di Bologna pronunziava nei confronti di I.G., e N. M. la riforma della sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Ravenna in data 4-4-2009, riducendo la pena come da dispositivo, e rigettava le impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza dagli imputati CA.Lu. e C.U.;

rigettava infine le istanze proposte dai predetti CA. e C. per sostituzione della misura detentiva in atto con gli arresti domiciliari.

Gli imputati erano stati condannati dal primo Giudice perchè responsabili del delitto di tentato furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 2 e art. 61 c.p., n. 5 acc. il (OMISSIS) come da rubrica, con altro reato di furto consumato, avvenuto in (OMISSIS). Inoltre erano stati condannati per altri reati relativi al porto di arma giocattolo priva di tappo rosso e attrezzi atti allo scasso.

Risultava contestata altresì la recidiva al Ca., a N. e I..

I predetti erano stati arrestati il 3-4-09 dai CC. Di Ravenna, mentre erano nei pressi dell’esercizio commerciale di (OMISSIS), con un furgone posizionato con apertura presso la vetrina del negozio di abbigliamento e si erano dati alla fuga alla vista dei carabinieri, che li avevano raggiunti dopo un inseguimento.

All’interno del furgone erano stati trovati gli arnesi da scasso.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso gli imputati di seguito indicati.

I.G. deduceva l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 56 c.p..

Rilevava sul punto che l’attività contestata ai sensi dell’artt. 56, 624 e 625 c.p. era indefinita ed equivocale che la Corte aveva confermato il giudizio di colpevolezza dell’imputato in assenza di elementi di prova, oltre che in base ad argomentazioni meramente ipotetiche.

Anche la presenza degli arnesi atti allo scasso si riteneva dubbia evidenziando che tali attrezzi erano all’interno del furgone, onde non si ravvisava l’accertamento degli atti preparatori punibili ai sensi dell’art. 56 c.p..

Con altro motivo il ricorrente deduceva la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 625 bis c.p., avendo la Corte negato l’esistenza dei presupposti per ritenere applicabile l’attenuante richiesta, laddove ad avviso della difesa vi erano state dichiarazioni confessorie, che avevano consentito di accertare la responsabilità degli imputati per il furto consumato. Inoltre il ricorrente riteneva contraddirtene le argomentazioni che la sentenza conteneva sul punto. Chiedeva in tal senso l’annullamento.

N.M., con i motivi di ricorso chiedeva l’annullamento della sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 56 c.p., nonchè per violazione dell’art. 625 bis c.p., come già rappresentato innanzi con argomentazioni analoghe.

Il difensore di C.U. censurava la sentenza come illogica, secondo l’art. 606 c.p.p., lett. b) in riferimento alla negazione delle attenuanti generiche e dell’applicazione dell’art. 625 bis c.p..
Motivi della decisione

La Corte rileva che i motivi di ricorso risultano privi di fondamento. In ordine al ricorso proposto da I.G. nonchè al ricorso proposto in senso conforme da N.M., si rileva che appare priva di fondamento la censura relativa alla erronea applicazione dell’art. 56 c.p..

Invero secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, "in materia di delitto tentato l’idoneità di un atto criminoso, ai fini della sussistenza della ipotesi di cui all’art. 56 c.p., consiste nella sua capacità causale e, cioè, nella sua suscettibilità a produrre l’evento che rende consumato il delitto voluto; l’azione è inidonea solamente se, in assoluto e con valutazione ex ante, difetti intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale, e senza tener conto delle circostanze impreviste (nella fattispecie: arrivo dei carabinieri) che abbiano impedito il verificarsi dell’evento" (v.

Cass. Sez. 5 – 13 agosto 1998, n. 9365 – RV 211442).

Più recentemente si è stabilito, con sentenza Sez. 2, n. 28213 del 15-6-2010 – RV 247680 – che "Ai fini della punibilità del tentativo, possono assumere rilevanza anche gli atti meramente preparatori, quando essi, per le concrete circostanze di luogo, di tempo o di mezzi, evidenzino che l’agente commetterà il delitto progettato a meno del sopravvenire di eventi imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell’agente, e che l’azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l’obiettivo programmato". Nella specie, alla stregua della specifica motivazione della sentenza impugnata, deve rilevarsi che erano stati compiuti atti che la Corte ha valutato come univocamente diretti a commettere il furto – quali l’avvicinarsi al negozio con un furgone in posizione tale da poter consumare il delitto e l’essersi muniti gli imputati di arnesi atti a compiere l’azione delittuosa.

Conseguentemente le doglianze difensive restano prive di fondamento, essendo la interpretazione resa dalla Corte territoriale conforme ai canoni della giurisprudenza innanzi richiamata.

– Analogamente deve ritenersi priva di fondamento la censura riguardante il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 625 bis c.p., avendo la Corte evidenziato correttamente l’assenza dei presupposti di legge a fl. 7 della sentenza impugnata, atteso che l’attenuante richiesta viene riconosciuta allorchè sia stata resa possibile dalle dichiarazioni confessorie dell’imputato, l’individuazione dei correi, mentre nella specie tale individuazione si era verificata per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ed i sequestri eseguiti.

Orbene, la difesa svolge in ordine a tale attenuante dei rilievi che tendono unicamente a riproporre le deduzioni fatte in sede di appello, senza evidenziare alcun dato che sia stato trascurato dalla Corte di Appello, che viceversa ha tenuto conto di tutti i rilievi degli appellanti, ed ha interpretato correttamente la disposizione normativa, in riferimento al fatto contestato, non essendo emerso alcun dato concreto per ravvisare l’esistenza dei presupposti tassativamente elencati dall’art. 625 bis c.p..

– Ugualmente risulta privo di fondamento, il ricorso formulato nell’interesse di C.U., atteso che la negazione delle attenuanti generi che e dell’ipotesi diminuente prevista dal citato art. 625 bis c.p. risultano motivate in modo esauriente dalla Cortese con coerenza rispetto alle risultanze processuali.

Pertanto deve ritenersi legittimamente esclusa l’applicazione delle menzionate attenuanti, restando – in presenza di congrua motivazione (idonea a dimostrare che la Corte ha valutato i presupposti ex art. 133 c.p. e art. 62 bis c.p.) – incensurabile il giudizio discrezionale del Giudice di merito.

Per l’attenuante ex art. 625 bis c.p. valgono i rilievi già espressi relativamente ai predetti ricorrenti.

In conclusione la Corte deve pertanto rigettare i ricorsi e ciascun ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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