Cass. pen., sez. VI 23-10-2008 (03-10-2008), n. 39897 Delitti di criminalità mafiosa – Presunzione di adeguatezza – Dovere di motivazione del giudice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
che il ricorrente impugna l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato,è stato confermato il provvedimento cautelare di custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, commesso in (OMISSIS);
che, ad avviso del giudice del riesame, gli atti d’indagine dimostrano l’esistenza di una struttura criminosa diretta dalla "famiglia La Torre" finalizzata alle estorsioni e altri delitti contro la persona, sodalizio stabile e collegato al controllo del territorio attraverso associati regolarmente stipendiati;
che C.A. è stato indicato da collaboratori di giustizia – S.M., P.S., S.L.T. P., – i quali hanno fornito elementi convergenti circa la sua partecipazione all’associazione, descrivendo epoca dell’affiliazione e modalità di reclutamento attraverso altri associati, compito specifico di riscuotere le tangenti estorsive e lo stipendio regolarmente percepito per le condotte in favore dell’associazione;
che il giudice del riesame evoca la presunzioni posta dall’art. 275 c.p.p., comma 3 e pone in risalto la gravità indizia la quale di per sè della condotta impone per reati di mafia la custodia in carcere;
che deduce la violazione di legge in relazione all’art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 e il difetto di motivazione, in quanto il tribunale ha acriticamente riprodotto gli argomenti posti a fondamento del provvedimento cautelare, nonostante la difesa ha posto in rilevo nel corso del riesame l’insussistenza dei fatti e in particolare la mancanza di prova sulla corresponsione dello stipendio;
che a carico di C. vi sono due chiamate indirette, quella di S.M. e di P.S., smentite da altro collaboratore Pe. e peraltro la difesa aveva posto in rilevo l’assenza di ogni accertamento sulle ragioni della conoscenza dei fatti da parte di S.M., tenuto conto del mancato riconoscimento della fotografia e dell’impossibilità di risentirlo, perchè nel frattempo deceduto, sulle fonti di conoscenza della sua dichiarazione de relato;
che la difesa rileva la mancanza di elementi dai quali avere la prova della conoscenza di C. da parte dell’altro pentito P., poichè sono riportati stralci di verbali dai quali emergono situazioni diverse rispetto a quelle riportate nell’ordinanza di custodia;
che l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia risulta anche dalla circostanza che Pe.
M., cassiere del clan durante la reggenza di F., non ha mai indicato C. tra coloro ai quali era corrisposto lo stipendio;
che, peraltro, la dichiarazione de relato di S.L.T. P., oltre a essere generica, non fa riferimento alcuno alle fonti dirette di conoscenza, circostanza indispensabile trattandosi di persona estranea al "clan";
che deduce ancora la violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 poichè il verbale delle dichiarazioni di P. è stato parzialmente trasmesso e, nonostante fosse stata eccepita tale violazione nel corso della trattazione del riesame, non vi è stata alcuna risposta da parte del Tribunale;
che la difesa, con un ultimo motivo deduce la violazione dell’art. 274 c.p.p., poichè agli atti vi è la prova della cessazione dell’appartenenza al clan fornita dallo stesso S.M. il quale ha riferito di non avere più stipendiato C. dopo avere assunto la gestione del clan La Torre;
che il Tribunale non ha affatto esaminato le deduzioni difensive volte a fare emergere il superamento della presunzione di pericolosità;
che, con motivi nuovi, il ricorrente rileva la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 125, 275 e 292 c.p.p., e deduce che il giudice del riesame avrebbe dovuto motivare la ritenuta attualità della pericolosità nonostante la storica cessazione e dissoluzione del Clan La Torre e la dichiarazione di S.M. di non conoscere personalmente C. e di averlo stipendiato al momento nel periodo di sua gestione del Clan avvenuta alla fine del (OMISSIS);
che la recente giurisprudenza si è espressa nel senso che la presunzione di pericolosità posta dall’art. 275 c.p.p., comma 3 è superata in presenza di prova dell’avvenuta rescissione del vincolo associativo e ogni qual volta sussistono specifici elementi atti a far ragionevolmente presumerla pericolosità dell’indagato;
che si deduce la violazione degli artt. 125, 273 e 274 c.p.p., ponendo in rilievo l’assoluta mancanza della motivazione in punto di esigenze cautelari;
che non vi è uno specifico riferimento alla gravità indiziaria costituita dall’esistenza di riscontri esterni individualizzanti;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che le censure riproducono le medesime deduzione sviluppate in sede di riesame e alle quali il tribunale ha reso nel complesso corrette valutazione circa la loro infondatezza;
che la violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 è assolutamente generica e assertiva e non consente di apprezzare le reali ragioni della violazione delle norme richiamate e il concreto deficit difensivo arrecato;
che le altre censure in realtà sono dirette a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e un rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice del cautelare a fondamento della custodia cautelare in carcere, condivise e fatte proprie dal tribunale;
che il sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi è solo diretto a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario (ex plurimis, Sez. un., 22 marzo 2000, Auduino rv. 215828);
che il tribunale ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi e, il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni del provvedimento cautelare e ne sintetizza i contenuti significativi e condivisi dal giudice del riesame, è completo, logicamente corretto e privo di aporie;
che il giudice del riesame da conto dei precisi elementi per i quali i compiti affidati a C. e le altre circostanze riferite dai collaboratori di giustizia fossero indicative di un suo diretto coinvolgimento nel sodalizio criminoso;
che le dichiarazioni provenienti da appartenenti all’associazione di stampo mafioso, a prescindere dalla circostanza che si tratti della medesima articolazione, non richiedono la disciplina stabilita per la testimonianza indiretta poichè si tratta di patrimonio di conoscenze comuni circa l’appartenenza al sodalizio criminoso;
che le dichiarazioni "de relato" di un collaboratore, qualora se ne sia verificata l’intrinseca attendibilità, possono, ai fini dell’applicazione della misura cautelare – della custodia in carcere, avere rilevanza, nel contesto globale degli elementi indizianti disponibili, in funzione di riscontro estrinseco alle accuse di altro collaboratore;
che l’ordinanza impugnata, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, riporta le specifiche circostanze riferite da S.M. secondo cui C. era amico di F.L. e B.G. ed era entrato a far parte del sodalizio "grazie a Fr.Gi.", percependo lo stipendio, in tal modo riscontrando, pone in rilevo il giudice del riesame, le circostanze rese da P.;
che altrettanto precise, afferma il giudice del riesame, le circostanze di S.L.T. circa l’epoca di affiliazione e i compiti affidati a C. di riscuotere le tangenti estorsive:
che le conversazioni intercettate, pur se di contenuto criptico, attestano inequivocabilmente lo stretto rapporto di contiguità, cointeressenza e di subordinazione rivestito da C. nei confronti di B.G.;
che il Tribunale ha espresso le proprie valutazioni dopo avere descritto in sintesi i singoli elementi che, in base al contesto dei complessivi atti di indagine, smentiscono la tesi difensiva;
che la valutazione della gravità indiziaria, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora in itinere, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato" (Sez. un. 30 maggio 2006, dep. 31 ottobre 2006, n. 36267). che le censure relative alla mancata riposta a questioni trattate nel corso dell’udienza di trattazione è assolutamente priva di fondamento poichè il giudice del riesame ha ricostruito con propria incensurabile valutazione l’intero quadro indiziario e ha posto in rilevo le ragioni di attendibilità dei collaboratori di giustizia, in tal modo smentendo le opposte e assertive ricostruzioni fornite dal ricorrente;
che l’ordinanza impugnata, dunque, ha sviluppato un proprio ragionamento probatorio e si è espressa sulla consistenza degli indizi relativi all’appartenenza di C. al "clan La Torre", rendendo al riguardo argomentazioni circostanziate e immuni da vizi logici censurabili in sede di legittimità;
che le circostanze in base alle quale il giudice del riesame ha escluso la sussistenza di elementi per superare la presunzione posta dall’art. 275 c.p.p., comma 3 sono conformi al dettato normativo secondo cui è necessario che ex actis emergano circostanze univoche e concrete dalle quali escludere la presunzione di pericolosità, circostanze che prescindono da una frammentaria e, peraltro, equivoca e assertiva prospettazione dell’istante;
che la presunzione normativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere nei casi in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza per un delitto di criminalità mafiosa, che può essere superata soltanto in forza di elementi concreti e specifici dai quali emerga l’insussistenza delle esigenze cautelari, esonera il giudice dal dovere di motivare, con il provvedimenti genetico, l’applicazione della misura a fronte di deduzioni di elementi ritenuti non specifici e privi di concretezza (Sez. 2^, 13 marzo 2008, dep. 22 aprile 2008, n. 16615);
che il ricorso, dunque, è infondato e, norma dell’art. 616 c.p.p., l’imputato va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. IV Penale, 11 luglio 2011, n. 27035 Cade nel tombino: il responsabile dell’ufficio manutenzione risponde di lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Osserva

-1- S.R. ricorre, per il tramite del difensore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cosenza, del 30 giugno 2010, che lo ha ritenuto colpevole, quale responsabile dell’ufficio di manutenzione del comune di Cosenza, del delitto di lesioni colpose in pregiudizio di A.A., caduto dentro un tombino privo di copertura.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità, affermata dal giudice senza considerare che nessuno aveva mai segnalato l’assenza della copertura del tombino, di guisa che nessuna condotta omissiva avrebbe dovuto addebitarglisi. Censura, altresì, il ricorrente la valutazione della prova da parte del giudicante attesa la genericità e contraddittorietà, e quindi inattendibilità, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

-2- Il ricorso è infondato.

In realtà, la decisione impugnata non merita alcuna censura, essendo la stessa del tutto in sintonia con gli elementi probatori acquisiti dai quali è stato giustamente tratto argomento per affermare la responsabilità dell’imputato.

Giustamente il giudice del merito non ha avuto dubbi in ordine al reale verificarsi ed alle cause dell’incidente, rilevando che di esso ha riferito, oltre che la persona offesa, anche il fratello, A.V., presente al momento dell’improvvisa caduta del congiunto dentro il tombino privo di coperchio. Sulla stessa caduta, ha ancora ricordato il giudicante, ha avuto modo di riferire anche il teste C.L. che, pur avendo sostenuto di non ricordare i fatti, ha tuttavia precisato che "forse" un signore si era fatto male perché era caduto dentro un tombino che, ha aggiunto, come gli altri della zona, erano privi di copertura. Circostanza, quest’ultima, confermata dal teste, v. brigadiere M.R.B., intervenuto dopo l’incidente, che ha ribadito non solo la presenza, sul posto, di tombini senza coperchio, ma ha precisato che gli stessi non erano in alcun modo delimitati e segnalati e che la strada era priva di illuminazione.

Legittimamente, dunque, alla luce di tali emergenze probatorie, il giudice di pace non ha avuto dubbi circa l’attendibilità del racconto della persona offesa, peraltro soccorsa sul posto e trasportata in ospedale da un’autoambulanza del "118".

Quanto ai profili di colpa rilevati nella condotta dello S., esattamente il primo giudice ha rilevato come, attesa la qualifica, dallo stesso ricoperta, di responsabile dell’ufficio manutenzione del comune, proprio all’imputato incombesse il dovere di intervenire per eliminare l’insidia creatasi sulla strada, peraltro anche priva di illuminazione, a causa dell’assenza delle richiamate coperture. Né può il ricorrente pensare di eludere le responsabilità connesse con tale qualifica, adducendo di non avere avuto notizia di tale assenza. In realtà, le funzioni affidategli e la posizione di garanzia che da esse per lui derivava, avrebbero dovuto indurlo, non ad attendere passivamente la segnalazione di terzi, ma ad attivarsi in maniera autonoma per prevenire ogni possibile incidente.

In realtà, ha in proposito giustamente osservato il primo giudice che, alla stregua delle disposizioni vigenti in materia di svolgimento dell’attività amministrativa e di organizzazione degli uffici della pubblica amministrazione, lo S. era portatore di poteri, oltre che di organizzazione e di intervento, anche di controllo. Circostanza che delinea un preciso profilo di colpa a carico dell’imputato poiché ne denuncia una gestione meramente passiva ed attendista dell’ufficio ricoperto, laddove una corretta e dinamica interpretazione delle funzioni avrebbe dovuto indurlo ad attivarsi, a prescindere dalle segnalazioni di terzi, per organizzare uno specifico servizio di controllo del territorio al fine di verificare e prevenire eventuali situazioni di pericolo.

Controllo che, peraltro, nel caso specifico non avrebbe dovuto riguardare l’assenza solo delle coperture dei tombini, ma anche di segnali che avvertissero del pericolo rappresentato dalle buche scoperte, ed anche la mancanza di illuminazione, che rendeva la zona ancor più a rischio per i cittadini.

In definitiva, il ricorso deve esser rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-01-2011, n. 381 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 05/12/07 e depositato il 03/01/08 (proc. n. 30/08 R.G.) M.M. ha impugnato l’ordinanza prot. n. 45393 dell’11/10/07 con cui il Comune di Ciampino ha ordinato al predetto, in qualità di responsabile, e a M.E., quale proprietaria, di demolire le opere abusive ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un mutamento di destinazione d’uso del piano interrato da cantina ad abitazione, posto in essere con opere (tra cui cucina e bagno), e di un portico di circa 115 mq..

Il Comune di Ciampino, costituitosi con memoria depositata il 15/01/08, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 977/08 del 14/02/08 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.

Con ricorso notificato il 13/12/07 e depositato l’11/01/08 (proc. n. 279/08 R.G.) M.E. ha impugnato anch’essa l’ordinanza prot. n. 45393 dell’11/10/07, già gravata dal M..

Il Comune di Ciampino, costituitosi con memoria depositata il 31/01/08, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 978/08 del 14/02/08 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla M..

All’udienza pubblica del 9 dicembre 2010 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati sussistendo tra gli stessi ragioni di connessione oggettiva riconducibili all’identità del provvedimento con essi impugnato.

Con il ricorso n. 30/08 R.G. M.M. impugna l’ordinanza prot. n. 45393 dell’11/10/07 con cui il Comune di Ciampino ha ordinato al predetto, in qualità di responsabile, di demolire le opere abusive ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un mutamento di destinazione d’uso del piano interrato da cantina a residenziale, posto in essere con opere (tra cui cucina e bagno), e di un portico di circa 115 mq..

Con la prima censura il ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato perché la relazione tecnica, ivi richiamata, sarebbe stata redatta sulla base di un accesso sui luoghi non autorizzato dall’interessato.

Il motivo è infondato perché come emerge dalla relazione tecnica del 03/09/07, citata dal provvedimento di demolizione, l’accesso è stato autorizzato dalla moglie convivente del ricorrente, presente sul luogo.

In ogni caso, l’accesso sul luogo senza il consenso del proprietario o del possessore è certamente consentito ai competenti organi accertatori dell’ente locale nell’esercizio del potere officioso di verifica della regolarità urbanisticoedilizia ad essi riconosciuto dall’art. 27 comma 4° d.p.r. n. 380/01.

Parimenti infondato è il secondo motivo con cui il M. prospetta la sua estraneità alla realizzazione delle opere contestate nel provvedimento di demolizione.

Ed, infatti, la responsabilità del ricorrente nella realizzazione dell’abuso emerge inequivoca dalla sua qualifica di possessore del bene e dal fatto che, allorché il manufatto gli è stato consegnato (si veda il contratto preliminare di compravendita prodotto nel giudizio connesso n. 279/08 R.G.), non sussisteva il contestato cambio di destinazione d’uso della cantina (nell’atto si parla di "piano seminterrato: cantina con annesso bagno e garage") nè il portico.

Ciò è, del resto, confermato dall’accesso operato il 13/03/06 dai tecnici comunali (presente anch’esso nel giudizio connesso n. 279/08 R.G.) da cui si evince che a quella data (in cui il bene era già nel possesso del ricorrente) non sussistevano ancora le opere contestate nell’ordinanza di demolizione dell’11/10/07.

Inaccoglibile, infine, è l’ulteriore censura con cui si contesta l’applicazione della sanzione demolitoria per le opere realizzate.

Ed, infatti, il mutamento di destinazione d’uso da cantina ad abitativo, realizzato con opere e relativo ad una superficie di circa 80 mq., costituisce intervento che avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire in quanto comporta un aggravio del carico urbanistico (TAR Campania – Napoli n. 16540/10; TAR Piemonte n. 940/10).

Alla medesima conclusione deve pervenirsi in riferimento al portico che per le sue dimensioni (115 mq.) ed il materiale con cui è stato realizzato (il manufatto è sorretto da tredici pilastri in legno massello ed ha copertura a tetto ad una falda costituita da pannelli in legno e tegole in plastica) presenta un significativo impatto edilizio che ne esclude la natura di opera pertinenziale destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee con conseguente necessità del permesso di costruire per la realizzazione della stessa.

Per questi motivi il ricorso n. 30/08 R.G. è infondato e deve essere respinto.

Il M., in quanto soccombente, deve essere condannato a pagare, in favore del Comune di Campino, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida come da dispositivo.

Con il ricorso n. 279/08 R.G. anche M.E. impugna l’ordinanza prot. n. 45393 dell’11/10/07, già gravata dal M. nel giudizio connesso n. 30/08 R.G., con cui il Comune di Ciampino le ha ordinato, in qualità di proprietaria, di demolire le opere ivi indicate.

Il ricorso è infondato.

Con due censure connesse la ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui le ordina la demolizione, in virtù della sua qualifica di mera proprietaria, senza tenere conto dell’assenza di colpa e, comunque, di un contributo causale della stessa nella realizzazione delle opere e senza considerare che l’accertamento degli organi competenti, da cui è scaturita la gravata ordinanza di demolizione, è stato sollecitato dalla stessa M..

I motivi sono infondati.

Dagli atti di causa risulta che effettivamente la M. è estranea alla realizzazione degli abusi contestati avendo la stessa trasmesso il possesso dell’immobile, cui le opere accedono, al M. in esecuzione di un contratto preliminare stipulato nel mese di novembre 2004.

La circostanza in esame, però, non inficia la legittimità del provvedimento impugnato che ha ordinato anche alla M., nella qualità di proprietaria, la demolizione delle opere.

La legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione del provvedimento di demolizione è espressamente prevista dall’art. 31 comma 2° d.p.r. n. 380/01 ("il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione") ed è spiegabile con il fatto che il proprietario, proprio in virtù del suo diritto dominicale, può eseguire la prescrizione ripristinatoria fatti salvi i rapporti interni con il responsabile in ordine al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese sostenute (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 10470/10; TAR Campania – Napoli n. 13455/08; Cass. penale n. 39322/09).

Va, per altro, specificato che l’assenza di responsabilità del proprietario, se non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, rileva nella fase successiva all’adozione della stessa precludendo, nel caso d’inottemperanza, l’acquisizione del bene così come previsto dall’art. 31 comma 3° d.p.r. n. 380/01 che ricollega tale sanzione alla sola inottemperanza del responsabile.

Per questi motivi il ricorso n. 279/08 R.G. è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità fattuale della vicenda, correlata al ruolo concretamente rivestito dalla ricorrente, giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali relative al giudizio in esame;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

1) dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati;

2) respinge il ricorso n. 30/08 R.G.;

3) condanna M.M. a pagare, in favore del Comune di Ciampino, le spese del giudizio n. 30/08 R.G. il cui importo viene liquidato in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

4) respinge il ricorso n. 279/08 R.G.;

5) dispone la compensazione delle spese relative al giudizio n. 279/08 R.G..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 84 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 17 luglio 1999 e depositato il successivo 9 settembre, il signor G.J.J.L. ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale il Comune di Terracina ha ordinato la demolizione delle opere edilizie oggetto della domanda di concessione in sanatoria proposta dallo stesso ricorrente e respinta con provvedimento del 15.2.1999, nonché del manufatto in muratura di mt. 3,10 x 4,00, altezza da mt 2,50 a mt 20,50, tutte realizzate in località Ciana.

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce in un’unica censura l’illegittimità del provvedimento per invalidità dell’atto presupposto, rappresentato dal diniego della domanda di sanatoria sopra menzionato, impugnato con ricorso R.G. 403/99.

3) Con atto depositato il 16 settembre 1999 si è costituito in giudizio il Comune di Terracina, chiedendo il rigetto del ricorso.

4) Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è infondato.

6) Osserva il Collegio che il ricorso si basa sull’unica censura di invalidità derivata dall’illegittimità del diniego di sanatoria espresso con il provvedimento prot. n. 80834 del 15.2.1999.

Tale atto è stato impugnato con il ricorso R.G. 403/99 dichiarato perento con decreto n. 735 del 6.5.2010.

Pertanto il diniego di sanatoria mantiene piena validità ed efficacia e l’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso rimane immune dalla dedotta censura.

7) Sussistono, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima) definitivamente pronunciando sul ricorso sul ricorso R.G. 778/99, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.