Corte di Giustizia CE, Sez. 6, 06 luglio 2000 – C-11/99 – Videoterminali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Sentenza

FattoDiritto

1 Con ordinanza 7 gennaio 1999, pervenuta alla cancelleria della Corte il 18 gennaio successivo, l’Arbeitsgericht (Tribunale del lavoro) di Siegen ha proposto, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione degli artt. 2, lett. a), e 1, n. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156, pag. 14).
2 Le dette questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra la signora Dietrich e il suo datore di lavoro, la Westdeutscher Rundfunk (in prosieguo: la "WDR"), ente radiotelevisivo di pubblica utilità di diritto pubblico, che produce e trasmette programmi radiotelevisivi nel territorio del Land della Renania settentrionale-Vestfalia, a proposito della delimitazione del tempo di lavoro quotidiano su videoterminale dell’interessata.

Il contesto giuridico comunitario

3 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva quadro"):
"La presente direttiva concerne tutti i settori d’attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.)".
4 L’art. 16, n. 1, della stessa direttiva quadro prevede l’adozione, da parte del Consiglio, di direttive particolari riguardanti, fra l’altro, i settori di cui all’allegato, tra i quali figurano i "Lavori con attrezzature dotate di video-terminali".
5 L’art. 1 della direttiva 90/270 così dispone:
"1. La presente direttiva, che è la quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali quali sono definite all’articolo 2.
2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
3. La presente direttiva non si applica:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto d’utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure necessarie all’uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine per scrivere classiche, denominate "macchine a finestra"".
6 Ai sensi dell’art. 2, lett. a), della stessa direttiva, ai fini di questa si intende per "videoterminale, uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato".
7 La sezione II (artt. 3-9) della direttiva 90/270 prevede una serie di obblighi che incombono al datore di lavoro in tema di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.
8 A questo proposito, l’art. 7, intitolato "Svolgimento quotidiano del lavoro", dispone quanto segue:
"Il datore di lavoro è tenuto a concepire l’attività del lavoratore in modo che il lavoro quotidiano su videoterminale sia periodicamente interrotto con pause o cambiamenti di attività, in modo da ridurre l’onere del lavoro su videoterminale".
9 Conformemente all’art. 11, n. 1, della direttiva 90/270, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992.

Il contesto normativo nazionale

10 La direttiva quadro è stata trasposta nel diritto tedesco con il Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutz-Richtlinien (legge 7 agosto 1996 che traspone nel diritto interno la direttiva quadro CE sulla sicurezza dei lavoratori e altre direttive sulla sicurezza dei lavoratori; BGBl. 1996 I, pag. 1246).
11 La trasposizione nel diritto tedesco della direttiva 90/270 è stata realizzata dal Verordnung zur Umsetzung von EG-Einzelrichtlinien zur EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz (regolamento 4 dicembre 1996 che traspone le direttive particolari CE adottate in virtù della direttiva quadro sulla sicuerezza dei lavoratori; BGBl. 1996 I, pag. 1841) e, precisamente, dal suo art. 3, intitolato "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten" (regolamento sulla sicurezza e la protezione della salute relative al lavoro su videoterminali; in prosieguo: la "BildscharbV").
12 Ai fini dell’applicazione della BildscharbV, l’art. 2, n. 1, di quest’ultima definisce il videoterminale uno "schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato" e l’art. 1, n. 2, punto 1, della stessa norma esclude dall’ambito di applicazione della BildscharbV le attività lavorative svolte su "posti di comando di macchine e posti di guida di veicoli provvisti di videoterminali".

La causa principale

13 Dall’ordinanza di rinvio risulta che la signora Dietrich lavora dal 1º aprile 1974 come montatrice ("Cutterin") presso il centro di produzione della WDR a Siegen. Il suo lavoro consiste nel raccogliere e trattare materiali filmati, in collaborazione con i diversi autori di un programma televisivo, fino alla messa in onda. La visione e la selezione di registrazioni di materiale filmato non ancora trattate ovvero il controllo del risultato finale di tale lavoro costituiscono una parte consistente della sua attività lavorativa.
14 Lo studio di Siegen dispone di quattro posti di lavoro che la signora Dietrich può utilizzare alternandosi con altri montatori. Due di questi posti permettono di trattare materiali filmati di tipo analogico registrati su banda magnetica al fine della loro diffusione, sempre in forma analogica. A tale scopo, il montatore dispone di diversi strumenti tecnici di cui può servirsi tramite un quadro di comando. I dati raccolti su tale quadro vengono visualizzati su uno schermo di controllo separato. Gli altri due posti di lavoro sono destinati al trasferimento su supporto digitale di materiali analogici precedentemente selezionati. I videodati così prodotti vengono quindi trattati dal montatore con l’ausilio di programmi informatici utilizzati mediante una tastiera. La trasmissione che ne risulta viene diffusa in forma digitale.
15 La signora Dietrich è del parere che i quattro posti sopra menzionati appartengano alla categoria dei posti di lavoro dotati di attrezzature munite di videoterminali, secondo l’accezione della BildscharbV, e pretende che il suo datore di lavoro, conformemente all’art. 5 di quest’ultima, organizzi la sua attività in modo tale che il suo lavoro quotidiano su videoterminale sia periodicamente interrotto, consentendole di passare ad altre attività ovvero concedendole una pausa retribuita di dieci minuti ogni ora.
16 La WDR si oppone a tale richiesta. A suo parere, la BildscharbV non si applica al posto di lavoro di un montatore, perché questi lavora su sequenze di immagini elettroniche in movimento che non sarebbero ricomprese nella nozione di "schermo alfanumerico o grafico". Il suo lavoro consisterebbe nella produzione di immagini televisive e non di testi o di grafica. Le diverse fasi del montaggio dei filmati o dell’aggiunta del sonoro corrisponderebbero, secondo la WDR, alla "guida di macchine" quale attuata abitualmente per portare a termine diversi procedimenti di controllo mediante videoterminali nell’ambito della produzione di sostanze chimiche o nelle diagnosi mediche. I posti di lavoro nella produzione televisiva sarebbero caratterizzati dal fatto che si tratta di posti di lavoro forniti di più schermi, necessari per la lavorazione e la valutazione dei risultati del lavoro.
17 Il giudice di rinvio ritiene che per risolvere la controversia occorra stabilire se la BildscharbV sia applicabile ai posti di "montatore/montatrice", il che avverrebbe se la visualizzazione analogica e/o digitale su schermo di filmati fosse ricollegabile alla nozione di "schermo grafico" ai sensi dell’art. 2, n. 1, della BildscharbV e non fosse inquadrabile nella nozione di "posti di guida di macchine" ai sensi dell’art. 1, n. 2, punto 1, dello stesso regolamento.
18 L’Arbeitsgericht di Siegen considera che il concetto di posto di lavoro munito di videoterminale, nell’accezione della direttiva 90/270, dovrebbe essere interpretato in senso lato, al fine di tener conto dell’obiettivo della direttiva, che sarebbe quello di assicurare un più ampio livello di sicurezza ai posti di lavoro muniti di videoterminali come pure di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ciò risulterebbe dal fatto che l’art. 2, lett. a), della direttiva farebbe riferimento, accanto alla classica videoscrittura, anche agli schermi grafici, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato, e che l’art. 2, lett. b), prevederebbe una definizione di posto di lavoro nella quale rientrerebbe il lavoro su computer nelle sue diverse configurazioni.
19 Il giudice nazionale ritiene che, se si interpretasse il concetto di "schermo grafico" in senso lato, risulterebbe che in tale nozione dovrebbe ricomprendersi la lavorazione al computer di registrazioni video sotto forma digitalizzata. Resterebbe, invece, dubbio che questo possa valere anche per la riproduzione analogica di immagini. Dal momento che, comunque, per lo spettatore non sarebbe ravvisabile alcuna differenza e l’aspetto della tutela della salute rivestirebbe eguale importanza per la visualizzazione analogica e digitale, sarebbe alquanto conferente ricercare, eventualmente per analogia, una soluzione uniforme per entrambe le tecnologie di lavorazione delle immagini.
20 Il giudice di rinvio considera ancora che l’elenco delle eccezioni figuranti all’art. 1, n. 3, della direttiva 90/270 non avrebbe lo scopo di restringere l’ambito di applicazione della direttiva in modo da escludere numerose forme di lavoro svolto su attrezzature munite di schermo. A suo avviso, pertanto, sarebbero da ritenere "posti di guida di veicoli o macchine", nell’accezione di cui all’art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva solo quei posti di lavoro dove una macchina o un impianto tecnico vengono manovrati con l’aiuto di un dispositivo automatico di elaborazione dati e la visualizzazione su schermo si limita alla riproduzione dei dati inseriti e dei dati tecnici relativi al processo produttivo.
21 Dal momento che un’interpretazione restrittiva del concetto di schermo grafico di cui all’art. 2, lett. a), della direttiva 90/270, o un’interpretazione ampia del concetto di guida veicoli o di macchine ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. a), di tale direttiva potrebbero condurre a risultati opposti, il giudice di rinvio ritiene necessario adire la Corte perché questa interpreti tali norme.
22 La soluzione delle questioni interpretative sollevate sarebbe determinante per dirimere la controversia principale: infatti, se la direttiva 90/270 fosse applicabile ai posti di montatore, anche la BildscharbV lo sarebbe. La signora Dietrich avrebbe pertanto diritto, in questo caso, a una interruzione del lavoro svolto sullo schermo o svolgendo altre attività o godendo di pause, conformemente all’art. 5 della BildscharbV.
23 Il giudice di rinvio rileva, infine, che la Corte si sarebbe pronunciata sinora solo una volta sulla direttiva 90/270 (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/95, X, Racc. pag. I-6609), senza affrontare con tale decisione le questioni di cui alla causa principale.
24 Conseguentemente, l’Arbeitsgericht di Siegen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l’art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio delle CE 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali, debba essere interpretato nel senso che con il termine "schermo grafico" debba intendersi ai sensi di tale disposizione anche la riproduzione su schermi di filmati.
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1: se l’art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio delle CE 90/270/CEE debba essere interpretato nel senso che con il termine "schermo grafico" debba intendersi, ai sensi di tale disposizione, la riproduzione su schermi di videodati contenenti filmati in forma digitalizzata.
3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 o sub 2: se l’art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio CE 90/270/CE, debba essere interpretato nel senso che come posto di guida di macchine debba intendersi ai sensi di tale disposizione anche un posto di lavoro dove vengono lavorate immagini analogiche o digitalizzate con l’ausilio di apparecchiature tecniche e/o programmi informatici".
Sulla prima e sulla seconda questione
25 Attraverso le dette questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice di rinvio mira a verificare, in sostanza, se la nozione di "schermo grafico" ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 90/270 debba essere intepretata nel senso che essa concerne gli schermi che visualizzano filmati realizzati in forma analogica o digitale.
26 Secondo la WDR e il governo olandese, a questa domanda si dovrebbe rispondere in senso negativo.
27 La WDR sostiene che, ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 90/270, un videoterminale sarebbe uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato. Nella causa principale, occorrerebbe stabilire se lo schermo sul quale l’attrice lavora sia uno schermo "grafico".
28 Orbene, gli schermi grafici sarebbero esclusivamente quelli destinati alla rappresentazione di un disegno al fine di una riproduzione ovvero come espressione artistica. Infatti, nella nozione di "grafica" dovrebbero essere ricomprese la "riproduzione di scritti e di incisioni, nonché l’arte del disegno, della calcografia, della siderografia e della xilografia", oppure "la singola pagina contenente un’immagine ottenuta mediante una delle dette tecniche".
29 A questo proposito, la WDR precisa che, quanto alla visualizzazione "grafica", l’autore dell’immagine da rappresentare elabora il disegno direttamente sul video. La signora Dietrich, in quanto montatrice, non lavora per parte sua con programmi informatici introducendo caratteri alfanumerici né per la produzione grafica, ma sceglie tra una serie di documenti filmati, cioè sequenze di immagini in movimento, di caso in caso quelle più adatte al soggetto che prepara e stabilisce, in accordo con l’autore o il regista, i materiali visivi e sonori da montare assieme e/o in sequenza, nonché la loro lunghezza e il loro ordine di apparizione.
30 Secondo la WDR, sarebbe quindi indifferente a questo fine che le immagini si presentino sotto forma analogica o digitale. Infatti, i due procedimenti di visualizzazione si risolverebbero nella visualizzazione su uno schermo di una sequenza di immagini in movimento. Del resto, secondo la definizione di cui all’art. 2 della direttiva 90/270, il procedimento di visualizzazione non inciderebbe sulla delimitazione dell’ambito di applicazione della stessa.
31 Pertanto, la nozione di schermo grafico non includerebbe la visualizzazione di registrazioni di filmati su schermo, sia in forma analogica che digitale.
32 Il governo olandese sostiene parimenti che la nozione di videoterminale ai sensi della direttiva 90/270 dipenderebbe dalla natura alfanumerica o grafica dell’informazione visualizzata e non dal metodo di visualizzazione.
33 A suo avviso, ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 90/270 le espressioni "alfanumerico" e "grafico" andrebbero intese come rappresentazione di caratteri e non di immagini in movimento, come confermato dall’allegato della direttiva, che fissa le prescrizioni minime cui deve essere conforme il posto di lavoro. Infatti, le prescrizioni relative allo schermo, di cui al punto 1, lett. b), del detto allegato, riguarderebbero i caratteri sullo schermo (definizione, dimensioni, ecc.), nonché l’immagine stessa sullo schermo (luminosità e contrasto), mentre tale allegato non prevederebbe nulla in tema di immagini in movimento.
34 Il governo olandese sostiene che la riproduzione di filmati e di pellicole sugli schermi avrebbe ad oggetto informazioni in forma di immagini in movimento e, conseguentemente, non si tratterebbe di riproduzione di caratteri ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 90/270, cosicché il lavoro svolto sullo schermo nell’ambito del montaggio di immagini analogiche e della loro digitalizzazione successiva non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della detta direttiva.
35 L’opinione secondo la quale la nozione di "schermo grafico" non riguarderebbe gli schermi su cui vengono visualizzate registrazioni filmate non è condivisibile.
36 Occorre rilevare, a questo proposito, che, conformemente al suo titolo e al suo art. 1, la direttiva 90/270 ha lo scopo di fissare le prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali e che, conformemente al suo quarto `considerando’, il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza dei posti di lavoro dotati di videoterminali costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
37 Orbene, con riferimento a tale obiettivo di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, il rispetto delle prescrizioni enunciate nella direttiva e nel suo allegato – tra cui, per esempio, la riduzione a livelli trascurabili di tutte le radiazioni o la necessità di prendere in considerazione il rumore emesso dalle attrezzature del posto di lavoro – si impone a prescindere dal tipo di immagini visualizzate sullo schermo.
38 Del resto, un’interpretazione restrittiva dell’art. 2, lett. a), della direttiva 90/270, tale per cui i videoterminali di registrazioni filmate sarebbero esclusi dal suo ambito di applicazione, avrebbe come conseguenza che un numero significativo di lavoratori non potrebbe beneficiare della protezione accordata dalla detta direttiva, mentre costoro si trovano in una situazione analoga a quella dei lavoratori che utilizzano uno schermo grafico nel senso che la WDR e il governo olandese attribuiscono a quest’espressione. In questo modo, l’effetto utile della direttiva verrebbe gravemente compromesso.
39 Inoltre, occorre sottolineare, come giustamente rilevato dalla Commissione, che le attrezzature escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 90/270, elencate tassativamente all’art. 1, n. 3, riguardano situazioni in cui l’utilizzo dello schermo è d’importanza secondaria ovvero di breve durata. Al contrario, tutte le forme di lavoro prolungato svolto sullo schermo rientrano nell’ambito di applicazione della detta direttiva.
40 A ciò si aggiunga che, come parimenti rilevato giustamente dalla Commissione, il fatto che il legislatore non abbia previsto, per la nozione di videoterminale, gli adattamenti al progresso tecnico previsti all’art. 10 della direttiva 90/270 per le prescrizioni minime di cui all’allegato consente di dedurre che, a suo avviso, la nozione era sufficientemente ampia da assicurare la piena realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva.
41 Stante quanto precede, si deve concludere che la nozione di schermo grafico di cui all’art. 2, lett. a), della direttiva 90/270 deve essere intepretata in senso ampio, così da ricomprendervi gli schermi che visualizzano registrazioni di filmati.
42 A questo proposito, è indifferente che il procedimento di visualizzazione si riferisca a materiali su supporto analogico o digitale, se non altro perché l’art. 2, lett. a), della direttiva 90/270 precisa che essa si riferisce ai videoterminali "a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato".
43 Ne consegue che alla prima e alla seconda questione si deve rispondere che la nozione di "schermo grafico", ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 90/270 deve essere intepretata nel senso che essa concerne gli schermi che visualizzano registrazioni di filmati realizzati in forma analogica o digitale.
Sulla terza questione
44 Qualora la Corte dovesse rispondere affermativamente alla prima o alla seconda questione, la WDR sostiene che, in ogni caso, la direttiva 90/270 escluderebbe dal suo ambito di applicazione i "posti di guida di veicoli o macchine", categoria a cui apparterrebbero i posti occupati dalla signora Dietrich.
45 Secondo la WDR, la direttiva 90/270 terrebbe conto del fatto che le regole da essa enunciate, concepite fondamentalmente per attività di carattere amministrativo come il lavoro d’ufficio, sarebbero inapplicabili in settori aventi specifiche esigenze. Una simile conclusione deriverebbe in particolare dall’art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva 90/270, che esclude dal suo ambito di applicazione i sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto.
46 A giudizio della WDR, occorrerebbe interpretare l’espressione "posti di guida di macchine" come se si riferisse a posti installati su macchine per la produzione in serie che devono essere considerati parti integranti di una macchina mediante dispositivi muniti di uno schermo di controllo, i quali consentano d’intervenire direttamente nel ciclo produttivo della macchina. A questo proposito, il giudice di rinvio si fonderebbe a torto sull’idea che debbano essere considerati posti di guida di macchine solo quei posti di lavoro dove viene operata la manovra di una macchina o di un impianto con l’aiuto di un dispositivo informatico, mentre la visualizzazione su schermo si limiterebbe alla riproduzione dei dati inseriti e dei dati tecnici relativi al processo produttivo. Né la direttiva né la BildscharbV imporrebbero una simile restrizione.
47 Secondo la WDR, l’eccezione di cui all’art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 90/270 verrebbe ad applicazione in quanto le operazioni di trattamento costituiscono parti integranti di un posto di guida di macchine munite di schermo, come avviene normalmente quando si trasmettono comandi tramite un videoterminale, in particolare nelle diagnosi mediche. Orbene, questo sarebbe il caso dei posti di lavoro dotati di un tavolo di montaggio con quadro di comando integrato. Infatti, in questo caso, si tratterebbe parimenti di posti in cui il montaggio delle immagini grezze viene effettuato per mezzo di un macchinario guidato mediante un comando integrato munito di schermo.
48 E’ opportuno rilevare che l’enunciato stesso dell’art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 90/270 non fornisce alcun chiarimento sulla portata della nozione di "posto di guida di macchine" ai sensi della detta norma.
49 Orbene, come rilevato dalla Corte nell’ambito della risposta alla prima e alla seconda questione, il legislatore comunitario ha inteso definire in maniera molto ampia l’ambito di applicazione della direttiva 90/270. I soli posti di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva sono quelli, elencati tassativamente all’art. 1, n. 3, di quest’ultima, che riguardano attrezzature in cui la funzione dello schermo è d’importanza secondaria ovvero quest’ultimo viene utilizzato solo brevemente.
50 Stante quanto precede, la nozione di "posto di guida di veicoli o macchine", costituendo un’eccezione all’ambito di applicazione della direttiva 90/270, deve in ogni caso essere intepretata in maniera restrittiva.
51 Come giustamente rilevato dalla Commissione, un’attività quale quella esercitata dalla signora Dietrich comporta, oltre alle costanti manipolazioni nelle fasi di produzione, il controllo dell’immagine e del suono e la visualizzazione del materiale in forma di sequenze in movimento su più videoterminali e schermi di controllo contemporaneamente, senza contare le prestazioni intellettuali e creative per le quali entrano in gioco al tempo stesso la vista e l’udito della montatrice.
52 Non vi è alcun elemento che consenta di concludere che l’intenzione del legislatore comunitario fosse di far rientrare nella nozione di "posti di guida di veicoli o macchine" un’attività svolta sul video in maniera così prolungata.
53 A ciò si aggiunga che l’inclusione nell’ambito di applicazione della direttiva 90/270 di una simile attività è giustificata anche dal fatto che l’onere del lavoro su videoterminale è molto più impegnativo paragonato a quello di un normale posto di lavoro d’ufficio dotato di computer, che rientra pacificamente nell’ambito di applicazione della direttiva.
54 Pertanto, occorre risolvere la terza questione sollevata dichiarando che l’art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 90/270 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "posto di guida di macchine" non riguarda un lavoro, come quello di cui alla causa principale, in cui le immagini analogiche o digitali sono trattate con l’ausilio di apparecchiature tecniche e/o di programmi informatici al fine della realizzazione di trasmissioni televisive.
Sulle spese
55 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE
(Sesta Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall’Arbeitsgericht di Siegen, con ordinanza 7 gennaio 1999, dichiara:

1) La nozione di "schermo grafico" ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretata nel senso che essa concerne gli schermi che visualizzano registrazioni di filmati realizzati in forma analogica o digitale.

2) L’art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 90/270 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "posto di guida di macchine" non riguarda un lavoro, come quello di cui alla causa principale, in cui le immagini analogiche o digitali sono trattate con l’ausilio di apparecchiature tecniche e/o di programmi informatici al fine della realizzazione di trasmissioni televisive.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-02-2011, n. 3708

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Bari, depositato il 26 aprile 1999, M.M. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione, emesse dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 3.344.233, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 18, comma 3 e alla L. 8 aprile 1983, n. 110, art. 1 (sanzionata dalla L. n. 110 del 1983, art. 3), per le interferenze causate ai servizi pubblici dall’impianto dell’emittente "(OMISSIS)", di cui egli era responsabile, come da accertamento del (OMISSIS).

Il ricorrente eccepiva l’omessa notifica della contestazione nel termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14: in subordine, deduceva che le interferenze provenivano da un trasmettitore di "riserva" – da utilizzare nel caso in cui l’altro, sintonizzato su banda consentita, avesse subito dei guasti – custodito in luogo chiuso, nel quale ignoti erano penetrati, asportando materiale vario e manomettendo gli impianti, con la conseguenza che nessuna responsabilità poteva ricollegarsi ad una sua azione.

L’amministrazione opposta si costituiva e resisteva all’opposizione, che veniva respinta dal Tribunale adito.

Osservava il giudice di prime cure l’infondatezza della prima eccezione risultando dagli atti che la contestazione della violazione era stata contestuale all’accertamento avendo lo stesso opponente sottoscritto il verbale del (OMISSIS), che nell’occasione formulava anche osservazioni riportate dall’organo verbalizzante.

Aggiungeva, infine, ritenuta la tardività dei rilievi formulati dall’opponente sul merito dell’accertamento (sull’elemento oggettivo della violazione), solo dopo il rinvio per la precisazione delle conclusioni, che non poteva essere invocato il difetto dell’elemento soggettivo in quanto il principio posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 nel prevedere che per le violazioni colpite da sanzione amministrativa era richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, comportava una presunzione di colpa a carico di colui che lo aveva commesso, riservando a questi l’onere di avere agito senza colpa. Nella specie, peraltro, la violazione risultando riconducibile quanto meno ad un difetto di custodia degli impianti, le stesse deduzioni di parte opponente erano sintomatiche di una culpa in vigilando.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M. M., articolato su tre motivi. L’amministrazione resistente ha curato il solo deposito della procura speciale, ma non ha svolto attività difensiva.

Parte ricorrente ha, altresì, depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 23, nonchè degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

omessa pronuncia in riferimento all’art. 112 c.p.c. e in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; omessa, insufficiente, erronea, illogica e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In altri termini, secondo le allegazioni di parte ricorrente, il giudice di prime cure avrebbe errato nell’interpretazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 in quanto sarebbe spettato all’amministrazione dimostrare compiutamente l’esistenza dei fatti costitutivi della sanzione amministrativa, ossia la irradiazione delle emissioni non essenziali nella frequenza (OMISSIS) da parte del ricorrente e la omessa custodia degli impianti radiofonici che avevano provocato dette interferenze.

Ciò posto, per quanto attiene all’elemento oggettivo della violazione amministrativa, occorre osservare che già il giudice di merito ne ha dedotto l’inammissibilità per essere stata la censura circa l’erronea rilevazione della frequenza occupata eccepita tardivamente (solo dopo la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni), a fronte di un verbale di constatazione, sottoscritto dallo stesso ricorrente, che ha compiuto gli accertamenti di competenza nell’immediatezza della violazione.

Nè parte ricorrente ha cercato di superare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, deducendo le ragioni che legittimerebbero un nuovo esame della questione.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, pur vero che il giudice di prime cure nell’esaminare la censura ha assertivamente affermato che "la L. n. 689 del 1981, art. 3 nel prevedere che per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, che comporta una presunzione di colpa a carico di colui che lo aveva commesso", ma ha poi chiarito che l’episodio dedotto dal ricorrente per escludere la responsabilità era da ricondurre non già a caso fortuito – il solo che avrebbe potuto fare venire meno l’elemento soggettivo della violazione contestata – ma ad ipotesi da sussumere nella categoria della culpa in vigilando, non scriminante rispetto alla condotta contestata. La L. 8 aprile 1983, n. 110, che disciplina la protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza ed alla sicurezza del volo, prevede, nell’art. 1 che "gli impianti di telecomunicazione non debbono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo". Nel successivo art. 3 si prevede che, in caso di inosservanza di tale divieto, "l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ordina che vengano immediatamente eliminate le cause delle interferenze e applica la sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 10.000.000".

La disciplina di detta sanzione amministrativa pecuniaria, anche in assenza di previsioni normative contenute nella citata L. n. 110 del 1983, comporta comunque la necessità dell’elemento soggettivo nella violazione amministrativa, e cioè la presenza del dolo e della colpa perchè l’autore di essa sia assoggettato alla sanzione amministrativa.

Per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, dal principio posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 – applicabile anche alla violazione in esame – si desume che il caso fortuito è ostativo all’affermazione della responsabilità perchè esso esclude la colpa dell’agente.

La giurisprudenza penale, nell’interpretazione dell’art. 454 c.p. – che prevede la non punibilità di chi ha commesso il reato per caso fortuito – ravvisa tale situazione in un fatto accidentale, non conoscibile con l’uso della comune prudenza e diligenza, un fatto cioè che si concreta in un avvenimento eccezionale del tutto imprevisto ed imprevedibile, tale da impedire all’agente di adeguare ad esso la propria condotta. Si ha caso fortuito, perciò, in presenza di un fatto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile.

Dai combinato disposto della L. n. 110 del 1983, artt. 1 e 2 si desume che il titolare dell’impianto non ha soltanto l’obbligo di predisporre e mantenere l’impianto stesso in condizioni tali da non causare le stesse interferenze, ma ha altresì il dovere di controllare che tali interferenze non avvengano, mediante l’impiego di tutti gli strumenti consentiti dalla tecnica moderna, senza che il mancato uso di controlli, anche continuativi, possa ritenersi giustificato da considerazioni relative alla custodia affidata a locali in gestione a terzi (v. Cass., Sez. 1, 8 maggio 1992, n. 4900).

Nella specie, perciò, non può ritenersi accertata nè la eccezionalità, nè la imprevedibilità, nè la inevitabilità nella causazione delle interferenze contestate.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3, 5 e 6 nonchè degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa pronuncia in relazione all’art. 112 e all’art. 360 c.p.c., n. 4; omessa, insufficiente, erronea, illogica e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, il ricorrente articola le sue doglianze sul difetto dell’elemento soggettivo facendo richiamo alla giurisprudenza della Corte delle leggi ed assumendo l’interruzione del nesso causale per avere egli dato in custodia l’impianto di trasmissione, che ha dato luogo alle interferenze di cui alla violazione, ad una struttura ben chiusa affidata alla gestione dei responsabili del camping (OMISSIS).

E’ evidente che si tratta di questione che è superata dalle argomentazioni svolte al motivo che precede, attenendo alla sussistenza dell’elemento soggettivo, non integrando l’affidamento della custodia a terzi del bene di per sè ipotesi di caso fortuito.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 23 dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 113, 115, 244, 61 e 210 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabile di ufficio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Nella sostanza la censura concerne il rifiuto di ammissione della prova testimoniale con la giustificazione che "le stesse deduzioni di parte (sono) sintomatiche di una culpa in vigilando che giustifica, per profili soggettivi, l’erogazione della sanzione amministrativa". Anche detto motivo, per quanto sopra esposto circa la sussistenza del caso fortuito, risulta superato. In conclusione il ricorso va rigettato alla stregua delle precedenti considerazioni.

Per quanto attiene alle spese processuali, occorre osservare che presupposto per la condanna al pagamento è che la parte cui esse debbono essere attribuite le abbia effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio (v. Cass., Sez. 3, 6 febbraio 2007, n. 2548; Cass., Sez. 50, 11 maggio 1985, n. 2952; Cass., Sez. 50, 21 gennaio 1981, n. 501).

Ne consegue che il rigetto del ricorso non può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione resistente che non ha partecipato al relativo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-03-2011, n. 6225 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che F.R. e gli altri quattro ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorso del 7 aprile 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 26 febbraio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sui distinti ricorsi dei predetti ricorrenti – volti ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei ministri – il quale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 4.5 00,00 a titolo di equa riparazione, ed ha liquidato le spese del giudizio, determinandole in Euro 2.240,00, di cui Euro 1.100,00 per diritti ed Euro 990,00 per onorari;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con distinti ricorsi del 2006 era fondata sui seguenti fatti: a) gli odierni ricorrenti, aspiranti all’indennità speciale non pensionabile di cui alla L. n. 121 del 1981, art. 43, comma 24, avevano proposto – con ricorso del giugno 1996 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del marzo 2000; c) il Consiglio di Stato, adito dai ricorrenti, aveva deciso l’appello con sentenza dell’aprile 2006;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato – detratti tre anni di ragionevole durata del processo presupposto di primo grado ed ulteriori due anni del processo d’appello – ha liquidato per i residui quattro anni e sei mesi circa di irragionevole ritardo, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 4.500,00, oltre gli interessi legali dalla data del decreto al saldo.
Motivi della decisione

che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi: a) la affermata decorrenza degli interessi sul liquidato indennizzo dalla data del decreto, anzichè dalla data della proposizione della domanda di equa riparazione; b) la violazione dei minimi tariffari forensi nella liquidazione delle spese di giudizio di merito;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente fondata;

che, infatti, questa Corte ha già ripetutamente affermato che, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avente carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., nè presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, essendo invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, e l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione configurandosi non già come obbligazione ex delicto ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza che dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8712 del 2006 e 2248 del 2007);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, in relazione alla censura accolta, nella parte in cui determina la decorrenza degli interessi sulla somma capitale di Euro 4.500,00 dalla data del decreto impugnato al saldo, anzichè dalla data della proposizione della domanda di equa riparazione al saldo;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie, la decorrenza degli interessi sulla già riconosciuta somma capitale di Euro 4.500,00 deve essere stabilita dalla data della proposizione della domanda di equa riparazione al saldo effettivo;

che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 2.350,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per diritti (Euro 600,00+Euro 400,00 per gli altri quattro ricorrenti) ed Euro 1.300,00 per onorari – così aumentati in ragione della pluralità delle parti difese -, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Angelo Giuliani, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Presidente del Consiglio dei Ministri a corrispondere a ciascun ricorrente – sulla somma di Euro 4.500,00 – gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 2.350,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 1.300,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Angelo Giuliani dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Giuliani, dichiaratosene antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 24-02-2011, n. 7132 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto F.S. avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 30.10.2009, con il quale era stata respinta la richiesta di dissequestro di un’area di proprietà comunale occupata dal F.. Si rileva in punto di fatto nell’ordinanza che parte dell’area oggetto di occupazione abusiva era stata concessa in uso al F., titolare di un esercizio commerciale denominato (OMISSIS), dal Commissario Straordinario del Comune di Napoli con provvedimento del 13.7.1987 di durata ventennale e relativo ad una superficie di mq. 187. Al momento del sopraluogo della Polizia Municipale era stato accertato che il F. aveva occupato una superficie pari a mq 540, sulla quale aveva realizzato un manufatto in muratura di circa 200 mq adibito a bar ed altre opere.

In considerazione della scadenza del titolo legittimante l’occupazione, dell’ampliamento della superficie occupata e della realizzazione sulla stessa di opere abusive, era stato disposto il sequestro dell’area in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p..

Si rileva ancora in punto di fatto nell’ordinanza che il dirigente della 7^ Direzione Centrale del Comune di Napoli con atto del 20.7.2009 aveva respinto una sollecitazione dell’interessato ad ottenere la concessione per l’occupazione della predetta area, osservando che il Servizio Antiabusivismo aveva già notificato al F. un provvedimento finalizzato all’abbattimento del manufatto, in quanto opera abusiva, e che tale situazione era preclusiva di qualsivoglia determinazione da parte del suo ufficio.

Sulla base di tali rilievi il Tribunale ha ritenuto illegittima ed emessa da un organo incompetente la disposizione dirigenziale in data 15.10.2009 della stessa 7^ Direzione Centrale del Comune di Napoli, con la quale è stata concessa al F. l’occupazione dell’area;

disposizione dirigenziale sulla quale era stata fondata la richiesta di dissequestro della medesima.

Sul punto nell’ordinanza sì osserva che detta disposizione dirigenziale è frutto di contraddittoria ed illegittima determinazione della P.A. e che è stata emessa da un organo incompetente, essendo in facoltà del solo Consiglio Comunale disporre la deroga all’obbligo di demolire le opere abusive imposto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, che la denuncia per violazione di legge.

Si deduce, in sintesi, che il Tribunale ha fondato il rigetto dell’appello avverso il diniego di dissequestro dell’area sulla disapplicazione dell’atto amministrativo che aveva concesso l’occupazione della medesima al F..

Si osserva, quindi, che il giudice penale non ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che non comportano una lesione di diritti soggettivi, a meno che tale potere non trovi fondamento in una esplicita previsione legislativa o la legalità dell’atto amministrativo si presenti come elemento costitutivo della fattispecie costituente reato, allorchè sia frutto di attività criminosa da parte del soggetto pubblico. Nel caso in esame il provvedimento concessorio è stato emesso dall’organo dell’amministrazione comunale competente ad emanarlo, ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento locale, art. 107, lett. f), nonchè della delibera del Consiglio Comunale del 28 aprile 2009 e da conto delle ragioni del potere esercitato e delle motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento anche in relazione all’ordinanza del TAR che ha sospeso l’ordine di demolizione.

Si conclude che nel caso in esame il giudice penale ha sindacato la congruità delle motivazioni addotte a sostegno del provvedimento, sostituendo a queste ultime le proprie, e che il rilascio della concessione all’occupazione ha fatto venir meno la sussistenza delle esigenze cautelari che giustificavano il sequestro.

Il ricorso non è fondato.

L’uso, sia pure temporaneo, dell’area e degli immobili realizzati abusivamente sulla stessa determina la protrazione della lesione del bene giuridico protetto dalla normativa in materia urbanistica ed edilizia, quale conseguenza dell’incidenza che detto uso esplica sul carico urbanistico e sull’assetto del territorio, sicchè correttamente è stata ritenuta dai giudici di merito illegittima la concessione in uso dei manufatti abusivi, necessariamente consequenziale a quella dell’area, in assenza di un provvedimento proveniente dal competente organo consiliare del Comune che abbia dichiarato la esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dei manufatti ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 5).

Va anche rilevato in proposito che l’ordinanza del TAR, di sospensione dell’ordine di demolizione, citata dal ricorrente, non è affatto fondata su un giudizio, sia pure sommario, in ordine alla legittimità delle opere realizzate, ma esclusivamente sulla ritenuta carenza di motivazione sul punto della attualità dell’interesse della pubblica amministrazione all’emissione del provvedimento.

Appare inoltre particolarmente rilevante, a sostegno della ritenuta illegittimità del provvedimento di concessione in uso delle opere abusive eseguite sull’area di proprietà comunale, la circostanza evidenziata dal provvedimento impugnato, che le stesse sono state altresì realizzate in violazione di un vincolo paesaggistico, con conseguente obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Si palesa, quindi, evidente che la concessione in uso dei manufatti realizzati in assenza di autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico è idonea a protrarre la lesione del vincolo stesso, finchè non intervenga la valutazione della autorità competente in ordine alla compatibilità paesaggistica del mantenimento dei manufatti e del loro uso.

Va infine rilevato che, stante la manifesta illegittimità del provvedimento di concessione in uso delle opere abusivamente realizzate, la restituzione delle stesse all’indagato risulta idonea a configurare la protrazione o ulteriore commissione del reato oggetto di indagine.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.