Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-05-2011, n. 2974 Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli appellanti, tutti appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, impugnano la sentenza del TAR del Lazio con cui è stata respinta la richiesta di accertamento del loro diritto a percepire l’indennità di servizio esterno, in misura doppia giornaliera, a decorrere dal 1° novembre 1996 fino alla data in cui essi hanno iniziato a riceverla in misura doppia, oltre alla corresponsione degli interessi legali e rivalutazione come per legge per aver svolto servizi esterni su turni stabili e periodici, per tre giorni alla settimana sulla scorta di formali ordini di servizio.

L’appello è affidato alla denuncia della violazione del d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, del d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164; ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia.

Chiamata alla Camera di consiglio, previa la comunicazione alle parti, la causa è stata introitata dal Collegio per essere decisa in forma semplificata.
Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Gli appellanti, riproponendo la sostanza della loro censura di primo grado, assumono l’illogicità della sentenza che non tiene in alcun conto il fatto che, chi svolge un doppio turno di lavoro (h. 719) avrebbe un disagio doppio rispetto alle tre ore di servizio esterno minimo su sei ore di servizio ordinario che darebbero titolo all’indennità di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 395/1995 a decorrere dal 1° novembre 1995.

In contrasto con le conclusioni della sentenza impugnata, la Sez. Iter del TAR Lazio con sentenza n. 9360/2009, confermata con Cons. Stato Sez. VI n. 989/2011 ha invece concluso, nella medesima fattispecie, per la spettanza dell’indennità in misura doppia per il personale della Polizia di Stato.

Deve al riguardo rilevarsi che la predetta norma ha previsto che, al personale impiegato in servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio deve essere corrisposta una indennità di "servizio esterno".

Il d.P.R. n. 164 del 2002 ha specificato che tale indennità spetta in caso di servizi esterni di almeno tre ore; ed il successivo d.P.R. n. 170 del 2007 all’art. 8, comma 2 ha poi specificato che l’indennità di che trattasi spetti in misura doppia al personale che, per esigenze dell’Amministrazione, dovesse effettore un orario settimanale articolato in giorni alterni, con il solo limite di n. 30 indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente nell’arco del mese.

Nel caso in esame il successivo affastellamento di diverse disposizioni sulla medesima fattispecie — tutte conseguenti ai numerosi problemi di carattere applicativo dell’istituto in questione — dimostra direttamente la natura interpretativa delle predette disposizioni.

Una corretta lettura della disciplina dettata sul punto dalla contrattazione collettiva, complessivamente considerata, non può che far ritenere, sotto il profilo logico, la spettanza originaria dell’emolumento in questione.

L’indennità giornaliera per servizi esterni di cui trattasi, va dunque rapportata non al giorno solare ma all’ordinaria durata della giornata lavorativa, onde assicurare che i lavoratori che abbiano effettuato lo stesso numero di ore di lavoro, considerate utili ai fini del percepimento dell’indennità medesima conseguano un pari trattamento.

Deve dunque concludersi per l’obbligo del Ministero di corrispondere l’indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera a tutto il personale, tra cui gli interessati "che, ha espletato due turni di lavoro ordinario con successivo giorno di riposo" a decorrere dal 1° novembre 1996 fino al momento in cui hanno cominciato a percepirlo in misura doppia, maggiorato di interessi legali.

Si deve ancora ricordare, quanto alle modalità della liquidazione degli accessori sulle eventuali differenze stipendiali spettanti, che in base ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, si ricorda che:

– trattandosi di ratei dei crediti retributivi spettanti per periodi successivo al 31 dicembre 1994, in base all’art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994, vanno maggiorati solo degli interessi legali al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 8/2001; sez. V, n. 2661/2000 cit.; Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3);

– ai sensi dell’art. 429 c.p.c., gli interessi legali per gli emolumenti corrisposti tardivamente, vanno calcolati sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi (cfr. ex plurimis: Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5177; Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; Ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3). Ciò in quanto gli interessi sono solo effetti del ritardo e non possono perciò essere inglobati "ab origine" nel contenuto del credito (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 14 aprile 2004, n. 2106);

– il calcolo degli interessi legali dovuti dalla p.a. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va poi effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive ed anche delle ritenute fiscali. Ciò perchè quello che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9227; Consiglio Stato, sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3383).

In relazione alla natura obiettivamente controversa della questione, devono ritenersi sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92, II co. del c.p.c. in presenza delle quali le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:

1. Accoglie l’appello di cui in epigrafe e per l’effetto dichiara il diritto dei ricorrenti al percepimento dell’indennità di cui in motivazione.

– 2.Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20028 Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In causa relativa a rettifiche IVA (Euro 31.111 ed Euro 9.654) nei confronti di B.F. per operazioni ritenute inesistenti negli anni 1995 e 1996, la CTP di Pisa annullava la ripresa a tassazione in relazione ad alcuni (pancali di legno, noleggio carrello elevatore, fitti passivi pagati alla soc. Tecnoforniture di Pistoiesi Mario e alla soc. Ecogalvanica Bonsignori, leasing per impianto galvanico) dei numerosi rilievi formulati dal contribuente.

In sede di ulteriore gravame, la CTR-Toscana, con sentenza del 29 ottobre 2004, ha accolto l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e, disattesa l’impugnazione incidentale del B., ha dichiarato del tutto legittimi gli avvisi di rettifica opposti.

Il 14 dicembre 2005 il contribuente ha proposto ricorso per cassazione indirizzato a "Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze" e notificato, in data 17 e 19 dicembre 2005, presso l’Avvocatura Generale e distrettuale dello Stato, in Roma e in Firenze. Indi, a seguito di ordinanza di questa Corte (19/11/2010), il ricorso è stato rinnovato con atto notificato all’Agenzia delle entrate il 30 novembre 2010 presso l’ufficio accertatore (Pontedera) e il 9 dicembre 2010 presso la sede centrale (Roma).

L’amministrazione non si è costituita.
Motivi della decisione

1.-Preliminarmente va osservato che nel giudizio tributario di merito l’Agenzia delle entrate non è stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, sicchè è nulla, e non inesistente, la prima notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica e il destinatario della stessa, in considerazione della facoltà, concessa all’Agenzia di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura erariale.

Tale nullità, inoltre, è stata sanata per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007), senza che rilevi che alla rinnovazione si sia provveduto posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (Sez. 5, n. 9242 del 2004).

2.-Passando all’esame del ricorso, con il primo mezzo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione da parte dell’amministrazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, in ordine alla ritenuta non accoglibilità del condono dell’IVA, comunicatagli dall’Ufficio in data 18 febbraio 2005. Il contribuente, premesso d’aver versato 15.137 Euro per la definizione di liti pendenti a fronte di soli 9.608 Euro necessari per condonare le imposte dirette, assume di avere versato appena 1.297,33 Euro meno di quanto complessivamente dovuto per condonare anche l’IVA, per errore scusabile e ascrivibile alla persona da lui stesso incaricata delle pratica. In proposito, tenuto conto anche del fatto d’aver erroneamente versato molto più del dovuto quanto alle sole imposte dirette, sostiene che era chiaro l’intento di definire anche la vertenza sull’IVA e che il modesto ammanco era da ascriversi alla complessità dei calcoli e alla scarsa chiarezza della normativa e delle informazioni in merito.

2.1.- Il mezzo, pur astrattamente consentito a mente della L. n. 289, comma 8 pecca di autosufficienza.

Sotto il primo profilo, si rileva che la domanda di definizione agevolata è del 21 maggio 2003 e che la nota di diniego riguardante l’IVA è del 18 febbraio 2005; il diniego è, dunque, intervenuto dopo la sentenza d’appello e in pendenza del termine per ricorrere dinanzi a questa Corte, che diviene, per ciò stesso, competente a conoscere del diniego stesso, in unico grado anche di merito (Sez. 5, Sentenza n. 5092 del 09/03/2005).

2.2. Sotto il secondo profilo, il mezzo è del tutto carente. La previsione contenuta nell’art. 16, comma 9 postula l’insufficienza delle somme versate e presuppone, quindi, che la domanda di definizione non sia stata accettata per via di tale insufficienza. In tale caso, qualora sia riconosciuta l’esistenza di un errore scusabile da parte del contribuente, è previsto uno speciale procedimento finalizzato all’integrazione, consistente nella notifica di una comunicazione da parte dell’Ufficio cui deve seguire la regolarizzazione, mancando la quale non si produce l’effetto di definizione della lite fiscale in funzione surrogatoria dell’obbli- gazione tributaria controversa (Sez. 5, Sentenza n. 2723 del 04/02/2011). Ne consegue che, per poter ritualmente impugnare il diniego dinanzi a questa Corte, il contribuente deve osservare le regole tipiche del ricorso per cassazione e, tra queste, il principio di autosufficienza del ricorso, che impone di trascrivere l’atto impugnato, almeno nelle sue parti salienti (e unitamente a quelle degli atti presupposti), onde consentire in via immediata e completa la percezione della questione, sottoposta al vaglio giurisdizionale, nei suoi termini essenziali anche fattuali. Essi, nella specie, sono particolarmente rilevanti, attesa la peculiare disciplina dell’errore scusabile, che impone di conoscere con esattezza se e come la questione sia stata posta all’attenzione dell’amministrazione, nonchè se e come l’amministrazione abbia interloquito con. il contribuente. Nulla di ciò risulta dal ricorso che, sul punto, va dunque disatteso.

3.-Con il secondo mezzo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 116 c.p.c., per avere la CTR affermato "… in modo apodittico, che le dichiarazioni sostitutive prodotte in atti non possono essere prese in considerazione in alcun modo.

3.1. – In effetti, anche al contribuente, oltre che all’amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta – in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell’art. 111 Cost. – la possibilità d’introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale (nella fattispecie, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) , le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice – non potendo costituire da sole il fondamento della decisione – nel contesto probatorio emergente dagli atti (Sez. 5, Sentenze n. 5957 del 15/04/ 2003 e n. 9129 del 19/04/2006).

3.2. – La doglianza formulata con il motivo, nonostante l’evidenziato errore di diritto, si palesa comunque i-nammissibile perchè non idonea, di per sè, a generare una decisione favorevole al contribuente, avendo questo di omesso allegare come e quando le dichiarazioni sostitutive raccolte dalla parte abbiamo trovato ingresso nel giudizio di merito e quali ne fossero i contenuti, da riprodurre in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, onde consentire a questa Corte di verificarne l’attinenza e la decisività (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18506 del 25/08/2006).

4.-Con il terzo mezzo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c.,. n. 5, vizio di omessa motivazione sulla ritenuta natura simulata delle locazioni, finanziarie e non, la cui IVA era stata portata in detrazione. Rileva il contribuente che la CTR si era soffermata sul solo mancato rinvenimento dei contratti, da parte della G.d.F., presso la locatrice, senza dar conto dell’avvenuta registrazione dei contratti e della ragione giustificatrice del godimento gratuito di beni tra imprese commerciali. Aggiunge che la CTR ha ritenuto indeducibili i canoni di locazione finanziaria dell’impianto di galvanostegia, solo perchè fisicamente ubicato presso azienda collegata, senza dar conto del contratto di sublocazione esistente tra le parti, del contenzioso su tale impianto riguardante il solo contribuente e delle rimesse bancarie per il pagamento dei canoni.

Conclude dolendosi del fatto che la CTR "non ha motivato sul secondo profilo di appello incidentale". 4.1. – La doglianza è inammissibile. Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’erronea valutazione di documenti da parte del giudice di merito ha l’onere, a pena drinammissibilità del motivo di censura, di riprodurli nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo (Sez. 3, Sentenza n. 14973 del 28/06/2006). Il contribuente, invece, è incorso in ulteriore violazione dell’art. 366 c.p.c., non avendo provveduto alla trascrizione, almeno nei punti salienti, degli invocati contratti di locazione e di leasing al fine di consentire a questa Corte il controllo della decisività della censura sulla ritenuta simulazione, e, quindi, di documenti attinenti, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, questa Corte, come si è detto, deve essere in grado di compiere sulla base del contenuto dell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

4.2. Analoghe considerazioni valgono anche per il denunciato vizio di omessa motivazione "sul secondo profilo di appello incidentale":

rilievo anch’esso inammissibile perchè privo di autosufficienza, essendo graficamente rimesso al rinvio a "pag. 7 rigo 3 e segg. dell’appello incidentale". Un siffatto richiamo obbligherebbe questa Corte a un’opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non affida al giudice di legittimità, il che ridonda addirittura in irresolubile carenza di specificità del motivo stesso.

5. Concludendo, il ricorso va integralmente disatteso, senza alcuna conseguenza in punto di spese per la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 14-06-2011, n. 5251 indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, sottufficiali dell’Aeronautica Militare, della Marina Militare e dell’Esercito Italiano, collocati in quiescenza dopo il 23/03/1983, hanno percepito l’indennità di buonuscita senza il computo dell’indennità prevista dall’art. 1, legge n. 78/1983.

Ritenendo la natura retributiva della predetta indennità, lamentano la mancata inclusione della stessa nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, denunciando i seguenti profili di illegittimità: violazione dell’art. 38, d.P.R. n. 1032/1973; dell’art. 1, legge 78/1983; degli artt. 3, 36 e 97 della Cost. e dei principi generali; eccesso di potere.

Concludono chiedendo, in accoglimento dei sopra esposti mezzi di censura, la declaratoria del diritto al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dell’indennità di impiego operativo ex art. 1, legge 78/1983, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all’effettivo pagamento.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura generale dello Stato in difesa dell’intimato Ministero della Difesa, senza peraltro spiegare scritti difensivi.

Non si è, invece, costituito il pure intimato INPDAP, peraltro succeduto al pure intimato ENPAS, in forza del d. lgs. 30 giugno 1994, 479.

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Il Collegio deve rilevare, in via preliminare, che la segreteria della Sezione, trattandosi di ricorso ultra quinquennale, aveva notificato ai ricorrenti l’apposito avviso di cui all’art. 9, legge 205/2001, in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell’udienza con la firma delle parti medesime entro sei mesi dalla data di notifica dell’avviso. Preso atto che a tale istanza hanno risposto nei termini indicati solo taluni dei ricorrenti, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato perento nei confronti dei sigg. A.S., A.G., A.M., A.A., A.M., A.F., A.R., B.S., B.A., B.F., B.L., B.G., C.S., C.R., C.V., C.V., C.A., C.D., C.G., C.D., C.L., C.G.C., C.S., C.L.A., D.L., D.C.L., D.F.B., D.F.G., D.L.D., D.C.B., D.S.L., D.B.G., E.A., eredi di E.L., E.F. e E.M. eredi di E.L., F.S., F.M., F.F., F.S., G.F., G.R., G.G., G.F., G.C., G.G., L.A., L.M., M.A., M.F., M.P., M.G., N.L., P.G., P.R., P.E., P.P.A., P.N., P.A., P.C., R.V., R.G., S.Z., S.F., T.G., V.A., che non hanno presentato nuova domanda di fissazione. Deve pure darsi atto che ha prodotto nuova istanza di fissazione di udienza il sig. M.M., che però è estraneo al processo.

Oggetto del ricorso è dunque la pretesa all’inclusione, nella indennità di buonuscita, delle indennità di impiego operativo previste dalla legge 23/3/1983, n. 78.

Assumono i ricorrenti che dette indennità, come si evince dall’art. 1 della legge n. 78/83, costituiscono parte integrante della retribuzione, configurandosi quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio, concorrendo dunque alla determinazione della base contributiva dell’indennità di buonuscita, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 3 e 38 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1032.

La tesi non ha pregio.

Il consolidato indirizzo giurisprudenziale, a partire dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato, è nel senso che, per stabilire l’idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell’indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale dello stesso (natura retributiva o meno), ma il dato formale, e cioè il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento.

Con riferimento all’indennità di impiego operativo di cui all’art. 2 della legge n. 78/83, a favore del Personale delle Forze armate, nessuna disposizione di legge (ed in particolare l’art. 38 del d.P.R. n. 1032/73) stabilisce la computabilità ai fini dell’indennità di buonuscita (in termini Cons. Stato, Ad. Plen., 21/5/1996, n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 17/9/1996, n. 18).

Occorre ancora precisare che l’indennità di impiego operativo non rientra nella locuzione "stipendio", la quale, nel pubblico impiego, va intesa, in linea di massima, come paga tabellare, e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità ed a scadenza fissa (così, ancora, Cons. Stato, Ad. Plen., 17/9/1996, n. 18, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 3/9/2003, n. 4887).

Tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi con riferimento al caso che ne occupa, ha evidenziato che la legge ha tassativamente previsto quali siano gli emolumenti da computare ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, e tra questi (emolumenti) non ha incluso l’indennità introdotta dalla legge n. 78/83, la quale non è riconducibile allo stipendio (in termini, ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2009 n. 40; 01 ottobre 2008, n. 4734; 16 aprile 2003).

Va aggiunto come la stessa Corte costituzionale, con sentenza 27/6/1995, n. 278, ha osservato che il mancato computo della indennità in esame nel calcolo dell’indennità di buonuscita non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, poiché il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento, sebbene pensionabile, debba necessariamente essere incluso nel trattamento di fine servizio.

In conclusione, dopo la sentenza n. 278/95 della Corte costituzionale, ed in conformità delle decisioni dell’Ad. Plen. del Consiglio di Stato n. 4 e n. 18 del 1996, con cui è stato affermato il principio secondo cui deve considerarsi tassativo l’elenco delle voci retributive che, in base all’art. 38 del d.P.R. n. 1032/73, concorrono a formare la base contributiva per l’indennità di buonuscita, in aggiunta a quelle tabellari, deve essere escluso che l’indennità di impiego operativo corrisposta ai militari in attività di servizio possa essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.

Deve essere aggiunto che il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondata la riprospettata questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del D.P.R. n. 1032/73 e della legge n. 78/83, nella parte in cui non consentono l’inclusione dell’indennità di impiego operativo nell’indennità di buonuscita I.N.P.D.A.P. (Cons. Stato, Sez. VI, 30/5/2003, n. 2981 e 5/6/2003, n. 3125).

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato perento con riferimento ai ricorrenti: A.S., A.G., A.M., A.A., A.M., A.F., A.R., B.S., B.A., B.F., B.L., B.G., C.S., C.R., C.V., C.V., C.A., C.D., C.G., C.D., C.L., C.G.C., C.S., C.L.A., D.L., D.C.L., D.F.B., D.F.G., D.L.D., D.C.B., D.S.L., D.B.G., E.A., eredi di E.L., E.F. e E.M. eredi di E.L., F.S., F.M., F.F., F.S., G.F., G.R., G.G., G.F., G.C., G.G., L.A., L.M., M.A., M.F., M.P., M.G., N.L., P.G., P.R., P.E., P.P.A., P.N., P.A., P.C., R.V., R.G., S.Z., S.F., T.G., V.A.; deve essere respinto con riferimento agli altri ricorrenti che hanno riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 9, legge 205/2001.

La natura e vetustà della controversia sono cause sufficienti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara estinto, ed in parte, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 3991 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, S. A., assistente della Polizia di Stato, per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’interno n. 333D/0165707 del 29 marzo 2004 con cui l’interessato era stato giudicato inidoneo al servizio.

L’appellante ripropone le censure disattese dal TAR, mentre l’amministrazione resiste al gravame,

2. In punto di fatto è opportuno evidenziare che:

a) l’appellante è stato sottoposto alla sospensione cautelare dal servizio, in data 9 febbraio 1994, ai sensi dell’articolo 9, n. 1, del D.P.R. n. 737/1981, in seguito alla esecuzione di misura di custodia cautelare emessa nei suoi confronti;

b) successivamente, con sentenza n. 112/1996 della Corte d’Appello di Catanzaro, passata in giudicato, è stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per il reato di cui agli articoli 81, 110 e 416bis del codice penale;

c) con provvedimento del 26 luglio 1999 è stato destituito dal servizio;

d) con sentenza n. 2644/2002, passata in giudicato, il TAR per il Lazio ha annullato il provvedimento di destituzione;

e) con successivo atto dell’amministrazione, l’appellante è stato sospeso dal servizio, ai sensi dell’articolo 98 del DPR n. 3/1957;

f) quindi, l’amministrazione ha invitato l’interessato a prendere servizio a decorrere dal 13 aprile 2004, previo accertamento dei requisiti attitudinali;

g) in data 9 aprile 2004, l’appellante è risultato non idoneo alle prove attitudinali e, pertanto, con provvedimento del 28 aprile 2004, l’amministrazione ne ha disposto la cessazione dal servizio.

3. L’appellante contesta, in radice, tutte le determinazioni, adottate dall’amministrazione, concernenti la disposta cessazione dal servizio.

La tesi centrale sostenuta dall’interessato riguarda l’ambito oggettivo di applicazione del potere di sottoporre i dipendenti della Polizia di Stato alla valutazione di idoneità attitudinale. In questa prospettiva, l’appellante sostiene che tale accertamento potrebbe compiersi solo per l’accesso ai ruoli della Polizia, mentre non sarebbe consentito in costanza del rapporto di servizio. In tali eventualità, l’amministrazione potrebbe verificare solo la persistente idoneità fisica e psichica.

4. L’appello è infondato.

È pienamente condivisibile, al riguardo, il prevalente orientamento interpretativo, secondo cui anche nel corso del rapporto di lavoro (e non solo al momento dell’assunzione) per i dipendenti della Polizia di Stato può e deve essere accertata la permanenza dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di compiti connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza, che richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale (Consiglio Stato, sez. VI, 30 luglio 2009, n. 4794).

D’altro canto, in base all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003 n. 198 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli), "Il giudizio di idoneità al servizio, oltre che ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, può essere chiesto dall’Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio."

5. Va invece disatteso l’opposto indirizzo, talvolta prospettato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2010, n. 909), il quale, per sostenere l’inammissibilità di una nuova valutazione attitudinale del personale, in costanza del rapporto di servizio, fa leva sul carattere pienamente retroattivo dell’annullamento del provvedimento di destituzione.

A tale riguardo, è sufficiente svolgere le seguenti osservazioni.

A) Il citato orientamento minoritario intende evidenziare la distinzione tra il procedimento di prima assunzione del dipendente e l’attività amministrativa destinata alla esecuzione del giudicato di annullamento della destituzione.

Tale premessa argomentativa è esatta e comporta che l’amministrazione, in seguito all’annullamento, non ha l’obbligo di seguire, puntualmente, tutto l’iter previsto per l’immissione in servizio del dipendente, compreso il rinnovo sulla idoneità del dipendente.

Ma ciò non impedisce all’amministrazione di svolgere, discrezionalmente, ulteriori accertamenti sulle persistenti caratteristiche attitudinali del personale in servizio.

B) In concreto, nella presente vicenda, l’opportunità di effettuare una nuova e accurata verifica attitudinale dell’interessato deriva dalla circostanza che questi non ha prestato servizio per un lunghissimo arco temporale, compreso tra il febbraio 1994 e il 2004.

6. Gli effetti del giudizio negativo espresso dall’amministrazione non sono messi in discussione dalla circostanza che, in seguito alla pronuncia cautelare del TAR n. 3833/2004, l’interessato abbia ripreso servizio, senza incorrere in addebiti disciplinari o in ulteriori valutazioni negative.

Tali dati oggettivi, infatti, non contraddicono gli esiti della valutazione attitudinale ritualmente compiuta.

7. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l’appello, compensando le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.