Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10443 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 21.6.2006 è stato notificato alla Agenzia delle Entrate un ricorso della "immobiliare NE.VA di Nello Fiori & C. sas" per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma descritta in epigrafe (depositata 12.5.2005) che ha disatteso l’appello proposto dalla predetta società contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 320/02/2003 che aveva pure disatteso il ricorso della società contribuente avverso avviso di rettifica parziale per IVA 1993.

L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

I fatti di causa.

2. Con avviso di rettifica parziale di data 9.11.1998 l’Agenzia ha rettificato la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 1993 ai fini di recuperare l’indebito riporto del credilo concernente l’anno precedente (1992) in riferimento al quale non era stata presentata la dichiarazione annuale con conseguente asserita perdita del diritto al riporto nella dichiarazione dell’anno successivo. L’adita CTP aveva ritenuto di non accogliere il ricorso in impugnazione per difetto di prova a sostegno delle censure. L’appello proposto dalla parte contribuente avverso l’anzidetta pronuncia è stato disatteso dalla CTR di Roma.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che l’appello risultava fondato sull’assunto che si dovesse considerare definitiva una. pronuncia non ancora passata in giudicato (adottata in primo grado e favorevole al contribuente con riferimento ad altro avviso di rettifica relativo all’anno d’imposta 1992) e ciò sulla premessa che l’avviso qui impugnato fosse "conseguenza logica del precedente avviso emesso per la citata omissione del contribuente". Non potendosi considerare passata in giudicato la sentenza valorizzata dalla società contribuente, il giudicante aveva ritenuto di non poter accogliere l’appello.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 75.376,37- si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.
Motivi della decisione

5. I motivi di d’impugnazione. a) IL primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30, 37 e 54 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.

Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5". b) Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

Con entrambi i motivi la parte ricorrente si duole del fatto che – da un canto per erronea applicazione del richiamato art. 30 e d’altro canto per omessa considerazione delle prove documentali prodotte nel corso del giudizio sub doc. da 1 a 7 del fascicolo di parte – il giudicante di secondo grado abbia ritenuto che non potesse essere preso in considerazione il credito IVA 1992 riportato nella dichiarazione per l’anno 1993. Quanto alla violazione della menzionata norma di legge, la parte ricorrente lamenta – in specie – che il giudicante non abbia temilo in considerazione l’indirizzo costante di questa Corte secondo cui, anche in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, il credito di imposta può essere conservato ed esposto nella dichiarazione relativa all’anno successivo, purchè il contribuente abbia operato le detrazioni del credito nelle liquidazioni periodiche dell’anno di riferimento.

Entrambi i motivi – che possono essere perciò esaminati contestualmente, perchè collegati dalla stessa ratio di rigetto – sono stati inammissibilmente proposti.

Infatti il giudice di appello ha posto a fondamento della decisione impugnata un unico argomento, che non ha alcuna attinenza con le ragioni su cui si fondano le menzionate censure. e per la soluzione di una questione che è stato esaminata e risolta dal predetto giudice come ragione unica di censura proposta nei confronti della decisione di primo grado.

Non essendosi la parte oggi ricorrente doluta di omesso esame di censure proposte in grado di appello e non avendo prospettato di averne proposte – in coerenza con quelle in cui si fondano gli odierni motivi di impugnazione nonchè risultando manifesto il diletto di correlazione tra i motivi di impugnazione qui proposti e le questioni oggetto del thema decidendum relativo al grado di appello del processo, non resta a questa Corte che applicare il principio tante volte affermato secondo cui: "la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e rileribilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate". (Cass. Sez. 5. Sentenza n. 17125 del 03/08/2007).

Nulla sulle spese di lite non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-06-2011, n. 12735 Alimenti e mantenimento

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2430 depositata il 10 giugno2009, in parziale riforma di precedente decisione del Tribunale di Roma che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi A.U. e L.M. e, respinte le contrapposte domande di addebito, aveva attribuito l’assegno di mantenimento al marito in Euro 350,00 mensili, ha ridotto la misura dell’assegno all’importo di Euro 100,00 mensili. Avverso questa decisione, quest’ultimo ricorre per cassazione in base ad unico motivo ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. La L. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con richiamo a precedenti di legittimità citati – Cass. nn. 6396/1981, 4955/1989, 4800/2002, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 156 c.c. e, sulla base di accertata oggettiva disparità rispetto alla condizione reddituale della moglie, si duole della riduzione dell’assegno fondata dal giudice del gravame su valorizzazione, inammissibile, del sostegno economico prestato dalla madre ai figli maggiorenni ed autosufficienti. Formula quesito di diritto con cui chiede se la Corte d’appello abbia violato la norma in rubrica tenendo conto del maggior impegno economico della L. ponendosi in contrasto con precedente ordinanza di rigetto dell’istanza ex art. 283 e 351 c.p.c. proc. n. 5580/2008 R.G. che dava atto della proficua attività economica del figlio.

Il ricorso è inammissibile.

Il quesito di diritto non assolve alla sua funzione tipica di far comprendere alla Corte di legittimità, sulla base della sua sola lettura, quale sia la sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto che si ascrive al giudice di merito e quale sia, secondo la tesi prospettata nel ricorso, la regola da applicare.

Nella specie, il quesito è privo di specificità in relazione alla "ratio decidendi", piuttosto espone riferimento a fatti e circostanze incidenti sull’apprezzamento del merito precluso in questa sede.

Ne discende il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-04-2011, n. 2166 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, con la sentenza n. 1406 del 29 settembre 1997, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla signora R. Z. per l’accertamento del diritto all’assegnazione definitiva alle mansioni superiori effettivamente svolte e per il reinquadramento nella corrispondente qualifica (VIII), nonché per la corresponsione delle differenze retributive spettanti per le mansioni superiori già svolte, lo accoglieva in parte, limitatamente a quest’ultima richiesta, condannando conseguentemente l’amministrazione regionale del Lazio al pagamento delle differenze stipendiali, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria, previo accertamento dell’effettiva formale attribuzione delle mansioni svolte e della sussistenza della relativa vacanza organica.

2. Con rituale atto di appello la Regione Lazio chiedeva la riforma di tale sentenza, deducendone l’assoluta erroneità sulla scorta del consolidato principio dell’irrilevanza nel pubblico impiego dello svolgimento di fatto di mansioni superiori ed osservando che in ogni caso gli atti, di asserito conferimento delle mansioni superiori, prodotti dall’interessata a sostegno della propria richiesta consistevano in mere attestazioni di funzionari e non già provvedimenti formali provenienti dai competenti organi dell’amministrazione.

La signora R. Z. spiegava a sua volta appello incidentale nella parte in cui era stata respinta la sua richiesta di assegnazione definitiva alle mansioni superiori effettivamente svolte e di reinquadramento nella qualifica (VIII) corrispondente, rilevandone l’erroneità in ragione, in particolare, della nuova disciplina del rapporto di pubblico impiego (D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), di cui i primi giudici non avevano tenuto conto.

3. Nell’imminenza dell’udienza di discussione del merito le parti hanno illustrato ulteriormente le proprie tesi difensive con particolare riferimento alla questione del diritto alla corresponsione delle differenze stipendiali per le mansioni superiori effettivamente svolte, avendo l’appellata sostanzialmente rinunciato alla coltivazione del pur proposto gravame incidentale.

All’udienza pubblica dell’8 marzo 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

4. Deve preliminarmente dichiarasi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale proposto dalla signora R. Z.: ciò in quanto nella memoria difensiva depositata il 4 febbraio 2011 risulta testualmente dichiarato che "Non si insiste più…nell’appello incidentale, non potendosi ricavare dalla giurisprudenza consolidatasi negli ultimi anni, neppure dell’Ago, alcuna apertura relativamente al diritto al re inquadramento nella qualifica superiore.

5. L’appello della Regione Lazio è invece fondato e deve essere accolto.

5.1. Come riconosciuto dalla stessa difesa dell’appellata, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è del tutto consolidata nel senso di ritenere non suscettibile di favorevole considerazione le istanze dei dipendenti pubblici tese al riconoscimento delle differenze retributive legate allo svolgimento delle mansioni superiori, asseritamente svolte (tra le più recenti, sez. V, 25 maggio 2010, n. 3314; 17 settembre 2010, n. 6949; sez.VI, 20 ottobre 2010, n. 7584; sez. IV, 16 luglio 2010, n. 4596; 9 luglio 2010, n. 4465; 30 giugno 2010, n. 4165).

E’ stato infatti rilevato che:

a) salvo che non sussista una specifica disposizione di legge che disponga altrimenti, lo svolgimento in via di mero fatto da parte di un pubblico dipendente di mansioni superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, costituisce circostanza irrilevante sia ai fini della progressione in carriera che ai fini economici (non essendo sotto tale aspetto il rapporto di pubblico impiego assimilabile al rapporto di lavoro privato ed essendo di natura indisponibile gli interessi pubblici coinvolti), sia, comunque, perché l’attribuzione di mansioni superiori e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento.(ex multis, Sez. VI, 8.1.2003, n. 17; 19.9.2000, n. 4871; 22.8.2000, n. 4553; 11.7.2000, n. 3882; A. P. 23.2.2000 n. 11);

b) la domanda volta ad ottenere una retribuzione superiore a quella riconosciuta dalla normativa applicabile non può fondarsi sull’art. 36 Cost., che afferma il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato; tale norma, infatti, non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall’art. 98 Cost. (che, nel disporre che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio) e quali quelli previsti dall’art. 97 Cost., contrastando l’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita, con il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità dei funzionari (C.d.S., Sez. VI, 19.9.2000, n. 4871; Sez. VI, 11.7.2000, n. 3882; Sez. VI, 15.5. 2000, n. 2785; A. P. 18.11.1999, n. 22);

c) per effetto degli artt. 51 e 97 Cost. le attribuzioni delle mansioni e del relativo trattamento economico non possono essere oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (C.d.S., Sez. VI, 8.1.2003, n. 17; 19.9.2000, n. 4871; Sez. VI, 11.7. 2000, n. 3882; A. P. 23.2.2000, n. 11);

d) il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori da parte dei pubblici dipendenti ha trovato riconoscimento con carattere di generalità soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 29.10.1998, n. 387, il cui art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina dell’art. 56 D.lgs. 3.2.1993 n. 29, laddove prima di tale data nel settore del pubblico impiego, salvo diversa disposizione di legge, le mansioni svolte da un pubblico dipendente erano del tutto irrilevanti ai fini della progressione di carriera ovvero agli effetti economici di un provvedimento di preposizione ad un ufficio di livello superiore.(cfr. giurisprudenza già citata in precedenza).

5.2. La Sezione, inoltre, nella decisione 25 maggio 2010, n. 3314, ha anche osservato che il principio, favorevole al dipendente pubblico, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. 11 dicembre 2007, n. 25837), secondo cui "in materia di pubblico impiego – come si evince anche dalla lettura del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 56, comma 6, (nel testo sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15) – l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.. Norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all’attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.", non è sufficiente a mutare il precedente pacifico orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori può essere riconosciuto in via generale solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. L.vo n. 387/1998 (22 novembre 1998), in quanto detto decreto possiede evidente carattere innovativo rispetto alla normativa precedente e non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse (C.d.S., A.P. n. 3/2006).

In conclusione, per il periodo antecedente il 30 giugno 1998, cui si riferisce la presente controversia, non può, quindi, essere riconosciuto il diritto alle predette differenze retributive (C.d.S., sez. V, 29 aprile 2009, n. 2740).

6. Ciò determina la riforma in parte qua della sentenza impugnata, con conseguente integrale rigetto del ricorso proposto in primo grado.

La risalenza nel tempo della vicenda controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto dalla Regione Lazio e su quello incidentale spiegato dalla signora R. Z. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, n. 1406 del 29 settembre 1997, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale ed accoglie l’appello principale; per l’effetto in parziale riforma della sentenza impugna, rigetta integralmente il ricorso proposto in primo grado dalla signora R. Z..

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 730 Deliberazioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con il ricorso in epigrafe il sig. A.M. ha impugnato (formulando censure di eccesso di potere sotto diversi profili) la variante al PRG al Centro urbano del Comune di Follonica, approvata con deliberazione C.C. n. 31 del 20/3/2000, nella parte in cui destina a verde privato un’area di sua proprietà.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio, con atto formale, l’Amministrazione intimata.

La difesa del ricorrente ha depositato una memoria in vista dell’udienza del 23 marzo 2011, in cui la causa è passata in decisione.

2) Nel ricorso si rappresenta:

– che il terreno di proprietà del ricorrente di cui si discute era classificato nel PRG approvato nel 1991 come zona B, sottozona B/2, edificabile secondo i parametri di cui all’art. 23 NTA;

– che la variante impugnata ha modificato tale classificazione, destinando l’area in questione a verde privato;

– che il Comune resistente, nell’introdurre tale modifica non ha tenuto conto delle aspettative ingenerate dalla precedente destinazione edificatoria, né della circostanza che il lotto in questione è l’ultimo della zona in cui era previsto tale tipo di intervento;

– che nella variante non si rinviene nessuna motivazione a sostegno di tale scelta pianificatoria, che è stato operata senza valutare comparativamente gli interessi in gioco.

3) L’Amministrazione comunale di Follonica si è costituita in giudizio con semplice memoria formale; solo nell’udienza di discussione della causa il difensore del Comune ha contestato la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente, sostenendo in particolare l’inapplicabilità dell’art. 23 NTA al terreno in questione. Premesso che tali affermazioni non sono verificabili, in assenza dell’occorrente supporto probatorio, il Collegio è comunque in grado di definire il giudizio sulla base delle seguenti considerazioni:

– secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che questa Sezione ha seguito anche recentemente nella sentenza 14 febbraio 2011 n. 304, le scelte relative alla destinazione dei suoli operate dagli strumenti urbanistici generali non necessitano, in linea di massima, di specifica motivazione, salvo i casi in cui non sussista, in capo al privato, un’aspettativa qualificata, che tuttavia non può derivare dalla diversa destinazione urbanistica precedentemente attribuita alla medesima area, rispetto alla quale l’amministrazione conserva ampia discrezionalità, potendo anche modificare in peius la destinazione stessa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009 n. 9006);

– nell’elaborazione giurisprudenziale posizioni di aspettativa qualificata, tali da imporre all’amministrazione di motivare le proprie scelte pianificatorie, sono state riconosciute in relazione alle seguenti situazioni: a) superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, giudicati di annullamento di dinieghi di un titolo edilizio o di silenziorifiuto su una domanda edilizia; c) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7492 e 12 maggio 2010 n. 2843; TAR Firenze, Sez. I, 6 luglio 2010 n. 2307; TAR Napoli, Sez. II, 20 aprile 2010 n. 2034; TAR Milano, Sez. II, 24 febbraio 2010 n. 452);

– un’aspettativa riconducibile alle fattispecie di cui sopra non si riscontra nel caso in esame e ciò porta a ritenere infondate tutte le censure avanzate dal ricorrente, in quanto tutte riferite alla pretesa sussistenza di una posizione qualificata dalla precedente destinazione urbanistica, comunque non ostativa di per sé sola alla scelta (asseritamente peggiorativa) operata con la variante impugnata; e non bastano per giungere ad una diversa conclusione le affermazioni contenute nella memoria conclusiva, in cui la difesa del sig. M. cerca di evidenziare le peculiarità caratterizzanti la vicenda specifica, che tuttavia non integrano le fattispecie puntualmente individuate dalla giurisprudenza prima citata.

4) In relazione a quanto sopra il ricorso va respinto perché infondato.

Tenuto conto che l’Amministrazione resistente ha svolto attività difensiva solo nell’udienza di discussione, appare equo compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.