Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 25710 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Lecce con sentenza del 20 giugno 2005 ha confermato la decisione 13 novembre 2000 con cui il Tribunale di Brindisi aveva condannato il comune di Latiano al risarcimento del danno liquidato in complessivi Euro 1.483.236.273 in favore di V., T., C., E. ed M.A. nonchè del Fallimento di M.R. per l’avvenuta illegittima espropriazione di un terreno di loro proprietà ubicato nell’ambito di un piano per insediamenti produttivi; ha determinato l’indennità dovuta ai proprietari per l’occupazione temporanea del fondo autorizzata con decreto sindacale dell’8 maggio 1982 in Euro 692.405,6, osservando che la dichiarazione di p.u. contenuta nel PIP era inutilmente scaduta al più tardi il 24 aprile 1990, per cui il decreto di espropriazione egualmente emesso il 14 maggio 1990, risultava affetto da carenza di potere ed andava perciò disapplicato.

Per la cassazione della sentenza, il comune di Latiano ha proposto ricorso per 3 motivi; cui resistono con controricorso i M. i quali hanno formulato a loro volta ricorso incidentale per un motivo.
Motivi della decisione

I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. perchè proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo di quello principale, il comune di Latiano deducendo violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20 nonchè della L. n. 47 del 1988, censura la sentenza impugnata per avere disapplicato il decreto di espropriazione conseguito dal comune di Latiano il 14 maggio 1990, in quanto emesso dopo la scadenza della dichiarazione di p.u. contenuta nel provvedimento di approvazione del PIP senza considerare le numerose proroghe legislative della occupazione temporanea che questa avevano reso valida ed efficace fino al 4 giugno 1990, perciò rendendo legittima l’intera procedura.

La censura è fondata.

Il comune con il primo motivo di appello ha insistito sulla legittimità del decreto di espropriazione perchè emanato quando l’occupazione temporanea e quindi la dichiarazione di p.u. erano ancora in corso a causa delle leggi di proroga intervenute in quegli anni;per cui alla Corte di appello era devoluto senza alcuna preclusione il relativo accertamento – e quindi anche quello dei rapporti tra dichiarazione e provvedimento di occupazione: anche perchè a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur essendo limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati. Con la conseguenza che non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte le quali appaiono, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un necessario antecedente logico e giuridico (Cass. 443/2011; 20652/2009; 2973/2006).

Ora, la sentenza impugnata i senza chiedersi neppure se e quale opera pubblica fosse stata realizzata sul fondo M. e se se ne fosse realizzata la irreversibile trasformazione, ha confermato la condanna del comune di Latiano al pagamento del controvalore dell’immobile in base al solo presupposto che il PIP era stato approvato il 26 marzo 1980 e reso esecutivo il 24 aprile successivo, perciò cessando di avere efficacia alla naturale scadenza del termine originario decennale di durata posto dalla L. n. 865 del 1971, art. 27, comma 3; che ne fissa altresì la decorrenza dalla data del decreto di approvazione.

Non ha considerato la legislazione particolare intervenuta nel settore proprio nel decennio in questione la quale ha comportato (per quanto qui interessa): una prima proroga automatica di un anno per le occupazioni d’urgenza in corso per effetto della L. n. 42 del 1985 ed una seconda, questa volta di due anni per effetto della successiva L. n. 47 del 1988; un’ultima disposizione di collegamento contenuta nella L. 166 del 2002, art. 4 in base al cui art. 4 tutte le proroghe disposte dalla normativa emergenziale e, quindi, anche quelle introdotte dalle menzionate disposizioni legislative del 1985 e del 1988, specificamente ricordate, devono intendersi con effetto retroattivo, riferite ai procedimenti espropriativi comunque "in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti"; e l’effetto di proroga deve infine essere esteso anche ai connessi procedimenti espropriativi, compreso il termine per l’emissione del decreto di esproprio, essendo illogica la previsione del perdurare di un regime occupatorio temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per il completamento del procedimento ablativo (Cass. sez. un. 2630/2006; nonchè 10216/2010).

Per cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno concluso che per effetto delle menzionate disposizioni legislative, non soltanto le occupazioni temporanea e d’urgenza, ma anche le dichiarazioni di p.u. che ne costituiscono un presupposto indefettibile state prorogate di un corrispondente periodo onde evitarne la scadenza diacronica: in conformità del resto alla finalità di detta legislazione di predisporre un apposito apparato normativo onde protrarre automaticamente la validità dei procedimenti di espropriazione in corso in attesa che il Parlamento procedesse all’approvazione della nuova disciplina delle indennità di esproprio resa necessaria secondo la Corte Costituzionale dalle note declaratorie di incostituzionalità di cui alle proprie decisioni 5/1980 e 223/1983 (Cass. 8734/1997; Corte Costit. 163/1994 e 244/1993).

Al lume di questi principi, risulta palese la legittimità e tempestività del decreto di esproprio una volta che entrambe le parti hanno dedotto, e la sentenza confermato, che il fondo M. è stato occupato con decreto sindacale dell’8 maggio 1982; e che l’immissione in possesso è avvenuta il 4 giugno successivo, allorchè era vigente la dichiarazione di p.u.: le sezioni Unite, infatti, confermando l’orientamento prevalente di questa Corte e risolvendo il relativo contrasto, con sentenza 18077/2009 hanno ribadito che il periodo di occupazione legittima, conformemente alla lettera della L. n. 865 del 1971, art. 20 decorre dal momento della effettiva immissione in possesso del beneficiario dell’occupazione (Cass. 23505/2010; 11575/2008; 6491/2004), perciò nel caso venendo a scadere per effetto delle menzionate proroghe il 4 giugno 1990. Per cui, soltanto in tale data è cessata l’efficacia anche della dichiarazione di p.u. pur essa prorogata dal legislatore, rendendo tempestivo il decreto di espropriazione con il ricordato provvedimento del 14 maggio 1990; che ha dunque, concluso ritualmente il procedimento e comportato l’acquisizione del fondo M. in capo all’amministrazione espropriante. Resta in tal modo assorbito il secondo motivo del ricorso.

Con il terzo, il comune di Latiano, deducendo violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. si duole che la sentenza impugnata abbia determinato l’indennità di occupazione del fondo malgrado il motivo di appello sul punto, peraltro proposto da esso comune, era incentrato esclusivamente sulla dedotta incompetenza del GOA a liquidarne l’ammontare per effetto della disposizione della L. n. 865 del 1971, art. 6.

Questa censura è infondata, posto che dalla sentenza impugnata, nonchè dalle conclusioni formulate dai M. nel giudizio di appello risulta che gli stessi non soltanto al GOA, ma anche alla Corte di appello avevano richiesto la determinazione dell’indennità per l’occupazione temporanea del fondo fino alla ritenuta scadenza del decreto di occupazione.

Pertanto, a fronte di tale espressa richiesta, a nulla più rilevava stabilire se la stessa fosse stata avanzata nella citazione introduttiva del giudizio; e se il GOA dovesse ritenersi incompetente a provvedere sulla relativa domanda, come chiesto con il gravame dal comune: essendo decisiva esclusivamente la circostanza che i proprietari avessero espressamente richiesto alla Corte territoriale di procedere alla stima dell’indennità di occupazione temporanea e che la competenza a liquidarla appartenesse L. 865 del 1971, ex art. 20 proprio alla Corte adita, seppure in unico grado. La quale dunque doveva provvedere in tale qualità sulla richiesta (Cass. 25013/2006;

11322/2005; 18067/2004; 11864/2001).

In conformità del resto al principio più volte enunciato da questa Corte anche in controversie aventi il medesimo oggetto (Cass. 14687/2007) che proposte contestualmente, davanti al Tribunale, domande di risarcimento del danno da occupazione appropriativa e di determinazione dell’indennità d’occupazione legittima, siccome riguardo a quest’ultima è configurabile la competenza della Corte è d’appello (in unico grado), ben può, davanti a detto giudice, resistendo all’appello da altri proposto avverso la statuizione concernente il risarcimento, contestualmente riproporsi domanda per la determinazione dell’indennità mediante il generico richiamo alle conclusioni in primo grado o alle statuizioni contenute nella sentenza del primo giudice.

Con il ricorso incidentale, M., deducendo violazione dell’art. 1224 cod. civ. censurano la sentenza impugnata per avere escluso sulla somma determinata a titolo di indennità di occupazione il danno dalla svalutazione monetaria, malgrado essi avessero documentato il fallimento di M.R., nonchè i contratti di conto corrente da ciascuno di essi intrattenuti ed infine il tasso di interessi dovuto corrispondere agli istituti di credito La doglianza è inammissibile.

La sentenza impugnata ha rilevato che i ricorrenti avevano chiesto di essere risarciti dei "gravosi interessi che avevano dichiarato di avere versato alle banche in relazione ai saldi passivi per capitale dei loro rispettivi conti correnti bancari"; e che tuttavia si erano limitati a produrre alcuni documenti dai quali non era possibile desumere quale fosse il tasso di interessi applicato dalla banca.

Pertanto non bastava ai M. contraddire il contenuto di detto accertamento affermando che avevano prodotto copia di un estratto conto al 31 dicembre 1995 del credito popolare salentino dove risultava il saggio di interessi in questione:avendo essi anzitutto l’onere di riferire in quale atto avessero effettuato la suddetta produzione e quindi di trascriverne il contenuto onde evidenziare l’illogicità in cui era incorsa la sentenza nell’affermarne la mancanza. Laddove i ricorrenti si sono limitati a rinviare al relativo contenuto, senza neppure riferire la vicenda cui esso si riferiva, nè quali ne fossero i destinatari;senza considerare che per loro ammissione il documento si arrestava alla data suddetta senza perciò fornire alcun elemento utile per quello successivo.

E, mancando la prova dei maggiori interessi corrisposti da ciascuno dei ricorrenti, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, il quale attribuisce il risarcimento ulteriore soltanto al creditore che dimostri di avere subito un pregiudizio maggiore di detti interessi.

Cassata pertanto la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, non essendo necessari ulteriori accertamenti, il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., rigettando la domanda di risarcimento del danno avanzata dai M. e dal Fallimento.

Le vicende obbiettivamente controvertibili sull’applicazione delle proroghe legali inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il primo del principale, respinge il terzo e dichiara assorbito il secondo, nonchè l’incidentale: cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli espropriati. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-08-2011, n. 7029 Ordinamento giudiziario

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Svolgimento del processo

1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura di concorso per la copertura dell’Ufficio di Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione.

All’esito dei lavori della quinta Commissione, sono state formulate tre proposte, ciascuna con due voti a favore: una a favore dell’odierno ricorrente, una a favore del controinteressato dott. C., una a favore del dr. Destro.

Nella seduta del 9 giugno 2010, a quanto è dato sapere, le tre proposte sono state poste in votazione con il metodo del ballottaggio, ai sensi dell’art. 26 -bis del Regolamento, in esito al quale la proposta a favore del dr. C. conseguiva un numero di voti pari a quella dell’odierno ricorrente e il controinteressato veniva a prevalere in ragione della maggiore anzianità di ruolo.

Avverso siffatte determinazioni deduce:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 r.d. n. 12 del 1941, e artt. 5 e 6 l. 24 maggio 1951, n. 352. Violazione e falsa applicazione art. 12, d.lgs. n. 160/2006. Violazione e falsa applicazione della circolare C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 2009 e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione della circolare C.S.M. 21 novembre 2001. Violazione e falsa applicazione C.S.M. del 10 aprile 2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In particolare, contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento.

Premessa la descrizione del quadro normativo di riferimento, primario e secondario, con particolare riguardo alla valutazione delle attitudini direttive, parte ricorrente pone in evidenza il fatto che, ai sensi dell’art. 12, comma 11, d.lgs. n. 160/2006, è previsto che siano "specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione…", ulteriormente precisandosi, al comma 12, gli elementi ai quali deve essere riferita detta attitudine direttiva.

Il parametro che attribuisce specifico rilievo alla pregresse esperienze direttive e organizzative sarebbe stato totalmente disatteso nella procedura di cui è causa.

Poco rilevanti, sarebbero infatti le esperienze di direzione e organizzazione maturate dal dr. C., – quali, in particolare, la qualità di componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e la direzione di commissione referenti (in particolare, di quella competente per la formazione dei giudici tributari) – ovvero quella connessa alla titolarità di una Pretura mandamentale, risalente ad oltre quaranta anni fa

Parte ricorrente ritiene di avere maturato una esperienza direttiva e organizzativa di gran lunga più ampia e approfondita, specie nella qualità di vice capo dipartimento degli affari di giustizia del Ministero della Giustizia.

Della acquisita eccellente capacità organizzativa del ricorrente presso il Ministero della Giustizia è dato atto anche nel parere del Consiglio direttivo della Suprema Corte e, soprattutto, nel parere del Procuratore Generale del 6 marzo 2008.

Ricorda ancora l’esperienza maturata nella direzione del settore civile dell’Ufficio documentazione e Biblioteca, nonché il coordinamento della prima sezione civile della Corte di Cassazione.

La valutazione di tali attività risulta del tutto omessa dal C.S.M. che non ne fa menzione né nel medaglione descrittivo né nella valutazione comparativa.

Né si comprende, prosegue il ricorrente, come tali esperienze siano state comunque ritenute subvalenti rispetto a quelle maturate dal controinteressato presso l’Ufficio del Massimario e presso l’Ufficio Studi del C.S.M..

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 r.d. n. 12 del 1941 e artt. 5 e 6 l. 24 maggio 1951, n. 352. Violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. n. 160/2006. Violazione e falsa applicazione della Circolare C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione della Circolare C.S.M. 21 novembre 2007. Violazione e falsa applicazione della circolare del C.S.M. 10 aprile 2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: in particolare, contrddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento.

Vi è poi, nella delibera impugnata, un palese errore istruttorio, avendo il C.S.M. ritenuto che parte ricorrente non abbia maturato una specifica esperienza nei servizi della Procura Generale che costituiscono una specificità della funzione assegnata all’Avvocato Generale, quali l’attività collegata ai procedimenti disciplinari e la partecipazione alle udienza pubbliche delle Sezioni Unite, "attività che invece hanno fato acquisire al dr. C. una puntuale ed approfondita conoscenza delle problematiche legate all’incarico che gli consentirà di offrire un rilevantissimo apporto all’organizzazione dell’Ufficio attribuendo".

Come si può evincere dal parere del Procuratore Generale del 6 marzo 2008, e dalla documentazione in atti, il ricorrente ha partecipato sin dal 2000 alle udienze pubbliche della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Inoltre, è istruttore di procedimenti disciplinari e delegato a partecipare alle udienze di discussione del CSM oltre che a quelle dinanzi al CNF.

3) Violazione e falsa applicazione art. 192 r.d. n.12 del 1941 e artt. 5 e 6 l. 24 maggio 1951, n. 352. Violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. n. 160/2006. Violazione e falsa applicazione circolare C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione della Circolare C.S.M. 21 novembre 2007. Violazione e falsa applicazione della Circolare del C.S.M. 10 aprile 2008. Violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento.

Il C.S.M. sembra avere attribuito rilievo alla durata dell’esercizio delle funzioni di legittimità, in ragione della peculiarità del posto direttivo da assegnare.

Anche in tale ipotesi, però, il dr. F. ritiene di dover prevalere, avendo maturato complessivi 32 anni di esercizio effettivo delle funzioni di legittimità.

Ad ogni buon conto, il criterio dell’anzianità, nell’attuale assetto ordinamentale, non ha più alcun rilievo ai fini della valutazione comparativa in esame.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 r.d. n. 12 del 1941 e artt. 5 e 6 l. 24 maggio 1951, n. 352. Violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. n. 160/2006. Violazione e falsa applicazione della circolare C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione della Circolare del C.S.M. 21 novembre 2007. Violazione e falsa applicazione della Circolare del C.S.M. 10 aprile 2008. Violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: in particolare contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento.

Parte ricorrente evidenzia ancora che, sebbene il controinteressato sia stato considerato il più idoneo anche sotto il profilo del merito, non risultano in concreto evidenziati gli elementi a fondamento di tale prevalenza. Per contro, le capacità professionali, la preparazione scientifica, e, soprattutto, il merito del dr. F., per come obiettivamente emergenti dalla documentazione curriculare, sono state del tutto negletti.

Si sono costituiti, per resistere, le amministrazioni intimate e il controinteressato, dr. C..

Il dr. F. ha quindi impugnato, con motivi aggiunti, il d.P.R. di nomina del dr. C. ad Avvocato Generale.

Le parti hanno depositato ampie ed articolare memorie.

Il ricorso, e i motivi aggiunti, sono stati assunti in decisione alla pubblica udienza dell’8 giugno 2011.

Motivi della decisione

1. L’Assemblea plenaria del C.S.M., nella seduta del 9.6.2010, ha approvato, a maggioranza, la proposta "A" della competente Commissione, relativa al conferimento dell’Ufficio direttivo requirente di legittimità di Avvocato Generale presso la corte di Cassazione, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive requirenti di legittimità al dr. R.C..

1.1. Al fine di meglio apprezzare le censure dedotte, giova sintetizzare l’attuale quadro normativo, primario e secondario, relativo al conferimento dell’ufficio di cui si controverte, rappresentato, da un lato, dalle disposizioni recate dal d.lgs. n. 160/2006, nel testo sostituito dalla l. n. 111/07, dall’altro, dalla circolare n. 13000 del 1999, così come modificata e integrata dalla risoluzione dell’Organo di autogoverno in data 21.11.2007.

L’art. 10 (commi 10 – 16) del d.lgs. n. 160/2006 reca la nuova classificazione degli uffici direttivi (in particolare, per quanto qui interessa "14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.").

L’art. 12, dal comma 3 al comma 9, disciplina i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive, mentre dal comma 10 al comma 12 (unitamente alle valutazioni di cui all’articolo commi 3 e 5) sono precisati i criteri attitudinali specifici per il conferimento delle funzioni medesime.

In particolare, "10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l’attitudine direttiva é riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; é riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare."

La risoluzione in data 21.11.2007, oltre a modificare la pregressa circolare del 1999, per adattarla alle modifiche (già evidenziate), riguardanti il parametro dell’anzianità, precisa che il parametro delle "Attitudini: mantiene una integrale rilevanza. Le indicazioni ivi riportate sono semplicemente oggetto di integrazione alla luce di quanto previsto dagli artt.11 e 12 del D.Lgs.160/2006 (v. paragrafo 4, lettere d) ed e))."

Relativamente al "Merito: valgono le medesime considerazioni, con l’ulteriore precisazione che, nella materia, in attuazione del disposto di cui all’art. 10 della legge citata, è già stata adottata dal Consiglio una circolare regolatrice sulla generalità dei profili da esaminare."

La cit. circolare n. 13000 del 1999 (ancora vigente, secondo quanto appena evidenziato) precisa che "per attitudini si intende l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente – per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità – le funzioni direttive da conferire";

La capacità è valutata in riferimento:

"a – al profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per operosità, per cultura, preparazione tecnicogiuridica ed equilibrio;

b – alle doti organizzative desumibili dall’esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all’ufficio, nonché dalla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni non dirigenziali;

c – alla conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario;

d – al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse;

e – al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:

– di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire;

– di livello pari o superiore".

Quanto alla comparazione fra candidati, la Circolare precisa che essa è "effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali".

Inoltre "Le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un’espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire" (paragrafo 2, ultimo cpv.).

Secondo l’ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale, la motivazione delle delibere del Consiglio deve essere tale da consentire di seguire la valutazione comparativa dei candidati rispetto ai vari elementi isolati in sede di emanazione delle norme di autodisciplina ed è necessario che le valutazioni compiute siano non soltanto immuni da travisamento dei fatti, ma anche compatibili logicamente con la conclusione finale (cfr. Cons. St., Sez. IV, 9 maggio 1994, n. 404).

In ordine alle modalità di comparazione dei candidati, né le fonti primarie né i criteri definiti dal Consiglio superiore prescrivono che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopraindicati (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 1872 del 13 dicembre 1999).

Gli atti di conferimento degli incarichi non abbisognano, quindi, di una motivazione particolarmente estesa, essendo all’uopo sufficiente che risulti, anche in maniera sintetica, purché chiara, esplicita e coerente, che l’organo deliberante abbia proceduto all’apprezzamento complessivo dei candidati e si sia convinto che uno di essi sia da preferire ad altri (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7216).

1.2. Nella fattispecie, nelle premesse della delibera impugnata, ai fini del conferimento dell’Ufficio di cui si verte, viene spiegato che "le peculiari caratteristiche organizzative e di funzionamento della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, accentuate da recenti modifiche ordinamentali, e la specificità delle funzioni direttive in esame, hanno indotto la Commissione a dare adeguato rilievo, a parità degli altri requisiti, attitudinali e di merito, all’elemento attitudinale preferenziale indicato dalla Circolare n. 13000/19999 (sub A, lett. e), costituito dal positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, delle funzioni di legittimità, tempo determinato dall’art. 11, comma 11, della l.n. 111/2007, in quattro anni. Occorre infatti osservare che la peculiarità del ruolo direttivo di legittimità resta ancorata alla tipicità delle funzioni svolte che assegnano una primaria rilevanza alle problematiche legate alla tutela del principio di nomofilachia e alle competenze previste dal d.lgs. n. 109/2005 in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati. La valutazione, in altri termini, presuppone ed esige una professionalità specifica, la cui acquisizione appare richiedere, in via principale, lo svolgimento, per un congruo periodo di tempo, proprio delle funzioni di legittimità (…).Con ciò peraltro non si intende sminuire la dovuta valorizzazione della pluralità di esperienze giudiziarie degli aspiranti, in particolare di livello direttivo, presso le Corti di merito, elemento che, pur nella varietà delle attività svolte, può, nella comparazione, essere ulteriormente apprezzato positivamente e consentire una ancora e più attenta puntuale valutazione".

Il C.S.M. richiama inoltre la necessità di tenere conto della risoluzione del 10 aprile 2008 con la quale sono stati individuati "gli indicatori di cui all’art. 11, comma 3, punto d) della l. 111/07 ai fini della valutazione dell’attitudine direttiva.".

Ciò posto, nella proposta "A" della V^ Commissione, poi approvata dal Plenum, viene rilevato che "il dr. C. vanta specifiche attitudini all’esercizio delle funzioni direttive di legittimità, desumibili, anzitutto, dalla lunga permanenza dell’esercizio delle funzioni di legittimità presso la Procura Generale, ufficio presso il quale presta servizio dal 1994, prima come magistrato d’appello applicato e quindi, a partire dal 1998, come sostituto procuratore generale.".

Vengono quindi ricordate l’apprezzata attività svolta presso l’Ufficio del Massimario, la collaborazione con la cattedra di diritto internazionale dell’Università di Napoli, l’attività svolta presso l’Ufficio studi del C.S.M., la partecipazione, in qualità di relatore, ad alcuni importanti processi penali, gli incarichi in commissioni di studio.

Con riferimento all’attività svolta presso la Procura Generale della Cassazione viene evidenziata la circostanza che il dott. C. è attualmente addetto al servizio di udienza civile "particolarmente gravoso e complesso, perché espletato presso le Sezioni Unite, le Sezioni I, II e III e Tributaria". Egli provvede inoltre "all’istruttoria dei procedimenti disciplinari, nonché alla redazione de pareri nella complessa e controversa materia dei regolamenti e conflitti di giurisdizione". Nel rapporto del Procuratore Generale del 26 gennaio 2009, se ne sottolineano l’elevata preparazione tecnico – professionale, la costanza dell’impegno, l’equilibrio, la puntualità e tempestività. Ne viene poi ricordata l’intensa attività di studio e di produzione in campo dottrinario.

Sotto il profilo attitudinale "il parere del Consiglio Direttivo e il rapporto del Procuratore Generale evidenziano le positive esperienze di direzione e organizzazione svolte dal dr. C. come titolare della Pretura mandamentale di Castel di Sangro, e quelle maturate in ambito non giudiziario, e, in specie, la partecipazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la direzione delle commissione referenti, in particolare di quella competente per la formazione dei giudici tributari".

Nella proposta si osserva ancora che la partecipazione a numerose commissioni di studio, unitamente all’attività svolta presso l’Ufficio studi del C.S.M. assicurano "l’ottima conoscenza della disciplina di ordinamento giudiziario". In sostanza "il dr. Cennicola può (…)vantare un profilo professionale che, se da un lato risponde a quelle esigenze di specializzazione nelle funzioni di legittimità, richiesto dalla normativa primaria e secondaria per il conferimento dell’ufficio in esame, dall’altro si caratterizza per la completezza delle esperienze svolte nella giurisdizione di merito e per lo specifico rilievo che, anche sotto il profilo attitudinale, assumono l’esperienza svolta presso l’Ufficio del Massimario e presso l’Ufficio studi del CSM".

Al riguardo viene sottolineato che "il dr. C. ha espletato proprio quelle attività che maggiormente connotano la professionalità del magistrato in relazione all’ufficio attribuendo, costituendo funzioni tipiche riservate all’Avvocato generale" quali l’espletamento delle istruttorie nell’ambito dei procedimenti disciplinari, nonché la partecipazione alle udienze innanzi alle Sezioni Unite.

Ai fini della valutazione comparativa, viene poi evidenziato che gli altri aspiranti, che pure possono vantare una esperienza prolungata nelle funzioni requirenti di legittimità, non appaiono "provvisti di requisiti tali da giustificare, in relazione alle esigenze del posto da coprire, il superamento della graduatoria di anzianità". In particolare, per quanto qui interessa, l’odierno ricorrente, pur esso destinatario di proposta da parte della Commissione, è stato ritenuto soccombente, in quanto "pur potendo lo stesso vantare una lunga esperienza presso la Procura Generale della Cassazione (al pari del dr. C.) (…)non presenta un profilo professionale arricchito dalle specifiche esperienze che hanno caratterizzato il percorso professionale del dr. C. e che, come detto, assumono particolare rilievo per il conferimento dell’ufficio in esame, garantendo una maggiore capacità di percezione unitaria delle esigenze della giurisdizione e una approfondita conoscenza della materia ordinamentale, come l’attività svolta all’Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura.Inoltre, il dr. F. non è stato addetto a quei servizi della Procura Generale che costituiscono una specificità della funzione assegnata all’Avvocato Generale, quale l’attività collegata ai procedimenti disciplinari e la partecipazione alle udienze pubbliche delle Sezioni Unite, attività che invece hanno fatto acquisire al dr. C. una puntuale ed approfondita conoscenza delle problematiche legate all’incarico che gli consentirà di offrire un rilevantissimo apporto all’organizzazione dell’ufficio attribuendo".

1.3. Ciò posto, osserva il Collegio che il principale fattore di preminenza ravvisato dal Consiglio nel profilo professionale del dr. C. riguarda la maggiore esperienza maturata nei servizi della Procura generale afferenti l’incarico di Avvocato Generale, nonché l’approfondita conoscenza della materia ordinamentale.

Rispetto al conferimento della tipologia di incarico di cui si controverte, l’art. 12 del d.lgs. n. 106/2006, al comma 11, considera però, in via del tutto prevalente, l’apprezzamento delle pregresse "esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva".

La norma fa specifico riferimento agli elementi dai quali possa desumersi l’attitudine direttiva, ma non già ad esperienze di carattere extragiudiziario rilevanti a tal fine, ad esse facendosi espresso richiamo solo con riguardo al conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di primo grado di cui al precedente comma 10.

La differente formulazione dei due commi, si spiega agevolmente con la circostanza che il magistrato che aspira al conferimento di un ufficio direttivo di merito, di secondo grado, ha avuto più agevolmente modo di maturare una pregressa specifica attività organizzativa in ambito giudiziario "che coinvolge l’intero distretto" (così il cit. par. 5.3., lett. c) della risoluzione in data 21.11.2007).

Stesso discorso, peraltro, può essere fatto per coloro che aspirano ad un ufficio direttivo di legittimità e che, giunti al vertice del "cursus honorum" hanno pur essi ragionevolmente disimpegnato incarichi di natura strettamente giurisdizionale tali da rivelarne il grado di attitudine direttivo – organizzativa.

Ad ogni buon conto, ammesso che l’attitudine direttiva possa, anche per questo tipo di Ufficio, essere desunta da incarichi extragiudiziari, questi ultimi, a parere del Collegio, non possono assumere rilievo esclusivo, o, comunque, essere considerati maggiormente qualificanti rispetto ad una specifica esperienza organizzativa di tipo giudiziario.

Di tanto, peraltro, è possibile rinvenire un chiaro riscontro, non solo nella più volte cit. risoluzione assunta dal C.S.M. all’indomani delle modifiche introdotte dalla l. n. 111/2007, ma anche nel principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui "la valutazione del requisito della capacità attitudinale deve essere effettuata non già in astratto, ma il concreto, attraverso un giudizio il più possibile aderente alla specificità dell’incarico da conferire" (così Cons. St., sez. IV^, sentenza 7 novembre 2002, n. 6112).

Tale esigenza pervade l’intera disciplina della selezione del personale di magistratura da preporre agli Uffici direttivi, in quanto mirante ad individuare "il candidato più idoneo (…) avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali".

Nella fattispecie in esame, nonostante la relazione si sia ampiamente diffusa sulla maggiore esperienza maturata dal dr. C. nell’ambito della Procura Generale, (evidentemente sull’assunto di una perfetta parità quanto alle attitudini e al merito dei candidati proposti), non risulta però esservi stato alcuno specifico preliminare apprezzamento degli indicatori dell’attitudine direttiva, gli unici considerati dalla norma primaria, ed ulteriormente sviluppati dal C.S.M. con la risoluzione di carattere generale del 10 aprile 2008.

Tale valutazione è stata, invero, del tutto pretermessa, essendosi chiaramente operata la scelta all’interno di una vera e propria graduatoria di anzianità. E’ noto, però, che la valenza di tale elemento quale criterio di comparazione, è stata notevolmente ridimensionata dall’art. 12 del D.Lgs. 160/2006 (come modificato dalla legge n.111/2007) nell’ambito del quale la stessa è configurata, essenzialmente quale requisito di legittimazione.

E se il valore dell’anzianità è stato in qualche modo recuperato dal C.S.M. quale forma di "validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore", ulteriormente affermandosi che "una maggiore esperienza professionale, purché strettamente collegata a positive valutazioni sul piano delle attitudini e del merito, segnala che il magistrato ha maturato una capacità professionale ed un profilo attitudinale peculiari che gli consentono di affrontare con maggiore sollecitudine e in termini più adeguati le problematiche relative alla conduzione e gestione di un ufficio direttivo", la stessa riveste pur sempre rilievo del tutto residuale.

Sotto tale profilo, nel caso di specie, è perciò irrilevante stabilire, se sia stata correttamente valutata l’anzianità maturata dal ricorrente, ovvero, dal controinteressato presso la Procura Generale, trattandosi, come detto, di un apprezzamento succedaneo rispetto al vincolo posto dalla normativa primaria.

Ciò premesso, in relazione alle attività espressamente considerate dal C.S.M. al fine di giustificare la prevalenza del dr. C., sotto il profilo dell’attitudine direttivo – organizzativa, non è dato in primo luogo comprendere come la stessa possa essere desunta dall’applicazione all’Ufficio del Massimario, ovvero all’Ufficio Studi del C.S.M., trattandosi di un’attività di tipo scientifico, la quale, da un lato, presuppone una "specifica attitudine per le funzioni di legittimità" ovvero una "spiccata inclinazione allo studio e alla ricerca" (cfr. la circolare n. 15098 del 1993, nella parte di interesse), dall’altro, pur comportando effettivamente l’acquisizione di una profonda conoscenza ordinamentale, non sembra di per sé sola idonea a giustificare un giudizio di prevalenza nei confronti di un candidato che vanta una specifica esperienza di carattere organizzativo, maturata non solo in ambito extragiudiziario ma anche in seno alla stessa Procura Generale.

Non appaiono, altresì, particolarmente pregnanti, ovvero determinanti, gli incarichi svolti dal controinteressato presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, in relazione ai quali non viene comunque evidenziato quali aspetti degli stessi rivelino una specifica idoneità a dirigere un Ufficio giudiziario.

Più in generale, non risulta adeguatamente valutato il profilo del dr. F., in particolare per quanto riguarda gli incarichi organizzativi svolti in seno alla Procura Generale nonché quelli svolti, fuori ruolo, in seno al Ministero della Giustizia.

Al riguardo, giova osservare che – se è vero quanto fatto rilevare dal dr. C. circa il carattere politico – fiduciario di siffatte funzioni, e, pertanto, circa la valenza meramente residuale delle stesse ai fini del conferimento della titolarità di un Ufficio giudiziario (così come spiegato dal Consiglio di Stato nella decisione n. 3267 /2010, di conferma della sentenza di questa Sezione n. 9097/2009) – egli stesso risulta essere stato gratificato di analoga, ed anzi, prevalente considerazione in relazione agli incarichi svolti in seno alla Commissione Tributaria Centrale, pur essi estranei all’ambito strettamente giudiziario.

Di talché, ammesso che, per ogni altro verso, i profili in comparazione siano equivalenti, il C.s.M. avrebbe quantomeno spiegare, come già detto, quali aspetti degli stessi rivelino una specifica idoneità a dirigere un Ufficio giudiziario.

1.4. Analogo deficit motivazionale si riscontra altresì, a parere del Collegio, relativamente al profilo del merito.

Mentre, infatti, la circolare n. 13000/99, sul punto ancora pienamente vigente, richiede che i candidati vengano comparati sulla base dell’ "impegno valutato in riferimento alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto", della "concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni dirigenziali", "della puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri", "della disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio", nel caso di specie, si fa solo un fugace cenno allo studio accademico in cui si è distinto il C., e non già, invece, al complesso degli elementi appena evidenziati.

1.5. Pure fondata si appalesa, infine, la doglianza relativa al difetto di istruttoria, quale si evidenzia nella proposta "A" oggetto di approvazione da parte del Plenum.

In essa, come in precedenza osservato, il profilo del dr. F. è stato considerato recessivo in relazione alla mancanza di esperienza relativa ai servizi che costituiscono una specificità della funzione assegnata all’Avvocato Generale, quali l’attività collegata ai procedimenti disciplinari e la partecipazione alle pubbliche udienza delle Sezioni Unite.

Dalla documentazione in atti (ma anche dalla proposta "C" formulata a suo favore) è possibile tuttavia evincere che il ricorrente possiede anche una significativa esperienza in materia di procedimenti disciplinari e che, sia pure sporadicamente, ha partecipato alle udienze innanzi alle Sezioni Unite.

2. La fondatezza delle censure esaminate determina, assorbite le ulteriori doglianze, la fondatezza del ricorso, e, per l’effetto, l’annullamento della delibera impugnata.

Sembra equo, però, considerata la complessità, nonché parziale novità della fattispecie, disporre la integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti di cui in premessa, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-06-2011) 25-08-2011, n. 32844 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione S.N. avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo in data 31 dicembre 2010 con la quale è stata confermata la ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle contestazioni provvisorie indicate come segue:

– capo 16) concorso (con L.P.S., Lo.Pi.

S., C.G., Ci.Do. e L.V. G.) nel tentativo di estorsione aggravata, anche dalla L. n. 152 del 1991, art. 7, in danno di Cr.An.;

– capo 30) partecipazione ad associazione, operante in Palermo nel 2005, finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (unitamente a D.G., D.M.R., Lo.Pi.Sa. e N. A.);

– capo 31) partecipazione ad altra associazione dello stesso tipo di cui al capo che precede, operante anche su altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 2008, unitamente a B.A., N.A., D.P.F.;

– capo 32) concorso, con i soggetti di cui al capo che precede, nella detenzione e vendita di cocaina.

Si era trattato di accuse originate sia dagli esiti delle perquisizioni e sequestri effettuati all’atto della cattura dei L. P., sia dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

In particolare la prima accusa era stata mossa sulla base del rinvenimento nel covo dei L.P. di un nastro per macchina da scrivere sul quale la Polizia scientifica era riuscita a rilevare le impronte di una precedente scrittura. In tale missiva, che poi si accertava – sulla base di una serie di elementi indiziari tra i quali anche la decifrazione di codici – essere stata diretta al ricorrente, Lo.Pi.Sa. chiedeva, nell’ottobre 2007, al destinatario, notizie di una certa somma di 50 milioni che tal " Cr." doveva loro impegnando l’interlocutore a darsi da fare per recuperarla. Era poi stato accertato che il nome indicato nella missiva era quello di un imprenditore effettivamente taglieggiato da organizzazioni mafiose che gli avevano richiesto, senza ottenerla, la somma in questione.

Il Tribunale argomentava poi un ragionevole convincimento circa il fatto che nel periodo in cui S. aveva goduto di libertà (tra agosto e novembre 2007) aveva potuto incontrare Lo.Pi.Sa., latitante. Di tale incontro si era fatto promotore il fratello del ricorrente, M., come da quest’ultimo comunicato al primo durante un colloquio in carcere, debitamente intercettato.

Il Tribunale osservava comunque che, tenuto conto la caratura mafiosa dell’estensore del messaggio (nota al S. che con il medesimo era stato già imputato e condannato per partecipazione ad associazione mafiosa), la esistenza del biglietto in sè era dimostrativa del fatto che S.N. era inserito a pieno titolo nel circuito delle relazioni illecite finalizzate ad estorcere la somma di 50000 Euro a Cr..

In ordine alle restanti contestazioni il Tribunale osservava essere state acquisite le convergenti e plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia F.F., N.A. e B.A..

Deduce il ricorrente:

1) il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla contestazione di tentata estorsione.

Non sarebbe plausibile la motivazione riguardante la eventualità dell’incontro personale tra Lo.Pi.Sa. e S.N. durante i mesi di libertà che il primo aveva goduto nel 2007. Il Tribunale aveva confuso il canone della possibilità con quello della elevata probabilità.

In secondo luogo sarebbe rimasto indimostrato che il biglietto scritto dal Lo.Pi.Sa. effettivamente pervenne nelle mani del S.N.. Posto poi che Cr. ha riferito di essere stato oggetto di una prima richiesta estorsiva nell’ottobre 2007 e successivamente da altra porta in essere dal coindagato L.V., sarebbe rimasto ugualmente non argomentato il collegamento tra il L. V. e il ricorrente, di nuovo tornato in carcere;

2) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle ulteriori contestazioni di reato.

Gli elementi indiziari a sostegno di tali ipotesi sarebbero dati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che però non risultano assistite da riscontri individualizzanti ; esse non risultano neppure sottoposte ad adeguato vaglio sulla attendibilità e sulla convergenza.

In particolare le dichiarazioni accusatone del F. risultano formulate non sin dal primo interrogatorio ma solo a partire del luglio 2009 dopo che ebbe ad ascoltare l’interrogatorio del coimputato N.;

3) la violazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3, posto che i fatti oggetto della presente ordinanza erano già tutti noti all’atto della adozione di precedente ordinanza di custodia cautelare nei confronti del medesimo ricorrente il quale dunque aveva diritto alla retrodatazione della data di inizio di esecuzione della custodia cautelare.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il primo motivo è invero inammissibile perchè sostanzialmente volto a sollecitare un non consentito giudizio sul merito da parte della Cassazione.

Tutti gli elementi gravemente indiziari a sostegno della ipotesi accusatoria sono stati adeguatamente vagliati dal Tribunale della libertà il quale quindi ha reso una ricostruzione del tutto plausibile, tale da sottrarsi all’ulteriore sindacato di questa Corte.

Il rinvenimento del biglietto dall’inequivocabile tenore e la sua destinazione al S. sono stati razionalmente ritenuti dal Tribunale come elementi gravemente sintomatici della intraneità del S. al progetto criminoso, passato anche alla fase attuativa come riferito dalla persona offesa e volto a ottenere da quest’ultima il pagamento di un "pizzo" per avere costei realizzato opere immobiliari sul territorio dominato dalla cosca mafiosa di interesse per il ricorrente.

Oltre che versati in fatto risultano dunque del tutto incapaci di incidere sulla tenuta di tale ragionamento i dubbi sollevati dalla difesa circa la effettività o meno di un incontro fisico tra Lo.

P.S. e S.N. durante il periodo in cui questi rimase libero nel 2007; la consegna del biglietto non è infatti legata indissolubilmente alla eventualità di un simile incontro, anzi è smentita posto che l’incontro avrebbe consentito il raggiungimento dello scopo perseguito coll’invio della missiva.

Il secondo motivo è in parte infondato e per taluni aspetti inammissibile.

E’ infondato laddove denuncia la illegittimità di indizi che, nel caso di specie, sarebbero stati individuati in dichiarazioni di collaboratori di giustizia non corroborate da riscontri esterni.

In verità la motivazione del provvedimento impugnato si snoda nella ricostruzione sistematica ed analitica di dichiarazioni accusatone dei tre collaboratori, con sottolineatura proprio dei numerosi elementi di coincidenza e di convergenza.

Sul punto la giurisprudenza è chiara nell’ammettere che, in tema di valutazione della prova o anche degli indizi, i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatone, le quali devono presentare il carattere della convergenza, della indipendenza e della specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Rv. 239744).

La difesa prova invero a rimarcare il mancato rispetto di tali ultimi canoni (soprattutto quello della indipendenza) ma lo fa inammissibilmente mediante la allegazione di circostanze di fatto che non risultano denunciate anche al giudice del merito: circostanze che, dunque, questa Corte non può apprezzare in via diretta essendo il giudice biella motivazione, nel senso della sua logicità e completezza rispetto alle sollecitazioni specificamente devolutegli dalla parte.

Per quanto infine concerne il terzo motivo lo stesso si rivela manifestamente infondato alla luce dei principi espressi in proposito dalla giurisprudenza di questa Corte, già regolarmente citati nel provvedimento impugnato: nel procedimento di riesame, cioè, non è deducibile la questione relativa all’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all’asserita contestazione a catena, poichè il giudizio di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza (Rv. 239016 Massime precedenti Conformi: N. 41044 del 2005 Rv. 232697; Rv. 237991; Rv. 226286; Rv.

228053; Rv. 237991).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 26-09-2011, n. 34802Motivazione

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Svolgimento del processo

I.B. è stato ritenuto responsabile, dal giudice di pace di Trinitapoli, del reato di cui all’art. 594 c.p. perchè, attraverso una lettera indirizzata al P.V., accusava quest’ultimo di aver posto in essere azioni poco lecite nel corso di una trattativa di locazione nella quale aveva svolto l’attività di intermediatore. Nell’occasione l’imputato aveva affermato che il P. si sarebbe appropriato in maniera truffaldina di Euro 1000, usando nei suoi confronti espressione del seguente tenore: "… truffa ai danni dello scrivente".

Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando tre motivi di censura:

1. con il primo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza sulla base di generiche affermazioni relative alla necessità che i provvedimenti giudiziali siano adeguatamente motivati, nonchè sulla base di asserite non riportate dichiarazioni del teste A.. Sostiene inoltre il ricorrente che la sentenza avrebbe dovuto indicare il principio di diritto da applicare ed i motivi per cui non erano stati applicati diversi orientamenti giurisprudenziali;

2. con il secondo motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 594 c.p. per essere la condotta dell’imputato priva di oggettiva valenza ingiuriosa, in quanto inidonea ad offendere l’altrui onore e reputazione. Lo scritto, inoltre, sarebbe privo di qualsiasi volontà tesa ad offendere consapevolmente e deliberatamente il signor P.;

3. con il terzo motivo si censura omessa applicazione della scriminante di cui all’art. 599, comma 2 e cioè l’aver commesso il fatto nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. Afferma il ricorrente che lo stato d’ira fu causato dal fatto che il signor P.V. dopo aver incassato il deposito cauzionale della locazione, ha preteso dall’imputato anche il pagamento della provvigione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato; sotto il primo profilo si osserva che la sentenza del giudice di pace è adeguatamente motivata, anche se in maniera molto succinta; il giudice di pace ha indicato gli elementi da cui ha dedotto la sussistenza del reato e cioè le dichiarazioni del teste A., la sentenza civile che ha respinto l’opposizione dell’odierno imputato, nonchè la querela della persona offesa e la lettera contenente l’offesa recata al P.. Sulla base di questi elementi e della ricostruzione degli antefatti, il giudice di pace ha implicitamente escluso la sussistenza della esimente di cui all’art. 599, avendo la causa civile accertato che le pretese del P. non erano affatto ingiuste e quindi non potevano configurare la scriminante di cui all’art. 599 c.p.; senza contare che la difesa dell’imputato, nelle sue conclusioni, non richiese l’applicazione dell’esimente ex art. 599 ed è pertanto logico che il giudice di pace, non ritenendola sussistente, non ne abbia parlato in motivazione. Quanto agli elementi costitutivi del reato, non vi era molto da aggiungere alle frasi contenute nella lettera e puntualmente riportate nella sentenza, le quali hanno una portata evidentemente offensiva nei confronti del P., accusandolo ingiustamente di truffa; nè vi era molto da dire in ordine all’elemento soggettivo, essendo incontestabile che l’avere redatto ed inviato la lettera con quel contenuto manifestava inequivocabilmente la volontarietà della condotta, e d’altronde l’imputato non ha evidenziato alcun elemento da cui desumere l’insussistenza del dolo generico richiesto dalla norma.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.