Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2012, n. 3701

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel maggio del 1996 la Senfter s.p.a. e la Vifra s.n.c. stipularono un contratto di agenzia a tempo indeterminato, per effetto del quale quest’ultima assunse la veste di agente in via esclusiva per la promozione dei prodotti Senfter in tutta la regione Calabria.

Nel dicembre del 1997 la concedente comunicò la cessazione del rapporto per motivi di riorganizzazione della struttura di vendita.

Nel febbraio del 1999, la Vifra evocò in giudizio la Senfter dinanzi al tribunale di Reggio Calabria, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni a suo dire patiti in conseguenza della concorrenza sleale attuata in suo pregiudizio dalla convenuta. Il giudice di primo grado respinse la domanda. La corte di appello del capoluogo calabrese, investita del gravame proposto dall’attrice in prime cure, lo rigettò nel merito, non senza averne in limine rilevato l’inammissibilità per difetto del requisito di specificità dei motivi di appello, non avendo l’appellante contrapposto alle argomentazioni poste a base della decisione delle altre di segno diverso, idonee a contrastare il fondamento logico-giuridico delle prime, ma stancamente ha reiterato quanto già detto in primo grado (in particolar modo, negli scritti difensivi conclusionali), accusando genericamente il giudice reggino di essersi platealmente e clamorosamente discostato da quei principi giurisprudenziali ormai consolidati in subiecta materia, ai quali pure aveva fatto puntuale riferimento (così, testualmente, la sentenza impugnata al folio 10).

La sentenza è stata impugnata da con ricorso per cassazione articolato in 4 motivi.

Resiste con controricorso la Senfter.

Le parti hanno depositato entrambe memorie illustrative.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. Sotto plurimi, concorrenti profili.

Prima di passare all’esame dei motivi di doglianza rappresentati a questa corte dalla difesa della Vifra, è necessario esaminare l’eccezione sollevata dalla contro ricorrente, che lamenta una pretesa carenza di legittimazione attiva dell’odierna ricorrente per esserne variata la ragione sociale. L’eccezione è infondata.

L’atto di appello risulta, difatti, proposto, in data 13.5.2005, dalla Vifra snc, e la sentenza di appello è stata emessa nei confronti di tale società senza che se ne fosse mai stata rilevata la modifica della ragione sociale, avvenuta cinque anni prima (modifica comprovata dalla documentazione riprodotta in sede di controricorso, della cui legittimità non è lecito dubitare – come mostra di fare il ricorrente – trattandosi di documenti afferenti, in ipotesi, "alla ammissibilità del ricorso", giusta disposto dell’art. 372 c.p.c.).

Non vale, peraltro, evocare in argomento il principio (non pertinentemente invocato in memoria dal ricorrente) secondo il quale, nel giudizio cassazione, la qualità di parte legittimata a proporre l’impugnazione spetta a chi, indipendentemente dalla effettiva titolarità del diritto, abbia formalmente assunto tale qualità nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata (Cass. 18589/08), poichè, nel caso di specie, non di titolarità del rapporto sostanziale, bensì di legitimatio ad causam è lecito discorrere, presupposto processuale il cui difetto è bensì rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, senza che, all’uopo, possa legittimamente invocarsi alcun principio di preclusione da giudicato, poichè tratterebbesi, in ipotesi, di impugnazione proposta da soggetto non più giuridicamente esistente, e dunque, tamquam non esset.

Verosimile, di converso, appare che l’indicazione dell’acronimo s.n.c. in luogo di quello s.a.s. sia frutto di un mero lapsus calami, inidoneo come tale ad ingenerare dubbi sulla reale identità e sulla attuale esistenza del soggetto che agisce oggi in sede di legittimità, volta che l’amministratore della società di persone oggi in giudizio era e rimane B.V., titolare del potere rappresentativo dell’ente e di quello di rilasciare valido ed efficace mandato ad litem in rappresentanza organica della sas Vifra.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per contraddittoria motivazione circa un fatto processuale controverso e decisivo per il giudizio.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 342 c.p.c. per omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Entrambe le doglianze, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione, sono inammissibili sotto concorrenti profili, come poc’anzi anticipato. Va premesso, in argomento, come le sezioni unite di questa stessa Corte, con la sentenza n. 3840 del 2007, chiamate a dirimere un contrasto di giurisprudenza insorto tra le sezioni semplici, abbiano affermato il principio della irrilevanza di una eventuale declaratoria di infondatezza nel merito dell’appello da parte del giudice di secondo grado volta che questi ne abbia pregiudizialmente rilevato la inammissibilità (nella specie, per difetto di specificità dei motivi).

Non essendo, pertanto, rilevabile alcuna contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata (dovendosene considerare la parte relativa all’esame del merito tamquam non esset), l’inammissibilità dei motivi in esame consegue:

da un canto, alla non redimibile erroneità della doglianza rappresentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come vizio motivazionale, e non anche (come invece necessario), ai sensi del precedente n. 3 del medesimo articolo, come violazione di legge;

dall’altro, alla (inevitabile) carenza dei necessari quesiti di diritto, concludendosi entrambi i motivi (correttamente, dal punto di vista defensionale) con la sola indicazione "del fatto controverso e decisivo per il giudizio";

dall’altro ancora, alla totale omissione della riproduzione, rilevante in parte qua (pur necessaria, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso), dei motivi dichiarati inammissibili per mancanza di specificità, onde consentire alla corte il controllo di legittimità sulla pronuncia oggi impugnata senza dover accedere ad attività di esame etero determinate. Alla inammissibilità dei restanti motivi, aventi ad oggetto il merito della decisione del giudice d’appello, consegue, conclusivamente, il rigetto del ricorso.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 6700, di cui Euro 200 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5857

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 44/9/11, depositata il 10.3.11 e notificata il 19.4.11, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Picena Sport di Colella Catia & C. s.n.c. nei confronti del silenzio rifiuto e del diniego espresso opposti dall’amministrazione all’istanza della contribuente, relativa al recupero di versamenti, asseritamente indebiti per duplicazione, effettuati a titolo di imposta unica per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, ex D.Lgs. n. 504 del 1998, per l’anno 2001. 2. La CTR riteneva, invero, che – per effetto della L. n. 27 del 2003, di conversione del D.L. n. 282 del 2002 – il condono richiesto dalla Picena Sport s.n.c., L. n. 289 del 2002, ex art. 8, comma 2, poi abrogata dalla predetta L. n. 27 del 2003, fosse stato posto nel nulla, e che i versamenti già effettuati – poi reiterati a seguito del nuovo condono ex della L. n. 147 del 2003, art. 8, comma 5 – fossero stati correttamente computati dall’amministrazione in diminuzione del debito maturato dalla contribuente nel periodo di imposta 2000/2002, ovvero come acconti dell’imposta dovuta.

3. Avverso la sentenza n. 44/9/11 ha proposto ricorso per cassazione la Picena Sport di Colella Catia & C. s.n.c. affidato a due motivi, ai quali l’amministrazione intimata ha replicato con controricorso, con il quale è stato, altresì, proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Motivi della decisione

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso – che per la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente – la società ricorrente deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 1, 3 e 10, nonchè della L. n. 400 del 1988, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 1.1. Il giudice di appello avrebbe, invero, erroneamente ritenuto invalido ed inefficace il condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 8, ancorchè già definito dalla contribuente prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, che ha abrogato la disposizione suindicata, e – di conseguenza – avrebbe del tutto immotivatamente ed illegittimamente ritenuto giustificato il diniego di rimborso ed il silenzio rifiuto, opposti dall’amministrazione all’istanza di restituzione proposta dalla società quest’ultima aveva, per vero, provveduto ad effettuare – dopo l’abrogazione della normativa condonale del 2002 -un ulteriore versamento, ai sensi del D.L. n. 147 del 2003, art. 8, comma 5, convertito in L. n. 200 del 2003; versamento che – tenuto conto di quello già effettuato in forza della L. n. 289 del 2002, ritenuto, peraltro, valido anche dalla CTP – avrebbe dovuto essere considerato un indebito dalla sentenza impugnata per cassazione.

2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, disatteso.

2.1. Deve, invero, osservarsi, al riguardo, che – in forza del disposto della L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 2 – i concessionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la raccolta ed accettazione delle scommesse ippiche avevano avuto, in forza della norma summenzionata, la possibilità di definire le loro situazioni debitorie, derivanti dalla necessità di versare all’Erario gli importi relativi all’imposta unica ex D.Lgs. n. 504 del 1998, mediante il versamento di un importo pari al 20% delle imposte non versate. E tuttavia, in tale quota era stato ricompreso, dei tutto ingiustificatamente, anche l’importo dovuto all’amministrazione finanziaria dai concessionari a titolo di imposta unica corrisposta dagli scommettitori, per la quale i concessionari medesimi avrebbero dovuto configurarsi come meri sostituti di imposta.

Ebbene, è di chiara evidenza che la normativa condonale in questione aveva finito col determinare un indebito arricchimento dei gestori delle scommesse, ai quali era stata, difatti, offerta la possibilità di corrispondere all’amministrazione finanziaria soltanto una quota dell’imposta pagata dagli scommettitori in percentuale alle giocate effettuate; imposta che avrebbe dovuto essere, invece, versata per intero allo Stato dai concessionari, che – in definitiva – venivano a rivestire, di fatto, una funzione analoga a quella dei sostituti di imposta.

2.2. Il legislatore, pertanto, verificate le incongruenze suindicate nel regime del condono ex 1. 289/02, con il D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, introdotto con la Legge di Conversione n. 27 del 2003, aveva abrogato la L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 2, "con effetto dal 1 gennaio 2003", disponendo, altresì, che i versamenti effettuati sulla base della norma abrogata fossero restituiti ai contribuenti, ovvero trattenuti dall’amministrazione, anche in acconto, qualora i relativi importi fossero dovuti ad altro titolo. A tale disposizione faceva seguito un nuovo intervento in materia, operato con il D.L. n. 147 del 2003, art. 8, commi da 5 a 9, convertito in L. n. 200 del 2003, con il quale veniva stabilito che l’importo a titolo di imposta unica fosse dovuto per intero, seppure con possibilità di rateizzazione, con abbattimento degli interessi moratori e delle sanzioni per ritardato pagamento, nonchè con l’ulteriore abbattimento al 33,33% dei debiti per minimo garantito, non considerati nel condono precedente.

Seguivano, poi, ulteriori, successivi, provvedimenti agevolativi, in forza del D.L. n. 269 del 2003, art. 39, convertito in L. n. 326 del 2003, e della L. n. 350 del 2003, art. 4. 2.3. Orbene, assume la società ricorrente che, avendo adempiuto a tutte le condizioni previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 2, prima dell’abrogazione della norma da parte della L. n. 27 del 2003, – abrogazione che non potrebbe considerarsi retroattiva, ostandovi il disposto della L. n. 212 del 2000, artt. 1, 3 e 10 – il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002 dovrebbe ritenersi valido ed efficace in suo favore. Sicchè, l’ulteriore versamento, operato dalla società contribuente a seguito del nuovo condono ex della L. n. 147 del 2003, art. 8, comma 5, verrebbe a costituire un indebito, la cui restituzione – contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR nell’impugnata sentenza – avrebbe dovuto essere effettuata dall’amministrazione.

3. Tali deduzioni della Picena Sport s.n.c. sono, peraltro, del tutto infondate e non possono essere condivise.

3.1. Ed invero, palesemente erroneo va considerato, secondo la Corte, l’assunto della ricorrente, a parere della quale l’applicazione della L. n. 27 del 2003 a rapporti tribu-tari definiti prima della sua entrata in vigore, in forza del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, sarebbe preclusa dalle succitate disposizioni del c.d. Statuto del contribuente.

Va osservato, infatti, che la Corte Costituzionale, nell’ordinanza n. 165/035, benchè le fosse stata espressamente sottoposta la questione della legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 (irretroattività delle norme tributarie e 10 (tutela dell’affidamento e della buona fede) della L. n. 212 del 2000, ritenuti dai giudici remittenti parametri costituzionali per il legislatore tributario, in quanto "dotati di efficacia vincolante" anche per il medesimo, oltre che con gli artt. 3, 41, 53 e 97 Cost., non ha affatto dichiarato l’illegittimità della norma di cui al D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, convertita in L. n. 27 del 2003, la cui portata abrogatrice della L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 2 è rimasta, dunque, del tutto inalterata.

La Consulta ha, ben al contrario, affermato al riguardo che la normativa sopravvenuta ( L. n. 200 del 2003, art. 8, commi 5-9, L. n. 326 del 2003, art. 39, comma 12 bis, ed L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 194) ha introdotto un nuovo sistema di agevolazioni e provvidenze a favore dei gestori delle scommesse, "pur senza ripristinare la situazione anteriore alla censurata abrogazione retroattiva del condono". In altri termini, ad avviso della Consulta, la normativa di favore per i concessionari – pur avendo introdotto un nuovo sistema agevolativo per i medesimi – non ha in alcun modo innovato in ordine alla disposta abrogazione, con efficacia retroattiva, della precedente disposizione condonale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 2.

La Corte ha – di conseguenza – ritenuto di restituire gli atti ai giudici rimettenti, perchè valutassero se la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale permanesse, anche alla luce del mutato quadro normativo di riferimento.

3.2. D’altro canto, nella medesima prospettiva, va considerato che anche questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che le norme di cui alla L. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) – emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario – pur essendo in taluni casi idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’amministrazione finanziaria, e potendo costituire, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie, non hanno, tuttavia, rango superiore alla legge ordinaria. Con la conseguenza che tali disposizioni non possono in alcun caso fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le norme stesse (cfr., ex plurimis, Cass. 8254/09, 8145/11).

3.3. Ne discende che la legge ordinaria ben può derogare al princìpio di irretroattività sancito dall’art. 3 dello Statuto del contribuente – come è derogabile dalla stessa legge ordinaria il disposto dell’art. 11 preleggi, che sancisce il medesimo principio – purchè la retroattività sia espressamente prevista dalla norma derogatoria (Cass. 25722/09).

Ebbene, con riferimento al caso di specie, va osservato che la deroga in parola ben può essere ravvisata nella previsione – contenuta nel D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter – secondo cui l’abrogazione della L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 2, opera "con effetto dal 1 gennaio 2003". Ed infatti, l’espressa previsione di retroattività – necessaria per poter derogare al principio stabilito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3 – sussiste anche quando sia espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma tributaria che il legislatore intenda far operare retroattivamente, sebbene manchi un’espressa qualificazione della disposizione medesima come regola eccezionalmente retroattiva (cfr. Cass. 11141/11).

3.4. E neppure la retroattività della norma abrogatrice di cui al D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, potrebbe essere esclusa nel caso concreto – come dedotto dalla ricorrente – in considerazione del fatto che la disposizione suindicata è stata introdotta solo dalla Legge di Conversione n. 27 del 2003.

Ed invero, va rilevato al riguardo che la retroattività, con riferimento alla legge di conversione del D.L. n. 282 del 2002, è autorizzata dal disposto della L. n. 400 del 1988, art. 15, comma 5, a tenore del quale "le modifiche eventualmente apportate al decreto- legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente".

Ne discende che, avendo la predetta disposizione del D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, espressamente previsto – come detto – l’applicabilità dell’abrogazione della L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 2, con effetto retroattivo rispetto all’entrata in vigore della legge di conversione (entrata in vigore il 23.2.03) che l’ha introdotta – a decorrere, cioè dall’1.1.03 – alla data di perfezionamento del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 8, comma 2, da parte della Picena Sport s.n.c. (27.1.03) il condono medesimo, richiesto dalla contribuente, non poteva più considerarsi efficace.

Con la conseguenza che, del tutto condivisibile si palesa l’assunto del giudice di appello, il quale ha ritenuto che i versamenti già effettuati dalla contribuente – e poi reiterati a seguito del nuovo condono ex della L. n. 147 del 2003, art. 8, comma 5 – fossero stati correttamente computati dall’amministrazione in diminuzione del debito maturato dalla contribuente nel periodo di imposta 2000/2002, ovvero come acconti dell’imposta dovuta.

3.5. E’, infine, appena il caso di soggiungere che le considerazioni fin qui svolte si attagliano anche al principio di affidamento espresso dall’art 10 del c.d. Statuto del contribuente, la cui inidoneità a consentire la disapplicazione della legge abrogatrice in esame discende – in maniera identica a quanto si è detto per il principio di irretroattività – dalla natura e dal rango della normativa in esame, non sovraordinata a quella ordinaria, e la cui attitudine a fungere quale parametro di costituzionalità è stata implicitamente esclusa da C. Cost. ord. n. 165/05. 3.6. Orbene, la CTR – nel caso concreto – ha esattamente ritenuto che la disposizione abrogativa di cui alla L. n. 27 del 2003 sia retroattiva, ed ha, di conseguenza, del tutto correttamente affermato che il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 8, comma 2 a favore della contribuente, sia divenuto inefficace per effetto di detta norma abrogatrice.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso della contribuente non può che essere rigettato, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’amministrazione finanziaria. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’amministrazione resistente nel presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41326

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. La difesa di K.M. propone ricorso avverso la sentenza del 22 gennaio 2009 della Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – con la quale è stata confermata la pronuncia del gup del Tribunale di Sassari nei suoi confronti.

Si eccepisce con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione assumendo che la sentenza non abbia svolto la doverosa valutazione degli elementi a carico del ricorrente, limitandosi a richiamare stralci delle conversazioni telefoniche, senza svolgere un’analisi del loro contenuto, invece specificamente rimessa al giudice.

1.2. Con il secondo motivo si eccepisce illogicità e contraddittorietà della motivazione, poichè qualifica le dichiarazioni contenute nelle intercettazioni quale confessione extragiudiziale, attribuendo per l’effetto ad esse una caratteristica di genuinità, negata poi alla vera e propria confessione operata dall’interessato nel corso del giudizio, che ha limitato la sua responsabilità alla detenzione di 30 g di cocaina, escludendo il suo coinvolgimento per gli altri capi di accusa, per cui invece si giunti all’affermazione di responsabilità. 2.1.Ha proposto ricorso avverso la medesima pronuncia anche il coimputato C.G. che contesta con il primo motivo l’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte con decreto del PM del 23 agosto 2002 per la mancata convalida del provvedimento. Si rileva infatti che erroneamente la Corte ha respinto l’eccezione, pur condividendo il rilievo di fatto, ritenendo che tale provvedimento non fosse richiesto ove fosse stata, come avvenuto nella specie, autorizzata l’intercettazione da parte del gip, non potendosi far scaturire dai due differenti atti analoghi effetti processuali.

2.2. Con il secondo motivo si contesta l’utilizzabilità delle medesime intercettazioni per carenza di motivazione, in quanto il decreto del PM non contiene l’individuazioni degli elementi di fatto indispensabili a legittimare l’emanazione dell’atto. Si segnala che su tale vizio, eccepito già in appello, la Corte ha omesso qualsiasi pronuncia.

2.3. L’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali viene eccepita anche con riferimento all’impiego di impianti diversi da quelli installati in procura, aspetto in relazione al quale il 26 agosto 2002 il Pm aveva allegato una certificazione dell’ufficio intercettazioni che faceva riferimento a carenza di linee di ascolto, da sola insufficiente a provare la costanza dell’impedimento, anche in considerazione della circostanza che l’intercettazione era stata materialmente attivata solo il successivo 20 settembre, periodo rispetto al quale non era stata fornita nessun nessuna ulteriore dimostrazione dell’effettiva indisponibilità delle postazioni in procura.

I tre profili di inutilizzabilità percepiti comportano l’inutilizzabilità di tutte le intercettazioni captate sulle autovetture in uso al S. e conseguentemente la nullità della sentenza fondata in via esclusiva su tali atti.

2.4. Con il quarto motivo si eccepisce relazione al capo A1) dell’imputazione inosservanza delle norme in materia di valutazione delle prove, in quanto sono state poste a fondamento dell’accertamento di responsabilità le risultanze delle conversazioni intercorse tra S. e tale E. desumendo dal loro contenuto il coinvolgimento di C. nella cessione di sostanza stupefacente, mentre tali dichiarazioni devono ottenere dei riscontri di attendibilità sostanziandosi in accuse formulate da S. nei confronti dell’odierno imputato.

2.5. Con il quinto motivo, in relazione al medesimo capo d’imputazione si contesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in quanto nella sentenza non è stata fornita adeguata risposta ai rilievi contenuti in atto d’appello, che sono stati riportati in ricorso, esprimendosi il giudice del gravame con motivi sostanzialmente inesistenti, sovrapponibili a quelli utilizzati in primo grado, senza contrastare il motivo proposto sul punto che conteneva una sostanziale scomposizione del contenuto delle conversazioni intercettate, con attribuzione delle criptiche indicazioni in esse contenute di una diversa scansione temporale;

segnalava l’avvenuta confusione dei pur specifici episodi di spaccio indicati nel capo di imputazione e la non corretta valutazione del contenuto delle conversazioni, la cui interpretazione nel senso ritenuto è stata smentita dalla testimonianza acquista, tra l’altro, sulla mancata frequentazione, a causa di un litigio risalente nel tempo, tra l’apparente fornitore e l’apparente acquirente della sostanza. Si rileva inoltre la mancata esplicazione della specifica incongruenza emergente dalle risultanze che ha tratto dalla sicura tra C. e S. l’identificabilità nel primo del G. di cui parla S. con il suo interlocutore, desumendo la partecipazione del ricorrente all’illecito dalla circostanza che S. segnala G. come possibile percettore del corrispettivo economico della sostanza stupefacente ceduta.

2.6. Con il sesto motivo si lamenta la violazione del principio di correlazione tra imputazione sentenza, mancanza e contraddittorietà della motivazione in quanto, con riferimento al capo a1) che riguarda la contestazione di acquisto detenzione trasporto di sostanza stupefacente, la Corte giunge ad attribuire a C. la responsabilità di una parte della condotta, relativa alla riscossione del prezzo, non inclusa nel capo d’imputazione.

Peraltro, dal corpo della conversazione si ricava che fa riferimento ad un incontro avvenuto in epoca precedente, che esclude che la cessione contestata, che si assume avvenuta nella data dell’intercettazione, possa ascriversi al C.; rimane in ogni caso estremamente vaga la quantità e qualità della collaborazione offerta dall’odierno ricorrente all’illecito, tanto che lo stesso giudice di merito si è espresso in maniera del tutto evanescente in proposito, evocando un intero un generico interesse di questi all’affare.

2.7. Con il settimo motivo quanto al capo B) dell’imputazione, relativo ad una cessione, acquisto, trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti di tipo cocaina realizzata in concorso con tale P., si lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, erronea applicazione di norme penali con riferimento alla valutazione indiziaria in quanto l’accusa è fondata esclusivamente sull’interpretazione dell’intercettazione di una conversazione intercorsa nell’auto di S. tra quest’ultimo e C., il quale si è difeso dicendo che il viaggio non si è mai verificato e che le frasi erano menzognere. Malgrado il tenore testuale delle conversazioni faccia riferimento ad un acquisto che risulta eseguito dal solo P., quanto al trasporto la Corte non motiva in che cosa consisterebbe il comportamento consapevole di C. richiamandosi soltanto al testo della conversazione, senza operare la dovuta analisi del suo senso limitandosi a richiamare il rimprovero di S. circa l’azzardo vissuto, che può essere interpretato come monito per i comportamenti futuri, ma non necessariamente come consapevolezza dell’azione compiuta.

2.8. Con l’ottavo motivo si rilevano analoghi vizi riguardo all’individuazione di C. quale concorrente nel reato, malgrado nella conversazione risultasse che aveva corrisposto la somma di Euro 50 a P. per ottenere una parte di stupefacente per uso personale, elementi tutti che conducono a sollecitare l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

1.1. Quanto alla violazione di legge eccepita dal K. con il primo motivo, l’esame della sentenza permette di escludere la mancata valutazione del contenuto delle intercettazioni, risultando evidente dal testo della pronuncia, in senso contrario, l’eseguita valutazione delle risultanze, e l’analisi del loro significato sulla base dei rivelatori controlli di p.g., attivati contestualmente.

1.2. Analogamente insussistente è la pretesa contraddizione sulla valenza probatoria attribuita alle affermazioni del ricorrente desumibili dalle intercettazioni, poichè la loro particolare credibilità, ove, come nella specie, il contenuto non sia suscettibile di alternative valutazioni, è correlata alla spontaneità del narrato, laddove è evidente che le sue dichiarazioni processuali, essendo finalizzate al contenimento della sua affermazione di responsabilità, non possano essere dotate di analoga attendibilità. Per di più, come si accennato in relazione al precedente punto, il portato delle intercettazioni risulta confermato da ulteriori elementi di prova, circostanza che convalida, anche sotto tale ulteriore profilo, la correttezza e coerenza della motivazione adottata, e conduce nel senso della inammissibilità anche di questo motivo di ricorso.

2.1. I motivi di ricorso riguardanti l’inutilizzabilità delle intercettazioni proposti nell’interesse di C. sono inammissibili in quanto fondati sul presupposto di fatto insussistente, dell’intervenuta captazione delle conversazioni in forza di un decreto d’urgenza del P.M. non convalidato nei termini.

In realtà, nella specie è pacifico che le captazioni siano state realizzate ben oltre il provvedimento autorizzativo del Gip, e non risulta eseguita alcuna registrazione, in conseguenza del provvedimento di urgenza, circostanza di fatto alla quale consegue l’inammissibilità del gravame sul punto per manifesta infondatezza, risultando posto a base del motivo un presupposto di fatto insussistente.

Peraltro correttamente è stata ritenuta la regolarità del provvedimento del Gip che, prendendo atto della mancanza di richiesta di convalida nel provvedimento trasmessogli dal P.m., Io ha interpretato come richiesta di emissione del decreto autorizzativo, interpretazione già valutata corretta da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 16285 del 16/03/2010, dep.26/04/2010, imp. Baldissin, Rv.

247266) in caso analogo, in quanto l’equiparazione tra i due atti risulta del tutto legittima, in forza dell’identità dei presupposti che consentono l’emissione dei due provvedimenti, caratterizzandosi solo la richiesta di convalida nella necessaria indicazione del grave pregiudizio per le indagini in caso di ritardo, elemento che nella specie non risultava imperativo, posto che l’intercettazione, come si è detto, venne attivata in epoca successiva rispetto al decreto del giudice.

2.2. Analogamente deve concludersi sul secondo rilievo operato riguardo le intercettazioni, fondato sull’omessa motivazione della richiesta del P.m., in quanto, intervenuto il decreto del Gip è tale provvedimento legittima le captazioni, ed in relazione ad esso deve svolgersi ogni eventuale eccezione di illegittimità dell’atto, nella specie al contrario non attinto da alcuna eccezione nè nell’atto di appello, nè nel motivo di ricorso; correttamente il giudice di merito, cui era stato eccepita l’insussistenza della convalida, ha argomentato sul punto, superando l’eccezione, s nulla articolando sull’ulteriore motivo, in quanto non dirimente al fine di decidere, poichè le conversazioni utilizzate risultano chiaramente legittimate dal provvedimento autorizzativo emesso dal Gip; ne consegue che il formale difetto di motivazione, non attingendo un elemento decisivo nel procedimento, rende irrilevante la carenza motivazione.

2.3. Ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo l’eccezione di inutilizzabilità per l’utilizzo di impianti collocati fuori dagli uffici di Procura per la registrazione delle conversazioni, risultando congruamente motivata tale scelta operativa, in quanto conseguente ad indisponibilità di postazioni d’ascolto, motivazione dunque specifica ed esauriente, che non può essere superata dalla contestazione di fatto riguardo l’assenza dei motivi di urgenza, che il ricorrente ritiene di desumere dalla materiale attivazione delle captazioni, avvenuta dopo circa un mese, poichè i tempi di effettiva esecuzione della captazione restano inesorabilmente connessi a situazioni di praticabilità effettiva, la cui dilatazione non è idonea a porre nel nulla la fondatezza dell’indicazione resa con l’attestazione sulla indisponibilità delle linee la cui sussistenza, una volta accertata, non deve essere costantemente verificata nella sua persistenza (Sez. 2, Sentenza n. 24194 del 16/03/2010, dep. 23/06/2010, imp. Bilancia, Rv. 247661, nonchè Sez. 6, Sentenza n. 14173 del 15/12/2009, dep. 13/04/2010, imp. Tornese, Rv. 246722). Ne consegue che la presenza dell’attestazione di indisponibilità delle postazioni interne, offerta con riferimento alla situazione di fatto accertata prima della materiale disposizione delle captazioni, consente di concludere per l’inammissibilità del relativo motivo di ricorso, essendo fondata sulla pretesa mancanza di presupposti motivazionali nel provvedimento e la cui fondatezza risulta smentita dall’effettiva scansione processuale.

2.4. I rilievi operati con riferimento agli specifici addebiti a carico di C. evidenziano violazioni di legge, palesemente inammissibili, fondati sulla pretesa violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3 attinenti le chiamate in correità, tra le quali non possono inquadrarsi le dichiarazioni rese nel corso di conversazioni captate all’insaputa degli interessati, e relative allo sviluppo dei loro affari, rispetto alle quali non può sussistere alcun sospetto di inattendibilità, proprio in ragione della spontaneità ed ìmprevedibilità connaturale a tale tipo di accertamento.

2.5. Nell’evocare il difetto di motivazione riguardante i motivi d’appello, di fatto il ricorrente ripropone in questa sede elementi di merito, sollecitandone una diversa valutazione, allegando proprie deduzioni e chiavi di lettura alternative degli elementi di accusa che non sarebbero stati confutati dal giudice di merito, e che in realtà, proprio in quanto allegazioni ipotetiche, non fondate su risultanze probatorie dirimenti in senso opposto rispetto a quanto ritenuto dal giudice, e quindi alternative alla sua ricostruzione, non risultano idonee a porre nel nulla gli elementi a carico emergenti dalle chiare risultanze delle intercettazioni, nè decisive al fine di escludere la tenuta della decisione impugnata. E’ noto che il difetto di motivazione, per essere rilevante deve riguardare elementi forniti di decisività, non sussistendo l’obbligo del giudice di contrastare specificamente qualsiasi argomentazione difensiva ove la stessa sia priva di tali caratteristiche, e soprattutto ove la pronuncia argomenti con richiamo ad diversi elementi la sua coerenza espositiva (Sez. 6, Sentenza n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, imp.Damiano, Rv. 249035). Nella specie il motivo proposto risulta inammissibile, in quanto fondato su una lettura alternativa dei fatti, basata sulla pretesa inattendibilità della persona intercettata, desunta da una valutazione dell’interessato e non suffragata da elementi di prova, a fronte, per converso, della particolare attendibilità delle conversazioni captate, che, secondo l’allegazione contenuta in ricorso, non risultano smentite nella loro interpretazione neppure dalla persona intercettata, ma solo dalla diversa lettura offerta dall’interessato.

2.6. L’eccezione relativa alla mancanza di corrispondenza tra la contestazione operata e quanto accertato in ordine alla condotta tenuta da C. in relazione all’episodio di cui al capo a1) omette di considerare la contestazione concorsuale del reato, che giustifica la corresponsabilità per il delitto di cessione di stupefacente, che ne costituisce oggetto, consumato con la partecipazione ad una parte rilevante dell’azione, individuabile nella riscossione del prezzo.

Come motivato in sentenza il frazionamento in condotte che si snodano in diversi tempi delle azioni, solitamente contestuali, della consegna e della percezione del denaro, attesa la correlazione sinallagmatica delle due parti dell’attività, e la struttura unitaria della forma concorsuale di consumazione del reato, consente di ricondurre la riscossione alla cessione, poichè ad essa connaturale, giustificando l’accertamento di responsabilità per il delitto contestato; palesemente inammissibile quindi risulta il motivo di ricorso attinente la pretesa nullità della contestazione.

2.7. Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quel che attiene le doglianze in ordine alla mancanza di motivazione ed alla pretesa violazione di legge con riferimento all’affermazione di responsabilità per l’ulteriore imputazione sub b), in quanto quest’ultima è fondata sulla ritenuta mancanza di elementi di riscontro, non richiesti nell’ipotesi di affermazioni contenute in conversazioni telefoniche, rispetto alle quali non sussiste neppure il difetto di motivazione, che come già in precedenza rilevato, anche su questa specifica contestazione riguardano prospettazioni alternative e chiavi di lettura diverse che non si confrontano con il contenuto effettivo delle conversazioni e con la valenza ad esse attribuite dal giudice di merito; questi risulta aver conferito a tale interpretazione uno sviluppo motivazionale coerente, rispetto al quale la confutazione delle diverse allegazioni non assumeva carattere dirimente, ed idonea a scardinare il percorso argomentativo, riproponendo argomenti, quale la minima entità di droga che si assume ricevuta dal P., per uso personale, che prescinde del tutto dalla motivazione, che gli attribuisce la responsabilità dell’intero carico, per la collaborazione prestata al correo, per sua stessa ammissione desumibile dal complesso del discorso captato, resa necessaria in quanto questi non in grado di portare a termine l’operazione poichè non in condizioni di guidare, argomento che, all’evidenza, supera la prospettazione alternativa fornita.

2.8. Nello stesso senso deve concludersi riguardo la pretesa mancata motivazione sulla chiave di lettura alternativa dei fatti, relativa all’intervenuta cessione in favore di C. di una dose per esclusivo uso personale; come si è appena illustrato tale allegazione non tiene conto di quanto dedotto dalla lettura delle risultanze che, nell’attribuire a C. corresponsabilità per l’esecuzione dell’intera operazione condotta dal coimputato P., di fatto supera, in maniera coerente, la diversa allegazione, sicchè anche su tale ultimo aspetto si deve concludere che la lamentata mancanza di motivazione non verte su un elemento decisivo.

3. In ragione di quanto esposto, ritenuta l’inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono tenuti al pagamento delle spese del grado e ciascuno al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in dispositivo, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 33

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, in qualità di datore di lavoro e di lavoratore, hanno impugnato il rigetto della domanda di regolarizzazione.

Con ordinanza cautelare n. 1047 del 23 giugno 2011 la domanda cautelare veniva accolta.

La Prefettura disponeva la sospensione del decreto e riavviava il procedimento.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 il difensore ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto il procedimento di regolarizzazione si è, medio tempore, concluso con l’accoglimento della domanda.

Alla medesima udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, su accordo delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.