Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 07-12-2012, n. 47628

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Svolgimento del processo

L.L. pone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Napoli confermava quella del tribunale della medesima città, sezione distaccata di Ischia, in data 18 febbraio 2008 con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile e condannato alla pena di giustizia per i reati di cui all’art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 71, 65 72, 83 e 95; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; artt. 734 e 349 c.p..

Deduce in questa sede il ricorrente l’inosservanza delle norme processuali in relazione al decreto che dispone il giudizio posto che il capo d’imputazione contestato è del tutto privo di indicazione temporale dei fatti a lui attribuiti.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Il ricorrente per un verso si duole della circostanza che la corte territoriale abbia ritenuto tardiva l’eccezione di nullità del decreto di citazione per violazione dell’art. 552, lett. c) in quanto dedotta oltre il termine indicato dall’art. 491 c.p.p., comma 1.

Per altro verso rileva che l’assenza della data della commissione del reato nella contestazione determina comunque il giudizio di insufficiente motivazione.

Ciò posto, osserva il collegio in premessa che, come più volte affermato da questa Corte, occorre anzitutto ribadire che in tema di enunciazione del fatto nel decreto che dispone il giudizio non sussiste nullità quando dal medesimo fatto contestato – che pure non abbia una specifica indicazione di luogo e di data – è possibile rilevare un riferimento, sia pure indiretto, a circostanze spazio- temporali che consentano la facile individuazione di quegli elementi, (ex plurimis, Sez. 5, n. 12894 del 05/10/1999 Rv. 215534).

In altre parole la omessa indicazione nel capo d’accusa del luogo e della data del commesso reato può essere causa di nullità del decreto di citazione solo se si risolve in un effettivo pregiudizio del diritto di difesa. 11 che si verifica quando i predetti dati sono essenziali ai fini della individuazione del fatto contestato e non anche quando il decreto contenga altre indicazioni sufficienti ad informare in modo certo l’imputato della condotta materiale che gli è attribuita.

Come evidenziato in precedenti occasioni Questa Corte l’esistenza del vizio non va valutata in astratto, ma in relazione alla sua concreta idoneità a soddisfare la finalità suindicata e che la omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche e non comporta, quindi, un obbligo di ulteriore contestazione da parte del P.M., quando dagli altri elementi enunciati e dai richiami contenuti nel decreto eventualmente anche ad altri provvedimenti, risulti chiaramente in tutti i suoi termini il "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto" (Sez. 1, n. 12149 del 02/03/2005 Rv. 231615).

Nessuna nullità può essere invocata qualora l’asserita mancanza non abbia impedito all’imputato di formulare in modo compiuto ed efficace le proprie difese, nel pieno rispetto del contraddittorio.

L’effettivo pregiudizio deve, quindi, formare oggetto di specifica indicazione nei motivi di ricorso e, ciò a maggior ragione nel caso in cui – come nella specie – la corte di merito abbia invece ritenuto che la data del commesso reato sia stata debitamente contestata per tutte le fattispecie contestate.

Non si può ritenere, quindi, sufficiente, come nella specie, una generica contestazione delle motivazioni di appello che in alcun modo da conto delle ragioni del dissenso e si deve invece concludere che, a prescindere dalla violazione del principio dell’autosufficienza dei ricorso, il motivo dedotto in questa sede finisce per palesare anzitutto un profilo di evidente genericità.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese dei procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 25-01-2011, n. 730

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenziorifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/92, presentata dal ricorrente in data 28 marzo 2007.

Preliminarmente occorre precisare che il contenzioso instaurato non può investire la verifica della fondatezza della pretesa sostanziale e, quindi, l’accertamento del diritto della medesima al conseguimento del provvedimento richiesto, ed ancora meno l’adozione da parte di questo Tribunale dei provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il Ministero dell’Interno, ma unicamente l’accertamento dei presupposti cui le norme riconducono l’obbligo della stessa amministrazione di esprimersi sull’interesse del cittadino con un provvedimento conclusivo ed espresso (cfr. T.A.R. Lazio sez. II Quater 2/2/2010 n. 1418).

Il ricorso, diretto a contestare il silenziorifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 28 marzo 2007, risulta fondato, in accoglimento della censura con la quale il ricorrente deduce la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento e di pronunciarsi sulla predetta istanza entro il termine di settecentotrenta giorni fissato dall’art. 3 del D.P.R. 18.4.1994 n. 362.

Al riguardo giova preliminarmente richiamare la normativa di riferimento.

La legge 5 febbraio 1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui "la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno". Il citato D.P.R. n. 362/1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3, espressamente prevede che "per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda". A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che "La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell’interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell’Amministrazione centrale e periferica dell’interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni".

Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di concludere il procedimento e di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nella specie, non risulta che il predetto Ministero abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato entro il richiamato termine.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso, proposto avverso il silenziorifiuto sulla domanda del ricorrente di riconoscimento della cittadinanza italiana va accolto e, per l’effetto, va dichiarata l’illegittimità del silenziorifiuto, con conseguente obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente il giorno 28 marzo 2007, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il giorno 28 marzo 2007, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 09-10-2008 (01-10-2008), n. 38437 Ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero ed appello proposto dall’imputato contro sentenza emessa con il rito abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della decisione emessa dal tribunale della stessa città, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’imputato e in accoglimento del ricorso del P.G., convertito in appello, escludeva le attenuanti generiche e condannava M.G. all’ergastolo per i delitti di omicidio aggravato e rapina. Preliminarmente rilevava che l’imputato, dopo la fissazione del giudizio di appello aveva rinunciato all’impugnazione, per cui il suo appello doveva essere dichiarato inammissibile; quanto al ricorso del P.G., già convertito in appello, doveva essere valutato in quanto ormai la conversione era avvenuta e, pertanto, ne doveva essere valutata l’ammissibilità e la fondatezza. Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità osservava che la rinuncia dell’imputato all’appello, intervenuta dopo la regolare costituzione delle parti, non poteva più incidere sulla conversione del ricorso del P.G. in appello, non riguardando la sua inammissibilità vizi originari, ma la sua libera scelta di rinunciare all’impugnazione.
Aggiungeva che la valutazione di ammissibilità del ricorso del P.G. doveva essere effettuata ai sensi dell’art. 606 c.p.p. e, solo una volta superato tale vaglio, la Corte d’appello poteva riprendere la propria funzione di giudice di merito e poteva adottare i provvedimenti conseguenti.
Riteneva che sussistessero le condizioni di ammissibilità del ricorso in quanto erano stati dedotti la mancanza di ogni motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche ed in particolare sulla capacità a delinquere, nonchè la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, dopo aver ritenuto l’assoluta gravità dei fatti, si era deciso di concedere le attenuanti, senza valutare i numerosi precedenti penali e il contraddittorio comportamento processuale volto ad ottenere vantaggi personali.
Venendo poi all’esame del merito osservava che l’impugnazione doveva essere accolta.
Il giudice di primo grado aveva riconosciuto le attenuanti generiche sulla base di 3 elementi; la circostanza che M. si fosse presentato spontaneamente ai carabinieri per confessare l’omicidio, anche se indotto da una situazione di conflitto insostenibile con la convivente; la circostanza che in quel momento non sapesse che la convivente aveva già reso dichiarazioni accusatorie; la circostanza che le fonti di prova fino a quel momento raccolte contro di lui non sarebbero state sufficienti per una condanna se non fosse intervenuta la sua confessione. Riteneva la corte che tali elementi fossero stati affermati dal giudice in modo apodittico e privo di riscontri, e infatti la motivazione sui riscontri di quanto affermato era mancante.
Tanto premesso riteneva la corte che a questo punto rientrasse nei suoi poteri procedere ad un riesame nel merito onde addivenire ad una rivalutazione degli elementi di fatto. Era provato in atti che M. si era presentato dai carabinieri perchè indotto da una situazione conflittuale con la convivente ed aveva affermato che la convivente non voleva che lui confessasse per amore dei figli; nella descrizione delle responsabilità aveva cercato di attribuirle alla convivente, riservando a se stesso un ruolo marginale di mero esecutore della rapina. Era stata accertato invece che M. utilizzava questo segreto, che i due condividevano, come arma di ricatto per impedire alla convivente di rivelare i fatti e per tenerla legata a sè. Nel momento in cui la donna aveva iniziato un’altra relazione e aveva acquistato sempre più autonomia, l’imputato aveva iniziato a tenere comportamenti violenti e minacciosi, tanto che i carabinieri avevano chiesto al P.M. di emettere una misura cautelare contro di lui. La convivente per uscire dal ricatto si era recata dai carabinieri ed aveva confessato la sua partecipazione ai fatti e nel corso di una lite furibonda col M., uno dei propri figli presente, glielo aveva detto, dal che se ne deduceva che la presentazione ai carabinieri di quest’ultimo era solo dovuta a vendetta e a calcolo utilitaristico. Infatti la scelta del M. di confessare era avvenuta subito dopo quella lite.
Anche l’affermazione secondo cui senza la confessione non si sarebbero acquisite prove sufficienti contro l’imputato appariva apodittica visto che vi erano stati numerosi testi oculari che avevano descritto l’autore con precisione. Infine la sua confessione lungi da apparire completa, era stata falsa fin dall’inizio, avendo egli cercato, prima, di scaricare la responsabilità sulla convivente, e poi, di ridurre le sue responsabilità narrando di una reazione della vittima, risultata insussistente.
La Corte riteneva, pertanto, di dover escludere le attenuanti generiche e condannava l’imputato all’ergastolo.
Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 580 e 569 c.p.p. in quanto dopo la rinuncia all’appello dell’imputato la conversione del ricorso in appello non era più possibile; violazione dell’art. 443 c.p.p. poichè la pronuncia di primo grado era avvenuta nelle forme del rito abbreviato e poichè in caso di condanna, senza modifica della qualificazione giuridica del fatto, non era possibile per il P.M. presentare appello, seguendo la tesi prospettata dalla sentenza si sarebbe aggirato il divieto di legge e si sarebbe consentito al P.G. di appellare sentenze inappellabili; comunque il ricorso era inammissibile in quanto volto a rivalutare le circostanze che avevano indotto il giudice di primo grado a concedere le attenuanti generiche, mentre la motivazione appariva congrua e logica.
Con motivi aggiunti osservava:
– era necessario contemperare l’art. 580 c.p.p., che si occupa della conversione di distinti mezzi di impugnazione, con il divieto stabilito dall’art. 443 c.p.p. per il P.M. di impugnare con appello le sentenze di condanna con rito abbreviato che non abbiano modificato la qualificazione giuridica del fatto, con la conseguenza che la conversione poteva essere ritenuta possibile solo qualora la sentenza fosse di per se impugnabile ed il P.M. avesse scelto il ricorso in cassazione, ma non anche quando la sentenza era per legge non appellabile;
– la conversione del ricorso del P.G. in appello doveva conservare comunque la natura di impugnazione di legittimità, con la conseguenza che la corte d’appello doveva vagliarne l’ammissibilità e poi al massimo annullare la sentenza di primo grado con restituzione degli atti al primo giudice, così come avrebbe operato la Corte di cassazione, ma mai avrebbe potuto decidere nel merito sottraendo all’imputato un grado di giurisdizione, tanto più che per decidere si era avvalsa di verbali di dibattimento prodotti in appello dall’accusa e mai sottoposti al controllo dell’imputato;
– la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione del P.G. derivava dal contenuto di mero fatto delle contestazioni alla sentenza di primo grado, come il comportamento del M. al momento della rapina, la sua reticenza a riferire particolari dell’esecuzione particolarmente crudeli, l’intento perseguito con la confessione, mentre la motivazione di primo grado aveva preso in esame tali elementi e li aveva valutati come non idonei ad impedire la concessione delle attenuanti generiche.
Presentava una memoria la parte civile costituita e con essa affermava:
– la conversione del ricorso del P.G. in appello doveva essere ritenuto irretrattabile, anche in presenza di una rinuncia all’appello dell’imputato, così come affermato in numerose pronunce della Suprema Corte sulla natura della conversione disposta dall’art. 580 c.p.p. che opera ope legis per il solo fatto che siano proposti diversi mezzi d’impugnazione avverso il medesimo provvedimento, per esigenze di economia e di concentrazione processuale;
– non sussisteva nessuna violazione dell’art. 443 c.p.p., tanto è vero che anche in caso di appello proposto dal P.G. per modifica della qualificazione giuridica del fatto egli può presentare anche altri motivi di impugnazione che altrimenti gli sarebbero preclusi e comunque il limite deve essere interpretato in senso restrittivo tenuto conto della sua anomalia nel sistema delle impugnazioni;
– le censure del P.G. dovevano essere accolte perchè fondate sulle emergenze processuali trascurate o fraintese dal giudice di prime cure.
In sede di discussione il difensore dell’imputato sollevava formalmente questione di legittimità costituzionale degli artt. 580 e 443 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. qualora fosse confermata l’interpretazione data dal giudice di appello sulla persistenza della conversione del ricorso in appello anche in presenza di una rinuncia all’impugnazione da parte dell’imputato in quanto nella perdita di un grado di giudizio vi sarebbe una insanabile violazione del diritto di difesa.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
L’art. 443 c.p.p. dispone al terzo comma che il P.M. non può presentare appello avverso le sentenze di condanna emesse nella forma del rito abbreviato a meno che dette sentenze non abbiano modificato il titolo di reato. L’unico mezzo di impugnazione residuo consentito in tali casi è il ricorso per cassazione, ed è esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie, cioè il P.G. ha presentato ricorso deducendo vizi di legittimità della sentenza impugnata. Tra le evenienze successi che a questo punto possono verificarsi, la legge processuale regolamenta la possibilità che contro quella sentenza, non appellabile per il P.G., venga proposto un diverso mezzo di impugnazione da altre parti processuali. L’art. 580 c.p.p. stabilisce esplicitamente, in relazione al giudizio di appello, che quando questo evento si verifica il ricorso per cassazione viene convertito in appello. Non vi è alcuna incongruenza in ciò, si tratta anzi di norme di salvaguardia del sistema delle impugnazioni, costruite come una fattispecie a formazione progressiva. Se è presentata solo l’impugnazione del P.M. il relativo giudizio si svolgerà davanti alla Suprema Corte che, se riterrà di accogliere il ricorso, annullerà la decisione di primo grado restituendo gli atti a quel giudice; qualora, invece, sia presentato appello dell’imputato, per economia processuale e per unitarietà del sistema, il ricorso viene convertito in appello. Non vi è alcuna violazione del divieto di appellare per il P.M., ma applicazione della fattispecie specifica della pluralità dei mezzi di impugnazione proposti avverso la medesima sentenza. Il P.M. non viene affatto reintegrato nel suo potere di appellare, visto che la corte territoriale ha l’obbligo di valutare la sua impugnazione come se fosse un giudice di legittimità e quindi di valutarne l’ammissibilità ai sensi dell’art. 606 c.p.p. e solo dopo riacquista il suo potere di giudicare nel merito. Non vi è alcuna violazione del diritto di difesa in quanto dopo la fase rescindente, analoga a quella del giudizio di legittimità, lo svolgimento della fase rescissoria vede l’imputato sempre come parte resistente all’impugnazione del P.M., con ogni possibilità di chiedere rinnovazioni del dibattimento di fronte a nuove produzioni dell’accusa. La circostanza che in tal caso vi sarebbe la perdita di un grado di giudizio non determina l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.p. in quanto, da un lato il diritto del doppio grado di giurisdizione non è costituzionalmente garantito (C. Cost. n. 288 del 1997), e dall’altro dipende da una opzione dell’imputato che dopo aver scelto il rito abbreviato, ha anche scelto di presentare appello. Pertanto la dedotta questione di legittimità costituzionale deve essere ritenuta manifestamente infondata.
La ricostruzione non muta e non può mutare in dipendenza del comportamento della parte processuale che ha deciso di appellare legittimamente quella sentenza, per cui la rinuncia all’impugnazione da parte dell’imputato non produce alcun effetto sulla conversione avvenuta ope legis, per la semplice attivazione di un diverso mezzo di impugnazione contro la medesima sentenza; ormai infatti in virtù di quella scelta, l’unica norma applicabile è l’art. 580 c.p.p., non potendosi far discendere da libere scelte di opportunità dell’imputato, la retrocessione dell’impugnazione concorrente alla fase antecedente alla conversione. Le ragioni di economia processuale sono evidenti, visto che il processo è già incardinato davanti al giudice di appello, giudice già deputato a decidere anche nel merito la questione.
Tale impostazione è stata già affermata più volte dalla giurisprudenza della Suprema Corte che in modo unitario ha riconosciuto la specialità dell’art. 580 c.p.p. rispetto all’art. 443 c.p.p. (Sez. 2^ 23 aprile 2007 n. 18253, rv. 236404; Sez. 1^ 21 novembre 2003 n. 1299, rv. 227632).
In merito alla ultrattività della conversione rispetto alle sorti dell’appello regolarmente presentato, in relazione al quale sia intervenuta rinunciaci segnala una pronuncia favorevole (Sez. 6^ 5 aprile 1994 n. 10941, rv. 199456), ed una contraria (Sez. 2^ 10 aprile 1996 n. 5059, rv. 204737), ma deve chiarirsi che questa seconda non affronta il problema specificamente, in quanto la Suprema Corte è stata chiamata a decidere sul ricorso del P.M. dopo che la corte territoriale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per rinuncia dell’imputato e senza che sul punto vi fosse motivo di impugnazione.
In senso quasi unitario si è pronunciata la Suprema Corte nel ritenere non operativa la conversione, qualora l’appello avesse vizi originari di ammissibilità, quali la mancanza dei motivi o la tardività (Sez. 4^ 24 febbraio 1992 n. 4792, rv. 189949; Sez. 4^ 14 giugno 1994 n. 9835, rv. 199441; Sez. 2^ 10 aprile 1996 n. 5059, rv.
204737).
Da tale excursus trova conforto la tesi che una volta presentato dall’imputato un appello ammissibile avverso la sentenza di condanna con rito abbreviato, ed una volta instaurato il relativo giudizio, la conversione opera ope legis e non può essere annullata dalla scelta dell’imputato di rinunciare all’impugnazione, effettuata addirittura dopo la costituzione delle parti.
Venendo all’esame degli altri motivi di ricorso, deve affermarsi che il giudizio sulla ammissibilità del ricorso del P.G. è stato condotto nel pieno rispetto delle regole dettate dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, avendo posto il P.G. questioni di legittimità quali la mancanza su alcuni punti e la contraddittorietà su altri. La decisione nel merito parimenti deve essere confermata, essendo stati smentiti nel corso del dibattimento di secondo grado i tre punti sui quali si era basata la sentenza di primo grado per concedere le attenuanti generiche, come ad esempio la spontaneità della confessione e la sua rilevanza ai fini della pronuncia di responsabilità. Sul punto la decisione contiene una motivazione completa, logica e congrua e la diversa ricostruzione proposta dal ricorrente non è valutabile in sede di legittimità.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori come per legge quanto a B.A., e in complessivi Euro 3000,00 oltre accessori come per legge quanto a B.L. e B.M.G..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile, Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1837. Il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.

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Svolgimento del processo
1. Il tribunale per i minorenni di T. a seguito di ricorso del P.M. apriva, nell’ottobre …, un procedimento per verificare se sussistessero le condizioni per dichiarare lo stato di adottabilità dei minori L. R. e R. L..
Nel giudizio si costituivano per i minori la curatrice speciale avv. V. di T.U., la madre dei minori sig.ra S.L. e il padre sig. M. R..
Espletata una CTU, depositate le relazioni dei servizi sociali, sentiti la madre dei minori e la nonna materna sig.ra R.M., nonché vari operatori sociali, convocato il padre sig. M.R. che non si presentava, il tribunale dichiarava lo stato di adottabilità dei minori con sentenza depositata il … . Avverso la sentenza proponevano distinti appelli il padre e la madre dei minori.
I gravami venivano rigettati con sentenza della Corte d’appello di T. depositata il … .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte la sig.ra S.L., con atto notificato il … alla curatrice dei minori ed al R.M., formulando due motivi.
Resiste la curatrice dei minori con controricorso notificato il … .

Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1.. Si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto l’inidoneità della madre utilizzando criteri astratti.
Si deduce che secondo l’art. 1 suddetto lo stato di adottabilità sussiste solo in presenza di una situazione di assenza di cure materiali e morali da parte dei genitori tale da pregiudicare in modo non transitorio lo sviluppo psico-fisico del minore.
Viceversa, nelle situazioni di difficoltà, anche economiche, della famiglia di origine questa va sostenuta dalle strutture assistenziali per garantire al minore detto sviluppo nell’ambito della famiglia naturale.
Cio’ non sarebbe avvenuto nel caso di specie e i giudici di merito avrebbero erroneamente preferito "la ricerca della famiglia ideale, anziché permettere ai minori di avere la possibilità di mantenere i legami con la propria famiglia, determinando di fatto la situazione dove viene tutelato un interesse diverso da quello previsto dalla legge con l’immediato inserimento in una famiglia avente i requisiti per l’adozione".
Con il secondo motivo si denunciano vizi motivazionali su un punto decisivo e la violazione dell’art. 116 c.p.c., della L. n. 184 del 1983, art. 15 e segg..
Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata avrebbe motivato il rigetto dell’appello fondandosi sulle risultanze della CTU, non tenendo conto di altri elementi e delle contraddizioni fra questi e la CTU.
Si sarebbe dato, infatti, preminente valore ad osservazioni di ordine psicologico effettuate in situazioni di criticità, piuttosto che all’emergenza di potenzialità della ricorrente nel prendersi cura dei figli.
Inoltre non si sarebbe adeguatamente valutata la difficoltà dei minori, dopo gl’incontri con la madre, a ritornare presso le famiglie affidatarie.
Né si sarebbe considerata adeguatamente la possibilità di valorizzare le potenzialità della madre, consentendone lo sviluppo attraverso un affidamento eterofamiliare provvisorio.
1.2. I motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati.
La L. n. 184 del 1983, art. 1 nel testo " novellato dalla L. n. 149 del 2001, attribuisce al diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia naturale carattere prioritario considerandola l’ambiente preferenziale per garantirne lo sviluppo psicofisico – e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione d’interventi diretti a rimuovere, ove possibile, l’insorgere di situazioni di difficoltà e di disagio che possano compromettere; la crescita in essa del minore. (Cass. …; …) .
Ne deriva che, in tale ottica, per un verso compito dei servizi sociali non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto nella famiglia naturale del minore, ma soprattutto quello di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle ove possibile.
Per altro verso, che la situazione di abbandono che, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8 è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell’esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile solo quando si accerti che la vita offertagli dai genitori naturali sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare ad essi un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo corretto sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cass. …; …; …).
Situazione da accertarsi in base a riscontri obbiettivi ed a valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di sicura valenza probatoria (Cass. …; …), con valutazione di merito che, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di giudizio di cassazione (Cass. …).
È infatti del tutto estraneo al giudizio di questa Corte il riesame delle prove e delle valutazioni di merito compiute dalla Corte d’appello, alla quale (come al giudice di primo grado) compete l’individuazione, nell’ambito del materiale probatorio acquisito, degli elementi rilevanti al fine di accertare o negare lo stato di abbandono nel senso sopra indicato e la necessità di fare luogo, nell’interesse esclusivo del corretto sviluppo psico-fisico del minore, alla dichiarazione dello stato di adottabilità.
Nel caso di specie la dichiarazione dello stato di adottabilità ha avuto luogo nel rispetto di tali principi, dopo lunga sperimentazione ed ausilio da parte dei servizi sociali, protrattasi nel tempo senza riuscire a dare luogo, secondo le due decisioni conformi del giudice di primo grado e della Corte d’appello, al raggiungimento da parte della madre dei minori – nonostante la sua lodevole collaborazione e disponibilità – dell’autonomia genitoriale necessaria a prendersi cura dei bambini in modo da garantire loro adeguata assistenza.
Di ciò si sono fatti carico, nell’interesse dei minori e pur con consapevolezza del doloroso sacrificio derivantene per la madre, i giudici di merito i quali, per le specifiche funzioni loro assegnate dalla procedura, hanno avuto modo – come risulta dalla dettagliata esposizione della sentenza impugnata e dalla sua motivazione – di percorrerne le fasi con accertamenti in parte diretti e in parte a mezzo degli operatori socio-assistenziali, esaminandone le relazioni, nonchè le risultanze della disposta CTU, giungendo a valutazioni conformi circa la necessità di dichiarare lo stato di adottabilità dei minori, nel loro esclusivo interesse e pur in presenza di una situazione di affetto nei loro confronti da parte della madre, odierna ricorrente.
La sentenza della Corte d’appello, dopo avere escluso in maniera congruamente argomentata l’idoneità del padre dei minori, sulla base dei sui comportamenti e della sua personalità, a prendersi adeguata cura di loro, ha accertato lo stato di adottabilità dei medesimi anche in relazione alla madre per il protrarsi, come si è detto, per un periodo già lungo e non determinabile nel futuro, della sua incapacità a garantirne la crescita assicurandone il corretto sviluppo psicofisico.
Trattasi di accertamenti di fatto, adeguatamente motivati sulla base delle emergenze peritali, come tali incensurabili in questa sede.
Quanto alla reiezione della domanda di affidamento eterofamiliare, essa è stata rigettata con motivazione esatta in diritto con specifico riferimento alla giurisprudenza di questa Corte in proposito e congrua in fatto – con la sua conseguente incensurabilità in questa sede – in relazione al carattere temporaneo per legge di detto affidamento, mentre nel caso di specie la Corte ha accertato (pagg. 16 e segg. della sentenza) l’impossibilità di prevedere un adeguato e certo recupero delle capacità genitoriali della madre entro tempi compatibili con la necessità dei minori di uno stabile contesto familiare.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.
In relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese.

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