Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 21-01-2011, n. 1849 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Brescia ha condannato D. C.A. alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, per la detenzione di 96 CD e 8 DVD privi del contrassegno SIAE, e di numerosi capi di abbigliamento ed accessori recanti marchi contraffatti.

Deduce in questa sede il PG ricorrente la violazione di legge sul rilievo che non sarebbero state irrogate le pene accessorie previste dall’art. 475 c.p. e dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 4.

Il ricorso può essere accolto nei limiti di seguito indicati.

Per quanto concerne il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter occorre in via preliminarmente rilevarne la insussistenza in conseguenza della inapplicabilità delle disposizioni relative al contrassegno Siae ritenute incompatibili con la normativa comunitaria a seguito della sentenza 8 novembre 2007, Schwibbert, dalla Corte di Giustizia CE. Non è accoglibile, pertanto, la relativa richiesta di applicazione delle pene accessorie. L’ammissibilità del ricorso del PM – fondato, invece, come si dirà oltre in relazione alla omessa applicazione delle pene accessorie per il reato di cui all’art. 474 c.p. – rende rilevabili di ufficio in questa sede le questioni inerenti all’applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., comma 1, che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007 Rv. 2384679). Si impone, pertanto, la necessità di procedere all’annullamento della decisione impugnata senza rinvio perchè il fatto non sussiste limitatamente al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter ed al reato di cui all’art. 648 c.p. nella parte concernente i supporti privi del contrassegno SIAE.. La sentenza deve esser invece annullata con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo e per lo stesso reato di ricettazione in quanto, come detto in precedenza, ipotizzato con riferimento alla detenzione sia dei capi contraffatti e sia dei supporti privi di contrassegno SIAE. Il ricorso è fondato invece per quanto concerne l’omessa applicazione delle pene accessorie indicate dall’art. 475 c.p. posto che il delitto di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) è stato correttamente riconosciuto potendo senz’altro concorrere con quello di ricettazione (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001 Rv. 218771).

Tuttavia anche l’annullamento sul punto non può prescindere dal rinvio al giudice di merito, stante la discrezionalità della determinazione delle modalità applicative, Conclusivamente l’annullamento deve essere senza rinvio perchè il fatto non sussiste in relazione al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter ed al reato di ricettazione nella parte in cui è connesso al primo e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e l’applicazione delle pene accessorie per i residui reati.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter contestato per la mancanza del contrassegno SIAE ed al reato di cui all’art. 648 c.p. per quanto concerne i beni privi di detto contrassegno perchè il fatto non sussiste; annulla con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ivi comprese le pene accessorie per i residui reati.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 09-02-2011, n. 4746 Porto abusivo di armi

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Svolgimento del processo

1. Il 16 luglio 2010 il Tribunale di Venezia, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., dichiarava la perdita di efficacia del provvedimento cautelare emesso l’1 luglio 2010, contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna, dalla Corte d’assise d’appello di Venezia nei confronti di L.A., cui veniva irrogata la pena di ventuno anni e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei delitti di omicidio volontario e di porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo condannato alla pena.

Ad avviso del Tribunale era stato violato il disposto di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, a seguito della tardiva trasmissione degli atti processuali, da cui il giudice di secondo grado aveva desunto la sussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo dell’art. 274 c.p.p., lett. b) e c).

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia, il quale lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento del fatto, nonchè violazione dell’art. 295 c.p.p., così come modificato dalla L. 23 aprile 2009, n. 38.

Osserva che sia dalla sentenza di primo grado che dalle impugnazioni della parte pubblica e privata – atti tutti tempestivamente trasmessi al Tribunale del riesame – emergeva in maniera inequivocabile il pericolo di fuga dell’imputato, desumibile dalla circostanza che L. era scappato nella notte tra il (OMISSIS) (data di consumazione dell’omicidio) e, inoltre, dal fatto che, durante la latitanza, lo stesso aveva usato false generalità. In ogni caso il pericolo di fuga era in re ipsa, trattandosi di imputato straniero, condannato ad una lunga pena detentiva. Argomenta, infine, che il Tribunale non aveva considerato che, a seguito della novella introdotta dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, per il delitto di omicidio volontario la custodia cautelare in carcere è obbligatoria, salvo che siano acquisiti elementi da cui risulti l’insussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di specie non provata.
Motivi della decisione

1. Occorre preliminarmente rilevare la manifesta infondatezza della eccezione di nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., prospettata dai difensori di L.A., in conseguenza dell’asserita omessa notifica ad entrambi del decreto di fissazione dell’udienza camerale dinanzi a questa Corte.

Risulta, infatti, che l’avv. Tebaldi ha ricevuto rituale notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale dinanzi alla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione il 19 novembre 2010 e che l’avv. Cazzola ha ricevuto analogo, regolare avviso il 26 novembre 2010. 2. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia è fondato.

In merito alla ritenuta violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5, s’impone una duplice premessa metodologica.

2.1. Quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può – e talora deve necessariamente -accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), (Sez. Un. 31 ottobre 2001, ric. Policastro).

2.2. All’esito delle modifiche apportate all’art. 309 c.p.p., dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, l’istituto del riesame dei provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dal giudice non è più finalizzato, come in passato, a costituire una garanzia dell’accesso difensivo agli atti, bensì è prevalentemente incentrato, in una logica di tipo sostanziale, sulla valutazione degli indizi, operata dal giudice cautelare, attraverso l’esame degli atti dai quali possano desumersi gli elementi di colpevolezza, le esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura prescelta.

L’obbligo di trasmissione degli atti sopravvenuti è limitato a quelli effettivamente favorevoli all’indagato, idonei a influire positivamente sulla sua posizione (Sez. Un. 11 gennaio 2001, Mennuni).

In conseguenza del controllo a più ampio raggio dell’ordinanza applicativa, si è per converso venuto attenuando il potere selettivo del pubblico ministero (Sez. Un. 5 marzo 1997, Glicora).

Tale approdo ermeneutico, polarizzato sui dati sostanziali qualificanti, la cui omessa o tardiva trasmissione al giudice del riesame produce la caducazione della misura, ha accentuato la "prova di resistenza" del provvedimento restrittivo in riferimento all’irrilevanza, ai fini della legittimità e della correttezza della decisione cautelare, di elementi non trasmessi o ininfluenti sulla decisione ovvero di elementi già noti alla difesa (conosciuti o conoscibili), in quanto nella sua disponibilità (Sez. Un 27 marzo 2002 n. 19853).

Dall’evoluzione interpretativa successiva alla novella del 1995 e dalle pronunzie delle Sezioni Unite di questa Corte in precedenza richiamate emerge una progressiva valorizzazione del ruolo del difensore che, essendo ormai a conoscenza sostanziale degli elementi posti a fondamento dell’ordinanza applicativa della misura grazie agli adempimenti esecutivi previsti dall’art. 293 c.p.p., comma 3, è responsabilizzato alla produzione vicaria, sganciata dal termine perentorio di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, di materiale utile per la decisione in sede di riesame in coincidenza di specifiche prospettazioni fino all’udienza camerale e nel corso della stessa, con particolare riguardo alla sopravvenienza di elementi favorevoli al suo assistito.

Le conseguenze caducatorie dell’omessa trasmissione di atti conseguono, pertanto, non a genetiche deduzioni al riguardo, ma alla denuncia di specifiche omissioni di dati sostanziali decisivi, presi in considerazione dal giudice cautelare e sui quali deve svolgersi il controllo in sede di riesame.

2.3. Nel caso di specie, dall’esame degli atti risulta che al Tribunale del riesame sono stati tempestivamente trasmessi, nel rispetto del termine stabilito dall’art. 309 c.p.p., comma 5, i seguenti atti: a) l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Verona il 9 luglio 2002; b) l’ordinanza del Tribunale del riesame in data 30 luglio 2002 con la quale veniva annullato il provvedimento restrittivo della libertà personale; c) la sentenza pronunziata l’11 aprile 2005 dalla Corte d’assise di Verona; d) l’appello del pubblico ministero in data 7 ottobre 2005; e) l’appello della parte civile dell’1 dicembre 2005;

f) il dispositivo della sentenza d’appello, pronunciata l’1 luglio 2010 dalla Corte d’assise d’appello di Venezia; g) la richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, formulata dal Procuratore generale all’udienza dell’11 febbraio 2008; h) il nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale, adottato all’esito della condanna in appello, e il relativo verbale di esecuzione.

Il complesso di questi atti, ritualmente a disposizione del Tribunale del riesame, conteneva gli elementi di fatto da cui il giudice d’appello, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha desunto la sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell’art. 274 c.p.p., lett. b) e c).

Come esattamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, la decisione della Corte d’assise di Verona (cfr. f. 26 della sentenza) faceva espresso riferimento alla fuga dell’imputato nella notte tra il (OMISSIS) – lasso di tempo coincidente con la consumazione dell’omicidio – e all’utilizzo, per la prima volta, di false generalità durante la latitanza.

Dal dispositivo della sentenza di secondo grado, pronunziata all’esito del dibattimento celebratosi nel contraddittorio fra le parti, risultava che L.A., cittadino straniero, era stato condannato l’1 luglio 2010 dalla Corte d’assise d’appello di Venezia alla pena di ventuno anni e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei delitti di omicidio volontario e di porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo.

Il Tribunale competente ex art. 309 c.p.p., disponeva, quindi, del complesso degli atti, tempestivamente trasmessi, utilizzati dal giudice d’appello per l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere che, nell’apprezzamento delle esigenze cautelari, aveva in particolare valorizzato la circostanza che l’imputato era un cittadino straniero, condannato ad una lunga pena da espiare per gravi delitti, il quale si era dato alla fuga subito dopo la consumazione dell’omicidio per il quale era intervenuta affermazione di penale responsabilità e, durante la latitanza, aveva utilizzato false generalità. 3. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, omesso una compiuta disamina dell’art. 275 c.p.p.. La disposizione in esame, modificata dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 16, conv. con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, e, successivamente, dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 14, L. 26 marzo 2001, n. 128, e, infine, dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38, comprende, per effetto dei citati interventi legislativi, i commi 1 – bis e 2 – ter.

Il comma 1 – bis impone al giudice, contestualmente alla pronuncia di una sentenza di condanna, un particolare esame delle esigenze cautelari dell’art. 274 c.p.p., ex lett. b) e c), comprensivo dell’esito del procedimento, della sanzione applicata, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, al fine di stabilire se, a seguito della decisione di condanna, si renda necessaria l’adozione di una misura cautelare personale.

Il comma 2 – ter, regola, invece, l’applicazione di misure cautelari personali nei casi di condanna in appello per uno dei reati indicati dall’art. 380, comma 1, commessi da un soggetto recidivo, stabilendo l’obbligatorietà dell’adozione della misura cautelare in presenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p., esaminate secondo i parametri fissati dal comma 1 bis della medesima disposizione.

Risulta, dunque, evidente la diversa portata delle due disposizioni, delle quali la prima, come è reso palese anche dal chiaro e univoco tenore letterale, impone al giudice che pronunci una sentenza di condanna una valutazione discrezionale, in base a parametri predefiniti, della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. b) e c), mentre la seconda stabilisce l’obbligo per il giudice di appello, quando l’anzidetta valutazione si risolva nell’accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari, di adottare la misura nei casi in precedenza indicati di condanna per uno dei reati elencati nell’art. 380 c.p.p., comma 1, commessi da soggetto recidivo (Sez. 4^, 12 giugno 2002, n. 28094;

Sez. 1^, 24 aprile 2003, n. 30298).

L’interpretazione logico sistematica dei commi 1 – bis e 2 – ter dell’art. 275 c.p.p., rende evidente che, al di fuori delle ipotesi (art. 275, comma 2 – ter) in cui l’adozione della misura è obbligatoria, rimane comunque salva la facoltà del giudice d’appello di valutare discrezionalmente la necessità o meno della misura, non diversamente da quanto può fare il giudice di primo grado.

Una differente lettura delle due disposizioni porterebbe a risultati paradossali, attribuendo al giudice di primo grado un potere più ampio e incisivo rispetto a quello d’appello, pur in presenza di un accertamento di merito più approfondito in conseguenza dell’intervenuto vaglio delle censure mosse alla decisione del giudice di prime cure.

Si può, quindi, affermare che l’art. 275 c.p.p., comma 1 – bis, che impone al giudice di osservare determinati criteri ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari "contestualmente" a una sentenza di condanna, lungi da limitare l’applicabilità delle misure cautelari al momento stesso della pronuncia della sentenza di condanna, impone solo una particolare regola di giudizio in ordine all’esame delle esigenze cautelari, qualora l’imputato sia stato condannato. Pur se la previsione può apparire scontata – essendo ovvio che dopo una condanna il giudice investito di una domanda cautelare debba tener conto degli elementi che a tale pronuncia si accompagnino – appare chiaro che la sua ratio sia quella di ampliare i margini di applicabilità delle misure cautelari in termini di apprezzamento della sussistenza di esigenze cautelari e dei criteri di scelta tra esse e, nello stesso tempo, di imporre al giudice, in presenza di una richiesta del pubblico ministero, di non ritardare a un tempo successivo alla pronuncia di condanna la decisione circa l’applicazione della misura (Sez. 1^, 8 ottobre 2008, n. 43814; Cass., Sez. 6^, 19 gennaio 2005, n. 14223).

4. In base ai principi sinora illustrati s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22-02-2011, n. 1641 Assegnazione di alloggi

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 4 novembre 2003 e depositato il successivo 27 novembre, la ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce in fatto di aver partecipato, in qualità di dipendente INPS, in seno alla Cooperativa Edilizia E.P., al bando Ges.Ca.L. n. 3058/3C ex lege 14.2.1963, n. 60 per il finanziamento per la realizzazione di alloggi nella zona Laurentino di Roma.

Nelle more della realizzazione dell’immobile, il coniuge della ricorrente, signor P.T., otteneva in locazione, nel 1972, un appartamento, facente parte del patrimonio immobiliare indisponibile dell’I.N.C.I.S., poi trasferito allo I.A.C.P. di Roma.

Il 12 gennaio 1977 è stato effettuato il primo versamento di Lire 100.000 a vano.

Nel contempo il signor T., in ragione del ritardo nella consegna dell’immobile in argomento, in data 8 luglio 1977 chiedeva all’I.N.C.I.S. la possibilità di riscattare l’immobile in locazione. A tale richiesta l’Istituto opponeva un diniego, affermando la non alienabilità dell’immobile medesimo.

Con atto dell’Assessorato ai LL.PP. della Regione Lazio, in data 23 maggio 1980 furono indicati i criteri interpretativi della legge 14.2.1963, n. 60, ritenendo che i presupposti richiesti per l’assegnazione degli alloggi dovevano sussistere nel momento del primo versamento, pari a Lire 100.000 a vano, che, nella specie, è avvenuto in data 17 gennaio 1977.

Sulla base di tale interpretazione, l’I.A.C.P. in data 3 giugno 1980 chiedeva la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 15 della legge n. 60 del 1963, cui seguiva, solo in data 29 novembre 1989 la nota del medesimo Istituto che comunicava alla Cooperativa Edilnova la presa d’atto della persistenza dei requisiti in capo ad alcuni soci, tra cui la ricorrente, e preannunciava la stipula del rogito di compravendita. Sennonché le vendite venivano posticipate fino al 5 novembre 2002, in cui, con nota n. 8427, l’I.A.C.P. preannunciava la stipula degli atti definitivi di assegnazione in proprietà degli immobili, chiedendo, nel contempo, nuova documentazione.

Con il provvedimento impugnato, invero, l’I.A.C.P. riteneva la insussistenza del possesso dei requisiti in capo alla ricorrente, poiché al momento della partecipazione al bando di prenotazione "(i soci o i loro coniugi) erano già assegnatari di altri alloggi di Edilizia residenziale pubblica e/o con contributo statale", dichiarandone, quindi, la decadenza.

Avverso il predetto provvedimento deduce:

1. Violazione di legge con riferimento all’art. 12 della legge 14.2.1963, n. 60 e dell’art. 2 D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 in relazione ai presupposti per l’assegnazione di alloggi costruiti con sovvenzioni pubbliche, eccesso di potere per travisamento dei fatti e vizio istruttorio.

Assume, la ricorrente, che al momento della partecipazione al bando di prenotazione dell’immobile, né la stessa né il proprio coniuge erano assegnatari di altro alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica con contributo statale.

Le norme rubricate, infatti, richiedono che i requisiti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti al momento della proposizione della domanda di assegnazione e della pubblicazione del bando, oltreché al momento della consegna dell’alloggio;

2. Violazione di legge con riferimento, sotto altro profilo, all’ all’art. 12 della legge 14.2.1963, n. 60 e dell’art. 2 D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 in relazione ai presupposti per l’assegnazione di alloggi costruiti con sovvenzioni pubbliche ed, in particolare, alla fase procedimentale rilevante per il loro accertamento; eccesso di potere per contraddittorietà, vizio istruttorio, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.

Assume l’istante che erroneamente viene considerata la posizione soggettiva del proprio coniuge incompatibile con i requisiti richiesti dal bando nel gennaio 1977, ovvero alla data in cui la medesima, assegnataria dell’alloggio, effettuava il primo versamento pari a Lire 100.000 a vano (17.1.1977).

Sia il provvedimento di decadenza n. 8478 del settembre 2003 che la determinazione direttoriale n. 642 del maggio 2003 sono viziati, in quanto interpretano erroneamente i presupposti soggettivi per ottenere l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Infatti, l’art. 12 della legge n. 60 del 1963 richiede, ai fini dell’esclusione dal diritto all’assegnazione, che il richiedente o un membro del suo nucleo familiare, sia proprietario di un alloggio acquisito in qualsiasi località con il concorso ed il contributo statale o di ente pubblico etc.. (art. 12 l. 60/1963), mentre nessun richiamo è fatto dalla legge al mero godimento di alloggi in locazione di immobili privati o di enti pubblici, assumendo, quindi, rilievo esclusivamente la titolarità di un diritto reale.

L’ex coniuge della ricorrente, infatti, ha acquistato l’immobile dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Roma solo con atto datato 9 giugno 1988 (depositato in data 24.2.2004 a seguito di ordinanza istruttoria -memoria dell’11 gennaio 2011), molti anni dopo l’assegnazione dell’immobile alla ricorrente ed il pagamento della prima rata di Lire 100.000 a vano, nonché dopo la consegna dell’immobile, avvenuta nel 1980;

3. eccesso di potere per contraddittorietà con precedente provvedimento, ingiustizia manifesta, vizio istruttorio, travisamento dei fatti.

La ricorrente sottolinea come l’Ente abbia operato a più riprese negli anni la valutazione dei requisiti soggettivi in possesso della medesima e del suo nucleo familiare, riscontrandone positivamente la sussistenza, sicché la medesima ha maturato la certezza dell’assegnazione dell’alloggio in argomento.

Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

L’ATER si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 114 del 2004 sono stati disposti incombenti istruttori, volti all’acquisizione di chiarimenti in ordine al contenuto del verbale n. 4.

All’Udienza del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

La materia del contendere concerne il provvedimento con cui viene dichiarata la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio della ricorrente, in ragione della insussistenza del possesso dei requisiti in capo alla medesima, poiché al momento della partecipazione al bando di prenotazione "(i soci o i loro coniugi) erano già assegnatari di altri alloggi di Edilizia residenziale pubblica e/o con contributo statale".

Il ricorso merita accoglimento.

L’art. 12 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 prescrive che i lavoratori non possono usufruire dei benefici previsti dalla legge stessa quando essi o i membri del loro nucleo familiare "siano proprietari di un alloggio acquisito in qualsiasi località con il concorso o il contributo dello Stato o di ente pubblico, ovvero risultino proprietari in qualsiasi località di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire duecentomila".

Parimenti rileva, ai fini della decadenza, revoca o annullamento dell’assegnazione dell’alloggio, la situazione di non possidenza immobiliare del componente del nucleo familiare del richiedente assegnatario, quale definito dalla normativa regionale o statale di riferimento, in considerazione di ineludibili esigenze di logica ed equità che contrasterebbero con un criterio diverso che pretendesse di prendere separatamente in considerazione l’appartenenza dei beni ai singoli membri del nucleo familiare (cfr. Cass. Civ. 21 gennaio 1998, n. 511; Cons. St., sez. IV, 23 febbraio 1982, n. 84).

La delibera di Giunta regionale n. 7736 del 9 dicembre 1986 precisava che il momento della verifica della permanenza dei requisiti dei soci prenotatari delle cooperative di cui all’art. 15, punto 3, della legge n. 60 del 1963 dovesse essere stabilito "all’atto della stipula del contratto di finanziamento nel caso di cooperative che apportano area propria ovvero all’atto del versamento alla Gestione delle quote di Lire 100.000 per ogni vano convenzionale prenotato nel caso di Cooperative che anticipano il 15% del costo totale della costruzione".

In quest’ultima ipotesi rientra la fattispecie all’esame e, come ricostruito nella narrazione in fatto, la ricorrente ha effettuato il primo versamento di Lire 100.000 a vano in data 12 gennaio 1977.

Orbene alla predetta data sussistevano tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Invero, anche la giurisprudenza ha statuito che nel sistema delle norme sugli alloggi GES.CA.L., per gli alloggi costruiti su prenotazione, con apporto da parte dei soci della cooperativa del costo dell’area, ai sensi dell’art. 15, terzo comma, n. 3, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, i requisiti soggettivi devono persistere fino al momento di concessione del finanziamento (Cons. Stato, sez. VI, 28.6.1982, n. 324).

Giova ricordare che la ricorrente è stata assegnataria dell’alloggio in argomento sin dal 1980 e nel 1981 è stato concesso il finanziamento, come è dato rilevare dall’atto dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Roma del 30 settembre 1981, ove viene determinata la decorrenza dell’ammortamento dell’85% del costo occorso per la costruzione degli alloggi, con l’indicazione della somma a carico di ciascun socio prenotatario.

La circostanza che la ricorrente ed il proprio nucleo familiare alla data del 13 febbraio 1970 (data di pubblicazione del bando GES.CA.L.) occupassero quali locatari un alloggio facente parte del patrimonio indisponibile dell’INCIS non realizza una situazione incompatibile con i requisiti previsti per ottenere l’assegnazione dell’alloggio in argomento, posto che la disposizione sopra richiamata (art. 12 della legge n. 60 del 1963) interdice la possibilità di usufruire dei benefici quando il beneficiario o membri del nucleo familiare siano proprietari di un alloggio (…).

L’ipotesi sopra illustrata non ricorre nella specie, poiché, come precisato, la ricorrente ed il proprio nucleo familiare risultavano locatari di un immobile INCIS e, in relazione a tale situazione di mero godimento di alloggio di ente pubblico in locazione nessun richiamo è contenuto nella legge.

Anche se successivamente il predetto immobile INCIS è stato ceduto in proprietà al coniuge della ricorrente, peraltro dalla stessa separato sin dal 1981, ciò è avvenuto soltanto nel 1988, molti anni dopo l’assegnazione dell’immobile alla ricorrente ed il pagamento dell’importo della prima rata nonché la consegna, ancorché provvisoria, dell’immobile stesso, avvenuta nel 1980.

Va, altresì, ricordato che la verifica della persistenza dei requisiti soggettivi in capo agli assegnatari degli alloggi è stata effettuata più volte dall’Amministrazione che, da ultimo, con atto del 29 novembre 1989 ha riscontrato positivamente la posizione, tra gli altri, anche della ricorrente L.O..

Per quanto sopra, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

In relazione alla particolare natura della controversia, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 09-03-2011, n. 9314 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’appello proposto da F.G. avverso il provvedimento con il quale il GIP del medesimo Tribunale, il 22.4.2010 aveva rigettato la sua istanza volta a far dichiarare la perdita di efficacia del titolo esecutivo a mente dell’art. 300 c.p.p., comma 4, con ordinanza del dì 8.7.2010, lo rigettava.

A sostegno della decisione il tribunale rilevava che:

– al F. era stata applicata, in data 3.6.2008, la misura della custodia cautelare in carcere in ordine a sette ipotesi delittuose di estorsione, tutte aggravate ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e che in relazione ad esse l’imputato era stato condannato all’esito di giudizio abbreviato alla pena di anni sette di reclusione;

– il GIP aveva rigettato l’istanza presentata dalla difesa dell’imputato ai sensi del citato art. 300 c.p.p., comma 4;

– avverso detto provvedimento era stato proposto appello al giudice del riesame;

– l’appello era infondato giacchè nella fattispecie si è in presenza di un unico reato di estorsione consumata e non già di un reato continuato, posto che la rateizzazione del "pizzo", provento estorsivo, caratterizza la figura del reato cd. "a consumazione prolungata" ovvero "a condotta frazionata" e non già alle figure tipiche del reato continuato ovvero permanente;

– a tale giuridica qualificazione consegue che, vertendosi in ipotesi di singoli atti di un’unica azione estorsiva, la consumazione di questa va spostato al tempo dell’ultimo pagamento;

– su tali premesse il fatto più grave in quanto più risalente sarebbe quello descritto nel capo 39 della rubrica e tenuto conto del tempo della detenzione, pari ad anni due, mesi uno e giorni uno, nonchè della entità della sanzione intlitta, pari ad anni sette di reclusione, non ricorre nella fattispecie alcuna violazione dell’art. 300 c.p.p., comma 4, giacchè inferiore il tempo della subita detenzione cautelare a quello della pena inflitta, posta a base del calcolo, per il reato più grave (appunto quello di cui al capo 39).

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e per difetto di motivazione l’imputato, assistito dal difensore di fiducia, il quale deduce, in particolare, che:

– il capo di imputazione di cui al capo 2) della rubrica descrive non già un’unica estorsione, bensì una pluralità di reati, avvinti dal vincolo della continuazione, il più risalente dei quali consumato nel (OMISSIS);

– vertedosi in ipotesi di reato continuato, ciascuno di quelli in esso compresi mantiene, oltre la ficto juris regolamentata dalla disciplina di favore, la propria individualità;

– nella fattispecie, il delitto più risalente è quello di cui al capo 2), consumato, come detto, nel (OMISSIS) e non già quello indicato dal Tribunale, ascritto al capo 39), consumato nel (OMISSIS), peraltro contestato nelle forme del tentativo;

– la tesi difensiva trova in eludibile conferma nella circostanza che la condanna inflitta al ricorrente contempla la pena base di anni sette di reclusione, aumentata, tra l’altro, di mesi tre "per ognuna delle tre fattispecie estorsive tentate" (così a pag. 69 della sentenza).

3. Il ricorso è fondato.

3.1 La difesa ricorrente pone due questioni giuridiche, quella relativa alla individuazione, nella fattispecie in esame, di un unico reato estorsivo ovvero di più condotte estorsive autonome, unificate a mente dell’art. 81 c.p. e quella della applicabilità o meno, al caso in esame, della regola posta dall’art. 300 c.p.p., comma 4, il quale, come è noto, testualmente recita:

"4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorchè sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all’entità della pena irrogata".

Per la corretta interpretazione di tale regola è recentemente intervenuta questa Corte, nella sua più autorevole composizione, affermando il principio di diritto secondo il quale, nel caso di pena irrogata per il reato continuato, qualora il titolo cautelare riguardi solo il reato o i reati meno gravi, è la porzione di pena determinata in aumento, in applicazione del criterio del cumulo giuridico di cui all’art. 81 cpv. c.p., che deve essere considerata, a norma dell’art. 300 c.p.p., comma 4, per verificare se essa sia pari o inferiore alla durata della custodia cautelare già subita, in quanto è solo tale porzione di pena quella potenzialmente da porre in esecuzione con riferimento al reato o ai reati per i quali è in corso la custodia cautelare (Cass., Sez. Unite, 26/03/2009, n. 25956).

Con la citata pronuncia la ss.uu. hanno altresì precisato che, nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna abbia ad oggetto un reato continuato ed il titolo cautelare riguardi solo uno dei reati in continuazione, e non la violazione più grave, la pena cui fare riferimento per verificare se la custodia cautelare subita sia ad essa non inferiore, ex art. 300 c.p.p., comma 4, è quella concretamente inflitta per il reato o (complessivamente) per i reati satellite cui si riferisce la custodia cautelare.

3.2 Ciò premesso osserva la Corte che nel caso di specie il giudice a qua ha rigettato l’istanza difensiva sul presupposto del che la sentenza di condanna resa dal Tribunale abbia affermato la colpevolezza dell’imputato in relazione ad un unico reato estorsivo, ancorchè articolato in più momenti, mentre in realtà i giudicanti hanno ritenuto sussistente una serie di autonome condotte estorsive, al momento della condanna considerate espressione di un unico disegno criminoso a mente dell’art. 81 c.p..

Di poi entrando in palese contraddizione logica e giuridica con l’esposto assunto, ha altresì precisato il giudice a quo che correttamente avrebbe il GIP, nel rendere il provvedimento appellato, individuato il reato più grave nella tentata estorsione di cui al capo 39 della rubrica.

4. Attesa pertanto l’erroneità della premessa, giacchè giudicata l’ipotesi data da più reati analoghi valutati in continuazione, e la contraddizione argomentativa riferita alla indicazione di una ipotesi di estorsione tentata (il capo 39 appunto) quale reato più grave di quella, pur contestata, compiutamente consumata, l’ordinanza deve essere radicalmente cassata, con rinvio al giudice territoriale affinchè, coerentemente con l’insegnamento di queste ss.uu., innanzi sintetizzato, provveda: a) a verificare le singole sanzioni determinate per il reato più grave e per quelli satellite; b) a verificare poi per quali condotte risulta adottata la misura cautelare; c) a confrontare la pena o le pene inflitte per i reati compresi nella misura al fine di verificare il rispetto o meno del principio dell’art. 300 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame Tribunale di Catanzaro.

DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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