Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27663 Procedimento di controllo giudiziario

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Roma, con ordinanza del 22.12.04, accogliendo il reclamo proposto dagli amministratori e dai sindaci della Slia s.p.a., sigg.ri G.S., T.G., I. V., Z.A., Za.Gi., P.E. e R.P., contro il provvedimento del Tribunale che – su ricorso ex art. 2409 c.c. dei soci di minoranza Ra.Fr. e Ponteg s.r.l. e dopo aver disposto un’ispezione – li aveva revocati dalla carica, nominando in loro luogo un amministratore giudiziario, riformò il provvedimento impugnato, dichiarò interamente compensate fra le parti le spese processuali e condannò i ricorrenti al pagamento delle spese di ispezione e di amministrazione giudiziaria.

La Ponteg s.r.l. ha proposto ricorso straordinario per la cassazione dell’ordinanza, affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria, cui hanno resistito, con separati controricorsi, tutti i reclamanti.

Ra.Fr. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1) Con l’unico motivo di ricorso, la Ponteg s.r.l. lamenta di essere stata condannata al pagamento delle spese di amministrazione giudiziaria. Osserva, in primo luogo, che si tratta di spese sostenute nell’esclusivo interesse della Slia s.p.a.. che non possono gravare sui soci ricorrenti. Si duole, inoltre, della genericità dell’espressione adoperata dalla Corte capitolina, che non chiarisce quali ulteriori esborsi, al di fuori del compenso liquidato dal Presidente del Tribunale all’amministratore giudiziario, essa dovrebbe sostenere e deduce che, proprio a causa dell’indeterminatezza della condanna, le controparti hanno posto a suo carico tutte le spese sostenute dalla società nel periodo in cui è stata sottoposta all’A.G. Sostiene, infine, di aver versato, per tale titolo, in esecuzione dell’ordinanza impugnata, la somma di Euro 50.000 e chiede che gli amministratori ed i sindaci della Slia siano condannati a rimborsargliela.

2) Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si precisano.

2.1) Va premesso che questo collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento emesso ai sensi dell’alt 2409 c.c. nell’ipotesi in cui abbia ad oggetto la statuizione relativa alla condanna alle spese (fra molte, Cass. nn. 1571/09, 6805/07, 6365/01).

2.2) Ciò precisato, non v’è dubbio che la Corte territoriale abbia errato nel porre a carico della Ponteg le non meglio specificate "spese di amministrazione giudiziaria": costituisce, infatti, principio consolidato che il pagamento del compenso liquidato – con decreto del Presidente del Tribunale ex artt. 103 e 92 disp. att. c.c. – in favore dell’amministratore giudiziario va posto a carico della società, che si giova dell’attività di tale ausiliario del giudice, e non di coloro che hanno presentato il ricorso ex art. 2409 c.c. accolto (Cass. nn. 28232/08, 4034/03, 12180/97); a maggior ragione, non possono gravare sui ricorrenti le spese sostenute dalla società nel corso dell’amministrazione giudiziaria, sia che si tratti di spese ordinarie di gestione, sia che si tratti di spese straordinarie, ritenute necessarie dall’A.G. per eliminare le gravi irregolarità riscontrate dal Tribunale.

2.3) Non può invece trovare accoglimento la pretesa della Ponteg di ottenere dagli amministratori e sindaci della società il rimborso delle somme asseritamente versate per il titolo in esame, in esecuzione del provvedimento impugnato: a parte il rilievo che non v’è prova dell’avvenuto pagamento, l’unico soggetto passivamente legittimato rispetto a tale pretesa, ed eventualmente obbligato alla restituzione, è infatti la Slia s.p.a..

2.4) Va da ultimo precisato che l’intervenuto fallimento della società, dichiarato con sentenza del Tribunale di Roma dell’8.7.011, non ha determinato il venir meno dell’interesse all’impugnazione della Ponteg, la quale, ove abbia effettivamente già dato esecuzione al capo della decisione censurato, potrà richiedere alla fallita la ripetizione delle somme illegittimamente sborsate proponendo domanda di ammissione al passivo.

2.5) Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito ed, in accoglimento del ricorso, cassare il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di amministrazione giudiziaria.

Considerato che il ricorso per cassazione doveva essere necessariamente proposto dalla Ponteg nei confronti di tutti gli amministratori e sindaci della Slia s.p.a., sue controparti nel procedimento ex art. 2409 c.c., le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, elimina la condanna della ricorrente al Pagamento de,le spese di amministrazione giudiziaria; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di iegittimità.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-09-2011, n. 5311 Abilitazione all’insegnamento Istruzione pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con il ricorso di primo grado sono stati impugnati atti relativi alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2010;

– con la sentenza appellata il primo giudice ha declinato la giurisdizione richiamando l’orientamento al riguardo ripetutamente seguito dalle Sezioni unite di Cassazione (10 novembre 2010, n. 22805);

– di recente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dal cui avviso il Collegio non ha ragione di discostarsi, ha affermato che gli atti relativi alle graduatorie permanenti o ad esaurimento del personale scolastico esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l’assunzione, e che comunque sono configurabili soltanto diritti soggettivi la cui tutela è rimessa al giudice ordinario (12 luglio 2011, n. 11);

– alla stregua delle esposte ragioni, va respinto l’appello, con compensazione delle spese processuali del secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 2990 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate del secondo grado.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 17-10-2011, n. 7983 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il ricorso è fondato alla stregua delle seguenti considerazioni (peraltro già espresse in un analogo caso dalla Sezione con sentenza 30 settembre 2010 n. 32617 che qui viene di seguito riproposta).

Occorre – in linea generale – osservare che la mera presenza di un tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego è, di per sé, circostanza irrilevante, che acquista una sua specifica valenza, ai fini dell’esclusione dal concorso, solo quando il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica. Ciò soprattutto nell’ambito degli ordinamenti militari e/o assimilati, che si caratterizzano, tra l’altro, per la particolare rilevanza della "presenza fisica", sicché anche un tatuaggio può assumere rilievo ai fini dell’adozione di un giudizio di non idoneità al servizio.

Ciò posto, giova nondimeno precisare, sempre in linea generale, che la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere "rilevante" e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme, con conseguente onere per l’Amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 marzo 2009 n. 2394).

Nella fattispecie, l’Amministrazione ha fatto applicazione di una specifica disposizione regolamentare (art. 2 DM 155/2000 e punto 19 del DM n. 12751/2003), che considera causa di inidoneità al servizio nella Guardia di Finanza i "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme". Non ha però estrinsecato adeguatamente, in sede motivazionale, le ragioni per le quali il tatuaggio sia stato ritenuto deturpante per la sede in cui è allocato, specie considerato che, nel caso di specie, si tratta di tatuaggi coperti dall’uniforme.

Ne deriva che l’impugnato giudizio di inidoneità, fondato sul semplice riscontro del tatuaggio stesso deve ritenersi illegittimo (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 novembre 2009 n. 10763 e 30 giugno 2009 n. 6334).

Del resto, nel caso di specie, non si è tenuto conto che l’odierno ricorrente si è sottoposto ad una serie di sedute di laser terapia per eliminare il tatuaggio.

A ciò si aggiunga che recentemente il Consiglio di Stato si è espresso sulla questione (in via generale), facendo proprio un orientamento già suggerito da questa Sezione e rispetto al quale il Collegio non ha ragione di manifestare dissensi ed affermando, condivisibilmente, che:

A) il presupposto di fatto della mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra, che acquista una sua specifica valenza solo quando le dimensioni o i contenuti dell’incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero quando questa sia oggettivamente deturpante della figura o incompatibili con il possesso della divisa (cfr., da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 24 febbraio 2011 n. 1201);

B) il concetto di deturpamento è da porsi in collegamento con la possibilità che tali segni possano essere visti e suscitare quindi visivamente e psicologicamente un giudizio di disgusto o comunque negativo dell’aspetto fisicoestetico, di talchè quando tali tatuaggi sono collocati in posti coperti dell’uniforme, non possono assumere attitudine deturpante, proprio perché non percepibili (cfr., da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 2 marzo 2011 n. 1352);

C) questo sta a significare che la sussistenza delle affermata causa di non idoneità non si può desumere come fatto dall’Amministrazione dal mero riscontro dei tatuaggi in questione, dovendosi, invece valutare gli stessi in base alla loro visibilità (cfr Cons Stato, Sez. VI, 13 maggio 2010 n. 2950);

D) i segni impressi sulla cute potrebbero, per il vero, sempre alla luce della disciplina dettata bando, essere indice di personalità abnorme, ma tale evenienza non è ravvisabile nella fattispecie sia perché non risulta che siano stati esperiti gli accertamenti psichiatrici richiesti a tali fini dalla predetta normativa sia perché, in ogni caso, non v’è traccia di una motivazione in forza della quale è stato desunto, dall’esame del contenuto e delle dimensioni dei segni grafici, l’indice di una personalità abnorme dell’appellante e ciò rende senz’altro manchevole sotto il profilo motivazionale, il provvedimento di non idoneità per cui è causa (cfr Cons Stato, Sez. IV, 4 aprile 2007 n. 1520).

In relazione a quanto precede il ricorso in esame si manifesta fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (euro duemila/00).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 07-10-2011, n. 36384 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 26 febbraio 2010 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di detta città in data 6 settembre 2006 con la quale -per quanto qui rileva – B.B. (imputata per il reato di concorso in illecita detenzione a fini di spaccio di hashish) era stata condannata, previa concessione della circostanza attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e con l’aumento per la recidiva, alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa così diminuita per il rito, aumentava, in accoglimento dell’appello proposto dal P.G., la detta pena ad anni sei di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa, confermando nel resto la detta sentenza.

Ricorre personalmente l’imputata deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta nel diverso – e meno grave – reato di favoreggiamento personale e violazione della legge processuale penale ( art. 442 c.p.p.) per avere la Corte omesso – nell’operare la rideterminazione della pena conseguente all’accoglimento dell’appello proposto sul punto dal P.G. – la riduzione derivante dal rito premiale prescelto. Il ricorso è fondato soltanto in parte nei termini che seguono.

Quanto al primo motivo, la Corte di Appello, con argomentazioni assolutamente puntuali ed esenti da vizi logici, ha escluso la configurabilità del diverso reato di favoreggiamento personale prospettato dalla B. (tesi, oltretutto, già respinta dal giudice di primo grado) spiegando convenientemente le ragioni di tale inconfigurabilità.

La Corte ha infatti correttamente evidenziato come la condotta dell’imputata al momento dell’arrivo della P.G. presso l’abitazione della amica (e coimputata) F.A. ove la droga si trovava nascosta, non si era limitata ad una mera apprensione della sostanza stupefacente appartenente all’amica (si trattava, nella specie, di un quantitativo di gr. 187 di hashish) e successiva sparizione al fine di occultare le prove del reato di illecita detenzione commesso dalla F., ma si è concretizzata nell’occultare addosso a sè, dislocandole in varie parti del corpo, la droga prelevata.

Tale comportamento è stato correttamente qualificato come ipotesi di concorso nella illecita detenzione dello stupefacente, risultando evidente a giudizio della Corte quali fossero le reali finalità della B.: quelle di conservare la droga per poi recapitarla in una più propizia occasione alla F. in vista di un successivo smercio.

Invero questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale in tema di illecita detenzione di stupefacenti, la condotta costituita dal subitaneo tentativo di disfarsi della droga all’atto dell’irruzione in una abitazione delle forze dell’ordine non è di per sè dimostrativo, in assenza di altri indici significativi, di un previo accordo con la persona ivi abitante, della detenzione dello stupefacente, ben potendo la stessa condotta essere interpretata come l’atteggiamento di chi, spontaneamente o su sollecitazione del detentore, si risolva ad aiutarlo a sottrarsi alla sua responsabilità penale. Tuttavia perchè possa fondatamente parlarsi di condotta di favoreggiamento – esclusa per effetto della cd.

"clausola di riserva" contenuta nell’incipit della norma codicistica – occorre che l’aiuto venga prestato nell’interesse esclusivo dell’autore del reato principale, mentre laddove venga prestato, o semplicemente offerto, per uno scopo di profitto, proprio dell’agente medesimo, pur se comune a quello di detto autore o di terzi, e prima o durante la commissione del reato principale, ricorre l’ipotesi di concorso nel reato stesso.

Occorre, in altri termini, che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, nè oggettivamente nè soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto (Cass. Sez. 5^ 17.1.2007 n. 4997, Accardi ed altri, Rv. 247324; Cass. Sez. 6^ 18.2.2008 n. 21439, Mori,. Rv. 240062). Va pertanto disatteso il primo motivo di ricorso.

E’ invece fondato il motivo riguardante l’omessa diminuzione della pena (erroneamente non effettuata dal giudice di appello) che – tenuto conto della obbligatorietà della riduzione nella misura di un terzo conseguente alla scelta del rito abbreviato – può essere disposta di ufficio da questa Corte, rientrando tale possibilità nei poteri del giudice di legittimità. La pena inflitta dalla Corte di Appello va pertanto ridotta nella misura finale ex art. 442 c.p.p., di anni quattro di reclusione ed Euro 17.333,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta che ridetermina in anni quattro di reclusione ed Euro 17.333,00 di multa;

rigetta nel resto il ricorso.

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