Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 25-10-2011, n. 38732 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il G.i.p. del Tribunale di Pisa, con sentenza in data 26 novembre 2009 resa all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava J. N. e Z.R. colpevoli dei delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, con riferimento alla detenzione di gr. 161,265 di cocaina e art. 337 c.p., per esseri opposti ai Carabinieri che stavano procedendo al loro arresto.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 9.11.2010, assolveva J. dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto. Evidenziava il Collegio che la presenza del prevenuto presso il capanno ove si trovavano Z. ed un altro soggetto rimasto non identificato – luogo ove i militari aveva rinvenuto la somma di Euro 5.840 in contanti, un bilancino di precisione, 24 involucri termosaldati contenenti cocaina, altri quantitativi di cocaina, 6 telefoni cellulari, 10 schede telefoniche ed una altra bilancia di precisione – si giustificava in ragione delle condizioni di salute del prevenuto, il quale era da poco rimasto vittima di un incidente e camminava con l’ausilio di stampelle. Segnatamente, la Corte territoriale dava credito alla versione dei fatti riferita dall’imputato, il quale aveva detto di essersi recato presso il capanno solo per ottenere aiuto da parte di alcuni connazionali di sua conoscenza e di non essere coinvolto nella attività di confezionamento della droga alla quale aveva pure assistito. La Corte distrettuale rilevava poi che addosso all’imputato non erta stato trovato nè il denaro nè lo stupefacente.

Con riferimento alla posizione di Z., la Corte di Appello di converso confermava la sentenza di condanna resa dal primo giudice.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello, con esclusivo riguardo alla posizione di J.N., ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze. La parte, con unico motivo, deduce la mancanza ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Il ricorrente osserva che si è proceduto nelle forme del rito abbreviato e che il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto risulta totalmente utilizzabile ai fini del decidere. Il Procuratore territoriale rileva che la Corte di Appello, in relazione al delitto di resistenza, ha ritenuto che a causa delle proprie condizioni fisiche l’imputato non potesse esercitare violenza fisica.

Osserva il deducente che detta motivazione è solo apparente, atteso che dal predetto verbale risulta che anche J., unitamente ai connazionali, assunse un comportamento aggressivo nei confronti dei militari operanti; e che le condizioni di J. non fossero affatto invalidanti.

Con riguardo poi alla pronuncia assolutoria relativa al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, il Procuratore Generale ricorrente considera che sfugge un legame logico tra la condizione fisica dell’imputato – che si avvaleva di stampelle per la deambulazione – e la ritenuta impossibilità di procedere al confezionamento di dosi di cocaina; ciò in quanto detta attività può svolgersi anche da seduti. Rileva che presso il capanno ove si trovava J. vennero rinvenuti tutti gli strumenti necessari al confezionamento di dosi da strada: la sostanza stupefacente, le bilance di precisione, le bustine di cellophane ed una significativa somma di denaro contante. Considera, inoltre, l’esponente che la circostanza che la droga non sia stata trovata addosso al prevenuto non appare conducente, atteso che il predetto strumentario, rinvenuto all’interno del capanno, era a disposizione di tutti i soggetti presenti sul posto, compreso J.. Conclusivamente, la parte si duole del fatto che la Corte territoriale, a fronte del richiamato quadro probatorio, abbia dato credito alla giustificazione offerta dall’imputato, il quale aveva riferito di essersi trovato nel capanno solo per chiedere aiuto agli amici, senza procedere al vaglio critico del predetto assunto difensivo.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione Z.R., deducendo la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla affermazione di penale responsabilità del prevenuto rispetto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La parte ritiene che i verbalizzanti abbiano riferito genericamente il fatto per cui si procede, senza specificare la condotta in concreto posta in essere da ciascun imputato. Ritiene l’esponente che la Corte di Appello, a fronte di tale specifico motivo di doglianza, non abbia offerto alcuna risposta.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Osserva la parte che la Corte territoriale non ha preso posizione sul punto, a fronte di specifica doglianza contenuta nei motivi di appello.

Motivi della decisione

4. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale risulta fondato.

4.1 Si osserva, primieramente, che la Corte di Appello di Firenze, nella sentenza oggi impugnata, in realtà omette di esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto di mandare assolto J.N. dal reato di resistenza a pubblico ufficiale. Si registra, pertanto, sul relativo capo, la mancanza di motivazione dedotta dal ricorrente.

E’ poi appena il caso di rilevare che il generico riferimento al fatto che il prevenuto deambulasse con l’ausilio di stampelle non appare in termini conferente, per escludere la sussistenza della condotta aggressiva che si ascrive al prevenuto.

4.2 Con riferimento, poi, alla pronuncia assolutoria resa dalla Corte territoriale nei confronti di J., rispetto al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, deve rilevarsi che il sintetico apparato giustificativo riportato nella sentenza impugnata presenta l’insanabile frattura logica evidenziata dal Procuratore Generale:

non si registra, invero, alcun nesso di derivazione logica, fra la condizione fisica del prevenuto – che si avvaleva di stampelle per la deambulazione – e la ritenuta impossibilità di procedere al confezionamento di dosi di cocaina, avvalendosi dello strumentario rinvenuto presso il capanno ove J. si trovava. E deve pure rilevarsi che le condizioni fisiche del prevenuto neppure paiono conferenti a supportare le dichiarazioni difensive dell’imputato, circa la dedotta estraneità di J. rispetto alla condotta criminosa che si consumava presso il capanno, sino al sopraggiungere dei Carabinieri.

4.3 Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, nei confronti di J.N., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, per nuovo esame della regiudicanda.

5. Il ricorso proposto da Z. risulta inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

5.1 Con il primo motivo la parte si limita a prospettare, del tutto genericamente, una mera rilettura del compendio indiziario, censito dai giudici di merito, in relazione alla affermazione di penale responsabilità dell’imputato rispetto al delitto di cui all’art. 337 c.p.. E’ appena il caso di rilevare, al riguardo, che nella sentenza viene precisato: che alla vista dei Carabinieri i tre uomini che si trovavano presso il capanno tentarono di darsi alla fuga, tanto che i militari si posero all’inseguimento dei fuggitivi; e che il soggetto di poi identificato in Z.R., venne notato mentre gettava a terra una somma di denaro.

5.2 Del pari inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso, con il quale la parte deduce l’omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per manifesta infondatezza. Si osserva, al riguardo, che la contestazione di cui al capo A) della rubrica riportata nella sentenza impugnata fa espresso riferimento a 161,265 grammi di cocaina; e che nella motivazione della sentenza viene specificato che la droga si trovava in parte all’interno di svariati involucri termosaldati e che i prevenuti avevano la disponibilità di denaro contante e di un apparato strumentale servente al confezionamento in dosi dello stupefacente. In tali termini, la decisione impugnata soddisfa l’obbligo motivazionale relativo al mancato riconoscimento della invocata attenuante.

5.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da Z.R. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di J.N. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze; dichiara inammissibile il ricorso di Z.R. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 16-12-2011, n. 3211

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, proprietari di un immobile nel Comune di Barzanò, espongono:

– che la loro proprietà confina con l’area della società controinteressata, su cui insiste un fabbricato adibito a garage e deposito automezzi, con annessa una pompa di benzina, per il rifornimento di camions;

– che l’area dei controinteressati ricade in zona C 6 destinata a verde privato, ove non sono ammesse destinazioni produttive e attività insalubri di seconda classe;

– di aver notato nel luglio del 2010 l’avvio di lavori interessanti il fabbricato, che hanno comportato l’apertura di un lato del capannone e l’installazione all’interno dello stesso di una attività di autolavaggio, con un percorso rotatorio;

– di essere venuti a conoscenza, dopo l’accesso agli atti, che le opere sono state realizzate in forza di d.i.a. del 26.4.2010, avente ad oggetto la realizzazione di tavolati interni e una nuova apertura del capannone, al fine di installare un impianto di autolavaggio per il quale sono stati rilasciati anche i seguenti provvedimenti: l’autorizzazione paesaggistica del 19.7.2010, per opere esterne; il nulla osta provinciale per l’accesso carraio in data 20.7.2010; l’autorizzazione comunale per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui di impianto produttivo e industriale e la d.i.a.p. ex L.R. 1/2007 presentata in data 5.8.2010, su cui si è formato il silenzio assenso.

Avverso gli atti indicati in epigrafe i ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame, articolando le seguenti censure:

– violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; della L. 241/90, della L. 1150/1942, del DM Lavori Pubblici 1444/1968; del D. lvo 152/2006; del DPR 380/2001, del R.D. 1265/1934, del D.M. Sanità 5.9.1994, delle LL:RR. Lombardia 12/2005 e 7/2008;

– violazione e falsa applicazione del PGR del Comune di Barzanò;

– violazione e falsa applicazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Barzanò;

– eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento dei fatti, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, illegittimità derivata:

è stato realizzato un impianto di autolavaggio incompatibile con la destinazione di zona.

L’attività rientra tra quelle insalubri di II classe, in contrasto con la disciplina regolamentare di zona: l’impianto infatti determina formazione di scarichi inquinanti.

Vi sarebbe la violazione del piano di zonizzazione acustica del comune, dal momento che il rumore si attesta intorno a 101,05 decibel.

Si sono costituiti in giudizio il Comune e la società controinteressata, sollevando eccezioni di inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto.

Con ordinanza n. 327 del 1 febbraio 2011 l’ARPA è stata incaricata di accertare se l’impianto producesse emissioni inquinanti sotto il profilo dell’eventuale produzione di reflui fortemente nocivi. Si è chiesto altresì al Comune di effettuare accertamenti circa l’orario dell’attività di autolavaggio.

La relazione del Comune è stata depositata in data 28 febbraio 2011.

Con motivi aggiunti depositati in data 4 maggio 2011 parte ricorrente ha impugnato la relazione a firma del Sindaco di Barzanò del 23.3.2011, l’atto di autocertificazione del 26.04.2010 con cui i controinteressati hanno attestato che l’intervento edilizio rispetta il Regolamento d’Igiene e la dichiarazione autocertificativa di agibilità del 04.08.2010 sottoscritta dai contro interessati, nonché la denuncia di inizio attività imprenditoriale – DIAP.

Anche rispetto ai motivi aggiunti si sono costituiti il Comune e la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 829 del 19 maggio 2011, la domanda cautelare veniva respinta, "in assenza di un accertamento da parte dell’Autorità competente, in merito al superamento dei limiti acustici indicati nella perizia allegata alla domanda edilizia".

La relazione dell’Arpa è stata depositata in 24 giugno 2011.

Il ricorso è stato poi trattenuto in decisione all’udienza del 20 ottobre 2011.

Motivi della decisione

1) Vengono impugnati, con l’iscritto ricorso e i motivi aggiunti, gli atti in forza dei quali la società Bonfanti ha installato, all’interno di un capannone, un impianto di autolavaggio.

Va puntualizzato che la società Bonfanti svolge un’attività di autotrasporti per conto terzi e il capannone in cui è stato installato l’impianto è utilizzato come autorimessa per i veicoli, in zona C6 – verde privato.

2) Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune, in quanto il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.

Le censure del ricorso principale e dei motivi aggiunti possono essere esaminate congiuntamente, vertendo sugli stessi profili di illegittimità, in parte relative a profili edilizi, in parte ad aspetti ambientali.

2.1 Afferma parte ricorrente nel primo motivo, sia del ricorso sia dei motivi aggiunti, che le opere edilizie realizzate avrebbero comportato un mutamento di destinazione d’uso da semplice autorimessa per mezzi funzionali all’attività di autotrasporto a stazione per autolavaggio, con il passaggio ad una diversa categoria urbanistica funzionale.

La nuova destinazione d’uso per attività di autolavaggio sarebbe incompatibile con la disciplina di zona dettata dal P.R.G. ed in particolare con l’art. 44 delle N.T.A. che disciplina le zone a verde privato: l’attività di autolavaggio ha carattere industriale, incompatibile con la destinazione di zona.

La censura non può essere accolta.

Trova applicazione nel caso di specie l’44.4 delle NTA, che, in deroga alla disciplina generale dettata dalla stessa disposizione (secondo cui è ammessa l’attività di servizio non nocivo e non molesto e con esclusione delle lavorazioni insalubri di prima e seconda classe dell’art 216 TULS), prevede "per gli edifici con destinazione d’uso produttiva e/o terziaria individuati nella tavola di azzonamento con la lettera M e per quelli non individuati e utilizzati con destinazione d’uso produttiva e/o terziaria vedasi zona B1 punto 4"… "la possibilità di essere oggetto solo di interventi finalizzati all’utilizzazione per attività artigianali di servizio".

L’area e l’immobile stesso sono utilizzati per il deposito dei mezzi pesanti e l’impianto, collocato all’interno del capannone, è posto a servizio dell’attività esistente.

Ritiene il Collegio che proprio la collocazione dell’impianto di autolavaggio all’interno del capannone confermi la sua destinazione a servizio dell’attività, ammessa dalle norme pianificatorie, e renda quindi scevro da vizi il titolo edilizio.

Ciò che non è consentito è l’utilizzo dell’impianto da parte di mezzi non utilizzati dalla società Bonfanti; nel caso in cui ciò venga accertato, l’Amministrazione dovrà adottare i provvedimenti inibitori, relativamente e limitatamente all’attività esercitata.

Mentre il titolo edilizio che ha per oggetto l’installazione di un impianto utilizzato esclusivamente per i mezzi di trasporto dell’attività dell’impresa non è illegittimo, in quanto la sopra citata norma delle NTA consente l’edificazione con una destinazione a servizio dell’attività esistente.

2.2 Sostiene parte ricorrente, nella seconda parte del primo motivo del ricorso (ripetuto poi nel terzo punto dei motivi aggiunti) l’illegittimità dell’attività esercitata per violazione dell’art. 216 del R. D. 1265/1934 e del D. M. 05/09/1994 (sostitutivo del D. M. 02/03/1987) trattandosi di attività classificata insalubre di seconda classe, nonché obiettivamente nociva e molesta (ed in contrasto anche con gli artt. 39 e 44 del N.T.A. del P.R.G.): la natura produttiva dell’impianto in questione emergerebbe dalla stessa autorizzazione all’allacciamento dello scarico in fognatura del 30 luglio 2010 espressamente intitolata per "reflui produttivi relativi all’insediamento industriale sopra citato ubicato in via Sirtori, fg 4 mapp 3770".

I ricorrenti sottolineano inoltre che l’attività di autolavaggio in esame comporterebbe la produzione di reflui fortemente nocivi ed è assimilabile ad una attività industriale ovvero ad attività ritenute dalla legge insalubre di seconda classe.

Anche queste censure sono infondate.

In base alle relazioni prodotte dal Comune e dall’ARPA emerge che l’attività è svolta nel rispetto degli orari consentiti e che "le emissioni rispettano i limiti di cui alla tab. 3 all. 5 D. Lvo 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura".

Si deve quindi ritenere che l’attività, sia per le caratteristiche dell’impianto, sia per la tipologia di reflui, non può essere equiparata ad un autolavaggio industriale, né ad una attività insalubre.

Ciò porta a ritenere priva di fondamento la censura, in quanto basata su mere asserzioni che nel corso del giudizio sono state confutate.

2.4 Sostiene parte ricorrente nel punto 2.2) del ricorso (motivo poi riproposto nel punto quattro dei motivi aggiunti), che l’attività, nociva e molesta, violerebbe l’art 39 delle N.T.A. che esclude a priori (anche prescindendo dalla natura produttiva dell’impianto in questione) tutte le attività insalubri e qualunque attività nociva e molesta.

Sarebbe altresì violato il piano di zonizzazione acustica, dal momento che l’attività di autolavaggio si svolge dalle 7:00 alle 22:00 per sette giorni alla settimana e quindi anche in orari serali e anche nei giorni festivi incidendo sulla pace e sulla tranquillità della zona (motivo riproposto anche nella punto 5 dei motivi aggiunti). Sul punto appare significativa la stessa relazione revisionale di impatto acustico redatta dalla dott.ssa Regalia (doc. 4 pag. 11) che individua in 95 i decibel prodotti dal tunnel di autolavaggio che salgono a 105,5 in fase di asciugatura.

Anche queste censure non meritano accoglimento.

Quanto alla natura di attività insalubre, è sufficiente richiamare quanto osservato al punto precedente.

Rispetto invece al profilo delle immissioni acustiche, si deve osservare che il dato riportato si riferisce al rumore interno al capannone, tra l’altro dotato di pareti insonorizzate, che non può coincidere con quello percepito dai ricorrenti, che non hanno sul punto provato il superamento, al di fuori del capannone, dei limiti in materia di immissioni acustiche.

3) Rimangono da esaminare due profili di illegittimità sollevati nei motivi aggiunti.

3.1 Nel secondo punto, si sostiene che con l’atto del 23.2.2011 il Sindaco avrebbe voluto confermare la legittimità dell’attività di autolavaggio. Ad avviso del Collegio l’atto non ha natura provvedimentale, trattandosi di una lettera accompagnatoria alla relazione redatta in ottemperanza ad una ordinanza istruttoria.

Il motivo è quindi inammissibile.

3.2 Nel quinto motivo si lamenta la carenza istruttoria, in quanto l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto acquisire il parere dell’ARPA.

Anche questa censura non merita accoglimento, dal momento che la D.I.A.P. era corredata di tutte le certificazioni necessarie, mentre nessuna disposizione richiede un parere preventivo dell’ARPA.

4) In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.

La complessità della situazione di fatto giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-06-2012, n. 9957

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La soc. Agenzia Verde convenne innanzi al Tribunale di Roma il Comune di Roma prospettando di aver ricevuto e portato a termine numerosi incarichi di progettazione della risistemazione di aree urbane a verde e di non aver ricevuto il pattuito compenso nè le convenute possibilità di sfruttamento pubblicitario e quindi chiese la condanna del Comune a corrispondere l’equivalente indennitario per inadempimento o quantomeno l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento che il Comune aveva da quei progetti ricavato. Il Tribunale di Roma accolse la domanda subordinata e condannò il Comune a pagare la somma di Euro 178.608. La sentenza venne appellata in via principale dalla Agenzia Verde, che chiese la condanna al pagamento dei risarcimenti da danno emergente e lucro cessante o comunque un incremento del quantum della subordinata, ed in via incidentale dal Comune, che eccepì ancora una volta la inammissibilità della subordinata L. n. 144 del 1989, ex art. 23, comma 4 di conversione del D.L. n. 66 del 1989. La Corte di Roma con sentenza 17.11.2008 ha rigettato l’appello principale – ribadendo la inesistenza assorbente del contratto inter partes e la sua insostituibilità con carteggi o delibere – ed ha accolto l’appello incidentale, quindi dichiarando improponibile per carenza di residuante la domanda subordinata a fronte della sola azione diretta verso il funzionario, quale esperibile ai sensi del richiamato D.L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Agenzia Verde con atto del 24.2.2009 contenente due motivi, ricorso resistito dal Comune di Roma con controricorso del 3.4.2009. Agenzia Verde ha depositato memoria finale ed il suo difensore ha discusso oralmente il ricorso.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, nessuna delle due censure meritando condivisione, il ricorso debba essere rigettato.

Il ricorso in primo luogo censura la falsa applicazione delle norme ad una vicenda di contratto complesso e misto, contenente sia la previsione di un incarico di progettazione verso compenso sia la stipula di un contratto di sponsorizzazione per il quale il Comune garantiva un ritorno di immagine allo sponsor attraverso l’assenso a collocare targhe o manifesti pubblicitari di interesse: tale contratto ad avviso della ricorrente era esonerato dall’osservanza della normativa sui LL.PP. e dalla applicazione della evidenza pubblica (D.Lgs. 30 del 2004, art. 2) e, neanche prevedendo alcun impegno di spesa, era esonerato da formule pubbliche di redazione.

Il ricorso in secondo luogo lamenta la mancata applicazione dell’art. 2041 c.c. per falsa applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4 posto che si trattava di un contratto a forma libera senza impegni di spesa per l’Amministrazione e che comunque, quand’anche la norma fosse stata applicabile, l’arricchimento era risultato indiscutibile dato che tutti i progetti sottoposti erano stati approvati con delibere di G.M., i lavori progettati erano stati eseguiti, erano state ratificate le iniziative del Dirigente.

Osserva il Collegio che la prima censura, alla cui base vi è la riproposizione della domanda sostanziale di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune e di condanna al risarcimento dei danni patiti (danno emergente e lucro cessante), è priva di fondamento, avendo rettamente la Corte di merito affermato che un contratto che si assume essere stato concluso con la Pubblica Amministrazione doveva essere stipulato in forma scritta, forma imposta ad substantiam, insuscettibile di equivalenti di sorta e la cui assenza determina la nullità del preteso accordo.

E tanto non può non valere anche per quei contratti che, in tesi, non prevedano un immediato impegno di spesa da parte dell’Ente ma che nondimeno abbiano un chiaro ed evidente contenuto patrimoniale.

Che, invero, il contratto di "sponsorizzazione" – anche prima della previsione quale modello possibile per l’affidamento di incarichi da parte della P.A. (L. n. 449 del 1997, art. 43 richiamato dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 9 su cui vd. S.U. 22492 del 2004) – avesse un carattere di rilievo patrimoniale, comportando l’assunzione di reciproche obbligazioni, è dato indiscutibile nelle affermazioni di questa Corte (vd. Cass. 5086 del 1998, 7083 del 2006 e 18218 del 2009).

E da tanto discende la conseguenza per la quale era indiscutibilmente necessario che la conclusione tra società e Comune di siffatti accordi – riferibili alle delibere degli anni 1996 e 1997 citate a pag. 12 del ricorso – avvenisse nelle forme di cui all’art. 56 della vigente ed applicabile L. n. 142 del 1990 (disposizione applicabile prima della sua abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 267 del 2000): da ultimo, sulla ribadita soluzione della questione, questa Corte ha pronunziato con le sentenze n. 19066 del 2011, n. 10299 del 2010 e 27407 del 2008. Bene ha dunque la Corte di Roma affermato la nullità di alcun impegno informalmente assunto, sulla base di alcune previe delibere ma senza la pubblica redazione dell’atto.

La seconda censura, che fonda sulla disattesa invocazione subordinata dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 2041 c.c., è del pari infondata.

La Corte di merito ha rettamente affermato la improponibilità della domanda ex art. 2041 c.c. rivolta all’Ente locale per progettazioni commissionate senza alcun previo impegno di spesa nè copertura finanziaria, e per l’attribuzione di diritti alla riproduzione di proprie ed altrui immagini pubblicitarie, come imposto dal previgente D.L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4 convertito nella L. n. 144 del 1989 (norma infine approdata nel D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 191 e 194): tale improponibilità, come ha rammentato la Corte di Roma, deriva dal fatto che dette norme, impositive in tali ipotesi di sole azioni dirette nei confronti del funzionario deliberante, hanno fatto venir meno la necessaria residuante dell’azione nei riguardi dell’Ente locale (in tal senso, e tra le ultime, Cass. n. 4216 del 2012, n. 9080 del 2011, n. 12880 e n. 21242 del 2010).

Nè appare condivisibile l’osservazione di Agenzia Verde per la quale l’operatività dell’art. 23, comma 4 in discorso sarebbe nella specie esclusa dal fatto che le delibere del 1996 e del 1997 e l’intesa comunque sulla loro base intercorsa non prevedevano alcun impegno di spesa da parte dell’Amministrazione comunale, sì che, anche ove fosse esclusa per difetto di forma la sussistenza de contratto e della obbligazione diretta dei Comune per l’esecuzione del suo disposto, nondimeno l’Ente sarebbe rimasto direttamente esposto per l’arricchimento ingiustificato derivante dalla utilizzazione di progetti previsti nelle delibere.

Ed invero, e come già considerato da questa Corte (Cass. 2832 del 2002 e 10640 del 2007) il meccanismo di imputazione diretta delle obbligazioni stipulate dagli amministratori, dirigenti e funzionar degli enti locali – e la conseguente esclusione di alcuna responsabilità sussidiaria degli enti stessi nei casi in cui le prestazioni invalidamente pattuite siano state comunque acquisite – non è affatto correlata alla sola ipotesi di una delibera valida ma sfornita della copertura finanziaria di legge ma è comunque operativa le volte in cui l’accordo intercorso, comportante un rilievo patrimoniale per l’Ente, difetti delle condizioni di giuridica riferibilità ad esso (il difetto della forma scritta ad substantiam). E la ragionevolezza di siffatta interpretazione è di tutta evidenza proprio in relazione alla vicenda sottoposta, ove amministratori deliberarono incarichi di progettazione senza alcuna formalità pur essendo detti incarichi assunti come fonte di obbligazioni per il Comune (ed il cui inadempimento è infatti causa petendi delle domande risarcitorie proposte in via principale). La nullità delle intese verbali che sarebbero seguite a quelle delibere, quindi, rese riferibili le correlate obbligazioni ai soli amministratori che le rilasciarono e preclude oggi la proposizione della azione subordinata ex art. 2041 c.c. nei riguardi del Comune.

Rigettato il ricorso, le spese del giudizio sostenute dal controricorrente Comune graveranno sulla società ricorrente e si liquidano in relazione al valore dichiarato della controversia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società Agenzia Verde ricorrente a corrispondere al Comune di Roma per spese di giudizio la somma di Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 288

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno prot. 0000072 del 9.6.2010 con il quale il sig. V.M. è stato escluso dalla procedura selettiva riservata al personale volontario per l’accesso all’occupazione di Vigile del Fuoco permanente indetta con il D.M. 3747/2007, per deficit dell’acutezza visiva (OD 7/10 e OS 2/10) e per obesità di I° grado (peso corporeo kg. 98m altezza cm. 170,5: IMC 33,71 kg/mq).

Avverso il provvedimento impugnato sono state proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, deducendo: – la violazione dell’art. 1, co. 1, lett. f), punto 1), del DM n. 78/2008, in quanto il ricorrente ha un visus diverso da quello accertato dall’Amministrazione (cfr. certificazione del Dr. G. Greco del 22.7.2010: OD 10/10 e OS 9/10); – l’erroneità del giudizio inerente alla presunta obesità del ricorrente, posto che l’Amministrazione ha commesso errori nella misurazione dell’altezza del candidato (sbagliando di ben due centimetri) e non ha tenuto conto del rapporto tra massa grassa e massa magra e della struttura ossea robusta del candidato; – la contraddittorietà tra il giudizio contestato e quanto accertato nel corso degli anni dalla Commissione medica di Firenze.

Ritenuto che le censure indicate risultano infondate in quanto: – dalle risultanze degli accertamenti eseguiti dall’Amministrazione e dagli atti depositati in giudizio in allegato alla nota dell’Amministrazione in data 29.11.2010, emerge che il giudizio di non idoneità è stato espresso nel rispetto della disciplina della procedura selettiva e all’esito degli accertamenti del caso; – pur a voler prescindere dal profilo inerente all’acutezza visiva, il giudizio espresso in relazione all’IMC del ricorrente risulta senz’altro corretto in quanto non è contestato in giudizio che l’altezza del ricorrente (cm. 170,5) sia stata misurata mediante altimetro sottoposto a controlli con piombatura e punzonatura dell’ufficio Metrico e del Saggio e Marchio di Roma, seguendo le modalità di misurazione disciplinate dall’art. 1 del DPR n. 1008/1985, mentre l’IMC è stato calcolato matematicamente, ai sensi dell’allegato A) al DM n. 78/2008, tenendo conto del peso corporeo e dell’altezza.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.