Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 27-05-2011, n. 21369

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rtato al ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 09.12.2010 il Tribunale di Roma confermava in sede di riesame l’ordinanza di custodia domiciliare emessa dal GIP il 18.11.2010 nei confronti di D.R.V., accusato di concussione perpetrata abusando della sua qualità di ufficiale di polizia nel Commissariato di Roma Prenestino.

Rilevava in particolare il Tribunale che sussistevano nella specie sia i gravi indizi, desumibili dalle dichiarazioni del concusso, dai risultati intercettivi e dagli accertamenti di P.G., sia le esigenze cautelari, correlate alle modalità dei fatti e ad alcuni esiti intercettivi, e non escluse dalla sospensione dalle funzioni, stante la sua dipendenza proprio dal provvedimento cautelare e l’esistenza comunque di una rete di connivenze e complicità all’interno delle forze di polizia.

Propone ricorso il D.R. a mezzo del difensore, deducendo:

1)- sui gravi indizi, la sussistenza di molteplici ragioni di inattendibilità del racconto del demandante presunto concusso;

2)- sulle esigenze cautelari, che la loro sussistenza è stata affermata in modo sostanzialmente apodittico.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto:

– in punto gravi indizi, pretende in sostanza di contrapporre alla valutazione delle risultanze procedimentali non illogicamente operata dal Tribunale, una propria valutazione alternativa, basata in larga parte su illazioni o sulla pretermissione di circostanze acquisite in atti (quale, in particolare, la correlazione, riferita dal concusso D., della richiesta del viaggio in Egitto con la finalità di "evitare ulteriori interventi sul suo locale");

– in punto esigenze cautelari, allega un’apoditticità contraddetta dal tenore del provvedimento impugnato, che sottolinea in modo del tutto logico (e contrastato assertivamente nel ricorso), da un lato, come le modalità dei fatti depongano per una consuetudine alla concussione e il connesso pericolo di recidivanza non sia scongiurato dalla sospensione dalle funzioni (correlata proprio alla misura restrittiva e non idonea a neutralizzare l’emersa rete di connivenze e complicità all’interno della forza di Polizia) e, dall’altro, come l’indagato abbia già in concreto cercato di inquinare le prove (v. il contenuto della conversazione intercorsa il 05.05.2010 fra il coindagato D.C. e l’agente R.G.).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-10-2011, n. 21476 rapporto di lavoro

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bari ha rigettato il gravame proposto dalla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl, succeduta alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, nei confronti di R.D., dipendente cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1998, confermando l’accoglimento della domanda del lavoratore avente ad oggetto il pagamento di differenze del trattamento di fine servizio per omesso computo di alcune voci retributive.

La Corte ha ritenuto fondata la domanda di computo, nell’indennità di buonuscita e nel trattamento di fine rapporto, di dette voci, osservando che la retribuzione da prendere a base del calcolo dell’indennità di buonuscita doveva intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l’indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 c.c., e che il suddetto criterio di onnicomprensività poteva essere derogato solo da contratti o accordi successivi alla L. n. 297 del 1982, a condizione che la deroga fosse espressamente prevista in modo chiaro ed univoco, ovvero che, in caso di richiamo a clausole di contratti precedenti che avessero previsto tale deroga, le clausole richiamate fossero state riformulate con l’esplicita menzione della conoscenza della preesistente nullità, condizioni che non si verificavano nella fattispecie in esame.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl affidandosi a tre motivi di ricorso cui resistono con controricorso gli eredi dell’intimato.

La società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., eccependo la nullità del controricorso per violazione dell’art. 370 c.p.c, non essendo stata effettuata la notifica nel domicilio eletto presso lo studio di uno dei difensori della società, bensì presso l’altro difensore, non domiciliatario.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di nullità del controricorso in quanto notificato in luogo diverso da quello presso il quale la società ricorrente aveva eletto domicilio, considerato che, in base al principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo ( art. 156 c.p.c., comma 3), la nullità deve ritenersi sanata, avendo la ricorrente comunque replicato al contenuto dell’atto (vedi memoria ex art. 378 c.p.c.) e dimostrato così di averne avuto piena conoscenza (Cass. n. 6152/2005).

1.- Con il primo motivo si denuncia motivazione insufficiente in ordine a circostanza decisiva per la risoluzione della controversia, sostenendo che gli accordi aziendali presi in esame dalla Corte territoriale avevano istituito un nuovo compenso per il personale dipendente, prevedendo, per lo stesso compenso, una legittima deroga al principio dell’onnicomprensività. 2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c., chiedendo a questa Corte di stabilire se "la genericità delle locuzioni adoperate in un contratto deve indurre il giudice del merito ad indagare le reali intenzioni dei contraenti attribuendo, ove possibile, comunque un senso alle clausole stesse, secondo l’interpretazione ritenuta maggiormente attendibile". 3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 24 e 6 del ccnl 23.7.1976, chiedendo a questa Corte si stabilire se "per il periodo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri si applicava la disciplina dell’indennità di buonuscita di cui al combinato disposto di cui agli artt. 24 e 6 del ccnl 23.7.1976 e non quella di cui all’art. 2120 c.c., vecchia formulazione". 4.- Tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Deve, infatti, ribadirsi, come da questa Corte più volte affermato, che il principio di omnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 2121 c.c. (nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità, poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione, con conseguente nullità, ai sensi dell’art. 2121 c.c. e dell’art. 1419 c.c., delle clausole contrattuali che escludono espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa.

Si è precisato, inoltre, che i compensi aventi tali caratteristiche vanno computati, altresì, anche ai fini del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendosi escludere che le clausole collettive nulle per contrarietà al principio di omnicomprensività di cui all’art. 2121 c.c. (vecchio testo), possano rivivere nel contesto normativo conseguente all’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, in cui, peraltro, la deroga a tale regola da parte dell’autonomia collettiva può essere effetto solo di contratti o accordi successivi e sempre che detti accordi o contratti prevedano espressamente tale deroga, ovvero, in caso di richiamo a clausole di contratti previgenti che prevedevano tale deroga (clausole da considerarsi nulle con riferimento alla disciplina anteriore alla citata novella n. 297 del 1982), riformulino le clausole richiamate con l’esplicita menzione della conoscenza della preesistente nullità (cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n. 26096/2007, Cass. n. 22061/2006 e più recentemente, Cass. n. 23066/2010, Cass. n. 6514/2010, Cass. n. 23765/2009, Cass. n. 23879/2009).

E’ stato altresì chiarito nelle decisioni da ultimo citate che l’applicazione degli indicati principi non costituisce effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ma dell’attrazione delle disciplina dell’indennità di buonuscita (già regolata dagli artt. 26 e 27, All. A al R.D. n. 148 del 1931) nella regola dell’omnicomprensività secondo i criteri fissati dagli artt. 2120 e 2121 c.c., (vecchio testo), prima, e dal nuovo testo introdotto dalla L. n. 297 del 1982, poi, con il conseguente effetto abrogativo di tutte le norme "che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate" e la nullità delle difformi previsioni della contrattazione collettiva regolante la materia del trattamento di fine rapporto (art. 4, commi 10 e 11, L. cit.).

5.- Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l’affermazione che "il principio dell’omnicomprensività della retribuzione, adottato dall’art. 2120 c.c., comma 2, nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, benchè derogabile, comporta che, se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti una eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco", eccezione che, nella specie, non era dato riscontrare sulla base degli accordi aziendali in forza dei quali erano stati erogati i compensi di cui si discute, posto che si trattava di accordi che richiamavano sostanzialmente le clausole di accordi previgenti – rispetto all’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982 – senza che negli stessi accordi le clausole richiamate fossero state riformulate con l’esplicita menzione della conoscenza della preesistente nullità. 6.- Le contrarie affermazioni della ricorrente, secondo cui gli accordi aziendali in questione avrebbero istituito un nuovo compenso, prevedendo espressamente, per esso, la deroga al principio di omnicomprensività, non tengono conto del complesso delle argomentazioni svolte dal giudice d’appello, per quanto riguarda in particolare l’esatta individuazione dei compensi che formano oggetto della domanda (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata), e si risolvono, in realtà, nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come sopra accennato, alla natura dei compensi in questione ed all’assenza di clausole che prevedano in modo chiaro e univoco la deroga al principio di omnicomprensività (anche perchè la ricorrente non ha riportato nel ricorso il contenuto integrale delle clausole degli accordi aziendali in forza dei quali sono state erogate le indennità di cui si discute, nè ha prodotto tali accordi insieme al ricorso per cassazione). Al riguardo va rimarcato che le censure concernenti la motivazione devono avere ad oggetto l’obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l’equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, sicchè non può ritenersi idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. n. 5359/2004);

nè possono ritenersi ammissibili istanze volte, in definitiva, all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione, dovendo ribadirsi, al riguardo, che il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito, ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008).

7.- Il ricorso va dunque rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite, in quanto sinora detto, tutte le censure non espressamente esaminate.

8.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-11-2011, n. 23756 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

1. F.M. vedeva accolta dal giudice di primo grado la domanda di risarcimento del danno (pari a circa L. 186 milioni) – subito, quale trasportato, in esito a un sinistro stradale – nei confronti di Fe.An., della Alpi Assicurazioni Spa, poi in liquidazione coatta amministrativa, e della società Assicurazioni Generali Spa, quale impresa designata.

La Corte di appello di Napoli, adita dalla Alpi Assicurazioni, riduceva di circa L. 63 milioni l’importo del risarcimento (sentenza del 4 luglio 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il F., con cinque motivi.

Resistono con controricorso la Alpi Assicurazioni, che ricorre in via incidentale con un unico motivo e deposita memoria, e la società Assicurazioni Generali.

Fe.An. non svolge difese.

Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

I ricorsi avverso la stessa sentenza vanno decisi unitariamente. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ..

2. Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono inammissibili, stante la inammissibilità di tutti i motivi in cui si articolano, per violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ..

Infatti, il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, con i quali si deducono violazioni e false applicazioni di norme di diritto, non contengono il quesito di diritto prescritto dall’art. 366-bis cit..

Il quarto e quinto motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, che deducono vizi motivazionali ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non contengono il momento di sintesi (la cui funzione è omologa a quella del quesito di diritto) idoneo a circoscrivere puntualmente i limiti del motivo, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; 14 ottobre 2008, n. 25117; 30 ottobre 2008 n. 26014).

3. Le spese sono interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza tra il ricorrente e la e la Alpi Assicurazioni Spa.

Seguono la soccombenza tra il ricorrente e la Assicurazioni Generali Spa.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi; dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio tra F.M. e la Alpi Assicurazioni Spa;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore di Assicurazioni Generali Spa, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 14-07-2011, n. 27627 Trattamento penitenziario

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 2 febbraio 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in accoglimento del reclamo proposto da A.A., annullava il decreto in data 24 luglio 2009 con il quale il Ministro della Giustizia aveva disposto l’applicazione del regime di sospensione delle regole trattamentali ai sensi dell’art. 41 bis ord. pen., sottolineando il ruolo gregario svolto da A. all’interno dell’omonimo sodalizio, l’omessa assunzione di cariche direttive o di comando, la mancata titolarità di poteri di decisione autonoma nell’ideazione o elaborazione di programmi delittuosi, l’assenza di partecipazione a gruppi di fuoco, la non provata attualità del concreto pericolo di contatti con esponenti del crimine organizzato e del perdurante ruolo dentro l’organizzazione.

2. Avverso il citato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Nazionale Antimafia e il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino, che lamentano entrambi violazione di legge con riferimento ai requisiti legittimanti l’adozione del decreto ex art. 41 bis ord. pen..

3. Il 9 giugno 2011 la difesa di A. depositava una nota con la quale confutava le argomentazioni dei ricorrenti.
Motivi della decisione

I ricorsi sono manifestamente infondati.

1. L’ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies del novellato art. 41 bis, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d’appello, l’internato o il difensore possono proporre, entro venti giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9 novembre 2004, ric. Santapaola, rv. 230203).

2. La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina dell’art. 41 bis ord. pen., ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, così come successivamente modificato, precisando che ogni provvedimento applicativo (o di proroga) del regime penitenziario differenziato deve pertanto contenere un’autonoma e congrua motivazione in ordine alla attualità dei pericoli per l’ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire e che non possono ammettersi motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte.

Ha, poi, avallato l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità che ha sottolineato che l’inciso di cui al comma 2 bis ("purchè non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno") non comporta un’inversione dell’onere della prova, in quanto rimane intatto l’obbligo di dare congrua motivazione in ordine agli elementi da cui risulti che sussiste il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive.

A sua volta, in sede di controllo giurisdizionale, spetta al giudice verificare in concreto – anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto -se gli elementi posti dall’amministrazione a fondamento del provvedimento di applicazione (o di proroga) siano sufficienti a dimostrare la sussistenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l’adozione del regime speciale (Corte Cost, ord. 23 dicembre 2004, n. 417).

3. Alla luce dei principi sin qui esposti le censure prospettate dai ricorrenti sono, all’evidenza, prive di pregio, in quanto l’ordinanza impugnata, con motivazione correttamente e compiutamente articolata, ha evidenziato gli elementi (riferibilità ad A. solo dei fatti oggetto dell’ordinanza di custodia cautelare per la quale il medesimo si trova detenuto, assenza di apprezzabili e concrete circostanze idonee a provare l’attuale pericolo di collegamenti con l’esterno, posizione gregaria e subordinata, mancanza di ulteriori elementi individualizzanti, ulteriori rispetto al già definito ruolo all’interno della cosca) che non consentono di ritenere attuale il concreto pericolo di contatti con esponenti del crimine organizzato.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.