Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-08-2012, n. 13984

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha respinto la domanda proposta dall’odierna parte ricorrente nei confronti dell’INPS per ottenere, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, il ricalcolo della indennità di disoccupazione agricola, perchè erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 (e non più incrementato negli anni successivi), anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva provinciale integrativa.

che il rigetto della domanda è stato motivato, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e successive modificazioni e integrazioni, con il rilievo della intervenuta decadenza dall’esercizio del diritto, per essere stata l’azione giudiziaria proposta dopo il decorso di un anno e trecento giorni dalla data della originaria domanda amministrativa della prestazione di disoccupazione;

che l’originaria ricorrente chiede la cassazione della decisione sulla base di due motivi;

che l’INPS ha depositato procura;

che parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.;

che l’INPS ha preso parte alla discussione in udienza.

Motivi della decisione

Che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata, così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;

che con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346, e 437 cod. proc. civ. e artt. 2968 e 2969 per avere la Corte territoriale dichiarato la decadenza dall’azione giudiziaria (e, con essa, dal diritto fatto valere), ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nonostante che la questione non avesse costituito oggetto di specifico motivo di appello. Sostiene che la mancata riproposizione da parte dell’INPS della eccezione di decadenza, formulata in prime cure ed implicitamente respinta dal Tribunale con la decisione di accoglimento nel merito, aveva determinato la formazione del giudicato sul punto con conseguente impossibilità per la Corte territoriale di rilevare d’ufficio la intervenuta decadenza.

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. Sez. un. 12718 del 2009, nonchè, tra le più recenti, Cass. n. 8926 del 2011, n. 7527 del 2010) la decadenza che sanziona – a norma del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, convertito dalla L. n. 438 del 1992 – la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a quelli di svolgimento del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al conseguimento delle ivi indicate prestazioni previdenziali, in quanto dettata a protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ha natura sostanziale (preclude, cioè, l’esercizio del diritto e determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni medesime: D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1, convertito dalla L. n. 166 del 1991), è sottratta alla disponibilità della parte ed è quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite dell’avvenuta formazione del giudicato;

che le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto compatibile il principio costituzionale del giusto processo con l’esclusione del prodursi dell’effetto preclusivo di cui all’art. 324 cod. proc. civ., in assenza di una statuizione esplicita sulla decadenza sostanziale dall’azione per il decorso dei termini previsti dalla legge (Cass. n. 26019 del 2008);

che, per come ammesso dalla stessa parte ricorrente, nel caso di specie nessuna statuizione esplicita sulla decadenza era stata adottata nel giudizio di primo grado, onde del tutto legittimamente la Corte territoriale ha proceduto al suo rilievo di ufficio;

che la ritenuta rilevabilità d’ufficio della decadenza dall’azione giudiziaria, in presenza di una statuizione implicita di rigetto della eccezione di decadenza, non si pone in contrasto con la decisione di questa Sezione lavoro (sent. n. 7122 del 2012) richiamata nelle memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., in quanto, dalla lettura della relativa motivazione, non emerge se, nel caso ivi esaminato, il primo giudice aveva statuito esplicitamente o meno sulla decadenza;

che pertanto il primo motivo di ricorso risulta infondato.

che è invece fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 348 del 1992, art. 4 conv. in L. n. 438 del 1992, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il regime decadenziale, delineato dalle norme richiamate, anche alla domanda di riliquidazione di prestazione già attribuita dall’Istituto previdenziale;

che secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, consolidatosi con recente pronuncia delle Sezioni unite (v. Sez. un. n. 12720 del 2009 – che conferma le tesi della precedente Cass. Sez. un. n. 6491 del 1996), la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, al D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991 e al D.L. n. 348 del 1992, art. 4 conv. in L. n. 438 del 1992, non trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia intesa non già al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo all’adeguamento della prestazione già ottenuta, perchè riconosciuta solo in parte e liquidata in un importo inferiore a quello dovuto;

che la correttezza della ricostruzione del quadro normativo di riferimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente avvalorata, secondo quanto osservato da una recente pronunzia di questa Corte (Cass. n. 7245 del 2012), dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), convertito in L. n. 111 del 2011, che ha integrato, con ulteriore comma, l’art. 47, prevedendo l’assoggettabilità a decadenza (con decorrenza dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) delle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e l’applicabilità di tale disciplina anche ai giudizi pendenti in primo grado al momento di entrata in vigore della norma. Come, infatti, sottolineato nella richiamata sentenza n. 7245/2012, la espressa previsione di una limitata efficacia retroattiva del regime decadenziale rivela la consapevolezza nel legislatore del carattere modificativo della disposizione introdotta rispetto alla regola preesistente, quale consolidatasi per effetto della recente pronuncia delle Sezioni unite del 2009;

che, pertanto, deve ritenersi che, prima della sua integrazione per effetto dall’art. 38, comma 1, lett. d) del convertito D.L. n. 98 del 2011, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 è inapplicabile al caso di domanda di riliquidazione di prestazioni solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale;

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va cassata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. Feriali 15-09-2008 (11-09-2008), n. 35288 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Contenuto del mandato di arresto – Omissioni Questione di giurisdizione – Onere di allegazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza 2 9 luglio 2007 la Corte di appello di Torino dichiarava l’esistenza delle condizioni necessarie per l’accoglimento della richiesta di consegna di F.F.C., raggiunta dal mandato di arresto europeo emesso il 14 maggio 2008 dalla Pretura di Monaco, in quanto nei suo confronti era stato spedito mandato di cattura dall’Amtsgericht della stessa città per concorso in una serie di truffe commesse in danno di operatori economici ai quali era stato fatto credere che era possibile ottenere grossi finanziamenti che sarebbero confluiti su conti aperti presso la Banque Prive Paribas o la BNP Paribas di Monaco, finanziamenti mai erogati, nonostante cospicue somme di danaro fossero state depositate nei conti appositamente aperti per conseguire le erogazioni promesse dagli imputati, somme che venivano da costoro sottratte, raggirando gli interessati con l’esibizione di falsi estratti conto.
La consegna della F. veniva subordinata alla condizione che l’interessata, "dopo essere stata ascoltata", fosse "rinviata nello Stato italiano per scontare la pena o la misura di sicurezza eventualmente pronunciate nei suo confronti nello Stato di emissione".
Descritti i singoli contegni truffaldini, la Corte contestava l’esistenza della causa ostativa alla consegna indicata dalla ricorrente, l’essersi, cioè, una parte della condotta compiuta in Italia: sia perchè la diminuzione patrimoniale ed il correlativo ingiusto profitto risultano realizzati in Monaco sia perchè la circostanza che la falsificazione degli estratti conto sarebbe stata posta in essere dalla F. in territorio italiano – oltre che soltanto affermata e, quindi, assolutamente non dimostrata – era del tutto irrilevante in quanto improduttiva di effetti in mancanza dell’utilizzazione dei documenti falsificati, in territorio italiano;
soltanto in Germania, infatti, gli estratti conto erano stati impiegati proprio al fine di tacitare i clienti indotti dalla falsa rappresentazione dell’erogazione dei finanziamenti ad effettuare le rimesse sui conti. A tale stregua, priva di ogni rilievo sarebbe la valutazione delle dichiarazioni di C.P. che aveva chiamato in causa la F., nonchè l’acquisizione della documentazione dalla stessa richiesta. 2. Ricorre per Cassazione la F. articolando una variegata serie di motivi che possono così sintetizzarsi:
a) Violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 10, comma 4, per essere stata la camera di consiglio per la trattazione della consegna fissata in calce all’ordinanza di audizione dell’arrestata, "con conseguente nullità di tutti gli atti prodromici e successivi alla sentenza nonchè della stessa decisione". b) Violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. e, e comma 5, per la mancata indicazione del tempus e del locus commissi delicti e del grado di partecipazione al fatto della F.;
c) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lettera p, perchè parte della condotta, più in particolare, la falsificazione della documentazione occorrente per predisporre gli artifici e i raggiri ai danni degli operatori economici, risulta – anche alla stregua delle dichiarazioni del correo C.P. – commessa in Italia. c) Gli ulteriori motivi si incentrano sulla parziale trasmissione del mandato di arresto europeo e sulla conseguente nullità di esso, sulla perdita di efficacia del provvedimento e sulla caducazione della misura irrimediabilmente derivante; le altre censure addebitano ora al provvedimento di base ora alla stessa decisione (per la parte relativa alla mancata acquisizione delle dichiarazioni del C.) difetto di motivazione.
Il ricorso è infondato.
3.1. Manifestamente pretestuoso è da qualificare il primo motivo, annoverabile nel catalogo delle cause di inammissibilità di cui all’art. 606 c.p.p., comma 3.
Risulta, infatti, dall’ordinanza che avrebbe determinato la nullità del giudizio sulla consegna, l’indicazione della data dell’udienza e che l’ordinanza stessa venne letta "alla presenza delle parti come da verbale". 3.2. La prima parte del secondo motivo è anch’essa manifestamente priva di ogni fondamento, per essere stati puntualmente indicati – come si ricava dal mandato di arresto europeo e dalla documentazione ad esso allegata – tutti gli elementi richiesti dalla L. n. 69 del 2006, art. 4, nel suo complessivo contesto, risultando pacifico, anche alla stregua del diffuso e circostanziato provvedimento di base, che i fatti sono stati commessi a Monaco a partire dall’anno 2000, mentre è stato rigorosamente descritto – come si avrà occasione di precisare fra poco – il contributo volontario (e causale) addebitabile alla F..
3.3. La seconda parte di tale censura, più volte reiterata nel ricorso – che nell’oscillare degli addebiti ora al provvedimento di consegna ora all’efficacia della misura cautelare, appare talora di non agevole comprensione – oltre ad essere non di rado sprovvista del necessario requisito della specificità (non si comprende il rilievo processuale delle dichiarazioni del C. ai fini di stabilire il locus commissi delicti considerando le valutazioni risultanti dalla nota 11 luglio 2008 del Leitende Oberstaatsanwalt Munchen che ha preciso riferimento alla sentenza pronunciata a carico del C. ed a quanto da costui dichiarato all’Autorità giudiziaria Tedesca), è anche priva di fondamento.
La Corte territoriale ha, infatti, escluso, da un lato, in presenza del contesto dichiarativo e documentale risultante dal mandato di arresto europeo e dalla documentazione allegata, il rilievo dell’attività che sarebbe stata compiuta in Italia, precisando che, in effetti – pure a prescindere dalla configurabilità di fattispecie di tipo diverso, qui, peraltro, neppure considerate (e comunque irrilevanti) – l’eventuale ideazione della truffa non poteva assumere rilevanza giuridica (neppure) come attività meramente preparatoria.
Senza contare che, sempre a quel che risulta dalla relazione del Leitende Oberstaatsanwalt, manca ogni traccia di condotte penalmente significativi ai fini del procedimento ora al vaglio della Corte poste in essere in territorio italiano. In più, dallo stesso mandato di arresto emerge che alla F. era stato assegnato il compito di fingere di "gestire i contatti con la banca e di poter provvedere all’apertura del conto" nonchè di procurare "gli estratti conto che in realtà erano falsificati" (v. anche il provvedimento di base ove è contenuta un’ articolata descrizione dell’attività truffaldina posta in essere dal "comitato di affari" di cui faceva parte la F.).
Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell’iter criminoso. Connotazione che tuttavia non può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all’estero fatti delittuosi, poi lì integralmente realizzati, sotto il profilo soggettivo e oggettivo (cfr., ex plurimis, Sez. 6, 7 gennaio 2008, Lichtenberger).
Quel che più rileva, dunque, ai fini di ribadire l’infondatezza dell’eccezione, è che la ricorrente si è limitata a proporre una questione di giurisdizione senza allegare alcun elemento dimostrativo del compimento in Italia di un segmento dell’attività criminosa; un’ allegazione, quella adesso ricordata, di particolare rigore, perchè a mezzo di essa rispetto a fatti caratterizzati tutti da elementi di estraneità rispetto all’ordinamento italiano – è, a sua volta, possibile individuare un elemento di estraneità rispetto all’oggetto della procedura il cui esito viene così neutralizzato; secondo un modello ricavabile, a contrario, dall’art. 6 c.p.p., comma 2; in sintesi, la presenza di un contributo causale di quella parte dell’azione la cui collocazione nello spazio va, pertanto – di fronte ad allegazioni che ne comprovano l’assenza – dimostrata.
3.4. L’ulteriore motivo da vita, poi, ad una arbitraria sovrapposizione delle esigenze cautelari alla tematica della giurisdizione; si richiamano, ancora una volta, le dichiarazioni del C. che avrebbero determinato l’adozione della misura cautelare e, subito dopo, del mandato di arresto europeo. Anche sotto il profilo della verifica dei gravi indizi di colpevolezza, poi, l’acquisizione delle dichiarazioni del C. è stata ritenuta priva di rilevanza essendo apparso sufficiente – attesi i limiti della cognizione demandata al giudice della consegna – quanto rigorosamente esposto sia nel mandato di arresto sia nel provvedimento di base. Occorre, in proposito rammentare che, in tema di mandato di arresto europeo, l’autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fattoreato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (cfr., proprio in questi termini, Sez. un., 30 gennaio 2007, Ramoci, tra l’altro, ricordata proprio dalla ricorrente).
3.5. Anche gli ulteriori motivi sono infondati.
La sostanziale genericità della censura avente ad oggetto il non completo invio del mandato di arresto europeo ne preclude l’esame, solo considerando sia l’allegazione del provvedimento di base sia l’assenza di ogni specifica indicazione da parte del ricorrente del rilievo del contenuto omesso, così da non consentire alla doglianza di superare il vaglio di ammmissibilità. Tanto più che la ricorrente allega, poi, la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 4, lettera a, "per parzialità della relazione allegata e delle relative fonti di prova, oltrechè, inevitabilmente, del principio generale in materia di diritto di difesa", che appare collegarsi a dati esclusivamente formali, sovrastati sia dall’atto di base sia dalla relazione illustrativa. Il tutto pure considerando che, come ha avuto occasione di statuire la più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema, anche a voler ammettere – per assurdo – la nullità degli atti sopra ricordati, si sarebbe in presenza di una invalidità sostanzialmente non lesiva ed innocua o, a tutto concedere, di una invalidità per così dire "circoscritta", che non ha avuto effetti diffusivi sull’ulteriore sviluppo del procedimento. La nullità, infatti, è sanzione che rivela la più tipica specie di invalidità, espressamente comminata dalla legge (principio di tassatività) con riferimento a patologie dell’attività processuale. E se è pur vero che, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all’interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, "immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato" è anche vero che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un "danno" misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per "conseguimento dello scopo", il richiesto interesse – concreto ed attuale – a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa. Una regola che si è tradotta nell’affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore "lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sè "irrilevante" o inidonea a riverberasi sulla validità degli atti processuali successivi" (cfr., ex plurimis, Sez. un., ottobre 2007, Michaeler).
Il che trascina nell’infondatezza anche il successivo motivo avente ad oggetto la perenzione dell’arresto provvisorio in forza della tardiva trasmissione (integrale) del mandato di arresto europeo, tra l’altro, ancora una volta, surrettiziamente sovrapponendo la tematica della cognizione sulla consegna qui all’esame della Corte con quella delle misure restrittive adottate dall’autorità giudiziaria italiana.
Un vizio che contamina pure l’ulteriore censura con la quale, peraltro arbitrariamente addebitandosi al provvedimento di base carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, si sconfina, ancora una volta, nel catalogo delle cause di inammissibilità di cui all’art. 606 c.p.p., comma 3. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 33797 del 2011 Sequestro di beni alla criminalità organizzata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

1. Con ordinanza del 20 gennaio 2011 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava, rigettando il relativo gravame, il decreto di sequestro preventivo di un’autovettura Daihatsu emesso il 2 novembre 2010 dal Gip del Tribunale partenopeo in danno dell’appellante (…) acquirente dell‘automezzo e moglie dell’indagato (…) esponente del clan dei casalesi al pari del marito indagata. Il sequestro è stato giustificato con la motivazione che il bene in parola era stato acquistato con somme provento dei reati fine del reato associativo.
1.2 . A sostegno del provvedimento il Tribunale territoriale osservava:
– che l’autovettura oggetto del sequestro, del valore di euro 19.300.00, costituisce illecita accumulazione patrimoniale personale acquisita con liquidità derivante da attività malavitosa:
– che sussisteva nella fattispecie il fumus in ordine alla sussistenza del reato associativo di tipo mafioso, nonché la palese sproporzione tra i redditi dichiarati, le attività economiche lecitamente intraprese ed i beni posseduti per interposta persona; – che, in particolare, il (…) marito della ricorrente è stato attinto da misura personale e che la medesima, al pari del marito, non ha presentato redditi dichiarati daI 2002;
– che nessun rilievo nel presente procedimento possono avere le motivazioni illustrate dai giudicanti del riesame in precedente procedimento di analoga natura ed identico oggetto, ma relativo alla posizione di (…) suocero della ricorrente.
2. Ricorre avverso tale ordinanza I’(…) assistita dal difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento giacché viziata, secondo difensiva prospettazione, da vizio della motivazione.
2.1 Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente che:
il bene non risulta direttamente riconducibile al soggetto ritenuto inserito nell’organizzazione criminale:
– tale riconducibilità è affermata apoditticamente, sulla base del solo rapporto di coniugio tra questi e la moglie ricorrente; manca la prova di elementi sintomatici sui quali fondare la deduzione della fittizia intestazione;
– anche la dedotta sproporzione tra capacità reddituale della ricorrente e beni acquistati è fondata su un solo argomento: la ricorrente ed il marito non hanno presentato dichiarazione dei redditi dal 2002, senza peraltro esaminare le modalità di acquisto del bene sequestrato e senza valutare la possibilità di utilizzo di lecite provviste da parte della istante, da poco coniugata con (…).
3. La doglianza è fondata nei termini che si passa a chiarire.
3.1 Giova premettere che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell’art. 12-seriex, primo e secondo comma, D.L. giugno 1992, n. 306.
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992. n. 356 modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), consistono, quanto al “fumus commissi delicti”, nell’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità e, quanto al periculum in mora, coincidendo quest’ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Cass. Sez. Unite, 19/01/2004. n. 920 e da ultimo Cass. Sez. I. 19.1.2007. n. 15908).
A tale ultimo proposito é stata poi affermata I’ irrilevanza del requisito della “pertinenzialità” del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, di guisa che la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (sempre Cass. Sez. Unite, 19 01/2004, n. 920).
Tanto sul rilievo che la funzione della norma di riferimento è quella di stabilire una presunzione relativa di illecita accumulazione in presenza di patrimoni nella disponibilità di imputati di reati particolarmente significativi nella prospettiva dell’arricchimento criminale.
Trattandosi di presunzione iuris tantum la prova liberatoria non può essere intesa in senso squisitamente civilistico, dappoiché in tal caso la norma accrediterebbe una inversione dell’onere probatorio di dubbia costituzionalità (Cass. Sez. IV. 4.10.2004,.n.47077) bensì nel senso della necessità di elementi giustitificativi attendibili e circostanziati, che, in concreto, il giudice deve valutare secondo il principio della libertà di prova e del proprio libero convincimento (Cass. Sez. IV, 47077/2004 cit. ) tuttavia, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 12 sexies, qualora l’imputato dimostri in modo serio la titolarità di un bene e di attività economiche che superino di fatto l’immagine reddituale rappresentata al fisco, il giudice deve tenere conto di tale realtà nel suo libero convincimento, anche considerando che la previsione in questione richiede che si tratti di beni di cui l’imputato non possa giustificare la provenienza, con la conseguenza che sulle giustificazioni fornite dall’ interessato deve essere fornita puntuale e adeguata motivazione (Cass. Sez. V. 25.09.2007, n. 39048)
Qualora si tratti di beni intestati a un terzo, ma che si assume, come nella fattispecie, siano nella effettiva titolarità o disponibilità della persona condannata e, come tali, soggetti a confisca ove non se ne dimostri dall’interessato la legittima provenienza, l’indagine finalizzata all’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale deve essere rigorosa.
In tale ipotesi, incombe sull’accusa l’onere di dimostrare ai fini dell’operatività nei confronti del terzo del sequestro e della successiva confisca, l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, si che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. A sua volta. il giudice ha l’obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, si da costituire prova indiretta dell’assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza tra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene esattamente in termini: Cass. pen. Sez. I. 27/05/2010. n. 27556 confermata e plurimis d: Cass. Sez. 5. 28.5.1 998. Di Pasquale, rv.211832; Cass. Sez., I .5 febbraio 2001, n. 11049, n. 226051; Cass. Sez I 15 gennaio 2009, n. 8404, rv. 242863).
3.2 Nel caso in esame, palese si appalesa la mancanza pressoché totale di motivazione, da vaIutarsi nei termini della motivazione apparente e, quindi, della violazione di legge, posto che manca in essa sia la precisa individuazione della contestazione a carico del reale proprietario del mezzo sequestrato, sia una apprezzabile indicazione dei termini in forza dei quali può desumersi la sproporzione tra ricchezza prodotta individualmente e valore del bene sequestrato (giova sottolinearlo un bene mobile di comune e generale diffusione), la indicazione di seri indizi a riprova dell’interposizione fittizia della ricorrente nella proprietà del bene (un’autovettura familiare di categoria non lussuosa, va ribadito, di comune e diffusa disponibilità tra i consociati e presente nel la quasi totalità dei nuclei familari italiani, anche quelli meno abbienti).
Di riIievo si appalesa, ancora, I’accertamento, ignorato dal giudice di merito, in ordine al regime patnmoniale scelto dai coniugi interessati al sequestro dell’autovettura, dappoiché direttamente incidente siffatta circostanza fattuale e giuridica, sulla valutazione circa il perseguimento di un fine di interposizione, evidentemente non configurabile in relazione al bene per cui è causa tra coniugi in regime di comunione legale.
4. Alla stregua delle illustrate motivazioni l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio, per nuovo esame alla luce dei principi di diritto innanzi illustrati e per le integrazioni motivazionali sopra indicate.
P. Q. M.
la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Depositata in Cancelleria il 12.09.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-02-2011, n. 3696 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.B. propone ricorso per cassazione, in base a dieci motivi, illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha respinto il suo gravame nei confronti della pronuncia di primo grado, con la quale, in sede di accertamento dell’obbligo del terzo, era stato accertato il suo debito nei confronti del Consorzio "Il Carpine", debitore dell’attore D. F., sino alla concorrenza di Euro 2.840,51.

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, D.F..

D.F.A.C., altro terzo debitore, e il Consorzio "Il Carpine" non si sono costituiti.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva in appello, essendo essa rimasta contumace in primo grado, l’eccezione di inammissibilità dell’interrogatorio formale.

Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole della contraddittorietà della motivazione, ove assume la decisività della mancata risposta all’interrogatorio formale, senza affrontare il tema della ammissibilità del mezzo.

1.1.- I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

Premesso, infatti, che a norma dell’art. 177 c.p.c., comma 1, le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa, e che il principio vale ovviamente anche per le ordinanze ammissive di prova, ne consegue che in tanto la mancata risposta all’interrogatorio formale può porsi a fondamento della decisione, in quanto il mezzo sia ritenuto congruo ed ammissibile dal giudice, tanto più in quanto l’inammissibilità del mezzo sia esplicitamente dedotta come motivo di appello.

2. Con il quinto motivo la ricorrente si duole della rilevanza attribuita alla mancata comparizione a rendere l’interrogatorio formale nonostante l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata conseguente a notifica ex art. 140 cod. proc. civ..

2.1.- Anche il quinto motivo è fondato. Non si rinviene, infatti, l’avviso di ricevimento della raccomandata, in difetto del quale la notificazione è nulla (SS.UU. 458/05). La questione di nullità della notifica dell’ordinanza ammissiva, convertitasi in ragione di nullità della pronuncia di primo grado (art. 161 c.p.c., comma 1), aveva del resto costituito motivo di gravame.

3.- Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l’accertamento cumulativo del debito, pur dovendosi escludere la solidarietà. 3.1.- Il settimo motivo è fondato.

Il giudice di merito accerta infatti cumulativamente l’ammontare del debito dei due convenuti verso il consorzio, pur se la motivazione lascia intendere che l’obbligazione di costoro (per contributi consortili) non sia affatto solidale e nonostante che la questione sia stata a lui sottoposta come motivo di appello (da ritenersi implicitamente disatteso). Egli avrebbe dovuto invece accertare il debito di ciascun consorziato nei confronti del Consorzio esecutato.

4.- Restano assorbiti gli altri motivi.

5.- Accolti il primo, secondo, quinto e settimo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo, secondo, quinto e settimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.