T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 339 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

che la ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i dedotti motivi di illegittimità;

che, con atto depositato in data 17 novembre 2010, il procuratore della ricorrente ha dichiarato, peraltro, che la parte non ha più interesse alla definizione della vicenda, avendo l’Amministrazione provveduto a nominare una nuova Giunta che ricomprende anche un assessore di sesso femminile;

Ritenuto:

che, alla luce di quanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

che sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della vicenda controversa, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 8320 Ricorso

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Svolgimento del processo

B.F., titolare dell’impresa individuale Archidea, ha proposto al Tribunale di Firenze domanda di condanna della soc. coop. a r.l. Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo a pagare L. 8.792.910, quale corrispettivo dell’attività prestata per elaborare una strategia di comunicazione nell’interesse della committente, in vista della campagna istituzionale regionale di comunicazione:

attività confluita nella pubblicazione di un "Book-Comunicazione Istituzionale Articolata" e di un supporto audiovisivo.

Ha chiesto altresì il pagamento di L. 176.000.000, a compenso dell’indebita utilizzazione del suo progetto oltre i limiti del contratto, ed ha proposto analoga domanda contro altre banche ad essa associate, fra cui la Banca di Credito Cooperativo della Valdinievole.

Le convenute hanno resistito alle domande, che il Tribunale ha accolto entro i limiti di Euro 7.924,26, oltre interessi a decorrere dal 2.7.1997, nei confronti della Federazione, e per Euro 1.032,91 a carico della Valdinievole, quanto al compenso per l’attività svolta, respingendo la domanda di indennizzo per indebita utilizzazione.

Proposto appello dal B., con sentenza n. 126, depositata il 23 gennaio 2008, la Corte di appello di Firenze, ha incrementato di Euro 542,28 la somma già liquidata in primo grado, confermando nel resto la sentenza del Tribunale.

Il B. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la Federazione con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (norme non meglio specificate), sul rilievo che la Corte di appello gli ha negato il diritto al compenso sulle nuove utilizzazioni del suo progetto pubblicitario, perchè meramente ripetitive del progetto già utilizzato e non caratterizzate da nuovo apporto creativo. La Corte avrebbe cosi contravvenuto al principio per cui l’autore di opera dell’ingegno ha il diritto di godere in via esclusiva di qualunque forma di sfruttamento economico dell’opera originaria, pur se essa rimanga immutata.

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è così formulato: "Dica la Corte se con il contratto il committente acquisti o meno definitivamente il diritto all’utilizzazione economica del materiale creativo ideato dall’autore oppure se quest’ultimo rimanga titolare del diritto di autore sulle creazioni poste in essere per la campagna pubblicitaria, con conseguente obbligo per l’utilizzatore di pagare ulteriori applicazioni dello stesso". 2.1.- Il motivo ed il relativo quesito sono inammissibili, sia perchè generici nell’indicazione delle fattispecie di illecita utilizzazione e dei principi concretamente violati dalla sentenza impugnata, sia perchè non congruenti con le ragioni su cui la Corte di appello ha fondato la sua decisione.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di pagamento del B. non perchè ha ritenuto legittime le utilizzazioni economiche dell’opera dell’ingegno non autorizzate dall’autore, ma per ragioni diverse.

Quanto alla pubblicazione di un annuncio stampa sul quotidiano La Nazione, ha rilevato che si è trattato della mera ripetizione di un precedente annuncio di identico contenuto, già diffuso dal medesimo quotidiano, ripetizione che è stata effettuata gratuitamente per il fatto che il primo annuncio era risultato illeggibile.

Quanto al notiziario "Verdeblu", ha ritenuto dimostrato il fatto che era stata pattuita la gratuità dell’utilizzazione.

Quanto al servizio telematico Coopertelf ha rilevato che esso è stato realizzato non dal B., ma da altro Studio pubblicitario, a cui il B. imputava di avere imitato e riprodotto una propria idea creativa. La Corte di appello ha escluso, con ampia e logica motivazione, che fosse configurabile la denunciata imitazione.

Il ricorrente avrebbe dovuto indirizzare le sue censure contro le suddette affermazioni, se le avesse ritenute non esaustive o non corrette: ciò che non ha fatto, sicchè il ricorso risulta per questa parte ininfluente.

2.2.- E’ parimenti inammissibile il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. (in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata: L. n. 40 del 2006, artt. 6 e 27), perchè generico, astratto e non in termini rispetto al problema da decidere (sulle modalità di formulazione dei quesiti cfr., fra le tante, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

3.- Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione nel capo in cui la Corte di appello ha omesso di applicare il tariffario AIPAS, nel determinare il compenso spettante al B. per lo sfruttamento dell’opera dell’ingegno, ritenendo non provato il fatto che le parti abbiano contrattualmente stabilito di adottare il suddetto tariffario.

Assume il ricorrente che il documento è allegato alla proposta di pianificazione 8.5.1995, prodotta in giudizio dalla Federazione quale doc. 3 del fascicolo di primo grado (e prodotta anche da esso ricorrente come doc. 19, sempre del fascicolo di primo grado), nella quale proposta si fa riferimento al "tariffario allegato"; che la circostanza risulterebbe anche da altri documenti.

4.- Il motivo è anch’esso inammissibile.

4.1.- La sentenza impugnata ha tenuto conto della proposta di pianificazione, ma l’ha ritenuta irrilevante a causa della mancata dimostrazione del fatto che essa sia stata accettata; ha altresì rilevato che al documento prodotto in giudizio non figura allegato alcun tariffario e che – a prescindere dagli accordi – le parti non si sono neppure di fatto uniformate alle voci del tariffario nei loro rapporti, in quanto la CTU esperita nel corso del giudizio ha accertato che i compensi sono stati di volta in volta determinati sulla base di criteri diversi, essendo state corrisposte somme a volte superiori, a volte inferiori a quelle del tariffario AIPAS. A tali argomentazioni il ricorrente non risponde se non affermando apoditticamente l’opposto di quanto accertato nella sentenza impugnata, sicchè le censure si risolvono nella contestazione degli accertamenti di merito e della valutazione delle prove ad opera della Corte di appello.

Il ricorrente neppure specifica quale sia l’entità del compenso a cui avrebbe avuto diritto, se il tariffario AIPAS fosse stato applicato, al fine di dimostrare la rilevanza delle sue censure.

4.2.- Infine, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè non contiene un momento di sintesi degli addebiti di vizio di motivazione, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere insufficiente o contraddittoria e le ragioni per cui sarebbe inidonea a giustificare la decisione. Esso si limita a dare per dimostrato ciò che sarebbe da dimostrare, cioè che le parti si sarebbero accordate per l’adozione del tariffario AIPAS e che la Corte di merito avrebbe arbitrariamente applicato criteri diversi.

5.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 07-03-2011, n. 2048 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La attuale ricorrente, ammessa con riserva alle prove scritte, non le ha tuttavia superate stante il punteggio ottenuto inferiore al minimo e di conseguenza non è stata ammessa alle prove orali come previsto dal Bando di concorso all’art. 11, comma 8°.

Tali determinazioni non risultano essere state impugnate dalla interessata.

Di conseguenza deve ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente a proseguire nella sua attuale istanza giudiziale stante anche la inconfigurabilità di una domanda risarcitoria. Tale non può considerarsi la richiesta di "condanna dell’Amministrazione…. resistente al risarcimento dei danni…" riportata nelle conclusioni del ricorso come formula di stile meramente enfatica, cioè del tutto priva del benché minimo contenuto petitorio e probatorio che, come noto, è necessario per individuare la esistenza di una domanda di risarcimento.

Per le suesposte ragioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente.

Quanto alle spese si ravvisa la esistenza di ragioni che consentono la loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. III bis) dichiara il ricorso indicato in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-11-2010) 24-03-2011, n. 11801

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PG Dott. De Santis Fausto che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 13 agosto 2010 il Tribunale del riesame di Roma, confermando il provvedimento del locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto che S.G., S. I. e G.M. rimanessero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, quali indagati il primo per ricettazione, la seconda e il terzo per furto pluriaggravato in abitazione ai danni dei coniugi T. e D.S..

Quali elementi costitutivi della gravità indiziaria sono stati considerati: l’inattendibilità della denuncia di rapina formalizzata da S.I., governante nella abitazione dei coniugi vittime del furto; le dichiarazioni degli informatori sul mutamento del tenore di vita degli indagati e, in particolare, quelle rese da Ga.To., figliastro di S.I.;

l’individuazione fotografica di alcuni preziosi sottratti alla famiglia T., notati nella disponibilità di S. G.; alcune frasi estrapolate da una conversazione in carcere fra S.G. e il di lui fratello E..

Ha proposto personalmente ricorso per cassazione G.M., affidandolo a un solo motivo. Con esso rinnova l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a suo carico da Ga.To., per essere stato omesso l’avviso a costui della facoltà di astenersi quale prossimo congiunto dell’indagato, ai sensi dell’art. 199 c.p.p.. Precisa al riguardo che il rapporto di affinità tra il G. e il Ga. discende dal fatto che il primo è figlio di S.I. e il secondo è il figlio del marito di costei, a nulla rilevando il successivo divorzio dei coniugi.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

In base all’inequivocabile disposto dell’art. 78 c.c., in conseguenza del matrimonio il rapporto di affinità viene a instaurarsi soltanto fra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Ne consegue che nessun rapporto di affinità può considerarsi esistente tra due fratellastri, per effetto del matrimonio fra i rispettivi genitori.

Correttamente, pertanto, nel procedimento a carico del G. si è omesso di rivolgere a Ga.To. l’avviso della facoltà di astenersi, essendo egli estraneo al novero dei soggetti definiti "prossimi congiunti" dall’art. 307 c.p., comma 4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.